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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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COLLABORATORI SCOLASTICI: Le mansioni, i finanziamenti

Un po’ di storia….

Mansioni dei collaboratori scolastici (ex bidelli)

I - SCUOLA ELEMENTARE

L’obbligo dell’assistenza igienica e motoria era garantito dal Mansionario dei bidelli, dipendenti dei Comuni. Tale Mansionario prevedeva  espressamente questi compiti ed era stato  approvato col Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti degli Enti locali, D.P.R. n. 347/83, confermato, su questo punto, poi in tutti i Contratti Collettivi successivi.

II - SCUOLA MEDIA

Nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola dell’Agosto 1995 art. 51, si affermava che il bidello "può svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.

“Possono” e non “debbono” significa di fatto che il capo di istituto richiede loro tale mansione e i bidelli hanno diritto a ricevere una maggiorazione retributiva quale premio incentivante per attività aggiuntive a quelle di servizio.In tale provvedimento si parlava anche della partecipazione dei bidelli a forme di aggiornamento relative all’integrazione dei disabili.

III - SCUOLA SUPERIORE

I collaboratori scolastici (ex bidelli) in questo ordine di scuole dipendevano in alcuni casi (Istituti professionali, Istituti tecnici) dall’Amministrazione provinciale, in altri casi (Licei) dall’Amministrazione scolastica.

Per le mansioni di assistenza nella locomozione ed igienica degli alunni in situazione di handicap, si applicavano le norme dei rispettivi Contratti Collettivi; pertanto i collaboratori scolastici dipendenti dalla Provincia seguivano  le norme del D.P.R. n. 346/83 e successive modificazioni, citato al precedente punto I; quelli dipendenti dall’Amministrazione scolastica seguivano le norme del Contratto Collettivo dell’Agosto 1995 citato al precedente punto II.


IV - A partire dall’anno scolastico 1999/2000, secondo la norma dell’art. 139 comma 1 lett. C del Decreto Legislativo n. 112/98 sul decentramento amministrativo, attribuisce ai Comuni le funzioni di “supporto all’integrazione scolastica” per la scuola materna, elementare e media, ed alle Province per tutti i tipi di scuola superiore.


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Competenze e servizi dell'ex personale ATA precedentemente dipendente degli Enti Locali in servizio nelle Istituzioni Scolastiche
(a cura di Rolando Alberto Borzetti)

handicap@edscuola.com

Testo integrale del protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero  della Pubblica   Istruzione e l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità e Enti  Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS

L'anno duemila il giorno dodici del mese di settembre in Roma,

Le Parti

PREMESSO:

che permangono in capo agli Enti Locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 616/77 del 24 luglio 1977;

-              che le istituzioni scolastiche "singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa  che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

-              I predetti ampliamenti consistono  in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri  alunni, e coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli Enti locali in favore della popolazione giovanile e degli adulti", ai  sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,  n.275;

-              che la L.124/99 art.8 del 3 maggio 1999, ha disposto il trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A.  precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle  istituzioni scolastiche;

-              che il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione in data 23  luglio 1999, emanato in attuazione del comma 4  della  citata L.124/99 art.8 , ha stabilito modalità e tempi per il  trasferimento del personale suddetto;

-              che il Decreto del Ministero dell'Interno, in data 16 ottobre 1999,  emanato in attuazione del comma 5  della citata L.124/99 art.8, ha stabilito criteri e modalità per la riduzione dei  trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti dagli Enti Locali nell'anno 1999 per le "funzioni ATA", al netto degli oneri per le  funzioni che non sono state trasferite allo Stato, conservando  quindi agli Enti Locali stessi, almeno parzialmente, le risorse per  garantire la continuità di tali funzioni;

-              che, dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione nell'erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi e quantitativi;

-              che occorre precisare la corretta attribuzione delle competenze istituzionali e definire la possibilità di utilizzare il personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. del Comparto Scuola;

CONSIDERATO:

 che è interesse comune garantire un'efficace, puntuale e corretta  gestione del servizio      scolastico complessivamente inteso;che, a tal fine, risulta opportuno sottoscrivere un'intesa nazionale per favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi  a livello locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per individuare i servizi necessari e le occorrenti risorse, sia tra Istituzioni Scolastiche e Organizzazioni Sindacali, per individuare  le procedure e le modalità inerenti le ricadute contrattuali;

Convengono su quanto di seguito articolato

Art. 1 - Individuazione dei servizi

I servizi oggetto della presente intesa sono i seguenti:

A) mense scolastiche;

B) assistenza agli alunni portatori di handicap;

C) attività di pre e post scuola;

D) accoglienza e sorveglianza degli alunni;

E) uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche.

