D.M.
18/04/1997
Decreto Ministeriale 18 aprile 1997 (in Gazz. Uff.,
29 aprile, n. 98) (della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali). - Termini e modalità di presentazione
delle domande di finanziamento di progetti da parte
delle Amministrazioni centrali dello Stato, della
Regione autonoma della Valle d'Aosta e degli enti
pubblici e privati operanti nel suo territorio a
valere sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1996 e
criteri di esame.
Preambolo
Il Ministro per la solidarietà sociale: Visto il
testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Vista la legge 28 marzo 1997, n. 86 recante
sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge
adottati in materia di prevenzione e recupero dalle
tossicodipendenze; Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante
delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro on. Livia Turco in materia di
solidarietà sociale, in particolare per quanto
attiene agli adempimenti in tema di disciplina delle
sostanze stupefacenti e psicotrope; Visto il decreto
del Ministro per la famiglia e la solidarietà
sociale dell'11 aprile 1996 relativo al
trasferimento alle regioni del 75\ del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga
secondo la previsione dell'art. 1, comma 1, lettera
d), della legge di sanatoria sopra indicata; Visto
che l'art. 3 del citato decreto ministeriale
differisce di un anno il trasferimento del
finanziamento alla Regione autonoma della Valle
d'Aosta e che, pertanto, i progetti relativi
all'esercizio finanziario 1996 di tale Regione e
degli enti pubblici e privati operanti nel suo
territorio devono essere presentati al dipartimento
per gli affari sociali; Considerato che per effetto
del trasferimento alle regioni del 75\ del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga,
occorre emanare il decreto relativo ai termini ed
alle modalità di presentazione delle domande di
finanziamento dei progetti, a valere sull'esercizio
finanziario 1996, che possono essere presentati, per
il rimanente 25\ della disponibilità globale del
Fondo, dalle amministrazioni centrali dello Stato,
nonché della Regione autonoma della Valle d'Aosta,
dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali e
dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato,
dalle cooperative e dai privati che operano nel
territorio di tale Regione nell'ambito della
disponibilità delle risorse stabilite dal citato
decreto ministeriale dell'11 aprile 1996; Sentita la
commissione istruttoria di cui all'art. 127, comma
6, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 309/1990; Decreta:
Articolo 1
Art. 1. Tipologie di progetti
.
Ai sensi dell'art. 127, comma 1, del testo unico in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, i Ministeri dell'interno, di grazia e
giustizia, della difesa della pubblica istruzione e
della sanità, possono chiedere il finanziamento di
progetti finalizzati al perseguimento degli
obiettivi di cui al medesimo testo unico indicanti i
tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono
conseguire, indirizzati: a) ad iniziative di
razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e
valutazione dei dati che abbiano per obiettivo la
messa a punto di efficaci metodologie di verifica
degli interventi anche a distanza di tempo; b) alla
elaborazione e realizzazione di efficaci
collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione
europea; c) al potenziamento dei servizi di istituto
volti a contrastare la diffusione delle
tossicodipendenze ed a stimolare la crescita di
modelli comportamentali antagonisti del fenomeno per
la parte non coperta dai finanziamenti ordinari; d)
alla realizzazione di programmi di studio sulla
prevenzione primaria dalla tossicodipendenza, sulle
patologie correlate, nonché sui quadri clinici e
sui danni associati all'uso delle nuove sostanze
sintetiche; e) ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione; f) alla formazione del personale
nei settori di specifica competenza; g) alla
realizzazione di programmi organici e specifici di
educazione alla salute presso le scuole di ogni
ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco
della carriera scolastica, anche con riferimento
alla prevenzione dalla tossicodipendenza, con la
partecipazione di specialisti
.
Articolo 2
Art. 2. Termini e modalità per la presentazione
delle domande.
