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COORDINAMENTO
ITALIANO INSEGNANTI DI SOSTEGNO Oggetto: posizione del C.I.I.S. (
Risoluzione 8-00023 seconda versione) Gentile Borzetti
nel luglio scorso la VII Commissione della Camera dei
Deputati ha approvato una Risoluzione che impegna il Governo
affinché si esprima in merito alla situazione dei docenti
specializzati e privi di abilitazione.
Desidero ricordare che il Ministero nella fase di
transizione, dal vecchio al nuovo ordinamento, consentì l’attivazione
c/o le Università di Corsi di specializzazione per le attività di
sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap
al fine di assicurare alla scuola docenti specializzati
(vista la carenza).
Molti docenti hanno frequentato questi corsi di 1150 ore,
sostenendo esami e tirocini più una conclusiva tesi,
conseguendo il Diploma che consente loro di essere incaricati
su posti di sostegno, ossia assegnati alle classi in presenza di
alunni diversamente abili.
Questi insegnanti, che sono in possesso di titoli abilitanti
all’insegnamento e che oggi insegnano nelle scuole italiane,
possiedono requisiti diversi, requisiti tuttavia necessari e
richiesti per l’accesso alla frequenza dei corsi di
specializzazione (ex D.I. n. 460/98): - diploma quinquennale o laurea per i docenti della secondaria
- diploma di conservatorio per i docenti della secondaria
- diploma quadriennale o diploma quinquennale per i docenti
della scuola elementare;
- diploma triennale per i docenti della scuola dell’infanzia.
Il testo - approvato - della Risoluzione (8-00023 seconda
versione) non contiene
una soluzione per tutti questi docenti. Esso affronta in parte la
situazione dei docenti laureati della scuola secondaria; per gli
altri docenti non è previsto alcun
percorso.
Il C.I.I.S. ha pertanto inviato una lettera al M.I.U.R. nella
quale fa presente quanto sopra descritto, chiedendo
che il provvedimento che il MIUR intende adottare, per dare
soluzione alla anomala situazione verificatasi, affronti in modo
più articolato la questione. C’è da sottolineare infatti che
questa situazione oltre ad essere unica, è decisamente
irripetibile, così come contemplato nel citato D.I. n. 460/98.
Di seguito inviamo il testo della lettera inviata al M.I.U.R.
unitamente ad un testo integrativo. Ringraziando
per l’attenzione, cordiali saluti PER IL C.I.I.S. il
PRESIDENTE Evelina Chiocca Invio di
seguito: -
testo della lettera inviata al MIUR in data 25 luglio 2002 -
testo della lettera inviata al MIUR in data
7 agosto 2002 - testo della Risoluzione 8-00023
seconda versione COORDINAMENTO
ITALIANO INSEGNANTI DI SOSTEGNO
Alla
Dott.ssa Letizia Moratti
Ministro dell’Istruzione All’ On. Valentina Aprea Sottosegretario al
M.I.U.R. All’ On. M.Grazia
Siliquini Sottosegretario
M.I.U.R. All’ On. Stefano Caldoro Al Sottosegretario M.I.U.R. e p.c.
Agli
On. Membri della VII Commissione
della Camera dei Deputati Dir.
Gen. Pasquale Capo Capo Dipartimento per la Qualità
dell’Istruzione del MIUR Dir.
Gen. Silvio Criscuoli Pres.
Osservatorio per l’Integrazione Scolastica del MIUR Dott.
Antonio Zucaro Direttore Generale del Personale
del MIUR Dott.ssa
Silvana Riccio Dir.
Gen. Per l’Organizzazione dei Servizi nel Territorio del MIUR Dott.
Giuseppe Cosentino Dir.
Gen. Per la Formazione del Personale del MIUR Dott.
Paolo Norcia Vicedirettore Generale del
Personale del MIUR Dott.
Francesco Pagliuso c/o Dir.
