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La legislazione speciale sull'abolizione delle barriere architettoniche: riflessioni

Articolo di Luigi Tremante 17.11.2004

LA LEGISLAZIONE SPECIALE SULL’ABOLIZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: RIFLESSIONI SULL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N.13

Avv. Luigi Tremante

Dopo un lungo silenzio del nostro legislatore, a far data dagli anni ’70, sono stati emanati alcuni fondamentali provvedimenti normativi a tutele dei portatori di handicap: la legge 30.03.1971 n.118, la legge 28.02.1986 n.41, e il D.P.R. 27.04.1978 n.384 per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici ed aperti al pubblico; la legge 15.01.1991 n.15, finalizzata a favorire la votazione degli elettori non deambulanti; la legge 05.02.1992 n.104, che rappresenta la legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate; la legge 09.01.1989 n.13 che contiene disposizioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

L’art.2 della legge 13/89 stabilisce che, per le deliberazioni relative alle innovazioni finalizzate ad eliminare le barriere architettoniche, è sufficiente la maggioranza indicata dall’art.1136 c.c., co.2 e 3. Lo stesso articolo prosegue riconoscendo al portatore di handicap, laddove l’assemblea condominiale non deliberi entro tre mesi dalla richiesta, il diritto di realizzare a sue spese opere mobili facilmente rimovibili, ed ampliare le porte d’accesso.

Il successivo art.3, su cui conviene fermare l’attenzione, in considerazione delle notevoli difficoltà interpretative, recita: 1. “le opere di cui all’art.2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interne ai fabbricati, o comuni , o di uso comune a più fabbricati” 2. “è fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli artt. 873 907 c.c., nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni, non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune”.

Le difficoltà di interpretazione del citato art.3, il cui testo appare decisamente equivoco e poco chiaro, sono accentuate dalla mancanza, ad oltre quindici anni dall’entrata in vigore della legge, di interventi nomofilattici della Suprema Corte.

L’unico contributo della Corte di Cassazione, sulla legge 13/89, che possa considerarsi degno di rilievo, sia pure in una direzione indubbiamente conservatrice, appare Cassazione II sezione civile, 25.06.1994, n.6109:”anche per le innovazioni finalizzate a favorire il superamento e l’eliminazione della barriere architettoniche opera il divieto delle innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino; sicchè deve escludersi che l’assemblea condominale possa, a maggioranza, ledere i diritti dei singoli condomini, sulle porzioni dell’edificio di proprietà esclusiva”.

La legge 13/89 rappresenta un problematico compromesso cercato dal nostro legislatore, tra le secolari e radicate ragioni della proprietà esclusiva nel condominio degli edifici privati e quelle – più propriamente sociali – della tutele del portatore di handicap.

La normativa, anche se non è riuscita, in una materia così complessa, ad introdurre un regime unificato ed omogeneo per gli interventi edilizi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, ha un’ampia portata di applicazione da parte del Giudice, con riferimento a tutti gli edifici, anche se non abitati da inabili.

La legge in esame non può non meritare un’interpretazione estensiva, aderente ai principi costituzionali di solidarietà (art.2), di uguaglianza (art.3), di tutela del diritto alla salute (art.32) e di tendenziale funzione sociale della proprietà (art.42).

In tale prospettiva vanno lette le parole adottate dai Giudici del Tribunale di Milano, illuminati anticipatori di una Giurisprudenza ormai unanimemente favorevole ad ogni intervento che possa favorire l’inserimento sociale dei disabili, e la affermazione dei loro diritti: ”…la proprietà, pur garantita e protetta, è a propria volta permeata da principi solidaristici e temperata dalla necessità di eguale considerazione per altrui diritti e per la dignità e libertà della persona: cosicché, anche sotto tale profilo, nel conflitto fra un condomino che intenda utilizzare una parte comune per imprescindibili esigenze della propria vita, e la collettività dei partecipanti che, pur senza indicare specifiche persuasive ragioni in contrario, si opponga a tale uso, va tutelato preferibilmente il diritto del primo” (Trib. Milano, 11 maggio 1989, in rep. Foro Italiano, voce Comunione e Condominio, n.76).