Art. 2 - COMPETENZE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

A) MENSE SCOLASTICHE

Sono di competenza delle Istituzioni scolastiche:

-        la comunicazione giornaliera all'ente obbligato del numero e della  tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità organizzative concordate in sede locale;

-        la pulizia dei locali scolastici adibiti a  refettorio;

-        l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze. L'Ente Locale provvederà alla preparazione e al trasporto alla  scuola dei pasti per gli alunni e per il personale docente che ne abbia diritto, nonché alla fornitura delle stoviglie e del materiale  accessorio alla gestione della mensa, nonché alle sotto elencate competenze:

-              a) ricevimento dei pasti;

-              b) predisposizione del refettorio;

-              c) preparazione dei tavoli per i pasti;

-              d) scodellamento e distribuzione dei pasti;

-              e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti;

-              f) lavaggio e riordino delle stoviglie

-              g) gestione dei rifiuti;

-        Qualora il servizio mensa (nella scuola o nel centro estivo eventualmente funzionante nel suo ambito) non fosse interamente  svolto dal comune, o da questo affidato a soggetti esterni, si  precisa che le attività di spettanza degli Enti Locali, di cui alla  precedente elencazione (dal punto "a" al punto "g"), vengono svolte  dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite  convenzioni nel quadro del presente accordo.

-        Gli oneri finanziari faranno carico all'Ente Locale, secondo le  indicazioni specificate al successivo art.4.

-        Nelle stesse convenzioni, tra Enti Locali e Istituzioni scolastiche,  sono definite altresì le modalità e le responsabilità per assicurare il  rispetto della normativa vigente, i cui oneri finanziari sono  comunque sostenuti dall'Ente Locale (prescrizioni e procedure  operative, certificazioni sanitarie prescritte e altri adempimenti  connessi).

B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, èassicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quantoprevisto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2:

-        collaboratore scolastico.

-        Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale  qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica

C) ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA

-        L'Istituzione scolastica, nell'ambito dei progetti relativi  all'ampliamento dell'offerta formativa, può organizzare, anche con il  concorso di risorse che l'ente locale potrà assegnare, valutati i  progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe" con  valenza educativa.

-        Ove sia l'Ente Locale, nell'ambito dei servizi socio-educativi, ad  organizzare le attività di pre e post scuola, l'istituzione scolastica  assicura, in regime di convenzione, l'apertura e la chiusura dei  locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal fine, ove necessario, i trasferimenti di cui al successivo art.4.

D) ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI

-        In relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza  dell'Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali  l'Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di  sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata  rispetto all'orario dell'attività didattica. Tale servizio è svolto previo accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica. L'Istituzione  Scolastica definisce, nel proprio regolamento, le relative modalità.

E) USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN PERIODI DI  INTERRUZIONE DELLE  ATTIVITÀ DIDATTICHE

-        Ferme restando la deliberazione degli organi competenti della  Scuola e la necessaria autorizzazione dell'Ente Locale, l'apertura  delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi di  interruzione dell'attività didattica, favorirà lo sviluppo di attività educative, culturali , sociali e civili, promosse anche da Associazioni del territorio e sarà oggetto di specifici accordi tra l'Istituzione scolastica e gli Enti interessati. I relativi oneri saranno posti a carico dell'Ente utilizzatore.

 -       Il rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per le attività promosse od organizzate da questi ultimi, sarà regolato, in relazione alle necessità di apertura, chiusura e pulizia dei locali delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni locali, nell'ambito dei contenuti economici contemplati nel successivo art.4. Naturalmente le Istituzioni Scolastiche stesse, sempre nell'ambito dell'ampliamento della loro offerta, potranno organizzare attività estive anche con il concorso di risorse che gli Enti Locali metteranno a disposizione, valutati i progetti presentati.

Art. 3 - CONVENZIONI LOCALI

-        Al fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, le Istituzioni  Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali, nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento, e sarà  indicato il numero di unità che sono necessarie per l'effettuazione degli stessi servizi.

  Art.4- INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE RISORSE

-              L'Ente Locale si impegna a trasferire all'Istituzione Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per l'esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell'ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell'Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto Nazionale e del Contratto Integrativo del Comparto Scuola. Il finanziamento suddetto, per lo svolgimento di tutte funzioni istituzionalmente di competenza dell'Ente Locale previste dal presente accordo, individuate alle lettere A), C) e E) dell'art.2, ammonta, a £.1.850.000 annue (al lordo di ogni onere) in rapporto a ogni unità di personale impegnato nello svolgimento dei servizi e delle attivitàoggetto della convenzione locale.

-              Il fondo complessivo, come sopra calcolato, potrà anche essere utilizzato per riconoscere le attività di supporto amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere per l'effettuazione dei servizi convenzionati.

-              I trasferimenti delle risorse da parte dell'Ente Locale saranno effettuati in due trance di pari importo da liquidarsi entro febbraio 2001 ed entro agosto 2001. L'Ente Locale potrà disporre, valutati i progetti presentati, ulteriori specifici finanziamenti per lo svolgimento, da parte della scuola, di altri progetti inerenti l'ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta scolastica, realizzati per rispondere ai bisogni del territorio.

 Art. 5 - RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI

Il precedente articolo 4 regolamenta le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire all'Istituzione scolastica. Tali risorse dovranno essere assunte ad integrazione del fondo dell'istituzione scolastica in rapporto alle specifiche destinazioni per lo svolgimento delle attività definite nelle convenzioni locali. Tali attività dovranno essere assunte, preventivamente, nel P.O.F. della Scuola.

Le modalità di recepimento preventivo della disponibilità del personale interessato allo svolgimento delle attività aggiuntive per l'anno scolastico in corso, le forme di utilizzazione dello stesso, nell'ambito dell'orario di lavoro, e l'attribuzione dei relativi compensi, dovranno essere oggetto, prima della stipula della convenzione, di specifici accordi tra il Dirigente Scolastico e le R.S.A./ R.S.U., come previsto nel C.C.N.L./C.C.N.I. del Comparto Scuola.

