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Supplenze: la Corte dei conti garantisce la continuità

Una sentenza ha stabilito che non è indispensabile che il docente di ruolo si assenti per più di 11 giorni per poter nominare un supplente. Una decisione importante per la continuità didattica, ma soprattutto per l'integrazione degli studenti con disabilità.

di Salvatore Nocera

La Corte dei conti, con sentenza n. 59 depositata il 29 gennaio 2004, ha dato una soluzione a un delicato problema relativo al diritto allo studio e a un aspetto importante dell'integrazione scolastica.

La Corte, infatti, ha dichiarato l’assenza di responsabilità amministrativo-contabile di un dirigente scolastico, condannato in primo grado, che  nel ’94 aveva nominato un supplente per meno di undici giorni, data massima a quell’epoca entro la quale i dirigenti erano obbligati dalle ordinanze ministeriali a coprire i posti dei  docenti assenti con colleghi a disposizione. Solo dopo  assenze di 11 giorni si poteva nominare un supplente.

 

La decisione è importantissima e la sua ratio certamente si applica anche alle situazioni attuali e future, stante la normativa introdotta dalle recenti finanziarie, secondo le quali, nelle scuole secondarie, si possono nominare supplenti solo per assenze superiori a 15 giorni.

 

Gli argomenti sostenuti dalla corte per motivare la propria decisione sono  fondamentalmente due:

- la nomina è possibile solo se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione;

- in tali circostanze le nomine sono indispensabili per  garantire la continuità dell’attività didattica.

 

Quando il dirigente accerti le due condizioni, nessun rilievo può essergli mosso circa la sua “colpa grave” che , senza tali condizioni, è fonte di responsabilità contabile.

 

E’ da tener presente che attualmente la giustificazione per i dirigenti  è ancor più pregnante. Infatti, con la normativa delle ultime finanziarie, tutte le cattedre dei docenti di scuola secondaria inferiori a 18 ore (ad es. 14 più 4 a disposizione ) debbono essere portate a 18 ore di insegnamento effettivo. Ciò comporterà una maggiore giustificazione per i dirigenti scolastici a procedere a nomine per un periodo inferiore a 15 giorni.

 

Alla luce di questa sentenza e, soprattutto, della motivazione relativa alla necessità di assicurare la continuità didattica, sembra illegittima la prassi attuale di scindere le classi, in caso di assenza di un docente curriculare, in due o tre tronconi e mandare gruppi di alunni in altre classi, con perdita della continuità didattica per gli stessi e turbativa della normale attività didattica dei compagni nelle cui classi venivano inviati.

 

Se si legge la sentenza con riferimento all’integrazione scolastica, la cosa diviene ancor più importante. Infatti ai genitori che si lamentavano per la mancata nomina di un supplente al docente per il sostegno assente per meno di 15 giorni, i dirigenti rispondevano che non potevano nominare, pena l’esposizione personale alla responsabilità contabile per il pagamento delle supplenze.

 

Si riporta il testo della sentenza, sul quale e sul mio commento sarebbe opportuno aprire un dibattito, che servirà a diffondere il contenuto,  non rivoluzionario ma semplicemente logico e di garanzia del diritto allo studio, della sentenza, il cui testo mi è stato fornito da Rolando A. Borzetti, moderatore della lista di discussione sociale ed scuola

 

(27 aprile 2004)


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