Le Leggi sulla Droga
1995
Decreto Ministeriale:
Modificazioni degli elenchi delle specialità
medicinali soggette alle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza. [NON PUBBL.]
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PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-12-20
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PUBBLICAZIONE N°: 2 - DEL: 1996-01-03
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D.M. 20/12/1995
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1995 (in Gazz. Uff.,
3 gennaio 1996, n. 2). -- Modificazioni degli
elenchi delle specialità medicinali soggette alle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza. [NON PUBBL.]
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Decreto Ministeriale:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare.
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PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-11-29
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PUBBLICAZIONE N°: 283 - DEL: 1995-12-04
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D.M. 29/11/1995 [Parte 2 di 2]
Decreto Ministeriale 29 novembre 1995 (in Gazz. Uff.,
4 dicembre, n. 283). -- Approvazione del nuovo
elenco delle imperfezioni e delle infermità che
sono causa di non idoneità al servizio militare.
[testo ELENCO] [parte 2 di 2]
Preambolo
Allegato ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE
INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI INABILITA' AL SERVIZIO
MILITARE Avvertenze generali. Il presente elenco si
applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari
di leva. L'idoneità è la condizione di efficienza
psico-fisica che consente, sia in tempo di pace che
in emergenza bellica o civile, l'espletamento di
tutte le attività proprie della vita militare e
degli incarichi previsti in relazione al grado, alla
qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza
pregiudizio per la salute dell'interessato o per
quella della collettività. Il giudizio di abilità
viene adottato nei riguardi dei soggetti che non
siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di
cui al presente elenco. Il giudizio di inabilità
permanente che determina il provvedimento di riforma
viene adottato: immediatamente, per le imperfezioni
gravi e le infermità croniche e al termine del
periodo massimo concedibile di temporanea
inabilità, per quelle che ritenute presunte
sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo
giudizio è adottato, altresì, per le infermità
che per la loro natura sono suscettibili di
aggravamento o di successioni morbose in conseguenza
dei prevedibili disagi connessi con la vita
militare. Per i militari alle armi il giudizio di
inabilità permanente che determina il provvedimento
di riforma viene adottato quando l'infermità
permanga, nonostante le cure e le licenze di
convalescenza richieste dal caso. Il giudizio di
inabilità temporanea che determina il provvedimento
di rivedibilità per gli iscritti di leva e di
temporanea non idoneità (T.N.I.) per gli arruolati,
rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato
per imperfezioni o infermità presunte sanabili,
entro il periodo massimo concedibile e solo se
previsto dall'articolo che definisce l'infermità.
Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto
viene rinviato alla successiva leva e non può
essere sottoposto a nuova visita medica, in ogni
caso, prima che siano trascorsi sei mesi. Per
l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il
provvedimento di temporanea non idoneità, per la
stessa infermità, può avere una durata complessiva
non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno
e può essere adottato solo in unica soluzione. Per
i provvedimenti di <<rivedibilità>> e
di <<temporanea non idoneità>>,
connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in
deroga, le norme previste dall'art. 109, commi 1 e
3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'osservazione
prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e
finalità medico-legale. Essa va praticata negli
stabilimenti sanitari militari provvisti di organi
medico-legali, tutte le volte che è prevista
dall'articolo che definisce l'infermità, nonchè
nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai
fini diagnostici; qualora non sussista tale
necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i
militari sono inviati presso le medesime strutture
sanitarie per effettuare gli accertamenti
specialistici necessari, non eseguibili presso i
Consigli di leva o le infermerie di Corpo. Per i
residenti all'estero l'osservazione viene sostituita
da una visita collegiale, da parte di una
commissione medica costituita da due membri (uno dei
quali medico fiduciario del consolato), alla
presenza dell'autorità consolare. Durante le visite
i periti esaminano il libretto sanitario personale
di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, nonchè l'eventuale ulteriore documentazione
sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione
di malattie in atto o pregresse. La documentazione
sanitaria rilasciata con debita autenticazione da
strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita
e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico
riferimento per l'emanazione del giudizio
medico-legale. I Consigli di leva possono riformare
senza esame personale: a) i soggetti affetti da
evidenti e gravi inperfezioni fisiche, sulla base di
attestazione rilasciata dal capo
dell'amministrazione comunale; b) i soggetti affetti
da gravi infermità accertate presso strutture
sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti
sanitari debitamente autenticati e certificate dal
servizio di medicina legale della unità sanitaria
locale territorialmente competente. Il provvedimento
di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti
di bassa statura secondo il limite previsto
dall'art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237,
viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso
D.P.R. Gli articoli del Capo XII (psichiatria)
tengono conto prevalentemente della nosografia
utilizzata nel manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali (DSM-III-R). Per quanto non
espressamente previsto da queste avvertenze si
applica il vigente regolamento sul servizio
sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).
Art. 1. Le disarmonie generali e le distrofie
costituzionali di grado elevato, comprensive sia
delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracilità)
sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesità);
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 2. a) I difetti del metabolismo glicidico,
lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea. b) La
mucoviscidosi.
Art. 3. Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra,
il periodo della inabilità temporanea.
Art. 4.
I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 5. Le malattie infettive e/o parassitarie che
siano causa di importanti lesioni organiche o di
notevoli alterazioni funzionali, oppure siano
accompagnate da grave e persistente compromissione
delle condizioni generali e/o della crasi ematica o
che abbiano caratteristiche di cronicità e/o di
evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 6. a) Le malattie primitive del sangue e degli
organi emopoietici; b) Le malattie secondarie del
sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 7. a) L'asma bronchiale allergico e le altre
gravi allergie clinicamente manifeste o in fase
asintomatica, accertate con le appropriate indagini
biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea. b) Le gravi intolleranze ed
idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifestate o
accertate con le appropriate indagini biologiche;
trascorso, ove occorra il periodo di inabilità
temporanea. c) Le sindromi da immunodeficienza,
anche in fase asintomatica, accertate alla base
delle appropriate indagini biologiche; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. d)
Le connettiviti sistematiche.
Art. 8. Lo stato di intossicazione cronica, da
piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilità temporanea.
Art. 9. a) I tumori maligni. b) I tumori benigni ed
i loro esiti quando per sede, volume, estensione o
numero siano deturpanti o producano importanti
limitazioni funzionali.
Art. 10. a) Le malformazioni craniche congenite con
evidenti deformità. b) Le modificazioni
morfologiche delle ossa del cranio con
interessamento della teca interna.
Art. 11. Le malformazioni e gli esiti di malattie o
lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti
molli della bocca che producano gravi disturbi
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 12. Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di
interventi chirurgici correttivi, le malattie del
complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità
temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 13. a) La mancanza o l'inefficienza (per carie
destruente, per parodontopatia o per anomalie
dentarie) del maggior numero di denti o di almeno
otto tra incisivi e canini. b) Le malocclusioni
dentali con insufficienza funzionale. c) Gli estesi
impianti dentali con segni clinici e/o radiologici
di intolleranza; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilità temporanea.
Art. 14. a) Le malformazioni del cuore e dei grossi
vasi; la destrocardia. b) Le malattie
dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i
loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea. c) Le gravi turbe del ritmo
cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico
di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 15. L'ipertensione arteriosa persistente;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea; dopo osservazione.
Art. 16. a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose.
b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei
capillari con disturbi trofici o funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 17. a) Le ectasie venose estese con
incontinenza valvolare o i disturbi del circolo
venoso profondo. b) Le flebiti e le altre malattie
del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi
trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea. c) Le malattie
gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro
esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 18. a) I dismorfismi della gabbia toracica con
alterazioni funzionali respiratorie o del circolo
polmonare. b) Le malattie croniche dei bronchi e dei
polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea. c) Le malattie delle pleure
ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilità temporanea.
Art. 19. Le malformazioni e le malattie croniche
delle ghiandole e dei dotti salivari che producono
gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra,
il periodo di inabilità temporanea.
Art. 20. Le ernie viscerali.
Art. 21. a) Le malformazioni, le anomalie di
posizione, le malattie o i loro esiti, del tubo
digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e
del peritoneo che, per natura, sede e grado
producano notevoli disturbi funzionali; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; b)
Gli esiti di intervento chirurgico con perdita
totale o parziale di un viscere
Art. 22. a) Le malformazioni, le malposizioni, le
malattie o i loro esiti, del rene, della pelvi,
dell'uretere, della vescica, dell'uretra, della
prostata, del pene, del testicolo che siano causa di
rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) La
perdita anatomica o funzionale di un rene. c) La
mancanza o l'atrofia o la ritenzione o l'ectopia di
entrambi i testicoli.
Art. 23. Le malattie dello scroto e delle strutture
endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in
maniera rilevante la funzione; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 24. Le malattie del sistema nervoso centrale e
i loro esiti, che siano causa di significative
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 25. Le malattie del sistema nervoso periferico
e i loro esiti, che siano causa di significative
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 26. Le miopatie primitive o che siano causa di
significative alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 27. Le epilessie; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 28. Gli esiti di traumi encefalici e midollari
con significativa limitazione funzionale; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 29. Il ritardo mentale, anche lieve, purchè
tale da pregiudicare il rapporto di realtà.
Art. 30. a) I disturbi dell'adattamento. b) I
disturbi del controllo degli impulsi. c) I disturbi
dell'identità di genere (disturbi della
sessualità). d) I disturbi dell'alimentazione. e) I
disturbi delle funzioni evacuative. f) I disturbi da
tic. g) I disturbi del sonno. h) I disturbi
dell'eloquio. In ogni caso i disturbi devono essere
tali da limitare significativamente il soggetto
nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio
militare; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 31. I disturbi da uso di sostanze psicoattive;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 32. Il disturbo organico di personalità;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea. Dopo osservazione.
Art. 33. I disturbi non organici di personalità,
tali da limitare significativamente l'assolvimento
dei compiti previsti dal servizio militare;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea. Dopo osservazione.
Art. 34. I disturbi nevrotici: la distimia, i
disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi
isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione),
le sindromi marginali, quando siano tali da limitare
significativamente l'assolvimento dei compiti
previsti dal servizio militare; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 35. I disturbi psicotici, anche se in fase di
compenso o di remissione clinica; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 36. a) Le malformazioni, le disfunzioni, le
malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e
delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio,
quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea. b) Le malformazioni, le malattie
croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e
delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti
disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 37. I disturbi della motilità del globo
oculare, quando siano causa di diplopia o deficit
visivi previsti dall'art. 42, o qualora producano
alterazioni della visione binoculare (soppressione);
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 38. Le gravi discromatopsie.
Art. 39. L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie
croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del
bulbo oculare e degli annessi con importanti
alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 40. Il glaucoma e le disfunzioni
dell'idrodinamica endoculare potenzialmente
glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilità temporanea.
Art. 41. I deficit visivi che, corretto l'eventuale
vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva a
meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un
occhio.
Art. 42. I deficit del campo visivo, anche
monoculari, che riducano sensibilmente la visione
superiore o laterale o inferiore.
Art. 43. L'emeralopia.
Art. 44. a) La miopia, senza o con astigmatismo, che
superi in ciascun occhio le otto diottrie, anche in
un solo meridiano. b) L'ipermetropia, senza o con
astigmatismo, che superi in ciascun occhio le sette
diottrie anche in un solo meridiano. c)
L'astigmatismo misto in cui la somma delle
componenti (miopica ed ipermetropica) superi in
ciascun occhio le cinque diottrie. d) Le
anisometropie in cui la differenza fra i meridiani
più ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.
Art. 45. a) Le malformazioni ed alterazioni
acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio
medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di
notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le
ipoacusie monolaterali con perdita uditiva,
calcolata sulla media delle quattro frequenze
fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore
di 65 dB. c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale
totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40\
Art. 46. Le malformazioni e le alterazioni acquisite
del naso e dei seni paranasali, quando siano causa
di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilità temporanea.
Art. 47. Le malformazioni e le alterazioni acquisite
della faringe della laringe e della trachea, quando
siano causa di notevoli disturbi funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 48. Le alterazioni congenite, croniche e le
virosi proliferative della cute e degli annessi,
estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 49. Le malattie dell'apparato scheletrico,
congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli
esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi
evidenti o rilevanti limitazioni funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità
temporanea.
Art. 50. Le malattie dei muscoli, congenite od
acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di
malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 51. Le malattie capsulo-legamentose, tendinee,
aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od
acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative),
che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti
limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilità temporanea.
Art. 52. Gli esiti di lesioni traumatiche
dell'apparato muscolo-sceletrico, tendineo e
capsulo-legamentoso, che comportino evidenti
dismorfismi o producano rilevanti limitazioni
funzionali; trascorso ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 53. Le patologie della colonna vertebrale,
congenite od acquisite: a) scoliosi con angolo di
Lippmann - Cob superiore a 25º, la schisi ampia di
almeno due archi vertebali e le altre malformazioni
causa di rilevanti limitazioni funzionali; b)
discopatie con interessamento neurogeno; c) esiti
funzionali di trattamento chirurgico, in tutti i
casi trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilità temporanea.
Art. 54. Le patologie delle articolazioni dell'arto
superiore ed inferiore: a) congenite; b) acquisite:
flogistico-degerenative, quando siano causa di
evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni
funzionali.
Art. 55. La mancanza anatomica o la perdita
funzionale permanente almeno di: a) una mano; b) un
pollice; c) due dita di una mano; d) un indice con
quella delle falangi ungueali di altre due dita di
una mano escluso il pollice; e) falangi ungueali
delle ultime quattro dita di una mano; f) falangi
ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse
quelle dei pollici.
Art. 56. La mancanza anatomica o la perdita
funzionale permanente di almeno: a) un piede; b) un
alluce; c) due dita di un piede.
Art. 57. a) Le deformità gravi congenite ed
acquisite degli arti. b) La dismetria fra gli arti
inferiori, superiore a 3 centimetri. II - ALTRE
CAUSE DI NON IDONEITA'
Art. 58. a) Le imperfezioni ed infermità non
specificate nel presente elenco, ma che rendano
palesemente il soggetto non idoneo al servizio
militare. b) Il complesso di imperfezioni e/o
infermità che, specificate o non nell'elenco, non
raggiungano, considerate singolarmente, il grado
richiesto per la riforma ma che, in concorso tra
loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al
servizio militare. In tutti i casi dopo
osservazione.
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Decreto Legge:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni
e delle infermità che sono causa di non idoneità
al servizio militare.
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PROVVEDIMENTO N°: 498 - DEL: 1995-11-25
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PUBBLICAZIONE
N°: 276 - DEL: 1995-10-25
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
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PROVVEDIMENTO N°: 487 - DEL: 1995-11-18
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PUBBLICAZIONE N°: 270 - DEL: 1995-10-18
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DL 18/11/1995 Num. 487
Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487 (in Gazz. Uff., 18
novembre, n. 270). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 novembre 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
chiedere il finanziamento di progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza
correlata, nonchè di progetti finalizzati alla
riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni
del territorio rigorosamente rilevati e analizzati,
con la previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
4. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati
alla riduzione del danno di cui al comma 3 non
possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui
all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze
non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo
l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 5.
Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative e i privati che operino senza scopi di
lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione
dell'albo e nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con
l'unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, possono chiedere il finanziamento di
progetti, non altrimenti finanziati con contributi
pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo
con la programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
6. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è
attribuita a progetti per la realizzazione di
sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1996, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
Tenuto conto della particolare natura dei progetti,
in deroga alle vigenti norme sulla contabilità
generale dello Stato, per le somme accreditate ai
funzionari delegati ai sensi del presente articolo,
la gestione e la rendicontazione delle somme
relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995
sono prorogate rispettivamente per i tre anni
successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli
sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3
sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello
Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei
conti, secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le
visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui
risultanze vengono riassunte e coordinate da un
dirigente generale della Ragioneria generale dello
Stato, operante nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, all'uopo nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione delle entrate del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al
suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento
intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti
locali i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga per l'esercizio finanziario
1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere
sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare
il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del
funzionario delegato di un ordinativo a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 novembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. In tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
rt. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito un nucleo operativo per la verifica sul
territorio degli interventi nel settore della
tossicodipendenza con i seguenti compiti: a)
verifica delle modalità di realizzazione dei
progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche al fine di
accertare il rispetto del diritto
all'autodeterminazione dei soggetti destinatari
degli interventi. La verifica può avvenire anche su
richiesta della commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni
dello Stato e delle regioni, relativamente ad
interventi di competenza dell'amministrazione
richiedente attinenti alle problematiche delle
tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è
composto da cinque esperti, particolarmente
competenti nel settore della tossicodipendenza e
delle verifiche di efficienza e di efficacia. I
membri del nucleo possono essere sostituiti ogni
anno e comunque non possono far parte del nucleo per
più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e
gli enti, pubblici e privati, destinatari di
finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima
collaborazione. Sono esclusi per due anni da
qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente
che rifiutino la propria collaborazione o
impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo
sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in
posizione di comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre
amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio
di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al
Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione
scritta sulle attività svolte nell'anno precedente.
Tale documento viene allegato alla relazione sui
dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il
Ministro del tesoro provvede, con propri decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di un servizio
telefonico di informazione sulle problematiche
relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel",
organizzato d'intesa con il Ministero della
sanità.>>; d) al comma 14 le parole:
<<31 gennaio>> sono sostituite dalle
seguente: <<31 marzo>>.
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1996, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo
personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei
concorsi pubblici per il primo conferimento dei
posti istituiti negli organici dei SERT in
attuazione del decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio
massimo previsto per il curriculum formativo e
professionale dalle vigenti disposizioni in materia,
è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale
entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I posti
nell'organico dei SERT, istituiti dall'art. 6 del
decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990,
n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato
al quale è ammesso il personale operante in regime
di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e
per un minimo di 24 ore settimanali alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ovvero che abbia operato nel
periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i
SERT per almeno un triennio e per 24 ore
settimanali. 6. Restano ferme le disposizioni
limitative in materia di assunzioni contenute nella
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
|
Sospensione della efficacia del decreto ministeriale 18
febbraio 1994 recante: "Integrazione allo schema-tipo
di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società
cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la
riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope"
|
ORDINANZA
DEL CONSIGLIO DI STATO 14 marzo 1995
|
Pubbl.sulla G.U. n. 112 del 16
maggio 1995
|
|
Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 .
|
PROVVEDIMENTO N°: 383 - DEL: 1995-09-18
|
PUBBLICAZIONE N°: 218 - DEL: 1995-09-18
|
DL 18/09/1995 Num. 383
Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383 (in Gazz.
Uff., 18 settembre, n. 218). -- Disposizioni urgenti
per l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
15 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali e le
università possono chiedere il finanziamento di
progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero
dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza,
nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei
danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da
realizzare sulla base dei bisogni del territorio
rigorosamente rilevati e analizzati, con la
previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
Le università possono chiedere il finanziamento di
progetti a decorrere dall'esercizio finanziario
1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di
volontariato, le cooperative e i privati che operino
senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a
progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di
cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate da un dirigente generale della Ragioneria
generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, all'uopo nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, e collocato
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione delle entrate del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al
suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento
intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti
locali i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga per l'esercizio finanziario
1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere
sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare
il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del
funzionario delegato di un ordinativo a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. Il tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
Art. 5. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di un servizio
telefonico di informazione sulle problematiche
relative alle tossicodipendenze denominato
|P`Drogatel|P', organizzato d'intesa con il
Ministero della sanità.>>; d) al comma 14 le
parole: <<31 gennaio>> sono sostituite
dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Art. 6. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Art. 7. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1995, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo
personale medico o psicologo mediante concorsi
pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo
conferimento dei pochi istituiti negli organici dei
SERT in attuazione del decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni
in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale
operante in regime di convenzione presso i SERT alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto il punteggio indicato dal
presente comma è ulteriormente aumentato del
cinquanta per cento. 5. Restano ferme le
disposizioni limitative in materia di assunzioni
contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
|
Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di ordinamenti finanziari e
contabili.
|
PROVVEDIMENTO N°: 359 - DEL: 1995-08-28
|
PUBBLICAZIONE N°: 201 - DEL: 1995-08-29
|
D.L. 28/08/1995 Num. 359
Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 (in Gazz. Uff.,
29 agosto, n. 201). -- Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni concernenti il differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 agosto 1995; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio
e della programmazione economica; Emana il seguente
decreto-legge:
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello
Stato.
