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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Le Leggi sulla Droga

1995

Decreto Ministeriale:

Modificazioni degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. [NON PUBBL.]

PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-12-20

PUBBLICAZIONE N°: 2 - DEL: 1996-01-03

 

D.M. 20/12/1995

 
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1995 (in Gazz. Uff., 3 gennaio 1996, n. 2). -- Modificazioni degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. [NON PUBBL.]

 

 

Decreto Ministeriale:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-11-29

PUBBLICAZIONE N°: 283 - DEL: 1995-12-04

 

D.M. 29/11/1995 [Parte 2 di 2]


Decreto Ministeriale 29 novembre 1995 (in Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 283). -- Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare. [testo ELENCO] [parte 2 di 2]


Preambolo

 
Allegato ELENCO DELLE IMPERFEZIONI E DELLE INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI INABILITA' AL SERVIZIO MILITARE Avvertenze generali. Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati ed ai militari di leva. L'idoneità è la condizione di efficienza psico-fisica che consente, sia in tempo di pace che in emergenza bellica o civile, l'espletamento di tutte le attività proprie della vita militare e degli incarichi previsti in relazione al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza, senza pregiudizio per la salute dell'interessato o per quella della collettività. Il giudizio di abilità viene adottato nei riguardi dei soggetti che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermità di cui al presente elenco. Il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato: immediatamente, per le imperfezioni gravi e le infermità croniche e al termine del periodo massimo concedibile di temporanea inabilità, per quelle che ritenute presunte sanabili permangono oltre tale periodo; il medesimo giudizio è adottato, altresì, per le infermità che per la loro natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in conseguenza dei prevedibili disagi connessi con la vita militare. Per i militari alle armi il giudizio di inabilità permanente che determina il provvedimento di riforma viene adottato quando l'infermità permanga, nonostante le cure e le licenze di convalescenza richieste dal caso. Il giudizio di inabilità temporanea che determina il provvedimento di rivedibilità per gli iscritti di leva e di temporanea non idoneità (T.N.I.) per gli arruolati, rivisitati prima dell'incorporazione, viene adottato per imperfezioni o infermità presunte sanabili, entro il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che definisce l'infermità. Con il provvedimento di rivedibilità l'iscritto viene rinviato alla successiva leva e non può essere sottoposto a nuova visita medica, in ogni caso, prima che siano trascorsi sei mesi. Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il provvedimento di temporanea non idoneità, per la stessa infermità, può avere una durata complessiva non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno e può essere adottato solo in unica soluzione. Per i provvedimenti di <<rivedibilità>> e di <<temporanea non idoneità>>, connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme previste dall'art. 109, commi 1 e 3, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'osservazione prevista dal presente elenco ha rilevanza clinica e finalità medico-legale. Essa va praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi medico-legali, tutte le volte che è prevista dall'articolo che definisce l'infermità, nonchè nei casi in cui risulti necessario il ricovero ai fini diagnostici; qualora non sussista tale necessità, gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti specialistici necessari, non eseguibili presso i Consigli di leva o le infermerie di Corpo. Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una visita collegiale, da parte di una commissione medica costituita da due membri (uno dei quali medico fiduciario del consolato), alla presenza dell'autorità consolare. Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse. La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da strutture sanitarie pubbliche può essere acquisita e considerata, se ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del giudizio medico-legale. I Consigli di leva possono riformare senza esame personale: a) i soggetti affetti da evidenti e gravi inperfezioni fisiche, sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione comunale; b) i soggetti affetti da gravi infermità accertate presso strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale della unità sanitaria locale territorialmente competente. Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71 del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso D.P.R. Gli articoli del Capo XII (psichiatria) tengono conto prevalentemente della nosografia utilizzata nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-III-R). Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si applica il vigente regolamento sul servizio sanitario militare territoriale (R.S.S.M.T.).


Art. 1. Le disarmonie generali e le distrofie costituzionali di grado elevato, comprensive sia delle carenze di sviluppo e di trofismo (gracilità) sia degli eccessi volumetrico-ponderali (obesità); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Art. 2. a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) La mucoviscidosi.


Art. 3. Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo della inabilità temporanea.


 Art. 4. I difetti quantitativi e/o qualitativi degli enzimi; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 5. Le malattie infettive e/o parassitarie che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli alterazioni funzionali, oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali e/o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicità e/o di evolutività; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 6. a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici; b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 7. a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie clinicamente manifeste o in fase asintomatica, accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, manifestate o accertate con le appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra il periodo di inabilità temporanea. c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate alla base delle appropriate indagini biologiche; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. d) Le connettiviti sistematiche.


Art. 8. Lo stato di intossicazione cronica, da piombo o da altri metalli; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 9. a) I tumori maligni. b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano importanti limitazioni funzionali.


Art. 10. a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformità. b) Le modificazioni morfologiche delle ossa del cranio con interessamento della teca interna.

 
Art. 11. Le malformazioni e gli esiti di malattie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 12. Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le malattie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarità temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 13. a) La mancanza o l'inefficienza (per carie destruente, per parodontopatia o per anomalie dentarie) del maggior numero di denti o di almeno otto tra incisivi e canini. b) Le malocclusioni dentali con insufficienza funzionale. c) Gli estesi impianti dentali con segni clinici e/o radiologici di intolleranza; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 14. a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi; la destrocardia. b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio o i loro esiti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 15. L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; dopo osservazione.


Art. 16. a) Gli aneurismi e le fistole artero-venose. b) Le altre malattie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 17. a) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo. b) Le flebiti e le altre malattie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. c) Le malattie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti; trascorso; ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 18. a) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie o del circolo polmonare. b) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. c) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 19. Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
 
Art. 20. Le ernie viscerali.


Art. 21. a) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le malattie o i loro esiti, del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea; b) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere


Art. 22. a) Le malformazioni, le malposizioni, le malattie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica, dell'uretra, della prostata, del pene, del testicolo che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) La perdita anatomica o funzionale di un rene. c) La mancanza o l'atrofia o la ritenzione o l'ectopia di entrambi i testicoli.


Art. 23. Le malattie dello scroto e delle strutture endoscrotali ed i loro esiti, che compromettano in maniera rilevante la funzione; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 24. Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 25. Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti, che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.


Art. 26. Le miopatie primitive o che siano causa di significative alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 27. Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 28. Gli esiti di traumi encefalici e midollari con significativa limitazione funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 29. Il ritardo mentale, anche lieve, purchè tale da pregiudicare il rapporto di realtà.
 
Art. 30. a) I disturbi dell'adattamento. b) I disturbi del controllo degli impulsi. c) I disturbi dell'identità di genere (disturbi della sessualità). d) I disturbi dell'alimentazione. e) I disturbi delle funzioni evacuative. f) I disturbi da tic. g) I disturbi del sonno. h) I disturbi dell'eloquio. In ogni caso i disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
 
Art. 31. I disturbi da uso di sostanze psicoattive; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

Art. 32. Il disturbo organico di personalità; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. Dopo osservazione.

 
Art. 33. I disturbi non organici di personalità, tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. Dopo osservazione.

 
Art. 34. I disturbi nevrotici: la distimia, i disturbi d'ansia, i disturbi somatoformi, le nevrosi isteriche (tipo dissociativo e tipo da conversione), le sindromi marginali, quando siano tali da limitare significativamente l'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Art. 35. I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 36. a) Le malformazioni, le disfunzioni, le malattie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate ad un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 37. I disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dall'art. 42, o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 38. Le gravi discromatopsie.

 
Art. 39. L'anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con importanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 40. Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 41. I deficit visivi che, corretto l'eventuale vizio di refrazione, riducano l'acutezza visiva a meno di 8/10 complessivi o meno di 2/10 in un occhio.

 
Art. 42. I deficit del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.

 
Art. 43. L'emeralopia.

 
Art. 44. a) La miopia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le otto diottrie, anche in un solo meridiano. b) L'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio le sette diottrie anche in un solo meridiano. c) L'astigmatismo misto in cui la somma delle componenti (miopica ed ipermetropica) superi in ciascun occhio le cinque diottrie. d) Le anisometropie in cui la differenza fra i meridiani più ametropi dei due occhi superi le sei diottrie.

 
Art. 45. a) Le malformazioni ed alterazioni acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea. b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB. c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40\


Art. 46. Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
 
Art. 47. Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe della laringe e della trachea, quando siano causa di notevoli disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.
 
Art. 48. Le alterazioni congenite, croniche e le virosi proliferative della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino notevoli alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 49. Le malattie dell'apparato scheletrico, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino dismorfismi evidenti o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 

Art. 50. Le malattie dei muscoli, congenite od acquisite, ad andamento cronico o gli esiti di malattie acute, che comportino rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 51. Le malattie capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali, congenite od acquisite, croniche o gli esiti di affezioni acute (flogistico-degenerative), che determinino evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 52. Gli esiti di lesioni traumatiche dell'apparato muscolo-sceletrico, tendineo e capsulo-legamentoso, che comportino evidenti dismorfismi o producano rilevanti limitazioni funzionali; trascorso ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 53. Le patologie della colonna vertebrale, congenite od acquisite: a) scoliosi con angolo di Lippmann - Cob superiore a 25º, la schisi ampia di almeno due archi vertebali e le altre malformazioni causa di rilevanti limitazioni funzionali; b) discopatie con interessamento neurogeno; c) esiti funzionali di trattamento chirurgico, in tutti i casi trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea.

 
Art. 54. Le patologie delle articolazioni dell'arto superiore ed inferiore: a) congenite; b) acquisite: flogistico-degerenative, quando siano causa di evidenti dismorfismi o rilevanti limitazioni funzionali.
 
Art. 55. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di: a) una mano; b) un pollice; c) due dita di una mano; d) un indice con quella delle falangi ungueali di altre due dita di una mano escluso il pollice; e) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano; f) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici.

