Leggi sulla Droga
1993
DL
28/12/1993 Num. 542
Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n.
304).
Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano
regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1994. Il
Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo negli anni 1993 e 1994.
Articolo 2
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti
reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.
Art. 3.
Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di
impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del
turismo e dello spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome
continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento
delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma
settimo dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei
contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art. 5.
Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le
parole: <<articolo 44>> sono sostituite dalle seguenti:
<<articolo 49, comma 12>>.
Art. 6. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte
di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento
a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno
1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 8.
Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di
integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di
cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno,
limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi
previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando,
relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui
all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata
della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del
contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Con effetto dalla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono più
proponibili le domande di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2,
comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.
Art. 9.
Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente
decreto>>.
Art. 10.
Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto>>.
Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti
locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31
dicembre 1994>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti
consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti
gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica
per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,
ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.>>.
Art. 12. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 marzo 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 marzo 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è
autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. Recupero
della base contributiva.
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art.
14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle
aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione
degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 15.
Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico
informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti,
depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari
finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre
1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio
i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati
alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i
dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali
modificazioni del decreto medesimo>>.
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni
finanziarie varie.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo
1994. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio. 4. Limitatamente alle
strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle
Forze di polizia, il termine di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31
dicembre 1994. 5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art.
11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai
limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora
disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute
in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994. 6.
All'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quelli all'anno 1994.
Art. 17.
Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli
anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al
capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Art. 18. Progetti finalizzati e disposizioni in materia di
incarichi.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1978, n.
67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art.
64, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70
miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30
miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30
miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è
destinata alla realizzazione del <<Progetto efficienza
Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta
realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma
1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle
aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i
limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di
lire 2.000 milioni annui. A carico di tali ordini di accreditamento
possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.
3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5
miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20
miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70
miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo
6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 4. é
prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di cui all'art. 58,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già
prorogato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993,
n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.
Art. 19. Progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto
residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate
entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.
Art. 20. Sicurezza e
prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi
del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme
tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi
di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17
della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951
e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede,
altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad
emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da
realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 21. Fondo per
organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai
periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Le somme
accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed
esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo
stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la
competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno
speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da
emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al
visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
l'impiego del fondo.
Art. 22. Compensi
per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali
dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da
eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere
di definitività e non danno luogo a conguagli.
Art. 23. Interventi
nel settore dei trasporti e delle marina mercantile.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in
conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di
previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992,
possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le somme iscritte
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per
l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza
sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono
mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1.
Per consentire la prosecuzione del programma operativo
<<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1,
approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21
dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme
esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi
dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della
quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A
tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al
conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE
per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro.
Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30
giugno 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 27. Aziende di
produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal
regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo
diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e
successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e
successive modificazioni, e dai decreti ministeriali numeri 184 e
185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di
produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di
latte alimentare trattato termicamente, ovvero di latte crudo
destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco
pastorizzato di alta qualità.
Art. 28. Proroga del
termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 29. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito,
per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire
l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente
avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1,
sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n.
91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e
campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto
all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo
decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme
a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 30. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1º gennaio
1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del
citato decreto del Ministro della sanità n. 217.
Art. 31. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei
Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558,
1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono
mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui
dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano,
sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, comma
terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma
triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui
all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma
triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di
cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di
nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto
residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte
corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752,
7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882, in essere al 31 dicembre dello
stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e
1995.
Art. 32. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n.
46 in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 33. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 30 giugno 1994 ed al 31 dicembre 1994.
Art. 34. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2, della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono
avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base
dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo articolo 3,
restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della
stessa legge.
Art. 35. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1.
Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è
sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30
giugno 1994, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui
sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione
dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi
volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di
lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della
domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla
regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art.
19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio
1995.
Art. 36. Proroga del termine di cui al secondo comma dell'art. 4
della legge 6 agosto 1954, n. 604.
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo
previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n.
604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione
e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre
anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti
tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Art. 37. Esenzioni fiscali sull'alcool etilico
denaturato.
1. Il termine del 31 dicembre 1993 di cui all'art. 33, comma 7-bis,
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al
31 marzo 1994.
Art. 38. Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo
delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo
nell'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari,
regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di
collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati,
iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene
all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed
integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n.
350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992,
n. 390, è aggiunto il seguente comma: <<4-bis. Per la
prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui
all'art. 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo
nell'anno successivo.>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24
luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente: <<Art. 4
(Ordini di accreditamento). -- 1. Per l'attuazione degli interventi
connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente
del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui
all'art. 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che
provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei
prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica
amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai
limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale
dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai
prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti
locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed
organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'art.
1, comma 4, del presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1
sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi
delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato
unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa
italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1
sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme
ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.>>.
Art. 39.
Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità
preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
Art. 40. Comitato
per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e
1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per
gli anni successivi. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume
Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi
finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e
l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del
medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in
materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità
di bacino. 4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita
l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al
comma 3 è ripartita tra il Ministero degli affari esteri,
l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero dei lavori
pubblici. 5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si
provvede con le disponibilità in conto residui iscritte al capitolo
7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.
Art. 41. Ruolo
nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1994 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 42. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 43. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole:
<<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2, le parole:
<<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<30 settembre 1995>>; c) al comma 3, le parole:
<<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<1º ottobre 1995>>. 2. All'art. 18 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti
modifiche: a) al comma 1, le parole: <<entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>; b) al comma 2, le parole: <<entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 537, le parole: <<nel termine di un anno>>
sono sostituite dalle seguenti: <<nel termine di due anni>>.
4. I termini di cui al comma 1, dell'art. 1, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore
delle leggi regionali attuative dell'art. 3 del decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994.
Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei
revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla
disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.
5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche
parziale, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, o nell'ambito delle quali si verifichino
vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le
unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari
straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie
locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 6. All'art. 13,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le
parole: <<hanno presentato>> sono aggiunte le seguenti:
<<o presentino entro il 28 febbraio 1994>>. 7. I termini
di cui rispettivamente all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 267, all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 268, e all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1º gennaio
1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate
dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268.
Art. 44. Differimento di termini in materia di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.
1.
Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per
l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7
del predetto decreto sono fissati al 1º ottobre 1994.
Art. 45. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di
previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni
successivi.
Art. 46. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Art. 47. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559,
recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1.
I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13
luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. 2. A decorrere dal 1º
gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati
con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle
variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto
nazionale di statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del
tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la
composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e
modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11
della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Art. 48. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31
marzo 1994. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui
al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º
luglio 1993.
Art. 49. Denuncia di detenzione di specie protette di
animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 28
febbraio 1994. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito
il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la
medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti
del modulo stesso. 3. Il termine di cui all'art. 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.
Art. 50. Interventi
per la torre di Pisa.
1.
é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del
comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Art. 51. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º
gennaio 1994.
Art. 52. Società per la gestione delle acque.
1. All'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, dopo le parole: <<è autorizzato a costituire>> sono
aggiunte le seguenti: <<, entro il 31 gennaio 1994,>>.
Art. 53. Interventi
nei settori della manutenzione idraulica e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di
manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 54.
Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.
1.
La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge 16
ottobre 1991, n. 321, è fissata al 28 febbraio 1994, anche al fine
di completare l'organico del personale femminile del Corpo di
polizia penitenziaria. 2. Per i residui del capitolo 2219 dello
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non operano,
fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, primo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 55. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.
1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge
23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza
l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e
confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21,
comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi
devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema
di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della predetta legge.
Art. 56. Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona.
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento
del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le
somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo
7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono
esserlo negli esercizi 1994 e 1995.
Art. 57. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre
1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono
essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per
l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'art. 23
del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171.
Art. 58.
Disposizioni in materia di interventi all'estero.
1. é prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle
operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei
territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il
decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30
luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle
disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto n. 167/1993.
L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a lire
7.600 milioni per l'anno 1994. 2. Le disposizioni di cui all'art. 13
e all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono
prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per
l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000
milioni e 4.000 milioni. 3. Le previsioni economiche a favore dei
profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre
1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei
mesi il termine previsto dall'art. 8 della legge stessa. A tal fine
è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1984. 4.
Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione
della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al
termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo
nell'esercizio successivo. 5. Al fine di assicurare la continuità,
l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura
all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo
quanto previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990,
n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento
aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 6. Il secondo comma dell'art. 1
della legge 16 dicembre 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:
<<Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente
sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a
carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della
spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le
operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di
finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno
sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri.>>. 7. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si
provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000
milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo. 8. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1º
gennaio 1994.
Art. 59. Differimento dell'entrata in vigore dell'art. 10 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 7 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal
1º luglio 1994. é comunque consentita l'approvazione e
l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti
dal comma 8 dello stesso articolo 10.
Art. 60. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n.
194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n.
140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta
finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno
degli anni 1994, 1995 e 1996. 2. All'onere di cui al comma 1 si
provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente
articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.
Art. 61. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della
legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace
realizzazione del procedimento di privatizzazione della società
Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Art. 62. Ente
<<Colombo '92>>.
1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente <<Colombo
'92>> di cui all'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è
prorogata al 30 giugno 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno
carico, nel complessivo limite di lire 100 miliardi, alla gestione
liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio
1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1990, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede
ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario
liquidatore.
Art. 63. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello
Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono
esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei
Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021,
2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060,
2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza
e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui; b) Ministero delle
finanze: capitolo 3816 in conto competenza e capitoli 7851, 7853,
8205 e 8206 in conto residui; c) Ministero di grazia e giustizia:
capitoli 7004 e 7013 in conto residui; d) Ministero dei trasporti:
capitolo 7212 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitoli
8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della marina mercantile:
capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitoli 1113, 7543,
7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui; g)
Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto
competenza; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406,
3407, 4101, 4501, 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733,
7735, 7740, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651,
8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto
residui; i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto
competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; l) Ministero
della sanità: capitolo 7010 in conto residui; m) Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301,
7559, 7559, 8043 e 8044 in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai
sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno
1993 possono esserlo nell'anno 1994.
Art. 64. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
29/10/1993 Num. 429
Decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429 (in Gazz. Uff., 30 ottobre,
n. 256). Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei
contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art. 5. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le
parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti:
<<art. 49, comma 12>>.
Art. 6. Ordinamento
finanziario degli enti locali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte
di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento
a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno
1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 8. Disposizioni in materia di mobilità.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>.
Art. 9. Reiscrizione al registro prefettizio delle
cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente
decreto>>.
Art. 10. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto>>.
Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra
enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31
dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti
consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti
gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica
per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,
ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione nelle forme d cui al comma 1>>.
Art. 12. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 15. Termine per l'integrazione e l'inserimento
nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi
relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso
gli intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre
1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio
i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati
alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i
dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali
modificazioni del decreto medesimo>>.
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate.
1.
I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1, della
legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo 1994.
2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio.
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli
anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al
capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Art. 18. Progetti finalizzati.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art.
65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del
<<Progetto Efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla
normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo
massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario
delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in
misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di
accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti
da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a
lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno
1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire
20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 19. Progetti
finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma
11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario
1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
successivo.
Art. 20. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza
e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi
dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º
gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi
per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15
febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si
provvede, altresì sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da
realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi
affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 21. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali anticendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai
periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 2.
Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro
studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco
sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso
la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in
uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da
emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al
visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
l'impiego del fondo.
Art. 22. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali
dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da
eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 96, e successive modificazioni, assumono carattere
di definitività e non danno luogo a conguagli.
Art. 23. Interventi
nel settore dei trasporti e della marina mercantile.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560, 7581, 8022 e 8052 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle
disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del
medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate
entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le
somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto
competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo
anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. 3. La
misura dei contributi che possono essere concessi dallo Stato sul
capitolo 7877 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro, per le finalità e nei modi previsti dall'art. 3 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 399, è elevata fino al 95\ della
spesa.
Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma
operativo <<metanizzazione>> delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n.
2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al
capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.
Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31
dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.P1-n-256Stefy
Art. 27. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 28. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito,
per il solo anno 1993, al 31 dicembre 1993, al fine di consentire
l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente
avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1,
sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n.
91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e
campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto
all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo
decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme
a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 29. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei
Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al
31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli
esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale
per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1
della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova
istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752,
7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello
stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e
1995.
Art. 30. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in
materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 31. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
Art. 32. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono
avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base
dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3,
restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della
stessa legge.
Art. 33. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è
sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di insediamenti produttivi ed i cui
scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13
della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono
tenuti a presentare al sindaco, entro il 31 dicembre 1993, domanda
di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda
deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della
sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue,
del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale
recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo
smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso
termine, deve essere inviata alla Regione>>. 2. Il termine di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119,
prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n.
158, è differito al 31 maggio 1995.
Art. 34. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e
soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono
esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993.
Art. 35. Sperimentazione coordinata di progetti
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono
esserlo nel corrente esercizio.
Art. 36. Comitato per la cooperazione nelle zone del
confine nord-orientale e nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume
Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi
finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e
l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del
medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in
materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità
di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto
del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità
di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori
pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui
al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui
iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
nel conto dei residui.
Art. 37.
Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 38. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 39. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole:
<<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole:
<<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di
aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e
<<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole:
<<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30
giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi
primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto
1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al
comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993
è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre
1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle
regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al
comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>. 2.
All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: <<30
giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31
dicembre 1993>>; b) al comma 2 le parole: <<30 settembre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre
1995>>; c) al comma 3 le parole: <<1º ottobre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre
1995>>.
Art. 40. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 41. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Art. 42. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante
nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1.
I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13
luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di
statistica.
Art. 43. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31
marzo 1994. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui
al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º
luglio 1993.
Art. 44. Denuncia di detenzione di specie protette di animali
selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 15
novembre 1993. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito
il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la
medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti
del modulo stesso.
Art. 45. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del
comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Art. 46. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º
gennaio 1994.
Art. 47. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e
forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di
manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 48. Completamento dell'organico del personale femminile del
Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge
16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 gennaio 1994, anche al
fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di
polizia penitenziaria.
Art. 49. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.
1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge
23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza
l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e
confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21,
comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi
devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema
di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla
data di entrata in vigore della predetta legge.
Art. 50. Ammodernamento e potenziamento del porto di
Ancona.
1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento
del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le
somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo
7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono
esserlo negli esercizi 1994 e 1995.
Art. 51. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
30/08/1993 Num. 330
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330
(in
Gazz. Uff., 30 agosto, n. 203).
Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituiti dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei
bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli
enti locali dei contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art. 5. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le
parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti:
<<art. 49, comma 12>>.
Art. 6. Ordinamento finanziario degli enti locali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte
di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento
a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno
1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per
l'anno 1992.
Art. 7. Presentazione del rendiconto per le spese
elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 8. Disposizioni in materia di mobilità.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>.
Art. 9. Reiscrizione al Registro prefettizio delle cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente
decreto>>. (1) (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 1
settembre 1993, n. 205]
Art. 10. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane,
quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono
soggetti.>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali
partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti
diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta
dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco,
del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità
pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo
statuto>>.
Art. 11. Revisione di consorzi e altre associazioni fra
enti locali.
1.All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.
142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti:
<<il 31 dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8
giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto
diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre
mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di
ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine
assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la
revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al
comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e
nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il
commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel
caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione
degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui
al comma 1>>.
Art. 12. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 13. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 14. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 15. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio
unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a
conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli
intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre
1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio
i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati
dalla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati,
inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico
anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto
del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali
modificazioni del decreto medesimo>>.
Art. 16. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre
1993. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali e
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio.