Art. 6 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI E REGOLA DI SALVAGUARDIA

Nelle more della stipula delle convenzioni di cui al precedente art.3, ove si siano avviate le procedure si cui ai precedenti artt.4 e 5, gli Enti coinvolti opereranno per garantire sino al 31 ottobre 2000 la continuità e le condizioni di erogazione dei servizi già assicurati per l'anno scolastico 1999/2000, secondo le stesse modalità a suo tempo definite e concordate tra la Scuola e gli Enti Locali.Ove le procedure si concludano con la stipula della convenzione, sarà questa stessa a definire le risorse necessarie per il periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi alla stipula della convenzione, il trasferimento finanziario dell'Ente Locale, per l'effettuazione dei servizi di sua competenza, sarà effettuato sulla base delle somme individuate negli accordi relativi all'anno scolastico 1999/2000.

Eventuali condizioni di miglior favore per il personale impegnato nei servizi, contenute in intese già sottoscritte per l'anno scolastico  2000/2001, dovranno essere recepite negli accordi di cui al precedente punto 5) e salvaguardate.

 Art. 7 - VALIDITÀ

-              L'efficacia del presente accordo è limitata all'anno scolastico 2000/2001 e cesserà di produrre i suoi effetti a partire dal 1 settembre 2001. Le parti si incontreranno nel mese di aprile 2001 al fine di verificare gli effetti prodotti dal presente protocollo.

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

-         sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

-         - concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

-         sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;

-         svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;

-         pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

-         riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:

-         compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;

-          servizi esterni inerenti la qualifica;

-         ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse;

-         In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Può, infine, svolgere:

-         attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;

-    attività di supporto all'attività amministrativa e alla attività didattica nonché ai servizi di mensa;

-         assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;

-         compiti di centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento purché provvisto di apposita patente, di manovratore di montacarichi e ascensori.

Quanto ai collaboratori scolastici, ormai tutti transitati nei ruoli statali, ma spesso in numero inferiore ai posti disponibili, essi costituiscono una risorsa indispensabile per una buona qualità dell’integrazione scolastica, avendo il compito di provvedere, con diritto al premio incentivante, agli spostamenti nell’ambito dell’istituto ed all’igiene personale degli alunni con handicap, per tale personale la circolare C.M. n. 206 – 30 Agosto precisa che “i dirigenti scolastici provvederanno all’immediata copertura dei posti disponibili in relazione alle effettive esigenze operative dell’istituzione scolastica”. Qualora alle scuole sia assegnato personale “per lavori socialmente utili”, per l’assistenza agli alunni con handicap può essere utilizzato anche detto personale.

Riporto Integralmente

Dalla C.M. n.206 …Omissis…

" Le presenti disposizioni si applicano anche al personale A.T.A. - ivi incluso quello a suo tempo nominato dagli Enti Locali, ovvero assunto attraverso i Centri territoriali per l’impiego - per il quale i dirigenti scolastici provvederanno all’immediata copertura dei posti disponibili in relazione alle effettive esigenze operative dell’istituzione scolastica e tenendo conto delle disposizioni limitative in materia di dotazione organica contenute nell’art.8, commi 1 e 2, del D.M. n.201 del 10 agosto 2000, riguardanti le scuole ove sono utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e le scuole ove il servizio di pulizia sia espletato da personale estraneo all’amministrazione per effetto di contratti di appalto."

Omissis…

-         Inoltre, per quanto riguarda l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, voglio ricordare:

ART. 10 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA)

Omissis…

Al punto n.3.:

…… per quanto concerne 'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

A)      adozione del regolamento interno del circolo (NELLA CARTA DEI SERVIZI) o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

 

2

Tabella D del testo ufficiale del contratto siglato in data 15 febbraio 2001,
riguardante le mansioni dei collaboratori scolastici
(Rinnovo biennio economico scuola)

( CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO COMPARTO SCUOLA BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 )
(in GU 24 marzo 2001, n. 70)

[…..Omissis ]

ART. 9 - Qualifiche del personale ATA

1. I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo con l’obiettivo del costante adeguamento alle esigenze della scuola dell’autonomia, sono modificati come previsto nell’allegata tabella D.

ART. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA

1. Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione prevista dall’art. 42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è incrementata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi.

2. In sede di contrattazione integrativa provinciale l’erogazione dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri seguenti, elencati in via prioritaria:

a.       assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;

b.       riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari.

3. La distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della Scuola.

 

Tabella D

Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, del CCNL 26.5.1999

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni:

- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;

- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;

- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;

- svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali abitativi;

- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;

- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:

- compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;

- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;

- servizi esterni inerenti la qualifica;

- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse.

In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.

Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

 

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Lettera Circolare 9 novembre 2001

Prot. n. 1370

Oggetto: Circolare n.139 del 13.9.2001 - Nota tecnica per accreditamento fondi - A.F. 2001 - Integrazione

Si fa seguito e riferimento alla Circolare n. 139 - prot. 3334 del 13.9.2001 "Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap" con la quale venivano comunicate le risorse finanziarie per il conseguimento degli obietti previsti dalla circolare di cui innanzi.