- Le
disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno 1994, non
impegnate entro tale anno, possono esserlo
nell'anno successivo: - a) Presidenza del
Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1162,
1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036,
2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062,
2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839,
2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza,
capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto
residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584,
7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592,
7593, 7594,7595, 7596 e 7597 in conto competenza
e in conto residui; - b) Ministero del tesoro:
capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in
conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto
residui; capitolo 4543 in conto competenza e in
conto residui; - c) Ministero delle finanze:
capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; - d) Ministero
di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592,
1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli
7004 e 7013 in conto residui; - e) Ministero
della difesa: capitolo 1112 in conto competenza
e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto
residui; - f) Ministero della pubblica
istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed
in conto residui; - g) Ministero dell'interno:
capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587,
1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244,
4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli
4235, 7401 e 7402 in conto residui; - h)
Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124,
1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406,
3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli
7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733,
7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438,
8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082,
9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e
capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752,
8881, 8882 in conto competenza e in conto
residui; - i) Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in
conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553,
7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;
- l) Ministero dei trasporti e della
navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e
capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui; -
m) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto
competenza e in conto residui, e capitolo 8021
in conto residui; - n) Ministero del commercio
con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto
competenza; - o) Ministero della sanità:
capitolo 4209 in conto competenza e capitolo
7010 in conto residui; - p) Ministero per i beni
culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in
conto competenza e capitolo 8301 in conto
residui; - q) Ministero dell'ambiente: capitoli
1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in
conto competenza e in conto residui; capitoli
1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli
1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304,
7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705,
7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501,
8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; - r)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e
1256 in conto competenza e in conto residui e
capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; - s)
Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541,
1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030,
2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302,
7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto
residui; - t) Ministero degli affari esteri:
capitoli 1116 e 1125 in conto competenza,
capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620
in conto competenza e in conto residui.
- Le
somme autorizzate ai sensi della legge 4
dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno
1994 possono esserlo nell'anno 1995.
- Le
somme non utilizzate entro i termini di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1995.
- La
spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge
22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate
dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e
1379 dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, non impegnate
nell'esercizio di competenza sono mantenute in
bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo.
- Per
i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio
dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995
le disposizioni di cui all'art. 36, primo e
terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440 e successive modificazioni e
integrazioni: - a) Ministero di grazia e
giustizia: capitolo 2501; - b) Ministero
dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351,
7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.
- Le
somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994 ed al capitolo 7640 dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel
conto dei residui dell'esercizio successivo, per
essere trasferite, con decreto del Ministro del
tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed
assoggettate a ripartizione secondo le medesime
modalità e procedure.
- Le
somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte
relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1994, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'anno 1995, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui
passivi da adottarsi con decreti del Ministro
del tesoro.
- Gli
stanziamenti iscritti in bilancio in
applicazione della legge 30 settembre 1993, n.
388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della
legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9
gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine
dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo
nell'esercizio 1995.
- Le
somme iscritte in bilancio in conto competenza
ed in conto residui ai sensi dell'art. 127,
comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, non impegnate entro l'anno 1994, possono
esserlo nell'anno 1995.
- Le
somme iscritte in bilancio in conto competenza
sul capitolo 1098 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le
variazioni introdotte dalla legge 23 settembre
1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre
1994, possono esserlo nell'anno 1995.
- Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio,
anche nel conto dei residui, occorrenti per
l'attuazione del presente decreto. Testo
risultante a seguito della conversione [L
27.10.1995 n. 436 ALL UNICO] All'art. 1, il
comma 1 è sostituito dal seguente: -<<1.
Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno 1994, non
impegnate entro tale anno, possono esserlo
nell'anno successivo: ----a) Presidenza del
Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166,
1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020,
2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039,
2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063, 2064, 2065,
2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto
competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in
conto residui; ----b) Ministero del tesoro:
capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871; ----c)
Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139,
3128, 3453 e 3846; ----d) Ministero di grazia e
giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e
2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013
in conto residui; ----e) Ministero della difesa:
capitoli 8002 e 8200 in conto residui; ----f)
Ministero della pubblica istruzione: capitolo
1129 in conto competenza ed in conto residui;
----g) Ministero dell'interno: capitoli 1502,
1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e
4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402
in conto residui; ----h) Ministero dei lavori
pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101,
4501, in conto competenza e capitoli 7011, 7501,
7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740,
7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650,
8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301,
9419 e 9421 in conto residui; ----i) Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto
competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in
conto residui; ----l) Ministero dei trasporti e
della navigazione: capitolo 1567 in conto
competenza; ----m) Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602
in conto competenza e in conto residui, e
capitolo 8021 in conto residui; ----n) Ministero
del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611
in conto competenza; ----o) Ministero della
sanità: capitolo 7010 in conto residui; ----p)
Ministero per i beni culturali e ambientali:
capitoli 1083 e 1536 in conto competenza; ----q)
Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto
competenza e in conto residui; ----r) Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto
competenza e in conto residui; ----s) Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali:
capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573,
1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057,
7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in
conto competenza e in conto residui>>.
Art. 2. Disposizioni varie.
In sede di prima applicazione, nell'anno 1994,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato
il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori
oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli
articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la
predetta finalità è autorizzata la spesa di lire
20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello
stanziamento del capitolo 4494 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del
medesimo regolamento, è differita al 1º gennaio
1996, relativamente alle disposizioni di cui agli
articoli 3, 8, 10, 11 e 21, ed al 1º gennaio 1997,
relativamente alle disposizioni di cui agli articoli
4, 5, 6, 13, 16, 17 e 18. Le rimanenti disposizioni
del regolamento entrano in vigore il 1º novembre
1995. Testo risultante a seguito della conversione
[L 27.10.1995 n. 436 ALL UNICO] All'art. 2, il comma
2 è sostituito dal seguente: -<<2. L'entrata
in vigore del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo
regolamento, è differita al 1º gennaio 1996,
relativamente alle disposizioni di cui agli articoli
3, 8, 10 e 11, ed al 1º gennaio 1997, relativamente
alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13,
16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del
regolamento entrano in vigore il 1º novembre
1995>>.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
|
Legge:
Modifiche al codice di procedura penale in tema
di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa.
|
PROVVEDIMENTO N°: 332 - DEL: 1995-08-08
|
PUBBLICAZIONE
N°: 184 - DEL: 1995-08-08
|
|
|
4
Decreto Legge:
Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata.
|
PROVVEDIMENTO N°: 310 - DEL: 1995-07-26
|
PUBBLICAZIONE N°: 174 - DEL: 1995-07-27
|
D.L. 26/07/1995 Num. 310
Decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310 (in Gazz. Uff.,
27 luglio, n. 174). -- Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di rilanciare le attività
economiche e favorire la ripresa delle attività
imprenditoriali, nonchè per la semplificazione dei
procedimenti in materia urbanistico-edilizia; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 luglio 1995; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri
delle finanze e per i beni culturali e ambientali;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
1. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modifiche: --a) al comma
4, quarto periodo, le parole: <<dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono
sostituite dalle seguenti: <<dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della
domanda>>; --b) al comma 18 le parole:
<<modificativi di quelli>> sono
sostituite dalle seguenti: <<modificative di
quelle>>; --c) alla tabella B le parole:
<<10.000 a m3>>, riferite all'ultima
tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti:
<<10.000 a mq oltre all'importo previsto fino
a 750 m3>>; --d) al titolo della tabella D
sono soppresse le parole: <<e degli oneri
concessori>> e la parola:
<<dovuti>> è sostituita dalla seguente:
<<dovuta>>; alle lettere a), b) e c)
sono soppresse le parole:<<e degli oneri
concessori>>.
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e
d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo.
1. Per le modalità di riscossione e versamento
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi
sono fatti salvi gli effetti dei decreti del
Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il
versamento dell'importo fisso e della restante parte
dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalità ed i termini per il versamento
dell'oblazione per la definizione delle violazioni
edilizie da parte dei soggetti non residenti in
Italia. I suddetti termini per il versamento
dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della
restante parte dell'oblazione sono fissati al 15
giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e
per il versamento degli oneri di concessione allo
scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 2. Con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di rimborso
delle differenze non dovute e versate a titolo di
oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede
anche mediante utilizzo di quota parte del gettito
eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire
6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e
1995, derivante dal pagamento delle oblazioni
previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. La quota eccedente tali importi, versata
all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto
del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici. 3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei
propri bilanci le somme versate a titolo di oneri
concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in
un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le
somme relative sono impegnate in un apposito
capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il
10 per cento delle medesime per far fronte ai costi
di istruttoria delle domande di concessione o di
autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per
cento quale anticipazione dei costi per interventi
di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti
somme sono vincolate a finanziare le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli
interventi di risanamento urbano ed ambientale delle
aree interessate dall'abusivismo. 4. Per l'attività
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni
in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo
accantonati, in misura non superiore a quella
prevista al comma 3, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei
soli casi in cui non sia possibile utilizzare
personale in servizio nelle amministrazioni locali
interessate, le stesse possono avvalersi di liberi
professionisti o di strutture di consulenze e
servizi. 5. La concessione di indennizzi, ai sensi
della legislazione sulle calamità naturali, è
esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati
siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone
sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni. 6. Non possono
formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dal presente decreto, le costruzioni abusive
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo
distrutto o danneggiato per cause naturali o atti
volontari, fermi restando i divieti previsti nei
commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1º
marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e
integrazioni. 7. Ai fini della relazione prevista
dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge, 12
gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni
riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al
comma 3.
Art. 3. Commissari ad acta.
1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori
pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
su richiesta del sindaco, del comitato regionale di
controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8
giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto
competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina
un commissario ad acta per l'adozione dei
provvedimenti sanzionatori di competenza del
sindaco. 2. Qualora sia necessario procedere alla
demolizione di opere abusive è possibile avvalersi,
per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
Art. 4. Norme in materia di pianificazione
urbanistica.
1. All'art. 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
--<<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti
territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti
urbanistici generali vigenti e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione
degli organi. In questo caso, il decreto di
scioglimento del consiglio è adottato di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano anche nei confronti degli organi delle
comunità montane e delle aree metropolitane tenuti
all'adozione di strumenti urbanistici.>>. 2.
All'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente: --<<2-bis.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale, gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, l'organo
regionale di controllo assegna agli enti che non
abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi,
alla scadenza del quale, con lettera notificata ai
singoli consiglieri, diffida il consiglio ad
adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso
infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo
regionale di controllo ne dà comunicazione al
prefetto, che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche nei confronti
degli organi delle comunità montane e delle aree
metropolitane.>>. 3. L'approvazione dello
strumento urbanistico da parte della regione e, ove
prevista, della provincia o di altro ente locale,
avviene entro centottanta giorni dalla data di
trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato,
dello stesso strumento urbanistico corredato della
necessaria documentazione; decorso infruttuosamente
il termine, che può essere interrotto una sola
volta per motivate ragioni, i piani si intendono
approvati. In caso di diniego di approvazione, il
termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della
metà, decorre nuovamente dalla data di
comunicazione. 4. Ai fini della prima applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1,
lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come modificata dal presente articolo, i
termini ivi previsti decorrono dal 1º gennaio 1995.
Art.. 5. Norme transitorie e sanzionatorie.
1. A seguito del rilascio della concessione in
sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente
decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi
dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora
dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la
nullità sia stata dichiarata con sentenza passata
in giudicato e trascritta, può essere richiesta la
sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con
atto successivo contenente gli allegati di cui al
secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo
intervenute altre trascrizioni a favore di terzi.
Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto di cui al presente articolo è
decurtato l'importo eventualmente già versato per
la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 2. Gli
atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultino gli
estremi della domanda di condono con gli estremi del
versamento, in una o più rate, dell'intera somma
dovuta a titolo di oblazione e di contributo
concessorio. Verificatosi il silenzio assenso
disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono
essere indicati, a pena di nullità, i seguenti
elementi costitutivi dello stesso: data della
domanda, estremi del versamento di tutte le somme
dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha
provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria
nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della
citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti
negoziali è consentito fare riferimento agli
estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati sopracitati. Le norme del presente articolo
concernenti il contributo concessorio non trovano
applicazione per le domande di sanatoria presentate
entro il 30 giugno 1987. 3. Le disposizioni di cui
ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28
febbraio 1985,n. 47, si applicano anche ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, nonchèai trasferimenti di immobili di
proprietà di enti di assistenza e previdenza e
delle amministrazioni comunali.
Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di
opere pubbliche.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria
iniziativa o su istanza delle imprese interessate,
valuta le procedure di affidamento o di esecuzione
di opere di propria competenza che per qualunque
motivo risultino sospese, anche in via di fatto da
almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di
provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità
giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. 2.
La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di
tutela ambientale di sicurezza, i riflessi derivanti
all'amministrazione appaltante da provvedimenti
giurisdizionali che eventualmente hanno determinato
la sospensione dei lavori, la congruità degli
aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione
dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 3. Per
i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori
pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte
della commissione magistrati amministrativi,
contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la
presidenza, nonchè almeno un funzionario, con
qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli
centrali o periferici dell'Amministrazione dei
lavori pubblici o degli enti da essa controllati o
vigilati. 4. I compensi spettanti ai componenti dei
suddetti organi collegiali sono determinati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro. La relativa
spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici nella misura di lire 60 milioni per
l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per
l'esercizio 1995. 5. La commissione esamina le
ragioni della sospensione e formula al Ministro le
proposte conseguenti entro novanta giorni. 6.
Qualora la valutazione si concluda con esito
positivo, la procedura di affidamento o di
esecuzione deve essere ripresa e portata a
conclusione. 7. Possono essere oggetto del giudizio
di valutazione di cui al presente articolo anche le
revoche di affidamenti intervenute a seguito di
norme, direttive o circolari la cui efficacia sia
stata successivamente sospesa o che siano state
abrogate. 8. Le pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive
competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti
conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori
pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo alle procedure di affidamento e di
realizzazione di lavori di rispettiva competenza,
ove ricorrano le condizioni indicate nel presente
articolo. 9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai
commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro
competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i casi relativi ad affidamenti ed
esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando
nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono
essere riavviate, con provvedimento amministrativo,
anche su istanza delle imprese interessate. 10. Sono
fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del
Ministro dei lavori pubblici relativi alla
costituzione ed al funzionamento della commissione
di cui al comma 3. 11. Le valutazioni ed i
provvedimenti di cui al presente articolo sono
estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali
ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori
pubblici si intendono come di competenza
dell'amministratore straordinario e degli organi che
subentrano nei poteri di questo. 12. I compensi
spettanti ai componenti degli organi collegiali
nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli
strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire
40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni
per l'esercizio 1995.
Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia.
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono
apportate le modifiche ed integrazioni recate dal
presente articolo. 2. All'art. 4, comma terzo, le
parole: <<quarantacinque giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori>> sono sostituite dalle
seguenti: <<sessanta giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori. Decorso tale termine,
qualora non siano notificati i provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine
del sindaco perde efficacia.>>. 3. All'art. 6,
comma primo, dopo le parole: <<al direttore
dei lavori>> sono inserite le seguenti:
<<, con esclusione di quanti altri siano a
qualsiasi titolo coinvolti nell'attività
edilizia>>. 4. All'art. 7, dopo il comma
quinto, è inserito il seguente: --<<Salva
l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di
ampliamento o sopraelevazione di fabbricati
esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese
dei responsabili delle opere abusive.>>. 5.
All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: <<Quando la restituzione in
pristino non sia possibile o non consenta il
recupero dei valori tutelati, ferme restando le
sanzioni di cui al periodo precedente,
l'amministrazione competente impone il pagamento di
una indennità determinata con i criteri e le
modalità previste dalle citate leggi 1º giugno
1939,n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.>>. 6.
All'art. 15, comma primo, dopo la parola:
<<varianti>> sono inserite le seguenti:
<<non essenziali>>. 7. All'art. 18,
comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <<Fano eccezione le corti urbane,
purchè di pertinenza del fabbricato
originario.>>. 8. All'art. 18 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: --<<Gli atti di cui
al secondo comma del presente articolo, ai quali non
sono stati allegati i certificati di destinazione
urbanistica, possono essere confermati anche da una
sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante
atto redatto nella stessa forma del precedente, al
quale sia allegato un certificato contenente
prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto
da confermare.>>. 9. All'art. 22, comma primo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<, nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui
al secondo comma>>. 10. All'art. 23, dopo il
comma secondo è inserito il seguente: --<<Il
Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a
reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici
da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti
in conformità ai criteri ed alle specifiche
previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133.>>. 11. All'art. 31 è aggiunto, in fine,
il seguente comma: --<<Alle aree di pertinenza
dell'immobile sanato si applica la medesima
disciplina sulla sanatoria del bene
principale.>>. 12. All'art. 32, così come
modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1994,n. 724, al comma primo, il primo e
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
<<Fatte salve le fattispecie previste
dall'art. 33, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su
aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, esso si intende reso in senso
favorevole.>>. 13. All'art. 32, così come
modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1994,n. 724, dopo il secondo comma è
inserito il seguente: --<<Il rilascio della
concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti
alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti
da leggi statali e regionali, e dagli strumenti
urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e
delle falde idriche, è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.>>. 14. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo
periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni
amministrative di cui all'art. 15, primo comma,
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si
applicano nei casi di sanatoria previsti dal
presente decreto. 15. Gli atti di cui all'art.
1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.
Art. 8. Semplificazione dei procedimenti.
1. L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è
sospeso fino al 15 marzo 1996. 2. I comuni sono
obbligati ad istruire e definire gli strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa privata
afferenti le aree edificabili in base alle
previsioni degli strumenti urbanistici generali, con
priorità per le aree incluse, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nei programmi
pluriennali di attuazione approvati e ancorchè
scaduti. 3. Per le opere di cui all'art. 26 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, interessanti immobili residenziali,
l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al
30 aprile 1995. Alle relative minori entrate,
valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire
915 miliardi per il 1995, si provvede mediante
utilizzo di parte delle entrate derivanti
dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. 4. L'art. 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
è sostituito dal seguente: --<<Art. 4
(Procedure per il rilascio della concessione
edilizia). -- 1. Al momento della presentazione
della domanda di concessione edilizia l'ufficio
abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'esame delle domande si svolge secondo
l'ordine di presentazione. 2. Entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda il responsabile
del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente
convocando una conferenza di servizi ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria valutazione
sulla conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere
interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento richiede all'interessato, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per
intero dalla data di presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per
intero dalla data di presentazione della
documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla
scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta
all'autorità competente all'emanazione del
provvedimento conclusivo. 3. In ordine ai progetti
presentati, il responsabile del procedimento deve
richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il
parere della commissione edilizia. Qualora questa
non si esprima entro il termine predetto il
responsabile del procedimento è tenuto comunque a
formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere
una relazione scritta al sindaco indicando i motivi
per i quali il termine non è stato rispettato. Il
regolamento edilizio comunale determina i casi in
cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto. 4. La concessione edilizia è
rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le
altre norme che regolano lo svolgimento
dell'attività edilizia. 5. Decorso inutilmente il
termine per l'emanazione del provvedimento
conclusivo, l'interessato può, con atto notificato
o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorità competente di
adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta. 6. Decorso inutilmente anche il
termine di cui al comma 5, l'interessato può
inoltrare istanza al presidente della giunta
regionale competente il quale, nell'esercizio di
poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi un commissario ad acta che, nel termine
di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Il
commissario ad acta non può richiedere il parere
della commissione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attività del commissario di cui al
presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati o approvati e con i
regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la
necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi
1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497,
dal decreto-legge 27 giugno 1985,n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
subordinati alla denuncia di inizio dell'attività
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: --a)
opere di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo; --b) opere di demolizione,
reinterri e scavi, che non riguardino la
coltivazione di cave e torbiere; --c) occupazioni di
suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni
di merci a cielo libero; --d) opere di eliminazione
delle barriere architettoniche in edifici esistenti
consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; --e)
mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza
opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la
regolamentazione di cui all'art. 25, ultimo comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito
dal comma 12 del presente articolo; --f) recinzioni,
muri di cinta e cancellate; --g) aree destinate ad
attività sportive senza creazione di volumetrie;
--h) opere interne alle costruzioni che non
comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e
non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
--i) impianti tecnologici al servizio di edifici o
attrezzature esistenti e realizzazione di volumi
tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di
nuove disposizioni, a seguito della revisione o
installazione di impianti tecnologici; --l) varianti
a concessioni già rilasciate che non incidano sui
parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non
cambino la destinazione d'uso e la categoria
edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti
e non violino le eventuali prescrizioni contenute
nella concessione edilizia; --m)nparcheggi nel
sottosuolo dei fabbricati. 8. La esecuzione delle
opere di cui al comma 7 non è subordinata alla
corresponsione dei contributi di cui alla legge 28
gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui
all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato
l'obbligo del pagamento di tali contributi
nell'ipotesi di aumento del numero delle unità
immobiliari o di cambio di destinazione d'uso. 9.