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli
anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al
capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Art. 18.
Progetti finalizzati.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art.
65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del
<<Progetto Efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla
normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo
massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario
delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in
misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di
accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti
da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a
lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno
1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire
20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 19. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla
droga.
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma
11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario
1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
successivo.
Art. 20. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza
e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi
dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º
gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi
per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15
febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si
provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello
spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 21. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai
periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 2.
Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro
studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco
sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso
la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in
uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando
cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da
emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al
visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per
l'impiego del fondo.
Art. 22. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali
dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da
eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere
di definitività e non danno luogo a conguagli.
Art. 23. Interventi nel settore dei trasporti e della marina
mercantile.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560, 7581, 8022 e 8052 dello stato di previsione del
Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle
disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del
medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate
entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo. 2. Le
somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto
competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo
anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.
Art. 24. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma
operativo <<metanizzazione>> delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n.
2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al
capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.
Art. 25. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto di residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 26. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31
dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 27. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 28. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito,
per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire
l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente
avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1,
sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n.
91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e
campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo. 3.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto
all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo
decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le denunce
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme
a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 29. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei
Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al
31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli
esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale
per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1
della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova
istituzione in termine di competenza, di cassa e in conto residui,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme iscritte nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno
1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752,
7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello
stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e
1995.
Art. 30. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in
materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
con fronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 31. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
Art. 32. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono
avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base
dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3,
restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della
stessa legge.
Art. 33. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è
sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31
dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui
sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione
dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi
volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di
lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della
domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla
regione>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art.
19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio
1985.
Art. 34. Disposizioni finanziarie in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono
esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993.
Art. 35. Sperimentazione coordinata di progetti
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono
esserlo nel corrente esercizio.
Art. 36. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume
Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi
finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano. c) per la progettazione e
l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del
medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in
materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità
di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto
del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità
di bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori
pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui
al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui
iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
nel conto dei residui.
Art. 37.
Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 38. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 39. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole:
<<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole:
<<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di
aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e
<<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole:
<<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30
giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi
primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto
1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al
comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993
è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre
1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle
regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al
comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>. 2.
All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: <<30
giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31
dicembre 1993>>; b) al comma 2 le parole: <<30 settembre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre
1995>>; c) al comma 3 le parole: <<1º ottobre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre
1995>>.
Art. 40. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 41.
Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Art. 42. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559,
recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1.I
limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13
luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di
statistica.
Art. 43. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31
dicembre 1993. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di
cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia al 1º
luglio 1993.
Art. 44. Denuncia di detenzione di specie protette di animali
selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 15
ottobre 1993. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito
il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la
medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti
del modulo stesso.
Art. 45. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del
comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Art. 46. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di
abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza
della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1º
gennaio 1993.
Art. 47. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e
forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di
manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i
servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 48. Completamento dell'organico del personale femminile del
Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge
16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 31 gennaio 1994, anche al
fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo dei
poliza penitenziaria.
Art. 49. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Linee
di indirizzo in materia di alcooldipendenza
TESTO
"MINISTERO DELLA SANITA’
DECRETO 3 AGOSTO 1993
Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il reinserimento
sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di
alcooldipendenza
IL MINISTRO DELLA SANITA’
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309;
Visto, in particolare, l’art. 2 , comma 1, lettere a) e c), che
attribuisce al Ministro della sanità, tra l’altro, il compito di
determinare indirizzi in materia di prevenzione, cura e
reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da alcool nonché per
il rilevamento epidemiologico relativo, da parte delle regioni,
delle provincie autonome di Trento e Bolzano e delle unità
sanitarie locali;
Visti i documenti elaborati in materia dalla commissione di studio
costituita con decreto ministeriale 3 luglio 1991;
Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale, nella
seduta del 6 luglio 1993, sulla base delle conclusioni di apposito
gruppo di lavoro;
Decreta:
Sono approvate le linee di indirizzo per la prevenzione, la cura,
il reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia
di alcooldipendenza, di cui all’allegato 1 che forma parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 agosto 1993
Il Ministro: GARAVAGLIA
Allegato
Per la proficua realizzazione, nell’ambito del Servizio sanitario
nazionale, degli interventi di promozione della salute, prevenzione,
cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, preliminare
appare il riconoscimento della rilevanza del fenomeno
alcooldipendenza che, per l’altissima prevalenza e incidenza, può
senz’altro considerarsi alla stregua di una vera e propria
malattia sociale. Tale rilevanza va ribadita come presupposto per un
intervento indilazionabile ed urgente da parte delle regioni e
provincie autonome italiane, nel più generale contesto della lotta
alle dipendenze, tenendo conto però di alcune specificità
attinenti soprattutto l’approccio terapeutico.
Ciò comporta, per quanto attiene alla alcooldipendenza, il
riconoscimento di almeno due esigenze fondamentali, relative,
rispettivamente, alla metodologia degli interventi e alle risposte
organizzative dei servizi:
a) Necessità di rispondere alle domande e ai bisogni posti dalla
alcooldipendenza e patologie correlate con interventi integrati che
tengano conto, in linea con quanto previsto dalla attuale normativa
in materia di tossicodipendenza, della triplice dimensione, medica,
psicologica e sociale, che caratterizza questi fenomeni quando li si
considera nella loro globalità, e cioè con la dovuta attenzione
agli aspetti della dipendenza;
b) Necessità di prevedere interventi coordinati volti ad assicurare
l’insieme delle risposte necessarie, al livello medico,
psicologico, sociale, alla attuazione di prevenzione, cura e
reinserimento sociale in relazione alle alcooldipendenze.
Le Regioni devono, pertanto, gradualmente e compatibilmente con l’attuale
assetto organizzativo dei servizi, provvedere a:
contemplare espressamente l’alcooldipendenza e le patologie
correlate quali aree di interesse nell’ambito della programmazione
degli interventi ai vari livelli del servizio sanitario (promozione
della salute, trattamento e cura, riabilitazione e reinserimento
sociale, rilevazione dati ed osservatorio epidemiologico, ricerca,
formazione ed aggiornamento professionale); attivare gradualmente,
utilizzando le modalità e gli strumenti organizzativi,
programmatori, gestionali e normativi ritenuti più idonei, un
insieme di risposte istituzionali alle domande e ai bisogni dell’utenza
interessata.
Gli interventi necessari a garantire risposte adeguate possono
essere attuati, anche nella prospettiva di una realizzazione
graduale su tutto il territorio nazionale, utilizzando
prioritariamente risorse, strutturali ed umane, di servizi e presidi
previsti dalla programmazione regionale e destinati ad finalità
contigue ed affini, e comunque compatibili con le esigenze di cui ai
precedenti punti a) e b); devono però essere accuratamente
salvaguardati la adeguatezza degli spazi clinici e operativi, la
specificità del programma terapeutico, nonché la preparazione
professionale del personale assegnato.
Deve insomma essere reso praticabile un percorso programmato e
controllato dell’utente attraverso una rete di presidi o servizi,
anche per mezzo di collaborazioni con enti, organizzazioni,
associazioni, ivi comprese quelle di volontariato e auto-aiuto,
assicurando la disponibilità di adeguati interventi che si
configurino come una risposta multidisciplinare e integrata ai
problemi posti dalla alcooldipendenza.
Ciò premesso, si propone la seguente articolazione operativa:
A LIVELLO LOCALE
Équipe per le alcooldipendenze.
L’équipe per le alcooldipendenze costituisce un momento di
risposta funzionale di carattere multidisciplinare ed opera, di
norma, nell’ambito del bacino di utenza di una singola unità
sanitaria locale. E’ facoltà della regione definire motivatamente
ambiti di utenza differenti, sulla base di particolari
caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle risorse
disponibili, nonché della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati.
Funzioni.
Le funzioni dell’équipe per le alcooldipendenze sono le seguenti:
elaborazione di proposte e realizzazione di interventi per la
promozione della salute e la prevenzione, anche in collaborazione
con le altre istituzioni e servizi interessati;
attuazione, nell’ambito del più generale contesto della
legislazione e programmazione nazionale e regionale, dei piani
locali di intervento;
sensibilizzazione
al riconoscimento dei problemi, rivolta agli altri servizi sanitari
e sociali (ospedali, centri di igiene mentale, medicina di base,
consultori, ecc.), nonché alle organizzazioni territoriali di
volontariato/auto-aiuto;
accoglienza,
osservazione e diagnosi;
definizione, attuazione e/o verifica di programmi terapeutici
individuali multidisciplinari, ivi compresi gli interventi
socioriabilitativi;
prestazioni mediche, psicologiche e sociali, favorendo l’inserimento
nei gruppi di auto-aiuto o in altre realtà socio-riabilitative;
attivazione del necessario coordinamento ai fini del ricovero
ospedaliero dei soggetti in fase acuta presso reparti
preventivamente individuati dalla regione per la disponibilità dei
posti letto, aperti alla operatività del servizio territoriale;
rilevazione dei dati statistici ed epidemiologici relativi alla
propria attività e al territorio di competenza;
collaborazione con altre istituzioni interessate e coordinamento
degli interventi pubblici e privati nel settore.
Sede.
L’équipe per le alcooldipendenze è collocata nell’ambito del
servizio/i o struttura/e sanitari o sociosanitari ritenuti più
idonei ai fini di facilitare e promuovere l’afflusso dell’utenza,
nonché il migliore espletamento delle funzioni sopra descritte.
Personale
Le professionalità da utilizzarsi nell’ambito di un approccio
multidisciplinare integrato sono preferenzialmente quelle del
medico, dello psicologo, dell’educatore professionale, dell’assistente
sociale, dell’infermiere professionale.
A LIVELLO REGIONALE
La regione, individuando al suo interno una precisa referenza e
responsabilità, programma e coordina la promozione della salute, la
prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento dei
soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelate, incentiva
ricerca, la formazione e l’aggiornamento degli operatori,
definisce un sistema informativo di raccolta dati sull’andamento
del fenomeno nel proprio ambito territoriale, assicurando i flussi
nazionali previsti dalla normativa vigente.
Le indicazioni che precedono attengono a una definizione di livelli
minimi di risposte funzionali da garantire nell’ambito della
autonomia"
DM
03/08/1993
Decreto Ministeriale 3 agosto 1993 (in Gazz. Uff., 15 gennaio, n.
11). -- Linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il
reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di
acooldipendenza.
Preambolo
Il Ministro della sanità: Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto, in particolare, l'art. 2,
comma 1, lettere a) e c), che attribuisce al Ministro della sanità,
tra l'altro, il compito di determinare indirizzi in materia di
prevenzione, cura e reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da
alcool nonchè per il rilevamento epidemiologico relativo, da parte
delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle
unità sanitarie locali; Visti i documenti elaborati in materia
dalla commissione di studio costituita con decreto ministeriale 3
luglio 1991; Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario
nazionale, nella seduta del 6 luglio 1993, sulla base delle
conclusioni di apposito gruppo di lavoro; Decreta:
Sono
approvate le linee di indirizzo per la prevenzione, la cura, il
reinserimento sociale e il rilevamento epidemiologico in materia di
alcooldipendenza, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante
del presente decreto.
Allegato
Per la proficua realizzazione, nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale, degli interventi di promozione della salute, prevenzione,
cura e reinserimento sociale degli alcooldipendenti, preliminare
appare il riconoscimento della rilevanza del fenomeno
alcooldipendenza che, per l'altissima prevalenza e incidenza, può
senz'altro considerarsi alla stregua di una vera e propria malattia
sociale. Tale rilevanza va ribadita come presupposto per un
intervento indilazionabile ed urgente da parte delle regioni e
province autonome italiane, nel più generale contesto della lotta
alle dipendenze, tenendo conto però di alcune specificità
attinenti soprattutto l'approccio terapeutico. Ciò comporta, per
quanto attiene alla alcooldipendenza, il riconoscimento di almeno
due esigenze fondamentali, relative, rispettivamente, alla
metodologia degli interventi e alle risposte organizzative dei
servizi: a) necessità di rispondere alle domande e ai bisogni posti
dalla alcoldipendenza e patologie correlate con interventi integrati
che tengano conto, in linea con quanto previsto dalla attuale
normativa in materia di tossicodipendenza, della triplice
dimensione, medica, psicologica e sociale, che caratterizza questi
fenomeni quando li si considera nella loro globalità, e cioè con
la dovuta attenzione agli aspetti della dipendenza; b) necessità di
prevedere interventi coordinati volti ad assicurare l'insieme delle
risposte necessarie, al livello medico, psicologico, sociale, alla
attuazione di prevenzione, cura e reinserimento sociale in relazione
alle alcooldipendenze. Le regioni devono, pertanto, gradualmente e
compatibilmente con l'attuale assetto organizzativo dei servizi,
provvedere a: contemplare espressamente l'alcooldipendenza e le
patologie correlate quali aree di interesse nell'ambito della
programmazione degli interventi ai vari livelli del Servizio
sanitario (promozione della salute, trattamento e cura,
riabilitazione e reinserimento sociale, rilevazione dati ed
osservatorio epidemiologico, ricerca, formazione e aggiornamento
professionale); attivare gradualmente, utilizzando le modalità e
gli strumenti organizzativi, programmatori, gestionali e normativi
ritenuti più idonei, un insieme di risposte istituzionali alle
domande e ai bisogni dell'utenza interessata. Gli interventi
necessari a garantire risposte adeguate possono essere attuati,
anche nella prospettiva di una realizzazione graduale su tutto il
territorio nazionale, utilizzando prioritariamente risorse,
strutturali ed umane, di servizi e presidi previsti dalla
programmazione regionale e destinati a finalità contigue o affini,
e comunque compatibili con le esigenze di cui ai precedenti punti a)
e b); devono però essere accuratamente salvaguardati l'adeguatezza
degli spazi clinici e operativi, la specificità del programma
terapeutico, nonchè la preparazione professionale del personale
assegnato. Deve insomma essere reso praticabile un percorso
programmato e controllato dell'utente attraverso una rete di presidi
o servizi, anche per mezzo di collaborazioni con enti,
organizzazioni, associazioni, ivi comprese quelle di volontariato e
auto-aiuto, assicurando la disponibilità di adeguati interventi che
si configurino come una risposta multidisciplinare e integrata ai
problemi posti dalla alcooldipendenza. Ciò premesso, si propone la
seguente articolazione operativa. A livello locale. Equipe per le
alcooldipendenze. L'équipe per le alcooldipendenze costituisce un
momento di risposta funzionale di carattere multidisciplinare ed
opera, di norma, nell'ambito del bacino di utenza di una singola
unità sanitaria locale. é facoltà della regione definire
motivatamente ambiti di utenza differenti, sulla base di particolari
caratteristiche del territorio, dell'utenza e delle risorse
disponibili, nonchè della prevalenza dei problemi alcoolcorrelati.
Funzioni. Le funzioni dell'équipe per le alcoldipendenze sono le
seguenti: elaborazione di proposte e realizzazione di interventi per
la promozione della salute e la prevenzione, anche in collaborazione
con le altre istituzioni e servizi interessati; attuazione,
nell'ambito del più generale contesto della legislazione e
programmazione nazionale e regionale, dei piani locali di
intervento; sensibilizzazione al riconoscimento dei problemi,
rivolta agli altri servizi sanitari e sociali (ospedali, centri di
igiene mentale, medicina di base, consultori, ecc.), nonchè alle
organizzazioni territoriali di volontariato/auto-aiuto; accoglienza,
osservazione e diagnosi; definizione, attuazione e/o verifica di
programmi terapeutici individuali multidisciplinari, ivi compresi
gli interventi socioriabilitativi; prestazioni mediche, psicologiche
e sociali, favorendo l'inserimento nei gruppi di auto-aiuto o in
altre realtà socio-riabilitative; attivazione del necessario
coordinamento ai fini del ricovero ospedaliero dei soggetti in fase
acuta presso reparti preventivamente individuati dalla regione per
la disponibilità dei posti letto, aperti alla operatività del
servizio territoriale; rilevazione dei dati statistici ed
epidemiologici relativi alla propria attività e al territorio di
competenza. collaborazione con altre istituzioni interessate e
coordinamento degli interventi pubblici e privati nel settore. Sede.
