Le leggi sulla
Droga
1996
Decreto Legislativo:
Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
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PROVVEDIMENTO
N°: 476 - DEL: 1996-09-13
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PUBBLICAZIONE N°: 217 - DEL: 1996-09-16
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Decreto del Presidente
della Repubblica:
Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 4,
comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal
decreto legislativo n. 517/1993, sottoscritto il 25
gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996.
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PROVVEDIMENTO
N°: 484 - DEL: 1996-07-22
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PUBBLICAZIONE N°: 220 - DEL: 1996-09-19
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DPR
22/07/1996 Num. 484 [Parte 5 di 5]
Decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1996, n. 484 (in Suppl. ordinario n.
154, alla Gazz. Uff. n. 220, del 19
settembre). -- Accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del
decreto legislativo n. 502/1992, come
modificato dal decreto legislativo n.
517/1993, sottoscritto il 25 gennaio 1996 e
modificato in data 6 giugno 1996. [testo
ALLEGATO N] [parte 5 di 5]
Preambolo
Allegato N (norma finale n. 2) REGOLAMENTO per
la disciplina dei rapporti con i medici
addetti alle attività della medicina dei
servizi.
Articolo 1
Articolo 1. Campo di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i
rapporti di lavoro autonomo instaurati tra il
Servizio sanitario nazionale ed i medici per
l'espletamento, in conformità con le
indicazioni della programmazione regionale e
territoriale, di attività sanitarie e
rapporto orario, per le quali non sia
richiesto il titolo di specializzazione e che
non risultino regolate da altri accordi
collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 2. Ai
sensi dell'art. 8, comma 1-bis, del D.leg.vo
502/92, come modificato dal D.leg.vo n. 517/93
e successive normative, le Aziende sanitarie
utilizzano ad esaurimento, i medici incaricati
tempo indeterminato nelle attività di
medicina dei servizi, già disciplinate dal
capo II del D.P.R. 218/92. Per questi vale il
presente Regolamento.
Articolo 2
Articolo 2. Incompatibilità.
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
gli incarichi di cui al presente accordo
cessano nei confronti del medico che si trovi
in una delle posizioni di cui al punto 6
dell'art. 48 della legge 833/78 od in una
qualsiasi altra posizione non compatibile per
specifiche norme di legge o di contratto di
lavoro, ovvero che: a) svolga attività come
medico specialista ambulatoriale
convenzionato, con esclusione dei casi
disciplinati dall'art. 11, comma 1, lettera e)
e lettera h) del D.P.R. 316/90; b) intrattenga
con le Aziende sanitarie un <<apposito
rapporto>> instaurato ai sensi dell'art.
8, comma 5, del D.leg.vo 502/92; c) svolga
attività come medico specialista
convenzionato esterno; d) sia iscritto al
corso di formazione in medicina generale di
cui al D.leg.vo n. 256/91 o a corsi di
specializzazione di cui al D.leg.vo. 257/91.
e) abbia cointeressenze dirette o indirette o
rapporti di interesse in case di cura o in
strutture sanitarie di cui all'art. 43 della
legge 833/78; f) operi come dipendente od in
virtù di un rapporto di collaborazione
professionale, anche precario presso case di
cura private o strutture sanitarie di cui
all'art. 43 della legge 833/78; tale
incompatibilità non opera nei confronti dei
medici che presso le istituzioni ivi indicate,
svolgono attività iniettoria o di prelievo o
di guardia medica; g) fruisca del trattamento
ordinario o per invalidità permanente da
parte del Fondo di previdenza competente di
cui al D.M. 15 ottobre 1976 del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, pubblicato
nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289. 2.
L'insorgere di un motivo di incompatibilità
comporta l'immediata decadenza dall'incarico.
Articolo 3
Articolo 3. Elenchi dei medici titolari a
tempo indeterminato.
1. Sono confermati nell'incarico a tempo
indeterminato i medici in servizio alla data
di entrata in vigore del presente accordo
titolari di incarico ai sensi del capo II del
D.P.R. 218/92 e dell'art. 8, comma 1-bis, del
D.leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502. 2. Fermo
restando da parte dell'Azienda la possibilità
di accertare in qualsiasi momento l'insorgenza
di eventuali situazioni di incompatibilità o
comportanti limitazione d'orario, i comitati
di cui all'art. 22 aggiornano annualmente,
entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla
base dei fogli informativi di cui all'art. 7,
l'elenco dei medici operanti nel proprio
ambito territoriale titolari di incarico a
tempo indeterminato, verificando
l'insussistenza di sopraggiunte
incompatibilità e le limitazioni
dell'attività oraria in rapporto allo
svolgimento di altre attività compatibili. 3.
Eventuali rilievi sulla posizione dei medici
dovranno essere comunicati entro 30 giorni dal
Presidente del comitato all'Azienda
interessata, per i provvedimenti di
competenza. 4. L'elenco suddetto è trasmesso
alle Aziende e agli uffici regionali preposti
all'attuazione del presente accordo.
Articolo 4
Articolo 4. Aumenti di orario.
1. L'Azienda, qualora si rendano disponibili
orari di attività per cessazione degli
incarichi a tempo indeterminato, interpella i
medici già titolari di incarico a tempo
indeterminato presso l'Azienda medesima che
abbiano espresso la propria disponibilità e
assegna l'aumento delle ore all'avente diritto
tra i medici operanti nell'ambito della stessa
Azienda secondo l'ordine di anzianità di
incarico. A parità di anzianità di incarico
prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di
laurea, il voto di laurea e la maggiore età.
Articolo 5
Articolo 5. Massimale orario - Limitazioni.
Procedure per l'attribuzione degli aumenti di
orario.
1. Ai medici titolari di incarico a tempo
indeterminato sono conferibili aumenti di
orario fino a un massimo di 24 ore settimanali
di incarico, ai sensi dell'articolo
precedente. 3. La somma dell'attività per
l'incarico disciplinato dalle norme del
presente accordo e di altra attività
compatibile non può superare l'impegno orario
settimanale di 38 ore. 3. Il numero
individuale massimo di scelte ai fini della
limitazione di orario per il medico che
intrattiene con il Servizio sanitario
nazionale un rapporto convenzionale per la
medicina generale di libera scelta o per la
pediatria di libera scelta viene determinato
esclusivamente in base ai criteri stabiliti
nei rispettivi accordi nazionali per la
medicina generale e la pediatria di base. Sono
fatti salvi i massimali precedentemente
attribuiti fino a che le singole situazioni
soggettive rimangono immodificate. 4. In
deroga al disposto del comma 1, sono mantenuti
gli aumenti di orario formalmente previsti
dalla regione ai sensi dell'art. 11, comma 5,
del D.P.R. 218/92, entro la data di
pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica che rende esecutivo l'Accordo
Nazionale di Medicina Generale.
Articolo 6
Articolo 6. Riduzione di orario e revoca degli
incarichi per soppressione di servizi.
1. Per mutate ed accertate esigenze di
servizio, sentiti i sindacati firmatari del
presente accordo, l'Azienda può dar luogo a
riduzione di orario o a revoca dell'incarico,
dandone comunicazione all'interessato mediante
lettera raccomandata A.R. con preavviso di un
mese. La riduzione dell'orario si applica al
medico con minore anzianità di incarico
nell'ambito del medesimo servizio. 2. I
provvedimenti con i quali si revocano gli
incarichi, si riducono gli orari o comunque si
introducono modificazioni nei rapporti
disciplinati dal presente accordo sono
comunicati entro 10 giorni al comitato di cui
all'art. 22 nella persona del suo presidente.
Articolo 7
Articolo 7. Compiti e doveri del medico.
1. Il medico titolare di incarico a tempo
indeterminato deve: a) attenersi alle
disposizioni contenute nel presente accordo e
a quelle che l'Azienda emana per il buon
funzionamento del servizio e il perseguimento
dei fini istituzionali; b) redigere e
trasmettere al presidente del comitato di cui
all'art. 22, entro il 15 febbraio di ciascun
anno, il foglio notizie di cui all'allegato
L); c) osservare l'orario di attività
indicato nella lettera incarico a tempo
indeterminato. 2. Le Aziende provvedono al
controllo dell'osservanza dell'orario con
procedure uguali a quelle in vigore per il
personale dipendente. 3. A seguito
dell'inosservanza dell'orario sono in ogni
caso effettuate trattenute mensili sulle
competenze del medico inadempiente, previa
rilevazione contabile delle ore di lavoro non
effettuate. 4. Ripetute e non occasionali
infrazioni in materia dovranno essere
contestate per iscritto al medico il quale, in
caso di recidiva e persistenza danno luogo
all'applicazione delle norme di cui all'art.