1. Le domande di finanziamento, indirizzate al
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per affari sociali, via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in duplice
copia in conformità allo schema A allegato al
presente decreto, devono essere inoltrate attraverso
spedizione postale a mezzo raccomandata entro il
termine del 15 giugno 1997 o mediante consegna
diretta entro le ore 12 dello stesso giorno; la data
deve risultare dal timbro postale ovvero dal
protocollo del giorno di consegna. 2. Alle singole
domande, firmate dal dirigente generale competente,
deve essere allegata la seguente documentazione: a)
progetto di cui si chiede il finanziamento,
comprensivo di dettagliata analisi dei costi; b)
relazione sullo stato di attuazione e di spesa dei
progetti ammessi al finanziamento negli anni
precedenti a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di
ritardo nella presentazione il responsabile del
procedimento di finanziamento dichiara inammissibile
la domanda; mentre, nell'ipotesi di irregolarità
sanabili o di mancanza di uno o più documenti, il
responsabile del procedimento assegna
all'amministrazione richiedente un termine per la
regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la
domanda viene dichiarata inammissibile.
Articolo 3
Art. 3 Tipologie di progetti e modalità di
presentazione delle domande.
1. Ai sensi, dell'art. 1,
comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1997, n.
86, di salvaguardia, tra l'altro, del decreto
ministeriale 11 aprile 1996 di riparto del 75\ del
Fondo nazionale per la lotta alla droga alle
regioni, la Regione autonoma della Valle d'Aosta
può chiedere, ai sensi dell'art. 3 di detto decreto
ministeriale, il finanziamento di progetti o di
attività di formazione integrata degli operatori
dei servizi pubblici, anche con riguardo alle
problematiche derivanti dal trattamento di
tossicodipendenti sieropositivi, nonchè di progetti
di formazione di operatori per l'elaborazione di
sistemi di verifica e valutazione degli interventi.
2. Le domande di finanziamento, indirizzate al
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma, redatte in duplice
copia in conformità allo schema B allegato al
presente decreto, devono essere inoltrate attraverso
spedizione postale a mezzo raccomandata entro il
termine del 15 giugno 1997 mediante consegna diretta
entro le ore 12 dello stesso giorno; la data deve
risultare dal timbro postale ovvero dal protocollo
del giorno di consegna. Alle singole domande,
firmate dal presidente della giunta regionale o
dall'assessore da lui delegato, deve essere allegata
la seguente documentazione: a) delibera, in
originale o in copia conforme all'originale,
adottata dal competente organo della Regione. Essa
deve indicare se il progetto sarà eseguito
direttamente ovvero sarà affidato ad altra
amministrazione pubblica o del privato sociale.
Restano ferme, nell'ipotesi di esecuzione del
progetto da parte di terzi, la competenza e la
responsabilità dell'ente richiedente in merito alla
verifica dei requisiti di legge e della capacità
finanziaria e professionale dell'affidatario,
nonché all'accertamento che l'affidatario non abbia
ricevuto altri finanziamenti pubblici per il
medesimo progetto; b) progetto di cui si chiede il
finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi
dei costi; c) relazione sullo stato di attuazione e
di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli
anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di
ritardo nella presentazione il responsabile del
procedimento di finanziamento dichiara inammissibile
la domanda; mentre nell'ipotesi di irregolarità
sanabili o di mancanza di uno o più documenti, il
responsabile del procedimento assegna
all'amministrazione richiedente un termine per la
regolarizzazione, decorso inutilmente il quale la
domanda viene dichiarata inammissibile.
Articolo 4
Art. 4. Progetti di prevenzione e di recupero.
Ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1997, n.