L'équipe per le alcooldipendenze è collocata nell'ambito del
servizio/i o struttura/e sanitari o sociosanitari ritenuti più
idonei ai fini di facilitare e promuovere l'afflusso dell'utenza,
nonchè il migliore espletamento delle funzioni sopra descritte.
Personale. Le professionalità da utilizzarsi nell'ambito di un
approccio multidisciplinare integrato sono preferenzialmente quelle
del medico, dello psicologo, dell'educatore professionale,
dell'assistente sociale, dell'infermiere professionale. A livello
regionale. La regione, individuando al suo interno una precisa
referenza e responsabilità, programma e coordina la promozione
della salute, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il
reinserimento dei soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelate,
incentiva la ricerca, la formazione e l'aggiornamento degli
operatori, definisce un sistema informativo di raccolta dati
sull'andamento del fenomeno nel proprio ambito territoriale,
assicurando i flussi nazionali previsti dalla normativa vigente. Le
indicazioni che precedono attengono a una definizione di livelli
minimi di risposte funzionali da garantire nell'ambito
dell'autonomia regionale.
Decreto-legge
30 giugno 1993, n. 212
(in
Gazz. Uff., 30 giugno, n. 151)
Disposizioni
urgenti in materia di differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presistente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993. Il
Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art.
2. Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti
ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggettti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei
contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine
del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39, e 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il
biennio 1994-1995, è prorogato al mese di dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Art.
5. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le
spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di
entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, è fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Art. 6. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono
partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati,
secondo le leggi alle quali sono soggetti.>>. 2. All'art. 25
della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal
seguente: <<4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo
statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi
rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province,
l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti
associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro
delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.>>.
Art. 7. Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti
locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31
dicembre 1993>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti
consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria
amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti
gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio,
il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo
per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei
confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica
per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione,
ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione delle forme di cui al comma 1.>>.
Art. 8. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi Siena>>.
Art. 9. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto- legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di
protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al
presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 10. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 11. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio
unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a
conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli
intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 settembre
1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio
i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati
alla data 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i
dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali
modificazioni del decreto medesimo.>>.
Art. 12. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 ottobre
1993. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991.>>. 3. Il termine
di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.
472, è ulteriormente prorogato di un triennio.
Art. 13. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6,
quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli
anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al
capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Art. 14. Progetti finalizzati.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dell'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dell'art.
65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del
<<Progetto Efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla
normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo
massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario
delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18
novembre 1923, 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in
misura massima in lire 2.000 milioni. A carico di tali ordini di
accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti
da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a
lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e lire 125 miliardi per l'anno
1992, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e, quanto a lire
20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70 miliardi per ciascuno degli
anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
il 1993, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 15. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta
alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 127, comma
11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario
1992, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio
successivo.
Art. 16. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza
e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1. Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi
dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º
gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi
per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15
febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si
provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello
spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 17. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali antincendi ed il centro studi di esperienze, rispetto ai
perio dici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene
stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da
istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole centrali
antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali
dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono
essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale
con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità
dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio finanziario 1993
l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire
40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a
stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro
dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei
conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Art. 18. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali
dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino
all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da
eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e
successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dell'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26
luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere
di definitività e non danno luogo a conguagli.
Art. 19. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in
conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di
previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992,
possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 20. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma
operativo <<metanizzazione>> delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n.
2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al
capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.
Art. 21. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 22. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 31
dicembre 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 23. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 24. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito,
per il solo anno 1993, al 31 ottobre 1993, al fine di consentire
l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. Per i rifiuti effettivamente
avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1,
sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente
in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al
comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n.
91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e
campo di applicazione per l'adempimeto del medesimo obbligo. 3.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, della legge 9 novembre 1988, n. 475,
va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti
speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 4. Il decreto del
Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto
all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo
decreto. 5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce
di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme
a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Art. 25. Conservazione dei residui dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305,
7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901,
7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1557, 1558 e 1704 in essere al
31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli
esercizi 1994 e 1995. 2. Per l'attuazione del programma triennale
per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1
della legge 28 agosto 1989, n. 305, il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova
istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui,
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli
di altre amministrazioni interessate.
Art. 26. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in
materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990,
n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.
27. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
Art. 28. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto all'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attività di autoriparazione, previsto all'art. 2 della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dei trasporti previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b),
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono
avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base
dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del medesimo art. 3,
restando soggette all'obbligo di cui all'art. 13, comma 4, della
stessa legge.
Art. 29. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, della legge 24 marzo 1987, n 119, è
sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi
ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 31
dicembre 1993, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui
sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione
dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi
volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di
lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree
disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della
domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla
regione.>>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
della legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art.
19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio
1995.
Art. 30. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e
soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. Le somme non impiegate nell'anno 1992 posssono
esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui il capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993.
Art. 31. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con
finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono
esserlo nel corrente esercizio.
Art. 32. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione delle zone del confine nord-orientale e
dell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:
a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume
Isonzo in territorio sloveno; b) per il proseguimento degli studi
finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume
Isonzo in territorio italiano; c) per la progettazione e
l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del
medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in
materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità
di bacino. 4. La somma di cui al comma 3 è ripartita, con decreto
del Ministro del tesoro emanato di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, tra il Ministro degli affari esteri, l'Autorità di
bacino competente per territorio ed il Ministero dei lavori
pubblici, su conforme parere del Comitato interministeriale di cui
al comma 1, espresso entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. 5. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui
iscritte sul capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
nel conto dei residui.
Art. 33. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1.
é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 34. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 35. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole
<<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole:
<<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di
aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e
<<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole:
<<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30
giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi
primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto
1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al
comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993
è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre
1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle
regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al
comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>. 2.
All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole: <<30
giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<30
settembre 1993>>; b) al comma 2 le parole: <<30
settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30
settembre 1995>>; c) al comma 3 le parole: <<1º ottobre
1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre
1995>>.
Art. 36. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dell'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6865 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 37. Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna.
1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto
diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'art. 18 della
legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.
Art. 38. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante
nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1.
I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13
luglio 1966, n. 559, sono triplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore al presente decreto, i
limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza
triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di
statistica.
Art. 39. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente
differito fino alla data di entrata in vigore della legge di
riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31
dicembre 1993. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di
cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3
dell'art. 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Le
disposizioni di cui al presente articolo prendono efficacia dal 1º
luglio 1993.
Art. 40. Denuncia di detenzione di specie protette di
animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12
gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione
di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio
del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, è prorogato al 1º
settembre 1993. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è
definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1;
con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli
aggiornamenti del modulo stesso.
Art. 41. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31
dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23
dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del
comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli
interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.
Art. 42. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DPR
05/06/1993 Num. 171
Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 171 (in
Gazz. Uff., 5 giugno, n. 130).
Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto:
Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con decreto del Presidente
della Repubblica 25 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1993, sono abrogati: l'art. 2, comma 1,
lettera e), punto 4; l'art. 72, comma 1; l'art. 72, comma 2,
limitatamente alle parole: <<di cui al comma 1>>; l'art.
73, comma 1, limitatamente alle parole: <<e 76>>; l'art.
75, comma 1, limitatamente alle parole: <<in dose non
superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri
indicati al comma 1 dell'art. 78>>; l'art. 75, comma 12,
limitatamente alle parole: <<rendendolo edotto delle
conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si
presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma
ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il
prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la
pretura o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle
misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano
commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.>>; l'art. 75, comma 13, limitatamente alle
parole: <<e nell'art. 76>>; l'art. 76; l'art. 78, comma
1, limitatamente alle lettere b) e c); l'art. 80, comma 5; l'art.
120, comma 5; l'art. 121, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. L'abrogazione di cui al comma
1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
DL
14/05/1993 Num. 139
Decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 (in Gazz. Uff., 15 maggio,
n. 112).
Disposizioni
urgenti relative al trattamento di persone detenute affette da
infezione da HIV e di tossicodipendenti.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da
infezione da HIV ed i tossicodipendenti, nonchè di introdurre
talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 maggio 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, della
sanità e per gli affari sociali, di concerto con il Ministro del
tesoro; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Dopo l'art.
286 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
<<Art. 286-bis (Divieto di custodia cautelare). -- 1. Non può
essere mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di
chi sia affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di
incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità
sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata
o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi
l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice
tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli
effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali
condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di
incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore
o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità
il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli
arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 2. Con
decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia
sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza
immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e
medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di
deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di
incompatibilità valutabile dal giudice. 3. Quando ricorrono
esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di
detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono
esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che
tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito
penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in
idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo
necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a
prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il
giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata
l'incompatibilità altrimenti ripristina la custodia cautelare in
carcere, ovvero provvede a norma dell'art. 299. Se dispone gli
arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso
l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa
alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.
135.>>. 2. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis del
codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. 1. Nel primo
comma dell'art. 146 del codice penale è aggiunto il seguente
numero: <<3) se deve aver luogo nei confronti di persona
affetta da infezione da HIV nei casi di incompatibilità con lo
stato di detenzione ai sensi dell'art. 286-bis, comma 1, del codice
di procedura penale>>.
Art. 3. 1. I detenuti e gli internati affetti da
infezione da HIV, per i quali la competente autorità abbia disposto
il piantonamento, sono avviati negli ospedali individuati con
decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.
2. Per la attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma
1 si provvede con i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67. Testo risultante a seguito della conversione [L
14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] All'art. 3, il comma 2 è sostituito
dal seguente: <<2. Per l'attivazione di posti letto negli
ospedali di cui al comma 1 nonchè per l'istituzione di residenze
collettive o case alloggio, destinate a coloro di cui all'art. 1,
comma 1, capoverso 3, ultimo periodo, si provvede con i
finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67>>.
Art. 4. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
d'intesa con i Ministri di grazia e giustizia, della sanità e per
gli affari sociali, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, è regolata la
sperimentazione di un programma di screening per HIV, in forma
anonima, negli istituti penitenziari.
Art. 5. 1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 89
(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). -- 1.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando
imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che
abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito
di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può
pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso
provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i
controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. 2. Se una
persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia
cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero
presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti,
ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare
è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo
stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla
struttura. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o
ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto
l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la
persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha
rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale. 5. Nei
confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 96, comma 6>>. 2. Il comma 5
dell'art. 275 del codice di procedura penale è abrogato. Testo
risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL
UNICO] All'art. 5, comma 1, capoverso 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: <<Il servizio pubblico è comunque tenuto ad
accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma
terapeutico>>.
Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva
non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria,
per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora
scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di
sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni
qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un
programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione
si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, quando le
pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o
ancora da scontare, non superano i quattro anni>>.
Art. 7. 1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena
detentiva, inflitta nel limite di tre anni>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Se la pena detentiva, inflitta nel limite di
quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura>>.
Art. 8. 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale
delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei
progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui
sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del
tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della
pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica
dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel
settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di
efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie.
I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo
a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte
del nucleo operativo per più di cinque anni. 2. I componenti del
nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuo ri ruolo
ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri
ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero
collocati fuori ruolo se appartenenti all'amministrazione dello
Stato. 3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti,
collabora -- se richiesto -- alla predisposizione dei progetti
esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 9 e,
comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività
svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni
interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a
fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai
luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di
realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la
verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, e della loro
efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità
delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del
recupero. 4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di
cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere
dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga di cui all'art. 9, comma 1. Il Ministro del
tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio. Testo risultante a seguito della conversione [L 14.07.1993
n. 222 ALL UNICO] L'art. 8 è soppresso.
Art. 9. 1.
Ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti, nonchè delle attività
finalizzate alla erogazione dei contributi di cui agli articoli 127,
131, 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali il <<Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga>>. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla
legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti per gli anni
medesimi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. A
valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati, previa
presentazione di studi di fattibilità indicanti i tempi, le
modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, progetti
mirati alla prevenzione ed al recupero alle tossicodipendenze
elaborati da: a) Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal
Dipartimento per gli affari sociali, nella misura complessivamente
non superiore al 25\ dello stanziamento totale del Fondo. Detti
progetti debbono essere finalizzati alla formazione del personale
nel settore specifico, ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione, alla ricerca di nuove metodologie per il
miglioramento dei servizi, alla razionalizzazione dei dati
informativi ed alla valutazione e monitoraggio dei progetti
realizzati; b) comuni ed enti locali maggiormente interessati
dall'espansione di tale fenomeno. Al finanziamento dei progetti
possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli
che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio, con particolare riferimento ai centri di
prima accoglienza ed alle <<unità da strada>>
finalizzati alla riduzione del rischio. Per i finanziamenti di tali
progetti è destinato il 47\ del totale degli stanziamenti previsti;
c) enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che
operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116
(1) del sopra citato testo unico, ovvero, in caso di mancata
istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea,
che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale
mediante apposite convenzioni, per progetti mirati a sostenere
attività di recupero e reinserimento sociale e professionale dei
tossicodipendenti. Per il finanziamento di tali iniziative è
destinata una quota pari al 25\ del totale degli stanziamenti
previsti per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga; d) regioni per la formazione integrata degli operatori dei
servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle
problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti
sieropositivi. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata
una quota pari al 3\ del totale degli stanziamenti previsti per il
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. All'esame
istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento
delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze --
istituito per le finalità di cui al comma 1 -- dai soggetti
indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico
precitato, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del
medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della
sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati,
rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso
nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari
sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. L'approvazione
dei progetti di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro
per gli affari sociali sentito il Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'art. 1 del predetto
testo unico. 5. Al finanziamento dei progetti presentati dai
soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 si provvede
mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco
o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella
cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del
finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 6. Il
funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 20\
dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti
sono disposti sulla base degli stati di avanzamento della esecuzione
dei singoli progetti regolarmente documentati. 7. I controlli sui
rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento
dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte
dei conti, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 8. All'art. 100, comma
5, del citato testo unico sulle tossicodipendenze sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: <<, nonchè della presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per
gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 9. Ferme restando le disposizioni di cui
all'art. 8, è fatto obbligo alle regioni di trasmettere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui al comma 2, lettera d), e sugli
specifici risultati conseguiti. 10. La relazione annuale, presentata
al Parlamento dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere
una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei
contributi indicati nel presente articolo. 11. é abrogata ogni
altra disposizione in contrasto con il presente articolo. (1) [Così
rettificato in Gazz. Uff., 19 maggio 1993, n. 115] Testo risultante
a seguito della conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 9
è soppresso.
Art. 10. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea
del comma 8 è sostituito dal seguente: <<L'Osservatorio,
sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato,
anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce
periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) nella lettera h)
del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre
strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione
di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia
comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto il seguente periodo:
<<Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista
può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni
organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno
"sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza
e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della
riabilitazione.>>; d) al comma 14 le parole: <<31
gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31
marzo>>. Testo risultante a seguito della conversione [L
14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 10 è soppresso.
Art. 11. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di
cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a
trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione
generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il
proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza
entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso
inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può
chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri>>. Testo risultante a seguito della
conversione [L 14.07.1993 n. 222 ALL UNICO] L'art. 11 è soppresso.
Art. 12. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per
le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse
all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento
dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla
data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni, da espletarsi
ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in
servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato
dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della
qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta
eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di
recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante
contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31
ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a
media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre
1993, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto
del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale
di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con
incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria
locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per
il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo
professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria
attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno
quattro anni o con rapporto di impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore
settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con
i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno
disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno attribuiti al solo
personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi
pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli
organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio
massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle
vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio
ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e della
riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope. 5. Non si applica ai concorsi pubblici di cui al comma 4
la disposizione prevista dall'art. 26, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Testo risultante a seguito della conversione [L
14.07.1993 n. 222 ALL UNICO]
L'art. 12 è soppresso.