13. 5. Il mancato invio del foglio notizie o
infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di
applicazione al medico del procedimento
sanzionatorio di cui all'art. 13 dell'accordo
nazionale per la medicina generale. 6. Il
medico è tenuto a svolgere tutti i compiti
che, nell'ambito delle attività sanitarie
regolate dal presente accordo, l'Azienda
decide di affidargli, ivi comprese le
eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed
alla tipologia dell'attività. 7. I medici
titolari di incarico a tempo indeterminato
possono partecipare ai progetti obiettivo
realizzati a livello distrettuale.
Articolo 8
Articolo 8. Cessazione e sospensione
dell'incarico.
1. L'incarico può cessare per rinuncia del
medico da comunicare all'Azienda a mezzo
lettera raccomandata A.R. 2. La rinuncia ha
effetto dal primo giorno del secondo mese
successivo alla data di ricezione della
lettera di comunicazione. 3. Su specifica
richiesta del medico l'Azienda, valutate le
esigenze di servizio, può autorizzare la
cessazione del rapporto con decorrenza
anticipata a tutti gli effetti. 4. L'Azienda
procede alla revoca dell'incarico con effetto
immediato: a) per cancellazione o radiazione
dall'albo professionale; b) per aver compiuto
il periodo massimo di conservazione del posto
previsto dall'art. 12 in caso di malattia; c)
per compimento del 65º anno di età; d) per
incapacità psico-fisica sopravvenuta,
accertata da apposita commissione costituita
da un medico designato dall'interessato e da
un medico designato dal Direttore Generale
dell'Azienda e presieduta dal Presidente
dell'Ordine provinciale di iscrizione del
medico. 5. L'incarico è sospeso in caso di
emissione di provvedimenti dell'Autorità
giudiziaria di divieto di dimora nel
territorio dell'Azienda ove il sanitario deve
svolgere l'incarico, di arresti domiciliari,
di custodia cautelare in carcere o in luogo di
cura. é altresì sospeso in caso di condanna
passata in giudicato per delitto non colposo
punito con la reclusione. In questa ultima
ipotesi l'Azienda deferisce l'interessato alla
commissione di disciplina di cui all'art. 23
per l'eventuale adozione di un provvedimento
di cessazione dall'incarico. 6. L'incarico è
altresì sospeso in seguito a sospensione
dall'albo professionale.
Articolo 9
Articolo 9. Trasferimenti.
1. Il trasferimento dei medici tra Aziende
della stessa regione pu avvenire a domanda del
medico previo nulla-osta dei Direttori
Generali delle Aziende interessate. 2. Per il
trasferimento a domanda, l'interessato deve
farne contestuale richiesta alle Aziende di
provenienza e di destinazione. 3. L'Azienda di
destinazione deve dare comunicazione al
comitato zonale della disponibilità del posto
da ricoprire mediante l'accoglimento della
richiesta di trasferimento; nel caso di più
medici interessati, prevale la posizione del
medico che svolge l'attività di cui al
presente accordo in via esclusiva, in
subordine l'anzianità di incarico,
l'anzianità di laurea, il voto di laurea e la
maggiore età. 4. Ove sia possibile in
relazione alle disponibilità orarie il medico
è trasferito all'Azienda di destinazione con
il medesimo numero di ore di cui era titolare
nell'Azienda di provenienza. 5. Il
trasferimento del medico nell'ambito dei
servizi distrettuali della Azienda può
avvenire anche a domanda dell'interessato. La
domanda è proponibile dopo che siano
trascorsi due anni da eventuale precedente
trasferimento. 6. I trasferimenti d'ufficio
devono essere giustificati o dall'opportunità
di unificare in un sola zona le prestazioni
del sanitario, oppure di concentrazione o
soppressione di servizi, nel rispetto dei
criteri generali in materia di mobilità
concordati a livello aziendale con i sindacati
firmatari del presente accordo. 7. Nel caso di
trasferimento d'ufficio al medico viene
comunque assicurato il mantenimento del numero
di ore di attività già assegnato; l'orario
di servizio presso il presidio di destinazione
è determinato dall'Azienda sentito il medico.
8. Il medico trasferito, a domanda o di
ufficio, conserva l'anzianità maturata nel
servizio di provenienza. 9. Nel caso di non
agibilità temporanea delle strutture per
cause non imputabili al medico, l'Azienda
assicura l'utilizzo temporaneo del medico in
altra struttura idonea e, comunque, senza
danno economico per l'interessato.
Articolo 10
Articolo 10. Sostituzioni.
1. Alle sostituzioni dei medici incaricati a
tempo indeterminato che per giustificato
motivo si assentino dal servizio l'Azienda
provvede assegnando incarichi di supplenza
secondo l'ordine della graduatoria annuale di
medicina generale con priorità per i medici
residenti nell'ambito dell'Azienda che non
siano titolari di alcun rapporto di lavoro
dipendente o convenzionato. 2. L'incarico di
sostituzione non può superare la durata di
tre mesi; il medico che ha effettuato una
sostituzione non può ricevere altro incarico
di sostituzione se non dopo un periodo di
interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico
cessa di diritto e con effetto immediato con
il rientro, anche anticipato, del medico
titolare. 3. Al medico sostituto spetta il
trattamento economico di cui all'art. 14,
comma 1, lettera a/1.
Articolo 11
Articolo 11. Permesso annuale retribuito.
Congedo matrimoniale.
1. Per ogni anno di effettivo servizio
prestato, al medico incaricato a tempo
indeterminato spetta un periodo di permesso
retribuito irrinunciabile di trenta giorni non
festivi, purchè l'assenza dal servizio non
sia superiore ad un totale di ore lavorative
pari a cinque volte l'impegno orario
settimanale. 2. Il permesso è usufruito in
uno o più periodi, a richiesta
dell'interessato, con un preavviso di
quarantacinque giorni. 3. Se il permesso è
chiesto fuori dei termini del preavviso esso
è concesso a condizione che l'Azienda possa
provvedere al servizio. 4. Il periodo di
permesso viene goduto durante l'anno solare al
quale si riferisce e comunque non oltre il
primo semestre dell'anno successivo. 5. Per
periodi di servizio inferiori ad un anno
spettano tanti dodicesimi del permesso
retribuito, quanti sono i mesi di servizio
prestati. Ai fini del computo del permesso
retribuito non sono considerati attività di
servizio i periodi di assenza non retribuiti
di cui all'art. 13. 6. Al medico confermato
spetta un congedo matrimoniale retribuito di
quindici giorni non festivi continuativi,
purchè l'assenza dal servizio non sia
superiore ad un totale di ore lavorative pari
a due volte e mezzo l'impegno orario
settimanale, con inizio non anteriore a tre
giorni prima della data del matrimonio. 7.
Durante il permesso retribuito e il congedo
matrimoniale è corrisposto il normale
trattamento di servizio.
Articolo 12
Articolo 12. Malattia - Gravidanza.
1. Al medico incaricato a tempo indeterminato
che si assenta per comprovata malattia o
infortunio, anche non continuativamente
nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano
qualsiasi attività lavorativa, l'Azienda
corrisponde l'intero trattamento economico,
goduto in attività di servizio per i primi
sei mesi e al 50 per cento per i successivi
tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori
quindici mesi, senza emolumenti. 2. L'Azienda
può disporre controlli sanitari in relazione
agli stati di malattia o infortunio
denunciati. 3. In caso di gravidanza o
puerperio, l'Azienda mantiene l'incarico per
sei mesi continuativi. 4. Durante la
gravidanza e il puerperio l'Azienda
corrisponde l'intero trattamento economico
goduto in attività di servizio per un periodo
massimo complessivo di quattordici settimane.
Articolo 13
Articolo 13. Assenze non retribuite.
1. Per giustificati e documentati motivi di
studio o di comprovata necessità, l'Azienda
conserva l'incarico al medico per la durata
massima di dodici mesi nell'arco del triennio
semprechè esista la possibilità di
assicurare idonea sostituzione. 2. In caso di
servizio di leva o richiamo alle armi, il
medico è ripristinato nell'incarico purchè
ne faccia domanda entro trenta giorni dalla
data di congedo. 3. In caso di mandato
parlamentare, nazionale o regionale, o di
nomina a consigliere comunale di comune
capoluogo di regione, l'Azienda conserva
l'incarico, a richiesta dell'interessato, per
l'intera durata del mandato. 4. Salvo il caso
di inderogabile urgenza, il medico deve
avanzare richiesta per l'ottenimento dei
permessi di cui al presente articolo con un
preavviso di almeno sette giorni. 5.
