Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI

Circolare INPS 10 luglio 2001, n. 137

Oggetto: Titolare di pensione ai superstiti in quanto figlio inabile

L'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903 dispone, tra l'altro, che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte".

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevede per le persone svantaggiate la possibilità di prestare attività lavorativa retribuita presso i cosiddetti laboratori protetti, cioè le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle predette persone.

Il citato articolo 4 considera persone svantaggiate gli invalidi, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Qualora le suddette persone vengano riconosciute inabili dall'Istituto, è stata posta la problematica della compatibilità della pensione di reversibilità con l'espletamento dell'attività lavorativa effettuata in base al menzionato articolo 4.

L'attività svolta ai sensi dell'articolo 4 citato deve essere intesa come attività con funzione occupazionale/terapeutica ai fini della socializzazione degli interessati e dello sgravio della famiglia dagli obblighi di sorveglianza.

Pertanto in siffatte situazioni l'attività così svolta non costituisce causa ostativa al riconoscimento o all'erogazione della pensione ai superstiti, considerato che la predetta attività ha funzioni essenzialmente terapeutiche.

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO


La pagina
- Educazione&Scuola©