Tale orientamento di merito (nell’assenza pressoché totale – lo si ripete - di pronunce della S.C. in tema di applicazione della l.13/89), si è consolidato, ed ha affermato il principio secondo cui, le agevolazioni varie destinate ad eliminare le barriere architettoniche, sono applicabili anche quando nell’immobile non abiti un disabile, ovvero siano destinate a giovare ad un invalido civile non portatore di handicap o ad un soggetto ultrasessantacinquenne:

·         Trib. Milano, 14 novembre 1991, in rep. F.I. , voce Edilizia e urbanistica, n.340: in caso di installazionedi un ascensore in un edificio condominiale è applicabile la disposizione di cui all’art.2, l.13/1989 sulla eliminazione delle barriere architettoniche anche in caso di mancata esistenza di handicappati all’interno del condominio, in quanto la normativa persegue la finalitàdi consentire la libera frequentabilità di tutte le specie di edifici anche da parte di handicappati che possano recarvisi e non solo di agevolare quelli che vi abitano” ;

·         Trib. Firenze 19 maggio 1992, ibid. nn.342 e 343: “ l’art. 2 l. n. 13/1989 è applicabile anche riguardo alle necessità di un invalido civile e non solo di un portatore di handicap”;

·         Trib. Milano, 22 marzo 1993, ibid. n.344: “le agevolazioni consentite dalla l. n.13/1989 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche sono applicabili anche senza la presenza nell’edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto che la ratio degli interventi della l.n.118/1971(richiamata espressamente dall’art. 2, l. n. 13/1989) è proprio quella di consentirela visitabilità degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e che i portatori di handicap possono avere relazioni con l’immobile anche di natura diversa dalla proprietà( si pensi agli inquilini, ai loro parenti, agli abituali frequentatori) ;

·         Trib. Napoli, 14 marzo 1994,in Arch. Locazioni, 1994, 335:”L’art.2 della legge n.13 del 1989 è applicabile anche riguardo ai soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ;

·         Trib. Milano, 26 aprile 1993, in Arch. Locazioni, 1994, 130.” Ai fini dell’applicabilità delle agevolazioni consentite alla eliminazione delle barriere architettoniche ex legge 1371989 non è necessaria la presenza nell’edificio interessato di handicappati che vi abitino, posto che la ratio degli interventi della legge del 1971 era proprio quella di consentire la visitabilità degli edifici medesimi da parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi e che i portatori di handicap possono avere relazioni con l’immobile anche di natura diversa dalla proprietà”;

·         Pret. Pordenone, 14 giugno 1994, in Arch. Locazioni, 1996, 102:” L’installazione di un ascensore, che richieda una modesta escavazione nel sottosuolo comune realizzata senza arrecare danni attuali o futuri alla struttura condominiale, non costituisce spoglio del possesso degli altri condomini, bensì esercizio del diritto di usare la cosa comune garantito a ciascun condomino ddall’art. 1102 c.c.. Dovendosi coordinare la disciplina legale sulle innovazioni con la normativa contenuta nell’art.2 l. 9 gennaio 1989, n.13, in relazione alla installazione di un ascensore, ragioni di pubblico interesse e di solidarietà sociale (invocabili in ogni caso in cui destinatari dell’impianto siano i portatori di handicap, sia pure nell’ambito di una struttura associativa) rendono lecite anche le opere di escavazione che incidono sul compossesso dei condomini”;

·         T.A.R. Sardegna, 27 maggio 1999, n.695, in Riv. Giur. Sarda, 2001, 196:”La normativa nazionale e regionale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche impongono particolare attenzione alla tutela dei disabili, tanto da consentire deroghe agli strumenti urbanistici vigenti anche in zone sottoposte a vincolo di tutela integrale in attuazione della normativa in materia di piani territoriali paesistici”.

