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Diritto ad un assistente sanitario a scuola Il Tribunale del Lavoro di Roma con la Sentenza incidentale n. 2779/2002 ha stabilito che un alunno riconosciuto in situazione di handicap grave a causa di un'allergia che si manifesta in modo improvviso ed imprevedibile, ha diritto ad avere per tutta la durata delle lezioni, l'assistenza di un infermiere dell'Asl che possa riconoscere i sintomi dell'allergia e prevenire, con la immediata somministrazione di farmaci, gravi rischi alla salute.
Deve precisarsi che trattasi di una decisione "cautelare",
cioè adottata dal Tribunale in via di urgenza (e per di più in
riforma di una contraria ordinanza del giudice monocratico), in attesa
della decisione definitiva del giudizio di merito circa la sussistenza
del diritto incondizionato alla prevenzione della salute, in tali
casi, tenuto conto anche della situazione economica della famiglia. La Sentenza afferma due principi importanti:
1. La Asl non deve realizzare solo prevenzione sanitaria
"collettiva", ma anche "individuale", infatti
"in particolare l'art. 2 della L. 833/78 stabilisce che il
conseguimento delle finalità di tutela del diritto individuale e
dell'interesse collettivo alla salute è assicurato anche mediante la
prevenzione delle malattie in ogni ambito e la promozione della salute
nell'età evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi
medico-scolastici negli istituti di istruzione pubblica e privata di
ogni ordine e grado, a partire dalla suola materna, e favorendo con
ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati";
Sarà interessante conoscere l'esito della Sentenza di merito e quella
eventuale definitiva, qualora la parte soccombente dovesse interporre
appello ed ulteriori mezzi di impugnazione. La Sentenza definitiva potrà eventualmente anche prospettare altre soluzioni, oltre a quella dell'assegnazione di un assistente sanitario alla scuola. Potrebbe, ad esempio, ipotizzarsi, secondo la logica della normativa su "il responsabile della sicurezza", di cui alla L. n. 626/94, che una persona docente o non docente possa spontaneamente frequentare un corso di aggiornamento presso la Asl e, conseguito un apposito attestato, svolgere la "funzione obiettivo" di somministrazione nei casi indicati nell'attestato. Comunque anche in via definitiva non potrà non essere riconfermato il diritto a non rinunciare all'integrazione scolastica per cause di salute. La Sentenza rafforza, quindi, il diritto all'integrazione. Roma, 22 aprile 2002
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