Nei casi di cui al comma 7, contestualmente
all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare
una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato, nonchè dagli opportuni
elaborati progettuali che asseveri la conformità
delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonchè il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 10. Agli
effetti del comma 9 il progettista assume la
qualità di persona incaricata di un pubblico
servizio ai sensi della legge penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al
competente ordine professionale per l'irrogazione
delle sanzioni disciplinari. 11. L'esecuzione di
opere in assenza della o in difformità dalla
denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli
strumenti urbanistici adottati o approvati e dai
regolamenti edilizi vigenti, nonchè dalla restante
normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia,
comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione delle opere stesse e
comunque in misura non inferiore a lire un milione.
In caso di denuncia di inizio di attività
effettuata quando le opere sono già in corso di
esecuzione la sanzione si applica nella misura
minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività
non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
12. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
--"Le regioni, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, con
proprie leggi dettano norme relative al mutamento
della destinazione d'uso degli immobili". 13.
Non sono soggette a concessione edilizia nè a
denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche
comunali. I relativi progetti dovranno peraltro
essere corredati da una relazione a firma di un
progettista abilitato che attesti la conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
nonchè l'esistenza dei nulla-osta di conformità
alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e
paesistiche. 14. Le norme di cui al presente
articolo prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti
edilizi comunali in materia di procedimento. 15. Le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi
contenuti nel presente articolo in tema di
procedimento. 16. Sono abrogate le seguenti
disposizioni: art. 48 della legge 5 agosto 1978, n.
457; comma sesto dell'art. 2 della legge 24 dicembre
1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2
dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma
2 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n.
122.>>.
Art. 9. Norme edilizie per le comunità
terapeutiche.
1. All'art. 128 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:
--<<4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a sedi di comunità
terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro
intervento edificativo delle suddette comunità,
necessario per il reinserimento socio sanitario e
socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della
deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle
opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi
delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti
interventi si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le
norme del presente comma si applicano anche alle
opere già realizzate, per le quali sia già stata
presentata una richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilità
delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata
alla sussistenza delle seguenti condizioni: --a) che
il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo
intervento edificativo per attività connesse alle
finalità della comunità terapeutica sia almeno
cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è
immodificabile anche in deroga alle disposizioni
vigenti; --b) che lo statuto della comunità
terapeutica che attua l'intervento preveda
espressamente la totale assenza di finalità di
lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con
modalità residenziali. 4-quater. Qualora la
comunità terapeutica che attui l'intervento
edificativo abbia o intenda realizzare immobili per
una capacità ricettiva superiore alle duecento
unità, questa deve procedere a pena di decadenza
dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primarie, ivi comprese quelle necessarie per il
trattamento delle acque reflue provenienti dai
propri insediamenti residenziali.>>.
Art. 10. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
|
PROVVEDIMENTO N°: 288 - DEL: 1995-07-13
|
PUBBLICAZIONE N°: 167 - DEL: 1995-07-19
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D.L. 13/07/1995 Num. 288
Decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288 (in Gazz. Uff.,
19 luglio, n. 167). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
13 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
--a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi
di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano
per obiettivo la messa a punto di efficaci
metodologie di verifica degli interventi anche a
distanza di tempo; --b) alla elaborazione e
realizzazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al
potenziamento dei servizi di istituto volti a
contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e
a stimolare la crescita di modelli comportamentali
antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta
dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di
informazione e sensibilizzazione; --e) alla
formazione del personale nei settori di specifica
competenza; --f) alla realizzazione di programmi
organici e specifici di educazione alla salute
presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare lungo l'intero arco della carriera
scolastica, anche con riferimento alla prevenzione
della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti
locali e le unità sanitarie locali e le università
possono chiedere il finanziamento di progetti
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonchè
di progetti finalizzati alla riduzione dei danni
correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da
realizzare sulla base dei bisogni del territorio
rigorosamente rilevati e analizzati, con la
previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. Al finanziamento dei progetti
accedono gli enti locali, le unità sanitarie
locali, le università e gli enti di cui al
successivo comma 4 che intendono attivare servizi
sperimentali di prevenzione e recupero sul
territorio finalizzati alla riduzione del danno, con
particolare riferimento ai centri di accoglienza a
bassa soglia ed alle unità di strada. Le
università possono chiedere il finanziamento di
progetti a decorrere dall'esercizio finanziario
1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di
volontariato, le cooperative e i privati che operino
senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a
progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di
cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate da un dirigente generale della Ragioneria
generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, all'uopo nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, e collocato
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione della entrata del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre 1994, ovvero nel
corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, al suddetto
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza
mediante ordine di accreditamento intestato al
funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui
progetti sono stati ammessi a finanziamento sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno
effettuato anticipazioni a valere sul proprio
bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio
stesso mediante l'emissione da parte del funzionario
delegato di un ordinativo diretto a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:<<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, pergli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. Il tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: --a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
----<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; --b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; --c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di un servizio
telefonico di informazione sulle problematiche
relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel",
organizzato d'intesa con il Ministero della
sanità.>>; --d) al comma 14 le parole:
<<31 gennaio>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali alle unità sanitarie
locali, ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
--<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>
.
Articolo 7
Art. 7. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazioni d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1995, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo
personale medico o psicologo mediante concorsi
pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo
conferimento dei posti istituiti negli organici dei
SERT in attuazione del decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni
in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale
operante in regime di convenzione presso i SERT alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto il punteggio indicato dal
presente comma è ulteriormente aumentato del
cinquanta per cento. 5. Restano ferme le
disposizioni limitative in materia di assunzioni
contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Articolo 8
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 9
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge
|
|
Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di ordinamenti finanziari e
contabili.
|
PROVVEDIMENTO N°: 257 - DEL: 1995-06-28
|
PUBBLICAZIONE N°: 150 - DEL: 1995-06-29
|
DL 28/06/1995 Num. 257
Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257 (in Gazz.
Uff., 29 giugno, n. 150). -- Differimento di
termini previsti da disposizioni legislative
in materia di ordinamenti finanziari e
contabili
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta
la straordinaria necessità ed urgenza di
emanare disposizioni concernenti il
differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica; Emana il seguente
decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio
dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati
capitoli del bilancio dello Stato per l'anno
1994, non impegnate entro tale anno, possono
esserlo nell'anno successivo: --a) Presidenza
del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141,
1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032,
2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058,
2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,
2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274
e 7658 in conto competenza, capitoli 1204,
2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e
capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585,
7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592,
7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in conto
competenza e in conto residui; --b) Ministero
del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268,
5871 e 6879 in conto competenza e capitoli
7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in
conto competenza e in conto residui; --c)
Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139,
3128 e 3846; --d) Ministero di grazia e
giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e
2094 in conto competenza e capitoli 7004 e
7013 in conto residui; --e) Ministero della
difesa: capitolo 1112 in conto competenza e
capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto
residui; --f) Ministero della pubblica
istruzione: capitolo 1129 in conto competenza
ed in conto residui; --g) Ministero
dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551,
1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240,
4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto
competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in
conto residui; --h) Ministero dei lavori
pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159,
1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501
in conto competenza, capitoli 7011, 7501,
7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735,
7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438,
8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065,
9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto
residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747,
7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e
in conto residui; --i) Ministero
dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: capitolo 1107 in conto
competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561,
7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui; --l)
Ministero dei trasporti e della navigazione:
capitolo 1567 in conto competenza e capitoli
7764, 7765 e 7950 in conto residui; --m)
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto
competenza e in conto residui, e capitolo 8021
in conto residui; --n) Ministero del commercio
con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto
competenza; --o) Ministero della sanità:
capitolo 4209 in conto competenza e capitolo
7010 in conto residui; --p) Ministero per i
beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e
1536 in conto compentenza e capitolo 8301 in
conto residui; --q) Ministero dell'ambiente:
capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e
4635 in conto competenza e in conto residui;
capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto
competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104,
7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410,
7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708,
7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504,
8600, 8630 e 8650 in conto residui; --r)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151
e 1256 in conto competenza e in conto residui
e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza;
--s) Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533,
1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594,
1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227,
7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto
competenza e in conto residui; --t) Ministero
degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in
conto competenza, capitolo 3583 in conto
residui e capitolo 4620 in conto competenza e
in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai
sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non
impegnate nell'anno 1994 possono esserlo
nell'anno 1995. 3. Le somme non utilizzate
entro i termini di cui all'art. 8, comma 2,
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello
stato di previsione del Ministero delle
finanze, possono essere impegnate fino al 31
dicembre 1995. 4. La spesa autorizzata
dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre
1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.
422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e
1379 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non
impegnate nell'esercizio di competenza, sono
mantenute in bilancio per essere utilizzate
nell'esercizio successivo. 5. Per i residui
dei sottoindicati capitoli di bilancio dello
Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le
disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440 e successive modificazioni e
integrazioni: --a) Ministero di grazia e
giustizia: capitolo 2501; --b) Ministero
dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301,
7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e
7951. 6. Le somme iscritte al capitolo 7893
dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640
dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per il medesimo anno,
non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui
dell'esercizio successivo, per essere
trasferite, con decreto del Ministro del
tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art.
19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, ed assoggettate a ripartizione secondo le
medesime modalità e procedure. 7. Le somme
iscritte ai capitoli 4532, per la parte
relativa alla cooperazione allo sviluppo, e
9005 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1994, non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'anno 1995, anche mediante
variazioni compensative nel conto dei residui
passivi da adottarsi con decreti del Ministro
del tesoro. 8. Gli stanziamenti iscritti in
bilancio in applicazione della legge 30
settembre 1993, n. 388, della legge 26
febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio
1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991, n.
19, non utilizzati al termine dell'esercizio
finanziario 1994, possono esserlo
nell'esercizio 1995. 9. Le somme iscritte in
bilancio in conto competenza ed in conto
residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e
dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro
l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
10. Le somme iscritte in bilancio in conto
competenza sul capitolo 1098 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 1994, con le variazioni introdotte
dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non
impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono
esserlo nell'anno 1995. 11. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio, anche nel
conto dei residui, occorrenti per l'attuazione
del presente decreto.
Articolo 2
Art. 2. Disposizioni varie
1. In sede di prima applicazione, nell'anno
1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è
autorizzato il rimborso all'Ente poste
italiane dei maggiori oneri sostenuti per le
spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della
medesima legge. Per la predetta finalità è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al
cui onere si provvede a carico dello
stanziamento del capitolo 4494 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994. 2. L'entrata in vigore del regolamento
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista
dall'art. 24, comma 1, del medesimo
regolamento, è differita al 30 agosto 1995.
Articolo 3
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
|
|
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Decreto Legge:
Misure urgenti per il rilancio economico ed
occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia
privata.
|
PROVVEDIMENTO N°: 193 - DEL: 1995-05-26
|
PUBBLICAZIONE N°: 122 - DEL: 1995-05-27
|
D.L. 26/05/1995 Num. 193
Decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193 (in Gazz. Uff.,
27 maggio, n. 122). -- Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di rilanciare le attività
economiche e favorire la ripresa delle attività
imprenditoriali, nonchè per la semplificazione dei
procedimenti in materia urbanistico-edilizia; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 26 maggio 1995; Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori
pubblici e dell'ambiente, di concerto con il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;
Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
1. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4,
quarto periodo, le parole: <<dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono
sostituite dalle seguenti: <<dalla data di
scadenza del termine per la presentazione della
domanda>>; b) al comma 18 le parole:
<<modificativi di quelli>> sono
sostituite dalle seguenti: <<modificative di
quelle>>; c) alla tabella B le parole:
<<10.000 a mc>>, riferite all'ultima
tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti:
<<l0.000 a mq oltre all'importo previsto fino
a 750 mc>>; d) al titolo della tabella D sono
soppresse le parole: <<e degli oneri
concessori>> e la parola:
<<dovuti>> è sostituita dalla seguente:
<<dovuta>>; alle lettere a), b) e c)
sono soppresse le parole: <<e degli oneri
concessori>>.
Articolo 2
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e
dell'intervento nelle zone interessate
dall'abusivismo.
l. Per le modalità di riscossione e versamento
dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi
sono fatti salvi gli effetti dei decreti del
Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5
settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il
versamento dell'importo fisso e della restante parte
dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori
pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalità ed i termini per il versamento
dell'oblazione per la definizione delle violazioni
edilizie da parte dei soggetti non residenti in
Italia. I suddetti termini per il versamento
dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella
Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della
restante parte dell'oblazione sono fissati al 15
giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e
per il versamento degli oneri di concessione allo
scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 2. Con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalità di rimborso
delle differenze non dovute e versate a titolo di
oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede
anche mediante utilizzo di quota parte del gettito
eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire
6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e
1995, derivante dal pagamento delle oblazioni
previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724. La quota eccedente tali importi, versata
all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto
del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici. 3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei
propri bilanci le somme versate a titolo di oneri
concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in
un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le
somme relative sono impegnate in un apposito
capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il
10 per cento delle medesime per far fronte ai costi
di istruttoria delle domande di concessione o di
autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per
cento quale anticipazione dei costi per interventi
di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e
33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti
somme sono vincolate a finanziare le opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli
interventi di risanamento urbano ed ambientale delle
aree interessate dall'abusivismo. 4. Per l'attività
istruttoria connessa al rilascio delle concessioni
in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo
accantonati, in misura non superiore a quella
prevista al comma 3, per progetti finalizzati da
svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei
soli casi in cui non sia possibile utilizzare
personale in servizio nelle amministrazioni locali
interessate, le stesse possono avvalersi di liberi
professionisti o di strutture di consulenze e
servizi. 5. La concessione di indennizzi, ai sensi
della legislazione sulle calamità naturali, è
esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati
siano stati eseguiti abusivamente in zone
alluvionali; la citata concessione di indennizzi è
altresì esclusa per gli immobili edificati in zone
sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e
senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni. 6. Non possono
formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dal presente decreto, le costruzioni abusive
realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo
distrutto o danneggiato per cause naturali o atti
volontari, fermi restando i divieti previsti nei
commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1º
marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e
integrazioni. 7. Ai fini della relazione prevista
dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12
gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni
riferiscono annualmente al Ministero dei lavori
pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al
comma 3.
Articolo 3
Art. 3. Commissari ad acta.
1. ln caso di inadempienze, il Ministro dei lavori
pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto
dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
su richiesta del sindaco, del comitato regionale di
controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8
giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto
competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina
un commissario ad acta per l'adozione dei
provvedimenti sanzionatori di competenza del
sindaco. 2. Qualora sia necessario procedere alla
demolizione di opere abusive è possibile avvalersi,
per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del
Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei
lavori pubblici ed il Ministro della difesa.
Articolo 4
Art. 4. Norme in materia di pianificazione
urbanistica.
1. All'art. 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
<<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti
territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti
urbanistici generali vigenti e non adottino tali
strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione
degli organi. In questo caso, il decreto di
scioglimento del consiglio è adottato di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le
disposizioni di cui alla presente lettera si
applicano anche nei confronti degli organi delle
comunità montane e delle aree metropolitane tenuti
all'adozione di strumenti urbanistici.>>. 2.
All'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente: <<2-bis.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale gli strumenti
urbanistici devono essere adottati, l'organo
regionale di controllo assegna agli enti che non
abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi,
alla scadenza del quale, con lettera notificata ai
singoli consiglieri, diffida il consiglio ad
adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso
infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo
regionale di controllo ne dà comunicazione al
prefetto, che inizia la procedura per lo
scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche nei confronti
degli organi delle comunità montane e delle aree
metropolitane.>>. 3. L'approvazione dello
strumento urbanistico da parte della regione e, ove
prevista, della provincia o di altro ente locale,
avviene entro centottanta giorni dalla data di
trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato,
dello stesso strumento urbanistico corredato della
necessaria documentazione; decorso infruttuosamente
il termine, che può essere interrotto una sola
volta per motivate ragioni, i piani si intendono
approvati. In caso di diniego di approvazione, il
termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis),
della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della
metà, decorre nuovamente dalla data di
comunicazione. 4. Ai fini della prima applicazione
delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1,
lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come modificata dal presente articolo, i
termini ivi previsti decorrono dai 1º gennaio 1995.
Articolo 5
Art. 5. Norme transitorie e sanzionatorie.
1. A seguito del rilascio della concessione in
sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente
decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi
dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora
dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la
nullità sia stata dichiarata con sentenza passata
in giudicato e trascritta, può essere richiesta la
sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con
atto successivo contenente gli allegati di cui al
secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo
intervenute altre trascrizioni a favore di terzi.
Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto di cui al presente articolo è
decurtato l'importo eventualmente già versato per
la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 2. Gli
atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non
possono essere rogati se da essi non risultino gli
estremi della domanda di condono con gli estremi del
versamento, in una o più rate, dell'intera somma
dovuta a titolo di oblazione e di contributo
concessorio. Verificatosi il silenzio assenso
disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono
essere indicati, a pena di nullità, i seguenti
elementi costitutivi dello stesso: data della
domanda, estremi del versamento di tutte le somme
dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha
provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria
nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della
citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti
negoziali è consentito fare riferimento agli
estremi di un precedente atto pubblico che riporti i
dati sopracitati. Le norme del presente articolo
concernenti il contributo concessorio non trovano
applicazione per le domande di sanatoria presentate
entro il 30 giugno 1987. 3. Le disposizioni di cui
ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di
proprietà di enti di assistenza e previdenza e
delle amministrazioni comunali.
Articolo 6
Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di
opere pubbliche.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria
iniziativa o su istanza delle imprese interessate,
valuta le procedure di affidamento o di esecuzione
di opere di propria competenza che per qualunque
motivo risultino sospese, anche in via di fatto da
almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di
provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità
giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. 2.
La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il
perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione
dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di
tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi
derivanti all'amministrazione appaltante da
provvedimenti giurisdizionali che eventualmente
hanno determinato la sospensione dei lavori, la
congruità degli aspetti economici dell'affidamento
e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi
criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori
pubblici. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il
Ministro dei lavori pubblici nomina una o più
commissioni. Fanno parte della commissione
magistrati amministrativi, contabili o avvocati
dello Stato cui è affidata la presidenza, nonchè
almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a
dirigente, dei ruoli centrali o periferici
dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli
enti da essa controllati o vigilati. 4. I compensi
spettanti ai componenti dei suddetti organi
collegiali sono determinati con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro. La relativa spesa è posta a carico del
capitolo 1115 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire
60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120
milioni per l'esercizio 1995. 5. La commissione
esamina le ragioni della sospensione e formula al
Ministro le proposte conseguenti entro novanta
giorni. 6. Qualora la valutazione si concluda con
esito positivo, la procedura di affidamento o di
esecuzione deve essere ripresa e portata a
conclusione. 7. Possono essere oggetto del giudizio
di valutazione di cui al presente articolo anche le
revoche di affidamenti intervenute a seguito di
norme, direttive o circolari la cui efficacia sia
stata successivamente sospesa o che siano state
abrogate. 8. Le pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive
competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti
conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori
pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo alle procedure di affidamento e di
realizzazione di lavori di rispettiva competenza,
ove ricorrano le condizioni indicate nel presente
articolo. 9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai
commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro
competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i casi relativi ad affidamenti ed
esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando
nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono
essere riavviate, con provvedimento amministrativo,
anche su istanza delle imprese interessate. 10. Sono
fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del
Ministro dei lavori pubblici relativi alla
costituzione ed al funzionamento della commissione
di cui al comma 3. 11. Le valutazioni ed i
provvedimenti di cui al presente articolo sono
estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali
ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori
pubblici si intendono come di competenza
dell'amministratore straordinario e degli organi che
subentrano nei poteri di questo. 12. I compensi
spettanti ai componenti degli organi collegiali
nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli
strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire
40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni
per l'esercizio 1995.