·         Da ultimo, ha avuto modo di pronunciarsi, in merito alla legge 13/89, il Tribunale di Napoli, IX sezione civile G.U. Dr. Roberto Cresso, il quale, con la sentenza n.5811/04, dei dì 05-15.05.2004, ha definito il Giudizio R.G. 3268/99. Oggetto del giudizio era la richiesta, inoltrata in via cautelare, da alcuni condomini di una vanella comune esistente tra le due parti di uno stabile, di sospendere i lavori di installazione di un ascensore finalizzato ad eliminare le barriere architettoniche e di ripristinare lo stato dei luoghi, per asserite violazioni civilistiche. Il Giudice Cresso, con la richiamata sentenza, rigettava il ricorso sostenendo, tra l’altro: “…trattandosi di una vanella comune, è consentito al singolo condomino di usare la cosa comune anche per un suo fine particolare, con conseguente possibilità di ritrarre dal bene una specifica utilità aggiuntiva rispetto a quelle generali stabilite a favore degli altri condomini, con il solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante a questi ultimi…” . Il Giudicante offre un’interpretazione della norma rispettosa della lettera, oltre che della ratio della legge 13/89, ancorata alla promozione delle istanze sociali sottese all’emanazione del provvedimento legislativo.

Anche la dottrina mostra di essere per lo più orientata a sorreggere lo sforzo estensivo dei giudici di merito, al chiaro scopo di promuovere la ratio incentivante della l. 13/89: così, ad esempio:

·         Ditta, “Installazione di servoscala e abbattimento delle barriere architettoniche”, in Arch. locazioni, 1994, 139, nonché “Portatori di handicap e ascensore nel condominio”, in L'amministratore, 1993, secondo cui «. . . ancora una volta si dimostra assai prezioso — come spesso succede quando le leggi vigenti non sono in grado di rispondere adeguatamente a nuove istanze sociali e vengono sottoposti al vaglio del giudice interessi meritevoli di tutela, ma non disciplinati espressamente dall'ordinamento — il ruolo della giurisprudenza e in particolare quello dei giudici di merito, che sono i primi che devono occuparsi delle nuove aspettative»;

·         Maglia, “Installazione di ascensore e superamento delle barriere architettoniche”, in Arch. Locazioni, 1992, 144, che auspica che il principio di cui alla sentenza Trib. Milano 9 settembre 1991, cit. «. . . diventi di guida sul terreno condominiale dominato in modo incontrastato dal concetto della proprietà uber-alles».

·         Minutoli, “Ancora in tema di installazione di ascensore da parte di un solo condomino: innovazioni o modificazione della cosa comune?”, in Giur. merito, 1993, 353;

·         Ruscello, “Condominio negli edifici, rapporto di convivenza e principio di solidarietà”, in Rass. dir. civ., 1989, 837, in cui muove fondate critiche verso gli eccessi della concezione patrimonialistica dei rapporti condominiali.

·         Autorevolmente Branca, molto prima dell’entrata in vigore della l. 13/1989, annotando criticamente Cass. 26 aprile 1975, n. 1604 (Foro it., 1975, I, 1672) — per la quale deve ritenersi sufficiente il dissenso di un solo condomino per negare, ex art. 1120, 2° comma, c.c., l'installazione di un ascensore destinato a risolvere i problemi di un disabile — osservava come «nel giardino dei diritti reali non c'è posto per le malattie dei titolari».

La legge13/89 si pone degli obiettivi iniziali ed appare, nella sua essenzialità, del tutto inidonea a risolvere il gravissimo problema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Un dato, però, è innegabile: l’intervento del legislatore rappresenta una presa di coscienza della gravità del problema da risolvere, ed una decisa volontà di iniziare ad affrontare con nuova sensibilità le istanze dei disabili.

E’ necessario, pertanto, opporsi con decisione ad ogni tentativo di banalizzare il testo della legge, leggendolo in chiave riduttiva: solo così, difatti, si è in grado di cogliere il fine ultimo perseguito dal legislatore e superare la concezione esclusivamente patrimonialistica della proprietà e del condominio.

