|
|
COLLABORATORI
SCOLASTICI: Le mansioni, i finanziamenti Un
po’ di storia…. Mansioni
dei collaboratori scolastici (ex bidelli) I
- SCUOLA ELEMENTARE L’obbligo
dell’assistenza igienica e motoria era garantito dal Mansionario
dei bidelli, dipendenti dei Comuni. Tale Mansionario prevedeva
espressamente questi compiti ed era stato
approvato col Contratto Collettivo di lavoro per i dipendenti
degli Enti locali, D.P.R. n. 347/83, confermato, su questo punto,
poi in tutti i Contratti Collettivi successivi. II
- SCUOLA MEDIA Nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della scuola dell’Agosto
1995 art. 51, si affermava che il bidello "può svolgere
assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ad essi
ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da
esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale”. “Possono”
e non “debbono” significa di fatto che il capo di istituto
richiede loro tale mansione e i bidelli hanno diritto a ricevere una
maggiorazione retributiva quale premio incentivante per attività
aggiuntive a quelle di servizio.In tale provvedimento si parlava
anche della partecipazione dei bidelli a forme di aggiornamento
relative all’integrazione dei disabili. III
- SCUOLA SUPERIORE I
collaboratori scolastici (ex bidelli) in questo ordine di scuole
dipendevano in alcuni casi (Istituti professionali, Istituti
tecnici) dall’Amministrazione provinciale, in altri casi (Licei)
dall’Amministrazione scolastica. Per
le mansioni di assistenza nella locomozione ed igienica degli alunni
in situazione di handicap, si applicavano le norme dei rispettivi
Contratti Collettivi; pertanto i collaboratori scolastici dipendenti
dalla Provincia seguivano le
norme del D.P.R. n. 346/83 e successive modificazioni, citato al
precedente punto I; quelli dipendenti dall’Amministrazione
scolastica seguivano le norme del Contratto Collettivo dell’Agosto
1995 citato al precedente punto II.
1 Competenze
e servizi dell'ex personale ATA
precedentemente
dipendente degli Enti Locali in servizio nelle Istituzioni
Scolastiche L'anno duemila il giorno dodici del mese di settembre in Roma, Le Parti PREMESSO: che permangono in capo agli Enti Locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 616/77 del 24 luglio 1977; - che le istituzioni scolastiche "singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali. -
I predetti ampliamenti consistono
in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in
favore dei propri alunni,
e coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli Enti
locali in favore della popolazione giovanile e degli adulti",
ai sensi del Decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275; -
che la L.124/99
art.8 del 3 maggio 1999, ha disposto il
trasferimento, nei ruoli del personale statale, del personale A.T.A.
precedentemente dipendente dagli Enti Locali in servizio
nelle istituzioni
scolastiche; -
che il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione in
data 23 luglio 1999,
emanato in attuazione del comma 4
della citata L.124/99
art.8 , ha stabilito modalità e tempi per il
trasferimento del personale suddetto; -
che il Decreto del Ministero dell'Interno, in data 16 ottobre
1999, emanato in
attuazione del comma 5 della
citata L.124/99
art.8, ha stabilito criteri e modalità per la
riduzione dei trasferimenti
in relazione agli oneri sostenuti dagli Enti Locali nell'anno 1999
per le "funzioni ATA", al netto degli oneri per le
funzioni che non sono state trasferite allo Stato,
conservando quindi agli
Enti Locali stessi, almeno parzialmente, le risorse per
garantire la continuità di tali funzioni; -
che, dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si
sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione
nell'erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli
qualitativi e quantitativi; -
che occorre precisare la corretta attribuzione delle
competenze istituzionali e definire la possibilità di utilizzare il
personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. del Comparto
Scuola; CONSIDERATO: che
è interesse comune garantire un'efficace, puntuale e corretta
gestione del servizio
scolastico complessivamente inteso;che, a tal fine, risulta
opportuno sottoscrivere un'intesa nazionale per favorire lo
svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi
a livello locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti
Locali, per individuare i servizi necessari e le occorrenti risorse,
sia tra Istituzioni Scolastiche e Organizzazioni Sindacali, per
individuare le
procedure e le modalità inerenti le ricadute contrattuali; Convengono
su quanto di seguito articolato Art.
1 - Individuazione dei servizi I
servizi oggetto della presente intesa sono i seguenti: A)
mense scolastiche; B)
assistenza agli alunni portatori di handicap; C)
attività di pre e post scuola; D)
accoglienza e sorveglianza degli alunni; E)
uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle
attività didattiche. Art.
2 - COMPETENZE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO A)
MENSE SCOLASTICHE Sono
di competenza delle Istituzioni scolastiche: - la
comunicazione giornaliera all'ente obbligato del numero e della
tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità
organizzative concordate in sede locale; - la
pulizia dei locali scolastici adibiti a
refettorio; - l'ordinaria
vigilanza e l'assistenza agli alunni durante la consumazione del
pasto, ove occorra, in relazione a specifiche esigenze. L'Ente
Locale provvederà alla preparazione e al trasporto alla
scuola dei pasti per gli alunni e per il personale docente
che ne abbia diritto, nonché alla fornitura delle stoviglie e del
materiale accessorio
alla gestione della mensa, nonché alle sotto elencate competenze: -
a) ricevimento dei pasti; -
b) predisposizione del refettorio; -
c) preparazione dei tavoli per i pasti; -
d) scodellamento e distribuzione dei pasti; -
e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i pasti; -
f) lavaggio e riordino delle stoviglie -
g) gestione dei rifiuti; - Qualora
il servizio mensa (nella scuola o nel centro estivo eventualmente
funzionante nel suo ambito) non fosse interamente
svolto dal comune, o da questo affidato a soggetti esterni,
si precisa che le
attività di spettanza degli Enti Locali, di cui alla
precedente elencazione (dal punto "a" al punto
"g"), vengono svolte
dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite
convenzioni nel quadro del presente accordo. - Gli
oneri finanziari faranno carico all'Ente Locale, secondo le
indicazioni specificate al successivo art.4. - Nelle
stesse convenzioni, tra Enti Locali e Istituzioni scolastiche,
sono definite altresì le modalità e le responsabilità per
assicurare il rispetto
della normativa vigente, i cui oneri finanziari sono
comunque sostenuti dall'Ente Locale (prescrizioni e procedure
operative, certificazioni sanitarie prescritte e altri
adempimenti connessi). B)
ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI L'attività
di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, èassicurata
dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quantoprevisto
dal CCNL
- comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2: - collaboratore
scolastico. - Restano
invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza
specialistica ai disabili da svolgersi con personale
qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione
scolastica C)
ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA - L'Istituzione
scolastica, nell'ambito dei progetti relativi
all'ampliamento dell'offerta formativa, può organizzare,
anche con il concorso
di risorse che l'ente locale potrà assegnare, valutati i
progetti presentati, attività di pre e post scuola
"lunghe" con valenza
educativa. - Ove
sia l'Ente Locale, nell'ambito dei servizi socio-educativi, ad
organizzare le attività di pre e post scuola, l'istituzione
scolastica assicura, in
regime di convenzione, l'apertura e la chiusura dei
locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a
tal fine, ove necessario, i trasferimenti di cui al successivo
art.4. D)
ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI - In
relazione alle esigenze del trasporto scolastico di competenza
dell'Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari statali
l'Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di
accoglienza e di sorveglianza
degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata
rispetto all'orario dell'attività didattica. Tale servizio
è svolto previo accordo tra Ente Locale e Istituzione scolastica.
L'Istituzione Scolastica
definisce, nel proprio regolamento, le relative modalità. E)
USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN PERIODI DI
INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE - Ferme
restando la deliberazione degli organi competenti della
Scuola e la necessaria autorizzazione dell'Ente Locale,
l'apertura delle scuole
in orario extra scolastico e durante i periodi di
interruzione dell'attività didattica, favorirà lo sviluppo
di attività educative, culturali , sociali e civili, promosse anche
da Associazioni del territorio e sarà oggetto di specifici accordi
tra l'Istituzione scolastica e gli Enti interessati. I relativi
oneri saranno posti a carico dell'Ente utilizzatore. - Il
rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per le attività
promosse od organizzate da questi ultimi, sarà regolato, in
relazione alle necessità di apertura, chiusura e pulizia dei locali
delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni locali,
nell'ambito dei contenuti economici contemplati nel successivo
art.4. Naturalmente le Istituzioni Scolastiche stesse, sempre
nell'ambito dell'ampliamento della loro offerta, potranno
organizzare attività estive anche con il concorso di risorse che
gli Enti Locali metteranno a disposizione, valutati i progetti
presentati. Art. 3 - CONVENZIONI LOCALI - Al
fine di regolamentare i rapporti derivanti dallo svolgimento delle
attività oggetto del presente protocollo d'intesa, le Istituzioni
Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali, nel
quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente
intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno
ulteriormente dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di
svolgimento, e sarà indicato
il numero di unità che sono necessarie per l'effettuazione degli
stessi servizi.
Art.4- INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITÀ
DELLE RISORSE -
L'Ente Locale si impegna a trasferire all'Istituzione
Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione della
retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per
l'esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate
nell'ambito dei servizi istituzionalmente di competenza dell'Ente
Locale, sulla base delle disposizioni previste dal Contratto
Nazionale e del Contratto Integrativo del Comparto Scuola. Il
finanziamento suddetto, per lo svolgimento di tutte funzioni
istituzionalmente di competenza dell'Ente Locale previste dal
presente accordo, individuate alle lettere A), C) e E) dell'art.2,
ammonta, a £.1.850.000 annue (al lordo di ogni onere) in rapporto a
ogni unità di personale impegnato nello svolgimento dei servizi e
delle attivitàoggetto della convenzione locale. -
Il fondo complessivo, come sopra calcolato, potrà anche
essere utilizzato per riconoscere le attività di supporto
amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere per
l'effettuazione dei servizi convenzionati. -
I trasferimenti delle risorse da parte dell'Ente Locale
saranno effettuati in due trance di pari importo da liquidarsi entro
febbraio 2001 ed entro agosto 2001. L'Ente Locale potrà disporre,
valutati i progetti presentati, ulteriori specifici finanziamenti
per lo svolgimento, da parte della scuola, di altri progetti
inerenti l'ampliamento quantitativo e qualitativo dell'offerta
scolastica, realizzati per rispondere ai bisogni del territorio. Art.
5 - RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI Il
precedente articolo 4 regolamenta le modalità di quantificazione
delle risorse finanziarie da trasferire all'Istituzione scolastica.
Tali risorse dovranno essere assunte ad integrazione del fondo
dell'istituzione scolastica in rapporto alle specifiche destinazioni
per lo svolgimento delle attività definite nelle convenzioni
locali. Tali attività dovranno essere assunte, preventivamente, nel
P.O.F. della Scuola. Le
modalità di recepimento preventivo della disponibilità del
personale interessato allo svolgimento delle attività aggiuntive
per l'anno scolastico in corso, le forme di utilizzazione dello
stesso, nell'ambito dell'orario di lavoro, e l'attribuzione dei
relativi compensi, dovranno essere oggetto, prima della stipula
della convenzione, di specifici accordi tra il Dirigente Scolastico
e le R.S.A./ R.S.U., come previsto nel C.C.N.L./C.C.N.I. del
Comparto Scuola. Art.
6 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI E REGOLA DI SALVAGUARDIA Nelle
more della stipula delle convenzioni di cui al precedente art.3, ove
si siano avviate le procedure si cui ai precedenti artt.4 e 5, gli
Enti coinvolti opereranno per garantire sino al 31 ottobre 2000 la
continuità e le condizioni di erogazione dei servizi già
assicurati per l'anno scolastico 1999/2000, secondo le stesse
modalità a suo tempo definite e concordate tra la Scuola e gli Enti
Locali.Ove le procedure si concludano con la stipula della
convenzione, sarà questa stessa a definire le risorse necessarie
per il periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi alla stipula
della convenzione, il trasferimento finanziario dell'Ente Locale,
per l'effettuazione dei servizi di sua competenza, sarà effettuato
sulla base delle somme individuate negli accordi relativi all'anno
scolastico 1999/2000. Eventuali
condizioni di miglior favore per il personale impegnato nei servizi,
contenute in intese già sottoscritte per l'anno scolastico
2000/2001, dovranno essere recepite negli accordi di cui al
precedente punto 5) e salvaguardate. Art.
7 - VALIDITÀ -
L'efficacia del presente accordo è limitata all'anno
scolastico 2000/2001 e cesserà di produrre i suoi effetti a partire
dal 1 settembre 2001. Le parti si incontreranno nel mese di aprile
2001 al fine di verificare gli effetti prodotti dal presente
protocollo. A/2:
Profilo: Collaboratore scolastico Esegue,
nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa
alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali
della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere
materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. In
particolare svolge le seguenti mansioni: -
sorveglianza
degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli
spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; -
- concorso in
accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai
locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese
le visite guidate e i viaggi di istruzione; -
sorveglianza,
anche notturna, con servizio di portineria, degli ingressi delle
istituzioni scolastiche ed educative con apertura e chiusura degli
stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre
connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai periodi di
presenza di alunni, semiconvittori e convittori; -
svolgimento
delle mansioni di custode con concessione gratuita di idonei locali
abitativi; -
pulizia dei
locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative
pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici; -
riassetto e
pulizia delle camerate dei convittori: -
compiti di
carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento
delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni convittuali, il
trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte le attività
connesse con i servizi di mensa e cucina; -
servizi
esterni inerenti la qualifica; -
ausilio
materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree
esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse; -
In relazione
alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche
all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione
della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di
formazione e aggiornamento. Può,
infine, svolgere: -
attività
inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili,
giardinaggio e simili; -
attività di supporto all'attività amministrativa e alla
attività didattica nonché ai servizi di mensa; -
assistenza
agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture
scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene
personale; -
compiti di
centralinista telefonico, di conduttore di impianti di riscaldamento
purché provvisto di apposita patente, di manovratore di
montacarichi e ascensori. Quanto
ai collaboratori scolastici, ormai tutti transitati nei ruoli
statali, ma spesso in numero inferiore ai posti disponibili, essi
costituiscono una risorsa indispensabile per una buona qualità
dell’integrazione scolastica, avendo il compito di provvedere, con
diritto al premio incentivante, agli spostamenti nell’ambito
dell’istituto ed all’igiene personale degli alunni con handicap,
per tale personale la circolare C.M.
n. 206 – 30 Agosto precisa che “i dirigenti
scolastici provvederanno all’immediata copertura dei posti
disponibili in relazione alle effettive esigenze operative
dell’istituzione scolastica”. Qualora alle scuole sia assegnato
personale “per lavori socialmente utili”, per l’assistenza
agli alunni con handicap può essere utilizzato anche detto
personale. Riporto
Integralmente Dalla
C.M.
n.206 …Omissis… "
Le presenti disposizioni si applicano anche al personale A.T.A. -
ivi incluso quello a suo tempo nominato dagli Enti Locali, ovvero
assunto attraverso i Centri territoriali per l’impiego - per il
quale i dirigenti scolastici provvederanno all’immediata copertura
dei posti disponibili in relazione alle effettive esigenze operative
dell’istituzione scolastica e tenendo conto delle disposizioni
limitative in materia di dotazione organica contenute nell’art.8,
commi 1 e 2, del D.M.
n.201 del 10 agosto 2000, riguardanti le scuole ove sono
utilizzati soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente
utili e le scuole ove il servizio di pulizia sia espletato da
personale estraneo all’amministrazione per effetto di contratti di
appalto." Omissis… -
Inoltre, per quanto
riguarda l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e
nell'uscita da esse, voglio ricordare: ART.
10 - D.
L.VO 16 APRILE 1994, N. 297 (ATTRIBUZIONI
DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO O DI ISTITUTO E DELLA GIUNTA ESECUTIVA) Omissis… Al
punto n.3.: ……
per quanto concerne 'organizzazione e la programmazione della vita e
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, nelle seguenti materie: A)
adozione del regolamento interno del circolo (NELLA
CARTA DEI SERVIZI) o dell'istituto che deve fra l'altro,
stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca
e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per
la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella
scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la
partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi
dell'articolo 42;
2 Tabella
D del testo
ufficiale del contratto siglato in data 15 febbraio 2001, (
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
COMPARTO SCUOLA BIENNIO ECONOMICO 2000-2001 ) […..Omissis
] ART.
9 - Qualifiche del personale ATA 1.
I profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro
riassetto complessivo con l’obiettivo del costante adeguamento
alle esigenze della scuola dell’autonomia, sono modificati come
previsto nell’allegata tabella D. ART.
10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA 1.
Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive a
seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti
locali allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n.
124/1999, la dotazione prevista dall’art. 42, comma 4, 4° alinea,
del CCNL 26.5.1999 è incrementata dalle risorse di cui all’art.
50, comma 3, della legge n. 388/2000 (50 miliardi), nonché delle
risorse derivanti dal recupero dei trasferimenti agli Enti locali e
che allo stato risultano quantificate in 35 miliardi. 2.
In sede di contrattazione integrativa provinciale l’erogazione dei
fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri
seguenti, elencati in via prioritaria: a.
assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi
delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000; b.
riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare
riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari. 3.
La distribuzione dei fondi alle singole province verrà direttamente
effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta il
12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS.
della Scuola. Tabella
D Profili ATA
modificati ai sensi dell'art.36, comma 5, del CCNL 26.5.1999 A/2: Profilo:
Collaboratore scolastico Esegue,
nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa
alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività
caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali
della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere
materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli
arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza
generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. In
particolare svolge le seguenti mansioni: -
sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine
e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti; -
concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro
trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non
scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione; -
sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria, degli
ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura e
chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività
scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola,
limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e
convittori; -
svolgimento delle mansioni di custode con concessione gratuita di
idonei locali abitativi; -
pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e
relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici; -
riassetto e pulizia delle camerate dei convittori: -
compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo
spostamento delle suppellettili, nonché, nelle istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di
tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina; -
lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche in cui le
esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar; -
servizi esterni inerenti la qualifica; -
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso
dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In
relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con
riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e
alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. Vanno
comunque garantite, anche attraverso particolari forme di
organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o
l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio
materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di
particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed
ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna
nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale.
3 Lettera
Circolare 9 novembre 2001 Prot.
n. 1370 Oggetto:
Circolare
n.139 del 13.9.2001
- Nota tecnica per accreditamento fondi - A.F. 2001 -
Integrazione Si
fa seguito e riferimento alla Circolare
n. 139 - prot. 3334 del 13.9.2001 "Finanziamenti
finalizzati alle iniziative di integrazione degli alunni in
situazione di handicap" con la quale venivano comunicate le
risorse finanziarie per il conseguimento degli obietti previsti
dalla circolare di cui innanzi. Con
la nota n.139/2001
veniva trasmesso il piano di riparto delle risorse finanziarie ed
alla voce "Formazione", veniva indicato quale
finanziamento l'importo complessivo di £ 3.081.302.000. La
spesa prevista per la formazione è stata rideterminata in £
4.542.667.000 con un incremento pari a £ 1.461.365.000. L'incremento
finanziario, apportato alle spese per la formazione pari a £
1.461.365.000, è finalizzato alla formazione del personale
ausiliario - collaboratore scolastico - per l'assistenza ai minori
in situazione di handicap, frequentanti la scuola materna statale,
la scuola elementare e la scuola secondaria di primo e secondo grado
(giusta tabella D - profilo A/2 del Contratto Economico, secondo
biennio, del 15.2.2001 (G.U.R.I. n.470 - Serie generale del
24.3.2001). Per
una completa ed esaustiva informazione si trasmette il nuovo piano
di riparto dei fondi. Con
l'occasione si rappresenta che la Direzione ha già provveduto ad
inoltrare all'UCB/MIUR, tutti i provvedimenti relativi
all'accreditamento fondi per i prescritti controlli di legge. ****************** Lettera
Circolare 13 settembre 2001, n. 139 Prot.
3334 Oggetto:
Finanziamenti finalizzati alle iniziative di integrazione degli
alunni in situazione di handicap. Anno finanziario 2001 Con
la presente si indicano i criteri di distribuzione e le modalità di
utilizzo dei finanziamenti finalizzati alle iniziative di
integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. Obiettivi
dei finanziamenti per il 2001 I
finanziamenti definiti in questa circolare sono finalizzati ad
implementare il budget degli istituti scolastici in relazione alle
loro autonome scelte di spesa per qualificare gli interventi di
integrazione scolastica. Con
l'anno finanziario 2001, questa logica di finanziamento è
ulteriormente sviluppata. I
finanziamenti finalizzati all'integrazione degli alunni in
situazione di handicap provengono da diverse fonti legislative e da
diversi capitoli di bilancio: la legge 104/92, la Legge
440/97, la Legge
69/2000, dalla quale per il solo anno finanziario in corso è
previsto un finanziamento straordinario, dato da fondi residui, che
rendono possibile un intervento complessivo di maggiore spessore.Gli
obiettivi delle diverse fonti di finanziamento sono complessivamente
simili: si è quindi operato considerandole come un sistema unitario
che possa favorire la logica di budget per scuola. Per
l'esercizio finanziario 2001, si svilupperà quindi una più
coerente pianificazione degli interventi finanziari per
l'integrazione scolastica, utilizzando la medesima logica di tutti
gli altri finanziamenti previsti in applicazione della Legge
440/97, nel rispetto della Legge
104/92, garantendo piena autonomia e responsabilità agli
istituti scolastici autonomi. Con
la parte perequativa dei finanziamenti si richiede, inoltre, al
sistema regionale di intervenire, nella logica dei patti
territoriali, per la compensazione attiva e lo sviluppo di reti,
prestando particolare attenzione alle esigenze connesse con la prima
accoglienza nella scuola materna e ai progetti di vita
nell'istruzione superiore connessi alla transizione nel mondo
adulto, intesi come due momenti di particolare delicatezza per il
successo dell'integrazione. Infine,
attraverso la circolazione virtuale delle pratiche migliori e delle
ricerche didattiche si potranno incentivare reti di comunicazione e
confronto, per meglio utilizzare il patrimonio diffuso di esperienze
significative. 1.
Finanziamenti per la
qualità didattica dell'integrazione scolastica Il
totale dei finanziamenti previsti, pari a L. 22.725.420.000,
provenienti da diverse fonti di bilancio, va considerato come un
complesso unitario di spesa in relazione alle attività per
l'integrazione scolastica. ·
Il 90% delle cifre
corrisposte, pari a L. 20.452.878.000, verrà trasferito
direttamente agli istituti scolastici in relazione al numero di
alunni disabili iscritti. In questo modo si supera la tradizionale
richiesta di finanziamento da parte delle scuole, si evita il
rischio della presentazione di "progetti" in funzione dei
finanziamenti piuttosto che viceversa, si considera l'integrazione
scolastica come parte strutturale e normale del piano dell'offerta
formativa.I finanziamenti, quindi, sono da considerare come quota
che implementa il complessivo budget della scuola, per una
finalizzazione integrata con tutte le esigenze di qualificazione del
servizio scolastico. In questo modo si possono allargare le
opportunità che, anche attraverso i finanziamenti, possono essere
meglio realizzate: §
la flessibilità.
L'articolazione in gruppi delle classi, la modularità curricolare,
il tempo didattico flessibile, l'utilizzo mirato delle tecnologie
sviluppano migliori opportunità formative, riducendo i rischi di
isolamento degli alunni disabili; § la responsabilità. I fondi così attribuiti possono meglio sviluppare la corresponsabilità di tutti i docenti. Il piano dell'offerta formativa è la sede in cui la flessibilità è progettata per tutti gli alunni, offrendo in quel contesto le opportunità didattiche e finanziarie da garantire per quelli disabili; §
l'integrazione. Sono
possibili nuove relazioni con gli altri servizi del territorio,
"integrando" l'integrazione scolastica con nuove forme di
corresponsabilità e di co-finanziamento anche in relazione agli
eventuali interventi regionali, provinciali e comunali, sviluppando
il lavoro in rete e la costituzione di consorzi. Si ricorda al
proposito la Legge
Quadro n. 328 del 18 ottobre 2000, che troverà attuazione
attraverso il Piano nazionale già approvato con D.P.R. del 3 maggio
2001, e nei piani
regionali degli interventi dei diversi servizi sociali, come
riferimento sia per l'integrazione tra servizi territoriali sia per
i finanziamenti e l'utilizzo integrato delle risorse. · Il 10% delle cifre corrisposte, pari a L. 2.272.542.000, verrà utilizzato dalle direzioni generali regionali per finanziare le azioni di perequazione. Esse avranno come obiettivi: § la compensazione, per situazioni di particolari complessità e difficoltà; § l'aiuto allo sviluppo di reti tra scuole o, preferibilmente, di centri territoriali misti tra scuola, enti locali e associazionismo, che operino nel territorio come supporti di informazione, scambio, formazione, documentazione funzionali all'integrazione scolastica degli alunni disabili; La decisione in ordine alle scuole o alle reti da finanziare verrà assunta in rapporto alle relazioni locali con i diversi altri servizi territoriali, nella logica della Legge Quadro 328/2000 già citata. Le azioni finanziate con la quota del 10% vanno affidate alle scuole o alle reti di scuole attraverso "patti territoriali di responsabilità", che definiscano reciprocamente gli impegni che la scuola o le reti assumono e gli esiti attesi. A proposito dei finanziamenti qui previsti, corre l'obbligo di precisare che la tabella allegata rappresenta, in un quadro di sintesi, le somme di finanziamento che saranno ricevute dalle direzioni generali regionali. Tenuto conto, però, che concorrono ai finanziamenti cifre già precedentemente assegnate, in particolare i finanziamenti inviati con il decreto di impegno del 27.12.2000 e le somme già assegnate ai centri di spesa regionali afferenti alla Direttiva 2001 in applicazione della Legge 440/97, le direzioni generali regionali riceveranno, ovviamente, il saldo corrispondente alla differenza delle cifre già assegnate con quanto previsto nella tabella in questione. 2. Finanziamenti per i sussidi didattici e le tecnologie Il finanziamento di L. 8.212.426.000 per l'acquisto di sussidi e tecnologie didattiche, è affidato direttamente alle direzioni generali regionali secondo l'allegata tabella. L'obiettivo
è di realizzare nuove modalità di spesa, ottimizzando l'acquisto
di strumenti e tecnologie in connessione anche con i finanziamenti
derivanti dalle leggi regionali sul diritto allo studio e
sull'integrazione scolastica. Pertanto le cifre corrisposte dovranno
promuovere acquisti territoriali che favoriscano gli impegni di
integrazione dei servizi e lo sviluppo di reti territoriali. 3.
Finanziamenti per l'eccellenza, la ricerca, la comunicazione Nell'ambito
dello sviluppo del Portale web (www.bdp\handitecno\it
), dedicato all'integrazione scolastica, già avviato l'anno scorso
con l'azione diretta dell'Indire (ex Bdp) e che ha già ottenuto un
significativo utilizzo da parte degli operatori scolastici, si
svilupperà ulteriormente la comunicazione di informazioni dedicate
e di iniziative di particolare valore, utili a tutto il sistema
scolastico per migliorare l'informazione e lo scambio, favorire la
diffusione delle ricerche più avanzate e la circolazione delle
migliori pratiche. Per accordo con l'Indire, nell'anno scolastico
2001/2002, il Portale verrà ampliato alle esperienze delle scuole
in ospedale. 4. L'Osservatorio nazionale permanente per l'integrazione scolastica collaborerà per lo sviluppo di tutti i diversi aspetti del Portale, anche sviluppando le connessioni con il sistema europeo e in particolare con le attività dell'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali. In questo ambito, è previsto, con oneri a carico dell'Indire, un finanziamento delle scuole attraverso due azioni. §
La corresponsione di
un riconoscimento economico dato alle esperienze migliori di
integrazione scolastica inviate dalle istituzioni scolastiche e già
realizzate. Le scuole interessate ad inviare le proprie esperienze
troveranno tutte le informazioni necessarie e le regole per
partecipare alle selezione, nel Portale www.bdp\handitecno\it
Le esperienze scelte come buone pratiche saranno inserite nel
Portale con il sistema Gold. §
Il
finanziamento di scuole o reti di scuole o reti tra scuole e altri
centri di ricerca che abbiano in corso o in progettazione azioni di
ricerca didattica, metodologica, di strumenti, di strategie di
integrazione, con forte carattere di riproducibilità e da inserire
nel sistema Gold. Il finanziamento delle ricerche didattiche ha
rappresentato, l'anno scorso, una novità istituzionale ed ha
riscontrato particolare interesse da parte delle scuole. Esso non
finanzia sperimentazioni nel senso tradizionale, ma riconosce che in
alcune scuole vengono realizzate ricerche originali e significative
con vere e proprie ricerche o ricerche-azioni a carattere
scientifico, i cui esiti vanno diffusi. Le ricerche possono avere
interessanti ricadute nello sviluppo di sempre più adeguate
strategie didattiche, di circolazione di esperienze e della loro
trasferibilità. Questo finanziamento, dunque, intende valorizzare
la ricerca come pratica della scuola e la scuola come possibile sede
di ricerca. L'Osservatorio nazionale permanente per l'integrazione
scolastica collaborerà alla raccolta e alla scelta delle ricerche
didattiche più significative. Per tutte le informazioni utili ad
accedere ai finanziamenti per le ricerche didattiche, le istituzioni
scolastiche interessate possono trovare il Bando approvato
dall'Indire presso www.bdp\handitecno\it
5. Iniziative di formazione I
finanziamenti per la formazione del personale sui temi
dell'integrazione scolastica, per l'anno 2001, sono pari a L.
3.081.302.000. Le iniziative da finanziare, come noto, sono due. §
I corsi di alta
qualificazione dei docenti di sostegno previsti dall'art. 5 del DI
460/98, che hanno già avuto diffusione e incontrato interesse
sia come approfondimento di competenze generali sia per
l'acquisizione di competenze per le disabilità sensoriali. §
I corsi modulari (con
sette livelli di approfondimento) per insegnanti a tempo
indeterminato previsti dall'art. 6 del DI
460/98. Come noto, i corsi sono già stati progettati a livello
regionale, con la collaborazione del sistema universitario, ed hanno
avuto un primo finanziamento l'anno scorso. Con questi corsi si
intende sviluppare in tutti gli insegnanti maggiori sensibilità e
competenze sui temi dell'integrazione scolastica, con una struttura
didattica modulare che rende possibile anche l'acquisizione del
titolo di specializzazione. Questi corsi rappresentano, quindi, una
risorsa strategica per realizzare competenze diffuse in tutti gli
insegnanti. Il
finanziamento complessivo è distribuito alle direzioni generali
regionali in proporzione agli alunni disabili presenti nell'anno
scolastico 2000/2001, secondo l'allegata tabella. Le direzioni
generali regionali, sulla base di una valutazione delle attività
finora svolte, delle esigenze emerse e della domanda di formazione
diffusa nel territorio, dei progetti predisposti, tenendo conto dei
fondi già presenti e non ancora impegnati, attiveranno
autonomamente i corsi organizzati secondo i criteri previsti dal già
citato DI
460/98. Si
segnala, in ogni caso, l'esigenza di dare priorità all'attivazione
e alla diffusione dei corsi modulari, con un positivo rapporto con
il sistema universitario, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse di personale e allargare le competenze del maggior numero
possibile di operatori. Sarà svolta una verifica nazionale sulle
azioni di formazione attivate, sulla loro diffusione e sulla loro
efficacia. 6.
Finanziamento dei servizi territoriali per l'integrazione Nella
fase di riorganizzazione complessiva dell'amministrazione
territoriale, anche i servizi per l'integrazione vanno positivamente
ripensati. La Legge
104/92 va oggi riletta nell'ottica del nuovo sistema di
autonomie e responsabilità, tenendo conto delle competenze degli
enti locali ai sensi del D.lvo
112/98 e della Legge
Quadro 328/2000 già citata, facendo riferimento agli indirizzi
presenti nel primo Piano nazionale di attuazione approvato con
D.P.R. il 3 maggio 2001, in particolare per quanto riguarda la
realizzazione dei piani regionali e locali di integrazione dei
servizi. In questa fase di transizione è opportuno che i diversi
livelli territoriali predispongano azioni conseguenti al processo più
complessivo di riorganizzazione dei servizi, tenendo conto del nuovo
livello regionale di amministrazione del sistema scolastico e della
ridefinizione delle competenze degli enti locali e delle istituzioni
scolastiche autonome. 7.
Valutazione e monitoraggio come supporti alle decisioni Si
sottolinea come da parte delle istituzioni scolastiche,
nell'esplicazione delle proprie attività di gestione del budget,
debbano essere comunque perseguiti criteri e metodologie finalizzate
ad ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione,
il rapporto tra costi e benefici. Pertanto i dirigenti scolatici,
nell'esercizio delle proprie autonome competenze, individueranno
all'interno delle istituzioni scolastiche le risorse necessarie per
la creazione di un proprio sistema di verifica, che consenta, nel
contesto di un processo di autoanalisi dei risultati, un qualificato
e tempestivo supporto informativo per la valutazione dello stato di
attuazione degli interventi di integrazione scolastica e del
conseguimento dei risultati attesi, nonché sulla gestione del
relativo budget, necessario anche come supporto alle decisioni. Inoltre,
all'interno del sistema di monitoraggio dell'autonomia e dello
sviluppo del territorio, si approfondiranno elementi di conoscenza
sui processi qualitativi inerenti all'integrazione scolastica. Gli
elementi raccolti saranno utili alle istituzioni scolastiche
autonome come supporti alle decisioni e a significative azioni di
autovalutazione della propria situazione di integrazione scolastica.
Al proposito, può essere utile alle scuole, nella fase di
progettazione di inizio anno e di definizione dell'utilizzo delle
risorse, confrontarsi con i primi dati di monitoraggio
sull'integrazione scolastica inerenti l'anno scolastico scorso e
pubblicati nel sito web già citato www.bdp\handitecno\it Gli
esiti del monitoraggio saranno attentamente valutati anche ai fini
della formulazione del fabbisogno finanziario per gli anni
successivi. Lo sviluppo dell'autonomia scolastica e delle nuove
responsabilità territoriali impegna l'amministrazione centrale ad
un rapporto più organico e costante con le diverse realtà
istituzionali e sociali, al fine di meglio conoscere, socializzare,
confrontare i processi di integrazione scolastica in atto, ed
ottimizzare le decisioni nel futuro. Per queste ragioni, si
intendono allargare le occasioni di azione diretta con il
territorio, di interventi che favoriscano l'integrazione tra sistemi
e istituzioni, e di relazioni con il vasto mondo associativo che nei
confronti della disabilità ha una particolare presenza e vitalità. Si
ricorda, infine, che la Direzione generale scrivente, la Direzione
generale per la Formazione e l'Aggiornamento e il Servizio per gli
Affari Economico Finanziari provvederanno, ognuno per quanto di
competenza, ad accreditare i fondi qui previsti con l'imputazione ai
capitoli di bilancio assegnati alle direzioni generali regionali. Le
cifre indicate nella presente circolare sono riferite esclusivamente
in termini di competenza. Per tutte le informazioni inerenti ai contenuti della presente circolare, gli interessati possono direttamente rivolgersi all'Ufficio IV di questa Direzione generale, tel. 06/58492324 e.mail: dgelem.div3@istruzione.it ****************************** Dipartimento per i
servizi nel territorio Prot. n.59 Roma, 13 novembre
2001 Oggetto:
Ripartizione delle funzioni aggiuntive relative all'anno
scolastico 2001-2002 In
applicazione dell'art.36 del CCNL 26 maggio 1999 e dell'art.50 del
CCNI del 31 agosto 1999 e delle interpretazioni autentiche 31
gennaio e 5 settembre 2000, questa Direzione generale, ha definito,
a seguito dell'intesa raggiunta con le OO.SS. in data 8 novembre
2001, i
contingenti numerici, complessivi, regionali e provinciali delle
funzioni aggiuntive, inerenti la valorizzazione delle professionalità
del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, da assegnare per
il corrente anno scolastico alle istituzioni scolastiche ed
educative. In forza della predetta intesa, il piano di ripartizione
di tali funzioni, suddiviso rispettivamente per i profili
professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico,
collaboratore scolastico e cuoco , prevede, che le funzioni
aggiuntive ammontino complessivamente a 92.799 per un importo, al
netto delle ritenute a carico dello Stato di £ 139.069.200.000.
Tanto premesso si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle
SS.LL sulla necessità di provvedere, con la massima tempestività,
agli adempimenti di rispettiva competenza, derivanti dalla citata
intesa. A tal fine, i
competenti uffici provinciali, vorranno, entro dieci giorni dalla
ricezione della presente comunicazione, attivarsi per porre in
essere quanto dispone l'art. 50, comma 3, del CCNI 31agosto 1999.
Per contro, i Dirigenti scolastici dovranno comunicare ai
competenti uffici scolastici provinciali, non oltre il ventesimo
giorno dalla data di assegnazione delle funzioni, il numero delle
stesse non utilizzate e ciò al fine di consentire ai predetti
uffici una tempestiva ulteriore ridistribuzione. Si
ringrazia per la collaborazione IL DIRETTORE GENERALE Allegati
Allegato
1: INTESA tra IL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL
CISL UIL SNALS FIRMATARIE DEL
CCNI 31.8.99 DEL COMPARTO SCUOLA Il presente accordo è finalizzato alla ripartizione, per l’anno scolastico 2001-2002, in ambito provinciale e a livello di scuola, delle funzioni aggiuntive previste dall’art. 36 del CCNL e dell’art. 50 del CCIN per la valorizzazione della professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario. LE
PARTI, PREMESSO CHE -
le risorse stanziate per finanziare le funzioni aggiuntive
ammontano a 185mld lordi, derivanti da quanto previsto
dall’art. 36 del CCNL, dall’art. 50 della legge 23 dicembre
2000, n, 38 e dall’art. 10 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al secondo biennio economico 2000- 2001; -
tali somme consentono di attribuire per l’anno scolastico
2001/2002 n.92.799 funzioni aggiuntive complessive ripartite secondo
le allegate tabelle; -
le funzioni aggiuntive sono da attribuire al personale
Amministrativo tecnico ed ausiliario dell’area A e B del comparto
scuola, mantenendo, almeno, gli stessi livelli quantitativi
assegnati alle province per 2000/2001; -
la ripartizione delle funzioni aggiuntive alle scuole per l’anno
scolastico 2001/2002 e di quelle eventualmente non utilizzate dalle
scuole è effettuata, a cura dei Provveditori agli Studi ,sulla base
dei criteri fissati in sede di contrattazione decentrata provinciale
con le organizzazioni sindacali. CONCORDANO -
i seguenti criteri prioritari da utilizzare in sede di
contrattazione decentrata provinciale. In
ogni istituzione scolastica dovrà essere assicurata: a)
almeno
una funzione aggiuntiva per ogni profilo professionale di assistente
amministrativo, assistente tecnico, collaboratore scolastico e
cuoco; b)
per
ogni scuola materna almeno una funzione aggiuntiva per il profilo di
collaboratore scolastico in presenza di tempo antimeridiano, ovvero,
due in presenza di tempo pieno, c)
per
ciascun convitto annesso o istituzione educativa autonoma, va
garantita una funzione aggiuntiva per il profilo di collaboratore
scolastico tecnico - guardarobiere - INOLTRE
CONVENGONO CHE
Roma,
8 novembre 2001 PER
LA PARTE DATORIALE
PER LA PARTE SINDACALE
F.to Antonio Zucaro
CGIL CISL
UIL SNALS
Allegati
n. IV Copia
dell’ultimo capoverso della tabella “D” allegata al CCNL 15
marzo 2001 come modificato dall’articolo 4 dell’ipotesi
d’accordo ARAN - OO.SS. del 28 settembre 2001. Tabella
D Profili
ATA modificati ai sensi dell’art. 36, comma 5, del CCNL 26.5.1999 A/2:
Profilo: Collaboratore scolastico OMISSIS
“Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari
forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni
aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di
particolare disagio e per le attività di cura alla persona
ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola
materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale”. OMISSIS Ipotesi
di accordo per il personale ATA del 28.9.2001 OMISSIS “ART:4-Collaboratori
scolastici. 1
Alla prima riga dell’ultimo capoverso del profilo di collaboratore
scolastico è soppressa la parola “anche”. 2
Ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole materne
è attribuito il compenso previsto dall’art. 36 del CCNL 26.5.1999
e dall’Art. 50, comma 5, del CCNI del 31.8.1999, nell’ambito
delle risorse destinate annualmente per queste funzioni.” OMISSIS
Dipartimento per i
servizi nel territorio Roma,
19 novembre 2001
Si
fa seguito alla precedente comunicazione prot.
n. 597 del 13.11.2001 con la quale venivano date puntuali
indicazioni per la distribuzione delle funzioni aggiuntive al
personale ATA interessato per l'anno scolastico 2001/2002. Poiché,
per mero errore materiale, sono state allegate alla citata nota n.
597 delle tabelle numeriche che non tengono conto delle istituzioni
scolastiche di lingua slovena nella distribuzione complessiva,
regionale e provinciale delle funzioni aggiuntive, appare necessario
eliminare l'inconveniente verificatosi ed inviare sollecitamente le
copie corrette degli allegati nn. 2 e 3 alla citata nota n.597, al
fine di rendere destinatario delle funzioni aggiuntive anche il
personale in servizio presso le scuole slovene. Si informa, infine,
che sul problema e sulla relativa risoluzione sono state sentite le
OO.SS. firmatarie dell'intesa dell'8.11.2001.
Nel raccomandare la puntuale esecuzione di quanto previsto
nella presente nota, si ringrazia per la collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE |
La pagina
- Educazione&Scuola©