Sanità:
Accordo su Livelli Essenziali di Assistenza
CONFERENZA STATO-REGIONI
Seduta del 22 novembre 2001
Oggetto: Accordo tra Governo, Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza
Sanitaria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modificazioni
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
VISTO l'articolo 2, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che
affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi
secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto;
VISTO l'articolo 4, comma
1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in
questa Conferenza, Governo, Regioni e province Autonome, in attuazione
del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al
fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere
attività di interesse comune;
VISTO l'accordo tra i
Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, della
sanità e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in
materia di spesa sanitaria, sancito da questa Conferenza il 3 agosto
2000 (repertorio atti 1004);
VISTO l'accordo del 22
marzo 2001 (repertorio atti n. 1210) sancito tra i Ministri del
tesoro, bilancio e programmazione economica, della sanità e le
Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, che integra il
predetto accordo sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000;
VISTO l'accordo tra
Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante
integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000
(repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in
materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 da questa Conferenza
(repertorio atti n. 1285);
CONSIDERATO che, con il
predetto accordo si è convenuto, che con successivo accordo da
sancirsi in questa Conferenza, sarebbero stati definiti i Livelli
Essenziali di Assistenza Sanitaria, prima che gli stessi venissero
adottati dal Governo con un provvedimento formale entro il 30 novembre
2001, d'intesa con la stessa Conferenza e che la validità dello
stesso era subordinata all’adozione dei nuovi Livelli Essenziali di
Assistenza Sanitaria;
CONSIDERATO che, questa
Conferenza nella seduta del 25 ottobre 2001 (repertorio atti n.1314 )
ha valutato positivamente e approvato la relazione sull'attivita' del
tavolo di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di
Assistenza Sanitaria e dei relativi costi, al fine di pervenire al
successivo accordo da sancirsi sui Livelli Essenziali di Assistenza
Sanitaria, previo confronto preliminare in un tavolo tra le Regioni e
i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;
VISTO l'articolo 6 della
legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del
decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria, che dispone che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30
novembre 2001, d'intesa con questa Conferenza, sono definiti i Livelli
Essenziali di Assistenza Sanitaria, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni;
VISTA la proposta di
accordo in oggetto, elaborata dal tavolo tecnico di lavoro per la
definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei
relativi costi nelle riunioni del 30 e 31 ottobre 2001 e trasmessa con
nota del 2 novembre ai Presidenti delle Regioni, nonché ai Ministri
della salute e dell'economia e delle finanze ;
CONSIDERATO che, nel corso delle riunioni del
7 e 13 novembre del tavolo politico di lavoro per la definizione dei
Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, tenutesi presso il
Ministero dell'Economia e delle finanze per l'esame della proposta di
accordo in oggetto, nel corso delle quali si è proceduto alla
definitiva stesura della stessa e si è convenuto altresì che, ad
avvenuta approvazione dell'accordo, nonché del relativo Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvederà ad elaborare una
pubblicazione di carattere esplicativo, che illustri nel dettaglio le
prestazioni e le attività ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza sanitaria;
CONSIDERATO che, nel corso
della riunione tecnica Stato-Regioni tenutasi in data odierna tra i
rappresentanti dei Ministeri della salute, dell’economia e finanze,
affari regionali nonché delle Regioni si è convenuto di proporre una
modifica all’allegato 3 del presente accordo volto a garantire le
specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle
isole minori e delle altre comunità isolate;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle
Regioni, nell’esprimere il loro favorevole avviso sullo schema di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui Livelli
Essenziali di Assistenza Sanitaria hanno proposto il seguente
emendamento: "alla lettera f) dell’allegato 2A dello stesso,
aggiungere la seguente frase: "Su disposizione regionale la
laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia
e la mesoterapia possono essere incluse nell’allegato 2B",
che si intende apportato anche al medesimo allegato 2A del presente
accordo , sul quale il Ministro della salute e il rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze hanno convenuto;
CONSIDERATO altresì che,
nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti
delle Regioni hanno espresso il loro favorevole avviso sull’accordo
in oggetto e che il Ministro della salute e il rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze hanno confermato il loro
positivo assenso;
ACQUISITO l'assenso del
Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
sancisce il seguente accordo tra Governo e Regioni e
Province Autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:
PUNTO 1.
Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce,
attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del
comma 3 dell’art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni, i Livelli Essenziali di Assistenza
Sanitaria, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo
articolo.
PUNTO 2.
2.1 I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da
garantire a tutti i cittadini a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento sono definiti nell'allegato 1, che
forma parte integrante del presente decreto.
2.2. Le prestazioni e le attività comprese nei
Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono soggette alle
limitazioni e condizioni previste dalle disposizioni vigenti.
PUNTO 3
3.1. Le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali
di Assistenza Sanitaria sono garantite dal Servizio Sanitario
Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.
3.2. Le forme e le modalità della partecipazione
alla spesa sono quelle individuate dalle disposizioni legislative
statali, in particolare dall’articolo 85, comma 9 della legge 23
dicembre 2001, n. 388, nonché dagli articoli 4, comma 3 e 6, commi 1
e 2, della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con
modificazioni del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, nonché dalle
disposizioni regionali, eventualmente adottate ai sensi dell'articolo
13 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.
PUNTO 4
4.1 Si conviene che:
-
le prestazioni ed i servizi, di cui all'allegato 2A, sono escluse
dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;
-
le prestazioni di cui all'allegato 2B sono da intendersi
parzialmente escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria,
in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche;
-
le prestazioni di cui all'allegato 2C incluse nei Livelli Essenziali
di Assistenza Sanitaria sono quelle che presentano un profilo
organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali occorre
comunque individuare modalità più appropriate di erogazione.
Le prestazioni sopra richiamate sono state
inserite nelle specifiche liste di cui agli allegati in quanto:
a) non
rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi
ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2 dell’articolo
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni;
b) non
soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza,
ovvero la loro efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze
scientifiche disponibili ovvero la loro utilizzazione è rivolta a
soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle
indicazioni raccomandate;
c) in presenza
di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime
esigenze, non soddisfano il principio dell’economicità nell’impiego
delle risorse ovvero non garantiscono un uso efficiente delle
risorse quanto a modalità di organizzazione e di erogazione dell’assistenza.
4.2 Si conviene che vanno apportate, entro il 31
marzo 2002, modifiche al Nomenclatore tariffario delle prestazioni di
specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, anche in base
alle indicazioni contenute nell’allegato 2B e ferme restando le
esclusioni di cui all'allegato 2A, assicurando inoltre l'inserimento,
in detto nomenclatore, di prestazioni attualmente erogabili solo in
regime di ricovero ospedaliero, per le quali vi sia evidenza di un
più appropriato regime di erogazione in sede di specialistica
ambulatoriale.
4.3. Le Regioni disciplinano i criteri e le
modalità per contenere il ricorso e l’erogazione di prestazioni,
che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di
economicità nella utilizzazione delle risorse, anche tenendo conto
delle indicazioni riportate nell'allegato 2C.
In sede di prima applicazione la disciplina è
adottata dalle Regioni entro il 30 giugno 2002.
PUNTO 5
5.1 Si conviene di definire criteri specifici di
monitoraggio, all’interno del sistema di garanzia introdotto dall’art.9
del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per assicurare
trasparenza, confrontabilità e verifica dell’assistenza erogata
attraverso i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria con un sistema
di indicatori essenziali, pertinenti e caratterizzati da dinamicità e
da aggiornamento continuo.
5.2 Il tavolo previsto nel punto 15 dell’accordo
dell’8 agosto 2001 fra Governo, Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, effettuerà, sulla base di quanto previsto al
capoverso precedente, la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza
Sanitaria effettivamente erogati, e della corrispondenza ai
volumi di spesa stimati e previsti, evidenziando altresì eventuali
prestazioni effettivamente erogate non riconducibili ai predetti
livelli.
PUNTO 6
6.1 Si conviene di definire un sistema di
manutenzione degli elenchi di prestazioni e servizi inseriti nei
Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, al fine di garantire la
qualità e l'appropriatezza dell’assistenza per i cittadini in
relazione alle risorse definite.
6.2 Si conviene di costituire, entro il 31 marzo
2002, uno specifico organismo a carattere nazionale, di cui facciano
parte un numero adeguato di esperti designati dalle Regioni, sul
modello della Commissione Unica del Farmaco (CUF).
6.3 A tale organismo è affidato il compito di
valutare, nel tempo, i fattori scientifici, tecnologici ed economici
che motivano il mantenimento, l'inclusione o l'esclusione delle
prestazioni dai Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, tenuto
conto di nuove tecniche e strumenti terapeutici, riabilitativi
diagnostici resi disponibili dal progresso scientifico e tecnologico,
che presentino evidenze scientifiche di un significativo beneficio in
termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle
risorse impiegate, così come l’esclusione di quelle ormai obsolete.
6.4 Resta fermo quanto sancito dall'accordo dell'8
agosto 2001, al punto 15 dello stesso, con particolare riferimento
all'impegno assunto dal Governo di accompagnare eventuali variazioni
in incremento dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, decise a
livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive.
PUNTO 7
7.1 Si conviene sulle indicazioni particolari per
l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera,
assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio
sanitaria, nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni
delle isole minori ed alle altre comunità isolate che vengono fornite
nell'allegato 3.
PUNTO 8
Si conviene che i Livelli Essenziali di Assistenza
sanitaria sono stati definiti, nel presente accordo, in relazione alle
risorse di cui al punto 6 dell'accordo sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Stato-Regioni nel
corso della seduta dell'8 agosto 2001.
PUNTO 9
1.Fermo restando quanto già previsto nei punti
precedenti del presente accordo, si conviene che le Regioni
nell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria in
sede regionale si attengono alle linee guida contenute nell'allegato
4.
PUNTO 10
Laddove la regione definisca specifiche condizioni
di erogabilità delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli
Essenziali di Assistenza sanitaria con particolare riferimento alle
prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui
prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti,
l'addebitamento delle stesse in mobilità sanitaria deve avvenire
sulla base di:
un accordo quadro
interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di
compensazione della mobilità entro il 30 giugno 2002;
eventuali specifici
accordi bilaterali tra Regioni interessate.
PUNTO 11
Si conviene che il tavolo di lavoro che ha curato la
stesura del presente accordo, con riferimento alle questioni, qui di
seguito riportate, continuerà ad operare, con il supporto di gruppi
tecnici misti con rappresentanti ministeriali e regionali per i
necessari approfondimenti, i cui risultati saranno sottoposti alla
valutazione della Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti
conseguenti:
visite fiscali e
accertamenti richiesti dagli Uffici della pubblica Amministrazione e
relativi costi;
compiti affidati
agli ufficiali polizia giudiziaria e relativi costi;
finanziamento delle
Agenzie regionali per l'ambiente per le funzioni svolte dalle stesse
di competenza del Servizio Sanitario Nazionale;
Assistenza
sanitaria agli stranieri non regolari.