86, di salvaguardia, tra l'altro, del decreto
ministeriale 11 aprile 1996 di riparto del 75\ del
Fondo nazionale per la lotta alla droga alle
regioni, gli enti locali e le unità sanitarie
locali della Regione autonoma Valle d'Aosta possono
chiedere, ai sensi dell'art. 3 di detto decreto
ministeriale, il finanziamento di progetti
finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle
tossicodipendenze e dalla alcooldipendenza
correlata, nonché di progetti finalizzati alla
riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze
stupefacenti, da realizzare sulla base di bisogni
del territorio, rigorosamente rilevati e analizzati,
con la previsione di una o più fasi di verifica e
valutazione, anche a distanza, degli effetti degli
interventi attivati. 2. I progetti, preferibilmente
presentati da consorzi di enti locali e da unità
sanitarie locali, che debbono comunque essere
predisposti a norma del successivo art. 9, non
debbono consistere nell'attivazione di iniziative
generiche o episodiche, ma inserirsi in una
programmazione che tenga conto delle esigenze del
territorio e della continuità nel tempo, con
indicazione chiara degli obiettivi, delle scadenze
temporali, dei risultati attesi e delle relative
modalità di verifica.
Articolo 5
Art. 5. Termini e modalità di presentazione delle
domande.
1. Le domande di
finanziamento, indirizzate al <<Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga>>,
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali, via Vittorio Veneto, 56 -
00187 Roma, redatte in duplice copia in conformità
allo schema C allegato al presente decreto, devono
essere inoltrate attraverso spedizione postale a
mezzo raccomandata entro il termine del 15 giugno
1997, o mediante consegna diretta entro le ore 12
dello stesso giorno; la data deve risultare dal
timbro postale ovvero dal protocollo del giorno di
consegna. Una ulteriore copia della sola domanda,
redatta secondo il predetto schema C, deve essere
inviata, in relazione a quanto previsto dall'art.
113 del testo unico sulle tossicodipendenze,
approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche al
competente organo della Regione. 2. Alle domande,
firmate dal legale rappresentante
dell'amministrazione richiedente, deve essere
allegata la seguente documentazione: a) delibera, in
originale o in copia autenticata, adottata dal
competente organo di governo dell'ente locale o di
gestione della unità sanitaria locale, che deve
indicare se il progetto sarà gestito direttamente
ovvero se sarà affidato ad altra amministrazione
pubblica o al privato sociale. Restano ferme,
nell'ipotesi di esecuzione del progetto da parte di
terzi, la competenza e la responsabilità dell'ente
richiedente in merito alla verifica dei requisiti di
legge e della capacità finanziaria e professionale
dell'affidatario, nonché all'accertamento che l'affidatario
non abbia ricevuto altri finanziamenti pubblici per
il medesimo progetto; b) progetto di cui si chiede
il finanziamento, comprensivo di dettagliata analisi
dei costi; c) relazione sullo stato di attuazione e
di spesa dei progetti ammessi al finanziamento negli
anni precedenti a valere sul Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga. 3. In caso di
ritardo nella presentazione, il responsabile del
procedimento di finanziamento dichiara inammissibile
la domanda; mentre nell'ipotesi di irregolarità
sanabili o di mancanza di uno o più documenti, il
responsabile del procedimento assegna
all'amministrazione richiedente un termine per la
regolarizzazione decorso inutilmente il quale, la
domanda viene dichiarata inammissibile.
Articolo 6
Art. 6. Progetti di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale e lavorativo.
Ai sensi dell'art. 1,
comma 1, lettera d), della legge 28 marzo 1997, n.
86, di salvaguardia, tra l'altro, decreto
ministeriale 11 aprile 1996 di riparto del 75\ del
Fondo nazionale per la lotta alla droga alle
regioni, gli enti, le organizzazioni di
volontariato, ed i privati della Regione autonoma
della Valle d'Aosta che operino senza scopi di
lucro, iscritti all'albo di cui all'art. 116 del
testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, ovvero, in caso di mancata istituzione
dell'albo o nelle more della registrazione
temporanea, che si coordinino con la Regione o con
la unità sanitaria locale mediante apposite
convenzioni, possono chiedere, ai sensi dell'art. 3
di detto decreto ministeriale, il finanziamento di
progetti, non altrimenti finanziati con contributi
pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo
con la programmazione dell'ente locale, dalle
tossicodipendenze e dalla alcooldipendenza
correlata, nonché al recupero e reinserimento
sociale e professionale dei tossicodipendenti,
ovvero di sostegno di attività di recupero e
reinserimento sociale già avviate e
dettagliatamente documentate. 2. Possono altresì,
chiedere il finanziamento di progetti di
reinserimento professionale dei tossicodipendenti le
cooperative sociali e loro consorzi di cui all'art.