Articolo 7
Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia.
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono
apportate le modifiche ed integrazioni recate dal
presente articolo. 2. All'art. 4, comma terzo, le
parole: <<quarantacinque giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori>> sono sostituite dalle
seguenti: <<sessanta giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori. Decorso tale termine,
qualora non siano notificati i provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine
del sindaco perde efficacia.>>. 3. All'art. 6,
comma primo, dopo le parole: <<al direttore
dei lavori>> sono inserite le seguenti:
<<, con esclusione di quanti altri siano a
qualsiasi titolo coinvolti nell'attività
edilizia>>. 4. All'art. 7, dopo il comma
quinto, è inserito il seguente: <<Salva
l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di
ampliamento o sopraelevazione di fabbricati
esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese
dei responsabili delle opere abusive.>>. 5.
All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: <<Quando la restituzione in
pristino non sia possibile o non consenta il
recupero dei valori tutelati, ferme restando le
sanzioni di cui al periodo precedente,
l'amministrazione competente impone il pagamento di
una indennità determinata con i criteri e le
modalità previste dalle citate leggi 1º giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.>>.
6. All'art. 15, comma primo, dopo la parola:
<<varianti>> sono inserite le seguenti:
<<non essenziali>>. 7. All'art. 18,
comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: <<Fanno eccezione le corti urbane,
purchè di pertinenza del fabbricato
originario.>>. 8. All'art. 18 è aggiunto, in
fine, il seguente comma: <<Gli atti di cui al
secondo comma del presente articolo, ai quali non
sono stati allegati i certificati di destinazione
urbanistica, possono essere confermati anche da una
sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante
atto redatto nella stessa forma del precedente, al
quale sia allegato un certificato contenente
prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto
da confermare.>>. 9. All'art. 22, comma primo,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<, nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui
al secondo comma.>>. 10. All'art. 23, dopo il
comma secondo è inserito il seguente: <<Il
Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a
reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici
da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti
in conformità ai criteri ed alle specifiche
previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.
133.>>. 11. All'art. 31 è aggiunto, in fine,
il seguente comma: <<Alle aree di pertinenza
dell'immobile sanato si applica la medesima
disciplina sulla sanatoria del bene
principale.>>. 12. All'art. 32, così come
modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e
secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
<<Fatte salve le fattispecie previste
dall'art. 33, il rilascio della concessione o della
autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su
aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga formulato dalle suddette amministrazioni entro
centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, esso si intende reso in senso
favorevole.>>. 13. All'art. 32, così come
modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23
dicembre 1934, n. 724, dopo il secondo comma è
inserito il seguente: <<Il rilascio della
concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti
alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939,
n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti
da leggi statali e regionali, e dagli strumenti
urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e
delle falde idriche, è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni preposte alla
tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non
venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il
richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.>>. 14. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo
periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il
comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni
amministrative di cui all'art. 15, primo comma,
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si
applicano nei casi di sanatoria previsti dal
presente decreto.
Articolo 8
Art. 8. Semplificazione dei procedimenti in materia
urbanistico-edilizia.
1. L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è
sospeso fino al 15 marzo 1996. 2. I comuni sono
obbligati ad istruire e definire gli strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa privata
afferenti le aree edificabili in base alle
previsioni degli strumenti urbanistici generali, con
priorità per le aree incluse, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, nei programmi
pluriennali di attuazione approvati e ancorchè
scaduti. 3. Per le opere di cui all'art. 26 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, interessanti immobili residenziali,
l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al
30 aprile 1995. Alle relative minori entrate,
valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire
915 miliardi per il 1995, si provvede mediante
utilizzo di parte delle entrate derivanti
dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724. 4. L'art. 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
è sostituito dal seguente: <<Art. 4
(Procedure per il rilascio della concessione
edilizia). -- 1. Al momento della presentazione
della domanda di concessione edilizia l'ufficio
abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241. L'esame delle domande si svolge secondo
l'ordine di presentazione. 2. Entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda il responsabile
del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente
convocando una conferenza di servizi ai sensi e per
gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico-giuridica
dell'intervento richiesto e la propria valutazione
sulla conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere
interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento richiede all'interessato, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per
intero dalla data di presentazione della
documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla
scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta
all'autorità competente all'emanazione del
provvedimento conclusivo. 3. In ordine ai progetti
presentati, il responsabile del procedimento deve
richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il
parere della commissione edilizia. Qualora questa
non si esprima entro il termine predetto il
responsabile del procedimento è tenuto comunque a
formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere
una relazione scritta al sindaco indicando i motivi
per i quali il termine non è stato rispettato. Il
regolamento edilizio comunale determina i casi in
cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto. 4. La concessione edilizia è
rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 2, qualora il progetto
presentato non sia in contrasto con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le
altre norme che regolano lo svolgimento
dell'attività edilizia. 5. Decorso inutilmente il
termine per l'emanazione del provvedimento
conclusivo, l'interessato può, con atto notificato
o trasmesso in plico raccomandato con avviso di
ricevimento, richiedere all'autorità competente di
adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta. 6. Decorso inutilmente anche il
termine di cui al comma 5, l'interessato può
inoltrare istanza al Presidente della Giunta
regionale competente il quale, nell'esercizio di
poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni
successivi un commissario ad acta che, nel termine
di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i
medesimi effetti della concessione edilizia. Il
commissario ad acta non può richiedere il parere
della commissione edilizia. Gli oneri finanziari
relativi all'attività del commissario di cui al
presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli
strumenti urbanistici adottati o approvati e con i
regolamenti edilizi vigenti, e ferma restanto la
necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi
1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497,
dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono subordinati alla denuncia di inizio
dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art.
19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537: a) opere di manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere; c)
occupazioni di suolo mediante deposito di materiali
ed esposizioni di merci a cielo libero; d) opere di
eliminazione delle barriere architettoniche in
edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori
esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio; e) mutamento di destinazione d'uso
degli immobili senza opere a ciò preordinate nei
casi in cui esista la regolamentazione di cui
all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio
1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del
presente articolo; f) recinzioni, muri di cinta e
cancellate; g) aree destinate ad attività sportive
senza creazione di volumetrie; h) opere interne alle
costruzioni che non comportino modifiche della
sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio
alla statica dell'immobile; i) impianti tecnologici
al servizio di edifici o attrezzature esistenti e
realizzazione di volumi tecnici che si rendano
indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a
seguito della revisione o installazione di impianti
tecnologici; l) varianti a concessioni già
rilasciate che non incidano sui parametri
urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la
destinazione d'uso e la categoria edilizia e non
alterino sostanzialmente i prospetti e non violino
le eventuali prescrizioni contenute nella
concessione edilizia; m) parcheggi nel sottosuolo
dei fabbricati. 8. La esecuzione delle opere di cui
al comma 7 non è subordinata alla corresponsione
dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n.
10. Con la legge regionale di cui all'art. 25,
ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
può peraltro essere disciplinato l'obbligo del
pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento
del numero delle unità immobiliari o di cambio di
destinazione d'uso. 9. Nei casi di cui al comma 7,
contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato
deve presentare una denuncia di inizio
dell'attività, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato,
nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che
asseveri la conformità delle opere da realizzare
agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed
ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie. 10. Agli effetti del comma 9 il
progettista assume la qualità di persona incaricata
di un pubblico servizio ai sensi della legge penale.
In caso di dichiarazioni non veritiere nella
relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 11.
L'esecuzione di opere in assenza della o in
difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in
difformità dagli strumenti urbanistici adottati o
approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonchè
dalla restante normativa sullo svolgimento
dell'attività edilizia, comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione
delle opere stesse e comunque in misura non
inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di
inizio di attività effettuata quando le opere sono
già in corso di esecuzione la sanzione si applica
nella misura minima. La mancata denuncia di inizio
dell'attività non comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47. 12. L'ultimo comma dell'art.
25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è
sostituito dal seguente: "Le regioni, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge 26
maggio 1995, n. 193, con proprie leggi dettano norme
relative al mutamento della destinazione d'uso degli
immobili.". 13. Non sono soggette a concessione
edilizia nè a denuncia di inizio dell'attività le
opere pubbliche comunali. I relativi progetti
dovranno peraltro essere corredati da una relazione
a firma di un progettista abilitato che attesti la
conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei
nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza
sanitarie, ambientali e paesistiche. 14. Le norme di
cui al presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi comunali in materia di
procedimento. 15. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adeguano le proprie
normazioni ai princìpi contenuti nel presente
articolo in tema di procedimento. 16. Sono abrogate
le seguenti disposizioni: art. 48 della legge 5
agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n.
47; comma 2 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13; comma 2 dell'art. 9 della legge 24 marzo
1989, n. 122.>>.
Articolo 9
Art. 9. Misure urgenti per il funzionamento
dell'ANAS.
1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico
economico istituito con decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di
ANAS. 2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma
8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,
l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica
selezione con procedura abbreviata fino a
venticinque unità con qualifica di dirigente
tecnico, fino a quindici unità con qualifica di
dirigente amministrativo, fino a venti unità con
qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci
unità con qualifica di funzionario amministrativo.
Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni
di cui al presente comma, con decreto del Ministro
del tesoro, possono essere apportate variazioni
compensative nel bilancio dell'ANAS. 3.
L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un
bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che
sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di
amministrazione al momento della sua istituzione
nella prima seduta utile successiva alla sua
costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi
capitoli dello stato di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario
1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente
nazionale per le strade in relazione all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad
essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti
altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre
1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade. 4. Le somme a disposizione dell'ANAS,
iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità
speciali e destinate a servizi e finalità di
istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e
pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale
amministrato, non possono essere sottratte alla loro
destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi
che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice
civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento
eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di
pieno diritto e non determinano obbligo di
accantonamento da parte del terzo nè sospendono
l'accreditamento delle somme nelle contabilità
intestate all'ANAS. 5. Il pignoramento ed i
sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti
esclusivamente sul conto corrente infruttifero di
tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato
6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico
delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
7. Le competenze relative alle funzioni
amministrative concernenti l'affidamento in
concessione per la realizzazione di infrastrutture
autostradali sono attribuite all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, che assume la denominazione di
<<Direzione generale della viabilità e
mobilità urbana ed extraurbana>>. A tale
direzione generale, costituita da sessanta unità,
ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è
preposto un dirigente generale. Il quadro A della
tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementato
di un posto nella qualifica di dirigente generale e
di un posto nella qualifica di dirigente
amministrativo; il quadro B della stessa tabella è
incrementato di due posti nella qualifica di
dirigente tecnico. Con successivo regolamento sono
disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento
della suddetta direzione generale. La dotazione
organica per la nuova direzione generale è
individuata nell'ambito della dotazione complessiva
del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà
dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui
carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di
personale si provvede mediante procedure di
mobilità interna ed esterna.
Articolo 10
Art. 10. Norme edilizie per le comunità
terapeutiche.
1. All'art. 128 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi:
<<4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il
recupero di immobili destinati a sedi di comunità
terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro
intervento edificativo delle suddette comunità,
necessario per il reinserimento socio sanitario e
socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della
deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle
opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi
delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti
interventi si applicano le disposizioni di cui
all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le
norme del presente comma si applicano anche alle
opere già realizzate, per le quali sia già stata
presentata una richiesta di concessione o di
autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilità
delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata
alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che
il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo
intervento edificativo per attività connesse alle
finalità della comunità terapeutica sia almeno
cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è
immodificabile anche in deroga alle disposizioni
vigenti; b) che lo statuto della comunità
terapeutica che attua l'intervento preveda
espressamente la totale assenza di finalità di
lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con
modalità residenziali. 4-quater. Qualora la
comunità terapeutica che attui l'intervento
edificativo abbia o intenda realizzare immobili per
una capacità ricettiva superiore alle duecento
unità, questa deve procedere a pena di decadenza
dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primarie, ivi comprese quelle necessarie per il
trattamento delle acque reflue provenienti dai
propri insediamenti residenziali.>>.
Articolo 11
Art. 11. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
|
Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309 (1).
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PROVVEDIMENTO N°: 181 - DEL: 1995-05-19
|
PUBBLICAZIONE N°: 116 - DEL: 1995-05-20
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DL 19/05/1995 Num. 181
Decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181 (in Gazz. Uff.,
20 maggio, n. 116). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(1).
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 maggio 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
chiedere il finanziamento di progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e della alcooldipendenza
correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del
territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con
la previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. 4. Gli enti, le organizzazioni
di volontariato, le cooperative e i privati che
operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di
cui all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale
di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero,
nelle more della istituzione dell'albo regionale,
iscritte nel registro prefettizio delle cooperative,
sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a
progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico delle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di
cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate da un dirigente generale della Ragioneria
generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, all'uopo nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, e collocato
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri concernenti il Fondo nazionale
d'intervento per la lotta alla droga relative
all'esercizio finanziario 1993, erroneamente
riversate ai capitali 3687 e 3690 dello stato di
previsione delle entrate del bilancio dello Stato
nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel
corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, al suddetto
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza
mediante ordine di accreditamento intestato al
funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui
progetti sono stati ammessi a finanziamento sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno
effettuato anticipazioni a valere sul proprio
bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio
stesso mediante l'emissione da parte del funzionario
delegato di un ordinativo diretto a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti,
sotto il profilo della loro congruenza e validità,
provvede la commissione di cui all'art. 127, comma
6, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei
progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del presente decreto, la commissione è integrata da
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia,
delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei
comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai
componenti della commissione è dovuto un compenso
nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. 3. La
commissione esamina i progetti alla luce dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo
comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle
attività volti a realizzare un sistema integrato di
servizi e, per quanto riguarda la formazione
professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai
progetti fondati su un'analisi del mercato del
lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie
per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo
reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei
finanziamenti provvede, con proprio decreto, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, sulla base dei criteri
predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione
al numero degli abitanti, al numero di posti
residenziali e semiresidenziali, delle sedi
operative e dei programmi attivati, le somme da
destinare al finanziamento di enti, organizzazioni
di volontariato, cooperative e privati, nella misura
del 25 per cento della disponibilità del Fondo. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
termine di centoventi giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale che
dispone la ripartizione delle somme. In caso di
inutile decorso del termine, il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri
di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n.
382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. Il tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario
le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione che evidenzi le necessità del territorio,
i finanziamenti concessi e l'efficacia degli
interventi realizzati. Il Ministro per la funzione e
la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti
dalle regioni, formula proposte alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano per
l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da
recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino
al trasferimento alle regioni delle somme da
destinare al finanziamento di enti, organizzazioni
di volontariato, cooperative e privati, previsto
all'art. 4 del presente decreto, un nucleo operativo
per la verifica sul territorio degli interventi nel
settore della tossicodipendenza. 2. Il nucleo compie
verifiche a campione sullo stato di attuazione dei
progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche su
richiesta dalla commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il nucleo può altresì compiere verifiche su
richiesta di altre amministrazioni dello Stato,
relativamente ad interventi di competenza
dell'amministrazione richiedente attinenti le
problematiche delle tossicodipendenze. 3. Il nucleo
è composto da quindici esperti, di cui nove in
rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro,
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, scelti
prioritariamente tra il personale con qualifica
dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata
esperienza nei settori di attività del nucleo, due
rappresentanti delle regioni e quattro esperti
particolarmente competenti nel settore della
prevenzione e delle verifiche di efficienza e di
efficacia. I membri del nucleo operativo sono
rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal
terzo anno. Non si può far parte del nucleo
operativo per più di cinque anni. Il nucleo è
coordinato, a turni annuali, da un componente
designato dal Ministro della famiglia e la
solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente e tutte le
amministrazioni ed enti, pubblici e privati
destinari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire
la massima collaborazione. é escluso per due anni
da qualsiasi finanziamento l'ente o
l'amministrazione che rifiuti la propria
collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I
componenti del nucleo operativo in rappresentanza
delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso
quello in rappresentanza della Amministrazione della
pubblica istruzione, sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri interessati, e sono collocati in
posizione di comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del
nucleo operativo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ovvero collocati in posizione di comando presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri se
appartenenti alle amministrazioni dello Stato. 6.
L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è
valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni
1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal
1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro
del tesoro provvede, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è
aggiunto il seguente periodo: <<Le altre
strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione
ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di uno <<sportello
per il cittadino>> per informazioni,
assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione,
del recupero e della riabilitazione.>>; d) al
comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono
sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1995, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo
personale medico o psicologo mediante concorsi
pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo
conferimento dei posti istituiti negli organici dei
SERT in attuazione del decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni
in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale
operante in regime di convenzione presso i SERT alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto il punteggio indicato dal
presente comma è ulteriormente aumentato di un
terzo. 5. Restano ferme le disposizioni limitative
in materia di assunzioni contenute nella legge 23
dicembre 1994, n. 724.
Articolo 9
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 10
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto Ministeriale:
Termini e modalità di presentazione delle
domande di finanziamento di progetti a valere sul
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e
1995.
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PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-05-05
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PUBBLICAZIONE N°: 130 - DEL: 1995-06-06
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D.M. 05/05/1995
Decreto Ministeriale 5 maggio 1995 (in Gazz. Uff., 6
giugno, n. 130). -- Termini e modalità di
presentazione delle domande di finanziamento di
progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario
degli anni 1994 e 1995.
Preambolo
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale: Visto il testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e
sostanze-psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Decreta:
Articolo 1
Art. 1. Tipologie di progetti.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, i Ministeri dell'interno, di
grazia e giustizia, delle finanze, della difesa,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica ed il Dipartimento
per gli affari sociali possono chiedere il
finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le
modalità e gli obiettivi che si intendono
conseguire, finalizzati: --a) ad iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e
valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la
messa a punto di efficaci metodologie di verifica
degli interventi anche a distanza di tempo; --b)
alla elaborazione e realizzazione di efficaci
collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione
europea; --c) al potenziamento dei servizi di
istituto volti a contrastare la diffusione delle
tossicodipendenze e a stimolare la crescita di
modelli comportamentali antagonisti del fenomeno,
per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;
--d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; --e) alla formazione del
personale nei settori di specifica competenza; --f)
alla realizzazione di programmi organici e specifici
di educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti.
Articolo 2
Art. 2. Termine e modalità per la presentazione
delle domande.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al
<<Fondonazionale di intervento per la lotta
contro la droga>>, Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali,
via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in
triplice copia in conformità allo schema A allegato
al presente decreto, devono essere inoltrate
attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o
mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al
Dipartimento per gli affari sociali entro il termine
perentorio del 15 luglio l995; la data deve
risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo
del giorno di consegna. 2. Alle singole domande,
firmate dal dirigente generale competente ed
inoltrate per il tramite del Gabinetto del Ministro,
deve essere allegata la seguente documentazione:
--a) progetto di cui si chiede il finanziamento,
comprensivo di dettagliate analisi dei costi; --b)
relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei
progetti ammessi al finanziamento negli anni
precedenti a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di
ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza
anche di parte della documentazione di cui al comma
2, il responsabile del procedimento di finanziamento
dichiara inammissibile la domanda, che non è
sottoposta all'esame della competente commissione
istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità
è data notizia all'Amministrazione richiedente.
Articolo 3
Art. 3. Tipologie di progetti.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, le regioni possono chiedere il
finanziamento di progetti o di attività di
formazione integrata degli operatori dei servizi
pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria
alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle
problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti
di formazione di operatori per l'elaborazione di
sistemi di verifica e valutazione degli interventi.
2. Per gli anni 1994 e 1995 le regioni possono
presentare richieste di finanziamento anche per la
realizzazione di sistemi di verifica, anche a
distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia
degli interventi sul territorio.
