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BIBLIOGRAFIA SULLA FORMAZIONE AL SOSTEGNO
LA FORMAZIONE PER IL SOSTEGNO AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE IN SITUAZIONE DI HANDICAP
(Giorgio Bini, CARED - Genova) Com’è noto, la legislazione sulla formazione iniziale del personale insegnante stabilisce che per partecipare <<ai concorsi per le attività di sostegno>> oltre alla semestralità prevista in ogni caso nel corso di laurea e nella scuola di specializzazione si frequentino alcune semestralità aggiuntive. La semestralità comune dovrebbe servire a preparare culturalmente e psicologicamente i futuri e le future insegnanti a lavorare in classi nelle quali siano presenti uno o più alunni o alunne con deficit psichico o sensoriale e un o una collega contitolare della classe che dovrebbe essere in possesso di titolo di specializzazioneper insegnanti di sostegno. Le semestralità aggiuntive sostituirebbero definitivamente i precedenti corsi biennali organizzati fino al 1998 da enti e privati.
Cenni storici Un breve rassegna sul dibattito politico-pedagogico e sulle norme relative all’inserimento-integrazione e alla formazione del personale di sostegno può iniziare dalla V legislatura parlamentare (1968-72). La proposta di legge n° 1676, Organizzazione del settore dell’assistenza sociale e interventi per le persone in condizione o situazione di incapacità e, in particolare, per i disadattati psichici, fisici e sociali presentata il 7 luglio 1968 dal deputato Foschi e da altri 120 parlamentari democristiani nella relazione richiamava iniziative legislative della precedente legislatura e faceva riferimento a dati provenienti da varie fonti, da cui risultavano centinaia di migliaia di persone in età scolastica colpite da minorazioni. Esse si sarebbero dovute iscrivere alle scuole normali ma in sezioni speciali (scuola materna), in classi speciali (scuola obbligatoria), in sezioni speciali d’istituto professionale. Solo per i più gravi si prevedevano scuole speciali. La proposta Foschi suscitò dibattiti e proteste, queste ultime negli ambienti della sinistra e presso un ampio movimento che si opponeva al sistema vigente delle classi differenziali e di recupero e delle scuole speciali e in alcune città aveva dato inizio ad inserimenti di handicappati nelle scuole normali. [Un’eco di questi dibattiti in "Riforma della scuola", 1969-70 (scritti di S.Canella, M.Poletti, L.Cattani, L.Neri, A.Chelotti Bellucci, B.Ciari, G.Bini). Sul progetto Foschi e su altri disegni di legge (Senato, N° 1,1968; Disegno di legge d’iniziativa popolare n° 1167,197O) cfr. "Prospettive assistenziali", n° 5-6, 1969. Sulle prime esperienze d’integrazione: S.Besio, M.G.Chinato in L’avventura educativa di Adriano Milani Comparetti, Roma, e/o, 1996; A.Canevaro, Integrazione perché, quando, come, in"La Scuola Se", n° 10,1993]. [Furono presentate altre proposte e disegni di legge nella VI legislatura (1972-1976): Senato, n 3, 1972, Ossicini e altri; Camera, n° 1060, 1972, Fabbri Seroni e altri; Camera, n° 3966, Lodi e altri]. Una svolta radicale fu segnata dalla relazione della commissione ministeriale presieduta dalla senatrice Franca Falcucci insediata nel 1974. La relazione (1975) enunciò un nuovo criterio: tutti a scuola, nelle classi "normali". [Questo e numerosi altri testi si trovano nella raccolta pubblicata a cura di A. Di Florio, Come organizzare l’integrazione dei soggetti handicappati, Teramo, Giunti e Lisciani, 1989]. Dal punto di vista legislativo fondamentale fu la legge 4 agosto 1977, n° 517, una legge di carattere composito, che trattava varie materie, dall’adozione di libri alternativi ai libri di testo, alla programmazione, alla valutazione. All’articolo 2, trattando di scuola elementare, decideva iniziative a favore degli alunni handicappati con la <<prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Ottobre 1975, n° 970, anche se appartenenti a ruoli speciali>> (quel decreto riguardava tra l’altro la formazione del personale educativo per le scuole <<aventi speciali finalità>>, che doveva essere in possesso di <<apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione>> e le modalità per il passaggio di quel personale alla scuola "normali"). All’articolo 7 si prevedevano anche per la scuola media <<forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante l’utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di specializzazione>> che ne facessero richiesta. Diversamente dalla scuola elementare, dove esistevano insegnanti specializzati, ad esempio quelli in servizio nelle scuole speciali, nella scuola media non esistevano quasi insegnanti in possesso del titolo. Si creò una situazione nella quale si suppliva con insegnanti perdenti posto e con altri ripieghi. La situazione parve sanata verso la fine degli anni 9O, quando sembrarono esistere insegnanti specializzati in numero sufficiente. In realtà negli ultimi due anni si è verificata l’assenza di qualche migliaio di questi specializzati, molti dei quali sono passati nei ruoli "normali". Si sta supplendo con corsi quasi sempre di altissimo costo. La formazione degli e delle insegnanti di sostegno Il termine "insegnante di sostegno" compare per la prima volta, sembra, nella circolare ministeriale n° 199 del 28 luglio 1979, una delle cui affermazioni più importanti che è quell’insegnante è <<docente a pieno titolo e non elemento aggiuntivo>> e che tutta la comunità scolastica dev’essere coinvolta nel sostegno. Una circolare del 1975 (n° 227) aveva sancito ufficialmente la presenza di Gruppi di lavoro presso i provveditori agli studi, composti almeno da un ispettore, un preside, un direttore didattico e tre insegnanti <<esperti in educazione speciale>> incaricati di seguire l’attività nelle scuole dove avveniva l’inserimento. I compiti dei Gruppi erano ancora precisati dalla circolare n° 216 del 3 agosto 1977. Con DPR n° 97O del 31 ottobre 1975 fu stabilito che i corsi già esistenti (di durata annuale o semestrale) avessero durata biennale e preparassero insegnanti per la scuola materna, elementare, media. Il titolo che rilasciavano era monovalente. Il decreto ministeriale 3 giugno 1977, Approvazione dei programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo da proporre alle scuole ed istituti che perseguono particolari finalità, indicava le direttive pedagogiche e didattiche per questi corsi, destinati a formare insegnanti che operassero <<a favore tanto della generalità degli alunni, quanto, in particolare, dei soggetti con difficoltà fisico-psichico-sensoriali e con disturbi nella sfera affettivo-comportamentale>>. Si prevedevano 6OO ore per l’area informativa (psicologia, pedagogia, metodologia e didattica, aspetti legislativi etc.), 7OO per l’area formativa (esperienze di gruppo, tirocinio di almeno 400 ore). I corsi venivano approvati di volta in volta dal ministero della pubblica istruzione, di solito ogni due anni e spesso ad anno scolastico avanzato (qualche volta alla fine dell’inverno). Quasi tutti i corsi erano a gestione privata e costavano molto. Nell’ordinanza ministeriale N° 376 del 31 dicembre 1992 la ministra Russo Jervolino accennò a "operazioni squallide" che l’avevano indotta a decide quel provvedimento. L’ultima autorizzazione a svolgere un corso "ordinario", non ancora organizzato dall’università, fu data nel 1996. ******** Nel 1986 vi erano 38 corsi per la specializzazione sull’handicap psicofisico, 12 per l’handicap visivo, 12 per l’handicap uditivo. Una commissione nominata il 4 aprile 1984 presentò una bozza di nuovi programmi, che furono approvati nel novembre 1985. Si prevedevano 1300 ore, tra cui 42O per il tirocinio diretto e indiretto, 13O sulla minorazione visiva, 13O per la minorazione uditiva, 155 di pedagogia, metodologia e didattica; 4O di legislazione,14O di psicologia e sociologia, 75 di clinica delle minorazioni, 8O di tecniche terapeutiche e riabilitative, 12O di educazione linguistica, 100 di educazione logico-matematica. L’insegnante di sostegno doveva essere una figura polivalente, capace di affrontare da specialista in educazione, non in riabilitazione, situazioni determinate dalla presenza nelle classi di alunni e alunne con handicap psico-fisici o sensoriali. Una nuova versione dei programmi, attualmente ancora in vigore per i corsi che si stanno effettuando, come si è detto, per sopperire a carenze d’insegnanti di sostegno, fu emanata col decreto n° 226 del 27 giugno 1995; Prevede in totale 1150 ore. E’ appena il caso di osservare che nel formare insegnanti di sostegno l’università non avrà da svolgere una serie di insegnamenti (educazione linguistica, educazione logico-matematica, pedagogia, metodologia e didattica e in genere tutti quelli che fanno parte, con le stesse denominazioni o denominazioni affini, dei curricoli dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione). Questo farà risparmiare una parte notevole dell’orario. Una saggia programmazione universitaria, s’intende, dovrebbe consentire di utilizzare competenze che erano presenti nel personale di almeno una parte dei vecchi corsi. ALCUNI TESTI Testi di carattere generale, giuridico e storico M.Agostini, L.Grattarola, Insegnanti di sostegno nella scuola
materna: quale ruolo e quale formazione, in "Infanzia",
febbraio 1997; Da ricordare la sentenza del 3 giugno 1987 n° 215 con cui la Corte
Costituzionale dichiarò incostituzionale l’art. 28 della legge 118
del 1971 secondo il quale si doveva "facilitare" la
frequenza degl’invalidi e mutilati civili nelle scuole secondarie
superiori e nell’università e che sembrava non trattare di
handicappati. In ogni caso si dovevano considerare anche gli
handicappati e usare il termine "assicurare" anziché il
più blando "facilitare". Posizioni critiche verso l’inserimento G.De Collanz, Handicap e scuola: questione aperta, Milano,
G.Mondadori, 1993; Elementi critici si trovano anche negli interventi di M.Cameroni nelle annate 1985-1987 di "Riforma della scuola". Se ne trovano anche in altri scritti, soprattutto in quelli di
Canevaro, attento osservatore della realtà dell’inserimento e
suscitatore di problemi, e nei seguenti: Aspetti educativi G.Adani (a cura di), Formazione professionale e gli
handicappati: una politica educativa del territorio, Bologna, Il
Mulino, 198O; |
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