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IL CONSIGLIO DI STATO PRECISA GLI EFFETTI DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE ORE AGGIUNTIVE DI SOSTEGNO di Salvatore Nocera La sesta Sezione del Consiglio di stato con la Sentenza n. 2231 del 23 Marzo 2010 applica la Sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010, dandone una interpretazione da taluni ritenuta restrittiva, poiché stabilisce che non in tutti i casi di disabilità grave debba essere assegnato il massimo delle ore di sostegno. A mio avviso, invece, la Sentenza della Corte costituzionale era stata interpretata frettolosamente in modo troppo estensivo. Per chiarirci meglio le idee sarà bene partire dalla causa che ha dato origine alla decisione. Dei genitori , al cui figliolo con grave disabilità frequentante la scuola superiore, erano state assegnate, nel 2009, sedici ore di sostegno settimanali , ricorrono al TAR per ottenere trentatré ore settimanali pari alle ore di frequenza del figliolo. Il TAR rigetta il ricorso in presenza degli art 413 e 414 dell’art 2 della L.n. 244/07, che vietava l’aumento di ore aggiuntive che sforassero la media nazionale di un rapporto di un posto ogni due alunni e comunque il numero massimo nazionale di posti di sostegno, prestabilito dal Ministero a causa dei tagli alla spesa pubblica. I genitori appellano in Consiglio di Stato, il quale prende in decisione la causa nel 2010, dopo la pronuncia della Corte costituzionale che abroga le norme che erano state poste a base della sentenza del TAR. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e dichiara che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, trattandosi di un alunno con grave disabilità, debbono essergli assegnate più ore di sostegno delle sedici concesse, anche perché lo stesso Dirigente scolastico aveva ammesso che le ore fossero insufficienti; ma tali ore avrebbero potute essere di meno delle trentatré richieste. Per giungere a questa decisione, il C d S argomenta con motivazioni che mettono a fuoco i principi stabiliti dalla Corte costituzionale, come segue: “2.2.-
Da quanto richiamato risulta in sintesi: a) la qualificazione del
diritto all’istruzione del disabile, e in particolare del disabile
grave, quale diritto fondamentale; b) l’individuazione in questo ambito
di un “nucleo indefettibile” di garanzie perché tale diritto sia
realizzato, pur stante la discrezionalità del legislatore nella
individuazione delle relative misure; c) per cui obbiettivo primario è
quello della massima tutela possibile del diritto del disabile grave
all’istruzione ed all’integrazione nella classe e nel gruppo, fino alla
previsione di un’ora di sostegno per ogni ora di frequenza, ma non è di
per sé illegittimo un intervento minore, purché non sia scalfito il
nucleo indefettibile del diritto, se motivato dall’analisi accurata
della situazione specifica nel quadro di ragioni e vincoli oggettivi; d)
con la possibilità di ricorrere per l’uno o l’altro intervento, una
volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente,
anche all’assunzione di insegnanti in deroga, a seguito dell’intervento
della Corte costituzionale; e) comportando tutto ciò, in conclusione,
che dalla accertata situazione di gravità del disabile può o meno
conseguire la determinazione di un numero di ore di sostegno pari a
quello delle ore di frequenza ma che, comunque, la scelta deve essere
orientata verso la più ampia ipotesi possibile di sostegno nelle
condizioni date.” Quindi il C d S non nega in astratto la possibilità di un massimo di ore di sostegno pari anche all’intera frequenza scolastica ; precisa che in concreto occorre una verifica delle “effettive esigenze “ di ciascun alunno per determinare l’ammontare congruo delle ore da assegnare. Ma lo stesso, se non mi sbaglio, aveva stabilito la Corte costituzionale quando aveva precisato che occorresse assegnare le ore con riguardo “ alla specificità della gravità “dei singoli alunni con disabilità. Il C d S spiega così perché non può essere automatica l’assegnazione di ore di sostegno per tutta la frequenza dell’orario scolastico a favore di alunni certificati con disabilità grave: 1- perché l’insegnante è assegnato alla classe e non ad un singolo alunno; questo argomento meriterebbe un maggior approfondimento, poiché se è assegnato “ sulla base delle effettive esigenze “ il riferimento all’alunno è determinante ai fini della sua integrazione in quella classe. 2 – perché il tempo scuola dell’alunno può essere superiore a quello del sostegno; e qui pure occorrerebbe approfondire il ruolo dei docenti curricolari di cui non si parla, come se il sostegno fosse l’unica risorsa didattica. 3 – perché la presenza del docente per il sostegno per tutta la durata dell’orario scolastico rende difficile l’integrazione dell’alunno; questa è una tesi condivisibile come quella secondo cui, in certi casi, occorrono figure di assistenza per l’autonomia o la comunicazione che non possono considerarsi intercambiabili con quella del sostegno didattico. Quindi la Sentenza passa a precisare che le decisioni , sulle ore di sostegno , degli organi giurisdizionali hanno validità per quel solo anno , dovendosi verificare annualmente da parte delle autorità sanitarie se vi siano stati miglioramenti che riducono la necessità di ore . Questo aspetto è assai delicato ed, a mio avviso, assai grave. Infatti, a parte la delega alle sole strutture sanitarie delle proposte di interventi didattici, ciò comporterebbe un annuale rinnovo delle visite mediche, che invece la L.n. 80/2006 ha voluto evitare;senza contare che, in caso di riduzione di ore annuali discordanti dalla diagnosi medica, , i genitori sarebbero costretti a proporre annualmente nuovi ricorsi al TAR con costi che scoraggerebbero la tutela dei diritti. Ed a proposito di costi, sembra strano che il C d S, pur accogliendo il ricorso dei genitori, non condanni l’Amministrazione soccombente alle spese di causa, ma decida di compensarle, con un costo economico per la famiglia che certo non incoraggia il ricorso alla Magistratura. In conclusione: - Occorrerà che nel formulare il pei in Maggio o Giugno per il prossimo anno, le famiglie dovranno pretendere che siano indicate le “effettive esigenze rilevate “di ciascun alunno e siano conseguentemente indicate e quantificate le risorse necessarie a soddisfare tali esigenze sia sotto il profilo delle ore di sostegno che delle eventuali ore di assistenza perl’autonomia e la comunicazione , sia per altre necessità. - Occorrerà vigilare che non siano tolte o negate ore ai “ meno gravi “ per darle ai “ più gravi - Occorrerà accettare mancati aumenti di ore di sostegno se la grave disabilità sia solo o prevalentemente di carattere motorio, potendo in questi casi sopperirsi con ore di assistenza. - - Occorrerà ribadire che la Sentenza del Consiglio di Stato non nega l’aumento delle ore di sostegno, se le “ effettive esigenze rilevate “e quantificate nella richiesta all’Ufficio scolastico lo richiedono. - Occorrerà che le famiglie, se possono, in caso di insufficiente o impropria motivazione dell’Amministrazione scolastica, si rivolgano alle associazioni perché intervengano per sostenerle nel far rispettare le sentenze della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato. |
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