PUNTO 12
Si conviene, per quanto concerne gli adempimenti
conseguenti al disposto dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge 16
novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 18 settembre 2001, n. 347 che la Commissione Unica del Farmaco
provveda ad aggregare in sottogruppi l'elenco dei farmaci di cui al
richiamato articolo 6, in modo da consentire alle Regioni di regolare
l'applicazione della facoltà loro attribuita di prevedere forme
crescenti di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, fino
alla totale non rimborsabilità dei farmaci, in maniera tale da
configurare non più di 3 classi di partecipazione alla spesa:
una classe a bassa
partecipazione dell’assistito,
una classe a più
elevata partecipazione dell’assistito,
una classe a totale
carico dell’assistito.
La formulazione dell'elenco, di cui all'articolo 6,
comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 , da parte
della Commissione Unica del Farmaco (CUF) dovrà essere operata, in
modo tale da consentire una minore spesa rispetto a quella registrata
nell'anno 2001 per un importo coerente con l'obbligo del rispetto del
tetto del 13% per la spesa farmaceutica.
Il Segretario Il Presidente
ALLEGATO 1
1.A CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI
Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal
servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti
Livelli Essenziali di Assistenza:
1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di
vita e di lavoro
A. Profilassi delle malattie
infettive e parassitarie
B. Tutela della
collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di
vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
ambientali
C. Tutela della
collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari
connessi con gli ambienti di lavoro
D. Sanità pubblica veterinaria
E. Tutela igienico
sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
F. Attività di
prevenzione rivolte alla persona
-
vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
-
programmi di diagnosi precoce
G. Servizio medico-legale
2. Assistenza distrettuale
A. Assistenza sanitaria di base
-
medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare
-
continuità assistenziale notturna e festiva
- guardia
medica turistica (su determinazione della Regione)
B. Attività di emergenza
sanitaria territoriale
C. Assistenza farmaceutica
erogata attraverso le farmacie territoriali
-
fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici
classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi
di guerra), nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai
sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n.347
-
fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia, ma
autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione
clinica di fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche
diverse da quelle autorizzate
D. Assistenza integrativa
-
fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari
-
fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete
mellito
E. Assistenza
specialistica ambulatoriale
-
prestazioni terapeutiche e riabilitative
-
diagnostica strumentale e di laboratorio
F. Assistenza
protesica
-
fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici,
psichici e sensoriali
G. Assistenza territoriale
ambulatoriale e domiciliare
-
assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare
integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie
forme di assistenza infermieristica territoriale)
-
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle
coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la
procreazione responsabile e l'interruzione della gravidanza
-
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con
problemi psichiatrici e alle loro famiglie
-
attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
-
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone
dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
-
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella
fase terminale
-
attività sanitaria e sociosanitaria ricolta alle persone con
infezione da HIV
H. Assistenza territoriale
residenziale e semi-residenziale
-
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone
anziane non autosufficienti
-
attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da
alcool
-
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con
problemi psichiatrici
-
attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle
persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
-
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella
fase terminale
-
attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con
infezione da HIV
I. Assistenza
termale
-
cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate
patologie
3. Assistenza ospedaliera
A. pronto soccorso
B. degenza ordinaria
C. day hospital
D. day surgery
E. interventi ospedalieri
a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni)
F. riabilitazione
G. lungodegenza
H. raccolta, lavorazione,
controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi
trasfusionali
I. attività
di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di
trapianto di organi e tessuti
Nell'ambito delle tre macroaree precedenti,
è inclusa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di
cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari:
Invalidi
-
prestazioni sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti alla
data di entrata in vigore della legge n.833/1978
Soggetti affetti da malattie rare
-
prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi,
al trattamento ed al monitoraggio della malattia ed alla
prevenzione degli ulteriori aggravamenti
Soggetti affetti da fibrosi cistica
-
fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico,
compresi i supplementi nutrizionali
Nefropatici cronici in trattamento dialitico
-
rimborso spese di trasporto al centro dialisi
- altre
provvidenze a favore dei dializzati (su determinazione
regionale)
Soggetti affetti da diabete mellito
-
fornitura gratuita di ulteriori presidi diagnostici e
terapeutici
Soggetti affetti da Morbo di Hansen
-
fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci
specifici
-
spese di viaggio per l’esecuzione del trattamento
Cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all’estero
-
assistenza sanitaria autorizzata.
1.B RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON
L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI
OFFERTA E DELLE FUNZIONI.
La ricognizione della normativa vigente, per quanto
possibile, è presentata con apposite schede per ogni livello, così
come precedentemente individuato, in cui accanto a ciascuna tipologia
assistenziale sono stati richiamati i riferimenti normativi vigenti e,
se disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri di
offerta strutturali eventualmente previsti.
Si precisa che per l'area della Prevenzione
collettiva, in ulteriore specifico allegato, vi è l’elencazione
delle funzioni garantite. Si precisa altresì, con riferimento
all'area medico-legale, che occorre operare una distinzione tra le
prestazioni erogate in base ad una competenza istituzionale, e
talvolta esclusiva, delle Aziende sanitarie, e le prestazioni che
rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.
Tra le fonti dei LEA sono stati inseriti anche gli
Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il
raggiungimento degli obiettivi del PSN e secondo quanto disposto dall’art.
4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che dispone in tal senso:
" 1. Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità,
economicità dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio
delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano".
Le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte
dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi
medesimi, desumibile da quanto in essi convenuto.
RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON
L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA
E DELLE FUNZIONI
LIVELLI DI ASSISTENZA
Fonti normative
Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita
e di lavoro
Prevenzione collettiva (1)
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Profilassi delle
malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività e
dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche
con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti
ambientali; tutela della collettività e dei singoli dai rischi
infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
sanità pubblica veterinaria, tutela igienico sanitaria degli
alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale.
|
D.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 art. 7-ter "Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421" (S.O. n. 3 alla G.U. n. 4 del 7 gennaio 1994)
|
|
La lista delle
prestazioni non è riportata in atti normativi.
Convenzionalmente può essere condivisa la lista di cui alle
pagine seguenti. |
1A
1B
1C
1D
1E |
(1) In questo settore, parte dell'attività si
effettua su richiesta di privati, in base a tariffe regionali.
Legenda: La quinta colonna
della tabella (Rif.) indica il riferimento alla classificazione dei
livelli contenuta nella Parte prima.
PREVENZIONE COLLETTIVA
Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente,
tra cui:
1. Igiene e sanità
pubblica
1.1 Profilassi delle malattie infettive e
diffusive
-
Controllo malattie infettive e bonifica focolai
-
Interventi di profilassi e di educazione per prevenire il
diffondersi delle malattie infettive
-
Medicina del viaggiatore
-
Vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione
e derattizzazione
1.2 Tutela della collettività dai rischi sanitari
connessi all’inquinamento ambientale
-
Verifica degli effetti sulla salute da inquinamento atmosferico e
acustico
-
Verifica degli effetti sulla salute da impianti di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani
-
Verifica degli effetti sulla salute da detenzione e smaltimento dei
rifiuti speciali, tossici e nocivi
-
Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque
destinate al consumo umano
-
Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle piscine
pubbliche o di uso pubblico
-
Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque di
balneazione
-
Verifica degli effetti sulla salute da scarichi civili, produttivi e
sanitari
1.3 Tutela della collettività e dei singoli dai
rischi sanitari degli ambienti di vita
-
Valutazione dell’impatto sulla salute umana dei fattori di
nocività, pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita
e indicazione delle misure idonee alla tutela della saluta umana
-
Determinazione qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio di
tipo biologico presenti negli ambienti di vita
-
Controllo e sicurezza di impianti negli ambienti di vita
-
Formulazione di mappe di rischio ambientale
-
Verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti
di insediamento industriali e di attività lavorative in genere con
le esigenze di tutela della salute della popolazione
-
Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici in
relazione alle diverse utilizzazioni con particolare riferimento
agli edifici ad uso pubblico
-
Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali
-
Vigilanza e controllo sui cosmetici
-
Controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi
medico chirurgici
-
Controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas
tossici
-
Controllo sull’uso delle radiazioni ionizzanti e non negli
ambienti
-
Vigilanza e controllo delle sostanze e dei preparati pericolosi e
sulla loro etichettatura
-
Vigilanza sulle industrie insalubri
-
Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e medicina
necroscopica
2. Igiene degli alimenti e
nutrizione
-
Controllo igienico-sanitario nei settori della produzione,
trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e
deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande,
comprese le acque minerali
-
Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la
tipologia degli alimenti e delle bevande
-
Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci,
additivi e coloranti ed altro
-
Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e
degli alimenti per la prima infanzia
-
Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e bevande
-
Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle
patologie collettive di origine alimentare
-
Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla
produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
-
Prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali
qualitativi e quantitativi
3. Prevenzione e sicurezza
degli ambienti di lavoro
-
Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività,
pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro anche
attraverso la formulazione di mappe di rischio
-
Determinazione qualitativa e quantitativa e controllo dei fattori di
rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed organizzativo presenti
negli ambienti di lavoro
-
Controllo della sicurezza e delle caratteristiche ergonomiche e di
igiene di ambienti, macchine, impianti e prestazioni di lavoro
-
Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema informativo su
rischi e danni di lavoro
-
Indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di
rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro
-
Verifica della compatibilità dei progetti di insediamento
industriale e di attività lavorative e in genere con le esigenze di
tutela della salute dei lavoratori
-
Attuazione dei compiti di vigilanza relativi alle aziende con rischi
di incidenti rilevanti
-
Controllo della salute dei minori e adolescenti e informazione in
relazione alla loro collocazione al lavoro
-
Valutazione delle idoneità al lavoro specifico nei casi previsti
dalla legge
-
Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per il
miglioramento delle c ondizioni di salute e di igiene e sicurezza
del lavoro.
-
Indagini per infortuni e malattie professionali
-
Controllo sull’utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di
lavoro finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori
-
Informazione e formazione dell’utenza in materia di igiene,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
-
Tutela della salute della lavoratrici madri
4. Sanità pubblica
veterinaria
4.1 Sanità animale
-
Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione
della malattie infettive e diffusive degli animali
-
Prevenzione e controllo delle zoonosi
-
Interventi di polizia veterinaria
-
Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l’importazione
e l’esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine
utilizzate
-
Igiene urbana e veterinaria
-
Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina
-
Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della
tutela della salute umana e dell’equilibrio fra uomo, animale e
ambiente
4.2 Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche
-
Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco
veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico e
programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o
impropri
-
Controllo e vigilanza sull’alimentazione animale e sulla
produzione e distribuzione dei mangimi
-
Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale
-
Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie
-
Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione
-
Protezione dell’ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con
documentazione epidemiologica
-
Vigilanza e controllo sull’impiego di animali nella
sperimentazione
4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di
origine animale
-
Ispezione negli impianti di macellazione
-
Controllo igienico sanitario nei settori della produzione,
trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e
deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine
animale
-
Vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la normativa vigente
prevede il veterinario ufficiale
-
Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della
produzione e sui prodotti
-
Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori
degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali
accorgimenti da adottare
-
Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all’esportazione o
ad usi particolari
-
Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti
ambientali negli alimenti di origine animale
Attività di prevenzione rivolta alle persone
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Vaccinazioni
obbligatorie e vaccini per le vaccinazioni raccomandate anche a
favore dei bambini extracomunitari non residenti.