Articolo 4
Art. 4. Termine e modalità di presentazione della
domanda.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al
<<Fondonazionale di intervento per la lotta
alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in
triplice copia in conformità allo schema B allegato
al presente decreto, devono essere inoltrate
attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o
mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al
Dipartimento per gli affari sociali entro il termine
perentorio del 31 luglio 1995; la data deve
risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo
del giorno di consegna. 2. Alle singole domande,
firmate dal Presidente della Giunta regionale o
dall'assessore da lui delegato, deve essere allegata
la seguente documentazione: --a) delibera, in
originale o in copia conforme all'originale,
adottata dal competente organo della regione. Essa
deve indicare con chiarezza se il progetto sarà
gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se
sarà affidato ad altra struttura. In tale ultimo
caso devono risultare i criteri e le procedure
seguiti per la scelta e la motivazione
dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la
responsabilità dell'ente richiedente in merito alla
verifica dei requisiti di legge e della capacità
finanziaria e professionale dell'affidatario,
nonchè all'accertamento che l'ente affidatario non
abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il
medesimo progetto; --b) progetto di cui si chiede il
finanziamento, comprensivo di analisi dei costi;
--c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa
dei progetti ammessi al finanziamento negli anni
precedenti a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di
ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza
anche di parte della documentazione di cui al comma
2, il responsabile del procedimento di finanziamento
dichiara inammissibile la domanda, che non è
sottoposta all'esame della competente commissione
istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità
è data notizia alla regione richiedente.
Articolo 5
Art. 5. Progetti di prevenzione e di recupero.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono chiedere il finanziamento
di progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalla tossicodipendenza e della
alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base
di bisogni del territorio rigorosamente rilevati e
analizzati, con la previsione di una o più fasi di
verifica e valutazione anche a distanza, degli
effetti degli interventi attivati. 2. I progetti,
che debbono comunque essere predisposti a norma del
successivo art. 10, non debbono consistere
nell'attivazione di iniziative generiche o
episodiche, ma inserirsi in un quadro coerente che
tenga conto delle esigenze del territorio, anche con
riferimento alla riduzione del danno, che possa
garantire continuità nel tempo, con indicazione
chiara degli obiettivi, delle scadenze temporali e
dei risultati attesi e delle relative modalità di
verifica.
Articolo 6
Art. 6. Termine e modalità di presentazione della
domanda.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al
<<Fondonazionale di intervento per la lotta
alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in
triplice copia in conformità allo schema C allegato
al presente decreto, devono essere inoltrate
attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o
mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al
Dipartimento per gli affari sociali entro il termine
perentorio del 31 agosto 1995; la data deve
risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo
del giorno di consegna. Una copia della sola
domanda, redatta secondo il predetto schema C, deve
essere inviata, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 113 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al competente organo della regione. 2. Alle singole
domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente
richiedente, deve essere allegata la seguente
documentazione: --a) la delibera, in originale o in
copia autenticata, adottata dal competente organo
dell'ente locale o della unità sanitaria locale.
Essa deve indicare con chiarezza se il progetto
sarà gestito direttamente dall'ente richiedente
ovvero se sarà affidato ad altra struttura. In tale
ultimo caso dovranno risultare i criteri e le
procedure seguiti e la motivazione dell'affidamento.
Restano ferme la competenza e la responsabilità
dell'ente richiedente in merito alla verifica dei
requisiti di legge e della capacità finanziaria e
professionale dell'affidatario, nonchè
all'accertamento che l'ente affidatario non abbia
ricevuto altri finanziamenti pubblici per il
medesimo progetto; --b) progetto di cui si chiede il
finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi
dei costi; --c) relazione sullo stato di attuazione
e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento
negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di
ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza
anche di parte della documentazione di cui al comma
2, il responsabile del procedimento di finanziamento
dichiara inammissibile la domanda, che non è
sottoposta all'esame della competente commissione
istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità
è data notizia all'ente richiedente.
Articolo 7
Art. 7. Progetti di prevenzione, recupero e
reinserimento lavorativo.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, gli enti, le organizzazioni di
volontariato, le cooperative e i privati che operino
senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con la unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
2. Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale
di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero,
nelle more della istituzione dell'albo regionale,
iscritte nel registro prefettizio delle cooperative,
sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
Articolo 8
Art. 8. Termine e modalità di presentazione delle
domande.
1. Le domande di finanziamento al <<Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga>>,
redatte in quadruplice copia in conformità allo
schema D allegato al presente decreto, devono essere
inoltrate al comune territorialmente competente
attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o
mediante consegna diretta, non oltre le ore 18,
entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la
data deve risultare dal timbro postale ovvero dal
protocollo del giorno di consegna. Il comune
competente è quello nel cui ambito territoriale ha
sede la specifica sede operativa dell'ente
richiedente; qualora l'intervento sia da realizzare
nell'ambito territoriale di altro comune, la domanda
deve essere inoltrata a quest'ultimo. 2. Il sindaco
trasmette le domande, attestando il rispetto del
termine di cui al comma 1, entro il successivo 15
agosto alle prefetture allegando il motivato parere
del competente organo comunale. La prefettura,
controllata la completezza della documentazione,
trattiene una copia della domanda e relativa
documentazione ai fini delle competenze previste
dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo
1995, n. 82, e inoltra con proprio parere le domande
entro il successivo 31 agosto al <<Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga>>,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 -
00187 Roma, allegando una breve nota informativa
sulla specifica situazione riguardante il fenomeno
della tossicodipendenza e le relative iniziative di
recupero e reinserimento già in atto sul
territorio. 3. In caso di ritardo nella
presentazione al comune competente ai sensi del
comma 1, nonchè di mancanza anche di parte della
documentazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il
responsabile del procedimento di finanziamento
dichiara inammissibile la domanda, che non è
sottoposta all'esame della competente commissione
istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità
è data notizia all'ente richiedente.
Articolo 9
Art. 9. Documentazione.
1. Alle singole domande, sottoscritte dal
rappresentante legale, dovrà essere allegata la
seguente documentazione: --a) progetto o progetti di
cui si chiede il finanziamento, con dettagliate
analisi dei costi; --b) atto costitutivo e statuto
da cui risulti il rappresentante legale dell'ente;
--c) dichiarazione sostitutiva da parte del
rappresentante legale di non aver subito condanne e
di non avere in corso procedimenti penali ovvero
dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto le
condanne riportate e i procedimenti pendenti; --d)
breve relazione sull'attività svolta e sui
risultati raggiunti; --e) relazione sullo stato di
attuazione e di spesa dei progetti già ammessi al
finanziamento negli anni precedenti; --f) bilancio
consuntivo dell'anno precedente e bilancio
preventivo dell'anno in corso. Dal bilancio deve
risultare con chiarezza: ----1) l'entità dei
contributi ricevuti a titolo di donazione; ----2)
l'entità dei contributi di enti locali e altri enti
pubblici; ----3) l'entità delle rette eventualmente
pagate dalle famiglie e dagli utenti; ----4) l'entita
dei ricavi di attività svolte. Ove nel bilancio non
siano specificate singole voci, alla domanda è
allegata apposita dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante dell'ente richiedente; --g)
documentazione dell'avvenuta iscrizione o della
temporanea registrazione all'albo o registro
regionale. Per le cooperative sociali,
documentazione dell'avvenuta iscrizione all'albo
regionale delle cooperative sociali ovvero al
registro prefettizio delle cooperative, sezione
cooperazione sociale; --h) copia della eventuale
convenzione con la regione o con l'unità sanitaria
locale; --i) dichiarazione dalla quale risulti se lo
stesso progetto sia già stato finanziato con
contributi pubblici o se comunque sia stata
inoltrata domanda di finanziamento indicando, in
caso affermativo, la denominazione del progetto,
l'ente erogante il finanziamento e l'importo del
finanziamento. 2. In caso di ente, organizzazione di
volontariato o cooperativa articolati in più sedi
operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal
responsabile della sede operativa richiedente il
finanziamento. Alla documentazione di cui al comma
1, lettere dalla a) alla i), che si intende riferita
alla sede operativa o al responsabile della sede
stessa, va aggiunta l'attestazione del legale
rappresentante dell'ente indicante il responsabile
della sede operativa. 3. Gli enti, organizzazioni di
volontariato, cooperative e privati che svolgono
attività di recupero e che inoltrino domanda di
finaziamento devono inviare, unitamente alla
domanda, una documentazione esauriente e sintetica
delle metodologie di recupero e delle metodologie di
reinserimento adottate nella loro attività
ordinaria.
Articolo 10
Art. 10. Elaborazione informatica delle domande
ammissibili.
1. L'elaborazione delle domande di finanziamento di
cui al presente decreto viene effettuata dal
Dipartimento per gli affari sociali con
l'utilizzazione di strumenti informatici; a tal fine
il Dipartimento può comunicare ai richiedenti la
cui domanda è stata ritenuta ammissibile le
caratteristiche del supporto su cui i richiedenti
stessi devono, a pena di improcedibilità, riportare
i dati e le informazioni, già contenuti nella
domanda, specificati dal Dipartimento ed i termini
perentori entro i quali il supporto deve essere
inoltrato. In caso di mancato a ritardato inoltro il
responsabile del procedimento dichiara l'improcedibilità
della domanda, dandone notizia al richiedente.
Articolo 11
Art. 11. Linee-guida per l'elaborazione dei
progetti.
1. Tutti i progetti dei quali si chiede il
finanziamento devono indicare con chiarezza: --a)
gli obiettivi in relazione alle esigenze rilevate
sul territorio nel quale il progetto deve avere
attuazione o, per i progetti delle amministrazioni
aventi dimensione nazionale, gli obiettivi in
relazione alle esigenze che ci si propone di
soddisfare; --b) se il progetto è nuovo, ovvero se
si pone in continuità con progetti già attuati o
in via di attuazione, ovvero se si pone come
completamento di progetti in corso di attuazione;
--c) i tempi di realizzazione del progetto, con
indicazione delle fasi e degli obiettivi intermedi;
--d) l'indicazione dei soggetti -- amministrazioni,
servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati
-- con i quali ci si collega ai fini dell'attuazione
del progetto; --e) descrizione analitica delle
metodologie per il raggiungimento degli obiettivi;
--f) tipologia del personale impegnato nel progetto
-- dipendente, volontario, consulente,
professionista, artigiano o altro -- e relativa
qualificazione professionale; --g) nel caso il
progetto comprenda l'acquisto di beni mobili occorre
allegare i preventivi e indicare le ragioni che
rendono necessari gli acquisti, quali il
deterioramento dei beni in dotazione, l'aumento
degli ospiti, altri fatti; --h) modalità di
verifica del raggiungimento degli obiettivi
intermedi e finali e di controllo della gestione.
Articolo 12
Art. 12. Esercizi finanziari 1994 e 1995.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge
17 marzo 1995, n. 82, le somme stanziate per il
Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995
sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario
1995, su presentazione di progetti relativi,
congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni
finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 2. Ove siano
presentati più progetti relativi ai diversi
esercizi finanziari, nella domanda deve essere
chiaramente ed analiticamente indicato l'importo
gravante sull'esercizio finanziario 1994 e quello
gravante sull'esercizio finanziario 1995.
Allegato 1
(Sono omessi gli schemi allegati).
|
|
5
Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di ordinamenti finanziari e
contabili.
|
PROVVEDIMENTO N°: 141 - DEL: 1995-04-29
|
PUBBLICAZIONE N°: 99 - DEL: 1995-04-29
|
DL 29/04/1995 Num. 141
Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141 (in Gazz. Uff.,
29 aprile, n. 99). -- Differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni concernenti il differimento di termini
previsti da disposizioni legislative in materia di
ordinamenti finanziari e contabili; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 aprile 1995; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio
e della programmazione economica; Emana il seguente
decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello
Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate
entro tale anno, possono esserlo nell'anno
successivo: a) Presidenza del Consiglio dei
Ministri: capitoli 1141, 1142 (1), 1166, 1167, 1168,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021,
2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057,
2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,
2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e
7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300,
7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571,
7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589,
7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in
conto competenza e in conto residui; b) Ministero
del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e
6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in
conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e
in conto residui; c) Ministero delle finanze:
capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; d) Ministero di
grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089
e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in
conto residui; e) Ministero della difesa: capitolo
1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002
e 8200 in conto residui; f) Ministero della pubblica
istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in
conto residui; g) Ministero dell'interno: capitoli
1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157,
3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292
in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in
conto residui; h) Ministero dei lavori pubblici:
capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002,
2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza,
capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542,
7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422,
8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065,
9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui
e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881,
8882 in conto competenza e in conto residui; i)
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza
e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043
e 8044 in conto residui; l) Ministero dei trasporti
e della navigazione: capitolo 1567 in conto
competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto
residui; m) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto
competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in
conto residui; n) Ministero del commercio con
l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;
o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto
competenza e capitolo 7010 in conto residui; p)
Ministero per i beni culturali e ambientali:
capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo
8301 in conto residui; q) Ministero dell'ambiente:
capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635
in conto competenza e in conto residui; capitoli
1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli
1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304,
7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705,
7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501,
8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; r)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e
1256 in conto competenza e in conto residui e
capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; r)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e
1256 in conto compenza e in conto residui e capitoli
1131 e 1137 in conto competenza; s) Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli
1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580,
1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200,
7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto
competenza e in conto residui; t) Ministero degli
affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto
competenza, capitolo 3583 in conto residui e
capitolo 4620 in conto competenza e in conto
residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della
legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate
nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Le
somme non utilizzate entro i termini di cui all'art.
8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione
del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1995. 4. La spesa
autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22
dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372,
1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della
presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
nell'esercizio di competenza, sono mantenute in
bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. 5. Per i residui dei sottoindicati
capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al
3 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36,
primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 e successive modificazioni e
integrazioni: a) Ministero di grazia e giustizia:
capitolo 2501; b) Ministero dell'ambiente: capitoli
7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704,
7705, 7706 e 7951. 6. Le somme iscritte al capitolo
7893 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto
dei residui dell'esercizio successivo, per essere
trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al
fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a
ripartizione secondo le medesime modalità e
procedure. 7. Le somme iscritte ai capitoli 4532,
per la parte relativa alla cooperazione allo
sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994,
non utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni
compensative nel conto dei residui passivi da
adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 8.
Gli stanziamenti iscritti in bilancio in
applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388,
della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6
febbraio 1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991,
n. 19, non utilizzate al termine dell'esercizio
finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio
1995. 9. Le somme iscritte in bilancio in conto
competenza ed in conto residui ai sensi dell'art.
127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo
nell'anno 1995. 10. Le somme iscritte in bilancio in
conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23
settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31
dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 11.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche
nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione
del presente decreto. (1)[Così rettificato in Gazz.
Uff., 2 maggio, n. 100 ]
Articolo 2
Art. 2. Disposizioni varie.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato
il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori
oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli
articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la
predetta finalità è autorizzata la spesa di lire
20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello
stanziamento del capitolo 4494 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del
medesimo regolamento, è differita al 30 giugno
1995.
Articolo 3
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la Conversione in legge.
|
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
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PROVVEDIMENTO N°: 82 - DEL: 1995-03-17
|
PUBBLICAZIONE N°: 66 - DEL: 1995-04-20
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DL
17/03/1995 Num. 82
Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82 (in Gazz. Uff.,
20 marzo, n. 66). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
16 marzo 1995; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
--a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi
di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano
per obiettivo la messa a punto di efficaci
metodologie di verifica degli interventi anche a
distanza di tempo; --b) alla elaborazione e
realizzazione di efficaci collegamenti con le
iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al
potenziamento dei servizi di istituto volti a
contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e
a stimolare la crescita di modelli comportamentali
antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta
dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di
informazione e sensibilizzazione; --e) alla
formazione del personale nei settori di specifica
competenza; --f) alla realizzazione dei programmi
organici e specifici di educazione alla salute
presso le scuole di ogni ordine e grado, da
sviluppare lungo l'intero arco della carriera
scolastica, anche con riferimento alla prevenzione
della tossicodipendenza, prevedendo la
partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti
locali e le unità sanitarie locali possono chiedere
il finanziamento di progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e
della alcooldipendenza correlata, da realizzare
sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente
rilevati e analizzati, con la previsione di una o
più fasi di verifica e valutazione, anche a
distanza, degli effetti degli interventi attivati.
4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative e i privati che operino senza scopi di
lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione
dell'albo e nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con
l'unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, possono chiedere il finanziamento di
progetti, non altrimenti finanziati con contributi
pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo
con la programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale
di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero,
nelle more della istituzione dell'albo regionale,
iscritte nel registro prefettizio delle cooperative,
sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a
progetti per la realizzazione di sistemi di
verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di
cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e dalle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate da un dirigente generale della Ragioneria
generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, all'uopo nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, e collocato
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. All'art. 100,
comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole:<<, nonchè della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, per gli interventi di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 8. Le regioni trasmettono
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, una relazione
annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti
per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli
specifici risultati conseguiti. 9. La relazione
annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale, deve
contenere una dettagliata analisi delle attività
relative all'erogazione dei contributi indicati nel
presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti,
sotto il profilo della loro congruenza e validità,
provvede la commissione di cui all'art. 127, comma
6, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei
progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4,
del presente decreto, la commissione è integrata da
un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia,
delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione e del tesoro,
nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei
comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai
componenti della commissione è dovuto un compenso
nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro. 3. La
commissione esamina i progetti alla luce dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo
comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle
attività volti a realizzare un sistema integrato di
servizi e, per quanto riguarda la formazione
professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai
progetti fondati su un'analisi del mercato del
lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie
per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo
reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei
finanziamenti provvede, con proprio decreto, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
sentito il Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, sulla base dei criteri
predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione
al numero degli abitanti, al numero di posti
residenziali e semiresidenziali delle sedi operative
e dei programmi attivati, le somme da destinare al
finanziamento di enti, organizzazioni di
volontariato, cooperative e privati, nella misura
del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le
regioni provvedono ed erogare i finanziamenti nel
termine di centoventi giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale che
dispone la ripartizione delle somme. In caso di
inutile decorso del termine, il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri
di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n.
382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. Il tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario
le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione che evidenzi le necessità del territorio,
i finanziamenti concessi e l'efficacia degli
interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e
la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti
dalle regioni, formula proposte alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano per
l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da
recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino
al trasferimento alle regioni delle somme da
destinare al finanziamento di enti, organizzazioni
di volontariato, cooperative e privati, previsto
all'art. 4 del presente decreto, un nucleo operativo
per la verifica sul territorio degli interventi nel
settore della tossicodipendenza. 2. Il nucleo compie
verifiche a campione sullo stato di attuazione dei
progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche su
richiesta della commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Il nucleo può altresì compiere verifiche su
richiesta di altre amministrazioni dello Stato,
relativamente ad interventi di competenza
dell'amministrazione richiedente attinenti le
problematiche delle tossicodipendenze. 3. Il nucleo
è composto da quindici esperti, di cui nove in
rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro,
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale e dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, scelti
prioritariamente tra il personale con qualifica
dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata
esperienza nei settori di attività del nucleo, due
rappresentanti delle regioni e quattro esperti
particolarmente competenti nel settore della
prevenzione e delle verifiche di efficienza e di
efficacia. I membri del nucleo operativo sono
rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal
terzo anno. Non si può far parte del nucleo
operativo per più di cinque anni. Il nucleo è
coordinato, a turni annuali, da un componente
designato dal Ministero per la famiglia e la
solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente, e tutte le
amministrazioni ed enti, pubblici e privati,
destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire
la massima collaborazione. é escluso per due anni
da qualsiasi finanziamento l'ente o
l'amministrazione che rifiuti la propria
collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I
componenti del nucleo operativo in rappresentanza
delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso
quello in rappresentanza della Amministrazione della
pubblica istruzione, sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri interessati, e sono collocati in
posizione di comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del
nucleo operativo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
ovvero collocati in posizione di comando presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri se
appartenenti alle amministrazioni dello Stato. 6.
L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è
valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni
1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal
1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro
del tesoro provvede, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: -a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
----<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; --b) nella lettera h) del comma 8 è
aggiunto il seguene periodo: <<Le altre
strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione
ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; --c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello
per il cittadino" per informazioni, assistenza
e indirizzo nel campo della prevenzione, del
recupero e della riabilitazione.>>; --d) al
comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono
sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
-<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri.>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla
data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni,
da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro
della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del 22 febbraio 1982, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinameto delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30
giugno 1995, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 30 giugno 1995, saranno attribuiti al solo
personale medico o psicologo mediante concorsi
pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo
conferimento dei posti istituiti negli organici dei
SERT in attuazione del decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il
punteggio massimo previsto per il curriculum
formativo e professionale dalle vigenti disposizioni
in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di
uguale entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale
operante in regime di convenzione presso i SERT alla
data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto il punteggio indicato dal
presente comma è ulteriormente aumentato di un
terzo. 5. Restano ferme le disposizioni limitative
in materia di assunzioni contenute nella legge 23
dicembre 1994, n. 724.