 
Art. 56. La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente di almeno: a) un piede; b) un alluce; c) due dita di un piede.

 
Art. 57. a) Le deformità gravi congenite ed acquisite degli arti. b) La dismetria fra gli arti inferiori, superiore a 3 centimetri. II - ALTRE CAUSE DI NON IDONEITA'


Art. 58. a) Le imperfezioni ed infermità non specificate nel presente elenco, ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio militare. b) Il complesso di imperfezioni e/o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungano, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare. In tutti i casi dopo osservazione.

 

 

Decreto Legge:
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare.

PROVVEDIMENTO N°: 498 - DEL: 1995-11-25

PUBBLICAZIONE N°: 276 - DEL: 1995-10-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 487 - DEL: 1995-11-18

PUBBLICAZIONE N°: 270 - DEL: 1995-10-18

 

DL 18/11/1995 Num. 487


Decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza correlata, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. 4. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al comma 3 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 5. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 6. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1996, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995 sono prorogate rispettivamente per i tre anni successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

 
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 novembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 
rt. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti: a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolarmente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. Sono esclusi per due anni da qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiutino la propria collaborazione o impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri, una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguente: <<31 marzo>>.

 
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1993, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1996, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1996 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. 5. I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, sono attribuiti mediante concorso riservato al quale è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali. 6. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Sospensione della efficacia del decreto ministeriale 18 febbraio 1994 recante: "Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope"

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO 14 marzo 1995

Pubbl.sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 1995

 

 

 

Decreto Legge:

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 .

PROVVEDIMENTO N°: 383 - DEL: 1995-09-18

PUBBLICAZIONE N°: 218 - DEL: 1995-09-18

DL 18/09/1995 Num. 383


Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383 (in Gazz. Uff., 18 settembre, n. 218). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza, nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

 
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 
Art. 5. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato |P`Drogatel|P', organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

 
Art. 6. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.

 
Art. 7. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei pochi istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento. 5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

PROVVEDIMENTO N°: 359 - DEL: 1995-08-28

PUBBLICAZIONE N°: 201 - DEL: 1995-08-29

 

D.L. 28/08/1995 Num. 359


Decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359 (in Gazz. Uff., 29 agosto, n. 201). -- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.

  1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: - a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594,7595, 7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui; - b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui; - c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; - d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; - e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui; - f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; - g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in conto residui; - h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e in conto residui; - i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui; - l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui; - m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui; - n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; - o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto competenza e capitolo 7010 in conto residui; - p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo 8301 in conto residui; - q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; - r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; - s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui; - t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui.
  2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.
  3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995.
  4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni: - a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501; - b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.
  6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.
  7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.
  8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.
  9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
  10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
  11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Testo risultante a seguito della conversione [L 27.10.1995 n. 436 ALL UNICO] All'art. 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: -<<1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: ----a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui; ----b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871; ----c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846; ----d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; ----e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui; ----f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; ----g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; ----h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501, in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui; ----i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui; ----l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza; ----m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui; ----n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; ----o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui; ----p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza; ----q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui; ----r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui; ----s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui>>.

 
Art. 2. Disposizioni varie.

In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1º gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10, 11 e 21, ed al 1º gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17 e 18. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1º novembre 1995. Testo risultante a seguito della conversione [L 27.10.1995 n. 436 ALL UNICO] All'art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: -<<2. L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1º gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1º gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1º novembre 1995>>.


Art. 3. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Legge:
Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa.

PROVVEDIMENTO N°: 332 - DEL: 1995-08-08

PUBBLICAZIONE N°: 184 - DEL: 1995-08-08

 

4

Decreto Legge:
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

PROVVEDIMENTO N°: 310 - DEL: 1995-07-26

PUBBLICAZIONE N°: 174 - DEL: 1995-07-27

D.L. 26/07/1995 Num. 310


Decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310 (in Gazz. Uff., 27 luglio, n. 174). -- Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonchè per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e per i beni culturali e ambientali; Emana il seguente decreto-legge:

 
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
1. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche: --a) al comma 4, quarto periodo, le parole: <<dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda>>; --b) al comma 18 le parole: <<modificativi di quelli>> sono sostituite dalle seguenti: <<modificative di quelle>>; --c) alla tabella B le parole: <<10.000 a m3>>, riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: <<10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 m3>>; --d) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>> e la parola: <<dovuti>> è sostituita dalla seguente: <<dovuta>>; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole:<<e degli oneri concessori>>.

 
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo.


1. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. 4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi. 5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1º marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e integrazioni. 7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge, 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

 
Art. 3. Commissari ad acta.

 
1. In caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. 2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 
Art. 4. Norme in materia di pianificazione urbanistica.

 
1. All'art. 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: --<<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.>>. 2. All'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: --<<2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale, gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.>>. 3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione. 4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dal 1º gennaio 1995.

 

Art.. 5. Norme transitorie e sanzionatorie.

 
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 2. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985,n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchèai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.

 
Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.

 
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. 2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonchè almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati. 4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995. 5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni. 6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione. 7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate. 8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo. 9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate. 10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3. 11. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo. 12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.

 
Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.

 
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo. 2. All'art. 4, comma terzo, le parole: <<quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.>>. 3. All'art. 6, comma primo, dopo le parole: <<al direttore dei lavori>> sono inserite le seguenti: <<, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia>>. 4. All'art. 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente: --<<Salva l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.>>. 5. All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1º giugno 1939,n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.>>. 6. All'art. 15, comma primo, dopo la parola: <<varianti>> sono inserite le seguenti: <<non essenziali>>. 7. All'art. 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Fano eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.>>. 8. All'art. 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: --<<Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.>>. 9. All'art. 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma>>. 10. All'art. 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente: --<<Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.>>. 11. All'art. 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma: --<<Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.>>. 12. All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: <<Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.>>. 13. All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994,n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente: --<<Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.>>. 14. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto. 15. Gli atti di cui all'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

 
Art. 8. Semplificazione dei procedimenti.

 
1. L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 15 marzo 1996. 2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti. 3. Per le opere di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. L'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: --<<Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). -- 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. 3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto. 4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia. 5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario ad acta non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato. 7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985,n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: --a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; --b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; --c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero; --d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; --e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo; --f) recinzioni, muri di cinta e cancellate; --g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie; --h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; --i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; --l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; --m)nparcheggi nel sottosuolo dei fabbricati. 8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso. 9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 11. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonchè dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 12. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: --"Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26 luglio 1995, n. 310, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili". 13. Non sono soggette a concessione edilizia nè a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche. 14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento. 15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento. 16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.>>.

 

 


Art. 9. Norme edilizie per le comunità terapeutiche.

 
1. All'art. 128 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi: --<<4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonchè ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: --a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti; --b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali. 4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.>>.

 
Art. 10. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 288 - DEL: 1995-07-13

PUBBLICAZIONE N°: 167 - DEL: 1995-07-19

D.L. 13/07/1995 Num. 288


Decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288 (in Gazz. Uff., 19 luglio, n. 167). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:

 
Articolo 1

 
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: --a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; --b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; --e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; --f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonchè di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento dei progetti accedono gli enti locali, le unità sanitarie locali, le università e gli enti di cui al successivo comma 4 che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

 
Articolo 2

 
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo diretto a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, pergli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

 
Articolo 3

 
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'art. 127 citato. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

 
Articolo 4

 
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

 
Articolo 5

 
Art. 5. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: --a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: ----<<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; --b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; --c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.>>; --d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.

 
Articolo 6

 
Art. 6. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali alle unità sanitarie locali, ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: --<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>

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Articolo 7

 
Art. 7. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazioni d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento. 5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
Articolo 8

 
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

 
Articolo 9

 
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

 

 

 

 

 

 

Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

PROVVEDIMENTO N°: 257 - DEL: 1995-06-28

PUBBLICAZIONE N°: 150 - DEL: 1995-06-29

DL 28/06/1995 Num. 257


Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 257 (in Gazz. Uff., 29 giugno, n. 150). -- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili


Preambolo


Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:

 
Articolo 1

 
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: --a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui; --b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui; --c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; --d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; --e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui; --f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; --g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in conto residui; --h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e in conto residui; --i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui; --l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui; --m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui; --n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; --o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto competenza e capitolo 7010 in conto residui; --p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto compentenza e capitolo 8301 in conto residui; --q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; --r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; --s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui; --t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995. 4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni: --a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501; --b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951. 6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure. 7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995. 9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 
Articolo 2

 
Art. 2. Disposizioni varie

 
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 30 agosto 1995.

 
Articolo 3

 
Art. 3. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto Legge:
Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

PROVVEDIMENTO N°: 193 - DEL: 1995-05-26

PUBBLICAZIONE N°: 122 - DEL: 1995-05-27

D.L. 26/05/1995 Num. 193

 
Decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193 (in Gazz. Uff., 27 maggio, n. 122). -- Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.


Preambolo

 
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonchè per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale; Emana il seguente decreto-legge:

 
Articolo 1

 
Art. 1. Modifiche all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

 
1. All'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, quarto periodo, le parole: <<dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda>>; b) al comma 18 le parole: <<modificativi di quelli>> sono sostituite dalle seguenti: <<modificative di quelle>>; c) alla tabella B le parole: <<10.000 a mc>>, riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: <<l0.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 mc>>; d) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>> e la parola: <<dovuti>> è sostituita dalla seguente: <<dovuta>>; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: <<e degli oneri concessori>>.