Gen. Del Personale del MIUR Alle Organizzazioni Sindacati
Nazionali di categoria SNALS - CGIL – CISL – UIL – GILDA -
COBAS
e privi di abilitazione Preso atto della Risoluzione
unitaria n. 8-00023 (seconda versione), relativa al problema degli
insegnanti specializzati e non abilitati. Preso atto altresì della volontà
del Governo di addivenire in tempi brevi ad una soluzione
definitiva. Confidando che il M.I.U.R.
affronti la situazione degli insegnanti oggetto della Risoluzione
8-00023 in modo più articolato di quanto indicato nella Risoluzione
stessa. Vista la necessità di non creare
disparità fra i docenti specializzatisi ex D.I. n. 460/98
(norma che istituiva in fase di transitorietà, ed in via del
tutto eccezionale, Corsi Biennali di Specializzazione polivalente al
fine di formare docenti Specializzati, vista la forte carenza). A nome del C.I.I.S. sottoponiamo alla Loro cortese
attenzione quanto segue A)
Ai Corsi Biennali Universitari di 1150 ore, istituiti
in conformità al D.I. n. 460/98, sono stati ammessi, previa
selezione, insegnanti di scuole di qualsiasi ordine e grado, in
possesso dei seguenti requisiti minimi: - SEZIONE
SCUOLA PRIMARIA:
à Scuola Materna: accesso con Diploma
triennale di Scuola Magistrale, abilitante all'insegnamento à
Scuola Elementare: accesso con Diploma quadriennale di Maturità
Magistrale, abilitante all'insegnamento; - SEZIONE SCUOLA SECONDARIA ED ARTISTICA: à accesso
con Diploma di Laurea e
à
à accesso con Diploma quinquennale di Scuola
Superiore per i docenti dell’area tecnico-pratica; creando una situazione UNICA ed
ECCEZIONALE in virtù delle norme transitorie emanate con il D.I. n.
460/98, situazione che merita pertanto una SOLUZIONE ALTRETTANTO
ECCEZIONALE. B)
Nella Premessa del D.I. 460/98, con
titolo “Norme transitorie”, vengono richiamati, infatti,
il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 10
marzo 1997 (G.U. n. 175 del 29 luglio 1997) e la Legge 3 agosto 1998
n. 315, art. 1, comma 8, i
quali adottano norme transitorie per il passaggio al sistema di
formazione universitario per gli insegnanti della Scuola Materna,
Elementare e Secondaria, e, di conseguenza, viene
formulata, all’ultimo capoverso, la necessità di assicurare,
nella fase transitoria, anche la formazione degli
insegnanti di sostegno, per assicurare alle Scuole l’assegnazione
di docenti Specializzati. Dalla
lettura della Risoluzione 8-00023 (seconda versione)
si rileva invece che:
-
- per gli insegnanti specializzati in possesso di Laurea della Scuola
Secondaria è prevista in maniera esplicita l’iscrizione in
soprannumero al secondo anno di corso delle Scuole di
Specializzazione;
-
- per gli insegnanti specializzati in possesso di Diploma di Scuola
Secondaria Superiore operanti nella Scuola Secondaria (area
tecnico-pratica) non è previsto nessun percorso;
-
- per gli insegnanti specializzati della Scuola Primaria in possesso di
Diploma di Scuola Secondaria Superiore si prevede il
conseguimento della Laurea, senza indicare con precisione i tempi e
senza chiarire a quale anno di percorso potranno accedere; inoltre
se si intenda che debbano essere immatricolati già da ora (il che
significherebbe quasi nessuno) oppure se si ritiene che si debbano
immatricolare nell’autunno del 2002, per seguire un Corso che
prevede, per i docenti interessati, di inserirsi nelle graduatorie
permanenti con l’anno scolastico 2003-2004;
-
- per gli insegnanti specializzati della Scuola Primaria in possesso di
Diploma di Maturità Magistrale, quadriennale, non è
previsto alcun percorso;
-
- per gli insegnanti in possesso del Diploma di Scuola Magistrale,
triennale, non è previsto alcun percorso. Quindi, se si escludono gli
insegnanti in possesso del Diploma di Laurea,
per tutti gli altri insegnanti ammessi ai Corsi ex D.I. n.
460/98, la Risoluzione
8-00023 (seconda versione), sembra non preveda, dopo due anni di corso universitario, né il
riconoscimento esplicito di alcun credito, né il percorso
abbreviato per addivenire all’abilitazione all’insegnamento. C)
Considerato che la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, all’art.
