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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Le Leggi sulla droga

1997-99

Atto di Intesa Stato Regione:

Schema di atto di intesa Stato-regioni, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, recante: <<Determinazione dei requisiti minimi standard per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso>> (Repertorio atti n. 740).

PROVVEDIMENTO N°: N.D. - DEL: 1999-09-05

PUBBLICAZIONE N°: 231 - DEL: 1999-10-01

 

 

Decreto Legislativo:


Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario.

PROVVEDIMENTO N°: 282 - DEL: 1999-07-30

PUBBLICAZIONE N°: 191 - DEL: 1999-09-16

 

 

Decreto Legislativo:
Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici.

PROVVEDIMENTO N°: 135 - DEL: 1999-05-11

PUBBLICAZIONE N°: 113 - DEL: 1999-05-17

 

 

Legge:
Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze.

PROVVEDIMENTO N°: 45 - DEL: 1999-02-18

PUBBLICAZIONE N°: 53 - DEL: 1999-03-05

 

 

Legge:
Modificazione degli elenchi delle specialità medicinali registrate di cui al decreto interministeriale 4 dicembre 1996, soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

PROVVEDIMENTO N°: 18 - DEL: 1999-01-29

PUBBLICAZIONE N°: 33 - DEL: 1999-02-10

 

 

Altro:
La Corte costituzionale dichiara l'illegittimià costituzionale dell'art. 30-ter, comma 4, lett. c) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni.

PROVVEDIMENTO N°: 450 - DEL: 1998-12-30

PUBBLICAZIONE N°: 1 - DEL: 1999-01-07

 

 

Decreto Legislativo:

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59.

PROVVEDIMENTO N°: 112 - DEL: 1998-03-31

PUBBLICAZIONE N°: 92 - DEL: 1998-04-21

 

 

Decreto del Presidente della Repubblica:

Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.

PROVVEDIMENTO N°: 332 - DEL: 1997-09-02 DPR 02/09/1997 Num. 332

PUBBLICAZIONE N°: 231 - DEL: 1997-10-03

 

 

Decreto Ministeriale:

Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, della Regione autonoma della Valle d'Aosta e degli enti pubblici e privati operanti nel suo territorio a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1996 e criteri di esame.

PROVVEDIMENTO N°: 332 - DEL: 1997-04-18

PUBBLICAZIONE N°: 98 - DEL: 1997-04-29

 

D.M. 18/04/1997

 
Decreto Ministeriale 18 aprile 1997 (in Gazz. Uff., 29 aprile, n. 98)
(della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali). - Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento di progetti da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato, della Regione autonoma della Valle d'Aosta e degli enti pubblici e privati operanti nel suo territorio a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1996 e criteri di esame.


Preambolo


Il Ministro per la solidarietà sociale: Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Vista la legge 28 marzo 1997, n. 86 recante sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro on. Livia Turco in materia di solidarietà sociale, in particolare per quanto attiene agli adempimenti in tema di disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope; Visto il decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale dell'11 aprile 1996 relativo al trasferimento alle regioni del 75\ del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga secondo la previsione dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge di sanatoria sopra indicata; Visto che l'art. 3 del citato decreto ministeriale differisce di un anno il trasferimento del finanziamento alla Regione autonoma della Valle d'Aosta e che, pertanto, i progetti relativi all'esercizio finanziario 1996 di tale Regione e degli enti pubblici e privati operanti nel suo territorio devono essere presentati al dipartimento per gli affari sociali; Considerato che per effetto del trasferimento alle regioni del 75\ del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, occorre emanare il decreto relativo ai termini ed alle modalità di presentazione delle domande di finanziamento dei progetti, a valere sull'esercizio finanziario 1996, che possono essere presentati, per il rimanente 25\ della disponibilità globale del Fondo, dalle amministrazioni centrali dello Stato, nonché della Regione autonoma della Valle d'Aosta, dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali e dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operano nel territorio di tale Regione nell'ambito della disponibilità delle risorse stabilite dal citato decreto ministeriale dell'11 aprile 1996; Sentita la commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990; Decreta:

 
Articolo 1

 
Art. 1. Tipologie di progetti

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Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa della pubblica istruzione e della sanità, possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati al perseguimento degli obiettivi di cui al medesimo testo unico indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, indirizzati: a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze ed a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria dalla tossicodipendenza, sulle patologie correlate, nonché sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche; e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione; f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione dalla tossicodipendenza, con la partecipazione di specialisti

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Articolo 2

 
Art. 2. Termini e modalità per la presentazione delle domande.

