Bocciata
la competenza esclusiva del giudice amministrativo
Controversie Stato-cittadini anche al giudice ordinario
(Corte
costituzionale 20/4/2004)
E’ in parte illegittima la legge che stabilisce che le controversie tra
cittadino e pubblica amministrazione sono di competenza esclusiva del
giudice amministrativo. Con una sentenza tanto complessa nel corso della
motivazione, quanto profonda nella qualità dell'interpretazione, la
Corte Costituzionale ha infatti dichiarato l'illegittimità degli artt.
33 (commi 1 e 2) e 34 (comma 1) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80,
così come sostituiti dall'art. 7, lettera A e B, della Legge 21 luglio
2000, n. 205, recante "Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa". I Giudici della Consulta hanno accolto e fatto propria
l'eccezione d'incostituzionalità sollevata dal Tribunale di Roma, in
merito alla pretesa di ampliamento della giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, disposta dalle norme di cui sopra. In
particolare, hanno rifiutato che si potesse sostituire il principio di
"riparto" fissato dalla Costituzione e basato sulla classica
contrapposizione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, con
quello novativo e corrispondente ai "blocchi di materie": a tipologie di
controversie, nelle quali unico discrimine sarebbe l'astratta
determinazione di certi settori "connotati da una significativa presenza
dell'interesse pubblico". Con una dimostrazione ricavata dallo studio
analitico della volontà del Costituente, la Corte ha inteso ribadire che
la "specialità" del giudice amministrativo si basa sulla necessità di
assicurare una tutela giudiziaria "nell'amministrazione", con riguardo
al soggetto che si avverta leso dal potere autoritativo di quest'ultima.
Non si tratta dunque di un campo che possa essere definito in assoluto.
Ragione per la quale, la giurisdizione esclusiva introdotta dalla Legge
205/2000 si dimostrerebbe "incompatibile con il dettato costituzionale".
Del resto, l'art. 103 della Costituzione non consente al Legislatore di
muovere con piena discrezionalità nell'attribuzione al giudice
amministrativo di poteri giurisdizionali. Le "materie" eventualmente
individuabili devono comunque vedersi collegate a quelle "situazioni
soggettive", che riportano il discrimine tra giudice ordinario e giudice
amministrativo al vecchio e collaudato criterio costituzionale. Il
tutto, a favore dei soggetti portatori di veri e propri diritti, i quali
non devono privarsi del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, per
incorrere nella competenza del giudice "della" pubblica amministrazione.
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