Programmi organizzati di diagnosi precoce e
prevenzione collettiva in attuazione del PSN.
Prestazioni specialistiche e diagnostiche per
la tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o
disposte localmente in situazioni epidemiche.(2)
|
Legge 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 34; DPR 23 luglio 1998 "Psn
1998-2000"; Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 18
giugno 1999 "Piano nazionale vaccini 1999-2000".
D.lgs. 29 aprile 1998, n.124, art.1.
Provvedimento Conferenza Stato-Regioni 8 marzo
2001 (Linee guida per prevenzione, diagnostica e assistenza in
oncologia). |
Il Piano nazionale
vaccini individua le percentuali di copertura vaccinale attese,
le modalità operative, i requisiti dei servizi.
|
Il PSN e il Piano
nazionale vaccini elencano le vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate.
Le Linee guida individuano gli screening
oncologici.
|
1F |
(2) Si fornisce di seguito un elenco di riferimenti
normativi relativi all'erogazione di prestazioni specialistiche e
diagnostiche per la tutela della salute collettiva obbligatorie per
legge o disposte localmente in situazioni epidemiche
Ambito |
Provvedimento |
|
G.U. |
Malattie infettive e diffusive
|
R.D. 27/7/1934 N. 1265, art 253 E SEG. |
Testo unico delle leggi sanitarie |
S.O. 9 agosto 1934, n. 186 |
Malattia tubercolare
|
PROVVEDIMENTO 17 DICEMBRE 1998 |
Linee guida per il
controllo della malattia tubercolare, ai sensi dell’art. 115,
comma 1 lettera b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 |
18 febbraio 1999 n.
40 |
Malaria |
CIRCOLARE N. 14
11/11/1997 |
Linee guida per la
prevenzione e il controllo della malaria |
|
sanità pubblica |
NOTA DEL
20/3/1997
|
Linee guida per gli
interventi di sanità pubblica in caso di massiccio afflusso di
popolazione straniera sul territorio italiano |
|
Creutzfeld-Jacob |
ORDINANZA DEL
12/2/2001 |
Sorveglianza
malattia di Creutzfeld-Jacob |
|
Malattie trasmesse
da zecche |
CIRCOLARE N. 10
DEL 13/7/2000 |
Misure per la
prevenzione delle malattie trasmesse da zecche |
|
Segue nota 2
Ambito |
Provvedimento |
|
G.U. |
Malattia di Lyme,
Encefalite da zecche |
CIRCOLARE N. 19 DEL
10/7/1995 |
Malattia di Lyme,
Encefalite da zecche |
|
Colera |
17 SETTEMBRE
1994 |
Linee guida per la
prevenzione del colera |
|
Peste |
28 SETTEMBRE
1994 |
Linee guida per il
controllo della peste |
|
Legionellosi |
CONFERENZA STATO
REGIONI 4 APRILE 2000 |
Linee guida per la
prevenzione e il controllo della legionellosi |
5 maggio 2000 n.
103 |
Febbri emorragiche
virali |
LETTERA
CIRCOLARE DELL’11 MAGGIO 1995 |
Linee guida per la
prevenzione e il controllo delle febbri emorragiche virali (Ebola,
Marburg, Lassa) |
|
Virus Ebola |
26 MAGGIO 1995 |
Aggiornamento linee
guida virus Ebola |
|
Attività medico legale (3)
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Certificazioni
sanitarie ai dipendenti pubblici assenti dal servizio per motivi
di salute |
Art. 14 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del Servizio sanitario
nazionale" (S.O. alla G.U. del 28 dicembre 1978 n. 360) |
|
|
1G |
_____________________________
(3) NON rientrano tra i livelli essenziali di
assistenza, come specificato nell'allegato 2A, le certificazioni
mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva,
anche quando richieste da disposizioni di legge. Si fornisce di
seguito, per completezza, un elenco di tali prestazioni che, sebbene
non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato,
costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici.
Certificazioni di idoneità sanitaria |
Provvedimento
|
|
g.u. |
ATTIVITÀ SPORTIVA
|
Legge 29/2/ 1980 n.
33; art. 15, 12°c. |
Conversione in legge, con modificazioni del
d.l. 30 /12/1969 n. 663 concernente provvedimenti per il
finanziamento del servizio sanitario nazionale. |
29 febbraio 1980
n. 59 |
|
Legge 23/3/1981 n.
91 |
Norme in materia di
rapporti tra società e sportivi professionisti |
27 marzo 1981 n.
86 |
Segue nota 3
Certificazioni di idoneità sanitaria |
Provvedimento
|
|
g.u. |
|
Dm 18/2/1982 |
Norme per la tutela
sanitaria dell’attività sportiva agonistica |
5 marzo 1982 n.
63 |
|
Dm 28 /2/1983 |
Norme per la tutela
dell’attività sportiva non agonistica |
15 marzo 1983 n.
72 |
|
D.m. 13/3/1995 |
Norme sulla tutela
sanitaria degli sportivi professionisti |
28 aprile 1995
n. 98 |
|
D.m. 4/3/1993 |
Determinazione dei
protocolli per la concessione della idoneità alla pratica
sportiva agonistica alle persone handicappate |
18 marzo 1993 n.
64 |
RILASCIO DI PORTO D’ARMI |
Legge 6/3/1987
n.89: |
Norme per l’accertamento
medico all’idoneità al porto delle armi e per l’utilizzazione
di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino |
18 marzo 1987 n.
64 |
|
D.M. 4/12/1991 e
succ. integrazioni |
Determinazione dei
requisiti psicofisici per il rilascio del porto d’armi |
30 dicembre 1991
n. 304 |
|
Legge 5/271992, n.
104, art. 23
D.M. 28/4/1998 e succ. integrazioni |
Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
Requisiti psicofisici minimi per il rilascio
ed il rinnovo della autorizzazione al porto di fucile da caccia
e al porto d’armi per uso di difesa personale |
SO 17 febbraio
1992, n. 39
22 giugno 1998 n. 143 |
GUIDA DI VEICOLI |
D.M. 8/8/1994 e
succ. modificazioni
D.Lgs. 30/4/1992, n. 285, e succ. mod. art.
119 |
Recepimento della
direttiva del consiglio n. 91/439/cee del 29 luglio 1991
concernente la patente di guida e succ. modifiche
Nuovo Codice della strada
|
19 agosto 1994 n.
193
SO 18 maggio 1992, n. 114 |
Segue nota 3
Certificazioni di idoneità sanitaria |
Provvedimento
|
|
g.u. |
IMBARCAZIONI E NAVI
DA DIPORTO |
DPR 9/10/1997, N 431 |
Regolamento sulla
disciplina delle patenti nautiche |
17 dicembre 1997 n.
293 |
ATTIVITà DI VOLO
DA DIPORTO O SPORTIVO |
LEGGE 25/3/1985 N.
106
DPR 5/8/1988, n. 404 |
Disciplina del volo
da diporto o sportivo
Regolamento di attuazione |
1aprile 1985 n. 78
13 settembre 1988, n. 215 |
CONDUZIONE DI
CALDAIE O GENERATORI DI VAPORI |
D.M. 1/3 1974 |
Norme per l’abilitazione
alla conduzione di generatori di vapore |
16 aprile 1974 n.
99 |
Rilascio o rinnovo
libretto di idoneità sanitaria |
DPR 26/3/1980 N.
327 ART. 37 |
Regolamento di
esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e succ.
modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione
e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande |
16 luglio 1980 n.
193 |
Impiego gas tossici |
R.D. 9/1/1927 N.
147 e succ. modifiche |
Approvazione del
regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici e succ.
modifiche |
1 marzo 1927 n. 49 |
esenzione uso cinture
di sicurezza |
D.LGS. 30 APRILE
1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE; Art.172 |
Nuovo codice della
strada |
18 maggio 1992 n.
114 s.o. |
Segue nota 3
Certificazioni di idoneità sanitaria |
Provvedimento
|
|
g.u. |
concessione
contrassegni libera circolazione per invalidi |
DPR 16/12/ 1992, N.
495, art. 381 |
Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada |
28 dicembre 1992 n.
303- |
Accertamenti medico
legali nei confronti di dipendenti pubblici |
Provvedimento |
|
g.u. |
idoneita' fisica al
servizio |
DPR 3/5/1957, N.
686 |
Norme di esecuzione
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10/1/1957 n. 3 |
8 agosto 1956 n.
198 |
Cessione del quinto
dello stipendio |
legge 19
/10/1956 n. 1224 |
Sovvenzioni, contro
cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti
agli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro |
7 novembre 1956,
n. 282 |
Accertamenti medico
collegiali richiesti da amministrazioni pubbliche (idoneità
fisica al servizio, idoneità allo svol-gimento di mansioni
lavorative) |
DPR 10/1/1957 N.
3, art.129, 130
DPR 20/12/1979, n. 761
|
Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato
Stato giuridico del personale delle Unità
sanitarie locali
|
25 gennaio 1957
n. 22
SO 15 febbraio 1980, n. 45
|
Idoneità allo
svolgimento di particolari mansioni lavorative |
provvedimento |
|
g.u. |
VACCINAZIONI
OBBLIGATORIE |
LEGGE 5/3/1963,
N. 292
dpr 7/9/1965 n. 1301 (art. 2 comma 4 abrogato
dalla legge finanziaria 2001) |
Vaccinazione
antitetanica obbligatoria
Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo
1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica
obbligatoria |
27 marzo 1963,
n. 83
6 giugno 1968 n. 143 |
TUTELA DELLA
MATERNITA' |
D.Lgs. 26 marzo
2001 n. 151 |
Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 |
s.o .26 aprile
2001 n. 96 |
Assistenza distrettuale
Medicina di base e pediatria di libera scelta
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Educazione sanitaria.
Visite domiciliari e ambulatoriali a scopo
diagnostico e terapeutico; prescrizione di farmaci e richiesta
di indagini specialistiche, proposte di ricovero e cure termali;
consulto con lo specialista e accesso negli ambienti di
ricovero;
Vaccinazioni antinfluenzali nell'ambito di
campagne vaccinali.
Certificazioni per la riammissione a scuola e
l'incapacità temporanea al lavoro, certificazioni idoneità
all'attività sportiva non agonistica nell'ambito scolastico.