 
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in duplice copia in conformità allo schema A allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata entro il termine del 15 giugno 1997 o mediante consegna diretta entro le ore 12 dello stesso giorno; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. 2. Alle singole domande, firmate dal dirigente generale competente, deve essere allegata la seguente documentazione: a) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi; b) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda; mentre, nell'ipotesi di irregolarità sanabili o di mancanza di uno o più documenti, il responsabile del procedimento assegna all'amministrazione richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

 
Articolo 3

 
Art. 3 Tipologie di progetti e modalità di presentazione delle domande.

 

1. Ai sensi, dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1997, n. 86, di salvaguardia, tra l'altro, del decreto ministeriale 11 aprile 1996 di riparto del 75\ del Fondo nazionale per la lotta alla droga alle regioni, la Regione autonoma della Valle d'Aosta può chiedere, ai sensi dell'art. 3 di detto decreto ministeriale, il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. 2. Le domande di finanziamento, indirizzate al <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in duplice copia in conformità allo schema B allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata entro il termine del 15 giugno 1997 mediante consegna diretta entro le ore 12 dello stesso giorno; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Alle singole domande, firmate dal presidente della giunta regionale o dall'assessore da lui delegato, deve essere allegata la seguente documentazione: a) delibera, in originale o in copia conforme all'originale, adottata dal competente organo della Regione. Essa deve indicare se il progetto sarà eseguito direttamente ovvero sarà affidato ad altra amministrazione pubblica o del privato sociale. Restano ferme, nell'ipotesi di esecuzione del progetto da parte di terzi, la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonché all'accertamento che l'affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto; b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi; c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda; mentre nell'ipotesi di irregolarità sanabili o di mancanza di uno o più documenti, il responsabile del procedimento assegna all'amministrazione richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la domanda viene dichiarata inammissibile.

 
Articolo 4

 
Art. 4. Progetti di prevenzione e di recupero.

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1997, n. 86, di salvaguardia, tra l'altro, del decreto ministeriale 11 aprile 1996 di riparto del 75\ del Fondo nazionale per la lotta alla droga alle regioni, gli enti locali e le unità sanitarie locali della Regione autonoma Valle d'Aosta possono chiedere, ai sensi dell'art. 3 di detto decreto ministeriale, il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalla alcooldipendenza correlata, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base di bisogni del territorio, rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. 2. I progetti, preferibilmente presentati da consorzi di enti locali e da unità sanitarie locali, che debbono comunque essere predisposti a norma del successivo art. 9, non debbono consistere nell'attivazione di iniziative generiche o episodiche, ma inserirsi in una programmazione che tenga conto delle esigenze del territorio e della continuità nel tempo, con indicazione chiara degli obiettivi, delle scadenze temporali, dei risultati attesi e delle relative modalità di verifica.

 

Articolo 5

 
Art. 5. Termini e modalità di presentazione delle domande.

 

1. Le domande di finanziamento, indirizzate al <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in duplice copia in conformità allo schema C allegato al presente decreto, devono essere inoltrate attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata entro il termine del 15 giugno 1997, o mediante consegna diretta entro le ore 12 dello stesso giorno; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Una ulteriore copia della sola domanda, redatta secondo il predetto schema C, deve essere inviata, in relazione a quanto previsto dall'art. 113 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche al competente organo della Regione. 2. Alle domande, firmate dal legale rappresentante dell'amministrazione richiedente, deve essere allegata la seguente documentazione: a) delibera, in originale o in copia autenticata, adottata dal competente organo di governo dell'ente locale o di gestione della unità sanitaria locale, che deve indicare se il progetto sarà gestito direttamente ovvero se sarà affidato ad altra amministrazione pubblica o al privato sociale. Restano ferme, nell'ipotesi di esecuzione del progetto da parte di terzi, la competenza e la responsabilità dell'ente richiedente in merito alla verifica dei requisiti di legge e della capacità finanziaria e professionale dell'affidatario, nonché all'accertamento che l'affidatario non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per il medesimo progetto; b) progetto di cui si chiede il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi dei costi; c) relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di ritardo nella presentazione, il responsabile del procedimento di finanziamento dichiara inammissibile la domanda; mentre nell'ipotesi di irregolarità sanabili o di mancanza di uno o più documenti, il responsabile del procedimento assegna all'amministrazione richiedente un termine per la regolarizzazione decorso inutilmente il quale, la domanda viene dichiarata inammissibile.