Ricorrenti assenze non retribuite sono
valutate per l'eventuale procedimento di cui
all'art. 13 dell'accordo collettivo nazionale
per la medicina generale. 6. Per tutti gli
incarichi svolti ai sensi del presente accordo
in più posti di lavoro e ovvero o più
Aziende il periodo di assenza non retribuita
deve essere fruito contemporaneamente. 7.
Nessun compenso è dovuto al medico per i
periodi di assenza di cui al presente
articolo, i quali non sono conteggiati a
nessun fine come anzianità di incarico.
Articolo 14
Articolo 14. Trattamento economico.
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato
spetta il seguente trattamento economico:
a)
1
- Compenso professionale orario secondo la
seguente tabella:
1.1.1995
| 1.12.1995 | 1.1.1996 | 1.9.1996 | 1.9.1997
17.595 | 18.035
|
18.324 | 18.965 |
19.534 -
a) 2 - Gli incrementi di anzianità di cui
all'art. 20, comma 1, lettera a) e lettera c),
D.P.R. n. 218/92, calcolati alla data del 29
febbraio 1996, compreso il maturato economico
alla stessa data, vengono mantenuti dai
singoli interessati. Su detto maturato
economico si applicano con decorrenza dalla
suddetta data, i successivi incrementi
percentuali stabiliti dalle norme finanziarie.
a) 3 - Per l'attività svolta nei giorni
festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle
ore 6, il compenso orario predetto è
maggiorato nella misura del 30\. Per
l'attività svolta nelle ore notturne dei
giorni festivi ai sensi di legge la
maggiorazione è del 50\. b) Compenso
aggiuntivo determinato con i criteri di cui
all'art. 20, comma 1, lettera b) (b 2 e b 3),
del D.P.R. n. 218/92 (quote mensili di
carovita), nella misura corrisposta al 30
aprile 1992, incrementata del 3,5\ dal 1º
gennaio 1995, del 2,5\ dal 1º dicembre 1995,
dell'1,6\ dal 1º gennaio 1996, del 3,5\ dal
1º settembre 1996, del 3\ dal 1º settembre
1997. Le percentuali di incremento vengono
applicate sulla base del piede di partenza
rivalutato con la percentuale precedente. c)
Indennità di piena disponibilità ai medici
incaricati a tempo indeterminato, i quali
svolgono esclusivamente attività ai sensi del
presente accordo e non hanno altro tipo di
rapporto di dipendenza o convenzionale con il
S.S.N. o con altre istituzioni pubbliche o
private -- ad esclusione dei rapporti
convenzionali di assistenza primaria,
emergenza sanitaria territoriale e continuità
assistenziale (tali medici devono optare tra
l'indennità di cui alla presente lettera e
quanto eventualmente spettante allo stesso
titolo) per ogni ora risultante dalla lettera
di incarico, secondo l'importo sottoindicato:
1.1.1995 | 1.12.1995 |
1.1.1996 | 1.9.1996 | 1.9.1997
1.035 |
1.061 |
1.078
| 1.116 |
1.149
d) Contributo previdenziale. A favore dei
medici incaricati ai sensi del presente
accordo l'Azienda versa -- di norma
mensilmente, al massimo trimestralmente -- con
modalità che assicurino l'individuazione
dell'entità delle somme versate e del medico
cui si riferiscono, specificandone in
particolare il numero di codice fiscale e di
codice individuale ENPAM, al fondo speciale
dei medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di
cui al decreto del Ministro del lavoro 15
ottobre 1976 e successive modificazioni, un
contributo del 22\ (ventidue per cento), di
cui il 13\ (tredici per cento) a proprio
carico e il 9\ (nove per cento) a carico di
ogni singolo medico, calcolato sui compensi
orari di cui alla lettera a) e sul compenso
aggiuntivo di cui alla lettera b) e
sull'indennità di piena disponibilità di cui
alla lettera c). e) Indennità chilometrica.
Ai medici incaricati a tempo indeterminato
spetta, qualora si avvalgono del proprio
automezzo per spostamenti dovuti allo
svolgimento di attività al di fuori dei
presidi della Azienda, un rimborso pari ad 1/5
del prezzo della benzina super per ogni
chilometro percorso, nonchè adeguata
assicurazione dell'automezzo. Per visite
fiscali a carico del datore di lavoro
richiedente al medico che effettua la visita
spettano per gli spostamenti i corrispettivi
indicati dal Ministero del lavoro da porsi a
carico del datore di lavoro e ricevuti dalla
Azienda, semprechè il mezzo di trasporto sia
stato fornito dal medico stesso. 2. I compensi
di cui al comma 1 sono corrisposti entro la
fine del mese successivo a quello di
competenza. Ai soli fini della correntezza del
pagamento si applicano le disposizioni
previste per il personale dipendente dalle
Aziende.
Articolo 15
Articolo 15. Rimborso spese di accesso.
1. Per incarichi svolti in comune diverso da
quello di residenza, purchè entrambi siano
compresi nella stessa provincia, viene
corrisposto, per ogni accesso, un rimborso
spese per chilometro in misura uguale a quella
prevista per il personale dipendente. 2. Il
rimborso non compete nell'ipotesi che il
medico abbia un recapito professionale nel
comune sede di presidio presso il quale svolge
l'incarico. Nel caso di soppressione di tale
recapito, il rimborso è ripristinato dopo tre
mesi dalla comunicazione dell'intervenuta
soppressione all'Azienda. 3. La misura del
rimborso spese sarà proporzionalmente ridotta
nel caso in cui l'interessato trasferisca la
residenza in comune più vicino a quello sede
del presidio. Rimarrà invece invariata
qualora il medico trasferisca la propria
residenza in comune sito a uguale o maggiore
distanza da quello sede del posto di lavoro.
Articolo 16
Articolo 16. Premio di collaborazione.
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato
è corrisposto un premio annuo di
collaborazione pari a un dodicesimo del
compenso orario, del compenso aggiuntivo
complessivamente percepiti nel corso
dell'anno, dell'indennità di piena
disponibilità e dell'assegno alla persona di
cui all'art. 14 comma 1, lettera a) 2. 2.
Detto premio è liquidato entro il 31 dicembre
dell'anno di competenza. 3. Al medico che
cessa dal servizio prima del 31 dicembre il
premio viene liquidato all'atto della
cessazione del servizio. 4. Il premio di
collaborazione non compete al medico nei cui
confronti sia stato adottato il provvedimento
di sospensione o di risoluzione del rapporto
professionale per motivi disciplinari.
Articolo 17
Articolo 17. Premio di operosità.
1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato
spetta alla cessazione dell'incarico un premio
di operosità nella misura di una mensilità
per ogni anno di servizio prestato; a tal
finenon sono computati tutti i periodi di
assenza dal servizio non retribuiti ai sensi
del presente accordo. 2. Per le frazioni di
anno, la mensilità di premio sarà
ragguagliata al numero dei mesi di servizio
svolto, computando a tal fine per mese intero
la frazione di mese superiore a 15 giorni, e
non calcolando quella pari o inferiore a 15
giorni. 3. Ciascuna mensilità, calcolata in
base al compenso orario in vigore al momento
della cessazione del rapporto, è ragguagliata
alle ore effettive di attività svolta dal
medico in ogni anno di servizio. 4.
Conseguentemente ciascuna mensilità di premio
potrà essere frazionata in dodicesimi; la
frazione di mese superiore a 15 giorni è
computata per mese intero, quella pari o
inferiore a 15 giorni non è computata. 5.
Pertanto, nel caso in cui nel corso del
rapporto di lavoro fossero intervenute delle
variazioni nell'orario settimanale di
attività, il premio per ogni anno di servizio
dovrà essere calcolato in base agli orari di
attività effettivamente osservati nei diversi
periodi dell'anno solare. 6. Il premio di
operosità è calcolato sul compenso orario,
sul premio di collaborazione, sull'indennità
di piena disponibilità e sull'assegno alla
persona di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a) 2. 7. Il premio è corrisposto entro sei
mesi dalla cessazione del rapporto. 8. La
corresponsione del premio di operosità è
dovuta dalle Aziende sanitarie in base ai
criteri previsti dall'allegato E annesso al
D.P.R. n. 884/84, che qui si intendono
integralmente richiamati.