Prestazioni previste come aggiuntive negli
Accordi collettivi
Visite occasionali
Continuità assistenziale notturna e festiva
Assistenza medica nelle residenze protette e
nelle collettività
|
D. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502, art. 8; DPR 28 luglio 2000, n. 270, artt. 31 e 32;
DPR 28 luglio 2000, n. 272, artt. 29 e 30
DPR 28 luglio 2000, n. 270, Capo III.
Secondo disposizioni regionali o aziendali |
Gli accordi collettivi
dei MMG e dei PLS identificano i requisiti degli studi e le
modalità di erogazione delle prestazioni. Gli accordi prevedono
che per ciascun ambito territoriale può essere iscritto 1 MMG
ogni 1000 residenti o frazione di 1000 >500, detratta la
popolazione di età 0-14. Per i PLS il rapporto è 1 PLS ogni
600 residenti o frazione >300 di età 0-14 |
Gli accordi collettivi
dei MMG e dei PLS individuano le prestazioni erogabili*.
L'accordo collettivo dei MMG individua le
prestazioni erogabili nell’ambito della continuità
assistenziale . |
2A
|
-
Non rientrano, comunque, nei livelli essenziali di assistenza le
prestazioni previste soltanto da accordi regionali e/o aziendali
Emergenza sanitaria territoriale
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Ricezione delle
richieste di intervento per emergenza sanitaria e coordinamento
degli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.
Assistenza e soccorso di base e avanzato,
esterni al presidio ospedaliero, anche in occasione di
maxiemergenze, trasferimento assistiti a bordo di autoambulanze
attrezzate.
|
DPR 27 marzo 1992
Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee
guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria.
DPR 28 luglio 2000, n. 270, Capo V. |
Le Linee guida 1/96
individuano le modalità organizzative del sistema di emergenza.
|
Le Linee guida 1/96
individuano le funzioni fondamentali delle Centrali operative.
Il contratto collettivo del MMG individua i
compiti del medico nell'ambito dell'emergenza sanitaria
territoriale |
2B |
Farmaceutica convenzionata erogata attraverso
farmacie territoriali
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Fornitura di
specialità medicinali e prodotti galenici classificati nella
classe A); fornitura medicinali non essenziali a parziale carico
dell'assistito
Fornitura di medicinali classificati in classe
C) agli invalidi di guerra
|
Legge 24 dicembre
1993, n. 537; art. 8.; DPR 8 luglio 1998, n. 371; provvedimenti
di classificazione CUF; d.l. 18 settembre 2001, n. 347
Legge 19 luglio 2000, n. 203. |
L'accordo collettivo
nazionale con le farmacie pubbliche e private (DPR n. 371/98)
disciplina le modalità organizzative dell'assistenza
farmaceutica attraverso le farmacie territoriali |
E' disponibile
l'elenco dei farmaci immessi in commercio con la relativa
classificazione CUF. |
2C |
Fornitura di
medicinali innovativi non autorizzati in Italia ma autorizzati
in altri Stati ovvero sottoposti a sperimentazione clinica per i
quali sono disponibili risultati di studi clinici di fase
seconda; medicinali da impiegare per indicazione terapeutica
diversa da quella autorizzata.*
|
Decreto legge 21
ottobre 1996, n. 536, convertito nella legge 23 dicembre 1996,
n. 648. Circolare Ministro sanità 30 agosto 1999, n. 13; Parere
della CUF |
|
L'elenco dei farmaci
erogabili è periodicamente aggiornato e pubblicato sulla G.U. |
2C |
-
La legge fissa un limite di spesa annua pari a 30 miliardi annui
Assistenza integrativa
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Erogazione di prodotti
dietetici a categorie particolari
Fornitura di presidi sanitari ai soggetti
affetti da diabete mellito |
Decreto legge 25
gennaio 1982 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98, art.
1, secondo comma.
D. lgs. 29 aprile 1998, n.124, art. 2; D.m. 8
giugno 2001.
D.m. 8 febbraio 1982 |
|
Il decreto 8. 6. 2001
elenca le categorie degli aventi diritto e, per alcune
patologie, i tetti di spesa mensili per l'acquisto dei prodotti.
Si prevede l'istituzione di un Registro nazionale dei prodotti.
La fornitura di prodotti aproteici ai nefropatici cronici non è
prevista dal d.m. e non rientra attualmente nei LEA
Il d.m. elenca i presidi concedibili ai
diabetici. |
2D |
Assistenza specialistica ambulatoriale
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio
erogate in regime ambulatoriale |
Legge 28 dicembre
1995, n. 549, art. 2, c.9; D.lgs. 29 aprile 1998, n.124; D.m. 22
luglio 1996 e succ. mod.
D.M. 28 maggio 1999, n. 329 e succ. mod.
D.M. 18 maggio 2001, n. 279
D.M. 10 settembre 1998
Legge 23 dicembre 2000 n. 388 |
Il d.m. 22.7.1996 e la
Nota del 1. 4. 97 "Prime indicazioni per l'applicazione del
d.m. 22. 7. 1996" indicano i requisiti dei servizi
abilitati a fornire alcune prestazioni
Decreto legge 25 novembre 1989, n. 382,
convertito nella legge 25 gennaio 1990, n. 8; D. m. 20 ottobre
1998
Il d.m. n. 279/01 indica i criteri per
l'istituzione della Rete nazionale per le malattie rare. |
Il d.m. 22 luglio 1996
elenca le prestazioni specialistiche e diagnostiche erogate dal
Ssn. Sono esclusi dal livello di assistenza i materiali degli
apparecchi ortodontici e delle protesi dentarie, che rimangono a
carico degli assistiti
Per la medicina fisica e riabilitazione sono
previste particolari modalità prescrittive.
I dd.mm. 329/99 e 279/01 individuano le
prestazioni in esenzione per gli affetti da malattie croniche e
rare.
Elenca le prestazioni specialistiche a tutela
della maternità escluse da partecipazione al costo
Elenca le prestazioni di diagnosi precoce dei
tumori escluse dalla partecipazione al costo |
2E |
Assistenza protesica
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Fornitura di protesi,
ortesi ed ausili tecnici ai disabili |
Legge 23 dicembre 1978
n.833, artt. 26 e 57;
Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5;
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 7 e 34;
D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 2
D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 sexies;
Legge 21 maggio 1998, n. 162; D.m. 27 agosto 1999, n. 332; d.m.
21 maggio 2001, n. 321
Legge 8 novembre 2000, n. 328, art.14
|
|
Il d.m. n. 332/1999 elenca le protesi, le
ortesi e gli ausili tecnologici concedibili.
|
2F |
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif |
Assistenza programmata
a domicilio (ADI e ADP), compresa l'assistenza infermieristica
distrettuale |
DPR 28 luglio 2000,
n.270, all. G e H |
|
L'accordo collettivo
MMG individua le prestazioni erogabili. Non si rinviene una
specifica fonte per l'assistenza infermieri-stica distrettuale
|
2G |
Assistenza sanitaria e
sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle
famiglie; educazione alla maternità responsabile e
somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione
responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del
concepimento, assistenza alle donne in stato gravidanza;
assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza,
assistenza ai minori in stato di abbandono o in situazione di
disagio; adempimenti per affidamenti ed adozioni
|
Legge 29 luglio 1975,
n. 405; Legge 22 maggio 1978, n. 194; D.m. 24 aprile 2000
"P.O. materno infantile"
DPCM 14 febbraio 2001
D.L.1 dicembre1995, convertito nella legge 31
gennaio 1996, n.34 |
Il P.O. individua
modalità organizzative nell'ambito del "percorso
nascita", trasporto materno e neonatale, assistenza
ospedaliera (compresa urgenza ed emergenza) ai bambini,
riabilitazione, tutela salute della donna. Lo stesso P.O.
individua requisiti organizzativi e standard di qualità delle
U.O. di ostetricia e neonatologia ospedaliere, inclusa la
dotazione di personale.
La legge n. 34/1996 prevede 1 C.F. ogni 20mila
abitanti |
Le prestazioni
erogabili sono diffusamente elencate nel P.O. materno infantile
e nel DPCM 14 febbraio 2001. |
2G |
Segue Assistenza territoriale ambulatoriale e
domiciliare
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif |
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici
e/o delle famiglie. |
D.P.R. 10 novembre
1999 P.O. Tutela della salute mentale; DPCM 14 febbraio 2001
|
Il P.O. individua
modalità di organizzazione dei servizi, prevedendo che il DSM
sia istituito in ogni azienda; qualora sia articolato in moduli,
ogni modulo serve un ambito territoriale con un bacino d'utenza
non superiore a 150mila abitanti. Il Dsm ha un organico di
almeno un operatore ogni 1500 abitanti. Ogni SPDC ha un numero
di p.l. non superiore a 16; il totale dei p.l. è
tendenzialmente pari a 1 per 10mila ab.
|
Il P.O. Tutela della
salute mentale descrive diffusa-mente le prestazioni
ambulatoriali e domiciliari dei servizi |
2g |
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool (compresi i td. detenuti o
internati) e/o delle famiglie.
|
DPR 1° ottobre 1990,
n. 309 (TU disciplina stupefacenti). Provvedimento 21 gennaio
1999 Accordo Stato Regioni per la "Riorganizzazione del
sistema di assistenza ai tossicodipendenti." Legge 30 marzo
2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999 -Intesa Stato-Regioni
"Determinazione dei requisiti minimi standard dei servizi
privati di assistenza ai tossicodipendenti."; D.lgs. 19
giugno 1999, n. 230;
D.M. 21. 4. 2000 "P.O. Tutela salute in
ambito peniten-ziario"; DPCM 14 febbraio 2001 |
L'accordo 21. 1. 1999 formula "calde
raccomandazioni" circa l'organizzazione dei servizi
Il provvedimento 5. 8. 1999 individua i
requisiti delle strutture e del personale impiegato
Il P.O. identifica le prestazioni da erogare
ai t.d. detenuti |
L'accordo 21. 1. 1999 individua le specifiche
prestazioni delle unità operative specializzate nel settore
delle t.d.
