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La cartella clinica deve essere leggibile Se la cartella clinica è illeggibile per la grafia di chi l’ha redatta, deve essere trascritta in modo che le informazioni in essa contenute risultino chiare per il malato. La leggibilità delle informazioni è la prima condizione per la loro piena comprensione. Lo ha precisato l’Autorità Garante accogliendo il ricorso di un paziente che lamentava un riscontro inadeguato da parte dell’azienda ospedaliera cui si era rivolto chiedendo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali contenuti nella sua cartella clinica. In risposta aveva ricevuto copia della cartella che, però, a suo parere, risultava illeggibile per la pessima grafia degli autori e quindi incomprensibile. Nel ricorso il malato chiedeva che le spese del procedimento fossero attribuite all’azienda ospedaliera.
Nel provvedimento
l’Autorità ha sottolineato la specifica tutela che la legge sulla
privacy garantisce alle persone al momento dell’accesso ai propri
dati personali, rispetto al diverso diritto di accesso agli atti e
documenti amministrativi disciplinato dalla legge 241/1990.
L’articolo 13 della legge 675/96 prevede, infatti, che i dati
personali devono estratti e comunicati all’interessato in forma
intelligibile ed il principio viene ulteriormente specificato nel
Dpr 501/1998, quando in riferimento ad alcune modalità di riscontro
al diritto di accesso, si afferma che la comprensione dei dati deve
essere agevole e obbliga il titolare del trattamento ad adottare
opportune misure per agevolare l’accesso ai dati da parte degli
interessati. Anche nel caso in cui l’estrazione e la trasposizione
dei dati su un supporto cartaceo o informatico dovesse risultare
particolarmente difficoltosa, la richiesta di accesso ai dati
personali, formulata ai sensi della legge sulla privacy, può essere
sì soddisfatta dall’esibizione o dalla consegna in copia di un
documento, ma la leggibilità delle informazioni è la prima
condizione, necessaria anche se non sufficiente, per la loro
comprensibilità.
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