14, comma 6 (“L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti
privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita
unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati”) ha
stabilito che gli insegnanti in possesso del Diploma di
Specializzazione per le attività di Sostegno hanno priorità
nell’assegnazione alle classi in presenza di alunni in situazione
di handicap rispetto agli insegnanti che ne sono privi
e, in virtù di tale norma, anche chi ha conseguito la
Specializzazione in conformità con il D.I. n. 460/98 è stato
incaricato ad insegnare a pieno titolo, con nomina annuale da parte
dei Dirigenti Scolastici, già dall’anno scolastico 2000-2001
(vedasi normativa di riferimento), ne deriverebbe che
anche per gli
insegnanti della Scuola Materna, della Scuola Elementare e della
Scuola Secondaria di Secondo grado dell’Area tecnico-pratica,
che hanno frequentato i corsi attivati dal D.I. n. 460/98 e
che in virtù del
Diploma di Specializzazione conseguito hanno già insegnato a pieno
titolo negli scorsi anni scolastici
[1]
[1],
si dovrebbe indicare un percorso analogo a quello dei colleghi della
Scuola Secondaria, per non
creare disparità fra i docenti specializzati ex D.I. n. 460/98,
per conseguimento dell’abilitazione e/o idoneità all’insegnamento
e per l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, ex art, 401 del
D.L. 16 aprile 1994, n. 297, entro l’anno 2003, come indicato
nella Risoluzione citata. D) Parrebbe
altresì opportuno che venissero esplicitati i criteri ai quali
debbano attenersi le S.S.I.S. e le
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria per valutare il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il
conseguimento del Diploma di Specializzazione per le attività di
Sostegno, al fine di garantire omogeneità di rilevazione dei
requisiti su tutto il territorio nazionale, ossia che venga vagliata
la validità dei titoli di Specializzazione rilasciati,
confrontandoli coi requisiti necessari richiesti dal Decreto
Ministeriale n. 187/99.
Come si può dedurre dai punti sopra descritti, le
situazioni che rimangono irrisolte dalla Risoluzione 8-00023
(seconda versione) sono numerose e per questo il C.I.I.S. chiede
alle SS.LL. che nell'emanazione del
provvedimento definitivo da parte del Governo, si consideri
l'opportunità di integrare il testo della Risoluzione al fine di
definire il percorso da seguire da parte di tutti i docenti
specializzati ex D.I. n. 460/98 (ossia
esclusivamente i docenti specializzatisi con i Corsi attivati
nell'Anno Accademico 1999-2000 e conclusisi
inderogabilmente entro il dicembre 2001) per ottenere
l'abilitazione e/o idoneità all'insegnamento. Con l’occasione il C.I.I.S.
ribadisce la richiesta di incontro con il Sig.
Ministro e con gli onorevoli Sottosegretari. Ringraziando
per la cortese attenzione, si porgono ossequi.
PER IL C.I.I.S.
Evelina
Chiocca Brescia,
25 luglio 2002 Recapito di riferimento: EVELINA CHIOCCA:
e-mail: evelina@sostegno.org
oppure anna.zecchi@tin.it ________________________________________________________________________ Oggetto:
ns. lettera del 25 luglio 2002 – integrazione Facendo
seguito alla nostra lettera del 25 luglio 2002, avente per oggetto:
“C.I.I.S., soluzione straordinaria e urgente per docenti
specializzati, ex D.I. n. 460/98, e privi di abilitazione”, ci
permettiamo far presente, al fine di contribuire a chiarire una
possibile dubbia interpretazione, quanto segue: nell’ultima pagina dove è
scritto che : “il C.I.I.S. chiede alle SS.LL.
che nell'emanazione del provvedimento definitivo da parte del
Governo, si consideri l'opportunità di integrare il testo della
Risoluzione al fine di definire il percorso da seguire da parte di
tutti i docenti specializzati ex D.I. n. 460/98 (ossia
esclusivamente i docenti specializzatisi con i Corsi attivati
nell'Anno Accademico 1999-2000 e conclusisi
inderogabilmente entro il dicembre 2001) per ottenere
l'abilitazione e/o idoneità all'insegnamento” si intende che il Provvedimento
Governativo conseguente alla Risoluzione 8-00023 (seconda versione)
consideri la necessità di definire il percorso da seguire per
ottenere l’abilitazione e/o idoneità all’insegnamento rivolto a
tutti i docenti specializzati ex D.I. n. 460/98 che, in conformità
a quanto previsto dallo
stesso all’art. 6
[2]
[2],
hanno frequentato i Corsi attivati “fino agli anni accademici
2001-2002 e 2000-2001”. Nel ringraziare per l’attenzione,
si porgono distinti saluti.