 
Articolo 2

 
Art. 2. Disposizioni varie in materia di sanatoria e dell'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo.

 
l. Per le modalità di riscossione e versamento dell'oblazione per la sanatoria degli abusi edilizi sono fatti salvi gli effetti dei decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e in data 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 1994, ad esclusione dei termini per il versamento dell'importo fisso e della restante parte dell'oblazione previsti dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i termini per il versamento dell'oblazione per la definizione delle violazioni edilizie da parte dei soggetti non residenti in Italia. I suddetti termini per il versamento dell'acconto dell'oblazione sono fissati in trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; per la rateizzazione della restante parte dell'oblazione sono fissati al 15 giugno, 15 agosto, 15 ottobre e 15 dicembre 1995 e per il versamento degli oneri di concessione allo scadere di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso delle differenze non dovute e versate a titolo di oblazione. All'eventuale relativa spesa si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, derivante dal pagamento delle oblazioni previste dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La quota eccedente tali importi, versata all'entrata dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. 3. I comuni sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme versate a titolo di oneri concessori per la sanatoria degli abusi edilizi in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo II della spesa, utilizzando il 10 per cento delle medesime per far fronte ai costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria ed un ulteriore 10 per cento quale anticipazione dei costi per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme sono vincolate a finanziare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè gli interventi di risanamento urbano ed ambientale delle aree interessate dall'abusivismo. 4. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni utilizzano i fondi all'uopo accantonati, in misura non superiore a quella prevista al comma 3, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario. Nei soli casi in cui non sia possibile utilizzare personale in servizio nelle amministrazioni locali interessate, le stesse possono avvalersi di liberi professionisti o di strutture di consulenze e servizi. 5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e quinto dell'art. 9 della legge 1º marzo 1975, n. 47 e successive modifiche e integrazioni. 7. Ai fini della relazione prevista dal comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi di cui al comma 3.

 
Articolo 3

 
Art. 3. Commissari ad acta.

 
1. ln caso di inadempienze, il Ministro dei lavori pubblici, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su richiesta del sindaco, del comitato regionale di controllo, ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, su segnalazione del prefetto competente per territorio, ovvero d'ufficio, nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco. 2. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

 
Articolo 4

 
Art. 4. Norme in materia di pianificazione urbanistica.

 
1. All'art. 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: <<c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.>>. 2. All'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: <<2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, l'organo regionale di controllo assegna agli enti che non abbiano provveduto un ulteriore termine di sei mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi sessanta giorni. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, l'organo regionale di controllo ne dà comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle comunità montane e delle aree metropolitane.>>. 3. L'approvazione dello strumento urbanistico da parte della regione e, ove prevista, della provincia o di altro ente locale, avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte dell'ente che lo ha adottato, dello stesso strumento urbanistico corredato della necessaria documentazione; decorso infruttuosamente il termine, che può essere interrotto una sola volta per motivate ragioni, i piani si intendono approvati. In caso di diniego di approvazione, il termine di cui all'art. 39, comma 1, lettera c-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ridotto della metà, decorre nuovamente dalla data di comunicazione. 4. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, commi 1, lettera c-bis), e 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini ivi previsti decorrono dai 1º gennaio 1995.

 
Articolo 5

 
Art. 5. Norme transitorie e sanzionatorie.

 
1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrata dal presente decreto, gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'art. 17 e del secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validità di diritto. Ove la nullità sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, può essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, semprechè non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 2. Gli atti di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultino gli estremi della domanda di condono con gli estremi del versamento, in una o più rate, dell'intera somma dovuta a titolo di oblazione e di contributo concessorio. Verificatosi il silenzio assenso disciplinato dall'art. 39, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nei predetti atti devono essere indicati, a pena di nullità, i seguenti elementi costitutivi dello stesso: data della domanda, estremi del versamento di tutte le somme dovute, dichiarazione di parte che il comune non ha provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti nell'art. 39, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994. Nei successivi atti negoziali è consentito fare riferimento agli estremi di un precedente atto pubblico che riporti i dati sopracitati. Le norme del presente articolo concernenti il contributo concessorio non trovano applicazione per le domande di sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonchè ai trasferimenti di immobili di proprietà di enti di assistenza e previdenza e delle amministrazioni comunali.


Articolo 6

 
Art. 6. Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.
1. Il Ministro dei lavori pubblici, di propria iniziativa o su istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento o di esecuzione di opere di propria competenza che per qualunque motivo risultino sospese, anche in via di fatto da almeno quattro mesi, ad eccezione dei casi di provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali. 2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale, gli aspetti di tutela ambientale e di sicurezza, i riflessi derivanti all'amministrazione appaltante da provvedimenti giurisdizionali che eventualmente hanno determinato la sospensione dei lavori, la congruità degli aspetti economici dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, sulla base di appositi criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici. 3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici nomina una o più commissioni. Fanno parte della commissione magistrati amministrativi, contabili o avvocati dello Stato cui è affidata la presidenza, nonchè almeno un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici o degli enti da essa controllati o vigilati. 4. I compensi spettanti ai componenti dei suddetti organi collegiali sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa è posta a carico del capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nella misura di lire 60 milioni per l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995. 5. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni. 6. Qualora la valutazione si concluda con esito positivo, la procedura di affidamento o di esecuzione deve essere ripresa e portata a conclusione. 7. Possono essere oggetto del giudizio di valutazione di cui al presente articolo anche le revoche di affidamenti intervenute a seguito di norme, direttive o circolari la cui efficacia sia stata successivamente sospesa o che siano state abrogate. 8. Le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme restando le rispettive competenze in ordine all'adozione dei provvedimenti conseguenti, possono chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle procedure di affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva competenza, ove ricorrano le condizioni indicate nel presente articolo. 9. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per quanto di loro competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi relativi ad affidamenti ed esecuzione di opere pubbliche che, pur rientrando nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere riavviate, con provvedimento amministrativo, anche su istanza delle imprese interessate. 10. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento della commissione di cui al comma 3. 11. Le valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS. In tali ipotesi i poteri e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come di competenza dell'amministratore straordinario e degli organi che subentrano nei poteri di questo. 12. I compensi spettanti ai componenti degli organi collegiali nominati ai sensi del comma 11 gravano sugli strumenti finanziari dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire 120 milioni per l'esercizio 1995.


Articolo 7

 
Art. 7. Modifica alle norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia.
1. Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche ed integrazioni recate dal presente articolo. 2. All'art. 4, comma terzo, le parole: <<quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori>> sono sostituite dalle seguenti: <<sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Decorso tale termine, qualora non siano notificati i provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco perde efficacia.>>. 3. All'art. 6, comma primo, dopo le parole: <<al direttore dei lavori>> sono inserite le seguenti: <<, con esclusione di quanti altri siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attività edilizia>>. 4. All'art. 7, dopo il comma quinto, è inserito il seguente: <<Salva l'applicazione dell'art. 10, in caso di opere di ampliamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, si procede alla sola demolizione, a spese dei responsabili delle opere abusive.>>. 5. All'art. 9, comma terzo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Quando la restituzione in pristino non sia possibile o non consenta il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone il pagamento di una indennità determinata con i criteri e le modalità previste dalle citate leggi 1º giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.>>. 6. All'art. 15, comma primo, dopo la parola: <<varianti>> sono inserite le seguenti: <<non essenziali>>. 7. All'art. 18, comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Fanno eccezione le corti urbane, purchè di pertinenza del fabbricato originario.>>. 8. All'art. 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo, ai quali non sono stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, possono essere confermati anche da una sola delle parti, o dai loro aventi causa, mediante atto redatto nella stessa forma del precedente, al quale sia allegato un certificato contenente prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare.>>. 9. All'art. 22, comma primo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè i ricorsi giurisdizionali, di cui al secondo comma.>>. 10. All'art. 23, dopo il comma secondo è inserito il seguente: <<Il Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio ed i comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi aerofotogrammetrici da loro eseguiti. I suddetti rilievi sono eseguiti in conformità ai criteri ed alle specifiche previste dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.>>. 11. All'art. 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<Alle aree di pertinenza dell'immobile sanato si applica la medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.>>. 12. All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: <<Fatte salve le fattispecie previste dall'art. 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso si intende reso in senso favorevole.>>. 13. All'art. 32, così come modificato dall'art. 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1934, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente: <<Il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè in relazione a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a tutela di interessi idrogeologici e delle falde idriche, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione.>>. 14. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, terzo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 15, primo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria previsti dal presente decreto.

 
Articolo 8

 
Art. 8. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia.
1. L'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è sospeso fino al 15 marzo 1996. 2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorità per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti. 3. Per le opere di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 4. L'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente: <<Art. 4 (Procedure per il rilascio della concessione edilizia). -- 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo. 3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e a redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto. 4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia. 5. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario ad acta non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato. 7. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, e ferma restanto la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1º giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere; c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero; d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 12 del presente articolo; f) recinzioni, muri di cinta e cancellate; g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie; h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile; i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; l) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; m) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati. 8. La esecuzione delle opere di cui al comma 7 non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10. Con la legge regionale di cui all'art. 25, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può peraltro essere disciplinato l'obbligo del pagamento di tali contributi nell'ipotesi di aumento del numero delle unità immobiliari o di cambio di destinazione d'uso. 9. Nei casi di cui al comma 7, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 10. Agli effetti del comma 9 il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 9 l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 11. L'esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 9 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti, nonchè dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia, comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 12. L'ultimo comma dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente: "Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, con proprie leggi dettano norme relative al mutamento della destinazione d'uso degli immobili.". 13. Non sono soggette a concessione edilizia nè a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza sanitarie, ambientali e paesistiche. 14. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento. 15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai princìpi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento. 16. Sono abrogate le seguenti disposizioni: art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma sesto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'art. 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.>>.

 
Articolo 9

 
Art. 9. Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS.