Il provvedimento 5 .8. 1999 individua le
specifiche prestazioni erogate dai servizi privati |
2G
|
Segue Assistenza territoriale ambulatoriale e
domiciliare
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif |
Attività sanitaria e
sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore
di disabili fisici, psichici e sensoriali
Soggiorno per cure dei portatori di handicap
in centri all'estero di elevata specializzazione |
Legge 23 dicembre
1978, n. 833, art. 26
d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124, art. 3
Linee guida 7 maggio 1998 per le attività di
riabilitazione
DPCM 1. 12. 2000;
DPCM 14 febbraio 2001 |
Le linee
guida del 1998 definiscono e descrivono le caratteristiche e le
funzioni dei centri ambulatoriali di riabilitazione
(distinguendole da quelle dei presidi ambulatoriali - che
operano ex d.m. 22.7.96) L'inserimento nei programmi è
subordinato alla formulazione di un programma terapeutico
globale. |
Le prestazioni
erogabili sono solo genericamente descritte nelle linee guida
del 1998 |
2G |
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di malati terminali |
DL.28 dicembre 1998,
n. 450 conv. Nella legge 26 febbraio 1999, n.39;. D.m. 28
settembre 1999
DPCM 14 febbraio 2001 |
|
La definizione dei
protocolli operativi è demandata dal d.m. alle regioni e P.A. |
2G |
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV |
Legge 5 giugno 1990,
n. 135; DPR 8 marzo 2000 "P.O. AIDS; DPCM 14 febbraio 2001 |
Il P.O.
descrive le caratteristiche dei servizi inseriti nella rete
assistenziale. |
Le prestazioni
erogabili sono solo genericamente descritte nel P.O. |
2G |
Assistenza territoriale semiresidenziale e
residenziale
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif |
Attività sanitaria e
sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore
delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie. |
D.P.R. 10 novembre
1999 "P.O. Tutela della salute mentale" |
In base al P.O., ogni
struttura residenziale non ha più di 20 p.l. con una dotazione
complessiva di 1 p.l. per 10mila ab. |
Le prestazioni
erogabili sono solo genericamente descritte dal P.O.. |
2H
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore
di disabili fisici, psichici e sensoriali.
Soggiorno per cure dei portatori di handicap
in centri all'estero di elevata specializzazione |
Legge 23 dicembre
1978, n. 833, art. 26; d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3;
Linee guida 7 maggio 1998 per le attività di riabilitazione
D.m. 21 maggio 2001
DPCM 1 dicembre 2000 |
Le Linee guida del
1998 definiscono e descrivono le caratteristiche e le funzioni
dei presidi di riabilitazione extraospedalieri a ciclo diurno o
continuativo e delle RSA per disabili.
Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi
delle strutture alternative alla famiglia |
Le prestazioni
erogabili sono solo genericamente descritte nelle Linee guida
del 1998. |
2H
|
Attività sanitaria e
sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore
di persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
alcool (compresi i td. detenuti o internati)
|
DPR 1° ottobre 1990,
n. 309 (TU disciplina stupefacenti). Provvedi-mento 21 gennaio
1999 Accordo Stato Regioni per la "Riorganizzazione del
sistema di assistenza ai tossicodipendenti." Legge 30 marzo
2001, n. 125; Provvedimento 5 agosto 1999 -Intesa Stato-Regioni
"Determina-zione dei requisiti minimi standard dei servizi
privati di assistenza ai tossicodipendenti" DPCM 14
febbraio 2001 |
Il provvedimento individua le specifiche
prestazioni erogate dai servizi privati, i requisiti delle
strutture e del personale impiegato |
Le prestazioni erogabili sono genericamente
descritte nell'accordo Stato-Regioni |
2H
|
Segue Assistenza territoriale semiresidenziale e
residenziale
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif |
Attività sanitaria e
sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore
di anziani (RSA per non autosufficienti) |
Legge 11 marzo 1988,
n. 67; "P.O anziani"-1991; Linee guida sulle RSA 31
marzo 1994; DPCM 14 febbraio 2001; D.m. 21 maggio 2001 |
Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi
delle strutture alternative alla famiglia |
Le prestazioni
erogabili sono genericamente descritte nel P.O. anziani |
2H |
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di persone con infezione da HIV |
Legge 5 giugno 1990,
n. 135; DPR 8 marzo 2000 "P.O. AIDS" D.m. 21 maggio
2001 |
Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti minimi
delle strutture alternative alla famiglia |
Le prestazioni
erogabili sono genericamente descritte nel P.O. |
2H |
Attività sanitaria e
sociosanitaria a favore di malati terminali |
DL.28 dicembre 1998,
n.450 conv. Legge 26 febbraio 1999, n.39; D.m. 28 settembre 1999
DPCM 14 febbraio 2001 |
|
La definizione dei
protocolli operativi è demandata alle regioni. |
2H |
Cure termali
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Cicli di prestazioni
idrotermali |
Legge 23 dicembre
1978, n. 833, art. 36; Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16;
d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3; Legge n. 24 ottobre 2000,
n. 323; D.m.. 15 aprile 1994; D.m. 15 dicembre 1994; D.m. 22
marzo 2001.
|
|
I cicli di prestazioni
erogabili sono individuati nel d.m. 15. 4. 94; possono fruirne
solo i soggetti affetti dalle patologie indicate dal d.m. 15.
12. 1994. Gli assicurati INPS e INAIL godono di prestazioni
ulteriori rispetto agli altri assistiti.
Con D.m. 22 marzo 2001 è stato
temporaneamente confermato l'elenco delle patologie già
previsto dal d.m. 15. 4. 1994 per il cui trattamento è
assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Ssn |
2I |
Assistenza ospedaliera
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif |
Pronto soccorso
|
DPR 27 marzo 1992;
Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul
sistema di emergenza sanitaria.
|
|
|
3A |
Trattamenti erogati
nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, inclusi i
ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie
|
Legge 23 dicembre
1978, n. 833, art. 25
Decreto legge 17 maggio 1996, n. 280,
convertito nella legge 18 luglio 1996, n. 382, art.1, c. 2-ter;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge
18 settembre 2001, n. 347.
|
Tasso di spedalizzazione 160 per mille
Tasso di occupazione minimo 75%
Dotazione media 5 posti letto per 1000 ab. Di
cui l'1 per 1000 per riabilitazione e lungodegenza post-acuzie.
|
Non risultano
disciplinate in atti normativi le prestazioni che costituiscono
il livello di assistenza se non, in alcuni casi, in negativo
(es. chirurgia estetica - P.S.N. 1998-2000)
Il trattamento ospedaliero include, comunque,
la somministrazione di farmaci (anche di classe C) e la
diagnostica strumentale e di laboratorio (anche non inclusa nel
d.m.. 22. 7. 1996). Peraltro, la somministrazione di alcuni
farmaci e alcune prestazioni specialistiche sono eseguibili solo
in ambito ospedaliero
|
3B
3F
3G
|
Segue Assistenza ospedaliera
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif |
Ricovero diurno (day
hospital e day surgery):
|
D. lgs. 29 aprile
1998, n. 124, art. 3
DPR 20 ottobre 1992
|
Dotazione media
regionale non inferiore al 10% dei posti letto della dotazione
standard per acuti. |
L'atto di indirizzo
(DPR) fornisce la definizione dell'attività di day-hospital
|
3C
3D |
Interventi ospedalieri
a domicilio |
P.O. Anziani 1991; DPR
8 marzo 2000 "P.O. AIDS" Provvedimento 8 marzo 2001
Accordo Stato-Regioni sulle Linee guida in oncologia
|
|
|
3E |
Raccolta, lavorazione
controllo e distribuzione di emocomponenti e servizi
trasfusionali
Prelievo, conservazione e distribuzione di
organi e tessuti; trapianto di organi e tessuti
Attività ospedaliera di emergenza/urgenza |
Legge 4 maggio 1990,
n. 107; D.m. 1 marzo 2000 "Piano nazionale sangue e
plasma"
Legge 1 aprile 1999, n. 91
DPR 27 marzo 1992; Intesa Stato-Regioni di
approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza
sanitaria. |
|
|
3H
3I |
Assistenza a categorie particolari
Invalidi
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Prestazioni sanitarie
già previste dai relativi ordinamenti prima della l. n.
833/1978 |
Legge 23 dicembre
1978, n. 833 art. 57. |
|
Gli invalidi di guerra
e per servizio hanno diritto a particolari prestazioni
protesiche, cure climatiche e soggiorni terapeutici e a due
cicli di cure termali, elencate nel Regolamento ex ONIG. |
2F
2I |
Soggetti affetti da malattie rare
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Prestazioni di
assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al trattamento
ed al monitoraggio della malattia ed alla prevenzione degli
ulteriori aggravamenti |
D.lgs. 29 aprile 1998,
n. 124; d.m. 18 maggio 2001, n. 279 |
E' istituita la Rete
dei presidi competenti per le malattie rare ed individuati i
centri di riferimento interregionali |
Il decreto n. 279/2001
fa riferimento a tutte le prestazioni incluse nei livelli
essenziali di assistenza. |
2 e 3 |
Soggetti affetti da fibrosi cistica
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Fornitura gratuita del
materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per la cura
e la riabilitazione a domicilio, compresi i supplementi
nutrizionali |
L 23 dicembre 1993, n.
548, art. 3. |
Sono istituiti Centri
di riferimento specialistici |
Le prestazioni sono
indicate dall'art. 3 della legge. |
2 |
Soggetti affetti da diabete mellito
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Fornitura gratuita di
presidi diagnostici e terapeutici |
Legge 16 marzo 1987,
n.115, art. 3. |
Sono istituiti Centri
e Servizi di diabetologia |
La legge fa
riferimento ai "presidi sanitari ritenuti idonei". |
2 |
Soggetti affetti da Morbo di Hansen
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Fornitura gratuita di
accertamenti diagnostici e farmaci specifici (anche non in
commercio in Italia). Spese di viaggio per l'esecuzione del
trattamento profilattico e terapeutico. |
Legge 31 marzo 1980,
n. 126, art. 1; Provvedimento Conferenza Stato Regioni 18.6.99
Linee guida per il controllo del Morbo Hansen in Italia. |
Sono istituiti Centri
di riferimento territoriali e nazionali |
La legge indica gli
accertamenti ed i trattamenti profilattici e terapeutici,
inclusi i farmaci specifici non ancora compresi nel prontuario
terapeutico. |
2
3 |
Soggetti residenti in Italia autorizzati alle cure
all’estero
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif. |
Assistenza sanitaria
autorizzata. |
L.23 ottobre 1985,
n.595 "Norme per la programmazione sanitaria e per il piano
sanitario nazionale 1986-88" art.3,comma5 (G.U. n.260 del 5
11.1985);D.M. 3 novembre 1989 "Criteri per la fruizione di
prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di
altissima specializzazione all'estero" (G.U. n.273 del
22.11.1989);D.M. 24 gennaio 1990 "Identificazione delle
classi di patologie e delle prestazioni fruibili presso centri
di altissima specializzazione all'estero" (G.U. n.27 del
2.2.1990). |
|
|
3 |
Stranieri extracomunitari non iscritti al Ssn
Prestazioni |
Fonti |
Modalità
organizzative e standard |
Liste di prestazioni |
Rif |
Interventi di medicina
preventiva, tutela della gravidanza, tutela della salute dei
minori, vaccinazioni, profilassi internazionale, prevenzione
diagnosi e cura delle malattie infettive. |
D.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 (T.U.), art. 35. |
|
Le prestazioni sono
indicate dall'art. 35 del T.U. |
1
2
3 |
1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Nella tabella riepilogativa, per le singole
tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate,
accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie
di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente
sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili
e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non
attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario
nazionale.
