L'Organismo nazionale di coordinamento per l'anno
europeo delle persone con disabilità 2003 (Decreto interministeriale del
24 giugno 2002)
VISTA la Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001
con la quale è stato istituito l'anno europeo delle persone con
disabilità 2003;
VISTO in particolare l'articolo 7 c. 2 della citata
Decisione che dispone misure finanziarie nella misura del 50% dei costi
complessivi per la realizzazione di progetti, azioni a livello
nazionale, regionale, locale;
VISTO il Decreto del Ministro per le Politiche
Comunitarie e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24
giugno 2002, con il quale è stato istituito l'Organismo nazionale di
coordinamento per l'Anno europeo delle persone con disabilità;
VISTO il Decreto del Ministro per le Politiche
Comunitarie e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2
ottobre 2002 di nomina dei componenti del suddetto Organismo;
VISTO il Regolamento interno dell'Organismo stesso in
data 31 luglio 2002, ed in particolare l'articolo 2;
CONSIDERATI gli obiettivi indicati all'articolo 2
della Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001
per l' Anno europeo delle persone con disabilità;
TENUTO CONTO inoltre delle indicazioni e degli
obiettivi definiti dalla normativa nazionale ed in particolare dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e
successive modificazioni .
DELIBERA
Articolo 1
Disponibilità finanziaria
1. Il finanziamento dei progetti presentati ed
ammessi ai sensi del presente bando di gara è assicurato per il 50%
dalle risorse messe a disposizione dalla Commissione europea nella
misura di € 800.000, per il 40% da risorse statali nella misura di €
640.000, per un ammontare complessivo di € 1.440.000 e per il restante
10 % dagli stessi soggetti proponenti (€ 160.000).
Articolo 2
Criteri per l'approvazione e il finanziamento dei progetti per
campagne di diffusione
di promozione e di sensibilizzazione
1. I progetti devono riguardare almeno uno degli obiettivi della
Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001, con
priorità per le iniziative riferite alle tre macro aree di seguito
indicate e basate sui principi di non discriminazione e pari opportunità
:
- sensibilizzazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche;
- sensibilizzazione e diffusione delle buone prassi sulla mobilità,
accessibilità, integrazione, socializzazione, educazione permanente;
- sensibilizzazione e diffusione delle buone prassi su interventi a
favore delle persone con disabilità gravi e delle loro famiglie.
2. Ogni proposta progettuale dovrà indicare gli
obiettivi generali e specifici, un programma di attività chiaro,
comprendente i tempi di attuazione, una metodologia precisa e forme di
verifica e di valutazione in itinere e finale.
3. Saranno considerati con priorità per l'ammissione ai finanziamenti
le proposte che:
- prevedono forme di partenariato con più attori sociali (enti pubblici
o del privato sociale) anche di altri paesi membri;
- includono la partecipazione delle organizzazioni delle persone con
disabilità e delle loro famiglie;
- comportino un importo non superiore a 100.000 €.
4. I progetti devono prevedere la loro conclusione
entro l'anno 2003 e comunque non oltre il primo trimestre dell'anno
2004.
5. Non sono previsti finanziamenti per progetti che
prevedono la realizzazione di infrastrutture e servizi in quanto gli
stessi possono essere finanziati da altre iniziative comunitarie o
nazionali .
Articolo 3
Soggetti beneficiari e partecipanti
1. Le proposte progettuali possono essere presentate da:
a). rappresentanti legali delle seguenti associazioni ed organismi senza
scopo di lucro, che hanno una diretta e comprovata esperienza nel
settore della tutela e della promozione dei diritti delle persone con
disabilità da almeno tre anni :
- le organizzazioni di volontariato che si occupano delle persone con
disabilità e delle loro famiglie, costituite in forma di associazione o
nelle forme previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei
registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alle
sezione II° del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte
all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo
decreto legislativo;
- le associazioni nazionali di promozione sociale disciplinate dalla
legge 7.12.2000 n. 383 ed iscritte nei registri di cui all'articolo 7
della medesima legge;
- le fondazioni, le cooperative sociali, organizzazioni del
privato-sociale;
- le associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie;
b). Amministrazioni centrali.
c). Regioni
d). Province
e). Enti locali
2. I soggetti candidati ad ottenere finanziamenti devono dichiarare che
non verrà realizzato alcun profitto economico dall'attività per la quale
la domanda è stata inoltrata.
3. In caso di partenariato, uno dei partner si assumerà gli obblighi
contrattuali nei confronti dell'Organismo nazionale di coordinamento,
mentre gli altri partner devono chiaramente indicare nelle loro lettere
di impegno, il proprio accordo e il loro coinvolgimento nell'esecuzione
del progetto.