Art. 13. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
28/04/1993 Num. 130
Decreto-legge 28 aprile 1993, n. 130 (in Gazz. Uff., 1 maggio, n.
100-bis).
Disposizioni
urgenti in materia di differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.
Preambolo
Il
Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993
degli enti locali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Art. 5. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è
sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1993. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena>>.
Art. 6. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 1993. Il Ministro per il coordinamento della
protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti,
gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento
di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi
agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del
Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi
stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 7. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 8. Termine per l'integrazione e l'inserimento
nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi
relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso
gli intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993.
Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire
nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7
luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10
luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto
medesimo.>>.
Art. 9. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno
1993. 2. All'art. 1 comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio.
Art. 10. Progetti finalizzati.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67, dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'art.
65, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è
prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale
scopo, il fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno
1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno
1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993 e lire 40 miliardi per
ciascuno degli anni 1994 e 1995, è destinata alla realizzazione del
<<Progetto Efficienza Milano>>. 2. All'onere di cui al
comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991 e
lire 125 miliardi per l'anno 1992, a carico delle disponibilità del
capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993 e, quanto a lire 20 miliardi per l'anno 1993 e lire 70
miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, con parziale
utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla
droga.
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma
11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora
disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute
in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.
Art. 12. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi. Sicurezza
e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento.
1.
Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi
dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º
gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma, dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, all'emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi
per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15
febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine
si provvede, altresì sentito il Ministero del turismo e dello
spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 13. Interventi nel settore cantieristico e armatoriale.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle disponibili in
conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di
previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992,
possono esserlo nell'esercizio successivo.
Art. 14. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma
operativo <<metanizzazione>> delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n.
2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al
capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.
Art. 15. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2, Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 16. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30
giugno 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 17. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 18. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30
giugno, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4
del 7 gennaio 1993. 2. Le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente
già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del
citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
Art. 19. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n.
46 in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo artt. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, della legge 5
marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 20. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
Art. 21. Disposizioni finanziarie in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono
esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del consiglio dei Ministri per l'anno
1992.
Art. 22. Sperimentazione coordinata di progetti
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono
esserlo nel corrente esercizio.
Art. 23. Comitato per la cooperazione delle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico.
1. le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui all'art. 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri. 3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli
studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla
regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la
spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle
spese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della
legislazione vigente in materia di tutela ambientale. 4. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1992.
Art. 24. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13 marzo 1993,
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n.
166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di
cui all'art. 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà
dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.
Art. 25. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 26. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 le parole:
<<nel primo trimestre>> sono sostituite dalle seguenti:
<<nei primi cinque mesi del>>; b) al comma 7 le parole:
<<ai primi tre mesi del 1993>> e <<nel mese di
aprile 1993>> sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: <<ai primi cinque mesi del 1993>> e
<<nel mese di giugno 1993>>; c) al comma 10 le parole:
<<all'intero primo trimestre 1993>>, <<entro il 30
giugno 1993>> e <<nel primo trimestre 1993>> sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: <<agli interi
primi cinque mesi del 1993>>, <<entro il 30 agosto
1993>> e <<nei primi cinque mesi del 1993>>; d) al
comma 11 le parole: <<il rendiconto del primo trimestre 1993
è inviato alle regioni con il rendiconto del secondo trimestre
1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<è inviato alle
regioni il rendiconto relativo al primo semestre 1993>>; e) al
comma 16 le parole: <<i primi sette mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<i primi nove mesi>>.
Art. 27. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del
regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio,
concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a
decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 28. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il 2 maggio 1993 e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
13/04/1993 Num. 107
Decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (in Gazz. Uff., 15 aprile, n.
87).
Nuove
misure in materia di trattamento penitenziario, nonché
sull'espulsione dei cittadini extracomunitari.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Misure alternative alla detenzione.
1. L'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così
modificato: a) nel comma 2 dopo le parole: "comma 1" (1)
sono aggiunte le seguenti parole: <<, primo e secondo
periodo>>; sono altresì soppresse le parole: <<in
relazione al luogo di detenzione del condannato>>; b) dopo il
comma 2 è inserito il seguente: <<2-bis. Ai fini della
concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni dal procuratore nazionale
antimafia, dal questore e dal direttore dell'istituto penitenziario
in cui il condannato è detenuto.>>; c) nel comma 3-bis sono
soppresse le parole: <<in relazione al luogo di detenzione o
internamento>>; d) dopo il comma 3-bis è aggiunto il
seguente: <<3-ter. Alla concessione della liberazione
anticipata e degli altri benefici di cui al comma 1 provvede il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza del luogo
in cui ha sede il giudice dell'esecuzione competente ai sensi
dell'art. 665 del codice di procedura penale. Il comitato
provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica e il questore di
cui ai commi precedenti sono individuati in relazione al luogo in
cui ha sede il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza.>>. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 20
aprile 1993, n. 91]
Art. 2. Lavoro dei detenuti.
1. L'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è così
modificato: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1.
Negli istituti penitenziari devono essere favorite in ogni modo la
destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro
partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine,
possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite
direttamente da imprese pubbliche o private e possono essere
istituiti corsi di formazione professionale organizzati e svolti da
aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate con la
regione.>>; b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. La durata delle prestazioni lavorative non può superare
i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla
stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela
assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che
frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma 1 è
garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela
assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti
in ordine a tali corsi.>>. 2. Dopo il comma 4 dell'art. 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:
<<4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la
disposizione di cui alla seconda parte del comma 10 dell'art. 20 si
applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare
corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti
penitenziari.>>.
Art. 3. Detenzione domiciliare.
1. Nel comma 1 dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
le parole: <<due anni>> sono sostituite dalle seguenti:
<<tre anni>>.
Art. 4. Ascolto e registrazione di conversazioni telefoniche.
1. Il comma ottavo dell'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:
<<L'autorità giudiziaria può disporre che le conversazioni
telefoniche vengano ascoltate e registrate a mezzo di idonee
apparecchiature. é sempre disposta la registrazione delle
conversazioni telefoniche autorizzate su richiesta di detenuti o
internati per i reati indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354.>>.
Art. 5. Limite per l'applicazione di pene sostitutive brevi.
1. Nel primo comma dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.
689, le parole: <<entro il limite di sei mesi>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il limite di un
anno>>.
Art. 6. Incompatibilità dei sanitari.
1. Dopo il secondo comma dell'art. 2 della legge 9 ottobre 1970, n.
740, è inserito il seguente: <<A tutti i medici che svolgono,
a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti
penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità
previste dal comma 7 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n.
412.>>. 2. Al primo comma dell'art. 14 della legge 9 ottobre
1970, n. 740, dopo le parole: <<presso cui è addetto>>
sono aggiunte le parole: <<, assicurando in ogni caso la sua
presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere>>.
Art. 7. Servizio sanitario.
1. In ciascun capoluogo di provincia, negli ospedali generali, sono
riservati reparti destinati, in via prioritaria, al ricovero in
luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni, dei
detenuti e degli internati per i quali la competente autorità abbia
disposto il piantonamento. Nei capoluoghi in cui esistono più
ospedali generali, detti reparti sono istituiti in quello dove vi è
una divisione di malattie infettive. 2. Alle cure ed agli
accertamenti diagnostici provvede la struttura ospedaliera, mentre
alla sicurezza dei reparti ospedalieri destinati ai detenuti ed agli
internati provvede l'Amministrazione penitenziaria, mediante il
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 8. Norme in materia di espulsione dei cittadini
extracomunitari.
1. Il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, è sostituito dal seguente: <<4. Fatta salva l'esecuzione
dei provvedimenti disposti a norma dell'art. 7, commi 5 e 5-bis,
qualora venga proposta e notificata entro quindici giorni dalla
conoscenza del provvedimento la domanda incidentale di sospensione,
l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto
resta sospesa fino alla decisione sulla domanda cautelare da parte
del tribunale amministrativo regionale.>>. 2. L'art. 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è così
modificato: a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
<<5-bis. Nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia
cautelare o detenuti per espiazione di pena per uno dei delitti,
consumati o tentati, previsti dagli articoli 423 (incendio), 424,
secondo comma (danneggiamento seguito da incendio), 624 (furto)
aggravato ai sensi degli articoli 625, 635, secondo comma
(danneggiamento aggravato), 648 (ricettazione) del codice penale, o
per uno dei delitti previsti dall'art. 3 della legge 20 febbraio
1958, n. 75, il prefetto competente in relazione al luogo di
detenzione dispone l'espulsione immediata con accompagnamento alla
frontiera. L'espulsione è disposta, su segnalazione
dell'Amministrazione penitenziaria o della polizia giudiziaria che
ha proceduto all'arresto, al fermo o all'esecuzione del
provvedimento restrittivo della libertà personale, dopo che,
accertato il possesso di passaporto o di altro documento
equipollente o acquisito lo stesso, il prefetto ha altresì ottenuto
il nulla osta dell'autorità giudiziaria che procede o del giudice
dell'esecuzione. Il nulla osta è concesso salvo che sussistano
inderogabili esigenze processuali.>>; b) nel comma 7, le
parole: <<Fatto salvo quanto previsto dal comma 5>> sono
sostituite dalle seguenti: <<Fatto salvo quanto previsto dai
commi 5 e 5-bis>>; c) dopo il comma 12 sono aggiunti i
seguenti: <<12-bis. L'esecuzione dell'espulsione disposta nei
confronti degli stranieri in stato di detenzione sospende i termini
della custodia cautelare e l'esecuzione della pena. Lo stato di
detenzione è ripristinato in ogni caso di rientro dello straniero
espulso nel territorio dello Stato e in ogni caso di mancata
esecuzione dell'espulsione. 12-ter. Lo straniero sottoposto a
procedimento penale ed espulso ai sensi del presente articolo è
autorizzato a rientrare temporaneamente in Italia al solo fine di
partecipare al giudizio o al compimento di quegli atti per i quali
è necessaria la sua presenza. Una volta cessate le suddette
esigenze processuali, lo straniero è riaccompagnato alla frontiera,
salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria
competente.>>. 3. Dopo l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, è inserito il seguente: <<Art. 7-bis. -- 1. Lo
straniero che si sottrae volontariamente ai controlli di frontiera o
ai provvedimenti di respingimento alla frontiera o di espulsione,
ovvero che, essendo stato espulso dal territorio nazionale, vi fa
rientro senza autorizzazione o vi si trattiene indebitamente, è
punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. La stessa pena si
applica allo straniero che non esibisce alla competente autorità
amministrativa i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione
dell'espulsione ovvero che, in mancanza di detti documenti, non
comunica alla stessa autorità le informazioni occorrenti per
assicurarne l'esecuzione. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 è
sempre consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Nell'udienza di convalida il giudice, se ne ricorrono i presupposti,
dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla
legge anche al di fuori dei limiti di cui all'art. 280 del codice di
procedura penale. 4. Il secondo comma dell'art. 151 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, è abrogato.>>. 4. Dopo il comma 3
dell'art. 86 del testo unico in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto il seguente: <<3-bis. All'espulsione disposta a
norma del comma 3 si applicano le disposizioni previste dall'art.
5-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.>>.
Art. 9. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DL
13/03/1993 Num. 60
Decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60 (in Gazz. Uff., 13 marzo, n. 60).
Disposizioni
urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da
HIV o tossicodipendenti, nonchè per l'incremento dell'organico del
Corpo di polizia penitenziaria.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
dettare disposizioni concernenti le persone detenute affette da
infezione da HIV o tossicodipendenti, di introdurre talune modifiche
al testo unico sulle tossicodipendenze, nonchè di provvedere
all'assunzione a tempo determinato di mille unità in eccedenza
rispetto all'organico del Corpo di polizia penitenziaria; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 12 marzo 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per
gli affari sociali, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. 1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è
inserito il seguente: <<Art. 286-bis (Divieto di custodia
cautelare). -- 1. Non può essere mantenuta la custodia cautelare in
carcere nei confronti di chi sia affetto da infezione da HIV e
ricorra una situazione di incompatibilità con lo stato di
detenzione. L'incompatibilità sussiste, ed è dichiarata dal
giudice, nei casi di AIDS conclamata o di grave deficienza
immunitaria; negli altri casi l'incompatibilità per infezione da
HIV è valutata dal giudice tenendo conto del periodo residuo di
custodia cautelare e degli effetti che sulla pericolosità del
detenuto hanno le sue attuali condizioni fisiche. La richiesta di
accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta
dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario
penitenziario. Nei casi di incompatibilità il giudice dispone la
revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso
l'abitazione dell'imputato. 2. Con decreto emanato dai Ministri
della sanità e di grazia e giustizia sono definiti i casi di AIDS
conclamata e di grave deficienza immunitaria; sono altresì
stabilite le procedure diagnostiche e medico legali per accertare
l'affezione da HIV, nonchè il grado di deficienza immunitaria
rilevante ai fini della situazione di incompatibilità valutabile
dal giudice. 3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche per accertare
incompatibilità con lo stato di detenzione ovvero, al di fuori dei
casi di cui al comma 1, ricorrono esigenze terapeutiche concernenti
l'infezione da HIV e sempre che tali esigenze non possano essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il
ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario
nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i
provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le
esigenze di ricovero, il giudice dispone a norma del comma 1 se
risulta accertata l'incompatibilità, altrimenti ripristina la
custodia cautelare in carcere, ovvero provvede a norma dell'art.
299. Se dispone gli arresti domiciliari, l'esecuzione della misura
avviene presso l'abitazione dell'imputato o presso una residenza
collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5
giugno 1990, n. 135>>. 2. Il decreto di cui al comma 2
dell'art. 286-bis del codice di procedura penale è emanato entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2. 1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice
penale è aggiunto il seguente numero: <<3) se deve aver luogo
nei confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di
incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art.
286-bis, comma 1, del codice di procedura penale>>.
Art. 3. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV,
per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento,
sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai
Ministri della sanità e di grazia e giustizia. 2. Per la
attivazione di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si
provvede con i finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67.
Art. 4. 1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro
ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al
fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da
HIV. 2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può
egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di
necessità clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato,
certificati dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora
il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del
trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumità o
del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o
internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la
sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore
del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo
provvedimento riservato del sanitario dell'istituto. 3. Le analisi
disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalità tali
da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo
risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi,
all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi,
nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità del
personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o
internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei
confronti della persona le cui analisi abbiano rilevato la presenza
di infezione da HIV. 4. Il Ministro di grazia e giustizia informa
semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi,
nonchè delle analisi obbligatoriamente disposte, distinte per
motivi di salute e per motivi di pericolosità, con specifico
riferimento ai singoli istituti penitenziari.
Art. 5. 1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 89
(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). -- 1.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando
imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che
abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito
di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può
pregiudicare la disintossica zione dell'imputato. Con lo stesso
provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i
controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. 2. Se una
persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia
cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero
presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti,
ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare
è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo
stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla
struttura. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o
ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto
l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la
persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha
rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale. 5. Nei
confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 96, comma 6>>. 2. Il comma 5
dell'art. 275 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva
non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria,
per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora
scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di
sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni
qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un
programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione
si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5, quando le
pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o
ancora da scontare, non superano i quattro anni>>.
Art. 7. 1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena
detentiva, inflitta nel limite di tre anni>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Se la pena detentiva, inflitta nel limite di
quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura>>.
Art. 8. 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale
delle iniziative, nonchè della verifica dell'attuazione dei
progetti finanziati ai sensi del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, un nucleo operativo composto da tredici esperti, di cui
sette in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del
tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della
pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica
dirigenziale, da cinque esperti particolarmente competenti nel
settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di
efficacia e da un rappresentante delle associazioni delle famiglie.
I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo
a decorrere dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte
del nucleo operativo per più di cinque anni. 2. I componenti del
nucleo operativo in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo
ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo
sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero
collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello
Stato. 3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti,
collabora -- se richiesto -- alla predisposizione dei progetti
esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 9 e,
comunque, acquisisce le necessarie informazioni sulle attività
svolte dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dai comuni
interessati e dai soggetti ammessi a contributo, che sono tenuti a
fornirle. I componenti del nucleo operativo possono accedere ai
luoghi di esecuzione dei progetti al fine di constatarne lo stato di
realizzazione e di effettuare ogni altra rilevazione utile per la
verifica e monitoraggio dell'attuazione dei progetti, e della loro
efficacia, anche ai fini di un costante miglioramento della qualità
delle iniziative da realizzare nell'ambito della prevenzione e del
recupero. 4. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo di
cui al comma 1 è valutato in lire 400 milioni annui, a decorrere
dal 1993, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga di cui all'art. 9, comma 1. Il Ministro del
tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9. 1. Ai fini del coordinamento delle attività di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti
nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi
di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga>>. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati
alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono
trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1
possono essere finanziati, previa presentazione di studi di
fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al
recupero dalle tossicodipendenze elaborati da: a) Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica
istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali,
nella misura complessivamente non superiore al 25\ dello
stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere
finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad
iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di
nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla
razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e
monitoraggio dei progetti realizzati; b) comuni ed enti locali
maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al
finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i
comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi
sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con
particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle
<<unità da strada>> finalizzati alla riduzione del
rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47\
del totale degli stanziamenti previsti; c) enti, organizzazioni di
volontariato, cooperative e privati che operino senza scopi di
lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del sopra citato testo
unico o che si coordinino con la regione o provincia autonoma o con
la unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, per
progetti mirati a sostenere attività di recupero e reinserimento
sociale e professionale dei tossicodipendenti. Per il finanziamento
di tali iniziative è destinata una quota pari al 25\ del totale
degli stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga. Una quota almeno pari al 3\ del totale degli
stanziamenti previsti per il Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga è destinata al finanziamento di progetti di
iniziativa delle regioni, volti alla formazione integrata degli
operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per
l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi. 3. All'esame istruttorio dei
progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento delle attività
di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze -- istituito per
le finalità di cui al comma 1 -- dai soggetti indicati agli
articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico precitato, provvede la
commissione di cui all'art. 127, comma 6, del medesimo testo unico.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132
e 134, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno
dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia,
del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati,
rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle regioni e
dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso
nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per gli affari
sociali, di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Il finanziamento
dei progetti di cui al comma 2 è disposto, con proprio decreto, dal
Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, di cui all'art. 1 del predetto
testo unico. 5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del
Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa
contenente i criteri relativi alla erogazione, gestione e
rendicontazione dei finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di
cui al comma 1. 6. La relazione annuale, presentata al Parlamento
dal Ministro per gli affari sociali, deve contenere una dettagliata
analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo. 7. é abrogata ogni altra
disposizione in contrasto con il presente articolo. 8. All'art. 100,
comma 5, del citato testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi
di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>.
Art. 10. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea
del comma 8 è sostituito dal seguente: <<L'Osservatorio,
sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato,
anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce
periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) nella lettera h)
del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre
strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione
di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia
comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto il seguente periodo:
<<Una quota non superiore ad un decimo della somma prevista
può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni
organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari
sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno
<<sportello per il cittadino>> per informazioni,
assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e
della riabilitazione.>>; d) al comma 14 le parole: <<31
gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31
marzo>>.
Art. 11. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di
cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a
trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione
generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il
proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza
entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso
inutilmente tale termine, il Ministro per gli affari sociali può
chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri>>.
Art. 12. 1. Il Ministero di grazia e giustizia è
autorizzato ad assumere per la durata di un anno, in eccedenza
all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15
dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, in qualità di
agenti di polizia penitenziaria, mille unità da trarre
prioritariamente dai militari in ferma di leva prolungata che sono
stati collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di
vacanze, dai militari di lega che sono stati collocati in congedo
entro la stessa data. 2. A tal fine tra i militari di cui al comma 1
interessati all'assunzione sono formate due graduatorie, una per i
militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva.
Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un
ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo
delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna
Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate. 3. Le
graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei
precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38
della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 4. Non possono essere assunti
gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno
precedenti o pendenze di carattere penale.
Art. 13. 1. Gli agenti di cui all'art. 12 sono adibiti
all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è
attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente
decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti
di polizia penitenziaria di ruolo. 2. Il rapporto di servizio è
risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione. 3. Con
decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la
immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un
anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo
al servizio.
Art. 14. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 12 e
13, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039
milioni per l'anno 1994, si provvede: a) quanto a lire 12.224
milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039 milioni per l'anno 1994,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia; b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993, a carico
degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083,
rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, e
per lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di
previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993. 2.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
DL
02/03/1993 Num. 48
Decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48 (in Gazz. Uff. 2 marzo, n. 50).
Disposizioni
urgenti in materia di differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti
da disposizioni legislative; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 1º marzo 1993; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. Piano regolatore generale degli acquedotti.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla
data del 31 dicembre 1991, possono esserlo negli anni 1992 e 1993.
Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette
disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di
indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale
degli acquedotti. 2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato
di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e
non ancora impegnate, possono esserlo nell'anno 1993.
Art. 2. Procedure di approvazione di progetti di opere
concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali.
1. Il termine di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1990, n.
385, è prorogato fino al 31 dicembre 1993.
Art. 3. Impiantistica sportiva.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto
1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di
impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1993. I mutui
sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per
la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui
all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui
a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento
suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e
di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei
soggetti indicati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'art. 2 della legge 18
febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per
cento sugli interessi.
Art. 4. Rinvio del termine per l'approvazione del bilancio 1993
degli enti locali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di
previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8
giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva
immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità
montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun
capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.}
Art. 5. Finanziamento delle opere di edilizia scolastica.
1. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'art. 1, comma 3,
della legge 23 dicembre 1991, n. 430, è differito al 31 dicembre
1993. 2. Qualora l'ente locale non provveda entro il termine di cui
all'art. 11, comma 10, del decreto-legge 1º luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
alla richiesta di mutuo, ovvero alla presentazione della
documentazione relativa alla predetta richiesta entro il termine
stabilito dalla Cassa depositi e prestiti nell'atto di adesione al
finanziamento, ovvero all'affidamento delle opere entro sessanta
giorni dalla comunicazione della concessione di mutuo, ai relativi
adempimenti provvede un <<commissario ad acta>> nominato
dalla regione; ove la regione non provveda nel termine di trenta
giorni <<il commissario ad acta>> è nominato dal
commissario del Governo.
Art. 6. Interventi a favore della comunità scientifica e delle
associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di
cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 30 giugno 1993. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività
di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1
della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica
di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363,
è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti
dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non
oltre il 30 giugno 1993. Il Ministro per il coordinamento della
protezione civile è altresì autorizzato a stipulare con istituti,
gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento
di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi
agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del
Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi
stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.
Art. 7. Recupero della base contributiva.
1. é prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende
di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli
incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Art. 8. Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio
unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a
conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli
intermediari finanziari.
1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: << Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali
dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre
1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di
estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi
inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente
integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza
dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto,
deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993.
Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire
nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6,
comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7
luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10
luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto
medesimo>>.
Art. 9. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze
di polizia e del personale delle Forze armate.
1. I termini di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 3, comma 1,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 30 giugno
1993. 2. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n.
217, è aggiunto il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha
altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per
le vacanze risultanti al 30 giugno 1993 la graduatoria degli idonei
al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali
dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del
Ministro dell'interno del 5 settembre 1991>>. 3. Il termine di
cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,
è ulteriormente prorogato di un triennio.
Art. 10. Progetti finalizzati.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è
differita con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1993. 2. Il
fondo per i progetti di cui al citato art. 26 della legge 11 marzo
1988, n. 67, è determinato in lire 24,5 miliardi per ciascuno degli
anni 1991 e 1992. 3. Al relativo onere si provvede a carico delle
disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993.
Art. 11. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla
droga.
1. Le somme iscritte in bilancio ai sensi degli articoli 32, comma
11, e 36, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, ancora
disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1992, sono mantenute
in bilancio per essere impegnate nell'esercizio successivo.
Art. 12. Nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi.
Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e
intrattenimento.
1.
Il termine di centottanta giorni per il rilascio del nulla-osta
provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'art. 2 della
legge 7 dicembre 1984, n. 818, modificato dall'art. 1-bis del
decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 407, da ultimo prorogato ai sensi
dell'art. 10 della legge 20 maggio 1991, n. 158, decorre dal 1º
gennaio 1993. 2. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi
per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati
dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15
febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si
provvede, altresì, sentito il Ministero del turismo e dello
spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di
vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Fino
all'emanazione delle norme di cui al comma 2, sono prorogati i
termini attualmente previsti per legge o per disposizione
amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi.
Art. 13. Interventi nel settore cantieristico e
armatoriale.
1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554,
7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della
marina mercantile per l'anno 1992, nonchè quelle iscritte ai
capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il
medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo
nell'esercizio successivo.
Art. 14. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 del programma
operativo <<metanizzazione>> delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n.
C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n.
2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n.
784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto
programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al
capitolo 7802 dello stato di previsione del Tesoro.
Art. 15. Cooperazione allo sviluppo.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro. 2. Le somme iscritte al
capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate
al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio
successivo.
Art. 16. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione
della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30
giugno 1993, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di
tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte
degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste
dall'art. 6 della legge in parola, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore
funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore
ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione
residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale
popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo
extradomestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di
idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25
agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate
nell'allegato 3 al decreto stesso.
Art. 17. Proroga del termine in materia di riciclaggio dei
contenitori per liquidi.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o
imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi,
gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31
marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del
Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza
previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino
all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che
deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni
successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.
Art. 18. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30
giugno, al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni del
decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4
del 7 gennaio 1993. 2. Le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente
già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del
citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
Art. 19. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in
materia di installazione di impianti.
1.
Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per
la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla
data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese
installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei
soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo
termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel
medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei
confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di
condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto
incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni,
secondo le modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, della legge 5
marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 20. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1,
della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente,
al 31 dicembre 1993 ed al 30 giugno 1994.
Art. 21. Disposizioni finanziarie in materia di ingresso e
soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di
ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di
lire 30 miliardi. Le somme non impegnate nell'anno 1992 possono
esserlo nell'anno 1993. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1992.
Art. 22. Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con
finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'art. 127, comma 1,
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate alla chiusura dell'anno finanziario 1992 possono
esserlo nel corrente esercizio.
Art. 23. Comitato per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle
attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-95. 2.
Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di
cui al comma (1) 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per
ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero
degli affari esteri. 3. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli
studi di bacino del fiume Isonzo e degli interventi finalizzati alla
regolarizzazione delle acque del bacino stesso, è autorizzata la
spesa fino a lire 75 miliardi per l'esecuzione, nel quadro delle
intese internazionali, degli studi medesimi, nel rispetto della
legislazione vigente in materia di tutela ambientale. 4. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1992. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 9 marzo 1993, n. 56]
Art. 24. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1.é differito al 31 dicembre 1993 il termine del 13
marzo 1993, previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio
1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della
disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge, concernente
l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti
assicurativi.
Art. 25. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle
società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate
nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla
predetta data del 31 dicembre 1992. 2. Le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la concessione di
contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali
all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 26. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DPR
25/02/1993
Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1993 (in Gazz.
Uff., 2 marzo, n. 50).
Indizione del referendum popolare per l'abrogazione
parziale del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: (Omissis). Decreta:
Articolo
1
é indetto il referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2,
comma 1, lettera e), punto 4 (i limiti e le modalità di impiego dei
farmaci sostitutivi); dell'art. 72, comma 1 (é vietato l'uso
personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle
I, II, III e IV, previste dall'art. 14. é altresì vietato
qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non
autorizzato secondo le norme del presente testo unico); dell'art.
72, comma 2, limitatamente alle parole: <<di cui al comma
1>>; dell'art. 73, comma 1, limitatamente alle parole:
<<e 76>>; dell'art. 75, comma 1, limitatamente alle
parole: <<in dose non superiore a quella media giornaliera,
determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'art.
78>>; dell'art. 75, comma 12, limitatamente alle parole:
<<rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare
incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o
dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe
senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore
della Repubblica presso la pretura o al procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini
dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo
procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo.>>; dell'art. 75, comma 13,
limitatamente alle parole: <<e nell'art. 76>>; dell'art.
76; dell'art. 78, comma 1, limitatamente alle lettere b) (le
metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro
ore) e c) (i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le
dosi medie giornaliere); dell'art. 80, comma 5 (Le sanzioni previste
dall'art. 76 sono aumentate nella misura stabilita dal presente
articolo quando ricorrono le circostanze ivi previste, eccettuata
quella indicata dal comma 2); dell'art. 120, comma 5 (In ogni caso,
salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato
l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto
previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto
servizio una scheda sanitaria contenente le generalità
dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati
anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti delle
terapie praticate), dell'art. 121, comma 1 (L'esercente la
professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale
di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per
territorio. La segnalazione avviene fermo restando l'obbligo
dell'anominato), del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309 (<<Testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza>>). I relativi comizi sono convocati per il
giorno di domenica 18 aprile 1993.
D.L.
12/02/1993 Num. 35
Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 (in Gazz. Uff., 17
febbraio, n. 39).
Riordino
della normativa in materia di utilizzazione del personale della
scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione; Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 dicembre 1992; Acquisito il parere
delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 1993; Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e
per la funzione pubblica e della pubblica istruzione; Emana il
seguente decreto legislativo:
Art. 1. Utilizzazioni del personale docente soprannumerario e
passaggi di cattedra e di ruolo.
1. Il personale docente delle scuole materne, qualora si abbiano
situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato
nei limiti del soprannumero, purchè sia provvisto di diploma di
istituto magistrale, in posti di insegnamento nelle scuole
elementari. Il predetto personale, se fornito del prescritto titolo
di studio, è utilizzato, sempre nel limite del soprannumero, nelle
scuole medie e negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, in
cattedre corrispondenti alle classi di concorso cui dà accesso il
titolo di studio posseduto. Per il personale docente soprannumerario
l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio. 2. Il personale docente
delle scuole elementari, qualora, dopo la completa attuazione del
nuovo ordinamento, con riferimento anche all'introduzione da esso
prevista dell'insegnamento di una lingua straniera, si abbiano
situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato
nei limiti del soprannumero nelle scuole medie e negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, in cattedre corrispondenti alle
classi di concorso per le quali il predetto personale sia provvisto
del prescritto titolo di studio. Per il personale docente
soprannumerario l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio. 3.
Nell'ambito della scuola media e degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, il personale docente, qualora si abbiano
situazioni di soprannumero nel ruolo di appartenenza, è utilizzato,
nei limiti del soprannumero in scuole dello stesso o di altro ordine
e grado, in cattedre corrispondenti a classi di concorso diverse da
quelle di titolarità, purchè sia provvisto del prescritto titolo
di studio. Il personale docente appartenente ai ruoli degli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore può essere utilizzato
anche nella scuola media. Per il personale docente soprannumerario
l'utilizzazione è disposta anche d'ufficio. 4. Le utilizzazioni in
scuole di grado inferiore possono essere disposte soltanto a
domanda, salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3. Parimenti a
domanda possono essere disposte utilizzazioni in provincia diversa
da quella di titolarità. 5. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono individuati gli insegnamenti tecnico-professionali o
artistico-professionali di carattere rigidamente specialistico per i
quali non è possibile disporre utilizzazioni di titolari di altri
insegnamenti. 6. Le utilizzazioni disposte nell'anno precedente, su
posti e cattedre che rimangano vacanti e disponibili dopo le
operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra o di
ruolo, sono prorogate, anche d'ufficio, per l'anno scolastico
successivo, purchè permanga la situazione di soprannumerarietà che
ha dato luogo all'utilizzazione e sempre che non possa procedersi a
nuova utilizzazione a domanda. In conseguenza, tali posti e cattedre
non sono disponibili per nuove nomine in ruolo. 7. Per l'anno
scolastico 1993-1994 e per gli anni successivi, specifici accordi
contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della
pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il
conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale
(passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonchè per
il superamento dell'attuale ripartizione tra posti riservati alla
mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in
ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui
che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle
operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in
ciascun anno scolastico. 8. Con gli accordi di cui al comma 7 sono
parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni
di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative
graduatorie, nonchè i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai
passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a
posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo
di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente
articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità. 9. Nei passaggi
di cattedra o di ruolo, quando vi siano correlativi posti di
sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della
copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti
richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto
titolo di specializzazione.
