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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

IL CCNL 2002 – 05 E L’ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON HANDICAP

 

            Il 16 Maggio scorso è stato siglato  il CCNL per il comparto scuola, che tiene pure conto dell’art 35 della Legge finanziaria n. 289/02,che ha esplicitato l’obbligo dei Collaboratori scolastici a vigilare sugli alunni, prima e dopo le lezioni, a vigilare e prestare assistenza durante la mensa e che non aveva accolto un emendamento che precisava gli obblighi di assistenza specifica nei confronti degli alunni con handicap.

            Per questo commento mi avvalgo di una recente pubblicazione del Dr. Massimo Nutini del Comune di Prato , cortesemente offertami, (Cfr “Le funzioni dei Collaboratori scolastici dopo la finanziaria 2003” in “La rivista dell’Istruzione “ n. 2/03 Ed. Maggioli).

 

            1- LA VIGILANZA  PRIMA E DOPO LA SCUOLA

Un problema assai frequente è quello dell’arrivo  a scuola degli alunni  prima dell’inizio delle lezioni e della loro permanenza a scuola dopo la fine delle lezioni. Non sempre i minibus scolastici arrivano in coincidenza con l’inizio delle lezioni o ripassano immediatamente dopo. Molti genitori inoltre debbono recarsi al lavoro prima dell’inizio delle lezioni e ne escono in un orario che non permette di essere puntualmente presenti all’orario d’uscita dalla scuola. Il problema della vigilanza di questi alunni  e soprattutto di quelli  con disabilità è stato sempre causa di controversie e  talora di disservizi.

            La Tabella  “A” , allegata al CCNL precisa quali sono le mansioni  dei Collaboratori scolastici e precisa che la vigilanza sugli alunni nel periodo “immediatamente prima e dopo” le lezioni spetta ai Collaboratori scolastici. Il termine “immediatamente”, che non era contenuto nella finanziaria, è stato esplicitato nel CCNL per significare che deve trattarsi di periodo attiguo all’orario delle lezioni. Ne consegue che tale mansione non può essere affidata al collaboratore scolastico in momenti non immediatamente adiacenti alle attività didattiche. Si tratta di periodi di breve durata, di solito fino alla mezza ora, che in nessun modo devono essere confusi col tempo “pre-scuola “ e “ dopo scuola”, che comprende   un periodo ben più lunghi, durante i quali si svolgono attività parascolastiche.

 

            2- ASSISTENZA DURANTE LA MENSA  

Anche questo aspetto ha spesso creato disservizi, specie nei confronti degli alunni con disabilità, i quali non siano autonomi e necessitino di essere imboccati o puliti continuamente.

            Il CCNL precisa che “ l’assistenza necessaria durante le mense spetta ai Collaboratori scolastici. Tale assistenza non comprende anche il cosiddetto “scodellamento”, cioè il servire nei piatti le pietanze. Tale mansione è rimasta a carico del personale dipendente dagli Enti locali e non transitato nei ruoli dell’Amministrazione scolastica statale come i Collaboratori scolastici.

            Come precisato nell’importante Nota ministeriale prot 3390 del 30 Novembre 2001, è possibile, sulla base di intese o accordi di programma, che gli Enti locali versino alla scuola l’importo di quanto dovuto ai propri dipendenti per questa mansione, in modo che    gli stessi  Collaboratori scolastici possano svolgerla, facilitando un rapporto più personale e  meno frammentato.

 

            3- L’ASSISTENZA IGIENICA

E’ questo il problema più delicato e fonte , sino ad ora,  dei maggiori conflitti fra Dirigenti scolastici, Collaboratori, Sindacati e Famiglie. Infatti il CCNL del’99 prevedeva questa mansione come “possibile” e non obbligatoria a carico dei Collaboratori scolastici. IL CCNL del 2001, concernente gli aspetti economici e la “revisione del profilo del Collaboratore scolastico “ aveva stabilito che “ deve comunque essere assicurata “ l’assistenza personale agli alunni con disabilità; però prevedeva la remunerazione di tale mansione con  “ le funzioni aggiuntive”, a quelle ordinarie, che però erano di libera scelta del Collaboratore scolastico.