1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, iscritte, all'albo regionale di cui all'art.
9 della medesima legge, ovvero, nelle more della
istituzione dell'albo regionale, iscritte nel
registro prefettizio delle cooperative, sezione
cooperazione sociale, ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e
successive modificazioni. I progetti debbono essere
concordati con l'agenzia, regionale per l'impiego o
con il servizio per le tossicodipendenze delle
unità sanitarie locali (SERT) territorialmente
competenti.
Articolo 7
Art. 7. Termini e modalità di presentazione delle
domande.
1. Le domande di
finanziamento indirizzate al <<Fondo nazionale
di intervento per la lotta alla droga>>,
redatte in triplice copia in conformità allo schema
D), allegato al presente decreto, devono essere
inoltrate al comune territorialmente competente
attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata
entro il termine del 15 giugno 1997, o mediante
consegna diretta entro le ore 12 dello stesso
giorno; la data deve risultare dal timbro postale
ovvero dal protocollo del giorno di consegna. Il
comune competente è quello nel cui ambito
territoriale ha sede l'unità operativa dell'ente
richiedente; qualora l'intervento sia da realizzare
nell'ambito territoriale di altro comune, la domanda
deve essere inoltrata a quest'ultimo. 2. Il sindaco
trasmette, con motivato parere del competente organo
comunale, le domande e la documentazione allegata
attestando il rispetto del termine di cui al comma
1, entro il successivo 30 giugno 1997 al
<<Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga>>, Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, via
Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma. 3. In caso di
ritardo della presentazione al comune competente ai
sensi del precedente comma 1, il responsabile del
procedimento di finanziamento del dipartimento degli
affari sociali dichiara inammissibile la domanda,
mentre nell'ipotesi di irregolarità sanabili o di
mancanza di uno o più documenti, lo stesso
responsabile assegna all'ente richiedente un termine
per la regolarizzazione, decorso inutilmente il
quale, la domanda viene dichiarata inammissibile.
Articolo 8
Art. 8. Documentazione.
{FP} 1. Alle singole domande, sottoscritte dal
rappresentante legale, deve essere allegata la
seguente documentazione: a) progetto o progetti di
cui si chiede il finanziamento, con dettagliata
analisi dei costi; b) atto costitutivo e statuto o
altro atto deliberativo da cui risulti la qualità
di rappresentante legale dell'ente; c) dichiarazione
sostitutiva da parte del rappresentante legale di
non aver subito condanne e di non avere in corso
procedimenti penali ovvero dichiarazione sostitutiva
avente ad oggetto le eventuali condanne riportate e
i procedimenti pendenti; d) breve relazione sullo
stato di attuazione e di spesa dei progetti già
ammessi a finanziamento negli anni precedenti a
valere sul Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga. e) documentazione dell'avvenuta
iscrizione o della temporanea registrazione
all'Albo. Per le cooperative sociali, documentazione
dell'avvenuta iscrizione all'albo regionale delle
cooperative sociali ovvero al registro prefettizio
delle cooperative, sezione cooperazione sociale; f)
copia della eventuale convenzione con la Regione o
con l'unità sanitaria locale; g) dichiarazione
dalla quale risulti se lo stesso progetto sia già
stato finanziato con contributi pubblici o se
comunque sia stata inoltrata domanda di
finanziamento ad enti pubblici indicando, in caso
affermativo la denominazione del progetto, l'ente
erogante il finanziamento e l'importo richiesto del
finanziamento. Nell'ipotesi di duplice finanziamento
per il medesimo progetto deve essere restituito al
Dipartimento per gli affari sociali quanto dal
medesimo erogato in data successiva a quello
disposto dall'altro ente. 2. In caso di ente,
organizzazione di volontariato o cooperativa sociale
articolato in più sedi operative, la domanda dovrà
essere sottoscritta dal responsabile della sede
operativa. Alla documentazione di cui al comma 1,
lettere dalla a) alla g), che si intende riferita
alla sede operativa o al responsabile della sede
stessa, va aggiunta una dichiarazione del legale
rappresentante dell'ente attestante il responsabile
della sede operativa. 3. Gli enti, organizzazioni di
volontariato, cooperative sociali e privati che
svolgano attività di recupero e che inoltrino
domanda di finanziamento devono inviare, unitamente
alla domanda, una documentazione esauriente e
sintetica delle metodologie di recupero e delle
metodologie di reinserimento adottate nella loro
attività ordinaria.