 
Articolo 6

 
Art. 6. Progetti di prevenzione, recupero e reinserimento sociale e lavorativo.

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1997, n. 86, di salvaguardia, tra l'altro, decreto ministeriale 11 aprile 1996 di riparto del 75\ del Fondo nazionale per la lotta alla droga alle regioni, gli enti, le organizzazioni di volontariato, ed i privati della Regione autonoma della Valle d'Aosta che operino senza scopi di lucro, iscritti all'albo di cui all'art. 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo o nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la Regione o con la unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere, ai sensi dell'art. 3 di detto decreto ministeriale, il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, dalle tossicodipendenze e dalla alcooldipendenza correlata, nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. 2. Possono altresì, chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte, all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni. I progetti debbono essere concordati con l'agenzia, regionale per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

 

Articolo 7

 
Art. 7. Termini e modalità di presentazione delle domande.

 

1. Le domande di finanziamento indirizzate al <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>, redatte in triplice copia in conformità allo schema D), allegato al presente decreto, devono essere inoltrate al comune territorialmente competente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata entro il termine del 15 giugno 1997, o mediante consegna diretta entro le ore 12 dello stesso giorno; la data deve risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Il comune competente è quello nel cui ambito territoriale ha sede l'unità operativa dell'ente richiedente; qualora l'intervento sia da realizzare nell'ambito territoriale di altro comune, la domanda deve essere inoltrata a quest'ultimo. 2. Il sindaco trasmette, con motivato parere del competente organo comunale, le domande e la documentazione allegata attestando il rispetto del termine di cui al comma 1, entro il successivo 30 giugno 1997 al <<Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma. 3. In caso di ritardo della presentazione al comune competente ai sensi del precedente comma 1, il responsabile del procedimento di finanziamento del dipartimento degli affari sociali dichiara inammissibile la domanda, mentre nell'ipotesi di irregolarità sanabili o di mancanza di uno o più documenti, lo stesso responsabile assegna all'ente richiedente un termine per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, la domanda viene dichiarata inammissibile.

 
Articolo 8

 
Art. 8. Documentazione.

 
{FP} 1. Alle singole domande, sottoscritte dal rappresentante legale, deve essere allegata la seguente documentazione: a) progetto o progetti di cui si chiede il finanziamento, con dettagliata analisi dei costi; b) atto costitutivo e statuto o altro atto deliberativo da cui risulti la qualità di rappresentante legale dell'ente; c) dichiarazione sostitutiva da parte del rappresentante legale di non aver subito condanne e di non avere in corso procedimenti penali ovvero dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto le eventuali condanne riportate e i procedimenti pendenti; d) breve relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei progetti già ammessi a finanziamento negli anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. e) documentazione dell'avvenuta iscrizione o della temporanea registrazione all'Albo. Per le cooperative sociali, documentazione dell'avvenuta iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali ovvero al registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale; f) copia della eventuale convenzione con la Regione o con l'unità sanitaria locale; g) dichiarazione dalla quale risulti se lo stesso progetto sia già stato finanziato con contributi pubblici o se comunque sia stata inoltrata domanda di finanziamento ad enti pubblici indicando, in caso affermativo la denominazione del progetto, l'ente erogante il finanziamento e l'importo richiesto del finanziamento. Nell'ipotesi di duplice finanziamento per il medesimo progetto deve essere restituito al Dipartimento per gli affari sociali quanto dal medesimo erogato in data successiva a quello disposto dall'altro ente. 2. In caso di ente, organizzazione di volontariato o cooperativa sociale articolato in più sedi operative, la domanda dovrà essere sottoscritta dal responsabile della sede operativa. Alla documentazione di cui al comma 1, lettere dalla a) alla g), che si intende riferita alla sede operativa o al responsabile della sede stessa, va aggiunta una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante il responsabile della sede operativa. 3. Gli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e privati che svolgano attività di recupero e che inoltrino domanda di finanziamento devono inviare, unitamente alla domanda, una documentazione esauriente e sintetica delle metodologie di recupero e delle metodologie di reinserimento adottate nella loro attività ordinaria.

 
Articolo 9

 
Art. 9. Linee guida per l'elaborazione dei progetti

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1. I progetti per i quali si chiede il finanziamento devono indicare con chiarezza: a) gli obiettivi in relazione alle esigenze rilevate sul territorio nel quale il progetto deve avere attuazione o, per i progetti delle amministrazioni aventi dimensione nazionale, gli obiettivi in relazione alle esigenze che ci si propone di soddisfare; b) la novità del progetto, ovvero la continuità con progetti già attuati o in via di attuazione, ovvero il completamento di progetti in corso di attuazione; c) i tempi di realizzazione del progetto, con l'indicazione delle fasi e degli obiettivi intermedi; d) l'indicazione dei soggetti - amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti pubblici e privati eventualmente consorziati per l'attuazione del progetto; e) la descrizione analitica delle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi; f) la tipologia del personale impegnato nel progetto - dipendente, volontario, consulente, professionista, artigiano o altro - e la relativa qualificazione professionale; g) l'eventuale acquisto di beni mobili con preventivi e ragioni che rendono necessari gli acquisti; h) la modalità di verifica del raggiungimento, degli obiettivi intermedi e finali e di controllo della gestione.
Articolo 10

 
Art. 10. Esame dei progetti

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1. La commissione istruttoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge 28 marzo 1987, n. 86 esamina i progetti presentati al finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla droga sotto il profilo della loro congruenza e validità. 2. A tal fine essa: a) individua il nesso strutturale tra le richieste e gli specifici obiettivi prefissati e valuta l'adeguatezza degli strumenti prescelti; b) valuta gli eventuali risultati già conseguiti dal progetto; c) valuta il rapporto del progetto stesso con le altre iniziative già concluse o in fase di attuazione; d) valuta l'integrazione del progetto con altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio; e) valuta la congruità economica del progetto, anche in relazione al rapporto costi benefici; f) valuta le modalità di verifica e valutazione dei risultati e le modalità di controllo di gestione prescelti. 3. La commissione istruttoria, ove lo ritenga necessario, può chiedere alle amministrazioni ed agli enti ulteriori elementi informativi sui singoli progetti, assegnando un termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, essa esprime comunque il proprio parere. 4. La commissione istruttoria esprime: a) parere favorevole; b) parere parzialmente favorevole; c) parere contrario. La valutazione di cui al comma 2, lettera e), nei casi di parere favorevole, è accompagnata dalla indicazione della cifra ammissibile al finanziamento al fine di riportare ad equilibrio il rapporto costi-benefici

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Articolo 11

 
Art. 11.Riconoscimento del maggior rilievo per i progetti degli enti locali delle unità sanitarie locali, degli enti, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e dei privati operanti nel territorio della Valle d'Aosta. 1. Sono considerati di maggior rilievo i progetti presentati dagli enti locali, dalle unità sanitarie locali, da enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati operanti nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta: a) integrati per aree funzionali o geografiche, o inseriti nella programmazione provinciale e regionale; b) che presentino, comunque, un alto livello di integrazione con le iniziative dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), delle scuole, degli enti locali, o di altri enti o amministrazione che operino nel settore delle tossicodipendenze; c) che perseguano il coordinamento e l'integrazione degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola e al lavoro; d) che sviluppino l'integrazione con i servizi nella direzione di una risposta anche sperimentale, ai bisogni emergenti; e) che sviluppino tematiche di intervento salvavita mirati alla riduzione del danno e alla riduzione del rischio. 2. In riferimento alla formazione professionale volta al reinserimento lavorativo, tra i progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego regionale, sono considerati di maggior rilievo quelli: a) di formazione e sostegno di iniziative di autoimprenditorialità e di lavoro in genere, semprechè siano previste, per un congruo periodo di tempo - almeno due anni - forme di collegamento tra l'organismo richiedente il finanziamento, le persone avviate o reinserite nel mondo e le eventuali imprese di riferimento; b) che siano dotati dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d).