In particolare, per ciascun livello sono individuate
le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili,
pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e
farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.
Livelli di
Assistenza
Macro-livelli
|
Livelli di
Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
% costi
a carico dell'utente o del Comune |
Atto
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa
di riferimento |
7. Assistenza
territoriale ambulatoriale e domiciliare
|
|
|
|
|
|
|
Assistenza
programmata a domicilio (ADI e ADP) |
a) prestazioni a
domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta
b) prestazioni a
domicilio di medicina specialistica;
c) prestazioni
infermieristiche a domicilio
d) prestazioni
riabilitative a domicilio
e) prestazioni di
aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [cfr.
% colonna a fianco]
f)
prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e
integrativa
|
50% |
Assistenza
domiciliare integrata |
L. n.
833/78 art. 25
P.O. Anziani |
Livelli di
Assistenza
Macro-livelli
|
Livelli di
Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
% costi
a carico dell'utente o del Comune |
Atto
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa
di riferimento |
|
Assistenza
sanitaria e sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e
alle famiglie a tutela della maternità per la procreazione
responsabile e l’interruzione di gravidanza. |
a) prestazioni
medico specialistiche, psicoterapeutiche, psicologiche, di
indagine diagnostica alle donne, ai minori alla coppia e alle
famiglia (ivi comprese le famiglie adottive ed affidatarie).
Prestazioni riabilitative e socioriabilitative
a minori ed adolescenti |
|
1.
Assistenza di tipo consultoriale alla famiglia, alla maternità,
ai minori attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche
e riabilitative
2. Attività
assistenziali inerenti l’interruzione volontaria di gravidanza
attraverso prestazioni mediche, sociali, psicologiche.
3. Protezione del
minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche
attraverso affidi e adozioni.
4. Interventi di
prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori
vittime di abusi |
L. n.
405/1975
L. n. 194/1978
Norme nazionali in materia di diritto di
famiglia, affidi e adozioni nazionali ed internazionali
L. n. 66/1996
L. n. 269/1998
D.M. 24.4.2000 "P.O. Materno
Infantile" |
Livelli
di Assistenza
Macro-livelli |
Livelli
di Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
%
costi a carico dell'utente o del Comune |
Atto
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa
di riferimento |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi
psichiatrici e/o delle famiglie |
a) prestazioni
ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il
domicilio
|
|
Tutela
delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni
terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale e domiciliare |
D.P.R.
10.11.1999 "P.O. tutela della salute mentale
1998/2000" |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti e/o
delle famiglie |
a) trattamenti
specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative ivi
compreso quelle erogate durante il periodo della
disassuefazione;
b) i programmi di
riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di
dipendenza.
|
|
Tutela
delle persone dipendenti da alcool e da droga tramite
prestazioni di tipo ambulatoriale e domiciliare |
D.P.R. n.
309/1990
L. n. 45/1999
Accordo Stato-Regioni 21.1.1999 |
Livelli
di Assistenza
Macro-livelli |
Livelli
di Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
%
costi a carico dell'utente o del Comune |
Atto
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa
di riferimento |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore di disabili fisici psichici e sensoriali |
a) prestazioni
ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative presso il
domicilio;
b) assistenza
protesica
|
|
1. Assistenza ai
disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale
e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari,
ambulatoriali e assistenza protesica.
2. Tutela del
disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime
domiciliare
|
L. n.
833/1978 art. 26
Provv. 7.5.1978 "Linee guida del Min.
Sanità per le attività di riabilitazione"
L. n. 104/92
L. n. 162/1998
Leggi regionali* |
Livelli di Assistenza
Macro-livelli
|
Livelli di Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
% costi a carico dell'utente o del Comune |
Atto indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa di riferimento |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali |
a) Prestazioni e
trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare
|
|
Prestazioni
e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare |
L. n.
39/1999 |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a persone affette da AIDS |
a) Prestazioni e
trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare
|
|
|
L. n.
135/1990
D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS" |
8. Assistenza
territoriale semi-residenziale
|
|
|
|
|
|
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici
e/o delle famiglie |
a) Prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative
in regime semiresidenziale
|
|
Tutela
delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni
terapeutiche e riabilitative di tipo semiresidenziale |
D.P.R.
10.11.1999 "P.O. tutela della salute mentale
1998/2000" |
Livelli di Assistenza
Macro-livelli
|
Livelli di Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
% costi a carico dell'utente o del Comune |
Atto indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa di riferimento |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali |
a) prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative
in regime semiresidenziale;
b) prestazioni
diagnostiche, terapeutiche e socioriabilitative in regime
semiresidenziale per disabili gravi [cfr. % colonna a fianco]
|
30% |
1. Assistenza ai
disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale
e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali in regime semiresidenziale.
2. Tutela del
disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime
semiresidenziale, compresi gli interventi
|
L. n.
833/1978 art. 26
Provv. 7.5.1978: linee guida del Min. Sanità
per le attività di riabilitazione
|
|
|
c) rimborso
delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi
all'estero in centri di elevata specializzazione;
d) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a
minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di
interesse neuropsichiatrico.
|
|
Di sollievo
alla famiglia |
L. n.
104/92
L. n. 162/1998
Leggi regionali |
Livelli di Assistenza
Macro-livelli
|
Livelli di Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
% costi a carico dell'utente o del Comune |
Atto indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa di riferimento |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti |
a) trattamenti
specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative in
regime semiresidenziale;
b) programmi di
riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di
dipendenza.
|
|
Tutela
delle persone dipendenti da alcool e da droga in regime
semiresidenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale |
D.P.R. n.
309/1990
L. n. 45/1999
Accordo Stato-Regioni 21.1.1999 |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore di anziani |
a) Prestazioni
terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle
abilità per non autosufficienti in regime semiresidenziale,
ivi compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]
|
50% |
Cura e
recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili
a domicilio, tramite servizi a ciclo diurno, compresi interventi
e servizi di sollievo |
Linee guida
Min. Sanità 31.3.1994
L. n. 67/1988
L. n. 451/ 1998
D. Lgs. n. 229/99
D.P.R. 23.7.1998 "Piano Sanitario
1998/2000"
Leggi e Piani regionali* |
Livelli
di Assistenza
Macro-livelli
|
Livelli
di Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
%
costi a carico dell'utente o del Comune |
Atto
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa
di riferimento |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS |
a) Prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative
in regime semiresidenziale
|
|
|
L. n.
135/1990
D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS" |
9. Assistenza
territoriale residenziale
|
|
|
|
|
|
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici
e/o delle famiglie |
a) Prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative
in regime residenziale
b) Prestazioni
terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa
intensità assistenziale [cfr. % colonna a fianco]
|
60% |
1. Tutela delle
persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni
terapeutiche e riabilitative di tipo residenziale
2. Accoglienza in
strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di
inserimento sociale e lavorativo
|
D.P.R.
10.11.1999 "P.O. tutela della salute mentale
1998/2000" |
Livelli
di Assistenza
Macro-livelli
|
Livelli
di Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
%
costi a carico dell'utente o del Comune |
Atto
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa
di riferimento |
Segue
9. Assistenza territoriale residenziale
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali |
a) prestazioni
diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative
in regime residenziale ivi compresi i soggetti con
responsività minimale;
b) prestazioni
diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi
comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico;
c) prestazioni
terapeutiche e socioriabilitative in regime residenziale per:
§
disabili gravi [cfr. % colonna a fianco];
§
disabili privi di sostegno familiare[cfr. % colonna a fianco];
d) rimborso delle
spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi
all'estero in centri di elevata specializzazione.
|
30%
60% |
1. Assistenza ai
disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale
e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche o sensoriali e tramite prestazioni residenziali.
2. Tutela del
disabile attraverso prestazioni di riabilitazione in regime
residenziale, compresi gli interventi di sollievo alla
famiglia
|
L. n.
833/1978 art. 26
Provv. 7.5.1978 "Linee guida del Min.
Sanità per le attività di riabilitazione"
L. n. 104/92
L. n. 162/1998
Leggi regionali*
DPCM 1° dicembre 2000
DM 21 maggio 2001 |
Livelli
di Assistenza
Macro-livelli
|
Livelli
di Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
%
costi a carico dell'utente o del Comune |
Atto
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa
di riferimento |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti |
a) trattamenti
specialistici e prestazioni terapeutico-riabilitative in
regime residenziale per tutto il periodo della
disassuefazione;
b) programmi di
riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di
dipendenza.
|
|
Tutela
delle persone dipendenti da alcool e da droga in regime
residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale |
D.P.R. n.
309/1990
L. n. 45/1999
Accordo Stato-Regioni 21.1.1999 |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi
riabilitativi a favore di anziani |
a) prestazioni di
cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in
fase intensiva ed estensiva;
b) prestazioni
terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle
abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi
compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]
|
50% |
Cura e
recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili
a domicilio, tramite servizi residenziali a ciclo continuativo,
compresi interventi e servizi di sollievo |
Linee guida
Min. Sanità 31.3.1994
L. n. 67/1988
L. n. 451/ 1998
D. Lgs. n. 229/99
D.P.R. 23.7.1998 "Piano Sanitario
1998/2000"
Leggi e Piani regionali* |
Livelli
di Assistenza
Macro-livelli
|
Livelli
di Assistenza
micro-livelli |
Prestazioni |
%
costi a carico dell'utente o del Comune |
Atto
indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie
DPCM 14.2.2001 |
Normativa
di riferimento |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS |
a) Prestazioni di
cura e riabilitazione e trattamenti farmacologici nella fase
di lungoassistenza in regime residenziale
|
30% |
Cura e
trattamenti farmacologici particolari per la fase di
lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali |
L. n.
135/1990
D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS" |
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali |
a) Prestazioni e
trattamenti palliativi in regime residenziale
|
|
Prestazioni
e trattamenti palliativi in regime residenziale |
L. n.
39/1999 |
11.
Assistenza penitenziaria |
|
|
|
|
|
|
Attività
sanitaria e sociosanitaria a favore dei detenuti |
a) Prestazioni
diagnostiche, terapeutiche e, riabilitative e
socioriabilitative per le dipendenze e disturbi mentali
|
|
|
|
Nota: * Trattasi di leggi regionali relative alle
modalità organizzative dei servizi e di erogazione delle prestazioni,
che non individuano livelli ulteriori di assistenza rispetto
alla normativa nazionale.
