DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI
Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 137
Oggetto: Titolare di pensione ai superstiti in quanto
figlio inabile L'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio
1965, n. 903 dispone, tra l'altro, che nel caso di morte del pensionato
o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento
della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi
previste, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti
inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte".
L'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede per le persone
svantaggiate la possibilità di prestare attività lavorativa retribuita
presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che
svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle predette
persone.
Il citato articolo 4 considera persone svantaggiate gli invalidi, gli ex
degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi
alle misure alternative alla detenzione.
Qualora le suddette persone vengano riconosciute inabili dall'Istituto,
è stata posta la problematica della compatibilità della pensione di
reversibilità con l'espletamento dell'attività lavorativa effettuata in
base al menzionato articolo 4.
L'attività svolta ai sensi dell'articolo 4 citato deve essere intesa
come attività con funzione occupazionale/terapeutica ai fini della
socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli
obblighi di sorveglianza.
Pertanto in siffatte situazioni l'attività così svolta non costituisce
causa ostativa al riconoscimento o all'erogazione della pensione ai
superstiti, considerato che la predetta attività ha funzioni
essenzialmente terapeutiche.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO |