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Conseguimento attestato o diploma di licenza media
Alcuni Consigli di Classe della scuola media, ragionando con la logica della scuola superiore, avanzano perplessità circa il rilascio del diploma di licenza media ad alunni con handicap intellettivo che seguono un Piano Educativo Individualizzato diverso o ridotto rispetto a quello dei compagni. Tali Consigli di Classe ritengono più opportuno, in tali circostanze, rilasciare l’attestato di adempiuto obbligo scolastico, tanto più che esso non impedisce a tali alunni l’iscrizione alle scuole superiori allo scopo, limitato del conseguimento di ulteriori attestati e non già del diploma finale. In proposito sembra opportuno dare alcuni chiarimenti. Sino ad oggi, l’attestato di frequenza al termine della scuola media, che deve contenere anche i crediti formativi maturati, non preclude l’iscrizione alle scuole superiori, in forza dell’art. 11 comma 12 dell’O. M. n. 90/01 (1). In tal senso si è recentemente espresso il MIUR con un’apposita nota di risposta ad un quesito della F I S H. Però occorre far presente che, ai sensi dell’art. 16 commi 1e 2 della L. n. 104/92, la valutazione degli apprendimenti nella scuola dell’obbligo (che deve avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato), deve riguardare i progressi realizzati rispetto i livelli iniziali di apprendimenti, sulla base di un percorso didattico predisposto fin dall’inizio della scuola media, che deve essere calibrato sulle effettive capacità e potenzialità dell’alunno (2). Conseguentemente, in presenza di progressi accertati, anche se non riconducibili ai livelli considerati normali per il diploma di scuola media, il diploma non dovrebbe essere negato, poiché, come ha stabilito la Corte costituzionale con la Sentenza n. 215/87, capacità e merito per gli alunni con disabilità intellettiva non vanno considerati secondo parametri oggettivi, ma vanno rapportati alle loro peculiari capacità. È inoltre da tener presente che il non sufficiente meditato rifiuto di diploma di scuola media, esclude le persone con disabilità dalla partecipazione a pubblici concorsi, pur in presenza della L. n. 68/99 sul collocamento lavorativo obbligatorio mirato su progetto, che è stata voluta proprio per i soggetti più difficili, giacché per i meno gravi sarebbe bastata la vecchia L. n. 482/68 sul collocamento obbligatorio basato su semplici graduatorie regolate dalle percentuali di invalidità.
Si trasmette il D.M.n.70 del 13 marzo 2000 relativo al modello di certificazione previsto dalla Legge 9/99 sull’elevamento dell’obbligo di istruzione, art. 1, commi 1 e 4, e dal Regolamento n. 323 del 9/8/99, art. 9. I dirigenti delle scuole della fascia dell’obbligo rilasceranno il predetto modello di certificazione a ciascun allievo che, a conclusione dell’anno scolastico, è prosciolto dall’obbligo o vi abbia adempiuto senza iscriversi alla classe successiva. La certificazione attesta:
Al fine di favorire la corretta compilazione del modello si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:
Il modello di certificazione, che ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie locali per gli aspetti riguardanti il valore di credito formativo ai fini del conseguimento della qualifica professionale, è corredato da note esplicative per la sua compilazione.
VISTA la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione;
L’allegato modello di certificazione, che costituisce parte integrante del presente decreto, è adottato a decorrere dall’anno scolastico 1999-2000 ed è redatto dai competenti dirigenti scolastici secondo le annesse note esplicative.
Salvatore Nocera
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