LA CM n.59/10 RIBADISCE IL DIRITTO ALLE
DEROGHE PER I DOCENTI PER IL SOSTEGNO ED I COLLABORATORI SCOLASTICI
Con la C M n. 37/10, che trasmetteva le tabelle sugli organici di
diritto, il Ministero dell’Istruzione preannunciava ulteriori
chiarimenti circa il ritorno alla possibilità di assegnare ore
“aggiuntive “ di sostegno, ripristinata dalla sentenza n.80/10 della
Corte costituzionale.
Le precisazioni sono pervenute con la C M n. 59/10 concernente
l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto. La
Circolare inizialmente ribadisce l’obbligo per l’Amministrazione
scolastica di rispettare i tetti di spesa ed i tagli imposti dall’art 64
della L.n. 133/08, ma anche delle norme sulla sicurezza nelle aule.
Passa poi a fornire chiarimenti circa le deroghe ai posti per il
sostegno ripristinate dalla Corte costituzionale con la Sentenza n.
80/10. e così chiarisce la logica della sentenza:” La ratio della norma,
che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di
sostegno, è, infatti, quella di assicurare una specifica forma di tutela
ai disabili in condizione di particolare gravità; si tratta dunque di un
intervento mirato, che trova applicazione una volta esperite tutte le
possibilità previste dalla normativa vigente e che, giova precisare, non
si estende a tutti i disabili a prescindere dal grado di disabilità,
bensì tiene in debita considerazione la specifica tipologia di
handicap da cui è affetta il soggetto interessato.”
La Circolare prosegue precisando che nei casi comprovati, ai sensi
dell’art 35 comma 7 L.n. 289/02, e segnalati , ai sensi degli art 9
comma 15 e 10 comma 5 del DL n. 78/10, dai Gruppi di lavoro, composti
dai docenti della classe, dalla famiglia e operatori sociali e sanitari
che seguono i singoli alunni, i Direttori scolastici regionali debbono
autorizzare le deroghe.
La Circolare prosegue così: “Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli
Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno
modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse
professionali e materiali
utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la
costituzione di reti di scuole.
Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di
scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono
costituite secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del
Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione
nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la
formazione delle stesse con più di 20 alunni .”
La Circolare prosegue parlando degli organici dei Collaboratori
scolastici e prevede la possibilità di deroghe eccezionali, come segue:
“Le SS.LL., tuttavia, possono consentire contenute, motivate, deroghe
qualora le risorse
assegnate alle istituzioni scolastiche non rendano possibile il regolare
funzionamento dei servizi scolastici, nel rispetto delle norme
contrattuali sull’orario di lavoro, specificatamente in presenza di
scuole articolate su più plessi, ovvero a fronte di situazioni di
particolare complessità amministrativa, nonché al fine di garantire
adeguato livello di sicurezza nell’utilizzo dei laboratori.
Analoga modalità operativa può essere adottata in costanza di situazioni
di difficoltà derivanti dall’elevata presenza, in alcune scuole, di
personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute. In
tale ultima situazione le SS.LL., al fine di compensare le ridotte
erogazioni del servizio, possono valutare l’opportunità di assegnare una
risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove siano
presenti due/tre unità di personale inidoneo.
Tutte le variazioni dei posti apportate dalle SS.LL. devono costituire
oggetto di specifico, motivato provvedimento, da emanare entro il 31
agosto c.a. e da trasmettere con cortese urgenza alla Direzione generale
per il personale scolastico.”
La Circolare si conclude con la previsione di un monitoraggio come
segue: “Al fine di verificare l’effettiva consistenza delle classi
autorizzate in ogni singola istituzione scolastica è necessario
organizzare negli Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a
monitorare gli esiti delle operazioni disciplinate dalla presente
circolare. I predetti Osservatori regionali faranno confluire i dati e
riferiranno all’Osservatorio nazionale.”
OSSERVAZIONI La Circolare è assai importante e fornisce alcune
garanzie agli alunni con disabilità. E’ però opportuno fare alcune
precisazioni onde evitare conflitti e contenzioso giurisdizionale 1- A
proposito delle “ deroghe per il sostegno “ la Circolare ripete il
termine “ particolare gravità”, già introdotto dall’art 35 comma 7 L.n.