Articolo 18
Articolo 18. Assicurazione contro i rischi
derivanti dagli incarichi.
1. L'Azienda provvede ad assicurare i medici
incaricati ai sensi del presente accordo
contro i danni da responsabilità
professionali verso i terzi e contro gli
infortuni subiti a causa ed in occasione
dell'attività professionale espletata ai
sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i
danni eventualmente subiti in occasione del
raggiungimento della sede del presidio
semprechè agli stessi competa il rimborso
delle spese di accesso ai sensi dell'art. 21.
2. Il contratto è stipulato senza franchigia
per i seguenti massimali: -- L. 1,5 miliardi
per morte o invalidità permanente; -- L.
100.000 giornaliere per invalidità tempranea
assoluta con massimo di 300 giorni l'anno. 3.
Le relative polizze saranno portate a
conoscenza delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie.
Articolo 19
Articolo 19. Aggiornamento professionale
obbligatorio.
1. L'aggiornamento professionale si svolge con
le stesse modalità di cui all'art. 8
dell'accordo collettivo nazionale per la
medicina generale. 2. In caso di svolgimento
coincidente con i turni di servizio, i
partecipanti hanno diritto ad un
corrispondente permesso retribuito con onere a
carico delle Aziende. 3. é in facoltà della
regione riconoscere come utili ai fini
dell'aggiornamento obbligatorio di cui al
presente articolo i corsi di formazione
permanente organizzati, con oneri a proprio
carico dai sindacati firmatari. In tal caso
per la partecipazione ai corsi ai medici
convenzionati spetta lo stesso trattamento di
cui al comma 2.
Articolo 20
Articolo 20. Diritti sindacali.
1. Al fine di favorire l'espletamento dei
compiti sindacali, a ciascun sindacato
firmatario viene riconosciuta la
disponibilità di n. 4 ore settimanali per
ogni gruppo di 100 iscritti titolari di
incarico a tempo indeterminato. 2. Il numero
dei medici iscritti titolari di incarico a
tempo indeterminato ai sensi del presente
accordo, è rilevato a livello regionale
all'inizio di ogni anno sulla base del numero
dei medici a carico dei quali -- per ciascun
sindacato -- viene effettuata, a cura delle
Aziende, la trattenuta della quota sindacale.
3. La segreteria nazionale del sindacato
comunica ogni anno congiuntamente a tutte le
regioni i nominativi dei propri rappresentanti
ai quali deve essere attribuita la
disponibilità di orario accertata come sopra,
con indicazione dell'orario assegnato a
ciascuno. 4. Alla sostituzione si provvede con
le modalità di cui all'art. 10. 5. Nel caso
che le riunioni dei comitati di cui all'art.
22 coincidano con i turni di servizio, ai
membri di parte medica spettano i normali
compensi relativamente alla durata delle
riunioni. 6. I periodi di distacco sindacale
sono valutati come attività di servizio.
Articolo 21
Articolo 21. Esercizio del diritto di
sciopero. Prestazioni indispensabili e loro
modalità di erogazione.
1. Nei settori sanitari compresi nel campo di
applicazione del presente accordo sono
prestazioni indispensabili ai sensi della
legge 146/1990, art. 2, comma 2, quelle rese
nell'ambito dei servizi per la
tossicodipendenza, di igiene pubblica, di
igiene mentale, di medicina fiscale. 2. Le
prestazioni di cui al comma 1, in caso di
sciopero della categoria, continuano ad essere
erogate con le procedure e secondo le
modalità di cui agli articoli 5 e 13 dai
medici individuati ai sensi dei commi
successivi. 3. Entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente D.P.R. sono
stabiliti, con apposite intese a livello
regionale, i criteri per la determinazione di
contingenti di personale medico da esonerare
dalla partecipazione a eventuali scioperi di
categoria al fine di garantire la continuità
delle prestazioni di cui al comma 1, nonchè
per la loro distribuzione sul territorio. 4.
La quantificazione dei contingenti numerici di
cui al comma 3 è effettuata in sede di
contrattazione decentrata a livello locale per
singola Azienda entro 15 giorni dalle intese
regionali di cui allo stesso comma 3. 5. Nelle
norme della definizione degli accordi di cui
ai commi 3 e 4, le parti dichiarano che
assicureranno comunque le prestazioni di cui
al comma 1. 6. In conformità agli accordi di
cui ai commi 3 e 4 le Aziende individuano, in
occasione di ciascuno sciopero della
categoria, i nominativi dei medici in servizio
tenuti alle prestazioni indispensabili ed
esonerati dallo sciopero stesso, comunicando 5
giorni prima della data di effettuazione dello
sciopero, i nominativi inclusi nei
contingenti, come sopra individuati, alle
organizzazioni sindacali locali ed ai singoli
interessati. Il medico individuato ha il
diritto di esprimere, entro 24 ore dalla
ricezione della comunicazione, la volontà di
aderire allo sciopero chiedendo la conseguente
sostituzione nel caso sia possibile. Gli
accordi decentrati di cui ai commi 3 e 4 hanno
validità per il periodo di vigenza del
presente regolamento e conservano la loro
efficacia sino alla definizione di nuovi
accordi. 8. Il diritto di sciopero dei medici
addetti alla medicina dei servizi è
esercitato con un preavviso minimo di 15
giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero,
contestualmente al preavviso, indicano anche
la durata dell'astensione dal lavoro. 9. I
medici che si astengono dal lavoro in
violazione delle norme del presente articolo
sono soggetti ai procedimenti sanzionatori di
cui all'art. 13 dell'accordo per la medicina
generale. 10. Le organizzazioni sindacali
firmatarie si impegnano a non effettuare
azioni di sciopero: a) nel mese di agosto; b)
dal quinto giorno precedente fino al quinto
giorno seguente le consultazioni elettorali
europee, nazionali e referendarie; c) dal
quinto giorno precedente fino al quinto giorno
seguente le consultazioni elettorali
regionali, provinciali e comunali, per i
rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni
dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni
dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì
successivo. 11. In caso di avvenimenti
eccezionali di particolare gravità o di
calamità naturali gli scioperi dichiarati si
intendono immediatamente sospesi.
Articolo 22
Articolo 22. Comitato consultivo zonale.
1. Il comitato consultivo di cui all'art. 11
dell'Accordo Collettivo Nazionale per la
Medicina Generale, integrato da due
rappresentanti dei medici della medicina dei
servizi, svolge le funzioni demandategli dal
presente accordo ed esprime pareri per la sua
applicazione.
Articolo 23
Articolo 23. Responsabilità convenzionali e
violazioni.
1. In caso di violazioni degli obblighi
convenzionali, ai medici incaricati ai sensi
del presente accordo si applicano le norme di
cui all'art. 13 dell'accordo collettivo
nazionale per la medicina generale.
Articolo 24
Articolo 24. Rapporti tra i medici
convenzionati e la dirigenza sanitaria della
Azienda.
1. Il dirigente sanitario medico preposto,
secondo la legislazione regionale in materia
di organizzazione della Azienda al servizio
specifico o ricomprendente l'organizzazione
dell'assistenza sanitaria erogata attraverso
la medicina dei servizi, procede al controllo
della corretta applicazione della convenzione
per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2.
I medici addetti alla medicina dei servizi
sono tenuti a collaborare con il suddetto
dirigente in relazione a quanto previsto e
disciplinato dal presente accordo.
Articolo 25
Articolo 25. Riscossione delle quote
sindacali.
1. Le quote sindacali a carico degli iscritti
ai sindacati firmatari del presente accordo
sono trattenute, su richiesta dei sindacati
stessi corredata di delega degli iscritti,
dalle Aziende presso le quali i medici
prestano la propria opera professionale e sono
versate, mensilmente, su conti correnti
bancari intestati ai sindacati richiedenti.
Contestualmente ai sindacati è inviato
l'elenco dei medici a carico dei quali sono
state applicate le ritenute sindacali, con
indicazione dell'importo delle relative quote.
Le deleghe precedentemente rilasciate restano
valide nel rispetto delle normative vigenti.
2. Eventuali variazioni delle quote e delle
modalità di riscossione vengono comunicate
alle Aziende da parte degli organi competenti
dei sindacati firmatari.
Articolo 26
Articolo 26. Commissione professionale.