 
Articolo 12

 
Art. 12. Casi di limitazione e di esclusione del finanziamento di progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

1. Sono esclusi dal finanziamento i progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali operanti nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta, che non siano fondati su una adeguata rilevazione dei dati o su indicatori sociali significativi. 2. Le iniziative di prevenzione primaria riguardanti il tempo libero e le attività sportive possono essere finanziate solo se inserite in un articolato progetto di prevenzione, del quale siano indicati con chiarezza gli obiettivi e i destinatari. 3. Le iniziative intese alla raccolta e alla elaborazione di dati e informazioni sui principali aspetti medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e sociali, possono, essere prese in considerazione ai fini di un eventuale finanziamento solo allorchè l'ente o gli enti richiedenti, consorziati tra loro, abbiano un bacino di utenza di più di centomila abitanti.

 
Articolo 13

 
Art. 13. Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti organismi di volontariato, cooperative e privati operanti nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta. 1. Sono esclusi dal finanziamento i progetti contenenti richieste per costruzione o acquisto di immobili o di terreni salvo che le richieste stesse siano finalizzate all'avvio di nuove attività relative al recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti in aree prive di servizi e purchè tali circostanze e la necessità dell'intervento siano entrambi specificatamente attestate dal comune nel cui territorio si trovano gli immobili o i terreni e dalla prefettura territorialmente competente. 2. Le richieste di finanziamento per la ristrutturazione di immobili possono essere ammesse fino al quaranta per cento dell'ammontare necessario a condizione: a) che sia allegata una relazione tecnica sullo stato dei manufatti e sulla indispensabilità degli interventi; b) che il numero effettivo degli utenti della struttura sia adeguato rispetto all'investimento preventivato. La limitazione del finanziamento fino al quaranta per cento dell'ammontare necessario non riguarda la ristrutturazione di immobili ove ricorrano le circostanze e la necessità di cui al comma 1, attestate dal comune e dalla prefettura. La limitazione non riguarda altresì gli interventi di adeguamento degli immobili alle disposizioni vigenti in materia di salubrità e di sicurezza degli impianti. 3. In ogni caso, per i progetti che comprendono interventi sugli immobili occorre indicare il titolo della proprietà o del possesso o il titolo di locazione o di comodato. In caso di possesso o detenzione è necessario allegare il titolo relativo. Occorre inoltre indicare la funzione che l'immobile assolve nel quadro degli obiettivi dell'ente richiedente.

 

 

Decreto Ministeriale:

Aggiornamento delle tabelle contenenti le sostanze stupefacenti e psicotrope e modificazione degli elenchi delle specialità medicinali soggette alle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

PROVVEDIMENTO N°: 332 - DEL: 1997-04-05

PUBBLICAZIONE N°: 96 - DEL: 1997-04-26

 

 

Decreto del Presidente della Camera dei Deputati:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario.

PROVVEDIMENTO N°: 332 - DEL: 1997-04-03

PUBBLICAZIONE N°: 82 - DEL: 1997-04-09

 

DEL. SEN.  03/04/1997

 
Deliberazione del Senato della Repubblica 3 aprile 1997 (in Gazz. Uff., 9 aprile, n. 82). - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario.

 

Articolo 1

 
Art. 1. 1.é istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta da venti senatori, oltre il Presidente, per acquisire tutti gli elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie, organizzative ed economiche, nonchè ai modelli produttivi delle strutture sanitarie pubbliche e private di ricovero e di degenza e per verificare l'attuazione della normativa in materia, al fine di fornire al Parlamento valutazioni e proposte con particolare riferimento all'interpretazione e all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ed alla eventuale necessità di modificare tale provvedimento. 2. A tal fine la Commissione acquisirà tutta la documentazione prodotta o raccolta nella XII legislatura dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con deliberazione del Senato della Repubblica del 4 ottobre 1994.

 
Articolo 2

 
Art. 2.

