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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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I DUE ANNI DI CONGEDO RETRIBUITO SPETTANO ANCHE AI FRATELLI DI PERSONA CON DISABILITA’ SE I GENITORI SONO DISABILI

            La Corte costituzionale , con la Sentenza n. 233 del 16/6/05 ha dichiarato incostituzionale l’art 42 comma 5 del decreto legislativo n. 151/01, testo unico sulle leggi a tutela della famiglia, nella parte in cui, prevede che ai fratelli e sorelle  che assistono una persona con disabilità, solo dopo la morte dei genitori, spettino i due anni di congedo retribuito.

            La corte ha precisato che tale diritto spetti pure anche se i genitori sono in vita, siano in grado di provvedere materialmente all’assistenza del figlio, poiché  divenuti disabili anch’essi.

            La sentenza è di grande interesse sia per il contenuto normativo, sia per la motivazione:

            Per il contenuto normativo, in quanto  garantisce l’assistenza proprio in un momento assai delicato, poiché le persone che dovrebbero fruire di tali permessi non possono per invalidità e quindi la persona interessata rimarrebbe priva di assistenza, se non a caro prezzo economico.

                        Per la motivazione, in quanto la Corte ha richiamato, diverse proprie sentenze a partire da quella fondamentale n. 215/87 che ha garantito il diritto pieno ed incondizionato; ha inoltre richiamato la L.n. 104/92, laddove afferma il diritto all’integrazione della persona con disabilità nella società a partire dalla famiglia; ha infine fatto leva sull’art 3 comma 2 della Costituzione, laddove si prescrive che è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l’eguaglianza e la partecipazione di tutti alla vita sociale.

Sulla base di questi richiami normativi la Corte ha chiarito che la “scomparsa “ dei genitori , ai fini dell’assistenza ad un figlio con disabilità, equivale di fatto alla loro impossibilità fisica a prestare assistenza per invalidità conclamata. Scatta quindi il diritto-dovere di assistenza dei fratelli e sorelle, anche se i genitori sono ancora in vita, col conseguente diritto ai due anni di congedo retribuito.

La questione era stata sollevata da una Corte di appello in riesame di una sentenza che aveva negato il diritto dei fratelli e delle sorelle.

Come si vede sia la Magistratura ordinaria che quella costituzionale sono sempre più sensibili ai diritti dell’integrazione sociale , ricavabili da un’attenta lettura della Carta fondamentale.

Emerge , da questa sentenza, in modo inequivocabile , anche il ruolo fondamentale della famiglia, come nucleo di fondamentale sostegno nell’integrazione sociale delle persone con disabilità.

A mio avviso, il dispositivo della sentenza non dovrà applicarsi solo ai fratelli legittimi, ma anche a quelli  adottivi.

 


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