Articolo 9
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 10
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
|
Decreto Legge:
Disposizioni urgenti in materia di differimento
di termini previsti da disposizioni legislative.
|
PROVVEDIMENTO N°: 55 - DEL: 1995-02-25
|
PUBBLICAZIONE N°: 49 - DEL: 1995-02-28
|
DL
25/02/1995 Num. 55
Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 (in Gazz. Uff.,
28 febbraio, n. 49). -- Disposizioni urgenti in
materia di differimento di termini previsti da
disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di differimento di termini
previsti da disposizioni legislative; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 febbraio 1995; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 24 febbraio 1995; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Impiantistica sportiva ed edilizia
scolastica.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della
legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la
definizione dei programmi di impiantistica sportiva,
sono prorogati al 30 aprile 1995. I mutui sono
concessi dall'Istituto per il credito sportivo
utilizzando per la copertura del relativo onere
contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I
mutui a favore di enti locali sono assistiti, a
carico dello stanziamento suddetto, dalla
contribuzione pari ad una rata di ammortamento
costante annua posticipata al 6 per cento,
comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la
parte ulteriore della rata di ammortamento a carico
degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri
soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo,
sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento
sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri le competenze statali in
materia di impiantistica sportiva già appartenenti
al soppresso Ministero del turismo e dello
spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome
continuano ad assicurare le necessarie risorse per
il funzionamento delle rispettive organizzazioni
turistiche anche ai sensi del settimo comma
dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n.
217. 4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre
1991, n. 430, comunque disponibili alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono
essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre
1994, secondo le medesime modalità indicate nella
legge di riferimento; nello stesso termine, e con le
medesime procedure, potrà essere disposta una
diversa destinazione dei relativi mutui, ancorchè
già concessi.
Articolo 2
Art. 2. Edilizia residenziale.
1. Le disponibilità di competenza della Regione
Puglia di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 462, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637,
al netto delle somme occorrenti a far fronte agli
oneri di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla
copertura delle carenze contributive relative ai
finanziamenti erogati in base a leggi regionali di
incentivazione edilizia. La messa a disposizione e
la erogazione delle disponibilità anzidette viene
effettuata dal Ministero dei lavori pubblici -
Segretariato generale del CER direttamente in favore
degli istituti di credito mutuanti, previa
rendicontazione effettuata con modalità stabilite
dal Segretariato medesimo. 2. Al fine di agevolare
l'adozione dell'accordo di programma previsto
all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del
citato art. 8 la parola: <<sessanta>> è
sostituita dalla seguente:
<<centottanta>>. 3. Al fine di agevolare
il rilascio delle concessioni di edificazione,
all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola:
<<centoventi>> è sostituita dalla
seguente: <<centottanta>>.
Articolo 3
Art. 3. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui
all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è
prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del
procedimento di privatizzazione della società
Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Articolo 4
Art. 4. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il
termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1,
comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493,
relativo all'espletamento dei compiti del comitato
di esperti istituito per le operazioni propedeutiche
agli interventi di consolidamento e restauro della
torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.
360. 2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5
ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito
dal seguente: <<1. Per gli interventi di
consolidamento e restauro della torre di Pisa, il
comitato di undici esperti di alta qualificazione
scientifica, italiani e stranieri, integrato da due
membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal
direttore dell'Istituto centrale per il restauro,
istituito per le operazioni propedeutiche dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
congiunta del Ministro per i beni culturali e
ambientali e del Ministro dei lavori pubblici,
provvede, anche in deroga alla normativa vigente,
sulla base della documentazione esistente in materia
presso il Ministero dei lavori pubblici,
all'individuazione e definizione del progetto di
massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i
costi e le modalità di esecuzione e designando,
anche nel proprio seno, il soggetto responsabile
della direzione dei lavori, nonchè all'attuazione
dei necessari interventi e all'indicazione delle
modalità per la successiva fruizione del monumento.
Il comitato, ai fini della redazione del progetto di
restauro della torre di Pisa, si avvale della
collaborazione dell'Istituto centrale per il
restauro >>.
Articolo 5
Art. 5. Opere pubbliche in Sicilia.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito
dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è prorogato al
30 aprile 1995.
Articolo 6
Art. 6. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della
legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31
dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'art. 1, comma
4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono
essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995,
anche per l'assunzione di personale mediante
contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171. 3. Al fine di consentire la prosecuzione delle
attività scientifiche, di ricerca e di formazione
del Centro internazionale di fisica teorica di
Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e
conseguente entrata in vigore dell'accordo
tripartito tra Italia, UNESCO ad AIEA, è
autorizzata la concessione al Centro medesimo di un
contributo straordinario di lire 10 miliardi nel
biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per
l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al
relativo onere si provvede a carico dello
stanziamento iscritto sul capitolo 7706 dello stato
di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e
corrispondente capitolo per l'anno successivo.
Articolo 7
Art. 7. Acquisto di immobili per le università e
gli istituti pubblici di ricerca.
1. Il termine per la definizione, da parte dei
soggetti interessati, dei contenuti dei contratti
concernenti la vendita, l'uso o la locazione
finanziaria di immobili di cui all'art. 3 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30
giugno 1995. 2. Il termine previsto dall'art. 4,
secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122,
già differito al 18 aprile 1995 dall'art. 9, comma
8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è
ulteriormente differito al 30 giugno 1995.
Articolo 8
Art. 8. Interventi a favore della comunità
scientifica e delle associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20
maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31
dicembre 1991 degli interventi in favore delle
associazioni di volontariato di protezione civile,
di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla
emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18
della legge 24 febbraio 1992, 225, e, comunque, non
oltre il 30 aprile 1995. Nei predetti interventi
deve ritenersi compresa la concessione di contributi
finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature
necessari per l'espletamento delle attività di
soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui
all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158,
concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
interventi in favore della comunità scientifica di
cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, è differito fino
all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art.
17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e,
comunque, non oltre il 30 aprile 1995. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri è autorizzato a
stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca
apposite convenzioni per il perseguimento di
specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli
oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2
sono posti a carico dei pertinenti capitoli del
bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 9
Art. 9. Revisione dei consorzi e altre associazioni
fra enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, le parole: <<due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge>> sono
sostituite dalle seguenti: <<il 30 aprile
1995>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui
al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili
a provvedere entro il termine di tre mesi durante il
quale il consorzio può compiere soltanto atti di
ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del
termine assegnato tutti gli enti aderenti non
abbiano deliberato la revisione del consorzio, il
prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale
di controllo per l'adozione dei conseguenti
provvedimenti di competenza nei confronti degli enti
inadempienti e nomina un commissario per la
temporanea gestione del consorzio. Il commissario
resta in carica per la liquidazione del consorzio
nel caso della soppressione, ovvero fino alla
eventuale ricostituzione degli organi ordinari in
caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1
>>.
Articolo 10
Art. 10. Agevolazioni tariffarie per le Poste.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994,
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato
il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori
oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli
articoli 17 e 20 della medesima legge. 2. Per le
finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa
di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a
carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994.
Articolo 11
Art. 11. Differimento di termini in materia
sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio
1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: <<30 giugno
1993>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2, le
parole: <<30 settembre 1994>> sono
sostituite dalle seguenti: <<30 settembre
1995>>; c) al comma 3, le parole: <<1º
ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti:
<<1º ottobre 1995>>. 2. All'art. 18 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono
apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le
parole: <<entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 28
febbraio 1994>>; b) al comma 2, le parole:
<<entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio
1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole:
<<nel termine di un anno>> sono
sostituite dalle seguenti: <<nel termine di
due anni>>. 4. I termini di cui al comma 1
dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino
all'entrata in vigore delle leggi regionali
attuative dell'art. 3 del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30
giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata
in carica dei collegi dei revisori delle unità
sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina
sulla proroga degli organi amministrativi e di
controllo. 5. Le regioni che abbiano già emanato la
disciplina, anche parziale, di cui all'art. 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o
nell'ambito delle quali si verifichino vacanze
nell'incarico di amministratore straordinario presso
le unità sanitarie locali, possono procedere alla
nomina di commissari straordinari che subentrano
nella gestione delle unità sanitarie locali, sino
alla nomina del direttore generale ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 6.
All'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le
parole: <<variazioni ed assestamento>>,
le seguenti: <<ed informa il controllo sugli
atti ai princìpi contenuti nell'art. 2403 del
codice civile>>. 7. All'art. 13, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo
le parole: <<hanno presentato>> sono
aggiunte le seguenti: <<o presentino entro il
28 febbraio 1994>>. 8. I termini di cui
all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 1993, n. 266, sono differiti al 30 aprile
1995. 9. I termini di cui all'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono
prorogati fino all'entrata in vigore delle leggi
regionali di attuazione dell'art. 2, comma 5, del
medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre
il 1º gennaio 1996. 10. La disposizione di cui
all'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, non si applica, limitatamente al numero
massimo di venti unità, al personale a contratto il
cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo
svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e
medico-legale al personale navigante, marittimo e
dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della
sanità ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento
dell'attività suddetta non costituisce, in nessun
caso, titolo per l'assunzione nei ruoli
dell'Amministrazione. 11. L'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268,
è sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. Le
disposizioni del presente regolamento entrano in
vigore il centottantesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.>>. 12. Ai fini della revisione
delle acque minerali, il termine previsto dall'art.
21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
è differito al 31 dicembre 1995. 13. All'art. 4,
comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9
maggio 1991, n. 184, la lettera b) è sostituita
dalla seguente: <<b) la provenienza di latte
crudo da aziende di produzione e da centri di
raccolta conformi alla legislazione nazionale
attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del
decreto legislativo di recepimento della direttiva
92/46/CEE, del Consiglio del 16 giugno 1992, che
stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la
commercializzazione di latte crudo, di latte
trattato termicamente e di prodotti a base di latte;
>>.
Articolo 12
Art. 12. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della
sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente,
dal 28 febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne
che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del
citato decreto del Ministro della sanità n. 217.
Articolo 13
Art. 13. Progetti finalizzati e disposizioni in
materia di incarichi ed altre disposizioni.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge
11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29
dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse
modalità, fino al 31 dicembre 1996. é altresì
autorizzato, fino alla medesima data, il
proseguimento dell'elaborazione di progetti di
articolazione sperimentale dei bilanci pubblici,
anche con riferimento specifico al costo del
personale, cui si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, mediante la modifica e
l'integrazione delle procedure interne e delle
tecniche di rilevazione già avviate ai sensi
dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed
integrazioni, avvalendosi in via diretta delle
disponibilità del fondo previsto dall'art. 26 della
legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale fondo è integrato
di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125
miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per
l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e
di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione,
nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire
10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per
l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è
destinata alla realizzazione del <<Progetto
efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più
sollecita e corretta realizzazione dei progetti di
cui alla normativa richiamata al comma 1, è
consentito che l'importo singolo massimo relativo
alle aperture di credito a favore del funzionario
delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modificazioni, e sia fissato in misura massima di
lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di
accreditamento possono essere imputate, per intero,
spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui
al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi
per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992,
lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi
per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995,
a carico delle disponibilità del capitolo 6872
dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1995. Le somme disponibili al 31 dicembre
1994 sono mantenute in bilancio per gli anni 1995,
1996 e 1997. 4. Il termine di cui all'art. 58, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
già prorogato dall'art. 12, comma 1, del
decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito
dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è
ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1995. 5. é
differito al 30 aprile 1995 il termine di cui
all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17,
convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per
la proroga del comando del personale dipendente
dagli enti pubblici trasformati in società di
diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990,
n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nonchè dalle società da essi controllate. 6. Ai
fini di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con
i compiti istituzionali dei magistrati, anche
collocati fuori ruolo, e del personale ad essi
equiparato sono individuate con regolamento, da
emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma
62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono
dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dal presente comma. 7. Il termine del 30
giugno 1994 indicato al comma 6 dell'art. 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni, è sostituito dal termine
del 30 aprile 1995. 8. L'applicazione degli articoli
7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958,
n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della
legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui
rispettivamente prevedono che la segreteria e
l'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore della magistratura sono costituiti da
funzionari da selezionare mediante concorsi
pubblici, è differita alla data di entrata in
vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a
tale data, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come
modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977,
n. 908. La disposizione dell'art. 210 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad
applicarsi per la destinazione dei magistrati
all'ufficio studi e documentazione del Consiglio
superiore della magistratura. 9. In deroga a quanto
previsto dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1973,
n. 831, fino alla data di entrata in vigore del
nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta
dai magistrati destinati ad esercitare funzioni
amministrative o di studio e ricerca presso il
Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici
del Consiglio superiore della magistratura, nonchè
quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte
costituzionale, è equiparata ai fini del primo
comma dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n.
831, a quella svolta negli uffici giudiziari. 10.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di
riforma della procedura relativa alla
responsabilità disciplinare dei magistrati,
continuano ad applicarsi il regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.
916, con le successive modificazioni ed
integrazioni, e i rinvii al codice di procedura
penale si intendono riferiti al codice abrogato. 11.
Nel comma 7 dell'art. 5 della legge 16 ottobre 1991,
n. 321, le parole: <<per un periodo massimo di
tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge>> sono sostituite dalle
seguenti: <<non oltre il 31 dicembre
1995>>. 12. Nel comma 1 dell'art. 2 del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, convertito
dalla legge 8 agosto 1994, n. 488, le parole:
<<di cui all'art. 1, comma 1>> sono
sostituite dalle seguenti: <<esistenti nei
ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria>> e le parole: <<fino al
31 dicembre 1994>> sono sostituite dalle
seguenti: <<fino al 31 dicembre 1995>>.
13. I miglioramenti economici previsti dagli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 novembre 1994,
n. 650, continuano ad essere corrisposti anche dopo
il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui
all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli
contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno
1995. 14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui
all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre
1994, n. 674, è differito al 31 gennaio 1995.
Articolo 14
Art. 14. Proroghe di termini in materia di pubblica
istruzione.
1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli
ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei
concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per
l'accesso ai ruoli del personale docente e dei
coordinatori amministrativi delle scuole di ogni
ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi,
i periodi di validità delle graduatorie dei
medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese
quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento
delle graduatorie permamenti dei medesimi concorsi
per soli titoli, nonchè i programmi e le prove
d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei
conservatori di musica, ancorchè banditi prima
della data di entrata in vigore del presente decreto
ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro
della pubblica istruzione. La periodicità
dell'indizione dei concorsi non può essere comunque
inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a
cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite
prima della scadenza del triennio stesso. 2. Le
graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle
accademie e nei conservatori, già mantenute in
vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi
dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22
maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate
per un ulteriore anno scolastico. 3. Al comma 17
dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
il secondo periodo è sostituito dal seguente:
<<Per il personale ispettivo, direttivo,
docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.)
della scuola il predetto termine rimane immutato,
mentre per il personale delle accademie di belle
arti e d'arte drammatica e per i conservatori di
musica il termine stesso è fissato al 1º novembre
e per quello dell'Accademia nazionale di danza al
1º ottobre. Nell'art. 13, comma 4, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è aggiunta, in fine, la
seguente lettera: <<g-bis) per il personale
dei conservatori di musica e delle accademie di
belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio
a decorrere dal 1º novembre 1994 e per il personale
dell'Accademia nazionale di danza cessato dal
servizio a decorrere dal 1º ottobre 1994. >>.
4. In attesa dell'attuazione dell'autonomia
scolastica e del riordinamento degli organi
collegiali della scuola, la durata in carica dei
consigli di circolo e di istituto, dei consigli
scolastici provinciali e dei consigli scolastici
distrettuali è prorogata nel limite massimo di un
anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del
Ministro della pubblica istruzione. 5. Nell'art. 59,
comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e successive modificazioni, sono soppresse le
parole: <<e, comunque, non oltre il 31
dicembre 1994>>.
Articolo 15
Art. 15. Disciplina omogenea del rapporto di impiego
delle Forze di polizia e del personale delle Forze
armate e disposizioni finanziarie varie.
1. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<L'Amministrazione
ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso
dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30
giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso
a quarantanove posti di medico dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato,
indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5
settembre 1991 >>. 2. Il termine di cui
all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente
prorogato di un triennio. 3. Limitatamente alle
strutture informatiche dell'Amministrazione
dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di
cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 30 aprile
1995. 4. Le somme iscritte in bilancio ai sensi
dell'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno
dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili
alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono
mantenute in bilancio per essere impegnate
nell'esercizio finanziario 1994. 5. All'art. 6,
comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è
sostituito con quello all'anno 1995.
Articolo 16
Art. 16. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso
di abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61, relativo alla concessione dell'assistenza della
forza pubblica, è prorogato di ventiquattro mesi a
decorrere dal 1º gennaio 1994.
Articolo 17
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata
all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio
1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in
relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo
8412 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16
del 1985.
Articolo 18
Art. 18. Completamento dell'organico del personale
femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma
1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta
fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di
completare l'organico del personale femminile del
Corpo di polizia penitenziaria. 2. Per i residui del
capitolo 2501 dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1994 non
operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni
di cui all'art. 36, primo comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche e
integrazioni.
Articolo 19
Art. 19. Personale transitato dall'ex ASST agli enti
locali.
1. Con effetto dall'anno 1994 il Ministero
dell'interno provvede a rimborsare agli enti locali
e loro consorzi il trattamento economico in
godimento del personale trasferito agli enti stessi
provenienti dall'ex Azienda di Stato per i servizi
telefonici ai sensi dell'art. 4, comma 3, della
legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere,
valutato in annue lire 25 miliardi, a decorrere
dall'anno 1994, si provvede a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del tesoro per gli anni stessi. 2. Al fine di
ottenere dal Ministero dell'interno il rimborso di
cui al comma 1, gli enti locali e loro consorzi sono
tenuti a trasmettere apposita certificazione
contenente gli elementi informativi di cui all'art.
2, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio
1989, n. 428, con riferimento alla situazione in
atto presso l'ente di provenienza al momento del
trasferimento del personale.
Articolo 20
Art. 20. Previdenza.
1. Al comma 26 dell'art. 11 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti
dai seguenti: <<L'obbligo di comunicazione di
cui all'art. 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136,
deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. I
contributi dovuti per il periodo successivo al
provvedimento di cancellazione devono essere versati
in tre rate di uguale importo con scadenza,
rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31
dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si
applicano, per i contributi e le comunicazioni
relative al predetto periodo, le sanzioni, le
maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136
>>.
Articolo 21
Art. 21. Condono previdenziale ed assistenziale.
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 5-bis, del
decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n.
21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che
non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la
propria posizione contributiva nei confronti degli
enti previdenziali ed assicurativi possono
provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti
impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo
di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda
entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30
novembre 1994. 2. Per la regolarizzazione del
condono dei contributi agricoli unificati, i termini
del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30
novembre 1994, di cui al comma 1, sono
rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28
febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti
esecutivi riguardanti il recupero dei contributi
agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio
1995. 3. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini
del 1º ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'art. 9
della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito
dall'art. 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre
1993, n. 537. 4. All'art. 18, comma 9, della legge
23 dicembre 1994, n. 724, le parole: <<, entro
il termine perentorio del 15 febbraio 1995.>>
sono sostituite dalle seguenti: <<, entro il
termine perentorio del 31 marzo 1995.>>.
Articolo 22
Art. 22. Albi dei beneficiari di provvidenze di
natura economica.
1. L'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
è sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Albi
dei beneficiari di provvidenze di natura economica).
-- 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le
regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli
enti locali e gli altri enti pubblici devono tenere
l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone
fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti,
sussidi e benefici di natura economica a carico dei
rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro
il 30 aprile di ogni anno. 2. Per ciascun soggetto
che figura nell'albo viene indicata anche la
disposizione di legge sulla base della quale hanno
luogo le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi
istituiti ai sensi del comma 1 possono essere
consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni
pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne
assicurano la massima facilità di accesso e
pubblicità. >>.