 
1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 2. Sino al termine di cui all'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facoltà di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata fino a venticinque unità con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unità con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unità con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unità con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS. 3. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sarà sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresì i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. 4. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilità speciali e destinate a servizi e finalità di istituto, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'art. 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo nè sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilità intestate all'ANAS. 5. Il pignoramento ed i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la Tesoreria centrale dello Stato 6. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 7. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di infrastrutture autostradali sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di <<Direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana>>. A tale direzione generale, costituita da sessanta unità, ivi comprese tre unità di livello dirigenziale, è preposto un dirigente generale. Il quadro A della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è incrementato di un posto nella qualifica di dirigente generale e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo; il quadro B della stessa tabella è incrementato di due posti nella qualifica di dirigente tecnico. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale. La dotazione organica per la nuova direzione generale è individuata nell'ambito della dotazione complessiva del Ministero dei lavori pubblici quale risulterà dalla rideterminazione a seguito delle verifiche sui carichi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Alle relative esigenze di personale si provvede mediante procedure di mobilità interna ed esterna.

 

 


Articolo 10

 
Art. 10. Norme edilizie per le comunità terapeutiche.

 
1. All'art. 128 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunti i seguenti commi: <<4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche di cui al comma 1, nonché ogni altro intervento edificativo delle suddette comunità, necessario per il reinserimento socio sanitario e socio lavorativo, sono equiparati ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere già realizzate, per le quali sia già stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilità delle norme di cui al comma 4-bis è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attività connesse alle finalità della comunità terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo è immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti; b) che lo statuto della comunità terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalità di lucro e l'attività della stessa sia sviluppata con modalità residenziali. 4-quater. Qualora la comunità terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacità ricettiva superiore alle duecento unità, questa deve procedere a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.>>.

 
Articolo 11

 
Art. 11. Entrata in vigore.

 
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1).

PROVVEDIMENTO N°: 181 - DEL: 1995-05-19

PUBBLICAZIONE N°: 116 - DEL: 1995-05-20

DL 19/05/1995 Num. 181
Decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181 (in Gazz. Uff., 20 maggio, n. 116). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1).
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico delle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri concernenti il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga relative all'esercizio finanziario 1993, erroneamente riversate ai capitali 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo diretto a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali, delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento della disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la funzione e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'art. 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza. 2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta dalla commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze. 3. Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro della famiglia e la solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati destinari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. é escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato. 6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno <<sportello per il cittadino>> per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo. 5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Articolo 9
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.
Articolo 10
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto Ministeriale:
Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995.

PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1995-05-05

PUBBLICAZIONE N°: 130 - DEL: 1995-06-06

D.M. 05/05/1995


Decreto Ministeriale 5 maggio 1995 (in Gazz. Uff., 6 giugno, n. 130). -- Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario degli anni 1994 e 1995.
Preambolo
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale: Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze-psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Decreta:
Articolo 1
Art. 1. Tipologie di progetti.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Dipartimento per gli affari sociali possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: --a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; --b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; --e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; --f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.
Articolo 2
Art. 2. Termine e modalità per la presentazione delle domande.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al <<Fondonazionale di intervento per la lotta contro la droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformità allo schema A allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 15 luglio l995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. 2. Alle singole domande, firmate dal dirigente generale competente ed inoltrate per il tramite del Gabinetto del Ministro, deve essere allegata la seguente documentazione: --a) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliate analisi dei costi; --b) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia all'Amministrazione richiedente.
Articolo 3
Art. 3. Tipologie di progetti.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. 2. Per gli anni 1994 e 1995 le regioni possono presentare richieste di finanziamento anche per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
Articolo 4
Art. 4. Termine e modalità di presentazione della domanda.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al <<Fondonazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformità allo schema B allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. 2. Alle singole domande, firmate dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, deve essere allegata la seguente documentazione: --a) delibera, in originale o in copia conforme all'originale, adottata dal competente organo della regione. Essa deve indicare con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se sarà affidato ad altra struttura. In tale ultimo caso devono risultare i criteri e le procedure seguiti per la scelta e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonchè all'accertamento che l'ente affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto; --b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di analisi dei costi; --c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia alla regione richiedente.
Articolo 5
Art. 5. Progetti di prevenzione e di recupero.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base di bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. 2. I progetti, che debbono comunque essere predisposti a norma del successivo art. 10, non debbono consistere nell'attivazione di iniziative generiche o episodiche, ma inserirsi in un quadro coerente che tenga conto delle esigenze del territorio, anche con riferimento alla riduzione del danno, che possa garantire continuità nel tempo, con indicazione chiara degli obiettivi, delle scadenze temporali e dei risultati attesi e delle relative modalità di verifica.
Articolo 6
Art. 6. Termine e modalità di presentazione della domanda.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al <<Fondonazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in triplice copia in conformità allo schema C allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, al Dipartimento per gli affari sociali entro il termine perentorio del 31 agosto 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Una copia della sola domanda, redatta secondo il predetto schema C, deve essere inviata, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 113 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al competente organo della regione. 2. Alle singole domande, firmate dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione: --a) la delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo dell'ente locale o della unità sanitaria locale. Essa deve indicare con chiarezza se il progetto sarà gestito direttamente dall'ente richiedente ovvero se sarà affidato ad altra struttura. In tale ultimo caso dovranno risultare i criteri e le procedure seguiti e la motivazione dell'affidamento. Restano ferme la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonchè all'accertamento che l'ente affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto; --b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi; --c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, nonchè di mancanza anche di parte della documentazione di cui al comma 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia all'ente richiedente.
Articolo 7
Art. 7. Progetti di prevenzione, recupero e reinserimento lavorativo.
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con la unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. 2. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
Articolo 8
Art. 8. Termine e modalità di presentazione delle domande.
1. Le domande di finanziamento al <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>, redatte in quadruplice copia in conformità allo schema D allegato al presente decreto, devono essere inoltrate al comune territorialmente competente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o mediante consegna diretta, non oltre le ore 18, entro il termine perentorio del 31 luglio 1995; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Il comune competente è quello nel cui ambito territoriale ha sede la specifica sede operativa dell'ente richiedente; qualora l'intervento sia da realizzare nell'ambito territoriale di altro comune, la domanda deve essere inoltrata a quest'ultimo. 2. Il sindaco trasmette le domande, attestando il rispetto del termine di cui al comma 1, entro il successivo 15 agosto alle prefetture allegando il motivato parere del competente organo comunale. La prefettura, controllata la completezza della documentazione, trattiene una copia della domanda e relativa documentazione ai fini delle competenze previste dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, e inoltra con proprio parere le domande entro il successivo 31 agosto al <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, allegando una breve nota informativa sulla specifica situazione riguardante il fenomeno della tossicodipendenza e le relative iniziative di recupero e reinserimento già in atto sul territorio. 3. In caso di ritardo nella presentazione al comune competente ai sensi del comma 1, nonchè di mancanza anche di parte della documentazione di cui all'art. 9, commi 1 e 2, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda, che non è sottoposta all'esame della competente commissione istruttoria. Della dichiarazione di inammissibilità è data notizia all'ente richiedente.
Articolo 9
Art. 9. Documentazione.
1. Alle singole domande, sottoscritte dal rappresentante legale, dovrà essere allegata la seguente documentazione: --a) progetto o progetti di cui si chiede il finanziamento, con dettagliate analisi dei costi; --b) atto costitutivo e statuto da cui risulti il rappresentante legale dell'ente; --c) dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale di non aver subito condanne e di non avere in corso procedimenti penali ovvero dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto le condanne riportate e i procedimenti pendenti; --d) breve relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; --e) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti già ammessi al finanziamento negli anni precedenti; --f) bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso. Dal bilancio deve risultare con chiarezza: ----1) l'entità dei contributi ricevuti a titolo di donazione; ----2) l'entità dei contributi di enti locali e altri enti pubblici; ----3) l'entità delle rette eventualmente pagate dalle famiglie e dagli utenti; ----4) l'entita dei ricavi di attività svolte. Ove nel bilancio non siano specificate singole voci, alla domanda è allegata apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente; --g) documentazione dell'avvenuta iscrizione o della temporanea registrazione all'albo o registro regionale. Per le cooperative sociali, documentazione dell'avvenuta iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ovvero al registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale; --h) copia della eventuale convenzione con la regione o con l'unità sanitaria locale; --i) dichiarazione dalla quale risulti se lo stesso progetto sia già stato finanziato con contributi pubblici o se comunque sia stata inoltrata domanda di finanziamento indicando, in caso affermativo, la denominazione del progetto, l'ente erogante il finanziamento e l'importo del finanziamento. 2. In caso di ente, organizzazione di volontariato o cooperativa articolati in più sedi operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della sede operativa richiedente il finanziamento. Alla documentazione di cui al comma 1, lettere dalla a) alla i), che si intende riferita alla sede operativa o al responsabile della sede stessa, va aggiunta l'attestazione del legale rappresentante dell'ente indicante il responsabile della sede operativa. 3. Gli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati che svolgono attività di recupero e che inoltrino domanda di finaziamento devono inviare, unitamente alla domanda, una documentazione esauriente e sintetica delle metodologie di recupero e delle metodologie di reinserimento adottate nella loro attività ordinaria.
Articolo 10
Art. 10. Elaborazione informatica delle domande ammissibili.
1. L'elaborazione delle domande di finanziamento di cui al presente decreto viene effettuata dal Dipartimento per gli affari sociali con l'utilizzazione di strumenti informatici; a tal fine il Dipartimento può comunicare ai richiedenti la cui domanda è stata ritenuta ammissibile le caratteristiche del supporto su cui i richiedenti stessi devono, a pena di improcedibilità, riportare i dati e le informazioni, già contenuti nella domanda, specificati dal Dipartimento ed i termini perentori entro i quali il supporto deve essere inoltrato. In caso di mancato a ritardato inoltro il responsabile del procedimento dichiara l'improcedibilità della domanda, dandone notizia al richiedente.
Articolo 11
Art. 11. Linee-guida per l'elaborazione dei progetti.
1. Tutti i progetti dei quali si chiede il finanziamento devono indicare con chiarezza: --a) gli obiettivi in relazione alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione o, per i progetti delle amministrazioni aventi dimensione nazionale, gli obiettivi in relazione alle esigenze che ci si propone di soddisfare; --b) se il progetto è nuovo, ovvero se si pone in continuità con progetti già attuati o in via di attuazione, ovvero se si pone come completamento di progetti in corso di attuazione; --c) i tempi di realizzazione del progetto, con indicazione delle fasi e degli obiettivi intermedi; --d) l'indicazione dei soggetti -- amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati -- con i quali ci si collega ai fini dell'attuazione del progetto; --e) descrizione analitica delle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi; --f) tipologia del personale impegnato nel progetto -- dipendente, volontario, consulente, professionista, artigiano o altro -- e relativa qualificazione professionale; --g) nel caso il progetto comprenda l'acquisto di beni mobili occorre allegare i preventivi e indicare le ragioni che rendono necessari gli acquisti, quali il deterioramento dei beni in dotazione, l'aumento degli ospiti, altri fatti; --h) modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali e di controllo della gestione.
Articolo 12
Art. 12. Esercizi finanziari 1994 e 1995.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82, le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 2. Ove siano presentati più progetti relativi ai diversi esercizi finanziari, nella domanda deve essere chiaramente ed analiticamente indicato l'importo gravante sull'esercizio finanziario 1994 e quello gravante sull'esercizio finanziario 1995.
Allegato 1
(Sono omessi gli schemi allegati).