ALLEGATO 2
Allegato 2A
Prestazioni totalmente escluse dai LEA:
a) chirurgia
estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni
congenite;
b) circoncisione
rituale maschile;
c) medicine
non convenzionali ( agopuntura - fatta eccezione per le
indicazioni anestesiologiche - fitoterapia, medicina antroposofica,
medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché
tutte le altre non espressamente citate);
d) vaccinazioni
non obbligatorie in occasione di soggiorni all’estero;
e)
certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i
propri alunni, ai sensi dell’art. 31 del DPR 270/2000 e dell’art.
28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute
collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge
(incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività
sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all'impiego,
idoneità al servizio civile, idoneità all'affidamento e
all'adozione, rilascio patente, porto d'armi, ecc.).
f) le
seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa
ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia,
ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde,
agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia
distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia
intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia,
trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica,
mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia
extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale
la laserterapia antalgica, l’elettroterapia antalgica, l’ultrasuonoterapia
e la mesoterapia possono essere incluse nell’allegato 2B.
Allegato 2B
Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto
erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito
indicate:
a) assistenza
odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni
indicate al comma 5 art. 9 del D.lgs.30 dicembre 1992, n.502 e
successive modifiche ed integrazioni.
b) densitometria
ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di
efficacia clinica.
c) medicina
fisica, riabilitativa ambulatoriale: l'erogazione delle
prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza
di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici
definiti, l'età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo
rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche
modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non
associazione con altre prestazioni definite, ecc.), fatto salvo
quanto previsto all'allegato 2A, punto f).
d) chirurgia
refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi
particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono
portare lenti a contatto o occhiali,;
Allegato 2C
Prestazioni incluse nei LEA che presentano un
profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali
occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione:
Possono essere definiti "inappropriati" i
casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le
strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting
assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore
impiego di risorse.
Si riporta di seguito un elenco di DRG "ad alto
rischio di inappropriatezza" se erogate in regime di degenza
ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, dovrà
essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatto
salvo, da parte delle Regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e
prestazioni assistenziali.
ELENCO DRG AD ALTO RISCHIO DI
NON APPROPRIATEZZA IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA |
006 Decompressione tunnel carpale
019 Malattie dei nervi cranici e periferici |
025 Convulsioni e cefalea
039 Interventi sul cristallino con o senza
vitrectomia
040 Interventi extraoculari eccetto orbita
età >17
041 Interventi extraoculari eccetto orbita
età 0-17
042 Interventi sulle strutture intraoculari
eccetto retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di
cornea)
055 Miscellanea di interventi su orecchio,
naso, bocca e gola
065 Turbe dell'equilibrio (eccetto urgenze)
119 Legatura e stripping di vene
131 Malattie vascolari periferiche no CC
(eccetto urgenze)
133 Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze)
134 Ipertensione (eccetto urgenze)
142 Sincope e collasso (eccetto urgenze)
158 Interventi su ano e stoma
160 Interventi per ernia, eccetto inguinale e
femorale, età >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
162 Interventi per ernia, inguinale e
femorale, età >17 no CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
163 Interventi per ernia età 0-17 (eccetto
ricoveri 0-1 g.)
183 Esofagite, gastroenterite e miscellanea
malattie gastroenteriche apparato digerente, età >17 no CC
184 Esofagite, gastroenterite e
miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età
0-17 (eccetto urgenze)
187 Estrazione e riparazione dentaria
208 Malattie delle vie biliari (eccetto
urgenze)
222 Interventi sul ginocchio (codice
intervento 80.6)
232 Artroscopia
243 Affezioni mediche del dorso (eccetto
urgenze)
262 Biopsia della mammella ed asportazione
locale non per neoplasie maligne (codici intervento 85.20 e
85.21)
267 Interventi perianali e pilonidali
270 Altri interventi pelle, sottocute e
mammella no CC
276 Patologie non maligne della mammella
281 Traumi pelle, sottocute e mammella età
>17 no CC (eccetto urgenze)
282 Traumi pelle, sottocute e mammella età 0
-17 (eccetto urgenze)
283 Malattie minori della pelle con CC
284 Malattie minori della pelle no CC
294 Diabete età >35 (eccetto urgenze)
301 Malattie endocrine no CC
324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze)
326 Segni e sintomi relativi a rene e vie
urinarie età >17 no CC (eccetto urgenze)
364 Dilatazione o raschiamento, conizzazione
non per tumore maligno
395 Anomalie dei globuli rossi età >17
(eccetto urgenze)
426 Nevrosi depressiva (eccetto urgenze)
427 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva
(eccetto urgenze)
429 Disturbi organici e ritardo mentale
467 Altri fattori che influenzano lo stato di
salute (eccetto urgenze) |
ALLEGATO 3
Indicazioni particolari per l'applicazione dei
livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica,
assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria, nonché in
materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed
alle altre comunità isolate.
a) Prestazioni di ricovero e cura
ospedaliere
Nell’affrontare il tema della rimodulazione dell’area
prestazionale garantita dall’assistenza ospedaliera, è necessario
tenere conto che la fisionomia di ospedale nell’attuale scenario sta
profondamente mutando. Da luogo di riferimento per qualsiasi problema
di una certa rilevanza di natura sanitaria, e spesso socio-sanitaria,
a organizzazione ad alto livello tecnologico deputata (e capace) di
fornire risposte assistenziali di tipo diagnostico-terapeutico a
problemi di salute caratterizzati da acuzie e gravità.
Tale specifica caratterizzazione del ruolo dell’ospedale
nel complesso della rete assistenziale sanitaria tuttavia non è
automaticamente associabile ad una lista negativa di prestazioni da
non erogare nel suo ambito, bensì è sollecitativa di coerenti
programmi di riassetto strutturale e qualificazione tecnologica, di
concorrenti programmi di sviluppo della rete dei servizi territoriali,
nonché di incisivi programmi per l’incremento del grado di
appropriatezza rispetto al quale:
·
va rilanciata la indicazione di percorsi diagnostico terapeutici che
minimizzino la quota di accessi impropri;
·
va sollecitata una dimensione di coerente collegamento in rete tra
presidi ospedalieri e tra questi e le strutture territoriali;
·
va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche di aggiornamento
e formazione, quello che è stato definito lo spazio del
"governo clinico";
·
va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare
artificiose induzioni di domanda;
·
va ulteriormente implementato il sistema informativo finalizzato all’incremento
non solo dell’efficienza ma anche della qualità, in grado di
generare un adeguato set di indicatori sull’appropriatezza. Si
allega a riguardo una proposta di "Indicatori di livello
ospedaliero". (Allegato n. 3.1).
b) prestazioni di assistenza specialistica
La elencazione, nel nomenclatore tariffario, delle
prestazioni erogabili, definite sulla base dei principi generali
richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 del D.lgs 502/2000, e la
specificazione delle condizioni di erogabilità non risolve a priori
tutte le problematiche di un utilizzo appropriato di tali prestazioni.
Pertanto anche in questo settore vanno realizzati coerenti programmi
per l’incremento del grado di appropriatezza, nonché di
qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete dei servizi
territoriali. In particolare :
·
va sviluppata la definizione di percorsi diagnostico terapeutici che
minimizzino la quota di utilizzo improprio di questo livello
assistenziale;
·
vanno rilanciati i programmi di aggiornamento e formazione,
·
va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare
artificiose induzioni di domanda;
·
va sviluppato il sistema informativo in grado di monitorare le
prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull’appropriatezza..
c) l'assistenza farmaceutica,
L’impianto delle decisioni, concordate in sede di
accordo dell’8 agosto 2001 e successivamente recepite dall’articolo
6 commi 1 e 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347, nel
prevedere un maggiore potere di regolazione da parte delle regioni
delle modalità con cui viene assicurata l’assistenza farmaceutica
territoriale, ha affidato alle stesse anche una facoltà di
modulazione della erogazione individuando una fascia di farmaci,
preventivamente selezionati dalla CUF, rispetto ai quali le regioni
stesse potranno decidere misure di co-payment in relazione all’andamento
della spesa.
·
L’insieme delle misure attivabili per il contenimento e la
qualificazione dell’assistenza farmaceutica territoriale può
comportare un quadro di rilevante difformità dei profili erogativi
assicurati ai cittadini, rispetto al quale si ritiene necessario che
le Regioni tra loro concordino modalità omogenee di applicazione
della citata normativa di cui all’articolo 6 commi 1 e 2 del
decreto legge 18 settembre 2001, n.347
d) integrazione socio-sanitaria, per la quale
la precisazione delle linee prestazionali, a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, dovrà tener conto dei diversi livelli di
dipendenza o non autosufficienza, anche in relazione all’ipotesi
di utilizzo di Fondi Integrativi.
Va ricordato che questa specifica area erogativa
merita una trattazione specifica, ad integrazione di quanto in via
generale già chiarito ai punti precedenti, per il rilievo che assume,
all’interno delle politiche destinate al sostegno e allo sviluppo
dell' individuo e della famiglia e alla razionalizzazione dell’offerta
di servizio, al fine di assicurare le prestazioni necessarie per la
diagnosi, la cura (compresa l’assistenza farmacologica) e la
riabilitazione delle persone in tutte le fasi della vita e in modo
particolare nell’infanzia e nella vecchiaia.
Il riferimento fondamentale, sul piano normativo, è
costituito dall’atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione
socio-sanitaria di cui al DPCM 14.2.2001.
L’erogazione delle prestazioni va modulata in
riferimento ai criteri dell’appropriatezza, del diverso grado di
fragilità sociale e dell'accessibilità.
Risultano inoltre determinanti:
1. l' organizzazione della
rete delle strutture di offerta;
2. le modalità di presa
in carico del problema, anche attraverso una valutazione
multidimensionale;
3. una omogenea modalità
di rilevazione del bisogno e classificazione del grado di non
autosufficienza o dipendenza .
Sul primo punto va ricordato quanto già indicato
dalle innovazioni introdotte dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modifiche ed integrazioni in materia di autorizzazione ed
accreditamento delle strutture socio-sanitarie e, per le strutture
socio assistenziali, dalla legge 8 novembre 2000, n.328, nonché, per
quanto attiene l’organizzazione dei servizi a rete, dai diversi
progetti obiettivo.
e) assistenza sanitaria alle popolazioni delle
isole minori ed alle altre comunità isolate
Per i livelli di assistenza di cui all’allegato 1,
vanno garantite le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle
popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate.