Con la nota n.139/2001 veniva trasmesso il piano di riparto delle risorse finanziarie ed alla voce "Formazione", veniva indicato quale finanziamento l'importo complessivo di £ 3.081.302.000.

La spesa prevista per la formazione è stata rideterminata in £ 4.542.667.000 con un incremento pari a £ 1.461.365.000.

L'incremento finanziario, apportato alle spese per la formazione pari a £ 1.461.365.000, è finalizzato alla formazione del personale ausiliario - collaboratore scolastico - per l'assistenza ai minori in situazione di handicap, frequentanti la scuola materna statale, la scuola elementare e la scuola secondaria di primo e secondo grado (giusta tabella D - profilo A/2 del Contratto Economico, secondo biennio, del 15.2.2001 (G.U.R.I. n.470 - Serie generale del 24.3.2001).

Per una completa ed esaustiva informazione si trasmette il nuovo piano di riparto dei fondi.

Con l'occasione si rappresenta che la Direzione ha già provveduto ad inoltrare all'UCB/MIUR, tutti i provvedimenti relativi all'accreditamento fondi per i prescritti controlli di legge.

 

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Lettera Circolare 13 settembre 2001, n. 139

Prot. 3334

Oggetto: Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in situazione di handicap. Anno finanziario 2001

Con la presente si indicano i criteri di distribuzione e le modalità di utilizzo dei finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Obiettivi dei finanziamenti per il 2001

I finanziamenti definiti in questa circolare sono finalizzati ad implementare il budget degli istituti scolastici in relazione alle loro autonome scelte di spesa per qualificare gli interventi di integrazione scolastica.
Già con la CM 235 del 20 ottobre 2000, si erano attivate nuove forme di distribuzione dei finanziamenti nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici, nella logica della sussidiarietà e della perequazione, abbandonando il metodo di richieste di finanziamenti attraverso progetti ad hoc e relative erogazioni di fondi decise dall'amministrazione.

Con l'anno finanziario 2001, questa logica di finanziamento è ulteriormente sviluppata.

I finanziamenti finalizzati all'integrazione degli alunni in situazione di handicap provengono da diverse fonti legislative e da diversi capitoli di bilancio: la legge 104/92, la Legge 440/97, la Legge 69/2000, dalla quale per il solo anno finanziario in corso è previsto un finanziamento straordinario, dato da fondi residui, che rendono possibile un intervento complessivo di maggiore spessore.Gli obiettivi delle diverse fonti di finanziamento sono complessivamente simili: si è quindi operato considerandole come un sistema unitario che possa favorire la logica di budget per scuola.

Per l'esercizio finanziario 2001, si svilupperà quindi una più coerente pianificazione degli interventi finanziari per l'integrazione scolastica, utilizzando la medesima logica di tutti gli altri finanziamenti previsti in applicazione della Legge 440/97, nel rispetto della Legge 104/92, garantendo piena autonomia e responsabilità agli istituti scolastici autonomi.

Con la parte perequativa dei finanziamenti si richiede, inoltre, al sistema regionale di intervenire, nella logica dei patti territoriali, per la compensazione attiva e lo sviluppo di reti, prestando particolare attenzione alle esigenze connesse con la prima accoglienza nella scuola materna e ai progetti di vita nell'istruzione superiore connessi alla transizione nel mondo adulto, intesi come due momenti di particolare delicatezza per il successo dell'integrazione.

Infine, attraverso la circolazione virtuale delle pratiche migliori e delle ricerche didattiche si potranno incentivare reti di comunicazione e confronto, per meglio utilizzare il patrimonio diffuso di esperienze significative.

1.      Finanziamenti per la qualità didattica dell'integrazione scolastica

Il totale dei finanziamenti previsti, pari a L. 22.725.420.000, provenienti da diverse fonti di bilancio, va considerato come un complesso unitario di spesa in relazione alle attività per l'integrazione scolastica.
Si ricorda che, in questa cifra complessiva, è inserito per quest'anno il finanziamento straordinario di 12 miliardi derivato dai fondi residui della Legge 69/2000, tali da rendere possibile un significativo miglioramento degli interventi finanziari. Il finanziamento complessivo è corrisposto direttamente alle direzioni generali regionali e distribuito alle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni disabili presenti nell'anno scolastico 2000/2001, secondo la tabella allegata, con la seguente suddivisione:

·         Il 90% delle cifre corrisposte, pari a L. 20.452.878.000, verrà trasferito direttamente agli istituti scolastici in relazione al numero di alunni disabili iscritti. In questo modo si supera la tradizionale richiesta di finanziamento da parte delle scuole, si evita il rischio della presentazione di "progetti" in funzione dei finanziamenti piuttosto che viceversa, si considera l'integrazione scolastica come parte strutturale e normale del piano dell'offerta formativa.I finanziamenti, quindi, sono da considerare come quota che implementa il complessivo budget della scuola, per una finalizzazione integrata con tutte le esigenze di qualificazione del servizio scolastico. In questo modo si possono allargare le opportunità che, anche attraverso i finanziamenti, possono essere meglio realizzate:

§         la flessibilità. L'articolazione in gruppi delle classi, la modularità curricolare, il tempo didattico flessibile, l'utilizzo mirato delle tecnologie sviluppano migliori opportunità formative, riducendo i rischi di isolamento degli alunni disabili;