 

5

Decreto Legge:
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

PROVVEDIMENTO N°: 141 - DEL: 1995-04-29

PUBBLICAZIONE N°: 99 - DEL: 1995-04-29

DL 29/04/1995 Num. 141
Decreto-legge 29 aprile 1995, n. 141 (in Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99). -- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1142 (1), 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui; b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui; c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in conto residui; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e in conto residui; i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui; l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui; m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui; n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto competenza e capitolo 7010 in conto residui; p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza e capitolo 8301 in conto residui; q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui; r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto compenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui; t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995. 4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 3 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni: a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501; b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951. 6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure. 7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995. 9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995. 11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto. (1)[Così rettificato in Gazz. Uff., 2 maggio, n. 100 ]
Articolo 2
Art. 2. Disposizioni varie.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. 2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 30 giugno 1995.
Articolo 3
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la Conversione in legge.

 

 

 

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 82 - DEL: 1995-03-17

PUBBLICAZIONE N°: 66 - DEL: 1995-04-20

DL 17/03/1995 Num. 82


Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 82 (in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati: --a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; --b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; --c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; --d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; --e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; --f) alla realizzazione dei programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonchè al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti, al numero di posti residenziali e semiresidenziali delle sedi operative e dei programmi attivati, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ed erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino al trasferimento alle regioni delle somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, previsto all'art. 4 del presente decreto, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza. 2. Il nucleo compie verifiche a campione sullo stato di attuazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il nucleo può altresì compiere verifiche su richiesta di altre amministrazioni dello Stato, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti le problematiche delle tossicodipendenze. 3. Il nucleo è composto da quindici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, due rappresentanti delle regioni e quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministero per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente, e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. é escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello in rappresentanza della Amministrazione della pubblica istruzione, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri se appartenenti alle amministrazioni dello Stato. 6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: -a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: ----<<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:>>; --b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguene periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; --c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.>>; --d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: <<Agli enti locali>> fino a: <<possono essere dati in uso>> sono sostituite dalle seguenti: <<Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma: -<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinameto delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995, saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato di un terzo. 5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Articolo 9
Art. 9. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.
Articolo 10
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