Allegato 3.1
- Indicatori livello ospedaliero
Organizzativa
Indicatore |
Sottolivello
esaminato |
Significato e
utilità |
Fattibilità |
% di pazienti
ospedalizzati dal Pronto soccorso rispetto al totale degli
accessi in PS |
Medicina primaria e
pronto soccorso |
Limitare il ricorso
improprio alle cure di PS; aumentare le capacità di filtro del
PS verso i ricoveri. |
Informazioni
disponibili; indicatore da sottoporre a verifica. |
Incidenza ricoveri
medici da PS e dimessi con degenza di 0-3 gg |
Ricovero ordinario e
Pronto soccorso |
Aumentare le capacità
di filtro del PS verso i ricoveri; aumentare la quota di
attività programmata |
Dati non disponibili |
Tassi di
ospedalizzazione generali e standardizzati per età * |
Ricovero ordinario |
Limitare l’eccessivo
ricorso alle cure ospedaliere e favorire lo sviluppo di
alternative |
Immediata |
% di giornate di
degenza inappropriate
|
Ricovero ordinario e
day hospital |
Ridurre,
indipendentemente dalle diagnosi, il consumo di giornate inutili
di ricovero |
Dati non disponibili a
livello nazionale – sperimentazione in corso in alcune regioni |
|
|
|
|
% di "day surgery"+"one
day surgery" per interventi di cataratta, stripping delle
vene, tunnel carpale, ecc. |
Day hospital |
Limitare il ricorso
improprio al ricovero ordinario (elenco estendibile in base alle
proposte della Commissione per la Day Surgery) |
Immediata |
Giornate di DH
rispetto a quelle di ricovero ordinario |
DH |
Favorire lo sviluppo
del DH |
Immediata |
% di giornate di dh
medico (escluse chemioterapie) rispetto a quelle di ricovero
ordinario |
Day hospital |
Ridurre il ricorso a
day hospital di tipo diagnostico (i dh terapeutici sono però
appropriati) |
Dati disponibili |
% di ricoveri brevi * |
Ricovero ordinario, DH,
assistenza extraospedaliera |
Ridurre l’occupazione
impropria di reparti ordinari |
Immediata |
% di ricoveri di
degenza prolungata per determinate diagnosi (es. fratture) |
Ricovero ordinario,
assistenza residenziale |
Limitare il protrarsi
di cure acute e favorire lo sviluppo di alternative non
ospedaliere |
Dati disponibili |
degenza media
pre-operatoria |
Ricovero ordinario –
sale operatorie |
Ridurre l’utilizzo
improprio dei reparti in relazione alle capacità delle sale
operatorie |
Immediata |
degenza media grezza e
corretta per il case-mix |
Ricovero ordinario |
Ridurre l’utilizzo
improprio dei reparti |
Immediata |
% di ricoveri di 0-1
giorno medici sul totale dei ricoveri medici |
Ricovero ordinario |
Ridurre l’occupazione
impropria di reparti ordinari |
|
% di dimessi da
reparti chirurgici con DRG medici * |
Sale operatorie e
reparti chirurgici |
Favorire il miglior
uso dei reparti chirurgici |
Immediata |
% di casi medici con
degenza oltre soglia per pazienti con età > 65 anni rispetto
al tot. casi medici per paz. > 65 anni |
Ricovero ordinario |
Ridurre il ricorso
improprio al ricovero ordinario come alternativa a regimi a più
bassa intensità assistenziale |
Dati disponibili |
Peso medio dei
ricoveri di pazienti anziani * |
Ricovero ordinario e
assistenza extraospedaliera |
Ridurre il ricorso al
ricovero per condizioni semplici e trattabili in ambito
extraospedaliero |
Dati disponibili |
Clinica
Indicatore |
Sottolivello
esaminato |
Significato e
utilità |
Fattibilità |
% di parti cesarei * |
|
Limitazione dell’inappropriata
indicazione ad un intervento chirurgico |
Immediata |
Tassi di
ospedalizzazione per interventi chirurgici ove esista o si possa
stabilire uno standard di appropriatezza (es. tonsillectomie,
colecistectomie, ernioplastica in et pediatrica ecc.) |
|
Limitare il ricorso ad
interventi chirurgici non necessari, rispetto ad altre modalità
di cura |
Immediata |
% di prostatectomia
TURP rispetto alla via laparotomia |
|
Limitazione dell’inappropriata
indicazione ad una tecnica superata (per via laparotomica) |
Dati disponibili |
% di orchidopessi in
bambini di età inferiore ai 5 anni |
|
Verificare il ricorso
all’intervento nell’età considerata appropriata |
Dati disponibili |
Numero di rientri
entro 30 gg dalla dimissione |
|
Ridurre l’inappropriatezza
delle dimissioni precoci |
Dati disponibili a
partire dal 2001 |
Indicatori livello Ospedaliero – Possibile quadro
organico
Ai fini della integrazione in un quadro organico del
set iniziale degli indicatori e come semplice ipotesi di lavoro, può
essere ragionevole adottare una duplice prospettiva:
n La
prospettiva "per territorio", che partendo dal macro
indicatore del tasso di ospedalizzazione, procede per scomposizioni
successive ad identificare nelle diverse tipologie di ricovero le
componenti più a rischio di inappropriatezza (indicatori rapportati
alla popolazione).
n La
prospettiva "per struttura", che analizza invece il
fenomeno dal punto di vista delle strutture erogatrici (indicatori
rapportati al totale dei ricoveri).
Prospettiva "per territorio"
Lo schema sotto riportato consente di scomporre il
tasso di ospedalizzazione per zoom successivi ai fini di identificare
le singole componenti a maggior rischio di inappropriatezza
(evidenziate con sottolineatura). Tale elaborazione può essere
effettuata ad esempio a livello aggregato regionale.
Il vantaggio di tale schema è che, una volta
identificate la distribuzione sul territorio nazionale ed i valori
obiettivo di ogni indicatore "foglia", è possibile
"sommare" gli scostamenti per ogni regione, al fine di
ottenere anche una misura macro di inappropriatezza complessiva.
Lo schema può ovviamente essere adottato dapprima a
livello sperimentale e poi perfezionato nel tempo.
n Tasso di
ospedalizzazione (per 1.000 abitanti)
n Acuti
n Degenza
ordinaria
n Ricoveri
medici
n Ricoveri "brevi"
medici
n Ricoveri
di 1 giorno medici
n Ricoveri
di 2-3 giorni medici
n Ricoveri oltre soglia
medici
n Altri ricoveri medici
n Ricoveri
chirurgici
n Ricoveri chirurgici per
interventi ove si possa definire uno standard di
appropriatezza
n
Tonsillectomia
n
Isterectomia (tasso per 100.000 donne; tasso per donne oltre
49 anni)
n
Appendicectomia
n
Ernioplastica pediatrica (tasso per 100.000 bambini < 14
anni)
n
Prostatectomia (tasso per 100.000 uomini; tasso per uomini
oltre 49 anni)
n
Parti cesarei (tasso per 100 parti)
n Altri ricoveri chirurgici
n Day
hospital
n Dh medico escluso
chemioterapie
n Dh chemioterapie
n Dh chirurgico
n
Riabilitazione
n Degenza
ordinaria
n Day
hospital
n Lungodegenza
Prospettiva "per struttura"
n RICOVERI
n Ordinari
n In reparti
medici
n Medici
n Brevi (0-3 gg)
n 0-1
giorno
n 2-3
giorni
n Oltre soglia
n Altri
n Chirurgici
n In reparti
chirurgici
n Medici
n Brevi (0-3 gg)
n 0-1
giorno
n 2-3
giorni
n Oltre soglia
n Altri
n Chirurgici
n 0-1 giorno
n >= 2 giorni
n Per
interventi trattabili in day surgery
n Per
altri interventi
n Day hospital
n Medici
n Non
chemioterapie
n
Chemioterapie
n Chirurgici
ALLEGATO 4
Linee guida relative al ruolo delle Regioni in
materia di LEA
Con l' accordo dell’ 8 agosto 2001 le Regioni si
sono impegnate a far fronte alle eventuali ulteriori esigenze
finanziarie con mezzi propri, ai sensi del successivo punto 2 dello
stesso accordo. In ogni caso, si sono impegnate ad adottare tutte le
iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione del
servizio, al fine di contenere le spese nell’ambito delle risorse
disponibili e per mantenere l’erogazione delle prestazioni
ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.
L’erogazione e il mantenimento dei Lea in tutto il
territorio nazionale richiede, accanto alla esplicita definizione
degli stessi ed alla attivazione del sistema di monitoraggio e
garanzia previsto dalla normativa vigente, la precisazione del ruolo
della programmazione regionale, nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie previste.
Sul piano normativo, al riguardo, occorre ricordare
in particolare:
· l’articolo
13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive
modificazioni e integrazioni richiama l’articolo 29 della legge
28 febbraio 1986, n.41.
· art
85 comma 9 della legge 388/2000.
· gli
articoli 4 ( comma 3) e 6 (comm1 e 2) del decreto legge 347/2001
Tali norme definiscono gli ambiti di azione
regionale in questa materia
In questa direzione si rileva la necessità di
disporre di una metodologia omogenea nell’applicazione della
normativa che, secondo quanto sopra richiamato, sollecita le Regioni a
realizzare l’equilibrio tra le risorse disponibili e l’articolazione
delle prestazioni e servizi socio-sanitari da garantire attraverso i
LEA.
In particolare appare indispensabile garantire che
adeguati interventi sul tema dell’appropriatezza da parte delle
Regioni siano in grado di prevenire e controllare fenomeni di
improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale
con conseguente scopertura di altri livelli assistenziali,
disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini.
A tal riguardo, è agevole ricorrere all’esempio
dell’assistenza farmaceutica che, in effetti, in alcune realtà
regionali ha fatto registrare incrementi impropri della domanda e dei
consumi, sottraendo risorse in particolare all’area delle
prevenzione e dell’integrazione socio sanitaria oppure all’esempio
dell’assistenza ospedaliera che ancora, in molte regioni, continua
ad assorbire risorse, per fenomeni di inefficienza ma anche di
inappropriatezza, a scapito di altre tipologie assistenziali.
In realtà, la considerazione da cui partire è che
la definizione del LEA può solo in parte, attraverso la selezione
delle prestazioni erogabili o la precisazione delle condizioni della
loro erogabilità, risolvere le problematiche dell’appropriatezza,
che si presenta come una delle variabili fondamentali anche per l’allocazione
delle risorse .
Può infatti sostenersi che, nella lista delle
prestazioni essenziali erogabili o delle tipologia assistenziali
essenziali da garantire, sono presenti aree in cui l’elemento dell’essenzialità
si riferisce a segmenti molto specifici di bisogno sanitario e socio
sanitario da coprire, che richiedono precisazioni a livello di
programmazione regionale e omogeneità sul territorio nazionale.
Ciò comporta, fermo restando gli spazi di azione
oggi presenti a livello normativo concernenti i sistemi di reperimento
delle risorse (leva fiscale) , prevedere la necessità che la
programmazione regionale proceda, nell’applicazione dei criteri per
l’erogazione dei LEA, alle opportune specificazioni delle condizioni
di erogabilità, per assicurare un più pieno rispetto del principio
dell’appropriatezza , considerando i criteri più volte ricordati
nel presente documento di particolare tutela della
urgenza/complessità, della fragilità sociale e della accessibilità
territoriale.
Complementare all’azione sopra indicata è l’attività
di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla
normativa vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di servizi
e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA. |