  1. La Commissione acquisisce elementi conoscitivi relativi alle condizioni sanitarie ed organizzative delle strutture di cui all'art. 1, con particolare riguardo alle problematiche concernenti l'accesso alle strutture stesse ed ai servizi ed il relativo funzionamento. La Commissione terrà conto particolarmente dei seguenti aspetti:

a)     le liste d'attesa sia per il ricovero che per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche; 

b)     i tempi di degenza e l'utilizzazione delle strutture sanitarie per patologia e tipologia di indagini diagnostiche;

c)      il fenomeno della migrazione sanitaria all'interno ed all'esterno del Paese, per patologia e per tipo di prevenzione diagnostica e terapeutica;

d)     la verifica dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università;

e)  la riconversione degli ospedali e la riorganizzazione dei servizi territoriali;

f)   lo stato di attuazione degli interventi urgenti in materia sanitaria programmati dal Governo;

g)     la sicurezza del sangue;

h)     l'individuazione e la distribuzione del personale all'interno delle strutture nonchè l'attività di formazione e di aggiornamento del personale stesso;

i)        l'individuazione e la distribuzione sul territorio delle strutture ospedaliere nelle quali è possibile effettuare l'attività libero-professionale intra moenia, nonchè l'individuazione delle attività svolte;

l) la diffusione delle metodiche di verifica e revisione della qualità (VRQ) e la conseguente ricaduta sulla programmazione e gestione dei servizi sanitari; m) il sistema delle convenzioni e degli accreditamenti delle strutture private; n) la verifica dello stato delle forme integrative di assistenza sanitaria; o) la verifica dell'attuazione delle norme in materia di contenuto della spesa farmaceutica; p) la verifica dell'attività di prevenzione e recupero della tossicodipendenza e della alcooldipendenza nonchè dell'attività di prevenzione e cura delle infezioni da HIVe dell'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135.

Articolo 3

 

Art. 3. 1. La Commissione dovrà ultimare i suoi lavori e presentare relazioni sulle risultanze emerse entro due anni dalla data della prima seduta. 2. La Commissione, all'inizio di ciascun anno di attività, predispone un programma annuale dei lavori.

 

 

 

Articolo 4

 
Art. 4. 1. Il Presidente del Senato procede alla nomina della Commissione ai sensi dell'art. 162, comma 3, del regolamento, assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari. 2. Il Presidente del Senato provvede altresì alla nomina del presidente della Commissione.

 

Articolo 5

 

Art. 5. 1. La Commissione può acquisire documenti e testimonianze interessanti l'inchiesta. 2. Per i segreti d'ufficio e professionali si applicano le norme in vigore.

 

Articolo 6

 

Art. 6. 1. I componenti della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie - ovvero concorre a compiere - atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta. 2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'art. 326 del codice penale.

 

Articolo 7

 

Art. 7. 1. La Commissione di avvale delle collaborazioni che ritiene necessarie.

 

Articolo 8

 

Art. 8. 1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

 

 

Legge:
Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT.

PROVVEDIMENTO N°: 86 - DEL: 1997-03-28

PUBBLICAZIONE N°: 76 - DEL: 1997-02-02

 

 

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE:

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Coltivazione di piante a scopo di estrazione di sostanze stupefacenti - Punizione soltanto con sanzioni amministrative.

ORD. DELLA C.C. n.414 del 11-24 dicembre 1996  

Pubbl. sulla G.U. n.2 del 8 gennaio 1997

 

 

LEGGE 28 marzo 1997, n.6

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT.

LEGGE 28 marzo 1997, n.6

Pubbl. sulla G-U- n 76 del 2 aprile 1997

 

 

DECRETO LEGGE 19

Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze

DECRETO LEGGE 19 dicembre 1997, n. 438

 

 

 

CIRCOLARE 19 dicembre 1997

Lettera circolare sulle richieste di variazione di progetti di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze finanziati con il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (art. 127 del DPR 309/90)

CIRCOLARE 19 dicembre 1997, N° DAS/IV/2926/PROGI/GEST

 

 

 

DECRETO MINISTERIALE

Modifica delle schede di rilevamento dei dati relativi alle attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (Ser.T.)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1997

Pubbl. sulla G.U., n. 283 del 4 dicembre1997

 

 

DECRETO G. N° 545/97

Nuove autorizzazioni per l'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

DECRETO G. N° 545/97 del 23 dicembre 1997

Pubbl. sulla G.U., n. 37 del 14 febbraio 1998

 


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