Art. 2. Corsi di riconversione professionale.
1. Al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale
all'interno del comparto della scuola, in relazione a fenomeni di
diminuzione della popolazione scolastica e quindi di emergenza di
situazioni di soprannumerarietà del personale docente, ovvero in
relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei
programmi di insegnamento, sono effettuati corsi di riconversione
professionale, aventi, ove necessario, anche valore abilitante. 2. I
corsi sono organizzati dai provveditori agli studi e sono
programmati, secondo le esigenze, sulla base di piani periodici, che
possono prevedere forme di convenzioni con università ed enti di
ricerca, nonchè con enti ed organizzazioni esterni ed organismi
aventi strutture e tecnologie avanzate. Nei corsi con valore
abilitante sarà comunque garantita la presenza di personale docente
universitario e di personale direttivo e docente della scuola ai
fini della valutazione finale. I coordinatori e i docenti chiamati e
curare l'attività didattica e formativa sono nominati dagli stessi
provveditori agli studi; i corsi medesimi si svolgono secondo
modalità che ne rendono compatibile la frequenza con la normale
prestazione del servizio da parte dei partecipanti, nonchè del
coordinatore e dei docenti qualora questi ultimi siano stati scelti
tra il personale della scuola. Per le iniziative che riguardano un
numero limitato i partecipanti o che richiedono particolari
qualificazioni tecnico-professionali, i piani periodici possono
prevedere corsi a carattere nazionale, interregionale o regionale,
con modalità organizzative che escludono comunque la nomina di
personale supplente in sostituzione del personale che partecipa ai
corsi. 3. I corsi sono svolti soltanto per quegli insegnamenti per i
quali vi sia disponibilità di posti o cattedre e sono destinati
prioritariamente ai docenti utilizzati per l'insegnamento cui si
riferiscono i corsi stessi. 4. Requisito di ammissione ai corsi, di
cui al presente articolo, è il possesso del titolo di studio
previsto per l'insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi. 5.
Gli specifici accordi contrattuali di cui all'art. 1, comma 7,
definiscono criteri di programmazione e modalità di svolgimento dei
corsi di riconversione professionale, con riguardo anche alla loro
distribuzione territoriale. I piani ed i programmi di formazione e
le modalità di verifica finale dei corsi, anche ai fini del valore
abilitante degli stessi, sono approvati dal Ministro della pubblica
istruzione, con decreto da emanarsi sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione. Nella formulazione dei programmi si
terrà conto della nuova tipologia delle classi di concorso da
definirsi ai sensi dell'art. 7, comma 5. 6. I compensi dovuti ai
coordinatori ed ai docenti, che hanno svolto attività didattica e
formativa, sono determinati, fino alla sottoscrizione dei contratti
collettivi di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanarsi di concerto con il Ministro del tesoro e con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
sulla base di parametri analoghi a quelli relativi ai compensi
previsti, di norma, per i corsi di aggiornamento. I relativi oneri
gravano sugli appositi capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione fino all'attivazione
della predetta contrattazione collettiva.
Art. 3. Inquadramenti in profili professionali amministrativi.
1. Il personale docente di ruolo delle scuole indicate nell'art. 1,
appartenente a ruoli in cui si abbiano situazioni di soprannumero,
dopo le utilizzazioni ed i passaggi di cui al medesimo art. 1 può
essere inquadrato, a domanda da presentarsi al provveditore agli
studi delle province di titolarità, nelle qualifiche funzionali e
nei profili professionali dei ruoli dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolatica periferica della pubblica istruzione.
2. Il personale docente inquadrato ai sensi del comma 1 è tenuto a
frequentare un corso di formazione avente ad oggetto l'ordinamento
dei servizi dell'amministrazione scolastica. 3. Il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo nelle scuole di ogni
ordine e grado, che sia utilizzato, alla data del 15 novembre 1992,
data di entrata in vigore della legge 23 ottobre, n. 421, presso gli
uffici regionali e provinciali dell'amministrazione scolastica
periferica della pubblica istruzione, può essere inquadrato, a
domanda, da presentarsi al provveditore agli studi della provincia
di titolarità, nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali di cui al comma 1. 4. Gli inquadramenti di cui al
presente articolo sono effettuati su posti disponibili nei limiti
delle dotazioni organiche costituite cumulativamente dalle tabelle A
e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991 e successive modificazioni, e
per le sedi che presentino disponibilità di posti. Il cinquanta per
cento dei posti di cui alla predetta tabella B è comunque reso
indisponibile per gli accessi tramite concorsi fino a quando
permarranno le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1. 5. Agli
inquadramenti si provvede secondo l'ordine di graduatorie risultanti
dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta
nella qualifica di provenienza. Le graduatorie sono compilate sulla
base dei criteri definiti con ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione. 6. Il personale di cui ai commi 1 e 3 è inquadrato in
qualifiche funzionali in corrispondenza di quanto previsto dalla
tabella che segue, con la conservazione, ai soli fini giuridici,
dell'anzianità maturata nella qualifica di provenienza; viene fatta
salva la posizione economica già acquisita per stipendio ed
indennità di funzione, attribuendosi all'interessato, oltre allo
stipendio base della qualifica funzionale nella quale è inquadrato,
una retribuzione individuale di anzianità di importo corrispondente
alla differenza fra lo stipendio in godimento e quello di nuova
attribuzione.
Qualifica funzionale
nella scuola nei Ministeri
Personale appartenente al ruolo dei docenti laureati
VII VII Personale appartenente al ruolo dei docenti diplomati VI VI
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario V VI IV IV III III
7. Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario,
utilizzato presso uffici dell'amministrazione scolastica, che non
chieda l'inquadramento entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, o comunque non l'ottenga, è restituito
alle scuole di titolarità. 8. Agli inquadramenti di cui al presente
articolo si provvede prioritariamente rispetto a quelli effettuati
in base alle disposizioni di carattere generale in materia di
mobilità dei dipendenti pubblici, di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1992, n. 29, che comunque restano confermate per tutte le
ipotesi diverse da quelle previste ai commi 1 e 3.
art. 4. Dotazioni organiche aggiuntive.
1. Per l'anno scolastico 1993-1994, la consistenza delle dotazioni
organiche aggiuntive, prevista dall'art. 13, comma primo, della
legge 20 maggio 1982, n. 270, per la scuola materna, per la scuola
media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è
ridotta in misura pari ai collocamenti a riposo del personale
docente di ruolo e, comunque, entro il limite del quattro per cento
della dotazione organica determinata ai sensi dell'art. 12 della
medesima legge. 2. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, la
consistenza delle predette dotazioni organiche aggiuntive è
stabilita in ragione del tre per cento della dotazione organica come
sopra determinata. 3. L'utilizzazione dei docenti delle dotazioni
organiche aggiuntive è finalizzata alla copertura di posti e
cattedre da attribuire alle supplenze annuali, nonchè di posti
comunque disponibili per l'intero anno scolastico, in misura
prevalente rispetto a tutte le altre attività previste dall'art. 14
della legge 20 maggio 1982, n. 270 e successive modificazioni ed
integrazioni, e comunque, nell'ambito delle quote attualmente
stabilite per tali attività. Resta salvo per la provincia di
Bolzano il comma 6 dell'art. 15 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417.
Art. 5. Disciplina delle nuove forme di utilizzazione in compiti
connessi con la scuola.
1. In sostituzione delle disposizioni di cui ai commi decimo ed
undicesimo dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed a
modifica di tutte le disposizioni che autorizzano l'impiego del
personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto, il
Ministro della pubblica istruzione può disporre, a decorrere dal
1º settembre 1993, utilizzazioni del personale direttivo e docente
delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè del personale direttivo
ed educativo delle istituzioni educative, nel limite massimo di
1.000 unità, presso i seguenti uffici, enti ed associazioni: a)
uffici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e
dell'amministrazione scolastica periferica, per attività inerenti
all'aggiornamento, alla sperimentazione, al diritto allo studio,
all'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap, alla
prevenzione delle tossicodipendenze ed all'educazione della salute
nonchè allo sport; b) università degli studi ed altri istituti di
istruzione superiore, ivi compresi gli istituti superiori di
educazione fisica, per ricerche attinenti alle metodologie
pedagogiche e, per gli istituti superiori di educazione fisica,
anche per compiti di direzione tecnica; c) associazioni
professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi
da esse promossi, che attuino progetti di ricerca concernenti il
servizio scolastico e svolgano compiti di progettazione,
coordinamento ed organizzazione di attività di formazione ed
aggiornamento; d) enti ed associazioni che svolgano attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino
iscritti all'albo di cui all'art. 116 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; e) enti, istituzioni o
amministrazioni che svolgano, per loro finalità istituzionale,
impegni nel campo dell'educazione e della scuola od in campi ad essi
connessi, presso i quali il personale utilizzato sia chiamato ad
esercitare attività direttamente attinenti al diritto allo studio,
con particolare riferimento all'integrazione scolastica degli alunni
portatori di handicap, nonchè attività inerenti a tematiche
educative emergenti; enti aventi finalità istituzionali nel campo
della cultura. 2. Le utilizzazioni presso gli enti ed associazioni
di cui alla lettera d) del comma 1 sono disposte nel limite di cui
all'art. 105, comma 7, del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Le
utilizzazioni presso gli uffici dell'amministrazione centrale della
pubblica istruzione e presso gli uffici dell'amministrazione
scolastica periferica sono effettuate previa determinazione, anche
sulla base delle richieste pervenute, di un contingente complessivo
da assegnare a detti uffici e previa sua ripartizione tra di essi,
sentite le organizzazioni sindacali. Di detta ripartizione è data
tempestiva comunicazione agli uffici interessati. Il Ministro
dispone le predette utilizzazioni sulla base delle designazioni
formulate dai dirigenti responsabili degli uffici medesimi, secondo
l'ordine di una graduatoria che sarà compilata a cura degli uffici
stessi. 4. La graduatoria di cui al comma 3 è basata sulla
valutazione di titoli culturali, scientifici e professionali, ai
quali è assegnato un punteggio complessivo di 100 punti, di cui 30
per i titoli culturali, 30 per i titoli scientifici e 40 per i
titoli professionali. Nella valutazione dei titoli professionali si
tiene conto delle pregresse esperienze compiute nello svolgimento
dei compiti specifici cui si riferisce l'utilizzazione. La
graduatoria ha validità triennale. 5. Salvo revoca da parte del
Ministro della pubblica istruzione e salvo rinuncia da parte
dell'ufficio presso cui l'assegnazione è disposta o rinuncia degli
interessati, le utilizzazioni adottate sulla base della graduatoria
di cui al comma 4 hanno durata triennale e sono rinnovabili per due
ulteriori trienni su richiesta motivata del predetto ufficio. 6.
Tutte le altre utilizzazioni hanno durata annuale e sono rinnovabili
sino ad un massimo di nove anni complessivi. 7. Nella ripartizione
del contingente di 1.000 unità tra le varie forme di utilizzazione
è data priorità alle esigenze relative all'integrazione degli
alunni portatori di handicap, alla prevenzione delle
tossicodipendenze all'educazione della salute. 8. I provvedimenti di
utilizzazione possono essere adottati soltanto nei riguardi di
personale che abbia superato il periodo di prova. 9. Il periodo
trascorso in posizione di personale utilizzato è valido a tutti gli
effetti come servizio di istituto nella scuola. 10. Ai fini della
verifica dell'attività svolta dal predetto personale, gli uffici,
enti ed associazioni sono tenuti a presentare annualmente una
relazione sui compiti svolti dal personale stesso e sui risultati
ottenuti. La relativa valutazione è effettuata con la
collaborazione di ispettori tecnici scelti dal Ministro della
pubblica istruzione; di essa il Ministro terrà conto ai fini
dell'eventuale revoca del provvedimento di utilizzazione. 11. Per
l'anno scolastico 1993-1994 il Ministro della pubblica istruzione
provvede alle utilizzazioni del personale della scuola nel numero e
in conformità ai princìpi e criteri stabiliti dal presente
articolo. 12. Il personale comandato o utilizzato sulla base delle
disposizioni così abrogate è restituito ai compiti di istituto
allo scadere dei periodi consentiti di comando od utilizzazione. 13.
Non si applicano al personale della scuola le disposizioni che
prevedono comandi, con riguardo alla generalità dei dipendenti
civili dello Stato e degli altri dipendenti pubblici, senza
specifico riferimento allo stesso personale della scuola; fanno
eccezione le disposizioni contenute nella legge 11 marzo 1953, n.
87, nella legge 9 agosto 1948, n. 1077, nel regio decreto 24 luglio
1924, n. 1100, e nella legge 23 agosto 1988, n. 400. 14. Restano
ferme le norme che il decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, detta per la dotazione di personale necessaria
al funzionamento degli istituti regionali di ricerca,
sperimentazione ed aggiornamenti educativi, del Centro europeo
dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica,
nonchè le norme di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, alla legge
13 agosto 1980, n. 464, e alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213, nel
limite di un contingente di docenti della scuola elementare e di
direttori didattici non superiore a duecento unità. é fatto
altresì salvo quanto disposto dall'art. 63, penultimo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270, circa il mantenimento ad esaurimento
nell'assegnazione ai compiti attualmente svolti dal personale della
scuola che trovasi nelle condizioni ivi previste. 15. Il presente
articolo non si applica ai comandi, disposti in base ad accordi
internazionali, presso enti od organismi stranieri od
internazionali. Non si applica altresì ai comandi relativi allo
svolgimento di compiti di insegnamento che le vigenti disposizioni
pongono a carico del Ministero della pubblica istruzione. 16. Il
Ministro della pubblica istruzione determina, con propria ordinanza,
le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente
articolo, stabilendo, ove necessario, anche i criteri per una loro
attuazione graduale, soprattutto con riguardo all'esigenza di
assicurare la continuità ed il completamento di progetti di
particolare rilievo, per la cui realizzazione il personale
utilizzato o comandato sia impegnato.
Art. 6. Supplenze.
1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale docente ed
al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere
disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e
disponibili in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali
ai fini della loro copertura con personale di ruolo, sempre che la
vacanza e disponibilità permangano prevedibilmente per l'intero
anno scolastico e che ai posti stessi non sia stato assegnato, a
qualsiasi titolo, personale di ruolo. 2. Non possono essere disposte
supplenze annuali per la copertura dei posti di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Il conferimento
di supplenze temporanee al personale docente ed al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario è limitato al periodo di
effettiva permanenza delle esigenze di servizio, anche per gli
effetti di cui all'art. 23 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638. 4. Per le supplenze del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 7 del
decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e di cui alla legge 23 giugno
1990, n. 168. 5. Gli effetti giuridici ed economici delle nomine del
personale supplente annuale e temporaneo, docente ed amministrativo,
tecnico ed ausiliario continuano ad essere disciplinati dall'art. 7,
ultimo comma, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, convertito
dalla legge 26 gennaio 1982, n. 11, che conferisce alle nomine
medesime, nei limiti della loro durata, solo effetti giuridici e non
anche effetti economici quando il personale nominato non possa
assumere servizio in base a vigenti norme di legge. 6. Il
provveditore agli studi conferisce le supplenze annuali e quelle
supplenze temporanee che siano da disporre sino al termine delle
attività didattiche, ad eccezione delle supplenze temporanee fino a
sei ore settimanali, le quali restano di competenza del capo di
istituto, che le conferisce con la procedura prevista dall'art. 8,
comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, tenuto conto
anche di quanto disposto dal comma 2 del presente articolo. 7. A
decorrere dall'anno scolastico 1992-1993, la norma di cui al comma
quarto dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, si applica soltanto quando l'assenza del
docente, che riprenda servizio nel periodo successivo al 30 aprile,
sia dovuta ad aspettative per infermità e per motivi di famiglia ed
abbia avuto una durata continuativa di almeno centocinquanta giorni.