Lo sforzo degli operatori del diritto deve dirigersi verso l’incoraggiamento dei segnali di apertura registrati presso i giudice di merito, in ossequio ai principi contenuti nella Costituzione, su tutti la funzione sociale della proprietà, nella consapevolezza che i valori dettati dalla Carta Costituzionale sono stati troppo a lungo sacrificati da una visione miope e tradizionale dei rapporti tra i privati.


MOBILITA’ 1/LE BARRIERE

 

COSA DICE LA COSTITUZIONE

             <<E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà è l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese…>> (art.3).

COSA DICE LA LEGGE QUADRO

            <<Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, sono seguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 23 – (art.24, comma 1).

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: OSTACOLI ALL’UGUAGLIANZA

            Con il termine <<barriere architettoniche>< si indicano tutti gli ostacoli (scale, porte strette, ascensori, marciapiedi, ecc.) che non permettono la completa mobilità alle persone temporaneamente o permanentemente in condizioni limitate di movimento.

            La loro presenza può impedire a quanti in difficoltà motorie o sensoriali di uscire di casa, di andare a scuola o lavoro, di stare con gli altri.

            Le barriere architettoniche, pertanto, costituiscono un problema non solo per i disabili, ma per tutti coloro (bambini, gestanti, anziani, cardiopatici, ecc.) che, per diversi motivi, non possono muoversi liberamente.

Vari tipi di barriere

Barriere architettoniche in senso stretto:

Tutti gli ostacoli materiali e concreti, soprattutto edilizi che limitano la mobilità dei soggetti con difficoltà motorie, sia all’interno che all’esterno di edifici pubblici e privati.

Barriere urbane:

Tutti gli ostacoli che si oppongono alla circolazione dei soggetti con difficoltà motorie quali attraversamenti pedonali, sottopassaggi, scalinate, accessi inadeguati ai mezzi di trasporto.

Barriere di localizzazione:

Tutti gli ostacoli costituiti dall’ubicazione dell’abitazione, della sede di lavoro o di studio che costringono a compiere a piedi lunghi percorsi.

Barriere percettive(1):

Tutti gli ostacoli che rendono scarsamente o del tutto irriconoscibili l’ubicazione e la localizzazione degli edifici di uso pubblico.

CENNI STORICI

            La normativa per il superamento delle barriere architettoniche è abbastanza recente ed è stata caratterizzata da una evoluzione lenta, travagliata e disorganica.

            A livello legislativo il problema è stato affrontato soltanto negli ultimi decenni con interventi settoriali, ripetitivi e spesso privi di adeguati strumenti applicativi. Si è determinato così un quadro legislativo complesso ed eterogeneo, ricco di principi, norme tecniche, richiami a provvedimenti precedenti, ma carente di prescrizioni effettivamente vincolanti e sanzioni. La crescente normativa in materia ha certamente alimentato il dibattito sociale sulle problematiche connesse, ma la sua applicazione (almeno fino alla promulgazione della Legge-quadro) è rimasta largamente disattesa.

            Fino alla metà degli anni sessanta nessuna disposizione prevedeva la progettazione di strutture senza barriere.

            Nel 1967 il Ministero dei Lavori Pubblici emana una circolare relativa alla definizione degli standard nel settore dell’edilizia residenziale (C.M. 20.1.67 n. 425), nella quale si legge: <<….si ritiene (…) indispensabile richiamare fin d’ora l’attenzione sulla esigenza di tener conto, sia nelle progettazioni di natura urbanistica, sia particolarmente in quelle di natura edilizia, del problema delle cosiddette <<barriere architettoniche>> e cioè degli ostacoli che incontrano individui fisicamente menomati nel muoversi nell’ambito degli spazi urbani e negli edifici…>>. Nessuna norma ne esige l’applicazione e pertanto la disposizione ministeriale resta, in pratica sulla carta.