PROVVEDIMENTO N°: 55 - DEL: 1995-02-25

PUBBLICAZIONE N°: 49 - DEL: 1995-02-28

DL 25/02/1995 Num. 55


Decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 55 (in Gazz. Uff., 28 febbraio, n. 49). -- Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. Impiantistica sportiva ed edilizia scolastica.
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 30 aprile 1995. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore di altri soggetti, ammessi a fruire del credito sportivo, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi. 2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo. 3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del settimo comma dell'art. 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217. 4. Le quote dei finanziamenti autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1991, n. 430, comunque disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere riutilizzate nel termine del 31 dicembre 1994, secondo le medesime modalità indicate nella legge di riferimento; nello stesso termine, e con le medesime procedure, potrà essere disposta una diversa destinazione dei relativi mutui, ancorchè già concessi.
Articolo 2
Art. 2. Edilizia residenziale.
1. Le disponibilità di competenza della Regione Puglia di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme occorrenti a far fronte agli oneri di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sono destinate alla copertura delle carenze contributive relative ai finanziamenti erogati in base a leggi regionali di incentivazione edilizia. La messa a disposizione e la erogazione delle disponibilità anzidette viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER direttamente in favore degli istituti di credito mutuanti, previa rendicontazione effettuata con modalità stabilite dal Segretariato medesimo. 2. Al fine di agevolare l'adozione dell'accordo di programma previsto all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel comma 1 del citato art. 8 la parola: <<sessanta>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>. 3. Al fine di agevolare il rilascio delle concessioni di edificazione, all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, la parola: <<centoventi>> è sostituita dalla seguente: <<centottanta>>.
Articolo 3
Art. 3. Concessione alla società Autostrade S.p.a.
1. Il termine del periodo di concessione di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.
Articolo 4
Art. 4. Interventi per la torre di Pisa.
1. é ulteriormente differito al 31 dicembre 1995 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360. 2. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360, è sostituito dal seguente: <<1. Per gli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, il comitato di undici esperti di alta qualificazione scientifica, italiani e stranieri, integrato da due membri scelti tra storici dell'arte medievale e dal direttore dell'Istituto centrale per il restauro, istituito per le operazioni propedeutiche dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta del Ministro per i beni culturali e ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, provvede, anche in deroga alla normativa vigente, sulla base della documentazione esistente in materia presso il Ministero dei lavori pubblici, all'individuazione e definizione del progetto di massima e di quello esecutivo, stabilendo i tempi, i costi e le modalità di esecuzione e designando, anche nel proprio seno, il soggetto responsabile della direzione dei lavori, nonchè all'attuazione dei necessari interventi e all'indicazione delle modalità per la successiva fruizione del monumento. Il comitato, ai fini della redazione del progetto di restauro della torre di Pisa, si avvale della collaborazione dell'Istituto centrale per il restauro >>.
Articolo 5
Art. 5. Opere pubbliche in Sicilia.
1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è prorogato al 30 aprile 1995.
Articolo 6
Art. 6. Interventi nel campo della ricerca.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996. 2. I fondi di cui all'art. 1, comma 4, della legge 1º agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. 3. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste (I.C.T.P.), in attesa della ratifica e conseguente entrata in vigore dell'accordo tripartito tra Italia, UNESCO ad AIEA, è autorizzata la concessione al Centro medesimo di un contributo straordinario di lire 10 miliardi nel biennio 1994-1995, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7706 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.
Articolo 7
Art. 7. Acquisto di immobili per le università e gli istituti pubblici di ricerca.
1. Il termine per la definizione, da parte dei soggetti interessati, dei contenuti dei contratti concernenti la vendita, l'uso o la locazione finanziaria di immobili di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, resta fissato al 30 giugno 1995. 2. Il termine previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, già differito al 18 aprile 1995 dall'art. 9, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è ulteriormente differito al 30 giugno 1995.
Articolo 8
Art. 8. Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato.
1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, 225, e, comunque, non oltre il 30 aprile 1995. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza. 2. Il termine di cui all'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 30 aprile 1995. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile. 3. Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono posti a carico dei pertinenti capitoli del bilancio della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 9
Art. 9. Revisione dei consorzi e altre associazioni fra enti locali.
1. All'art. 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: <<due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 aprile 1995>>. 2. All'art. 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente: <<1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1 >>.
Articolo 10
Art. 10. Agevolazioni tariffarie per le Poste.
1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.
Articolo 11
Art. 11. Differimento di termini in materia sanitaria.
1. All'art. 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: <<30 giugno 1993>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 1993>>; b) al comma 2, le parole: <<30 settembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 1995>>; c) al comma 3, le parole: <<1º ottobre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<1º ottobre 1995>>. 2. All'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>; b) al comma 2, le parole: <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 28 febbraio 1994>>. 3. All'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: <<nel termine di un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel termine di due anni>>. 4. I termini di cui al comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'art. 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 giugno 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo. 5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. 6. All'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sono inserite, dopo le parole: <<variazioni ed assestamento>>, le seguenti: <<ed informa il controllo sugli atti ai princìpi contenuti nell'art. 2403 del codice civile>>. 7. All'art. 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: <<hanno presentato>> sono aggiunte le seguenti: <<o presentino entro il 28 febbraio 1994>>. 8. I termini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sono differiti al 30 aprile 1995. 9. I termini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono prorogati fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione dell'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 1º gennaio 1996. 10. La disposizione di cui all'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica, limitatamente al numero massimo di venti unità, al personale a contratto il cui utilizzo gradualmente si rende necessario per lo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, assistito dal Ministero della sanità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620. Lo svolgimento dell'attività suddetta non costituisce, in nessun caso, titolo per l'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione. 11. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, n. 268, è sostituito dal seguente: <<Art. 5. -- 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.>>. 12. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, è differito al 31 dicembre 1995. 13. All'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente: <<b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 92/46/CEE, del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; >>.
Articolo 12
Art. 12. Presidi sanitari.
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 31 dicembre 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.
Articolo 13
Art. 13. Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi ed altre disposizioni.
1. La disciplina prevista dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'art. 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è prorogata, con le stesse modalità, fino al 31 dicembre 1996. é altresì autorizzato, fino alla medesima data, il proseguimento dell'elaborazione di progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici, anche con riferimento specifico al costo del personale, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, mediante la modifica e l'integrazione delle procedure interne e delle tecniche di rilevazione già avviate ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in via diretta delle disponibilità del fondo previsto dall'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale fondo è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del <<Progetto efficienza Milano>>. 2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.500 milioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. 3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995. Le somme disponibili al 31 dicembre 1994 sono mantenute in bilancio per gli anni 1995, 1996 e 1997. 4. Il termine di cui all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 1995. 5. é differito al 30 aprile 1995 il termine di cui all'art. 1 del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonchè dalle società da essi controllate. 6. Ai fini di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le attività non connesse con i compiti istituzionali dei magistrati, anche collocati fuori ruolo, e del personale ad essi equiparato sono individuate con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma. 7. Il termine del 30 giugno 1994 indicato al comma 6 dell'art. 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, è sostituito dal termine del 30 aprile 1995. 8. L'applicazione degli articoli 7, commi 1 e 3, e 7-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificata dagli articoli 2 e 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74, nella parte in cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario. Fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come modificato dall'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908. La disposizione dell'art. 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, continua ad applicarsi per la destinazione dei magistrati all'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura. 9. In deroga a quanto previsto dall'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, fino alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, l'attività svolta dai magistrati destinati ad esercitare funzioni amministrative o di studio e ricerca presso il Ministero di grazia e giustizia e presso gli uffici del Consiglio superiore della magistratura, nonchè quelle svolte dai magistrati applicati alla Corte costituzionale, è equiparata ai fini del primo comma dell'art. 5 della legge 20 dicembre 1973, n. 831, a quella svolta negli uffici giudiziari. 10. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati, continuano ad applicarsi il regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, con le successive modificazioni ed integrazioni, e i rinvii al codice di procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato. 11. Nel comma 7 dell'art. 5 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le parole: <<per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<non oltre il 31 dicembre 1995>>. 12. Nel comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 356, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 488, le parole: <<di cui all'art. 1, comma 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<esistenti nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria>> e le parole: <<fino al 31 dicembre 1994>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 dicembre 1995>>. 13. I miglioramenti economici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 650, continuano ad essere corrisposti anche dopo il 31 dicembre 1994, a carico della spesa di cui all'art. 2, commi 9 e 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, fino al loro riassorbimento con quelli contrattuali o equivalenti spettanti per l'anno 1995. 14. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 674, è differito al 31 gennaio 1995.
Articolo 14
Art. 14. Proroghe di termini in materia di pubblica istruzione.
1. I termini per l'indizione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi e dei concorsi, per titoli ed esami e per soli titoli, per l'accesso ai ruoli del personale docente e dei coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti educativi, i periodi di validità delle graduatorie dei medesimi concorsi per titoli ed esami, ivi comprese quelle già esistenti, e quelli per l'aggiornamento delle graduatorie permamenti dei medesimi concorsi per soli titoli, nonchè i programmi e le prove d'esame dei concorsi per titoli ed esami nei conservatori di musica, ancorchè banditi prima della data di entrata in vigore del presente decreto ma non ancora espletati, sono stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. La periodicità dell'indizione dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio, salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza del triennio stesso. 2. Le graduatorie degli aspiranti a supplenze nelle accademie e nei conservatori, già mantenute in vigore per l'anno scolastico 1993-94 ai sensi dell'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono prorogate per un ulteriore anno scolastico. 3. Al comma 17 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il secondo periodo è sostituito dal seguente: <<Per il personale ispettivo, direttivo, docente e amministrativo tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il predetto termine rimane immutato, mentre per il personale delle accademie di belle arti e d'arte drammatica e per i conservatori di musica il termine stesso è fissato al 1º novembre e per quello dell'Accademia nazionale di danza al 1º ottobre. Nell'art. 13, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: <<g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1º novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1º ottobre 1994. >>. 4. In attesa dell'attuazione dell'autonomia scolastica e del riordinamento degli organi collegiali della scuola, la durata in carica dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici provinciali e dei consigli scolastici distrettuali è prorogata nel limite massimo di un anno, secondo termini da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione. 5. Nell'art. 59, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, sono soppresse le parole: <<e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994>>.
Articolo 15
Art. 15. Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie.
1. All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991 >>. 2. Il termine di cui all'art. 11-quater del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio. 3. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 30 aprile 1995. 4. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994. 5. All'art. 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quello all'anno 1995.
Articolo 16
Art. 16. Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione.
1. Il termine previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di ventiquattro mesi a decorrere dal 1º gennaio 1994.
Articolo 17
Art. 17. Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri.
1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'art. 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.
Articolo 18
Art. 18. Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.
1. La scadenza del termine di cui all'art. 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, resta fissata al 31 maggio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria. 2. Per i residui del capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1994 non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 19
Art. 19. Personale transitato dall'ex ASST agli enti locali.
1. Con effetto dall'anno 1994 il Ministero dell'interno provvede a rimborsare agli enti locali e loro consorzi il trattamento economico in godimento del personale trasferito agli enti stessi provenienti dall'ex Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 gennaio 1992, n. 58. Al relativo onere, valutato in annue lire 25 miliardi, a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, e per gli anni 1995, 1996 e 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per gli anni stessi. 2. Al fine di ottenere dal Ministero dell'interno il rimborso di cui al comma 1, gli enti locali e loro consorzi sono tenuti a trasmettere apposita certificazione contenente gli elementi informativi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, con riferimento alla situazione in atto presso l'ente di provenienza al momento del trasferimento del personale.
Articolo 20
Art. 20. Previdenza.
1. Al comma 26 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: <<L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 19 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere adempiuto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi dovuti per il periodo successivo al provvedimento di cancellazione devono essere versati in tre rate di uguale importo con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre 1994. Fino ai termini sopraindicati non si applicano, per i contributi e le comunicazioni relative al predetto periodo, le sanzioni, le maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli articoli 19 e 20 della legge 12 aprile 1991, n. 136 >>.
Articolo 21
Art. 21. Condono previdenziale ed assistenziale.
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 21, è differito al 31 luglio 1994. I soggetti che non abbiano ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi possono provvedervi, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in tre rate bimestrali di eguale importo di cui la prima entro il 31 luglio 1994, la seconda entro il 30 settembre 1994 e la terza entro il 30 novembre 1994. 2. Per la regolarizzazione del condono dei contributi agricoli unificati, i termini del 31 luglio 1994, del 30 settembre 1994 e del 30 novembre 1994, di cui al comma 1, sono rispettivamente fissati al 31 gennaio 1995, al 28 febbraio 1995 ed al 31 marzo 1995. I procedimenti esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati sono sospesi fino al 31 gennaio 1995. 3. Sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1º ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 4. All'art. 18, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: <<, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995.>> sono sostituite dalle seguenti: <<, entro il termine perentorio del 31 marzo 1995.>>.
Articolo 22
Art. 22. Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica.
1. L'art. 22 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente: <<Art. 22 (Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica). -- 1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici devono tenere l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati entro il 30 aprile di ogni anno. 2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1. 3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità. >>.
Articolo 23
Art. 23. Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 28 febbraio 1995, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'art. 6 della medesima legge, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico. 2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'art. 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'art. 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.
Articolo 24
Art. 24. Proroga dei termini in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi e di altre disposizioni ambientali.
1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 8, del decreto-legge medesimo. 2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'art. 9-quater, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente. 3. Sono prorogati al 30 aprile 1995 i termini previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante: <<Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente>>, fatto salvo quanto disposto dal regolamento CEE n. 594/91, come modificato ed integrato dal successivo regolamento CEE n. 3952/92.
Articolo 25
Art. 25. Catasto dei rifiuti.
1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, resta differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1993. 2. L'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio. 3. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'art. 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto. 4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.
Articolo 26
Art. 26. Disposizioni in materia di frantoi oleari.
1. Il comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente: <<1. I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1995, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonchè delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione. >>. 2. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'art. 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.
Articolo 27
Art. 27. Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei.
1. Fino al 30 aprile 1995 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1, della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.
Articolo 28
Art. 28. Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici.
1. Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte I, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni, resta stabilito al 30 giugno 1994, ad eccezione della presentazione delle denunce di detenzione degli esemplari di testuggini appartenenti alle specie Testudo hermanni (testuggine comune), Testudo graeca (testuggine graeca) e Testudo marginata (testuggine marginata), per le quali è possibile autocertificare, entro il 30 giugno 1995, l'acquisizione delle stesse. La sanzione prevista dall'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, così come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, non si applicano nei confronti di coloro che hanno presentato, entro i termini previsti, la suddetta autocertificazione. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia o autocertificazione di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso. 3. Il termine di cui all'art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1995.
Articolo 29
Art. 29. Stagione venatoria.
1. All'art. 15, comma 11, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: <<stagione venatoria 1994-1995>>, sono sostituite dalle seguenti: <<stagione venatoria 1995-1996>>. 2. All'art. 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: <<entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa>>, sono sostituite dalle seguenti: <<entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa>>. 3. All'art. 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: <<entro il 1º gennaio 1995>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 1º gennaio 1996>>.
Articolo 30
Art. 30. Formazione e arrotondamento della piccola proprietà contadina.
1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 1997. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la piccola proprietà contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte della Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 31
Art. 31. Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura.
1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 30 giugno 1995.
Articolo 32
Art. 32. Corpo forestale dello Stato.
1. Per consentire la prosecuzione delle attività di conservazione e tutela del patrimonio ambientale dello Stato, il termine di cui all'art. 31, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è prorogato fino all'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi in attuazione dell'art. 6, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