Nelle classi terminali dei cicli di studio la durata dell'assenza
richiesta è ridotta a novanta giorni continuativi. Il docente che,
per il verificarsi delle suddette condizioni, non riprenda servizio
nella propria classe è impiegato per supplenze o per lo svolgimento
di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola.
Art. 7. Norme di snellimento delle procedure concorsuali.
1. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei
artistici e degli istituti d'arte è subordinata alla previsione del
verificarsi, nel triennio di riferimento, di un'effettiva
disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 1 per le nuove nomine, nonchè del
numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei
corsi di riconversione professionale. 2. Nel concorso per titoli ed
esami la valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo
congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro,
l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi,
sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
3. L'indizione dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente, del personale assistente, delle assistenti educatrici,
degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza è subordinata
alla previsione del verificarsi, nel triennio di riferimento, di
un'effettiva disponibilità di cattedre e di posti. Nei concorsi per
titoli ed esami per l'accesso ai predetti ruoli la valutazione dei
titoli culturali, artistici e professionali precede le prove di
esame, alle quali sono ammessi coloro che hanno riportato un
punteggio superiore a 15/30. 4. Ferme restando le attuali competenze
per quanto riguarda l'indizione dei concorsi e l'approvazione degli
atti, le prove di esame o l'intera procedura dei concorsi per titoli
ed esami sono svolte nelle sedi regionali, sub-regionali e
provinciali indicate dal Ministro della pubblica istruzione all'atto
della fissazione delle sedi e del diario degli esami. Qualora, in
ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni
giudicatrici, il Ministro della pubblica istruzione dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando il provveditore
agli studi o il sovrintendente scolastico regionale che deve curare
l'espletamento dei concorsi così accorpati. Per analoghe esigenze
di contenimento delle spese e per garantire la copertura, con
personale docente di ruolo, delle cattedre e dei posti vacanti e
disponibili, il Ministro della pubblica istruzione può indire
concorso su base regionale, indicando il capo dell'ufficio
scolastico regionale o provinciale che è chiamato a curare
l'espletamento del concorso accorpato. 5. Con decreto da emanarsi
entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, provvede alla
ridefinizione della tipologia delle classi di concorso per l'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei
artistici e degli istituti d'arte, nonchè dei conservatori di
musica e delle accademie, in modo che esse corrispondano ad aree
disciplinari più ampie di quelle attuali, pur nel rispetto
dell'esigenza di assicurare una adeguata specializzazione. 6. Ai
fini della nomina del presidente e dei componenti delle commissioni
giudicatrici, di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 novembre 1989,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989,
n. 417, sono compilati elenchi distinti a seconda che trattasi di
personale direttivo e docente della scuola in quiescenza, ovvero di
personale che, contestualmente alla domanda di inclusione negli
elenchi stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facoltà di
chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale esonero
non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti dagli elenchi,
facendo più frequente ricorso, nell'ordine, al primo ed al secondo
di essi. Il personale in quiescenza non deve aver superato il
settantesimo anno di età al momento dell'inizio del concorso. 7. Il
Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria
ordinanza, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
le modalità di formazione degli elenchi di cui al comma 6 e di
costituzione delle commissioni giudicatrici, fermo restando
l'attuale numero dei componenti per ciascuna commissione medesima
fissato dalla legge 20 maggio 1982, n. 270. 8. Fino alla
sottoscrizione dei contratti collettivi di cui all'art. 45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i compensi sono
corrisposti in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde
ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero delle
giornate e per l'importo complessivo massimo rapportato al tempo
assegnato per la conclusione della procedura concorsuale, secondo la
tabella che segue. Per i concorsi per soli titoli i tempi di
espletamento indicati nella predetta tabella sono ridotti ad un
terzo rispetto a quelli previsti per i concorsi per titoli ed esami
con una sola prova scritta. Non è dovuto alcun compenso al
personale direttivo e docente della scuola in attività di servizio
che non rinunci all'esonero. Il secondo comma dell'art. 5 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, non si applica alle commissioni
giudicatrici dei concorsi di reclutamento del personale docente.
COMPENSI DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI
CONCORSI A CATTEDRE CHE RINUNCINO ALL'ESONERO DAL SERVIZIO
[All'indicazione del numero di candidati (nel testo: N.c.) seguono
quelle del numero di prove scritte, scrittografiche, ecc. (nel
testo: N.p.), dei relativi tempi e sedute assegnate (1), e dei
totali. N.d.r.].
Compenso.
N.c.: fino a 100: N.p.: 1/30 g - 26 sedute. Tot.: 1.690.000; N.p.:
2/50 g - 43 sedute. Tot.: 2.795.000; N.p.: 3 o più/70 g - 61
sedute. Tot.: 3.965.000. N.c.: da 101 a 200: N.p.: 1/50 g - 43
sedute. Tot.: 2.795.000; N.p.: 2/75 g - 62 sedute. Tot.: 4.030.000;
N.p.: 3 o più/100 gr - 88 sedute. Tot.: 5.720.000. N.c.: da 201 a
300: N.p.: 1/74 g - 62 sedute. Tot.: 4.030.000; N.p.: 2/100 g - 88
sedute. Tot.: 5.720.000; N.p.: 3 o più/150 gr - 130 sedute. Tot.:
8.450.000. N.c.: da 301 a 400: N.p.: 1/100 g - 88 sedute. Tot.:
5.720.000; N.p.: 2/150 g - 130 sedute. Tot.: 8.450.000; N.p.: 3 o
più/200 gr - 175 sedute. Tot.: 11.375.000. N.c.: da 401 a 500:
N.p.: 1/150 g - 130 sedute. Tot.: 8.450.000; N.p.: 2/200 g - 175
sedute. Tot.: 11.375.000; N.p.: 3 o più/240 gr - 208 sedute. Tot.:
13.520.000. 9. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo
massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di presenza,
determinato in base al totale delle giornate in cui vi sono state
sedute, è ridotto al cinquanta per cento. Nei confronti dei
componenti che si dimettano dall'incarico o siano dichiarati
decaduti per comportamenti loro attribuibili è operata un'uguale
riduzione sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in
cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute. 10. Per
quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano
le norme che in materia di concorsi dettano il decreto-legge 6
novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, e la legge 20 maggio 1982, n. 270.
-------------------- (1) Non comprendono i venti giorni necessari
per dare comunicazione ai candidati della loro ammissione alle
eventuali prove pratiche e a quelle orali.
Art. 8. Parametri di valutazione della produttività del sistema
scolastico.
1. Nel quadro della definizione di strumenti idonei al conseguimento
di una maggiore produttività del sistema scolastico ed al
raggiungimento di obiettivi di qualità, il Ministro della pubblica
istruzione provvede alla determinazione di parametri di valutazione
dell'efficacia della spesa che tengano conto dei vari fenomeni che,
condizionando l'attuazione del diritto allo studio, si riflettono
sui livelli qualitativi dell'istruzione. A tal fine provvede
altresì all'individuazione di adeguati metodi di rilevamento dei
processi e dei risultati in termini di preparazione generale e di
preparazione specifica del servizio scolastico. 2. Definiti metodi e
strumenti di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, stabilisce un programma triennale di interventi
articolati nel territorio, per ciascun anno, che saranno volti alla
realizzazione della migliore qualità dell'offerta educativa ed, in
particolare, al graduale superamento dei fenomeni di evasione
dall'obbligo scolastico, di ripetenza e di interruzione della
frequenza scolastica, di ritardo nel corso degli studi e di
abbandono della scuola, soprattutto nelle aree di maggior disagio
scolastico. 3. Per l'acquisizione delle competenze scientifiche e
tecnologiche necessarie, per la realizzazione del programma, per
l'analisi sistematica dei risultati rilevati e per la verifica
dell'idoneità degli interventi disposti, il Ministro della pubblica
istruzione si avvale della collaborazione del Centro europeo
dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica,
degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, nonchè di enti specializzati universitari e non
universitari, pubblici e privati, e di associazioni di tutela dei
diritti dei cittadini e della qualità dei servizi. 4. Ai fini della
verifica degli obiettivi conseguiti sarà svolta una relazione
annuale concernente gli interventi effettuati, anche al fine di una
ottimizzazione dei flussi di spesa da valutare in sede di
stanziamenti di bilancio. 5. Per una migliore realizzazione degli
obiettivi di qualità del servizio scolastico ed in considerazione
del ruolo peculiare della funzione educativa della scuola nella
società, il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministero del tesoro e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al
parlamento una proposta organica sulla scuola, che sulla base di un
rafforzamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ne
configuri un nuovo assetto organizzativo, amministrativo e didattico
e proceda ad una ridefinizione degli organi collegiali.
DL
12/01/1993 Num. 3
Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3 (in Gazz. Uff., 12 gennaio, n.
8).
Disposizioni
urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia
penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da
infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia
di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici
giudiziari.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visto gli articoli 77 e 87
della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di provvedere alla assunzione a tempo determinato di mille unità,
in eccedenza rispetto all'organico del Corpo di polizia
penitenziaria, di dettare disposizioni concernenti le persone
detenute affette da infezione da HIV, di apportare alcune modifiche
al testo unico in materia di stupefacenti, nonchè di adottare
disposizioni indispensabili per l'inizio del funzionamento di uffici
giudiziari di nuova costituzione; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 gennaio 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri di grazia e giustizia, per gli affari sociali, dell'interno
e della sanità, di concerto con il Ministro della difesa; Emana il
seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. L'alinea del comma 8 dell'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito
dal seguente: <<L'Osservatorio, sulla base delle direttive e
dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche
poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e
sistematicamente dati:>>. 2. Al comma 8, lettera h), dell'art.
1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono alla acquisizione ed elaborazione di dati
connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso>>. 3.
Al comma 13 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente periodo: <<Una
quota non superiore ad un decimo della somma prevista può essere
utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per
l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il
cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo
della prevenzione, del recupero e della riabilitazione>>. 4.
Al comma 14 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, le parole <<31 gennaio>> sono
sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa,
acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantità non superiore alla dose media giornaliera determinata a
norma dell'art. 78, comma 1, lettera a), è sottoposto alle sanzioni
amministrative della sospensione della patente di guida, della
licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento
equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno
per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali
documenti, per un periodo da due a quattro mesi se si tratta di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III
previste dall'art. 14 e per un periodo da uno a tre mesi se si
tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle
II e IV. Le medesime sanzioni si applicano a chi, per farne uso
personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene
sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità non superiore al
triplo della dose media determinata a norma dell'art. 78, comma 1,
lettera a), qualora risulti che tale quantità corrisponde alla dose
individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le
metodiche indicate nello stesso art. 78, comma 1, lettera
c)>>. 2. Il comma 2 dell'art. 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<2. Nei casi previsti dal comma 1, se ricorrono elementi tali
da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal
commettere nuovamente i fatti, in luogo della sanzione, e per una
sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale
invito a non fare più uso delle sostanze, avvertendo il soggetto
delle conseguenze a suo danno>>. 3. Il comma 3 dell'art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è soppresso. 4. Il comma 12 dell'art. 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico
per le tossicodipendenze entro il termine indicato, ovvero non
inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo
interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca
nuovamente dinanzi a sè e lo invita al rispetto del programma,
rendendolo dedotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se
l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di
rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza
giustificato motivo, il prefetto applica le misure di cui all'art.
76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la quarta
volta i fatti di cui ai commi 1 e 2>>.
Art. 3. 1. L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 76
(Sanzioni in caso di inosservanza e provvedimenti ulteriori). -- 1.
Chiunque, dopo il terzo invito del prefetto previsto dal comma 12
dell'art. 75 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e
socio-riabilitativo è sottoposto, per un periodo da tre a otto
mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, ovvero per un periodo
da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle
tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14, ad una o più delle
seguenti misure: a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza,
salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per
comprovate ragioni di cura e recupero; b) obbligo di presentarsi
almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della Polizia
di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente; c) obbligo di rientrare nella propria
abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una
determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; d)
divieto di frequentare determinati locali pubblici; e) sospensione
della patente di guida, della licenza di porto d'armi con
proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del
passaporto o di ogni altro documento equipollente; f) obbligo di
prestare un'attività non retribuita a favore della collettività,
per un periodo da uno a tre giorni alla settimana e per un massimo
di dodici settimane, attività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni, ovvero presso enti, organizzazioni
di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del
patrimonio ambientale o forestale, previa stipulazione, ove occorra,
di speciali convenzioni con le amministrazioni interessate; g)
sequestro di veicoli, se di proprietà dell'autore della violazione,
con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva
in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero
per motivi turistici. 2. Le stesse misure si applicano a chiunque,
essendo già incorso per tre volte nelle sanzioni amministrative
previste dall'art. 75, commette uno dei fatti previsti dal comma 1
di tale articolo. 3. Se il provvedimento riguarda un minore, è
comunicato ai genitori o a chi esercita la potestà parentale. 4.
Competente a irrogare la sanzione è, nell'ipotesi indicata al comma
1, il prefetto che ha adottato il provvedimento a norma dell'art.
75, comma 12, e nell'ipotesi indicata al comma 2 il prefetto del
luogo in cui è stata commessa la violazione. 5. Nell'adottare le
prescrizioni e nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o
nell'autorizzare eccezioni, il prefetto tiene conto delle necessità
derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo
cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli
volontariamente si sottoponga, nonchè di quelle di lavoro, di
studio, di famiglia e di salute. 6. Se l'interessato lo richiede, il
prefetto sospende il procedimento e dispone che egli sia inviato al
servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al
programma di cui all'art. 122, fissando un termine per la
presentazione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il
comportamento durante l'esecuzione. 7. Il prefetto revoca la
sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando
accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del
programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero
mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta
esecuzione. 8. Se l'interessato si è sottoposto al programma,
ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il
prefetto dispone l'archiviazione degli atti. 9. Il provvedimento con
il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 è annotato in
apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e
delle sanzioni di cui al presente articolo. 10. Qualora
l'interessato violi le prescrizioni imposte a norma del comma 1, la
durata delle medesime è aumentata di un terzo, salvo che
l'interessato richieda di essere assegnato ad una struttura di
accoglienza con finalità socio-riabilitative e di lavoro; il
prefetto determina il periodo di assegnazione da un minimo di
quindici giorni a un massimo di sessanta giorni. 11. Se
l'interessato viola talune delle prescrizioni di cui al comma 10,
ovvero si sottrae all'assegnazione ad una struttura di accoglienza
disposta a norma del medesimo comma 10, si applicano nuovamente le
sanzioni indicate nel comma 1, nella durata originariamente
stabilita, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la
violazione delle prescrizioni di cui al comma 10 o si è verificata
la sottrazione all'assegnazione>>.
Art. 4. 1. L'art 78 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 78
(Criteri per determinare l'uso abituale e per quantificare la dose
media giornaliera). -- 1. Con decreto del Ministro della sanità,
previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:
a) i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi
medie giornaliere; b) le procedure diagnostiche e medico-legali per
accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope; c)
le metodiche per quantificare la dose necessaria alla esigenza
individuale nelle ventiquattro ore. 2. Il decreto deve essere
periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle
conoscenze nel settore>>.
Art. 5. 1. L'art. 89 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, è sostituito dal seguente: <<Art. 89
(Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). -- 1.
Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che
sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando
imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che
abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di
una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può
pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso
provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i
controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o
l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero. 2. Se una
persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia
cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero
presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti,
ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare
è revocata, sempre che non ricorrano esigenze cautelari di
eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo
stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonchè la
dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla
struttura. 3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o
ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto
l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione o quando accerta che la
persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha
rifiutato l'esecuzione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non
si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti
dall'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale. 5. Nei
confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni previste dall'art. 96, comma 6>>. 2. Il comma 5
dell'art. 275 del codice di procedura penale è abrogato.
Art. 6. 1. Il comma 1 dell'art. 90 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:
<<1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva
non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria,
per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora
scontare una pena di durata non superiore a quattro anni, il
tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena
per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha
in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa
disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5,
quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena
pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro
anni>>.
Art. 7. 1. Nell'art. 94, comma 1, del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: <<Se la pena
detentiva, inflitta nel limite di tre anni>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Se la pena detentiva inflitta nel limite di
quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura>>.
Art. 8. 1. All'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di
cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a
trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Direzione
generale del demanio entro sessanta giorni, corredandola con il
proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza
entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso
inutilmente tale termine il Ministro per gli affari sociali può
chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri>>.
Art. 9. 1. Ai fini di una più corretta predisposizione progettuale
delle iniziative, nonché della verifica dell'attuazione dei
progetti finanziari ai sensi del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo composto da
undici esperti, di cui sei in rappresentanza, rispettivamente, delle
Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia,
della difesa, della pubblica istruzione e della sanità, scelti
prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, da
quattro esperti particolarmente competenti nel settore della
prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un
rappresentante delle associazioni delle famiglie. I membri del
nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere
dallo scadere del secondo anno. Non si può far parte del nucleo
operativo per più di cinque anni. 2. I componenti del nucleo
operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dei
Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per
gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo
operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il nucleo operativo, nell'espletamento dei propri compiti,
collabora -- se richiesto -- alla predisposizione dei progetti
esecutivi da sottoporre a finanziamento ai sensi dell'art. 127 del
testo unico di cui al comma 1 e, comunque, acquisisce le necessarie
informazioni sulle attività svolte dalle amministrazioni statali,
dalle regioni, dai comuni interessati e dagli enti ausiliari ammessi
a contributo, che sono tenuti a fornirle. I componenti del nucleo
operativo possono accedere ai luoghi di esecuzione dei progetti al
fine di constatarne lo stato di realizzazione e di effettuare ogni
altra rilevazione utile per la verifica e monitoraggio
dell'attuazione dei progetti, anche ai fini di un costante
miglioramento della qualità delle iniziative da realizzare
nell'ambito della prevenzione e del recupero. 4. L'onere per il
funzionamento del nucleo operativo di cui al comma 1 è valutato in
lire 400 milioni annui, a decorrere dal 1993, cui si provvede a
carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di
cui al citato art. 127, comma 1. Il Ministro del tesoro provvede,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. 1. Ai fini del coordinamento delle attività di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti,
nonchè delle attività finalizzate alla erogazione dei contributi
di cui agli articoli 127, 131, 132, e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali il
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga>>. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati
alla tabella C' allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono
trasferiti per gli anni medesimi nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1
possono essere finanziati, previa presentazione di studi di
fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
intendono conseguire, progetti mirati alla prevenzione ed al
recupero dalle tossicodipendenze elaborati da: a) Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica
istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e dal Dipartimento per gli affari sociali,
nella misura complessivamente non superiore al 25\ dello
stanziamento totale del Fondo. Detti progetti debbono essere
finalizzati alla formazione del personale nel settore specifico, ad
iniziative di informazione e sensibilizzazione, alla ricerca di
nuove metodologie per il miglioramento dei servizi, alla
razionalizzazione dei dati informativi ed alla valutazione e
monitoraggio dei progetti realizzati; b) comuni ed enti locali
maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno. Al
finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i
comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi
sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio, con
particolare riferimento ai centri di prima accoglienza ed alle
<<unità da strada>> finalizzati alla riduzione del
rischio. Per i finanziamenti di tali progetti è destinato il 47\
del totale degli stanziamenti previsti; c) associazioni di
volontariato, enti, cooperative e privati che operino senza scopi di
lucro, nonchè comunità terapeutiche per progetti mirati a
sostenere attività di recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti e per le strutture di cui
all'art. 76, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'art. 3 del presente
decreto. Per il finanziamento di tali iniziative è destinata una
quota pari al 25\ del totale degli stanziamenti previsti per il
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. Una quota
almeno pari al 3\ degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata
al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla
formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati
convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle
tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti
dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 4. All'esame
istruttorio dei progetti, inoltrati all'Ufficio per il coordinamento
delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze --
istituito per le finalità di cui al comma 1 -- dai soggetti
indicati agli articoli 127, 131, 132 e 134 del testo unico
precitato, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del
medesimo testo unico. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
degli articoli 131, 132 e 134, la commissione è integrata da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della
sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla conferenza dei presidenti delle
regioni e dall'ANCI. 5. Il finanziamento dei progetti di cui al
comma 2 è disposto, con proprio decreto, dal Ministro per gli
affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, di cui all'art. 1 del predetto testo unico. 6.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per
gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga, emana la circolare esplicativa contenente i
criteri relativi alla erogazione, gestione e rendicontazione dei
finanziamenti previsti dal Fondo nazionale di cui al comma 1. 7. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per gli
affari sociali, deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel
presente articolo. 8. é abrogata ogni altra disposizione in
contrasto con il presente articolo. 9. All'art. 100, comma 5, del
citato testo unico sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>.
Art. 11. 1. Dopo l'art. 286 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
<<Art.
286-bis (Divieto di custodia cautelare). -- 1. Non può essere
mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia
affetto da infezione da HIV e ricorra una situazione di
incompatibilità con lo stato di detenzione. L'incompatibilità
sussiste, ed è dichiarata dal giudice, nei casi di AIDS conclamata
o di grave deficienza immunitaria; negli altri casi
l'incompatibilità per infezione da HIV è valutata dal giudice
tenendo conto del periodo residuo di custodia cautelare e degli
effetti che sulla pericolosità del detenuto hanno le sue attuali
condizioni fisiche. La richiesta di accertamento dello stato di
incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore
o dal servizio sanitario penitenziario. Nei casi di incompatibilità
il giudice dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli
arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato. 2. Con
decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia
sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza
immunitaria; sono altresì stabilite le procedure diagnostiche e
medico legali per accertare l'affezione da HIV, nonchè il grado di
deficienza immunitaria rilevante ai fini della situazione di
incompatibilità valutabile dal giudice. 3. Quando ricorrono
esigenze diagnostiche per accertare incompatibilità con lo stato di
detenzione ovvero, al di fuori dei casi di cui al comma 1, ricorrono
esigenze terapeutiche concernenti l'infezione da HIV e sempre che
tali esigenze non possano essere soddisfatte nell'ambito
penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in
idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo
necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a
prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il
giudice dispone a norma del comma 1 se risulta accertata
l'incompatibilità, altrimenti ripristina la custodia cautelare in
carcere, ovvero provvede a norma dell'art. 299. Se dispone gli
arresti domiciliari, l'esecuzione della misura avviene presso
l'abitazione dell'imputato o presso una residenza collettiva o casa
alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n.
135>>. 2. Il decreto di cui al comma 2 dell'art. 286-bis del
codice di procedura penale è emanato entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 12. 1. Nel primo comma dell'art. 146 del codice penale è
aggiunto il seguente numero: <<3) se deve aver luogo nei
confronti di persona affetta da infezione da HIV nei casi di
incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'art.
286-bis, comma 1, del codice di procedura penale>>.
Art. 13. 1. I detenuti e gli internati affetti da infezione da HIV,
per i quali la competente autorità abbia disposto il piantonamento,
sono avviati negli ospedali individuati con decreto emanato dai
Ministri della sanità e di grazia e giustizia. 2. Per l'attivazione
di posti letto negli ospedali di cui al comma 1 si provvede con
finanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 14. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per
le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse
all'espletamento dei compiti loro attribuiti dal decreto del
Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento dell'attività dei SERT ad alta utenza, sono
conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi
interni riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con
incarico formalizzato dai competenti organi della unità sanitaria
locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per
il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale
di appartenenza, fatta eccezione per il personale medico della
specifica idoneità prevista in attuazione dell'art. 6, comma 5, del
citato decreto n. 444 del 1990, e deve aver prestato la propria
attività presso il SERT per almeno sei anni o a rapporto d'impiego
o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per
almeno trenta ore settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto
d'impiego tranne il formale atto di nomina. 2. I posti di coadiutore
istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento
delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti,
fino alla data del 31 dicembre 1993, mediante concorsi interni
riservati, da espletare ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, al personale di ruolo attualmente in
servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato
dai competenti organi della unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della
qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e
deve aver prestato la propria attività presso il SERT per almeno
quattro anni o a rapporto di impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore
settimanali, aventi tutti i requisiti del rapporto d'impiego tranne
il formale atto di nomina. 3. I posti di dirigente e coadiutore non
conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si
renderanno comunque disponibili dopo il 31 dicembre 1993 saranno
attribuiti al solo personale medico e conferiti mediante ordinari
concorsi pubblici.
Art. 15. 1. A tutti i detenuti o gli internati, all'atto del loro
ingresso negli istituti penitenziari, è richiesto il consenso al
fine della sottoposizione ad analisi per accertare l'infezione da
HIV. 2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, si può
egualmente procedere a dette analisi sia qualora esistano motivi di
necessità clinica, nell'interesse del detenuto o dell'internato,
certificati dal sanitario dell'istituto penitenziario, sia qualora
il comportamento del detenuto o dell'internato, nel corso del
trattamento penitenziario, evidenzi un pericolo per l'incolumità o
del personale degli istituti penitenziari o degli altri detenuti o
internati; in quest'ultimo caso, il comportamento che legittima la
sottoposizione obbligatoria alle analisi è descritto dal direttore
del carcere e si procede alle analisi necessarie, previo
provvedimento riservato del sanitario dell'istituto. 3. Le analisi
disposte ai sensi dei commi 1 e 2 sono eseguite con modalità tali
da assicurare la piena riservatezza delle procedure e il relativo
risultato è comunicato soltanto al sanitario e, tramite questi,
all'interessato e al direttore dell'istituto penitenziario. Questi,
nell'adottare le conseguenti misure a tutela dell'incolumità del
personale dell'istituto penitenziario e degli altri detenuti o
internati, non deve emanare alcun provvedimento discriminatorio nei
confronti della persona le cui analisi abbiano rivelato la presenza
di infezione da HIV. 4. Il Ministro di grazia e giustizia informa
semestralmente il Parlamento del numero dei consensi espressi,
nonchè delle analisi obbligatoriamente disposte, distinte per
motivi di salute e per motivi di pericolosità, con specifico
riferimento ai singoli istituti penitenziari.
Art. 16. 1. Nell'art. 3, comma 1, della legge 17 ottobre 1991, n.
335, dopo le parole: <<dal tribunale di Bolzano>> sono
inserite le seguenti: <<, nonchè dalla pretura circondariale
di Bolzano,>>.
Art. 17. 1. Nell'art. 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 94, dopo il
comma 2 è inserito il seguente: <<2-bis. Il Ministro di
grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio
decreto, entro il 28 febbraio 1993, (1) la data di inizio del
funzionamento delle corti di assise di cui al comma 1>>. 2. I
termini indicati negli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono fissati al 31
gennaio 1993. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 14 gennaio 1993,
n. 10]
Art. 18. 1. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad
assumere per la durata di un anno, in eccedenza all'organico del
Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 15 dicembre 1990,
n. 395 e successive modificazioni, in qualità di agenti di polizia
penitenziaria, mille unità da trarre prioritariamente dai militari
in ferma di leva prolungata che sono stati collocati in congedo
entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, dai militari di
leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data. 2. A
tal fine tra i militari di cui al comma 1 interessati all'assunzione
sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva
prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono
formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale
dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria o da un suo delegato, e da un
ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione
generale del personale di truppa delle Forze armate. 3. Le
graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei
precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai
Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'art. 38
della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 4. Non possono essere assunti
gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno
precedenti o pendenze di carattere penale.
Art. 19. 1. Gli agenti di cui al presente decreto sono adibiti
all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è
attribuito, salvo che sia diversamente disposto dal presente
decreto, il trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti
di polizia penitenziaria di ruolo. 2. Il rapporto di servizio è
risolto di diritto decorso un anno dalla data di assunzione. 3. Con
decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la
immediata cessazione dal servizio, anche prima del periodo di un
anno, se il reclutato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo
al servizio.
Art. 20. 1. Le strutture di cui al comma 10 dell'art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come
sostituito dal presente decreto, sono individuate, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del
Ministro per gli affari sociali entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
tra quelle non aventi fini di lucro gestite dagli enti di cui
all'art. 115 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
Le assegnazioni alle predette strutture di accoglienza potranno
essere disposte dal prefetto nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate, allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 10 del
presente decreto.
Art. 21. 1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 18 e
19, valutato in lire 33.424 milioni per l'anno 1993 ed in lire 3.039
milioni per l'anno 1994, si provvede: a) quanto a lire 12.224
milioni per l'anno 1993 e a lire 3.039 milioni per l'anno 1994
mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia; b) quanto a lire 21.200 milioni per l'anno 1993 a carico
degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083,
rispettivamente per lire 12.850 milioni, per lire 4.266 milioni, per
lire 3.832 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione
del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993. 2. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
ATTO D'INTESA 9 febbraio 1993
(pubbl. sulla G.U. n. 55 dell'8 marzo 1993, suppl. ord. n.
25)
|
Approvazione dello schema di atto di intesa tra Stato e
regioni per la definizione di criteri e modalità uniformi
per l'iscrizione degli enti ausiliari che gestiscono
strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale
dei tossicodipendenti negli albi di cui all'art. 116 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309
|
ai090293.pdf
(33 KB)
|
DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1993
(pubbl. sulla G.U. n. 55 dell'8 marzo 1993, suppl. ord. n.
25, modificato con avviso di rettifica nella G.U. n. 67 del
22 marzo 1993)
|
Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità
sanitarie locali ed enti, società, cooperative o
associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione
dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o
psicotrope
|
dm190293.pdf
(30 KB)
|
DECRETO MINISTERIALE 15 marzo
1993
(pubbl. sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 1993)
|
Aggiornamento delle tabelle contenenti sostanze
stupefacenti e psicotrope
|
dm150393.pdf
(7 KB)
|
DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1993
(pubbl. sulla G.U. n. 91 del 20 aprile 1993
|
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle
sostanze stupefacenti e psicotrope
|
dm220393.pdf
(9 KB)
|
DECRETO LEGGE 14 maggio 1993 (coordinato con la
legge di conversione 14 luglio 1993, n° 222)
(pubbl. sulla G.U. n. 163 del 14 luglio 1993)
|
Disposizioni urgenti relative al trattamento delle persone
detenute affette da infezione da HIV e di tossicodipendenti
|
dl140593c.pdf
(45 KB)
|
LEGGE 14 luglio 1993 n. 222
(pubbl. sulla G.U. n. 163 del 14 luglio 1993)
|
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 maggio 1993, n. 139, recante disposizioni urgenti
relative al trattamento di persone detenute affette da
infezione da HIV e di tossicodipendenze
|
l140793pdf
(9 KB)
|
CIRCOLARE 30 luglio 1993 n. 1100/11/D/F10/1862
(pubbl. sulla G.U. n. 249 del 22 ottobre 1993)
|
Impiego dei farmaci sostitutivi nei trattamenti delle
tossicodipendenze
|
c300793.pdf
(16 KB)
|
DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre
1993
(pubbl. sulla G.U. n. 264 del 10 novembre 1993)
|
Scheda di rilevazione dei dati concernenti le strutture
socio-riabilitative nel settore della tossicodipendenza
|
dm301093.pdf
(8 KB)
|