1. La Commissione professionale di cui
all'art. 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale
per la Medicina Generale adempie a quanto
previsto dall'art. 24 della legge 27 dicembre
1983, n. 730, in materia di attività
sanitarie territoriali svolte dai medici
incaricati per la medicina dei servizi.
Articolo 27
Articolo 27. Durata dell'accordo.
Il presente regolamento ha durata triennale e
scade il 31 dicembre 1997.
Allegato 1
NORMA FINALE
1. Sono confermati a tempo indeterminato
nell'incarico per il numero delle ore
conferite formalmente, i medici che alla data
di pubblicazione del presente regolamento
risultino titolari di un incarico a tempo
indeterminato conferito ai sensi del capo II
del D.P.R. 218/92, nel rispetto delle norme
sulle incompatibilità e sulle limitazioni di
orario. 2. Ai medici di cui al precedente
comma è corrisposto sugli emolumenti
complessivi dell'anno 1994 un incremento
dell'1\.
Allegato 2
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
1. Le parti chiariscono che le dizioni
<<regioni>>,
<<amministrazioni regionali>>,
<<giunta regionale>>,
<<assessore regionale alla sanità>>,
usate nel testo dell'accordo, valgono ad
individuare anche i corrispondenti organismi
delle province autonome di Trento e Bolzano.
Allegato 3
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
1. Le parti riconoscono l'utilità che
eventuali questioni interpretative ed
applicative aventi rilevanza generale nonchè
problemi scaturenti da provvedimenti
legislativi, pronunce della magistratura ecc.,
i quali incidano direttamente sulla disciplina
dei rapporti convenzionali quale risulta
dall'accordo siano demandate all'Osservatorio
nazionale di cui all'art. 16 dell'accordo per
la medicina generale.
Allegato 4
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
1. Nei confronti dei medici iniettori e
prelevatori di cui all'accordo collettivo
nazionale del 22 dicembre 1978, titolari di
incarico alla data di pubblicazione del
presente regolamento, è riconosciuta per
intero l'anzianità di servizio maturata senza
soluzione di continuità anteriormente alla
data del 22 novembre 1979 presso i disciolti
Enti mutualistici.
Allegato 5
ELENCO DELLE PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO
NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI
DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA LEGGE 412/91 E DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 502/92, COME MODIFICATO
DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 517/93 Regione
Abruzzo: (Omissis). Regione Emilia-Romagna:
(Omissis). Regione Lazio: (Omissis). Regione
Lombardia: (Omissis). Regione Marche:
(Omissis). Regione Piemonte: (Omissis).
Regione Sicilia: (Omissis). Regione Toscana:
(Omissis). Regione Umbria: (Omissis). Regione
Veneto: (Omissis). Federazione Italiana Medici
Medicina Generale: (F.I.MM.G.): (Omissis).
F.I.MM.G. Guardia Medica: (Omissis). F.I.MM.G.
Medicina Servizi: (Omissis). Sindacato
Nazionale Autonomo Medici Italiani: (S.N.A.M.I):
(Omissis). S.N.A.M.I. Guardia Medica:
(Omissis). S.N.A.M.I. Medicina Servizi:
(Omissis). Federazione Medici: C.G.I.L.
Medici: (Omissis). CUMI-AMFUP: (Omissis).
U.I.L. Medici: (Omissis). F.I.A.L.S. Medici:
(Omissis). C.I.S.L. Medici: (Omissis).
S.I.M.E.T.: (Omissis). S.U.M.I.: (Omissis). U.M.U.S.:
(Omissis). CONF.SAL Medici: (Omissis). S.U.M.A.I. (Medicina
dei Servizi): (Omissis).
Allegato 6
ACCORDO AGGIUNTIVO
contenente modifiche all'Accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, sottoscritto
dalle parti in data 25 gennaio 1996. Le parti
firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale
sottoscritto in data 25 gennaio 1996 ai sensi
dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991
e dell'art. 8 del decreto legislativo n.
502/92 come modificato ed integrato dal
decreto legislativo n. 517/93; Visto il parere
favorevole con osservazioni reso dal Consiglio
di Stato nell'Adunanza generale del 16 maggio
1996; Valutato che alcune delle osservazioni
riguardano la legittimità dell'art. 3, comma
1, secondo punto, lettera i) nelle parti in
cui stabilisce un punteggio ridotto per il
periodo di astensione obbligatoria per
gravidanza e puerperio e dell'art. 25, comma
7, nella parte in cui stabilisce per i medici
che, a domanda, sono reinseriti negli elenchi
regionali della medicina generale, un
massimale ridotto di scelte; Ritenuto di dover
modificare il testo dell'accordo nelle parti
sopra richiamate; Concordano quanto segue:
Nell'Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale sottoscritto il 25 gennaio
1996: -- il punteggio previsto in 0,10 per
mese di cui all'art. 3, comma 1, secondo
punto, lettera i) è modificato in
<<punti 0,20 per mese>>; -- il
comma 7 dell'art. 25 è soppresso e, di
conseguenza, viene modificata la numerazione
riferita al comma successivo. ELENCO DELLE
PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO
ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DEI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 9, DELLA
LEGGE N. 412/1991 E DELL'ART. 8 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 502/1992 COME MODIFICATO DAL
DECRETO LEGISLATIVO N. 517/1993, SOTTOSCRITTO
IL 25 GENNAIO 1996 Regione Toscana: (Omissis).
Regione Abruzzo: (Omissis). Regione
Emilia-Romagna: (Omissis). Regione Lazio:
(Omissis). Regione Lombardia: (Omissis).
Regione Marche: (Omissis). Regione Piemonte:
(Omissis). Regione Sicilia: Regione Umbria:
(Omissis). Regione Veneto: (Omissis).
Federazione Italiana Medici Medicina Generale:
F.I.MM.G.: (Omissis). Sindacato Nazionale
Autonomo Medici Italiani: S.N.A.M.I.:
(Omissis). Federazione Medici: C.G.I.L.
Medici: CUMI-AMFUP: U.I.L. Medici: F.I.A.L.S.
Medici: C.I.S.L. Medici: S.I.M.E.T.:
(Omissis). S.U.M.I.: (Omissis). U.M.U.S.: (Omissis). CONF.SAL
Medici: (Omissis).
|
Altri articoli: PROVVEDIMENTO
N°: 484 - DEL: 1996-07-22
|
|
Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
|
PROVVEDIMENTO N°: 375 - DEL: 1996-07-16
|
PUBBLICAZIONE N°: 166 - DEL: 1996-07-17
|
D.L.
16/07/1996 Num. 375
Decreto-legge 16 luglio 1996, n. 375 (in Gazz. Uff.,
17 luglio, n. 166). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
delle finanze, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e della sanità; Emana il
seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) alla realizzazione di programmi di
studio sulla prevenzione primaria della
tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonchè
sui quadri clinici e sui danni associati all'uso
delle nuove sostanze sintetiche; e) ad iniziative di
informazione e sensibilizzazione; f) alla formazione
del personale nei settori di specifica competenza;
g) alla realizzazione di programmi organici e
specifici di educazione alla salute presso le scuole
di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero
arco della carriera scolastica, anche con
riferimento alla prevenzione della
tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di
esperti specialisti. 3. Gli enti locali e le unità
sanitarie locali possono attivare servizi e chiedere
il finanziamento di progetti finalizzati alla
prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e
della alcooldipendenza correlata, nonchè di
progetti finalizzati alla riduzione dei danni
correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da
realizzare sulla base dei bisogni del territorio
rigorosamente rilevati e analizzati, con la
previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati
alla riduzione del danno di cui al presente comma
non possono prevedere la somministrazione delle
sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II
di cui all'art. 14 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone,
limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente
gestiti dalle unità sanitarie locali, secondo la
vigente normativa. I progetti di prevenzione,
recupero e riduzione del danno devono indicare con
precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si
vogliono ottenere. 4. Gli enti, le organizzazioni di
volontariato, le cooperative e i privati che operino
senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui
all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1996, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato dispone una anticipazione pari all'80 per
cento dell'importo del finanziamento assentito. La
rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il
controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del
comma 6. 5. Alla gestione dei fondi mediante
apertura di credito si applica il disposto di cui
all'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
In deroga alle vigenti norme sulla contabilità
dello Stato le somme accreditate in contabilità
speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti
finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993,
residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e
per il 1995. Tenuto conto della particolare natura
dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla
contabilità generale dello Stato, per le somme
accreditate ai funzionari delegati ai sensi del
presente articolo, la gestione e la rendicontazione
delle somme relative all'esercizio finanziario 1993
sono prorogate per i quattro anni successivi
all'esercizio medesimo e quelle relative agli
esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i
tre anni successivi agli esercizi considerati. 6. I
controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme
erogate per il finanziamento dei progetti di cui al
comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali
dello Stato e dalle delegazioni regionali della
Corte dei conti, secondo le modalità stabilite
dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le
visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui
risultanze vengono riassunte e coordinate da un
dirigente generale della Ragioneria generale dello
Stato, operante nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, all'uopo nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al
suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento
intestato al funzionario delegato. La medesima
procedura viene adottata per l'anno 1996 e
successivi. 8. Gli enti locali i cui progetti sono
stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga per l'esercizio
finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni
a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a
ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da
parte del funzionario delegato di un ordinativo a
favore della cassa dell'ente locale, di importo pari
alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art.