            L’anno successivo lo stesso Ministero interviene di nuovo, stavolta con una circolare specifica, dettando per la prima volta precise norme in materia agli enti pubblici. Si tratta della C.M. 4809/68, che prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche sia nelle nuove costruzioni sia nei casi di ristrutturazioni di quelle già esistenti. Al punto 1.3 della stessa si precisa che le norme hanno un valore integrativo e non sostitutivo di quelle già esistenti, sono da considerarsi obbligatorie per gli edifici finanziati totalmente o parzialmente dallo Stato e non escludono soluzioni più avanzate. Negli articoli successivi vengono elencate in maniera dettagliata le prescrizioni tecniche alle quali attenersi nelle progettazioni delle strutture esterne e interne degli edifici: parcheggi, accessi, rampe, porte, corridoi, locali, servizi igienici, ascensori, apparecchi elettrici di comando e di segnalazione. Nonostante il vasto campo di applicabilità anche questa circolare, come la precedente, resta di fatto inapplicata. La sua emanazione è comunque importante perché rappresenta la premessa per il timido avvio della legislazione in materia.


(1) Le barriere percettive.

Recentemente si è cominciato a parlare di "barriere percettive" oltre che di barriere architettoniche, intendendo con il primo termine quelle situazioni che rendono difficile la mobilità autonoma dei minorati sensoriali, di solito più per la mancanza  di idonei ausili informativi che per la presenza di veri e propri ostacoli. Anche dei testi normativi si sono occupati delle barriere percettive per prevederne l'eliminazione. I più importanti sono:

D.M. 236/89.

Legge 104/92 (legge quadro sul'handicap).

D.P.R. 503/96.

Dipartimento per gli  Affari Sociali

HANDICAP E LEGISLAZIONE “diritti in gioco”

QUADRO SINOTTICO


NORME SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 giugno 1968, n. 4809
"Norme per assicurare l'utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici"

Legge del. 30 marzo 1971, n.— 118
"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili"
Art. 27: barriere architettoniche e trasporti pubblici

Circolare del Ministero degli Interni del 22 marzo 1972
"Locali per pubblici spettacoli e manifestazioni - attuazione disposizioni previste dall'articolo 27 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, recante nuove norme in favore dei mutilati e degli invalidi civili"

Commissione delle Comunità Europee - 1974
"L'eliminazione degli ostacoli architettonici"

D.M. del 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nell'esecuzione di opere di edilizia scolastica"Gazzetta Ufficiale, Suppl. ord. n. 29 del 2 febbraio 1976

Circolare del Ministero della Marina Mercantile del 18 novembre 1977, n. 170
"Demanio Marittimo - Provvidenze a favore degli invalidi"

Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1978, n. 384
"Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n.118, a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici"
G.U. n. 204 del 22/7/1978

Circolare A.N.A.S. del 22 agosto 1979, n.—20057
"D.P.R. del 27 aprile 1978, n. 384 concernente il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici"

D.M. delle Poste e Telecomunicazioni del 10 agosto 1979
"Istruzioni per la definizione delle caratteristiche delle cabine telefoniche stradali"

Legge del 28 febbraio 1985, n. 47
"Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"
Suppl. ord. della G.U. n. 53 del 2 marzo 1985

Legge del 9 gennaio 1989, n. 13
"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"
Gazzetta Ufficiale Sede Generale n. 21 del 26/1/89

D.M. del 14 giugno 1989 - n. 236 (aggiornamento della legge del 9 gennaio 1989 - n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati) Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.— 145 del 23/6/1989.

Allegato: Ministero dei Lavori Pubblici - Circolare del 22 giugno 1989 - n. 1669\U.L. - "Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13"

COMUNI E PROVINCE: (Vedere anche le Leggi Regionali)

Disposizioni fondamentali e di carattere generale

Legge dell' 8 giugno 1990 - n. 142, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n. 135

Legge del 15 gennaio 1991, n. 15 "Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti" Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 16 del 19/1/91

Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" Gazzetta Ufficiale n. 30 del 17 febbraio 1992

ISTRUZIONE: Disposizioni Generali

Legge dell' 11 gennaio 1996 - n. 23 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1996 - n. 15

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503
"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" G.U. n. 160 del 27 settembre 1996


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