Articolo 23
Art. 23. Disciplina transitoria in materia di
autorizzazione alla somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione della legge 25 agosto
1991, n. 287, e comunque non oltre il 28 febbraio
1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4
dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci,
previa fissazione da parte degli stessi, su conforme
parere delle commissioni previste dall'art. 6 della
medesima legge, di un parametro numerico che
assicuri, in relazione alla tipologia degli
esercizi, la migliore funzionalità e produttività
del servizio da rendere al consumatore ed il più
equilibrato rapporto tra gli esercizi e la
popolazione residente e fluttuante, tenuto anche
conto del reddito di tale popolazione, dei flussi
turistici e delle abitudini di consumo
extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma
1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma
2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287,
è sostenuto davanti alla commissione prevista
dall'art. 14 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4
agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui
all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle
materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Articolo 24
Art. 24. Proroga dei termini in materia di
riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre
disposizioni ambientali.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per
contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con
materiali diversi, di cui all'allegato 1 del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per
gli anni successivi, gli obiettivi minimi di
riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art.
9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il
termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art.
9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino
all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei
provvedimenti attuativi di sua competenza previsti
dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei
comuni della raccolta differenziata, che deve
avvenire entro il termine perentorio di centoventi
giorni successivi agli adempimenti del Ministro
dell'ambiente. 3. Sono prorogati al 30 aprile 1995 i
termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n.
549, recante: <<Misure a tutela dell'ozono
stratosferico e dell'ambiente>>, fatto salvo
quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come
modificato ed integrato dal successivo regolamento
CEE n. 3952/92.
Articolo 25
Art. 25. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di
cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno
1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto
del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. L'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che
esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non
provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili
agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 3. Il
decreto del Ministro dell'ambiente in data 14
dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed alle
sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le
denunce di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, eventualmente già inviate utilizzando
modulistica non conforme a quella del citato decreto
del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992,
devono essere rinnovate entro il termine di cui al
comma 1.
Articolo 26
Art. 26. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal
seguente: <<1. I titolari di impianti di
molitura delle olive, che abbiano natura di
insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data
di entrata in vigore del presente decreto non siano
conformi ai limiti da osservare a norma degli
articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319
e successive modificazioni, sono tenuti a presentare
al sindaco, entro il 30 giugno 1995, domanda di
autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul
suolo. La domanda deve contenere l'indicazione
dell'ubicazione dell'impianto, della sua
potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di
acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di
lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui,
nonchè delle aree disponibili per eseguire lo
smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima,
entro lo stesso termine, deve essere inviata alla
regione. >>. 2. Il termine di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19
della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al
31 maggio 1995.
Articolo 27
Art. 27. Disposizioni in tema di etichettatura dei
funghi epigei.
1. Fino al 30 aprile 1995 i prodotti di cui al capo
II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono
essere posti in commercio senza l'osservanza delle
prescrizioni, in tema di etichettatura e
confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4,
18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della
medesima legge. I prodotti stessi devono essere
comunque in regola con quanto previsto, sempre in
tema di etichettatura e confezionamento, dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore
della predetta legge.
Articolo 28
Art. 28. Denuncia di detenzione di specie protette
di animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per
la presentazione della denuncia di detenzione di
esemplari di specie indicate nell'allegato A,
appendice I, e nell'allegato C, parte I, del
regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3
dicembre 1982 e successive modificazioni, resta
stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della
presentazione delle denunce di detenzione degli
esemplari di testuggini appartenenti alle specie
Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo graeca
(testuggine graeca) e Testudo marginata (testuggine
marginata), per le quali è possibile
autocertificare, entro il 30 giugno 1995,
l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista
dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
così come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, non
si applicano nei confronti di coloro che hanno
presentato, entro i termini previsti, la suddetta
autocertificazione. 2. Con decreto del Ministro
dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare
per la denuncia o autocertificazione di cui al comma
1; con la medesima procedura si provvede alle
modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.
3. Il termine di cui all'art. 12, comma 1-ter, del
decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è
prorogato al 31 dicembre 1995.
Articolo 29
Art. 29. Stagione venatoria.
1. All'art. 15, comma 11, secondo periodo, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
<<stagione venatoria 1994-1995>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<stagione
venatoria 1995-1996>>. 2. All'art. 36, comma
6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
<<entro e non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della stessa>>, sono
sostituite dalle seguenti: <<entro e non oltre
quattro anni dalla data di entrata in vigore della
stessa>>. 3. All'art. 21, comma 1, lettera b),
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole:
<<entro il 1º gennaio 1995>> sono
sostituite dalle seguenti: <<entro il 1º
gennaio 1996>>.
Articolo 30
Art. 30. Formazione e arrotondamento della piccola
proprietà contadina.
1. Il termine per la presentazione del certificato
definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4
della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare
delle agevolazioni tributarie per la formazione e
l'arrotondamento della proprietà contadina, è
elevato a tre anni. La presente disposizione si
applica anche ai rapporti tributari non ancora
definiti alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. 2. Il termine
di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprietà contadina, è prorogato al 31
dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede
la Cassa per la piccola proprietà contadina,
mediante versamento, previo accertamento da parte
della Amministrazione finanziaria, all'entrata del
bilancio dello Stato.
Articolo 31
Art. 31. Differimento di termini in materia di
accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.
1. Per il primo anno di applicazione della
disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli
adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del
predetto decreto sono fissati al 30 giugno 1995.
Articolo 32
Art. 32. Corpo forestale dello Stato.
1. Per consentire la prosecuzione delle attività di
conservazione e tutela del patrimonio ambientale
dello Stato, il termine di cui all'art. 31, comma 1,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato
fino all'entrata in vigore della legge di riforma
del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in
attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge 4
dicembre 1993, n. 491.
Articolo 33
Art. 33. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4
giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 3
della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è
ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la
predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico
dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello
stato di previsione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994 e
corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Articolo 34
Art. 34. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art.
3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono
differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed
al 30 giugno 1995.
Articolo 35
Art. 35. Norme di sicurezza e prevenzione incendi.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma
dell'art. 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione
delle norme tecniche organiche e coordinate di
prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e
intrattenimento così come individuati dall'art. 17
della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del
15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro
lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la
disciplina organica dei servizi di vigilanza, da
realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 2. Il termine per l'emanazione del
regolamento relativo al procedimento di
certificazione di prevenzione incendi, di cui
all'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre
1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data di entrata in
vigore di detto regolamento a norma dell'art. 2,
comma 7, della medesima legge, è consentita la
prosecuzione dell'attività a coloro che hanno
ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione
incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n.
818, con validità, per effetto dell'art. 22 della
legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno
1994, nonchè a coloro che, ai sensi dell'art. 11
della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato
l'istanza completa delle prescritte certificazioni e
documentazioni. 3. Nel termine di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare
l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'art.
11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.
Articolo 36
Art. 36. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990,
n. 46, in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5
marzo 1990, n. 46, per la presentazione della
domanda di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali da parte di coloro che fossero
iscritti, alla data di entrata in vigore della legge
medesima, come imprese installatrici o di
manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese
artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.
443, o nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi
come termine ordinatorio e non preclude il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
da parte dei soggetti che dimostrino di avere
maturato, entro il medesimo termine, il periodo di
iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo
art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3,
della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30
giugno 1995. Il mancato rispetto del termine
suindicato comporta l'applicazione, nei confronti
del proprietario dell'immobile, dell'amministratore
di condominio per le utenze di uso comune o comunque
del soggetto incaricato della gestione degli
impianti, di una sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le
modalità che saranno determinate con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 3.
Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo
1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
Articolo 37
Art. 37. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel
registro delle imprese esercenti attività di
autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa
legge, è differito alla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 387. 2. Il termine previsto
dall'art. 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, per la documentazione della sussistenza dei
requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 3 della medesima legge, è differito di
due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 387.
Articolo 38
Art. 38. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 30 aprile 1995 il termine
previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17
febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza
degli effetti della disposizione di cui all'art. 4
della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla
prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo
nazionale di cui all'art. 1 della predetta legge n.
166 del 1992 possono continuare ad esercitare
transitoriamente l'attività di perito assicurativo
fino alla comunicazione dell'esito della prova. 2.
In attesa del riordino della Commissione nazionale
per i periti assicurativi, prevista dall'art. 7
della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e
gli argomenti del programma di esame della prova di
idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma
1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che provvede
all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e
per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare
i soggetti in possesso di diploma di istruzione
secondaria superiore o di laurea.
Articolo 39
Art. 39. Proroga del Comitato per la cooperazione
nelle zone del confine nord-orientale e
nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino
dell'Isonzo.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di
coordinamento delle attività di cooperazione nelle
zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico,
istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio
1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per
il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il
funzionamento del Comitato interministeriale di cui
al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100
milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per
ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere
si provvede a carico dello stanziamento iscritto al
capitolo 1135 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3.
é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui:
a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli
studi di piano di bacino del fiume Isonzo in
territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli
affari esteri; b) lire 3.100 milioni per il
proseguimento degli studi finalizzati alla redazione
del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in
territorio italiano, da assegnare all'Autorità di
bacino del fiume Isonzo. 4. é demandato
all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il
coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e
b) del comma 3. 5. La restante somma di lire 70
miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a
conseguire gli obiettivi di urgenza, per la
progettazione e l'esecuzione di opere di
sistemazione idraulica e di risanamento delle acque
del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma
di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel
rispetto dei princìpi del redigendo piano di
bacino. Nel programma degli interventi potranno
essere previste opere da realizzarsi in territorio
sloveno, purchè strettamente connesse alle
conseguenti opere da realizzarsi in territorio
italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato
per la cooperazione nelle zone del confine
nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le
relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici,
sulla base del programma adottato dalla competente
Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui
all'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti
attuatori. 6. All'onere derivante dall'applicazione
dei commi 3 e 5 si provvede a carico delle
disponibilità in conto residui relative, quanto a
lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri, per
l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire
70.000 milioni, rispettivamente, ai capitoli 7015 e
7728 dello stato di previsione del Ministero dei
lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non
impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno
successivo.
Articolo 40
Art. 40. Disposizioni in materia di cittadini
extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli
interventi in materia di ingresso e soggiorno in
Italia di cittadini extracomunitari,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma
4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30
miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo
1222 dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'anno 1994. 3. Per
l'anno 1994 i cittadini extracomunitari,
regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle
liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini
italiani non occupati, iscritti nelle liste di
collocamento, per quanto attiene all'assistenza
sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario
nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui
all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
successive modificazioni ed integrazioni. 4.
All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: <<4-bis. Per la prosecuzione
nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui
all'art. 1, le somme non impegnate nell'anno 1993
possono esserlo nell'anno successivo>>. 5.
L'art. 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:
<<Art. 4 (Ordini di accreditamento). -- 1. Per
l'attuazione degli interventi connessi con le
attività indicate nel presente capo, il Presidente
del Consiglio dei Ministri ripartisce le
disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, tra le
amministrazioni interessate che provvedono alle
attività di rispettiva competenza a mezzo dei
prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici
della pubblica amministrazione con ordini di
accreditamento anche in deroga ai limiti di somma
stabiliti dalle norme sulla contabilità generale
dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento
emessi dai prefetti o dagli altri funzionari
potranno essere anche gli enti locali, la Croce
rossa italiana ed ogni altra istituzione ed
organizzazione operante per finalità umanitarie,
previsti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto.
2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai
Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a
carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3, sono tenuti a presentare, per semestri, i
rendiconti amministrativi delle somme erogate alle
competenti ragionerie regionali dello Stato
unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la
Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed
organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a
presentare i rendiconti semestrali relativi alle
somme ricevute unitamente ad una relazione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 41
Art. 41. Rifinanziamento di leggi per interventi del
Ministero degli affari esteri.
1. é prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione
dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per
l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria,
Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge
1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30
luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione
delle disposizioni contenute nell'art. 2 del citato
decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata
la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di
lire 7.200 milioni per l'anno 1995. 2. All'onere
derivante dalla applicazione del comma 1 si
provvede, quanto a lire 14.700 milioni per l'anno
1994, a carico delle disponibilità dei seguenti
capitoli dello stato di previsione del Ministero
delle finanze, per il medesimo anno per gli importi
a fianco di ciascuno indicati: capitolo 3006 per
lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294
milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni;
capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107
per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60
milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo
3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30
milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni;
capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per
lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni;
quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri. 3. Le disposizioni
di cui all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 2, della
legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze
economiche a favore dei profughi nelle misure
stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344,
modificandosi in sei mesi il termine previsto
dall'art. 8 di tale ultima legge, sono prorogate
fino al 28 febbraio 1995. A tal fine è autorizzata
la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni,
6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per
l'anno 1994. 4. All'onere derivante
dall'applicazione del comma 3, pari a lire 16.600
milioni per l'anno 1994, si provvede a carico delle
disponibilità dei capitoli dei seguenti stati di
previsione per il medesimo anno per gli importi a
fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro
capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775
per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari
esteri capitolo 2693 per lire 4.000 milioni,
capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero
dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni.
5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia
e la speditezza dell'azione degli istituti di
cultura all'estero, il fondo delle relative spese da
utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 7,
comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è
incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento
aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 6. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 5, si provvede
a carico delle disponibilità del capitolo 2694
dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate
nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno
successivo. 7. Il secondo comma dell'art. 1 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal
seguente: <<Il Ministero degli affari esteri
verserà anticipatamente sul conto corrente
infruttifero intestato allo stesso Ministero, a
carico dei competenti capitoli del proprio stato di
previsione della spesa, le somme occorrenti al
contabile del portafoglio per le operazioni di
rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di
finanziamento. Le eventuali differenze di cambio
graveranno sull'apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero degli affari
esteri.>>. 8. Per consentire la prosecuzione
nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione
<<Servizio sociale internazionale - Sezione
italiana>>, con sede in Roma, eretta in ente
morale con decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la
concessione del contributo di lire 2 miliardi per il
medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n.
86. 9. All'onere derivante dalla applicazione del
comma 8, si provvede a carico delle disponibilità
del capitolo 3191 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994. 10.
é autorizzata la concessione di un contributo di
lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4
miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del
Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. 11.
All'onere derivante dalla applicazione del comma 10
si provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno
1994, a carico delle disponibilità del capitolo
2696 dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni annue a
decorrere dal 1995, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
Articolo 42
Art. 42. Personale della cooperazione allo sviluppo.
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del
personale delle amministrazioni dello Stato,
compreso il personale docente della scuola ed il
personale degli enti pubblici, anche territoriali,
in servizio alla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono
prorogati fino al 31 dicembre 1995. 2. I contratti
stipulati dalla Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli
affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988,
n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono
prorogati fino al 31 dicembre 1995, ovvero, se più
ravvicinata, fino alla data dell'eventuale
immissione in ruolo dei contrattisti risultati
vincitori del concorso per titoli bandito ai sensi
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e conformemente al disposto dell'art.
5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n.
543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per
bandire il concorso è fissato al 30 giugno 1995.
Articolo 43
Art. 43. Disposizioni per il riconoscimento delle
minorazioni civili e per la concessione dei benefici
economici.
1. é differito al 30 settembre 1994 il termine per
l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11,
comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi
restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore del regolamento è soppressa, altresì,
ogni residua funzione svolta dai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai
sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 44
Art. 44. Nuove procedure in materia di contabilità
pubblica.
1. L'entrata in vigore del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del
medesimo regolamento, è differita al 30 giugno
1995.
Articolo 45
Art. 45. Programma di metanizzazione del
Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione del programma
operativo <<metanizzazione>> delle
regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione
della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre
1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le
somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti
per l'attuazione del programma generale di
metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art.
11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni ed integrazioni, sono destinate al
finanziamento della quota di competenza nazionale
del predetto programma operativo. A tal fine la
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare
al conto corrente di tesoreria del fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per
la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il
Ministro del bilancio e della programmazione
economica stabilisce con proprio decreto, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il termine per l'attuazione
dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.
Articolo 46
Art. 46. Conservazione dei residui negli stati di
previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori
pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1994
in conto residui e in conto competenza nei capitoli
7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405,
7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708,
7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600,
8630, 8650, 1552, 1556, 1561, 1562, 1557, 1558, 1704
e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo
anno, sono mantenute in bilancio per l'anno
successivo. Per i residui dei capitoli 7103, 7101,
7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e
7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le
disposizioni di cui all'art. 36, comma terzo, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive
modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del
programma triennale per la tutela ambientale e dei
suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28
agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per
le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti
di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n.
394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio anche in
capitoli di nuova istituzione in termini di
competenza, di cassa e in conto residui, compresi
trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente
a capitoli di conto capitale, anche di nuova
istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni
interessate. 3. Le somme disponibili nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno 1994 in conto residui e in conto competenza
nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e
8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno,
sono mantenute in bilancio per l'esercizio 1995. I
lavori di cui al capitolo 9050 possono essere
eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi
delle speciali procedure disposte con i commi terzo,
quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto
1977, n. 546 e successive modificazioni. Entro il 31
dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate,
per le finalità orientate alla riparazione e
ricostruzione delle zone del Belice colpite dal
sisma del 1968, le somme non impegnate di cui
all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67, iscritte in conto residui indipendentemente
dall'anno di provenienza. 4. L'autorizzazione ai
comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto
del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal
terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con
istituti di credito speciale o sezioni autonome e
con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6,
comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e
dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata
sino al 31 dicembre 1995. 5. Le somme iscritte sui
capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, non impegnate
entro tale anno, possono esserlo nell'anno
successivo. 6. Le somme iscritte nella rubrica 6
<<Cordinamento dei servizi della protezione
civile>> dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'esercizio finanziario 1994 in conto residui e in
conto competenza nei capitoli 7571, 7582, 7583,
7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591,
7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597, disponibili al
31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in
bilancio fino al 31 dicembre 1995.
Articolo 47
Art. 47. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal
seguente: <<7. Le somme disponibili sul
capitolo 8420 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici non impegnate al
termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate
nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate
all'Università degli studi di Siena.>>.
Articolo 48
Art. 48. Conservazione di somme in bilancio per
misure in materia di relazioni internazionali e per
finalità connesse.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte
relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005
dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto
dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995,
anche mediante variazioni compensative nel conto dei
residui passivi da adottarsi con decreti del
Ministro del tesoro. 2. Gli stanziamenti iscritti in
bilancio per l'anno 1994 in applicazione della legge
30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio
1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180,
della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè quelli
iscritti nei capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato
di previsione del Ministero degli affari esteri, non
utilizzati al termine dell'esercizio finanziario
1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.
Articolo 49
Art. 49. Progetti finalizzati al perseguimento della
lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza
ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma
11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo
nell'anno 1995.
Articolo 50
Art. 50. Sperimentazione coordinata di progetti per
adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno per il 1994
ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo
nell'anno 1995.
Articolo 51
Art. 51. Conservazione di somme nel bilancio dello
Stato.
1. Le somme iscritte per il 1994 sui capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno,
istituiti ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n.
559, non impegnate entro l'anno medesimo, possono
esserlo nell'anno 1995. 2. Le somme iscritte in
bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla
legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro
il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
Articolo 52
Art. 52. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo
8043 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
la concessione di contributi a favore delle società
promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non
impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono
essere impegnate nell'anno 1995 per le medesime
finalità. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si
applicano anche alle somme impegnate per la
concessione di contributi a favore delle società
promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui
alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Articolo 53
Art. 53. Conservazione di somme nel bilancio dello
Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del
bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate
entro tale anno, possono esserlo nell'anno
successivo: a) Presidenza del Consiglio dei
Ministri: capitoli 1141, 1166, 1167, 1168, 2010,
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022,
2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058,
2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066,
2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 6274 e 7300 in conto
competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in
conto residui; b) Ministero del tesoro: capitoli
5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879; c) Ministero
delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; d)
Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587,
1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e
capitoli 7004 e 7013 in conto residui; e) Ministero
della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e
capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui;
f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo
1129 in conto competenza ed in conto residui; g)
Ministero dell'interno: capitoli 3157, 3165, 4239,
4240 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e
7402 in conto residui; h) Ministero dei lavori
pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160,
1161, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in
conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511,
7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404,
8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651,
8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e
9421 in conto residui; i) Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in
conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561,
7559, 8043 e 8044 in conto residui; l) Ministero dei
trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in
conto competenza; m) Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in
conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021
in conto residui; n) Ministero del commercio con
l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;
o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto
residui; p) Ministero per i beni culturali e
ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto
competenza; q) Ministero dell'ambiente: capitolo
2556 in conto competenza e in conto residui; r)
Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256
in conto competenza e in conto residui e capitoli
1131 e 1137 in conto competenza; s) Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali: 1129,
1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582,
1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227,
7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e
in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi
della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate
nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Le
somme non utilizzate entro i termini di cui all'art.