100, comma 5, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per
gli interventi di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>.
10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, una relazione annuale sull'impiego dei
fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui
all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati
conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al
Parlamento dal Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata
analisi delle attività relative all'erogazione dei
contributi indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza, della fattibilità e validità dei
progetti ed i criteri di ripartizione dei
finanziamenti sono stabiliti con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la commissione di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario
1996, il decreto in oggetto deve essere emanato
entro il 31 gennaio di ogni anno. 2. All'esame
istruttorio dei progetti sotto il profilo della loro
congruenza e validità, provvede la commissione di
cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro. I compensi rientrano comunque nella
spesa complessiva prevista per il funzionamento
della commissione dall'art. 127 citato. 3. La
commissione esamina i progetti alla luce dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo
comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle
attività volti a realizzare un sistema integrato di
servizi e, per quanto riguarda la formazione
professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai
progetti fondati su un'analisi del mercato del
lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie
per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo
reinserimento lavorativo. 4. Alla ripartizione dei
finanziamenti provvede, con proprio decreto, il
Ministro per la solidarietà sociale, sentito il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel
decreto di cui al comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato,
laddove siano stati presentati progetti giudicati
finanziabili che consentano il raggiungimento della
percentuale indicata. Le regioni provvedono ad
erogare i finanziamenti nel quadro di una
programmazione regionale, nel rispetto delle
indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento
per l'azione antidroga, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
termine di duecentoquaranta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
del Ministro per la solidarietà sociale che dispone
la ripartizione delle somme. In caso di inutile
decorso del termine, il Ministro per la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà
chiedere al Ministro per la solidarietà sociale,
che provvederà con proprio decreto, di differire il
trasferimento delle somme di un anno finanziario. In
tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno
1996 e alle verifiche correlate provvederà il
Ministro per la solidarietà sociale. 4. A chiusura
di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la solidarietà sociale, sulla base
dei dati forniti dalle regioni, formula proposte
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed
indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito un nucleo operativo per la verifica sul
territorio degli interventi nel settore della
tossicodipendenza con i seguenti compiti: a)
verifica delle modalità di realizzazione dei
progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche al fine di
accertare il rispetto del diritto
all'autodeterminazione dei soggetti destinatari
degli interventi. La verifica può avvenire anche su
richiesta della commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni
dello Stato e delle regioni, relativamente ad
interventi di competenza dell'amministrazione
richiedente attinenti alle problematiche delle
tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è
composto da cinque esperti, particolarmente
competenti nel settore della tossicodipendenza e
delle verifiche di efficienza e di efficacia. I
membri del nucleo possono essere sostituiti ogni
anno e comunque non possono far parte del nucleo per
più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e
gli enti, pubblici e privati, destinatari di
finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima
collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento l'amministrazione o l'ente che
rifiutino la propria collaborazione o impediscano le
verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il
nucleo è tenuto a presentare al Presidente del
Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle
attività svolte nell'anno precedente. Tale
documento viene allegato alla relazione sui dati
relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13, dopo le parole:
<<pubbliche affissioni>> sono inserite
le seguenti: <<e servizi telefonici di
informazione>>; d) al comma 14 le parole:
<<31 gennaio>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, nonchè alle organizzazioni di
volontariato iscritte ai registri regionali di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 226,
possono essere dati in uso>>. 2. All'art. 129
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: <<3-bis. Gli enti che
intendono avere in uso gli immobili di cui al comma
1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che
provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle
finanze - Dipartimento del territorio - Direzione
centrale del demanio, entro sessanta giorni,
corredandola con il proprio parere. Il Ministro
delle finanze provvede sull'istanza entro
centottanta giorni dalla data di ricezione.
Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per
la solidarietà sociale può chiedere che la
questione sia iscritta all'ordine del giorno del
Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 9
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge
|
|
Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
|
PROVVEDIMENTO N°: 267 - DEL: 1996-05-07
|
PUBBLICAZIONE N°: 115 - DEL: 1996-05-18
|
D.L
17/05/1996 Num. 267
Decreto-legge 17 maggio 1996, n. 267 (in Gazz. Uff.,
18 maggio, n. 115). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 maggio 1996; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
chiedere il finanziamento di progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e della alcooldipendenza
correlata, nonchè di progetti finalizzati alla
riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni
del territorio rigorosamente rilevati e analizzati,
con la previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati
alla riduzione del danno di cui al presente comma
non possono prevedere la somministrazione delle
sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II
di cui all'art. 14 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo
la vigente normativa. 4. Gli enti, le organizzazioni
di volontariato, le cooperative e i privati che
operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di
cui all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è
attribuita a progetti per la realizzazione di
sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1996, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
Tenuto conto della particolare natura dei progetti,
in deroga alle vigenti norme sulla contabilità
generale dello Stato, per le somme accreditate ai
funzionari delegati ai sensi del presente articolo,
la gestione e la rendicontazione delle somme
relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995
sono prorogate rispettivamente per i tre anni
successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli
sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3
sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello
Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei
conti, secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le
visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui
risultanze vengono riassunte e coordinate da un
dirigente generale della Ragioneria generale dello
Stato, operante nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, all'uopo nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al
suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento
intestato al funzionario delegato. La medesima
procedura viene adottata per l'anno 1996 e
successivi. 8. Gli enti locali i cui progetti sono
stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga per l'esercizio
finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni
a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a
ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da
parte del funzionario delegato di un ordinativo a
favore della cassa dell'ente locale, di importo pari
alla somma effettivamente anticipata. 9. All'art.
100, comma 5, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<, nonchè della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per
gli interventi di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale dei tossicodipendenti>>.
10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, una relazione annuale sull'impiego dei
fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui
all'art. 1, comma 5, e sugli specifici risultati
conseguiti. 11. La relazione annuale, presentata al
Parlamento dal Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata
analisi delle attività relative all'erogazione dei
contributi indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. In tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito un nucleo operativo per la verifica sul
territorio degli interventi nel settore della
tossicodipendenza con i seguenti compiti: a)
verifica delle modalità di realizzazione dei
progetti finanziari a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche al fine di
accertare il rispetto del diritto
all'autodeterminazione dei soggetti destinatari
degli interventi. La verifica può avvenire anche su
richiesta della commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni
dello Stato e delle regioni, relativamente ad
interventi di competenza dell'amministrazione
richiedente attinenti alle problematiche delle
tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è
composto da cinque esperti, particolarmente
competenti nel settore della tossicodipendenza e
delle verifiche di efficienza e di efficacia. I
membri del nucleo possono essere sostituiti ogni
anno e comunque non possono far parte del nucleo per
più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e
gli enti, pubblici e privati, destinatari di
finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima
collaborazione. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento l'amministrazione o l'ente che
rifiutino la propria collaborazione o impediscano le
verifiche. 4. I componenti del nucleo sono nominati
con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'art. 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di
comando presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri se appartenenti ad altre amministrazioni
dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il
nucleo è tenuto a presentare al Presidente del
Consiglio dei Ministri una relazione scritta sulle
attività svolte nell'anno precedente. Tale
documento viene allegato alla relazione sui dati
relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13, dopo le parole:
<<pubbliche affissioni>> sono inserite
le seguenti: <<e servizi telefonici di
informazione>>; d) al comma 14 le parole:
<<31 gennaio>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 9
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
|
|
Decreto Legge:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
|
PROVVEDIMENTO N°: 130 - DEL: 1996-03-19
|
PUBBLICAZIONE N°: 130 - DEL: 1996-04-19
|
D.L.