289/02. E’, in proposito da tenr presente che la normativa vigente non
fornisce una interpretazione autentica al termine “ particolare”, mentre
l’art 3 comma 3 L.n. 104/92 invece dà una definizione di “ gravità”.
Pertanto, in mancanza di una definizione legale, nessunDirigente
scolastico o regionale può arbitrariamente decidere se e quando un caso
sia di particolare gravità.
Molto più interessante è l’invito rivolto ai Direttori regionali
nell’autorizzare le deroghe al sostegno di porre “ la debita attenzione
alla specificità della minorazione dei singoli alunni “. L’espressione è
riportata dalla motivazione della Sentenza della Corte costituzionale;
ma deve essere intesa in modo corretto; cioè non nel senso che i
direttori scolastici regionali possano mettersi a decidere quale
minorazione sia o meno specifica ai fini della deroga; ma nel senso,
indicato nell’art 10 comma 5 del DL n. 78/10 e cioè che, in presenza di
deficit intellettivi e(o sensoriali, debba essere sempre concessa la
deroga; nel caso di minorazioni esclusivamente fisiche più che di un
intervento di sostegno didattico occorra un’assistenza all’autonomia o
alla comunicazione che è di competenza degli Enti locali ai sensi
dell’art 139 del dpr n. 112/98. 2- A proposito del numero delle ore di
sostegno in deroga, è da precisare che esso non è necessariamente da
considerarsi soddisfatto con un’ora in più della mezza cattedra di
sostegno, né col massimo della durata dell’intero orario scolastico; ma,
come ha precisato la Sentenza del consiglio di Stato n. 2215/10 esso
deve soddisfare “ le effettive esigenze dell’alunno secondo la diagnosi
funzionale ed il piano educativo individualizzato per lui predisposto
dall’apposito gruppo di lavoro sulla base degli accordi fra scuola, ASL,
ed enti locali, come stabilito dall’art 1 comma 605 lett. “b” della L.n.
296/06, norma espressamente richiamata dalla Circolare. 3- A proposito
delle deroghe per i Collaboratori scolastici, la Circolare completa
quanto disposto dalla Nota Ministeriale prot n. AOODGPER/5706 del
09/06/2010 sull’organico di diritto di questo personale e cioè che le
deroghe potessero avvenire solo per compensazioni fra istituti.Certo,
ove gli istituti sono riuniti in una rete, questa operazione è
automatica; ove non lo sono scatta la nota testè cit. cit.; ove queste
compensazioni sono impossibili scatta la C M n. 59/10
A proposito degli alunni con disabilità, la loro presenza non è
espressamente contemplata nella Circolare; ma ad es. qualora in una
scuola ci sia un solo collaboratore scolastico inidoneo per motivi di
salute, dovrà scattare l’assegnazione di un’unità in più che la
Circolare prevede solo nel caso di due o tre di talisituazioni.
Ci si permette di far presente che la deroga dovrebbe scattare pure,
specie nelle scuole secondarie, laddove esistessero solo collaboratori
maschi o femmine, per il doveroso rispetto al genere degli alunni a
salvaguardia del loro diritto alla riservatezza nell’assistenza
igienica, diritto certamente rientrante nell’art 2 della Costituzione.
4 – a proposito del monitoraggio, sarebbe opportuno che
dell’Osservatorio regionale faccia parte anche il referente regionale
per l’integrazione scolastica, in modo da verificare o segnalare i casi
di non rispetto della normativa in tema di formazione delle classi
frequentate da alunni con disabilità ai sensi dell’art 5 comma 2 dpr n.
81/09, richiamato dalla Circolare e di non rispetto delle Linee-guida
sull’integrazione scolastica emanate dal Ministero con la nota prot n.
4274 del 4 Agosto 2009.
Ove ciò non avvenga, sarà opportuno che le associazioni delle persone
con disabilità e loro familiari si tengano in contatto con tali
referenti al fine di richiedere informazioni o fornirne , qualora ne
siano in possesso, al fine di promuovere ricorsi al TAR.
Roma 1 Agosto 2010 Salvatore
Nocera
Responsabile della sezione giuridica dell’Osservatorio scolastico
dell’AIPD (Ass. It. Persone Down) Vice presidente nazionale della F I S
H (fed. It. Per il Superamento dell’handicap) |