            Non di rado quindi i Dirigenti scolastici si trovavano impotenti di fronte al rifiuto di un collaboratore scolastico e sotto la  minaccia, talora realizzata , di denunce dei genitori per omissioni di atti di ufficio, nei casi in cui trovavano i loro figlioli con disabilità in stato di abbandono igienico.

Il CCNL ha stabilito, nella Tabella “A” che compiti ordinari dei Collaboratori scolastici siano “ prestare ausilio agli alunni portatori di handicap (terminologia ormai desueta nella letteratura sociogiuridica e sostituita da alunni con disabilità) nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’interno e all’uscita da esse nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, anche con riferimento alle attività previste dall’art 47”.                   

       Finalmente viene risolto   questo annoso problema con  l’art 47 del CCNL. Infatti  in tale norma si precisa che i collaboratori scolastici     svolgono , oltre alle mansioni ordinarie, anche “compiti  di particolare responsabilità, necessari per lo svolgimento del Piano dell’Offerta Formativa (POF)come descritto dal piano delle attività”.

        Questi compiti sono quindi ormai obbligatori e vengono assegnati dal Dirigente scolastico sulla base delle risorse provenienti dal soppresso fondo per “  le funzioni aggiuntive”, secondo la contrattazione decentrata di istituto.

            Quindi è necessario che nella parte del POF concernente l’accoglienza di tutti gli alunni sia prevista anche quella per gli alunni con disabilità e che vengano esplicitate nel “Piano delle attività” quelle relative specificamente agli alunni con disabilità. E’ infine necessario che il Dirigente   scolastico provveda all’attribuzione degli incarichi, curando anche lo svolgimento dei corsi di formazione di 40 ore annue, previsti e finanziati con la Nota ministeriale sopracitata.

            Sembra infine rispondere a criteri di buon senso e rispetto della persona, assegnare ,in ogni scuola, tali incarichi almeno ad un collaboratore maschio ed ad una femmina.

            Se, come i tecnici della contrattazione collettiva ritengono, si andrà alla firma  definitiva del CCNL ed alla registrazione presso la Corte dei Conti entro Luglio, questa chiarificazione sui diritti degli alunni con disabilità entrerà in vigore a partire dall'’inizio del nuovo anno scolastico.

            E’ questo il primo segno normativo concreto  col quale può essere celebrato l’Anno europeo della disabilità. Potrà , ai raffinati cultori delle parate celebrative sembrare un tema un po’ prosaico. Ma sono anche questi aspetti pratici  che fanno la qualità dell’integrazione scolastica.

            Bisogna dare atto al MIUR ed ai Sindacati di avere segnato un punto positivo a favore di tale  qualità.

            Ci si augura che,  in fase applicativa del CCNL, non si renda nuovamente complicato ciò che il CCNL  si è sforzato di semplificare.

            Si riportano di seguito i testi della Tabella  “A” e dell’art 47 del CCNL.

 

TABELLA A –

PROFILI DI AREA DEL PERSONALE ATA

… omesse le aree D, C, B …

Area A s

Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche:

- servizi scolastici. Coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque, in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in particolare dell'infanzia;

- servizi agrari. Attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da procedure ben definite.

Area A

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47

 

ART. 47 - COMPITI DEL PERSONALE ATA

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

2. La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell'anno scolastico 2002-03, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99.

Esse verranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza all’handicap e al pronto soccorso.

Roma 26/5/03

Salvatore Nocera

“L’Integrazione Scolastica e Sociale” – ERICKSON
Rivista pedagogico-giuridica per le scuole, servizi e famiglie


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