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NELLA SCUOLA PRIMARIA IL COMUNE E’ OBBLIGATO A GARANTIRE UN BANCO SPECIALE PER UN ALUNNO CON DISABILITA’ MOTORIA GRAVE Il caso, anche se risalente al 2006, merita attenzione, poiché esplicita il riconoscimento del diritto ad un’attrezzatura tecnica, senza la quale l’alunno non avrebbe potuto seguire le lezioni in classe. Nel caso di specie trattatasi di un alunno di scuola primaria. E’ interessante che il Tribunale abbia riconosciuto l’urgenza e la fondatezza della richiesta dell’acquisto dell’ausilio speciale al Comune, pronunciandosi con un’ordinanza cautelare ex art 700 Codice di procedura civile.
Per accogliere il ricorso al Giudice è bastato prendere atto
della prescrizione dell’ASL circa l’ausilio ed applicare tre fonti
normative : 1. La L.n. 104/92 art 8 sui servizi che debbono essere
prestati per rendere effettivo il diritto all’integrazione;
art 13 comma 1 che prevede l’assegnazione di sussidi tecnici per
rendere effettivo il diritto all’integrazione scolastica; art 13 comma 3
che pone a carico degli
enti locali l’assistenza scolastica agli alunni con disabilità;
2. il dpr n. 112/98 che all’art 139 pone a carico dei Comuni “ il
supporto organizzativo” all’integrazione scolastica nelle scuole
primarie; 3. la l.n. 328/00 art 14 che pone a carico dei comuni la
realizzazione del progetto di vita delle persone con disabilità a
partire dalla scuola.
L’ordinanza è interessante perché riconosce tutte le norme
citate, ivi compreso l’art 14 della L.n. 328/00, come norme non
programmatiche ma immediatamente applicabili e produttive di effetti.
Normalmente si pensa che l’integrazione scolastica si risolva
tutta nella nomina di docenti per il sostegno; questa ordinanza mostra
come questo processo sia ben più ampio e complesso, in cui anche un
servizio fornito da un Comune ha la sua importanza determinante ai fini
della qualità.
La difesa del Comune avrebbe voluto spostare sull’ASL l’obbligo
di assegnazione dell’ausilio speciale sulla base del nomenclatore
tariffario di cui all’art 24 L.n. /92; correttamente il Giudice ha
distinto l’assegnazione al singolo degli ausilii del nomenclatore
da quelli che debbono essere in dotazione della scuola, come
arredi speciali, necessari per poter seguire le lezioni.
In un momento in cui
la qualità dell’integrazione
scolastica sembra essere trascurata nella prassi sia
dell’Amministrazione scolastica che degli Enti locali a causa dei gravi
tagli alla spesa pubblica, sembra opportuno rilanciare questa decisione
giurisprudenziale, perché, come dice lo slogan di una campagna di
sensibilizzazione delle associazioni, è questo il momento in cui “ i
diritti alzano la voce”.. Salvatore Nocera
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