Articolo 9
Art. 9. Linee guida per l'elaborazione dei progetti
.
1. I progetti per i quali si chiede il finanziamento
devono indicare con chiarezza: a) gli obiettivi in
relazione alle esigenze rilevate sul territorio nel
quale il progetto deve avere attuazione o, per i
progetti delle amministrazioni aventi dimensione
nazionale, gli obiettivi in relazione alle esigenze
che ci si propone di soddisfare; b) la novità del
progetto, ovvero la continuità con progetti già
attuati o in via di attuazione, ovvero il
completamento di progetti in corso di attuazione; c)
i tempi di realizzazione del progetto, con
l'indicazione delle fasi e degli obiettivi
intermedi; d) l'indicazione dei soggetti -
amministrazioni, servizi, reti assistenziali, enti
pubblici e privati eventualmente consorziati per
l'attuazione del progetto; e) la descrizione
analitica delle metodologie per il raggiungimento
degli obiettivi; f) la tipologia del personale
impegnato nel progetto - dipendente, volontario,
consulente, professionista, artigiano o altro - e la
relativa qualificazione professionale; g)
l'eventuale acquisto di beni mobili con preventivi e
ragioni che rendono necessari gli acquisti; h) la
modalità di verifica del raggiungimento, degli
obiettivi intermedi e finali e di controllo della
gestione.
Articolo 10
Art. 10. Esame dei progetti
.
1. La commissione istruttoria di cui all'art. 1,
comma 10, della legge 28 marzo 1987, n. 86 esamina i
progetti presentati al finanziamento del Fondo
nazionale per la lotta alla droga sotto il profilo
della loro congruenza e validità. 2. A tal fine
essa: a) individua il nesso strutturale tra le
richieste e gli specifici obiettivi prefissati e
valuta l'adeguatezza degli strumenti prescelti; b)
valuta gli eventuali risultati già conseguiti dal
progetto; c) valuta il rapporto del progetto stesso
con le altre iniziative già concluse o in fase di
attuazione; d) valuta l'integrazione del progetto
con altre iniziative, attività e servizi esistenti
sul territorio; e) valuta la congruità economica
del progetto, anche in relazione al rapporto costi
benefici; f) valuta le modalità di verifica e
valutazione dei risultati e le modalità di
controllo di gestione prescelti. 3. La commissione
istruttoria, ove lo ritenga necessario, può
chiedere alle amministrazioni ed agli enti ulteriori
elementi informativi sui singoli progetti,
assegnando un termine per la loro presentazione.
Decorso inutilmente il termine senza che siano
pervenuti i chiarimenti richiesti, essa esprime
comunque il proprio parere. 4. La commissione
istruttoria esprime: a) parere favorevole; b) parere
parzialmente favorevole; c) parere contrario. La
valutazione di cui al comma 2, lettera e), nei casi
di parere favorevole, è accompagnata dalla
indicazione della cifra ammissibile al finanziamento
al fine di riportare ad equilibrio il rapporto
costi-benefici
.