§         la responsabilità. I fondi così attribuiti possono meglio sviluppare la corresponsabilità di tutti i docenti. Il piano dell'offerta formativa è la sede in cui la flessibilità è progettata per tutti gli alunni, offrendo in quel contesto le opportunità didattiche e finanziarie da garantire per quelli disabili;

§         l'integrazione. Sono possibili nuove relazioni con gli altri servizi del territorio, "integrando" l'integrazione scolastica con nuove forme di corresponsabilità e di co-finanziamento anche in relazione agli eventuali interventi regionali, provinciali e comunali, sviluppando il lavoro in rete e la costituzione di consorzi. Si ricorda al proposito la Legge Quadro n. 328 del 18 ottobre 2000, che troverà attuazione attraverso il Piano nazionale già approvato con D.P.R. del 3 maggio 2001, e nei piani regionali degli interventi dei diversi servizi sociali, come riferimento sia per l'integrazione tra servizi territoriali sia per i finanziamenti e l'utilizzo integrato delle risorse.

·         Il 10% delle cifre corrisposte, pari a L. 2.272.542.000, verrà utilizzato dalle direzioni generali regionali per finanziare le azioni di perequazione. Esse avranno come obiettivi:

§         la compensazione, per situazioni di particolari complessità e difficoltà;

§         l'aiuto allo sviluppo di reti tra scuole o, preferibilmente, di centri territoriali misti tra scuola, enti locali e associazionismo, che operino nel territorio come supporti di informazione, scambio, formazione, documentazione funzionali all'integrazione scolastica degli alunni disabili;

La decisione in ordine alle scuole o alle reti da finanziare verrà assunta in rapporto alle relazioni locali con i diversi altri servizi territoriali, nella logica della Legge Quadro 328/2000 già citata. Le azioni finanziate con la quota del 10% vanno affidate alle scuole o alle reti di scuole attraverso "patti territoriali di responsabilità", che definiscano reciprocamente gli impegni che la scuola o le reti assumono e gli esiti attesi.

A proposito dei finanziamenti qui previsti, corre l'obbligo di precisare che la tabella allegata rappresenta, in un quadro di sintesi, le somme di finanziamento che saranno ricevute dalle direzioni generali regionali. Tenuto conto, però, che concorrono ai finanziamenti cifre già precedentemente assegnate, in particolare i finanziamenti inviati con il decreto di impegno del 27.12.2000 e le somme già assegnate ai centri di spesa regionali afferenti alla Direttiva 2001 in applicazione della Legge 440/97, le direzioni generali regionali riceveranno, ovviamente, il saldo corrispondente alla differenza delle cifre già assegnate con quanto previsto nella tabella in questione.

2.      Finanziamenti per i sussidi didattici e le tecnologie

Il finanziamento di L. 8.212.426.000 per l'acquisto di sussidi e tecnologie didattiche, è affidato direttamente alle direzioni generali regionali secondo l'allegata tabella.

L'obiettivo è di realizzare nuove modalità di spesa, ottimizzando l'acquisto di strumenti e tecnologie in connessione anche con i finanziamenti derivanti dalle leggi regionali sul diritto allo studio e sull'integrazione scolastica. Pertanto le cifre corrisposte dovranno promuovere acquisti territoriali che favoriscano gli impegni di integrazione dei servizi e lo sviluppo di reti territoriali.
Risulta necessario, quindi, che tali finanziamenti siano esplicitamente finalizzati all'acquisto di strumenti e tecnologie non riferiti solamente alle singole scuole (con il rischio del sotto-utilizzo nel tempo), ma a centri servizi, a reti di scuole, a scuole-polo, a strutture di supporto integrate tra scuole, enti locali, famiglie, volontariato, al fine di costruire un sistema che faciliti (attraverso ad esempio il comodato d'uso) la massima utilizzazione degli strumenti per un più elevato numero di situazioni.

3.       Finanziamenti per l'eccellenza, la ricerca, la comunicazione

Nell'ambito dello sviluppo del Portale web (www.bdp\handitecno\it ), dedicato all'integrazione scolastica, già avviato l'anno scorso con l'azione diretta dell'Indire (ex Bdp) e che ha già ottenuto un significativo utilizzo da parte degli operatori scolastici, si svilupperà ulteriormente la comunicazione di informazioni dedicate e di iniziative di particolare valore, utili a tutto il sistema scolastico per migliorare l'informazione e lo scambio, favorire la diffusione delle ricerche più avanzate e la circolazione delle migliori pratiche. Per accordo con l'Indire, nell'anno scolastico 2001/2002, il Portale verrà ampliato alle esperienze delle scuole in ospedale.

4.      L'Osservatorio nazionale permanente per l'integrazione scolastica collaborerà per lo sviluppo di tutti i diversi aspetti del Portale, anche sviluppando le connessioni con il sistema europeo e in particolare con le attività dell'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali. In questo ambito, è previsto, con oneri a carico dell'Indire, un finanziamento delle scuole attraverso due azioni.

§         La corresponsione di un riconoscimento economico dato alle esperienze migliori di integrazione scolastica inviate dalle istituzioni scolastiche e già realizzate. Le scuole interessate ad inviare le proprie esperienze troveranno tutte le informazioni necessarie e le regole per partecipare alle selezione, nel Portale www.bdp\handitecno\it  Le esperienze scelte come buone pratiche saranno inserite nel Portale con il sistema Gold.

