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AUTORIZZAZIONE
PERMESSI LEGGE 104/92, ART. 33 Il beneficio dei permessi retribuiti NON E’ SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE né dall’ente previdenziale né dal datore di lavoro, in quanto trattasi di diritto soggettivo del disabile o del di lui familiare. In caso di diniego del permesso mensile (per qualsiasi motivazione),soprattutto se quest’ultimo è stato comunicato con debito preavviso, si delinea il risarcimento dal “danno esistenziale”(vedi Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro Sentenza n.° 6905 del 02.03. 2004) nonché il reato di abuso di ufficio, vedi (1) Sentenza della Sezione Penale VI, n.° 36597 del 7 luglio 2005, dove la Cassazione ha riconosciuto il reato di abuso di ufficio condannando un Dirigente che ha negato ad un lavoratore il permesso previsto dall’art. 33, legge 5 febbraio 1992, n.° 104. Inoltre se la mancata assistenza per il permesso non concesso (abusivamente) causa un danno al disabile (eventuali cadute, fratture e altri danni fisici da mancata assistenza) si profila anche il “danno biologico” anch’esso risarcibile. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare che in relazione ai permessi richiesti per accudire figli minori in stato di handicap o qualsiasi altro invalido in situazione di gravità – sussista la stretta connessione della tutela e dell’assistenza, con “esigenze di celerità e urgenza”.
(1)
Secondo la Corte Suprema, la tutela delle persone handicappate poggia su
esigenze di celerità e di urgenza, con la conseguenza che, ove richiesto
da un dipendente, genitore di minore portatore di handicap, un permesso
ai sensi dell’art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, non è consentito
al datore di lavoro rifiutarne il rilascio, in attesa di accertamenti
sulla permanenza della patologia. Costui, ad avviso dei giudici di
legittimità, deve concedere il permesso richiesto, riservandosi
eventualmente di negarlo, una volta appurato il regresso della
patologia. Sulla base di tali principi, la Corte ha ravvisato il reato
di abuso d'ufficio nel comportamento del Direttore del circolo
didattico, che aveva negato il suddetto permesso ad un insegnante,
ponendo in dubbio l’irreversibilità dell’affezione del minore, in merito
alla quale erano in corso accertamenti da parte della Unità sanitaria
locale. Presidente P. Troiano, Relatore G. Colla. CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. VI, 10 ottobre 2005 (Ud. 7/07/2005), Sentenza n. 36597
Tale orientamento della Sezione Penale della Cassazione appare coerente
con quello della Sezione Lavoro della medesima Corte:
Sentenza n. 175 del 5 gennaio
2005
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