19/03/1996 Num. 130
Decreto-legge 19 marzo 1996, n. 130 (in Gazz. Uff.,
19 marzo, n. 66). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 marzo 1996; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
chiedere il finanziamento di progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza
correlata, nonchè di progetti finalizzati alla
riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni
del territorio rigorosamente rilevati e analizzati,
con la previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati
alla riduzione del danno di cui al presente comma
non possono prevedere la somministrazione delle
sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II
di cui all'art. 14 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
e delle sostanze non inserite nella farmacopea
ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone secondo
la vigente normativa. 4. Gli enti, le organizzazioni
di volontariato, le cooperative e i privati che
operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di
cui all'art. 116 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e
nelle more della registrazione temporanea, che si
coordinino con la regione o con l'unità sanitaria
locale mediante apposite convenzioni, possono
chiedere il finanziamento di progetti, non
altrimenti finanziati con contributi pubblici,
finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la
programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è
attribuita a progetti per la realizzazione di
sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1996, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
Tenuto conto della particolare natura dei progetti,
in deroga alle vigenti norme sulla contabilità
generale dello Stato, per le somme accreditate ai
funzionari delegati ai sensi del presente articolo,
la gestione e la rendicontazione delle somme
relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995
sono prorogate rispettivamente per i tre anni
successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli
sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3
sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello
Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei
conti, secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le
visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui
risultanze vengono riassunte e coordinate da un
dirigente generale della Ragioneria generale dello
Stato, operante nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, all'uopo nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione delle entrate del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al
suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento
intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti
locali i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga per l'esercizio finanziario
1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere
sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare
il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del
funzionario delegato di un ordinativo a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1996 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 giugno 1996 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. In tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito un nucleo operativo per la verifica sul
territorio degli interventi nel settore della
tossicodipendenza con i seguenti compiti: a)
verifica delle modalità di realizzazione dei
progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche al fine di
accertare il rispetto del diritto
all'autodeterminazione dei soggetti destinatari
degli interventi. La verifica può avvenire anche su
richiesta della commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni
dello Stato e delle regioni, relativamente ad
interventi di competenza dell'amministrazione
richiedente attinenti alle problematiche delle
tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è
composto da cinque esperti, particolarmente
competenti nel settore della tossicodipendenza e
delle verifiche di efficienza e di efficacia. I
membri del nucleo possono essere sostituiti ogni
anno e comunque non possono far parte del nucleo per
più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e
gli enti, pubblici e privati, destinatari di
finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima
collaborazione. Sono esclusi per due anni da
qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente
che rifiutino la propria collaborazione o
impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo
sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in
posizione di comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre
amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio
di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al
Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione
scritta sulle attività svolte nell'anno precedente.
Tale documento viene allegato alla relazione sui
dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13, dopo le parole:
<<pubbliche affissioni>> sono inserite
le seguenti: <<e servizi telefonici di
informazione>>; d) al comma 14 le parole:
<<31 gennaio>> sono sostituite dalle
seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 9
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
|
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Legge:
Disposizioni in materia di gestione e
destinazione di beni sequestrati o confiscati.
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
all'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Abrogazione dell'art. 4 del decreto-legge 14 giugno
1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282.
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PROVVEDIMENTO
N°: 109 - DEL: 1996-03-07
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PUBBLICAZIONE N°: 58 - DEL: 1996-04-09
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Decreto Legislativo:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
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PROVVEDIMENTO N°: 20 - DEL: 1996-01-18
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PUBBLICAZIONE N°: 14 - DEL: 1996-01-18
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D.L.
18/01/1996 Num. 20
Decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20 (in Gazz. Uff.,
18 gennaio, n. 14). -- Disposizioni urgenti per
l'attuazione del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli
77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi
interventi a sostegno delle attività di prevenzione
e recupero delle tossicodipendenze, nonchè di
introdurre talune modifiche al testo unico sulle
tossicodipendenze; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
17 gennaio 1996; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
di concerto con i Ministri delle finanze e della
sanità; Emana il seguente decreto-legge:
Articolo 1
Art. 1. 1. Il <<Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga>> di cui all'art. 127
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, con il compito di erogare i
contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134
dello stesso testo unico. A tal fine gli
stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, come
indicati alla tabella C allegata alla legge 23
dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni
ivi indicati, nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A
valere sul Fondo possono essere finanziati i
progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 2. I Ministeri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della pubblica istruzione, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, nonchè il Dipartimento per gli affari
sociali, possono chiedere il finanziamento di
progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli
obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:
a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per
obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie
di verifica degli interventi anche a distanza di
tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di
efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dalla Unione europea; c) al potenziamento dei
servizi di istituto volti a contrastare la
diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la
crescita di modelli comportamentali antagonisti del
fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti
ordinari; d) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; e) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; f) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo
la partecipazione di esperti specialisti. 3. Gli
enti locali e le unità sanitarie locali possono
chiedere il finanziamento di progetti finalizzati
alla prevenzione e al recupero dalla
tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza
correlata, nonchè di progetti finalizzati alla
riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni
del territorio rigorosamente rilevati e analizzati,
con la previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. I medesimi soggetti, nonchè
gli enti di cui al comma 4, possono altresì
chiedere il finanziamento di progetti volti ad
attivare servizi sperimentali di prevenzione e
recupero sul territorio finalizzati alla riduzione
del danno, con particolare riferimento ai centri di
accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada.
I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati
alla riduzione del danno di cui al comma 3 non
possono prevedere la somministrazione delle sostanze
stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui
all'art. 14 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze
non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo
l'uso del methadone secondo la vigente normativa. 4.
Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le
cooperative e i privati che operino senza scopi di
lucro, iscritti agli albi di cui all'art. 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione
dell'albo e nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la regione o con
l'unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, possono chiedere il finanziamento di
progetti, non altrimenti finanziati con contributi
pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo
con la programmazione dell'ente locale, della
tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata
nonchè al recupero e reinserimento sociale e
professionale dei tossicodipendenti, ovvero di
sostegno di attività di recupero e reinserimento
sociale già avviate e dettagliatamente documentate.
Possono altresì chiedere il finanziamento di
progetti di reinserimento professionale dei
tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro
consorzi, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte
all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima
legge, ovvero, nelle more della istituzione
dell'albo regionale, iscritte nel registro
prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione
sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 e
successive modificazioni, limitatamente a progetti
concordati con l'agenzia per l'impiego o con il
servizio per le tossicodipendenze delle unità
sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.
5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di
progetti o di attività di formazione integrata
degli operatori dei servizi pubblici, degli enti
iscritti agli albi di cui all'art. 116 del testo
unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e del volontariato per l'assistenza
socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con
riguardo alle problematiche derivanti dal
trattamento di tossicodipendenti sieropositivi,
nonchè di progetti di formazione di operatori per
l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione
degli interventi. Al finanziamento di tale
iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4
per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995
un'ulteriore quota non superiore al 2 per cento è
attribuita a progetti per la realizzazione di
sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di
valutazione dell'efficacia degli interventi sul
territorio.
Articolo 2
Art. 2. 1. Le somme stanziate per il Fondo di cui
all'art. 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun
esercizio finanziario sono conservate in bilancio,
per gli stessi fini, nei tre anni successivi. Per
l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme
iscritte in conto competenza ed in conto residui non
impegnate nell'anno 1994. 2. Le somme stanziate per
il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e
1995, sono ripartite tutte nell'esercizio
finanziario 1996, su presentazione di progetti
relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due
anni finanziari, con indicazione del finanziamento
attribuito per ciascuno dei due anni. 3. Al
finanziamento dei progetti presentati, a decorrere
dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'art. 1,
comma 3, si provvede mediante aperture di credito
intestate al sindaco o al presidente dell'ente
locale o al direttore generale dell'unità sanitaria
locale competenti per territorio; al finanziamento
dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso
anno, dai soggetti di cui all'art. 1, comma 4, si
provvede mediante aperture di credito intestate al
prefetto nella cui competenza territoriale ricadano
gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in
qualità di funzionari delegati. 4. Il funzionario
delegato può disporre una anticipazione fino al 50
per cento dell'importo del finanziamento assentito.