§         Il finanziamento di scuole o reti di scuole o reti tra scuole e altri centri di ricerca che abbiano in corso o in progettazione azioni di ricerca didattica, metodologica, di strumenti, di strategie di integrazione, con forte carattere di riproducibilità e da inserire nel sistema Gold. Il finanziamento delle ricerche didattiche ha rappresentato, l'anno scorso, una novità istituzionale ed ha riscontrato particolare interesse da parte delle scuole. Esso non finanzia sperimentazioni nel senso tradizionale, ma riconosce che in alcune scuole vengono realizzate ricerche originali e significative con vere e proprie ricerche o ricerche-azioni a carattere scientifico, i cui esiti vanno diffusi. Le ricerche possono avere interessanti ricadute nello sviluppo di sempre più adeguate strategie didattiche, di circolazione di esperienze e della loro trasferibilità. Questo finanziamento, dunque, intende valorizzare la ricerca come pratica della scuola e la scuola come possibile sede di ricerca. L'Osservatorio nazionale permanente per l'integrazione scolastica collaborerà alla raccolta e alla scelta delle ricerche didattiche più significative. Per tutte le informazioni utili ad accedere ai finanziamenti per le ricerche didattiche, le istituzioni scolastiche interessate possono trovare il Bando approvato dall'Indire presso www.bdp\handitecno\it

5.      Iniziative di formazione

I finanziamenti per la formazione del personale sui temi dell'integrazione scolastica, per l'anno 2001, sono pari a L. 3.081.302.000.

Le iniziative da finanziare, come noto, sono due.

§         I corsi di alta qualificazione dei docenti di sostegno previsti dall'art. 5 del DI 460/98, che hanno già avuto diffusione e incontrato interesse sia come approfondimento di competenze generali sia per l'acquisizione di competenze per le disabilità sensoriali.

§         I corsi modulari (con sette livelli di approfondimento) per insegnanti a tempo indeterminato previsti dall'art. 6 del DI 460/98. Come noto, i corsi sono già stati progettati a livello regionale, con la collaborazione del sistema universitario, ed hanno avuto un primo finanziamento l'anno scorso. Con questi corsi si intende sviluppare in tutti gli insegnanti maggiori sensibilità e competenze sui temi dell'integrazione scolastica, con una struttura didattica modulare che rende possibile anche l'acquisizione del titolo di specializzazione. Questi corsi rappresentano, quindi, una risorsa strategica per realizzare competenze diffuse in tutti gli insegnanti.

Il finanziamento complessivo è distribuito alle direzioni generali regionali in proporzione agli alunni disabili presenti nell'anno scolastico 2000/2001, secondo l'allegata tabella. Le direzioni generali regionali, sulla base di una valutazione delle attività finora svolte, delle esigenze emerse e della domanda di formazione diffusa nel territorio, dei progetti predisposti, tenendo conto dei fondi già presenti e non ancora impegnati, attiveranno autonomamente i corsi organizzati secondo i criteri previsti dal già citato DI 460/98.

Si segnala, in ogni caso, l'esigenza di dare priorità all'attivazione e alla diffusione dei corsi modulari, con un positivo rapporto con il sistema universitario, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di personale e allargare le competenze del maggior numero possibile di operatori. Sarà svolta una verifica nazionale sulle azioni di formazione attivate, sulla loro diffusione e sulla loro efficacia.

6.       Finanziamento dei servizi territoriali per l'integrazione

Nella fase di riorganizzazione complessiva dell'amministrazione territoriale, anche i servizi per l'integrazione vanno positivamente ripensati. La Legge 104/92 va oggi riletta nell'ottica del nuovo sistema di autonomie e responsabilità, tenendo conto delle competenze degli enti locali ai sensi del D.lvo 112/98 e della Legge Quadro 328/2000 già citata, facendo riferimento agli indirizzi presenti nel primo Piano nazionale di attuazione approvato con D.P.R. il 3 maggio 2001, in particolare per quanto riguarda la realizzazione dei piani regionali e locali di integrazione dei servizi. In questa fase di transizione è opportuno che i diversi livelli territoriali predispongano azioni conseguenti al processo più complessivo di riorganizzazione dei servizi, tenendo conto del nuovo livello regionale di amministrazione del sistema scolastico e della ridefinizione delle competenze degli enti locali e delle istituzioni scolastiche autonome.
I Glip sono le strutture che dovranno quanto prima essere ridefinite nel contesto delle responsabilità di pianificazione e coordinamento dei servizi da parte delle direzioni generali regionali, in una logica di concertazione con le altre istituzioni locali, partendo dalle esperienze finora realizzate. Nell' esercizio finanziario 2001, per queste attività verranno dati finanziamenti complessivi pari a L. 1.750.000.000, distribuiti alle diverse regioni secondo l'allegata tabella, affidati ai direttori generali regionali e da gestire secondo il modello organizzativo dei servizi territoriali di supporto e di integrazione in atto o in via di realizzazione.
Parallelamente, saranno attivate iniziative di confronto, scambio, studio, nazionali e interregionali tra le diverse esperienze in corso, al fine di ottimizzare e qualificare gli interventi locali di riorganizzazione dei servizi per l'integrazione scolastica.

