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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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LA CORTE COSTITUZIONALE REINTRODUCE LE DEROGHE PER LE ORE DI SOSTEGNO

di Salvatore Nocera

 

In meno di un anno la Corte costituzionale con la Sentenza n. 80/2010 ha risolto il problema creato  agli alunni con disabilità dall’art 2 commi 413 e 414 della Legge finanziaria  n. 244/08 che hanno fissato un tetto massimo al numero di docenti da nominare annualmente per il sostegno vietando contestualmente la possibilità di assegnare ore in aggiunta a quelle fissate in organico di diritto.

            La vicenda era cominciata alTAR di Catania che aveva negato la richiesta di ore aggiuntive ,rispetto a quelle concesse dall’Ufficio scolastico, ad un’alunna con certificazione di grave disabilità, con la motivazione che ormai la legge sopraccitata aveva abrogato la possibilità di deroghe con la concessione di ore aggiuntive, precedentemente consentita.    La famiglia era  ricorsa in appello al Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, che aveva invece accolto l’eccezione di incostituzionalità delle norme citate.

            La Corte con la sentenza depositata il 26 Febbraio scorso ha accolto il ricorso, dichiarando incostituzionali le norme citate, poiché in contrasto con gli art 2,3,10, 34e 38 della Costituzione.

            La Corte ha disatteso le obiezioni dell’Avvocatura dello Stato secondo cui il Legislatore ha la discrezionalità di decidere come regolare il diritto allo studio anche degli alunni con disabilità, fissando un rapporto medio nazionale di un posto di sostegno   ogni due alunni certificati con disabilità. La Corte ha  invece motivato che l’integrazione scolastica è un diritto costituzionalmente garantito per gli alunni con disabilità che si realizza fondamentalmente tramite l’assegnazione di docenti per il sostegno secondo le “ effettive esigenze “ di ciascuno e non secondo un rapporto medio nazionale. Pertanto la situazione di gravità richiede una quantità di risorse maggiore rispetto a chi tale situazione non abbia. La Corte ha argomentato sia sulla base della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che all’art 24 riconosce il diritto all’inclusione scolastica, sia  sulla base dell’art  3 Cost che impone una differente valutazione delle Effettive esigenze a seconda della gravità della situazione di disabilità, sia sulla base della normativa italiana, in particolare la L.n. 104/92, come interpretata  dalla costante Giurisprudenza della stessa Corte ed in particolare dalla Sentenza n. 215/87. Quanto all’obiezione dell’Avvocatura dello Stato che , citando la sentenza della stessa Corte n. 251/08, riteneva insindacabile la discrezionalità del legislatore , la Corte fa presente che nella stessa Sentenza è stabilito che tale discrezionalità incontra un limite invalicabile nel nucleo essenziale del diritto allo studio costituzionalmente garantito, che è costituito, in tal caso, dal rispetto  delle “effettive esigenze “ imposte dalla situazione di gravità.

            Taluno ha sostenuto che la norma che imponeva un tetto massimo al numero dei posti di sostegno   non era la norma introdotta dal Ministro Tremonti , che è stata annullata, ma era già stata introdotta  dal Governo prodi con la L.n. 296/07 all’art 1 comma 605 lettera “a” . Ciò è   solo parzialmente vero; ma  la stessa  norma di legge  alla lettera “v” fa salvo il rispetto delle “ effettive esigenze senza abrogare il ricorso alle deroghe in presenza di situazioni di gravità, abrogazione  effettuata invece dalla norma annullata.

            Adesso il Ministero dovrà rivedere la normativa amministrativa sulla riapertura delle deroghe e le famiglie potranno richiedere, se motivate, ore aggiuntive di sostegno. Entro Giugno, dal momento che in Luglio, come prima, il Ministero dovrà assegnare le ore documentate e richieste.

            Questa decisione, a mio sommesso avviso, avrebbe potuto essere meno negativa  per il Ministero, se lo stesso avesse potuto dimostrare che le risorse necessarie al diritto allo studio non sono solo le ore di sostegno, ma anche la presa in carico del progetto di integrazione da parte di tutti i docenti della classe. Però il Ministero  non era e non sarà mai in grado di poter sostenere ciò, poiché manca una norma che renda obbligatoria per tutti i docenti la formazione iniziale ed in servizio sulla didattica dell’integrazione. Così, in attesa che il Ministero si decida a formulare queste norme d’intesa coi sindacati, si vedrà costretto ad assegnare sempre più ore di sostegno ed in caso di diniego a soccombere nei giudizi, che lo stanno continuamente condannando non solo alla rifusione delle spese di causa, ma anche al risarcimento dei danni non patrimoniali dovuti alla sofferenza subita dagli alunni per l’insufficiente rispetto del  loro diritto allo studio.

            Certo questa giusta decisione non ripaga  delle ansie e dei fastidi le famiglie  che hanno dovuto sottoporsi alla trafila giudiziaria, né quelle che , per mancanza di mezzi economici hanno dovuto rinunciare ai ricorsi.

            Inoltre continua , per colpa del Ministero, a rafforzare l’erronea convinzione che l’integrazione scolastica si effettua solo con la risorsa  delle ore di sostegno.


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