I successivi pagamenti sono disposti sulla base
degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei
singoli progetti regolarmente documentati. 5. Alla
gestione dei fondi mediante apertura di credito si
applica il disposto di cui all'art. 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle
vigenti norme sulla contabilità dello Stato le
somme accreditate in contabilità speciale ai
prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai
sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
relativamente all'esercizio 1993, residui 1992,
possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.
Tenuto conto della particolare natura dei progetti,
in deroga alle vigenti norme sulla contabilità
generale dello Stato, per le somme accreditate ai
funzionari delegati ai sensi del presente articolo,
la gestione e la rendicontazione delle somme
relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995
sono prorogate rispettivamente per i tre anni
successivi agli esercizi considerati. 6. I controlli
sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate
per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3
sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello
Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei
conti, secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le
visite ispettive di cui all'art. 65 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui
risultanze vengono riassunte e coordinate da un
dirigente generale della Ragioneria generale dello
Stato, operante nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, all'uopo nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai
sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 7. Le somme
relative al Fondo nazionale d'intervento per la
lotta alla droga erogate sullo stanziamento del
capitolo 2966 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690
dello stato di previsione delle entrate del bilancio
dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994,
ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al
suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di
provenienza mediante ordine di accreditamento
intestato al funzionario delegato. 8. Gli enti
locali i cui progetti sono stati ammessi a
finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per
la lotta alla droga per l'esercizio finanziario
1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere
sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare
il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del
funzionario delegato di un ordinativo a favore della
cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma
effettivamente anticipata. 9. All'art. 100, comma 5,
del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: <<, nonchè della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, per gli interventi di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei
tossicodipendenti>>. 10. Le regioni
trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una
relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse
trasferiti per la finalità di cui all'art. 1, comma
5, e sugli specifici risultati conseguiti. 11. La
relazione annuale, presentata al Parlamento dal
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale,
deve contenere una dettagliata analisi delle
attività relative all'erogazione dei contributi
indicati nel presente articolo.
Articolo 3
Art. 3. 1. I termini e le modalità di presentazione
delle domande, i criteri per l'esame della
congruenza e validità dei progetti ed i criteri di
ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sentita la commissione di cui all'art. 127,
comma 6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il
decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31
gennaio di ogni anno. 2. All'esame istruttorio dei
progetti, sotto il profilo della loro congruenza e
validità, provvede la commissione di cui all'art.
127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi
dell'art. 1, comma 4, del presente decreto, la
commissione è integrata da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità,
di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e
della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
del tesoro e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, nonchè da tre
rappresentanti delle regioni e dei comuni,
designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al
trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto
dal comma 1 dell'art. 4. Ai componenti della
commissione è dovuto un compenso nella misura da
stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia
e la solidarietà sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque
nella spesa complessiva prevista per il
funzionamento della commissione dall'art. 127
citato. 3. La commissione esamina i progetti alla
luce dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai
progetti ed alle attività volti a realizzare un
sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda
la formazione professionale a fini di reinserimento
lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare
un effettivo reinserimento lavorativo. 4. Alla
ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio
decreto, il Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base
dei criteri predeterminati nel decreto di cui al
comma 1.
Articolo 4
Art. 4. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, sono
trasferite alle regioni, in proporzione al numero
degli abitanti ed alla diffusione delle
tossicodipendenze, in base ai dati raccolti
dall'Osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti
di progetti di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5, nella
misura del 75 per cento delle disponibilità del
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>. I finanziamenti per i progetti
di cui all'art. 1, comma 4, non debbono essere
inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le
regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel
quadro di una programmazione regionale, nel rispetto
delle indicazioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga, istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309. Le regioni provvedono ad erogare i
finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale che dispone la ripartizione
delle somme. In caso di inutile decorso del termine,
il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale esercita i poteri di cui all'art. 4, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'art. 2 della
legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono
i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti
erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore
finanziamento i soggetti di cui all'art. 1, comma 4,
che non risultino in grado di fornire il rendiconto
delle attività finanziate, ovvero che forniscano un
rendiconto non rispondente alle indicazioni previste
nel progetto presentato al fine dell'erogazione del
contributo. 2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni
provvedono a predisporre i criteri e le modalità
per l'attribuzione dei finanziamenti, nonchè gli
strumenti di verifica dell'efficacia degli
interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della
cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato,
delle cooperative e dei privati che operano sul loro
territorio. 3. Ove una regione non sia in grado di
attivare un efficiente sistema di finanziamento e di
verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio
finanziario 1996, entro il 30 novembre 1995 potrà
chiedere al Ministro per la famiglia e la
solidarietà sociale, che provvederà con proprio
decreto, di differire il trasferimento delle somme
di un anno finanziario. In tal caso, alla
ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle
verifiche correlate provvederà il Ministro per la
famiglia e la solidarietà sociale. 4. A chiusura di
ciascun anno finanziario le regioni inviano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, una relazione che evidenzi
le necessità del territorio, i finanziamenti
concessi e l'efficacia degli interventi realizzati.
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni,
formula proposte alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione
di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un
atto di intesa.
Articolo 5
Art. 5. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è
istituito un nucleo operativo per la verifica sul
territorio degli interventi nel settore della
tossicodipendenza con i seguenti compiti: a)
verifica delle modalità di realizzazione dei
progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga, anche al fine di
accertare il rispetto del diritto
all'autodeterminazione dei soggetti destinatari
degli interventi. La verifica può avvenire anche su
richiesta della commissione istruttoria di cui
all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni
dello Stato e delle regioni, relativamente ad
interventi di competenza dell'amministrazione
richiedente attinenti alle problematiche delle
tossicodipendenze. 2. Il nucleo di cui al comma 1 è
composto da cinque esperti, particolarmente
competenti nel settore della tossicodipendenza e
delle verifiche di efficienza e di efficacia. I
membri del nucleo possono essere sostituiti ogni
anno e comunque non possono far parte del nucleo per
più di cinque anni. 3. Il nucleo inizia ad operare
dalla nomina del terzo componente. I componenti
possono compiere le verifiche richieste
singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e
gli enti, pubblici e privati, destinatari di
finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima
collaborazione. Sono esclusi per due anni da
qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente
che rifiutino la propria collaborazione o
impediscano le verifiche. 4. I componenti del nucleo
sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 31 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in
posizione di comando presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri se appartenenti ad altre
amministrazioni dello Stato. 5. Entro il 31 gennaio
di ogni anno il nucleo è tenuto a presentare al
Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione
scritta sulle attività svolte nell'anno precedente.
Tale documento viene allegato alla relazione sui
dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in
Italia, di cui all'art. 1, comma 14, del citato
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 6. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere
dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga.
Articolo 6
Art. 6. 1. All'art. 1 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)
l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. L'Osservatorio, sulla base delle
direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche
in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT,
acquisisce periodicamente e sistematicamente
dati:>>; b) al comma 10 è premesso il
seguente periodo: <<Le altre strutture
pubbliche che provvedono all'acquisizione ed
elaborazione di dati connessi al fenomeno delle
tossicodipendenze in Italia comunicano
periodicamente all'Osservatorio i dati in loro
possesso.>>; c) al comma 13 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: <<Una quota non
superiore a due decimi della somma prevista può
essere utilizzata, ferme restando le attuali
dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il
Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di un servizio
telefonico di informazione sulle problematiche
relative alle tossicodipendenze denominato
|P`Drogatel|P', organizzato d'intesa con il
Ministero della sanità.>>; d) al comma 14 le
parole: <<31 gennaio>> sono sostituite
dalle seguenti: <<31 marzo>>.
Articolo 7
Art. 7. 1. All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
al comma 1, le parole da: <<Agli enti
locali>> fino a: <<possono essere dati
in uso>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Agli enti locali, alle unità sanitarie
locali ed agli enti iscritti agli albi previsti
all'art. 116, possono essere dati in uso>>. 2.
All'art. 129 del testo unico sulle
tossicodipendenze, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
<<3-bis. Gli enti che intendono avere in uso
gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, che provvede a trasmettere
la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento
del territorio - Direzione centrale del demanio,
entro sessanta giorni, corredandola con il proprio
parere. Il Ministro delle finanze provvede
sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di
ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il
Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
può chiedere che la questione sia iscritta
all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri>>.
Articolo 8
Art. 8. 1. é abrogata ogni disposizione in
contrasto con il presente decreto.
Articolo 9
Art. 9. 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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