7.       Valutazione e monitoraggio come supporti alle decisioni

Si sottolinea come da parte delle istituzioni scolastiche, nell'esplicazione delle proprie attività di gestione del budget, debbano essere comunque perseguiti criteri e metodologie finalizzate ad ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e benefici. Pertanto i dirigenti scolatici, nell'esercizio delle proprie autonome competenze, individueranno all'interno delle istituzioni scolastiche le risorse necessarie per la creazione di un proprio sistema di verifica, che consenta, nel contesto di un processo di autoanalisi dei risultati, un qualificato e tempestivo supporto informativo per la valutazione dello stato di attuazione degli interventi di integrazione scolastica e del conseguimento dei risultati attesi, nonché sulla gestione del relativo budget, necessario anche come supporto alle decisioni.

Inoltre, all'interno del sistema di monitoraggio dell'autonomia e dello sviluppo del territorio, si approfondiranno elementi di conoscenza sui processi qualitativi inerenti all'integrazione scolastica. Gli elementi raccolti saranno utili alle istituzioni scolastiche autonome come supporti alle decisioni e a significative azioni di autovalutazione della propria situazione di integrazione scolastica. Al proposito, può essere utile alle scuole, nella fase di progettazione di inizio anno e di definizione dell'utilizzo delle risorse, confrontarsi con i primi dati di monitoraggio sull'integrazione scolastica inerenti l'anno scolastico scorso e pubblicati nel sito web già citato www.bdp\handitecno\it

Gli esiti del monitoraggio saranno attentamente valutati anche ai fini della formulazione del fabbisogno finanziario per gli anni successivi. Lo sviluppo dell'autonomia scolastica e delle nuove responsabilità territoriali impegna l'amministrazione centrale ad un rapporto più organico e costante con le diverse realtà istituzionali e sociali, al fine di meglio conoscere, socializzare, confrontare i processi di integrazione scolastica in atto, ed ottimizzare le decisioni nel futuro. Per queste ragioni, si intendono allargare le occasioni di azione diretta con il territorio, di interventi che favoriscano l'integrazione tra sistemi e istituzioni, e di relazioni con il vasto mondo associativo che nei confronti della disabilità ha una particolare presenza e vitalità.

Si ricorda, infine, che la Direzione generale scrivente, la Direzione generale per la Formazione e l'Aggiornamento e il Servizio per gli Affari Economico Finanziari provvederanno, ognuno per quanto di competenza, ad accreditare i fondi qui previsti con l'imputazione ai capitoli di bilancio assegnati alle direzioni generali regionali. Le cifre indicate nella presente circolare sono riferite esclusivamente in termini di competenza.

Per tutte le informazioni inerenti ai contenuti della presente circolare, gli interessati possono direttamente rivolgersi all'Ufficio IV di questa Direzione generale, tel. 06/58492324 e.mail: dgelem.div3@istruzione.it

 

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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione
Uff. VIII

Prot. n.59

 

Roma, 13 novembre 2001

Oggetto: Ripartizione delle funzioni aggiuntive relative all'anno scolastico 2001-2002

In applicazione dell'art.36 del CCNL 26 maggio 1999 e dell'art.50 del CCNI del 31 agosto 1999 e delle interpretazioni autentiche 31 gennaio e 5 settembre 2000, questa Direzione generale, ha definito, a seguito dell'intesa raggiunta con le OO.SS. in data 8 novembre 2001, i contingenti numerici, complessivi, regionali e provinciali delle funzioni aggiuntive, inerenti la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, da assegnare per il corrente anno scolastico alle istituzioni scolastiche ed educative. In forza della predetta intesa, il piano di ripartizione di tali funzioni, suddiviso rispettivamente per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e cuoco , prevede, che le funzioni aggiuntive ammontino complessivamente a 92.799 per un importo, al netto delle ritenute a carico dello Stato di £ 139.069.200.000. Tanto premesso si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL sulla necessità di provvedere, con la massima tempestività, agli adempimenti di rispettiva competenza, derivanti dalla citata intesa.  A tal fine, i competenti uffici provinciali, vorranno, entro dieci giorni dalla ricezione della presente comunicazione, attivarsi per porre in essere quanto dispone l'art. 50, comma 3, del CCNI 31agosto 1999.  Per contro, i Dirigenti scolastici dovranno comunicare ai competenti uffici scolastici provinciali, non oltre il ventesimo giorno dalla data di assegnazione delle funzioni, il numero delle stesse non utilizzate e ciò al fine di consentire ai predetti uffici una tempestiva ulteriore ridistribuzione.

 Si ringrazia per la collaborazione

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Zucaro

 

Allegati
1 copia dell'intesa sottoscritta il giorno 8 novembre 2001;
2 copia del prospetto di distribuzione complessiva delle funzioni aggiuntive;
3 copia dell'elenco delle scuole materne;
4 copia dell'ultimo capoverso della tabella "D" allegata al CCNL 15 marzo 2001, unitamente alla proposta di modifica prevista dall'intesa ARAN - OO.SS. sottoscritta il 28 settembre 2001.

 

Allegato 1:

INTESA

tra

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

e

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL CISL UIL SNALS FIRMATARIE

DEL CCNI 31.8.99 DEL COMPARTO SCUOLA

 

Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l’anno scolastico 2001-2002, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle funzioni aggiuntive previste dall’art. 36 del CCNL e dell’art. 50 del CCIN per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario.