8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato
di previsione del Ministero delle finanze, possono
essere impegnate fino al 31 dicembre 1995. 4. La
spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22
dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli
articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372,
1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate
nell'esercizio di competenza, sono mantenute in
bilancio per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. 5. Le somme non utilizzate
nell'esercizio 1994 sul capitolo 4543 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro vengono
mantenute nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo. 6. Le somme
ricevute al capitolo 7893 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994 non
utilizzate al termine dell'esercizio, sono
conservate nel conto dei residui dell'esercizio
successivo, per essere trasferite, con decreto del
Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5
dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le
medesime modalità e procedure. 7. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto
dei residui, occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
Articolo 54
Art. 54. Rinvio del termine per l'approvazione dei
bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la
comunicazione agli enti locali dei contributi
erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione
dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui
all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta
fissato al 28 febbraio 1993. Decorso
infruttuosamente il termine, l'organo regionale di
controllo attiva immediatamente le procedure
previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le
comunità montane, nelle more dell'approvazione dei
bilanci di previsione da parte dell'organo di
controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo,
spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme defintivamente previste
nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. Il termine del mese di settembre previsto dagli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli
enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3. Per
l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui
all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta
fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e
per la gestione finanziaria 1994 si applicano le
disposizioni del secondo e terzo periodo del comma
1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4,
comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 1994, n. 596.
Articolo 55
Art. 55. Istituzione di nuove province.
1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 63 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'art. 1,
comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31
dicembre 1994, è ulteriormente prorogato al 13
dicembre 1995.
Articolo 56
Art. 56. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<<Al consorzio possono partecipare altri enti
pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando
siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle
quali sono soggetti>>. 2. All'art. 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è
sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto
previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei
rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi
da comuni e province, l'assemblea del consorzio è
composta dai rappresentanti degli enti associati
nella persona del sindaco, del presidente o di un
loro delegato, ciascuno con responsabilità pari
alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.>>.
Articolo 57
Art. 57. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee
deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei
vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed
il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici
accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene
stanziata annualmente la somma occorrente in
apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dell'interno. 2. Le somme
accreditate alle scuole centrali antincendi, al
centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali
dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto
capitolo debbono essere versate presso la competente
sezione di tesoreria provinciale con imputazione in
uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato quando cessino o diminuiscano le
necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla
chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo
di cui al presente articolo è fissato in lire
40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è
autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di
concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto
al visto di registrazione della Corte dei conti, i
criteri per l'impiego del fondo.
Articolo 58
Art. 58. Compensi per prestazioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi
anticendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione
del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2
della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti
eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della
legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive
modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della
citata legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive
modificazioni, assumono carattere di definitività e
non danno luogo a conguagli.
Articolo 59
Art. 59. Disposizioni in materia di filiazioni in
Italia di università o istituti superiori di
insegnamento a livello universitario.
1. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle filiazioni in Italia di università o
istituti superiori di insegnamento a livello
universitario, aventi sedi nel territorio dei Paesi
esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti
senza scopo di lucro, a condizione che: a) abbiano
per scopo ed attività lo studio decentrato in
Italia di materie che fanno parte del patrimonio
didattico o di ricerca delle rispettive università
o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano
impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da
quella italiana, che siano iscritti alle rispettive
università o istituti superiori, o comunque con
residenza permanente nel Paese estero, sede delle
predette istituzioni. 2. Le filiazioni, prima
dell'inizio della loro attività in Italia,
trasmettono al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero
dell'interno ed al Ministero degli affari esteri
copia dell'atto con il quale è stato deliberato
l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni
altra documentazione legalizzata dalla
rappresentanza diplomatica italiana competente per
territorio, idonea a comprovare il possesso dei
requisiti di cui al comma 1. 3. L'attività delle
filiazioni si intende autorizzata se il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica non adotta alcun provvedimento entro
novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle
esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-bis, del
decreto 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
5. I contratti stipulati tra le università e gli
istituti superiori di cui al comma 1 e il personale
docente destinato alle loro filiazioni in Italia non
danno luogo agli obblighi di versamento di
contributi previdenziali ed assistenziali previsti
per i lavoratori subordinati, a condizione che
risulti: a) la espressa volontà delle parti di
escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare
da parte delle istituzioni; b) l'autonomia didattica
del docente; c) la predeterminazione consensuale
delll'orario di lavoro; d) la fissazione della
durata del contratto correlato al termine
dell'attività didattica; e) la determinazione di un
compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
f) la facoltà del docente di svolgere altre
attività a favore di terzi.
Articolo 60
Art. 60. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n.
559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto
Poligrafico dello Stato.
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e
15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono
quadruplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio
successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1
potranno essere aggiornati con cadenza triennale con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, sulla base
delle variazioni dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel
triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di
statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del
tesoro è autorizzato a rideterminare le
attribuzioni e la composizione degli organi di cui
agli articoli 10, come integrato e modificato
dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11
della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Articolo 61
Art. 61. Disposizioni in materia di mobilità e di
trattamento di integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificzioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, le parole: <<successivamente
alla data di entrata in vigore della presente
legge>> sono sostituite dalle seguenti:
<<successivamente alla data del 1º gennaio
1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei
trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art.
2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n.
199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un
anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle
indennità ivi previste alla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro il
limite di 1.500 unità, fermo restando,
relativamente ai lavoratori che percepiscono
l'indennità di cui all'art. 1 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata
della corresponsione della medesima, l'obbligo del
versamento del contributo addizionale pari a quello
previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal
30 dicembre 1993 non sono più proponibili le
domande di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2,
comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n. 293.
Articolo 62
Art. 62. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992,
n. 32, le parole: <<art. 44>> sono
sostituite dalle seguenti: <<art. 49, comma
12>>.
Articolo 63
Art. 63. Progetti FIO.
1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20
dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti
sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto
delle delibere stesse e nei termini temporali che
saranno allo scopo stabiliti con decreto del
Ministro del bilancio e della programmazione
economica.
Articolo 64
Art. 64. Interventi nei settori della manutenzione
idraulica e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, si intende osservato per i programmi di
manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei
Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 65
Art. 65. Consorzi idraulici di terza categoria e
norme in materia di risorse idriche.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo
periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si
intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi
al 31 dicembre 1993. 2. I consorzi denominati
idraulici di terza categoria che, sulla base delle
rispettive norme statutarie, svolgono,
esclusivamente e promiscuamente con le attività di
difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e
finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V
del testo unico delle disposizioni di legge intorno
alle opere idrauliche delle diverse categorie,
approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523,
continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento
di tali ultime funzioni. In caso di attività
promiscue, alla separazione del patrimonio provvede
il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per
gli affari e per la gestione del patrimonio degli
enti disciolti. 3. Il termine di cui all'art. 8
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al
31 dicembre 1994.
Articolo 66
Art. 66. Aziende di produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione
sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza
igienica del latte destinato al consumo diretto,
approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e
successive modificazioni, dalla legge 30 aprile
1962, n. 283 e successive modificazioni, e ai
decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio
1991 si intende riferita soltanto alle aziende di
produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla
produzione di latte alimentare trattato
termicamente, nonchè di latte crudo destinato ad
essere utilizzato per la produzione di latte fresco
pastorizzato di alta qualità.
Articolo 67
Art. 67. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti
dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data
17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure
speciali nel settore dell'olio d'oliva, è
autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930
milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo
onere si provvede a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli
degli anni successivi.
Articolo 68
Art. 68. Editoria speciale periodica per i non
vedenti.
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale
periodica per non vedenti, prodotta con caratteri
tipografici normali, su nastro magnetico e in
Braille, è riservato un contributo annuo di 1.000
milioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 è
ripartito con i criteri e le modalità di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile
1990, n. 78. 3. All'onere derivante dal presente
articolo si provvede a carico dello stanziamento del
capitolo 1383 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994 e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Articolo 69
Art. 69. Missione umanitaria in Somalia.
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art.
4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed
assicurativo stabilito all'art. 1, comma 1, del
citato decreto, è esteso al personale impiegato
nelle attività di ricostituzione della polizia
somala indicato dall'art. 4, comma 1, del medesimo
decreto-legge n. 551 del 1993.
Articolo 70
Art. 70. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638,
per la corresponsione da parte di regioni, province
e comuni di contributi ad enti, con riferimento a
tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1994.
Per l'anno 1993 e 1994 l'ammontare dell'erogazione
è pari a quella spettante per l'anno 1992.
Articolo 71
Art. 71. Presentazione del rendiconto per le spese
elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto
dei comuni per le spese delle consultazioni
elettorali effettuate entro la data di entrata in
vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di
conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato
in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Articolo 72
Art. 72. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,
già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma
1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, resta differito fino alla data di
entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n.
559, recante disciplina della soppressione delle
gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato. 2. Sono altresì
differite non oltre il termine di cui al comma 1 le
gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di
protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri
delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui
agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre
1989, n. 409. 3. Fino all'emanazione dei
provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio
nazionale della protezione civile, e comunque non
oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione
fuoribilancio del Fondo della protezione civile di
cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto
1982, n. 547. 4. Le disposizioni di cui al presente
articolo hanno efficacia dal 1º luglio 1993.
Articolo 73
Art. 73. Recupero della base contributiva.
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine
previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di
credito e agli uffici dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni per attivare il
sistema di rendicontazione degli incassi
contributivi tramite trasmissione telematica delle
informazioni.
Articolo 74
Art. 74. Riattribuzione di fondi per interventi nel
settore dell'agricoltura
1. Il comma 7-bis dell'art. 33 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso.
Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi
accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre
1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991,
n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui
al predetto art. 33, comma 7-bis, è assegnata
rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo
7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello
stato di previsione della spesa del Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno
1994.
Articolo 75
Art. 75.
Termine per l'integrazione e l'inserimento
nell'archivio unico informatico aziendale dei dati
identificativi relativi a conti, depositi e rapporti
continuativi in essere presso gli intermediari
finanziari. 1. Nel penultimo periodo del comma 4
dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n.
625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito
dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, le parole: <<Per i conti,
depositi e rapporti continuativi in essere alla data
predetta, tali dati saranno compiutamente integrati
entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite
dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e
rapporti continuativi, in essere alla predetta data,
ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di
quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a
titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20
milioni, tali dati sarano compiutamente integrati ed
inseriti nell'archivio unico informatico di
pertinenza dell'intermediario all'atto della prima
movimentazione del conto, deposito o rapporto
continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993.
Entro tale data, devono altresì essere inseriti
nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti
continuativi già integrati alla data del 1º
gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre,
devono acquisire e inserire nell'archivio unico
informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma
1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro
in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive
eventuali modificazioni del decreto
medesimo>>.
Articolo 76
Art. 76. Commissione nazionale per la parità e pari
opportunità tra uomo e donna.
1. La durata in carica degli attuali componenti
della Commissione nazionale per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi
dell'art. 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164,
resta differita al 15 giugno 1994. 2. Le somme
destinate alla realizzazione delle finalità della
Commissione per la parità e per le pari
opportunità tra uomo e donna, istituita con legge
22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio,
potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai
componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro
istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari,
gettoni di presenza per l'attività svolta in seno
al Collegio, nella misura da determinarsi con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè per
fronteggiare ogni altra spesa anche di
rappresentanza. 3. All'art. 3, comma 1, della legge
22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) l'alinea è sostituito dal
seguente: <<1. La Commissione dura in carica
tre anni ed è composta da trenta donne, nominate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con
proprio decreto:>>; b) la lettera c) è
sostituita dalla seguente: <<c) quattro,
prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale;>>.
Articolo 77
Art. 77. Reiscrizione al registro prefettizio delle
cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole:
<<del presente decreto>> sono sostituite
dalle seguenti: <<della legge di conversione
del presente decreto>>. 2. Il termine per la
reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del
decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30
giugno 1994.
Articolo 78
Art. 78. Servizi tecnici nazionali.
1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7
del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584, recante misure urgenti in materia di dighe, ed
al fine di fronteggiare in via immediata le gravi
difficoltà operative in cui versano i Servizi
tecnici nazionali nell'espletamento dei compiti
d'istituto, ancora privi di sede che garantisca
adeguati livelli di operatività, le disponibilità
del capitolo 7701 di cui all'art. 53, comma 1,
possono essere, altresì, ultizzate per il pagamento
dell'indennità corrispondente alla requisizione in
uso di immobili in Roma, da disporsi con ordinanza
prefettizia.
Articolo 79
Art. 79. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
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PROVVEDIMENTO N°: 19 - DEL: 1995-01-16
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PUBBLICAZIONE N°: 14 - DEL: 1995-01-18
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DL
16/01/1995 Num. 19
Decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19 (in Gazz. Uff.,
18 gennaio, n. 14). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Ritenuta, altresì, la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni al fine di favorire interventi a favore
degli stranieri extracomunitari immigrati; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 gennaio 1995; Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri dell'interno, delle
finanze, del tesoro e della sanità; Emana il
seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglo dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento
per gli affari sociali, possono chiedere il
finanziamento di progetti finalizzati: a) ad
iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza. 3. Gli enti
locali e le unità sanitarie locali possono chiedere
il finanziamento dei progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza,
da realizzare sulla base dei bisogni del territorio
rigorosamente rilevati e analizzati, con la
previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. Al finanziamento accedono
prioritariamente i comuni del Mezzogiorno. 4. Gli
enti, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative e i privati che operino senza scopi di
lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione
dell'albo e nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con
l'unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, possono chiedere il finanziamento di
progetti di recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, privati
convenzionati e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota del 3 per cento
del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore
quota del 3 per cento è attribuita a progetti per
la realizzazione di sistemi di verifica, anche a
distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia
degli interventi sul territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1995, su prestazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui ai commi 3 e 4
dell'art. 1, si provvede mediante aperture di
credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al
presidente dell'ente locale interessato ed al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle
somme erogate per il finanziamento dei progetti di
cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie
provinciali dello Stato e delle delegazioni
regionali della Corte dei conti, secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono
inoltre autorizzate le visite ispettive di cui
all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e
coordinate da un dirigente generale della Ragioneria
generale dello Stato, operante nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, all'uopo nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, e collocato
fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli
articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. All'art. 100,
comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: <<, nonchè della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, per gli interventi di
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 8. Le regioni trasmettono
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, una relazione
annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti
per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli
specifici risultati conseguiti. 9. La relazione
annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per
la famiglia e la solidarietà sociale, deve
contenere una dettagliata analisi delle attività
relative all'erogazione dei contributi indicati nel
presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti,
sotto il profilo della loro congruenza e validità,
provvede la commissione di cui all'art. 127, comma
6, del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei
progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132
e 134 del medesimo testo unico, la commissione è
integrata da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e
giustizia, del lavoro e della previdenza sociale,
della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da
tre rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamene, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti
della commissione è dovuto un compenso nella misura
da stabilirsi con decreto del Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. 3. La commissione esamina i
progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto
di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore
rilievo ai progetti ed alle attività volti a
realizzare un sistema integrato di servizi e, per
quanto riguarda la formazione professionale a fini
di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su
un'analisi del mercato del lavoro elaborati in
collaborazione con le agenzie del lavoro. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario
1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione
del numero degli abitanti, le somme da destinare al
finanziamento di enti, organizzazioni di
volontariato, cooperative e privati, nella misura
del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
termine di centoventi giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro
per la famiglia e la solidarietà sociale che
dispone la ripartizione delle somme. In caso di
inutile decorso del termine, il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri
di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n.
382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una Regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. Il tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario
le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione che evidenzi le necessità del territorio,
i finanziamenti concessi e l'efficacia degli
interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e
la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti
dalle regioni, formula proposte alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano per
l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da
recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. é istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, un nucleo operativo per la verifica sul
territorio degli interventi nei settori della
tossicodipendenza, dei minori a rischio di
criminalità e del volontariato. 2. Il nucleo compie
verifiche a campione sugli interventi finanziati
dalla Presidenza del Consiglio e dalle
amministrazioni dello Stato che ne chiedano
l'intervento; compie verifiche sullo stato di
attuazione dei progetti relativi alla
tossicodipendenza, su richiesta del Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale e su richiesta
della commissione istruttoria di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. 3. Il nucleo è composto da
quattordici esperti, di cui nove in rappresentanza,
rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e
delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di
grazia e giustizia, della difesa, della pubblica
istruzione, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, scelti
prioritariamente tra il personale con qualifica
dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata
esperienza nei settori di attività del nucleo, da
quattro esperti particolarmente competenti nel
settore della prevenzione e delle verifiche di
efficienza e di efficacia e da un rappresentante
delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono
rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal
terzo anno. Non si può far parte del nucleo
operativo per più di cinque anni. Il nucleo è
coordinato, a turni annuali, da un componente
designato dal Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente e tutte le
amministrazioni ed enti, pubblici e privati,
destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire
la massima collaborazione. é escluso per due anni
da qualsiasi finanziamento l'ente o
l'amministrazione che rifiuti la propria
collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I
componenti del nucleo operativo in rappresentanza
delle amministrazioni dello Stato sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dei Ministri interessati, e sono
collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti
degli articoli 58 e 59 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I
rimanenti componenti del nucleo operativo sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23
agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se
appartenenti all'Amministrazione dello Stato. 6.
L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è
valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni
1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal
1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro
del tesoro provvede, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce, periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è
aggiunto il seguente periodo: <<Le altre
strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione
ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello
per il cittadino" per informazioni, assistenza
e indirizzo nel campo della prevenzione, del
recupero e della riabilitazione.>>; d) al
comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono
sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, infine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei
Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali
dei servizi per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento
dei compiti di cui al decreto del Ministro della
sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di
dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992,
ai fini del coordinamento delle attività dei SERT
ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del
31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22
febbraio 1982, riservati al personale di ruolo
attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica apicale nel profilo
professionale di appartenenza, fatta eccezione
dell'idoneità per il personale medico, e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno sei anni
con rapporto d'impiego o mediante contratti di
prestazione d'opera professionale, per almeno trenta
ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti
alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del
coordinamento delle attività dei SERT a media e
bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31
dicembre 1994, mediante concorsi interni, da
espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della
sanità di cui al comma 1, riservati al personale di
ruolo attualmente in servizio che già esercita tali
funzioni con incarico formalizzato dai competenti
organi dell'unità sanitaria locale; tale personale
deve possedere tutti i requisiti previsti per il
conseguimento della qualifica di coadiutore nel
profilo professionale di appartenenza e deve aver
prestato la propria attività presso i SERT o
analoghe strutture di recupero per almeno quattro
anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti
di prestazione d'opera professionale, per almeno
trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e
coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei
commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili
dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo
personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei
concorsi pubblici per il primo conferimento dei
posti istituiti negli organici dei SERT in
attuazione del decreto del Ministro della sanità 30
novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio
massimo previsto per il curriculum formativo e
professionale dalle vigenti disposizioni in materia,
è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale
entità massima, per i titoli riguardanti
l'attività svolta nel settore del trattamento e
della riabilitazione degli stati di dipendenza da
sostanze stupefacenti o psicotrope.
Articolo 9
Art. 9. 1. Le somme rese disponibili per effetto
della revoca del contributo di cui all'art. 11,
comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni
interessate ad apposito capitolo dello stato di
previsione dell'entrata del bilancio statale per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, ad apposito capitolo dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Articolo 10
Art. 10. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 11
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
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Sospensione della efficacia del decreto ministeriale 18
febbraio 1994 recante: "Integrazione allo schema-tipo
di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società
cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la
riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope"
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ORDINANZA
DEL CONSIGLIO DI STATO 14 marzo 1995
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Pubbl. sulla G.U. n. 112 del 16
maggio 1995
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