Il
Ministero della Pubblica Istruzione, con la
Circolare n.19 del 13 febbraio 2007, ha trasmesso lo
Schema di Decreto sulla formulazione degli organici di diritto del
personale docente per l’anno scolastico 2007/2008.
Sia la circolare che lo schema di decreto si riferiscono in più
punti alle classi frequentate da alunni con disabilità. In
particolare l’art.2, comma 5 del Decreto precisa che, in
applicazione dell’art.1, comma 605, lettera A della Legge n.296/06,
finanziaria per il 2007, si può derogare al numero massimo di alunni
nelle classi con alunni disabili costituito con non più di 25 alunni
in presenza di 1 alunno con disabilità e con non più di 20 alunni in
presenza di 2 o più alunni con disabilità, ai sensi del Decreto
Ministeriale n.141/99. Ciò significa che, mentre sino ad oggi,
superati quei numeri massimi, era obbligatorio lo sdoppiamento della
classe, da ora in poi, come dicono Circolare e Decreto, si possono
avere sino ad un massimo rispettivamente di 27 alunni e di 22
alunni, senza possibilità di sdoppiamento. L’art.9 del Decreto
conferma la consistenza dei posti di sostegno in organico di diritto
pari a quella dello scorso anno e consente le deroghe secondo al
normativa precedente dell’art.40, comma 1, Legge n. 449/97, in
attesa di una più puntuale individuazione “delle effettive esigenze”
che dovranno essere individuate ai sensi dell’art.1, comma 605,
lettera B della stessa legge finanziaria per il 2007. L’art.11 del
Decreto ribadisce il principio secondo cui non è possibile lo
sdoppiamento di una prima classe anche se con un numero eccedente di
alunni, dopo il 31 agosto.
Osservazioni
La normativa sopra descritta sembra non conforme alla disposizione
garantista contenuta nell’art.1, comma 605, lettera A della Legge n.296/06,
secondo la quale occorre realizzare l’obiettivo di aumentare dello
0,4% il numero medio di alunni per ciascuna classe, “…nel rispetto
della normativa vigente…”. Infatti nella normativa vigente è
presente il DM n.141/99, che non ha avuto alcuna modifica sino
all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007. Pertanto,
se la legge finanziaria non ha modificato il numero massimo di
alunni previsto dal DM n.141/99, anzi lo fa espressamente salvo,
non possono una circolare ed un decreto andare contro una norma di
legge abbattendo dei paletti che sono stati di garanzia per la
qualità dell’integrazione scolastica e che neppure la Riforma
Moratti ha osato scalfire. Al Ministero assicurano che con
l’organico di fatto si ridurrà al minimo il numero della classi che
sfondano i tetti previsti dal Decreto n.141. Però ciò non
rappresenta la garanzia legale che sino ad oggi è stata costituita
dai tetti fissati da tale decreto.
Tali norme, probabilmente illegittime, offrono ulteriore occasione,
agli insegnanti curricolari, per delegare al solo insegnante per il
sostegno la presa in carico degli alunni con disabilità, dovendosi
occupare di un numero di alunni superiore a quello degli anni
precedenti, e senza avere alcuna formazione di regola
sull’integrazione scolastica.
14-03-2007
Salvatore Nocera
Responsabile del Settore Giuridico dell’Osservatorio dell’AIPD
sull’Integrazione Scolastica
e-mail:
osservscuola.aipd@tiscali.it