 LE PARTI,  PREMESSO CHE

 

- le risorse stanziate per finanziare le funzioni aggiuntive  ammontano a 185mld lordi, derivanti da quanto previsto dall’art. 36 del CCNL, dall’art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n, 38 e dall’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al secondo biennio economico 2000- 2001;

 

- tali somme consentono di attribuire per l’anno scolastico 2001/2002 n.92.799 funzioni aggiuntive complessive ripartite secondo  le allegate tabelle;

 

- le funzioni aggiuntive sono da attribuire al personale Amministrativo tecnico ed ausiliario dell’area A e B del comparto scuola, mantenendo, almeno, gli stessi livelli quantitativi assegnati alle province per 2000/2001;

 

- la ripartizione delle funzioni aggiuntive alle scuole per l’anno scolastico 2001/2002 e di quelle eventualmente non utilizzate dalle scuole è effettuata, a cura dei Provveditori agli Studi ,sulla base dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata provinciale con le organizzazioni sindacali.

 

CONCORDANO

 

- i seguenti criteri prioritari da utilizzare in sede di contrattazione decentrata provinciale.

In ogni istituzione scolastica dovrà essere assicurata:

a)  almeno una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e cuoco;

b)  per ogni scuola materna almeno una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico in presenza di tempo antimeridiano, ovvero, due in presenza di tempo pieno,

c)  per ciascun convitto annesso o istituzione educativa autonoma, va garantita una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore scolastico tecnico - guardarobiere -

 

INOLTRE CONVENGONO CHE

 

  1. L’attribuzione delle funzioni aggiuntive è effettuata sulla base  delle graduatorie di istituto di cui all’allegato n. 7 del CCNI 31.8.1999 come integrato dalle interpretazioni autentiche dello stesso contratto sottoscritte il 31 gennaio e 5 settembre 2000.

 

  1. Ai fini della formulazione delle graduatorie di istituto, il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche dal personale transitato dagli enti locali, è equiparato a quello previsto dall’allegato “7” del CCNI del 31.8.1999. Analoga equiparazione va effettuata per il suddetto personale per tutti i titoli previsti dallo stesso allegato.

 

  1. Le funzioni aggiuntive assegnate alle scuole con presenza di alunni in situazione di handicap ed alle scuole materne, dovranno,  prioritariamente, essere utilizzate per soddisfare tali esigenze. Qualora il numero delle funzioni aggiuntive attribuite sia insufficiente per garantire lo svolgimento di tali attività, si dovrà dare attuazione a quanto previsto dall’ultimo capoverso della Tabella” D” allegata al CCNL 15.3.2001,come modificato dall’art. 4 dell’ipotesi di Accordo ARAN- OO.SS. del 28 settembre 2001.

 

Roma, 8 novembre 2001   PER LA PARTE DATORIALE                     PER LA PARTE SINDACALE

                                               F.to Antonio Zucaro                                               CGIL  CISL  UIL  SNALS

      

Allegati n. IV

 

Copia dell’ultimo capoverso della tabella “D” allegata al CCNL 15 marzo 2001 come modificato dall’articolo 4 dell’ipotesi d’accordo ARAN - OO.SS. del 28 settembre 2001.

 

Tabella  D

 

Profili ATA modificati ai sensi dell’art. 36, comma 5, del CCNL 26.5.1999

A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

 

OMISSIS

 

            “Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona  ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.

 

OMISSIS

 

Ipotesi di accordo per il personale ATA del 28.9.2001

 

OMISSIS

 

“ART:4-Collaboratori scolastici.

 

 1 Alla prima riga dell’ultimo capoverso del profilo di collaboratore scolastico è soppressa la parola “anche”.

 2  Ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole materne è attribuito il compenso previsto dall’art. 36 del CCNL 26.5.1999 e dall’Art. 50, comma 5, del CCNI del 31.8.1999, nell’ambito delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.”

OMISSIS


 

Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del Personale della scuola e della Amministrazione
Uff. VIII

Prot.n .628

Roma, 19 novembre 2001


Oggetto:Rettifica tabelle nn.2 e 3 allegate al piano di distribuzione delle funzioni aggiuntive.

Si fa seguito alla precedente comunicazione prot. n. 597 del 13.11.2001 con la quale venivano date puntuali indicazioni per la distribuzione delle funzioni aggiuntive al personale ATA interessato per l'anno scolastico 2001/2002. Poiché, per mero errore materiale, sono state allegate alla citata nota n. 597 delle tabelle numeriche che non tengono conto delle istituzioni scolastiche di lingua slovena nella distribuzione complessiva, regionale e provinciale delle funzioni aggiuntive, appare necessario eliminare l'inconveniente verificatosi ed inviare sollecitamente le copie corrette degli allegati nn. 2 e 3 alla citata nota n.597, al fine di rendere destinatario delle funzioni aggiuntive anche il personale in servizio presso le scuole slovene. Si informa, infine, che sul problema e sulla relativa risoluzione sono state sentite le OO.SS. firmatarie dell'intesa dell'8.11.2001.  Nel raccomandare la puntuale esecuzione di quanto previsto nella presente nota, si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro

 
Allegati
allegato 1
allegato 2


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