Articolo 33
Art. 33. Gruppo di supporto tecnico.
1. Il termine fissato dall'art. 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. 2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1140 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Articolo 34
Art. 34. Norma per l'informazione del consumatore.
1. I termini di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1994 ed al 30 giugno 1995.
Articolo 35
Art. 35. Norme di sicurezza e prevenzione incendi.
1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'art. 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima legge, è consentita la prosecuzione dell'attività a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validità, per effetto dell'art. 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonchè a coloro che, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni. 3. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158.
Articolo 36
Art. 36. Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di installazione di impianti.
1. Il termine previsto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo art. 5. 2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 30 giugno 1995. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Il termine di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 37
Art. 37. Imprese autoriparatrici.
1. Il termine previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'art. 2 della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387. 2. Il termine previsto dall'art. 13, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per la documentazione della sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 della medesima legge, è differito di due mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387.
Articolo 38
Art. 38. Ruolo nazionale dei periti assicurativi.
1. é differito al 30 aprile 1995 il termine previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'art. 4 della medesima legge. Gli ammessi a partecipare alla prima prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo nazionale di cui all'art. 1 della predetta legge n. 166 del 1992 possono continuare ad esercitare transitoriamente l'attività di perito assicurativo fino alla comunicazione dell'esito della prova. 2. In attesa del riordino della Commissione nazionale per i periti assicurativi, prevista dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, le materie e gli argomenti del programma di esame della prova di idoneità per l'iscrizione nel ruolo di cui al comma 1 sono individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione e per l'ammissione all'esame, cui possono partecipare i soggetti in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di laurea.
Articolo 39
Art. 39. Proroga del Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico; studi e lavori nel bacino dell'Isonzo.
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'art. 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995. 2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. 3. é autorizzata la spesa di lire 75 miliardi, di cui: a) lire 1.900 milioni per il finanziamento degli studi di piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno, da assegnare al Ministero degli affari esteri; b) lire 3.100 milioni per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano, da assegnare all'Autorità di bacino del fiume Isonzo. 4. é demandato all'Autorità di bacino del fiume Isonzo il coordinamento degli studi di cui alle lettere a) e b) del comma 3. 5. La restante somma di lire 70 miliardi sarà utilizzata, con procedure atte a conseguire gli obiettivi di urgenza, per la progettazione e l'esecuzione di opere di sistemazione idraulica e di risanamento delle acque del bacino dell'Isonzo, sulla base di un programma di interventi adottato dall'Autorità di bacino, nel rispetto dei princìpi del redigendo piano di bacino. Nel programma degli interventi potranno essere previste opere da realizzarsi in territorio sloveno, purchè strettamente connesse alle conseguenti opere da realizzarsi in territorio italiano; per l'esecuzione di tali opere il Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico individuerà le relative procedure. Il Ministro dei lavori pubblici, sulla base del programma adottato dalla competente Autorità di bacino, in deroga alla procedura di cui all'art. 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183, provvederà all'assegnazione dei fondi ai soggetti attuatori. 6. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 3 e 5 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui relative, quanto a lire 1.900 milioni, al capitolo 8225 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994, quanto a lire 3.100 milioni e a lire 70.000 milioni, rispettivamente, ai capitoli 7015 e 7728 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per lo stesso anno. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno successivo.
Articolo 40
Art. 40. Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari.
1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi. 2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994. 3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. All'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto, in fine, il seguente comma: <<4-bis. Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'art. 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo>>. 5. L'art. 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente: <<Art. 4 (Ordini di accreditamento). -- 1. Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto. 2. I funzionari di cui al comma 1, delegati dai Ministri ad impegnare ed ordinare le spese poste a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 41
Art. 41. Rifinanziamento di leggi per interventi del Ministero degli affari esteri.
1. é prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto n. 167 del 1993. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 14.700 milioni per l'anno 1994 e di lire 7.200 milioni per l'anno 1995. 2. All'onere derivante dalla applicazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 14.700 milioni per l'anno 1994, a carico delle disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il medesimo anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: capitolo 3006 per lire 8.750 milioni; capitolo 3097 per lire 294 milioni; capitolo 3104 per lire 180 milioni; capitolo 3106 per lire 1.530 milioni; capitolo 3107 per lire 296 milioni; capitolo 3109 per lire 60 milioni; capitolo 3110 per lire 47 milioni; capitolo 3112 per lire 12 milioni; capitolo 3113 per lire 30 milioni; capitolo 3117 per lire 3.391 milioni; capitolo 3118 per lire 8 milioni; capitolo 3122 per lire 32 milioni; capitolo 3134 per lire 70 milioni; quanto a lire 7.200 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Le disposizioni di cui all'art. 13 e all'art. 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e le provvidenze economiche a favore dei profughi nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'art. 8 di tale ultima legge, sono prorogate fino al 28 febbraio 1995. A tal fine è autorizzata la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni, 4.000 milioni e 4.600 milioni per l'anno 1994. 4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3, pari a lire 16.600 milioni per l'anno 1994, si provvede a carico delle disponibilità dei capitoli dei seguenti stati di previsione per il medesimo anno per gli importi a fianco di ciascuno indicati: Ministero del tesoro capitolo 5955 per lire 6.000 milioni, capitolo 8775 per lire 2.000 milioni; Ministero degli affari esteri capitolo 2693 per lire 4.000 milioni, capitolo 3583 per lire 600 milioni; Ministero dell'interno, capitolo 4299 per lire 4.000 milioni. 5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni. 6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 2694 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994. Le somme non impegnate nell'anno 1994 possono essere utilizzate nell'anno successivo. 7. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è sostituito dal seguente: <<Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.>>. 8. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi dell'Associazione <<Servizio sociale internazionale - Sezione italiana>>, con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, è autorizzata la concessione del contributo di lire 2 miliardi per il medesimo anno, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 29 marzo 1993, n. 86. 9. All'onere derivante dalla applicazione del comma 8, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 3191 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno 1994. 10. é autorizzata la concessione di un contributo di lire 500 milioni per l'anno 1994 e di lire 4 miliardi annui a decorrere dal 1995 a favore del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico. 11. All'onere derivante dalla applicazione del comma 10 si provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1994, a carico delle disponibilità del capitolo 2696 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; quanto a lire 4.000 milioni annue a decorrere dal 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Articolo 42
Art. 42. Personale della cooperazione allo sviluppo.
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola ed il personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995. 2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1994, sono prorogati fino al 31 dicembre 1995, ovvero, se più ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo dei contrattisti risultati vincitori del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso è fissato al 30 giugno 1995.
Articolo 43
Art. 43. Disposizioni per il riconoscimento delle minorazioni civili e per la concessione dei benefici economici.
1. é differito al 30 settembre 1994 il termine per l'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fermi restando i criteri ivi indicati. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento è soppressa, altresì, ogni residua funzione svolta dai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi delle disposizioni vigenti.
Articolo 44
Art. 44. Nuove procedure in materia di contabilità pubblica.
1. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 30 giugno 1995.
Articolo 45
Art. 45. Programma di metanizzazione del Mezzogiorno.
1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo <<metanizzazione>> delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'attuazione dell'accordo di programma relativo alla Val Basento.
Articolo 46
Art. 46. Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.
1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630, 8650, 1552, 1556, 1561, 1562, 1557, 1558, 1704 e 1706, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per l'anno successivo. Per i residui dei capitoli 7103, 7101, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'art. 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'art. 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termini di competenza, di cassa e in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate. 3. Le somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per l'esercizio 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente all'anno 1994, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modificazioni. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza. 4. L'autorizzazione ai comuni delle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 e della Sicilia occidentale colpite dal terremoto del 1981, a contrarre mutui decennali con istituti di credito speciale o sezioni autonome e con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 505, e dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogata sino al 31 dicembre 1995. 5. Le somme iscritte sui capitoli 7864 e 7865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo. 6. Le somme iscritte nella rubrica 6 <<Cordinamento dei servizi della protezione civile>> dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597, disponibili al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.
Articolo 47
Art. 47. Università degli studi di Siena.
1. Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente: <<7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena.>>.
Articolo 48
Art. 48. Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalità connesse.
1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'anno 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonchè quelli iscritti nei capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.
Articolo 49
Art. 49. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga.
1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
Articolo 50
Art. 50. Sperimentazione coordinata di progetti per adolescenti con finalità preventiva.
1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1994 ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno medesimo possono esserlo nell'anno 1995.
Articolo 51
Art. 51. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le somme iscritte per il 1994 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, istituiti ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non impegnate entro l'anno medesimo, possono esserlo nell'anno 1995. 2. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.
Articolo 52
Art. 52. Centri commerciali all'ingrosso.
1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994 possono essere impegnate nell'anno 1995 per le medesime finalità. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Articolo 53
Art. 53. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato.
1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 6274 e 7300 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui; b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879; c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846; d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; g) Ministero dell'interno: capitoli 3157, 3165, 4239, 4240 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 1161, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui; i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 8043 e 8044 in conto residui; l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza; m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui; n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza; o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui; p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza; q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui; r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza; s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995. 3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995. 4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Le somme non utilizzate nell'esercizio 1994 sul capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 6. Le somme ricevute al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure. 7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Articolo 54
Art. 54. Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme defintivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993. 3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596.
Articolo 55
Art. 55. Istituzione di nuove province.
1. Il termine di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, differito dall'art. 1, comma 3, della legge 2 novembre 1993, n. 436, al 31 dicembre 1994, è ulteriormente prorogato al 13 dicembre 1995.
Articolo 56
Art. 56. Consorzio per la gestione di servizi.
1. All'art. 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti>>. 2. All'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente: <<4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.>>.
Articolo 57
Art. 57. Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. 3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
Articolo 58
Art. 58. Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi anticendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966 e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.
Articolo 59
Art. 59. Disposizioni in materia di filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni in Italia di università o istituti superiori di insegnamento a livello universitario, aventi sedi nel territorio dei Paesi esteri o ivi riconosciute giuridicamente quali enti senza scopo di lucro, a condizione che: a) abbiano per scopo ed attività lo studio decentrato in Italia di materie che fanno parte del patrimonio didattico o di ricerca delle rispettive università o istituti superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti solo a studenti di cittadinanza diversa da quella italiana, che siano iscritti alle rispettive università o istituti superiori, o comunque con residenza permanente nel Paese estero, sede delle predette istituzioni. 2. Le filiazioni, prima dell'inizio della loro attività in Italia, trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Ministero dell'interno ed al Ministero degli affari esteri copia dell'atto con il quale è stato deliberato l'insediamento in Italia, copia dello statuto e ogni altra documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. 3. L'attività delle filiazioni si intende autorizzata se il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica non adotta alcun provvedimento entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione. 4. L'autorizzazione determina l'applicabilità delle esenzioni previste dall'art. 34, comma 8-bis, del decreto 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. I contratti stipulati tra le università e gli istituti superiori di cui al comma 1 e il personale docente destinato alle loro filiazioni in Italia non danno luogo agli obblighi di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori subordinati, a condizione che risulti: a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico e disciplinare da parte delle istituzioni; b) l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale delll'orario di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlato al termine dell'attività didattica; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f) la facoltà del docente di svolgere altre attività a favore di terzi.
Articolo 60
Art. 60. Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.
1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati. 2. A decorrere dal 1º gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica. 3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'art. 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Articolo 61
Art. 61. Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale.
1. Al comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'art. 6, comma 17-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificzioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<successivamente alla data del 1º gennaio 1993>>. 2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. A decorrere dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.
Articolo 62
Art. 62. Programmi pluriennali.
1. All'art. 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: <<art. 44>> sono sostituite dalle seguenti: <<art. 49, comma 12>>.
Articolo 63
Art. 63. Progetti FIO.
1. I progetti approvati dal CIPE con delibere del 20 dicembre 1990 e del 31 gennaio 1992 sono proseguiti sulla base dei finanziamenti derivanti per effetto delle delibere stesse e nei termini temporali che saranno allo scopo stabiliti con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 64
Art. 64. Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 65
Art. 65. Consorzi idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. 2. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente e promiscuamente con le attività di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalità diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attività promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. 3. Il termine di cui all'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è differito al 31 dicembre 1994.
Articolo 66
Art. 66. Aziende di produzione lattiera.
1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, e ai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, nonchè di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.
Articolo 67
Art. 67. Agecontrol S.p.a.
1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Articolo 68
Art. 68. Editoria speciale periodica per i non vedenti.
1. A decorrere dall'anno 1994 all'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e in Braille, è riservato un contributo annuo di 1.000 milioni. 2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1990, n. 78. 3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 1383 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Articolo 69
Art. 69. Missione umanitaria in Somalia.
1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'art. 1, comma 1, del citato decreto, è esteso al personale impiegato nelle attività di ricostituzione della polizia somala indicato dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.
Articolo 70
Art. 70. Contributi degli enti territoriali.
1. Il termine di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1994. Per l'anno 1993 e 1994 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.
Articolo 71
Art. 71. Presentazione del rendiconto per le spese elettorali.
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.
Articolo 72
Art. 72. Gestioni fuori bilancio.
1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, resta differito fino alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1993, n. 559, recante disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. 2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni fuori bilancio inerenti alle attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409. 3. Fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, e comunque non oltre il 31 marzo 1994 è autorizzata la gestione fuoribilancio del Fondo della protezione civile di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1º luglio 1993.
Articolo 73
Art. 73. Recupero della base contributiva.
1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'art. 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.
Articolo 74
Art. 74. Riattribuzione di fondi per interventi nel settore dell'agricoltura
1. Il comma 7-bis dell'art. 33 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso. Conseguentemente, la somma di lire 8 miliardi accantonata dal CIPE, con delibera del 30 novembre 1993, sui fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per essere destinata alle iniziative di cui al predetto art. 33, comma 7-bis, è assegnata rispettivamente per lire 6,5 miliardi al capitolo 7962 e per lire 1,5 miliardi al capitolo 7283 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1994.
Articolo 75
Art. 75.
Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari. 1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992>> sono sostituite dalle seguenti: <<Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati sarano compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1º gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo>>.
Articolo 76
Art. 76. Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna.
1. La durata in carica degli attuali componenti della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 22 giugno 1990, n. 164, resta differita al 15 giugno 1994. 2. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonchè per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza. 3. All'art. 3, comma 1, della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea è sostituito dal seguente: <<1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da trenta donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto:>>; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: <<c) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;>>.
Articolo 77
Art. 77. Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative.
1. All'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: <<del presente decreto>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge di conversione del presente decreto>>. 2. Il termine per la reiscrizione di cui all'art. 4, comma 11-ter, del decreto-legge di cui al comma 1 resta fissato al 30 giugno 1994.
Articolo 78
Art. 78. Servizi tecnici nazionali.
1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe, ed al fine di fronteggiare in via immediata le gravi difficoltà operative in cui versano i Servizi tecnici nazionali nell'espletamento dei compiti d'istituto, ancora privi di sede che garantisca adeguati livelli di operatività, le disponibilità del capitolo 7701 di cui all'art. 53, comma 1, possono essere, altresì, ultizzate per il pagamento dell'indennità corrispondente alla requisizione in uso di immobili in Roma, da disporsi con ordinanza prefettizia.
Articolo 79
Art. 79. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