PER IL C.I.I.S.
Evelina Chiocca Brescia,
7 agosto 2002 Recapito di riferimento: e-mail:
evelina@sostegno.org
oppure anna.zecchi@tin.it TESTO DELLA RISOLUZIONE
ANGELA NAPOLI N. 8-00023 (seconda versione) APPROVATO DALLA
COMMISSIONE
La VII Commissione, premesso che: gli alunni portatori di handicap per poter ottenere una reale
integrazione scolastica necessitano di insegnanti di sostegno
specializzati; numerosi insegnanti di sostegno hanno conseguito il
relativo titolo di specializzazione frequentando i corsi biennali
attivati dalle Università ai sensi del Decreto interministeriale n.
460 del 24 novembre 1998; tali insegnanti, non essendo in possesso
dell'abilitazione all'insegnamento, non hanno potuto accedere alle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; la
maggior parte degli insegnanti in questione, pur in mancanza
dell'abilitazione all'insegnamento, ma avendo conseguito il titolo
di specializzazione (a norma della legge n. 104 del 1992), ed a
causa della forte richiesta di personale specializzato ha, negli
anni scorsi, avuto l'incarico annuale; l'aspettativa lavorativa di
questi insegnanti consolidatasi negli anni, è destinata però ad
essere vanificata fin dal prossimo anno scolastico, a causa
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (previste dal decreto
direttoriale del 12 febbraio 2002) di un numero elevato di docenti
abilitati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario (SSIS) i quali, avendo seguito, nel loro percorso
formativo, le previste 400 ore aggiuntive attinenti l'integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap hanno titolo a
svolgere l'insegnamento sui posti di sostegno;
a tutto questo si è aggiunto il decreto ministeriale del 20
febbraio 2002 che consente alle Università l'attivazione di nuovi
corsi di specializzazione per il sostegno (di 800 ore) riservati
però a chi è già in possesso del titolo dell'abilitazione
all'insegnamento; tutti
gli insegnanti specializzati sul sostegno e abilitati, sopra
indicati, avranno quindi priorità rispetto a coloro che hanno
conseguito il titolo di specializzazione in attuazione del decreto
interministeriale n. 460 del 1998 (1.150 ore in due anni ) ma che
non sono in possesso, come gia detto, dell'abilitazione, e che però
negli anni trascorsi, hanno maturato una significativa esperienza di
insegnamento; impegna il Governo: a dare una soluzione anche di carattere legislativo al
problema in modo che i docenti interessati in possesso del titolo di
studio prescritto, e che abbiano 180 giorni di servizio, possano
conseguire, nelle scuole di specializzazione dell'insegnamento
secondario l'abilitazione al predetto Pag. 138
insegnamento
previa valutazione da parte delle scuole stesse, del percorso
didattico teorico-pratico e degli esami sostenuti per il
conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno, ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un abbreviazione del percorso degli studi della
scuola di specializzazione con iscrizione in soprannumero al secondo
anno di corso della scuola; a
ricercare nelle more del conseguimento del titolo prescritto da
parte dei docenti specializzati in questione, per quanto possibile e
nel rispetto delle norme vigenti, soluzioni amministrative che
consentano la continuità del servizio di tali docenti nell'anno
scolastico 2002-2003. [1] [1] E’ tuttavia consolidata la permanenza nella scuola superiore degli insegnanti diplomati (area tecnico-pratica) malgrado l’assenza di laurea. Ed è altrettanto consolidata la permanenza nella scuola primaria degli insegnanti in possesso di diploma abilitante triennale e/o quadriennale malgrado l’assenza di laurea.
[2]
[2] D.I. n.
460/98, art. 6: “ Limitatamente alle esigenze accertate in
ciascuna Provincia, fino a quando non vi sarà disponibilità di
personale docente munito di titolo di specializzazione per il
sostegno conseguito nel corso di laurea e nella scuola di
specializzazione – e quindi rispettivamente fino agli anni
accademici 2001-2002 e 2000-2001 – è consentita alle
Università anche in regime di convenzione con Enti o Istituti
specializzati di cui all’articolo 14 – comma 4 – della legge
5 febbraio 1992, n. 104, l’istituzione e l’organizzazione dei
corsi biennali di specializzaione per
le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in
situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli
assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non
vedenti, in modo tale che i corsi d specializzazione si
concludano entro i predetti anni accademici. |
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