4. Le persone, componenti dell'Organismo nazionale di coordinamento, non
possono partecipare alle procedure relative alla selezione della domanda
presentata dall'Ente o Organismo che essi rappresentano.
5. Le persone fisiche non possono presentare domande.
Articolo 4
Modalità e termini di presentazione dei progetti
1. I progetti devono essere presentati in duplice
copia originale ed una copia conforme, firmate dal responsabile legale
dell'Ente o Organizzazione che presenta la domanda, per l'ottenimento
del cofinanziamento, secondo il modello di cui all'allegato 1.
2. Essi ddebbono essere presentati all'Organismo
nazionale di coordinamento per l'Anno Europeo delle persone con
disabilità , presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
via Fornovo,8 Palazzina A 00192 Roma, entro e non oltre il
quarantacinquesimo (45°) giorno dalla pubblicazione dell' avviso di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In caso di spedizione postale , la domanda si intende presentata il
giorno della spedizione . A tal fine , fa fede la data del timbro
dell'ufficio postale accettante.
All'invio del progetto deve far seguito la trasmissione all'ufficio
dell'Organismo nazionale di coordinamento di un fax, al n. 0636754022 in
cui si informa dell'avvenuta trasmissione del progetto.
La suddetta comunicazione ha esclusivamente funzione informativa.
L'organismo di coordinamento non si assume alcuna responsabilità per i
progetti non pervenuti .
3. Sulla busta dovrà essere indicato " Progetti Anno
Europeo delle persone con disabilità : 2003 ".
4. Ogni progetto deve essere predisposto sulla base dello schema
dell'allegato 2.
5.Ogni progetto deve essere, altresì, corredato dalla dichiarazione del
legale rappresentante dell'Ente presentatore che attesti, sotto la
propria responsabilità, che nessuno degli Enti presentatori ha ricevuto
finanziamenti comunitari o statali per il medesimo progetto.
6.Non verranno prese in considerazione le domande e verranno respinti i
progetti che risulteranno:
- pervenuti oltre il termine di scadenza;
- mancanti sulla busta, della dicitura - PROGETTO ANNO EUROPEO DELLE
PERSONE CON DISABILITA' - 2003;
- privi della firma del legale rappresentante sulla domanda di
contributo e/o sul piano
economico;
- non corredati dalla documentazione obbligatoria richiesta;
- presentati da soggetti diversi dagli operatori ammessi;
- incompleti o carenti di dati essenziali;
- non conformi per contenuti alle tipologie di iniziative di cui
all'articolo 2 del presente bando;
7. L'Organismo nazionale di coordinamento per l'anno europeo delle
persone con disabilità, entro quarantacinque (45) giorni successivi alla
scadenza del termine di presentazione, esamina e approva i progetti da
ammettere a finanziamento e indica l'importo del contributo concesso,
precisando il cofinanziamento comunitario.
Articolo 5
Modalità di erogazione del cofinanziamento
1. L'erogazione del cofinanziamento di cui
all'articolo 1, si articolerà in tre tempi:
a) 50% all'atto della comunicazione dell'approvazione del progetto;
b) 25% al momento in cui le spese sostenute sono pari almeno al 30% del
contributo assegnato, tale finanziamento viene erogato previa
presentazione di una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento
del progetto e delle note attestanti le spese impegnate;
c) il rimanente 25%, a conclusione delle attività progettuali, dietro
presentazione della relazione finale da cui risulti che gli obiettivi
perseguiti siano stati realizzati e a seguito dell'invio di un
rendiconto dettagliato corredato dalle relative note giustificative
delle spese sostenute.
Nelle diverse fasi di attuazione del progetto il responsabile assicura,
comunque, la partecipazione finanziaria richiesta per la realizzazione
della stessa.
Articolo 6
Responsabilità in caso di inadempienze
1. In caso di sospensione o di mancata esecuzione dei
progetti ammessi al cofinanziamento ai sensi del presente bando di gara,
a qualsiasi titolo intervenuta, la responsabilità per le relative spese
già anticipate graverà esclusivamente sul soggetto proponente.
Per eventuali informazioni, ritiro fac-simile della
domanda, copia del formulario di presentazione, ci si può rivolgere alla
Segreteria tecnica dell'Organismo di coordinamento nazionale:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche
Comunitarie - Ufficio Affari Sociali , Tel.06/67795218; Fax: 06/6991435.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
D.G. per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei
minori - tel. 06/36754414, 06/36754429 - Fax 06/36754022.
Roma, 18.01.2003