PROVVEDIMENTO N°: 19 - DEL: 1995-01-16

PUBBLICAZIONE N°: 14 - DEL: 1995-01-18

DL 16/01/1995 Num. 19


Decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 19 (in Gazz. Uff., 18 gennaio, n. 14). -- Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di favorire interventi a favore degli stranieri extracomunitari immigrati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e della sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglo dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza. 3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali possono chiedere il finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento accedono prioritariamente i comuni del Mezzogiorno. 4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti di recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. 5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, privati convenzionati e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota del 3 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 3 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il fondo di cui all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su prestazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 1, si provvede mediante aperture di credito intestate, rispettivamente, al sindaco o al presidente dell'ente locale interessato ed al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. 6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e delle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. All'art. 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>. 8. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti. 9. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi degli articoli 131, 132 e 134 del medesimo testo unico, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e del tesoro, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamene, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. 3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie del lavoro. 4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione del numero degli abitanti, le somme da destinare al finanziamento di enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati, nella misura del 25 per cento delle disponibilità del Fondo. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio. 3. Ove una Regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 giugno 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nei settori della tossicodipendenza, dei minori a rischio di criminalità e del volontariato. 2. Il nucleo compie verifiche a campione sugli interventi finanziati dalla Presidenza del Consiglio e dalle amministrazioni dello Stato che ne chiedano l'intervento; compie verifiche sullo stato di attuazione dei progetti relativi alla tossicodipendenza, su richiesta del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale e su richiesta della commissione istruttoria di cui all'art. 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il nucleo è composto da quattordici esperti, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e delle Amministrazioni del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelti prioritariamente tra il personale con qualifica dirigenziale, ovvero tra il personale di documentata esperienza nei settori di attività del nucleo, da quattro esperti particolarmente competenti nel settore della prevenzione e delle verifiche di efficienza e di efficacia e da un rappresentante delle famiglie. I membri del nucleo operativo sono rinnovati ogni anno per un terzo a decorrere dal terzo anno. Non si può far parte del nucleo operativo per più di cinque anni. Il nucleo è coordinato, a turni annuali, da un componente designato dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale. 4. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente e tutte le amministrazioni ed enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. é escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'ente o l'amministrazione che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche. 5. I componenti del nucleo operativo in rappresentanza delle amministrazioni dello Stato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, e sono collocati fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I rimanenti componenti del nucleo operativo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero collocati fuori ruolo se appartenenti all'Amministrazione dello Stato. 6. L'onere per il funzionamento del nucleo operativo è valutato in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e in lire 420 milioni a decorrere dal 1995, cui si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente: <<8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce, periodicamente e sistematicamente dati:>>; b) nella lettera h) del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: <<Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di uno "sportello per il cittadino" per informazioni, assistenza e indirizzo nel campo della prevenzione, del recupero e della riabilitazione.>>; d) al comma 14 le parole: <<31 gennaio>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, infine, il seguente comma: <<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 31 dicembre 1994, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali. 3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 31 dicembre 1994 saranno attribuiti al solo personale medico mediante concorsi pubblici. 4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope.
Articolo 9
Art. 9. 1. Le somme rese disponibili per effetto della revoca del contributo di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono versate dalle regioni interessate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Articolo 10
Art. 10. 1. é abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.
Articolo 11
Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Sospensione della efficacia del decreto ministeriale 18 febbraio 1994 recante: "Integrazione allo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione di soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope"

ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO 14 marzo 1995

Pubbl. sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 1995

 

 

Aggiornamento delle "Note" riportate nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni

PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO 29 maggio 1995

pubbl. sulla C.U. n. 128 del 3 giugno 1995

 

 

 

Aggiornamento della nota 37 riportata nel provvedimento 30 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni

DECRETO DELLA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO 18 dicembre 1995

pubbl. sulla G.U. n. 300 del 27 dicembre 1995

 

 


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