Articolo 11
Art. 11.Riconoscimento del maggior rilievo per i
progetti degli enti locali delle unità sanitarie
locali, degli enti, delle organizzazioni di
volontariato, delle cooperative e dei privati
operanti nel territorio della Valle d'Aosta. 1. Sono
considerati di maggior rilievo i progetti presentati
dagli enti locali, dalle unità sanitarie locali, da
enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e
privati operanti nel territorio della Regione
autonoma della Valle d'Aosta: a) integrati per aree
funzionali o geografiche, o inseriti nella
programmazione provinciale e regionale; b) che
presentino, comunque, un alto livello di
integrazione con le iniziative dei servizi pubblici
per le tossicodipendenze (SERT), delle scuole, degli
enti locali, o di altri enti o amministrazione che
operino nel settore delle tossicodipendenze; c) che
perseguano il coordinamento e l'integrazione degli
interventi pubblici e privati, con particolare
riferimento alla famiglia, alla scuola e al lavoro;
d) che sviluppino l'integrazione con i servizi nella
direzione di una risposta anche sperimentale, ai
bisogni emergenti; e) che sviluppino tematiche di
intervento salvavita mirati alla riduzione del danno
e alla riduzione del rischio. 2. In riferimento alla
formazione professionale volta al reinserimento
lavorativo, tra i progetti fondati su un'analisi del
mercato del lavoro elaborati in collaborazione con
le agenzie per l'impiego regionale, sono considerati
di maggior rilievo quelli: a) di formazione e
sostegno di iniziative di autoimprenditorialità e
di lavoro in genere, semprechè siano previste, per
un congruo periodo di tempo - almeno due anni -
forme di collegamento tra l'organismo richiedente il
finanziamento, le persone avviate o reinserite nel
mondo e le eventuali imprese di riferimento; b) che
siano dotati dei requisiti di cui al comma 1,
lettere a), c), d).
Articolo 12
Art. 12. Casi di limitazione e di esclusione del
finanziamento di progetti degli enti locali e delle
unità sanitarie locali operanti nel territorio
della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
1. Sono esclusi dal
finanziamento i progetti degli enti locali e delle
unità sanitarie locali operanti nel territorio
della Regione autonoma della Valle d'Aosta, che non
siano fondati su una adeguata rilevazione dei dati o
su indicatori sociali significativi. 2. Le
iniziative di prevenzione primaria riguardanti il
tempo libero e le attività sportive possono essere
finanziate solo se inserite in un articolato
progetto di prevenzione, del quale siano indicati
con chiarezza gli obiettivi e i destinatari. 3. Le
iniziative intese alla raccolta e alla elaborazione
di dati e informazioni sui principali aspetti
medico-farmacologici, educativi, psicologici,
riabilitativi e sociali, possono, essere prese in
considerazione ai fini di un eventuale finanziamento
solo allorchè l'ente o gli enti richiedenti,
consorziati tra loro, abbiano un bacino di utenza di
più di centomila abitanti.
Articolo 13
Art. 13. Casi di limitazione e di esclusione dal
finanziamento di progetti degli enti organismi di
volontariato, cooperative e privati operanti nel
territorio della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. 1. Sono esclusi dal finanziamento i
progetti contenenti richieste per costruzione o
acquisto di immobili o di terreni salvo che le
richieste stesse siano finalizzate all'avvio di
nuove attività relative al recupero e al
reinserimento sociale e professionale dei
tossicodipendenti in aree prive di servizi e purchè
tali circostanze e la necessità dell'intervento
siano entrambi specificatamente attestate dal comune
nel cui territorio si trovano gli immobili o i
terreni e dalla prefettura territorialmente
competente. 2. Le richieste di finanziamento per la
ristrutturazione di immobili possono essere ammesse
fino al quaranta per cento dell'ammontare necessario
a condizione: a) che sia allegata una relazione
tecnica sullo stato dei manufatti e sulla
indispensabilità degli interventi; b) che il numero
effettivo degli utenti della struttura sia adeguato
rispetto all'investimento preventivato. La
limitazione del finanziamento fino al quaranta per
cento dell'ammontare necessario non riguarda la
ristrutturazione di immobili ove ricorrano le
circostanze e la necessità di cui al comma 1,
attestate dal comune e dalla prefettura. La
limitazione non riguarda altresì gli interventi di
adeguamento degli immobili alle disposizioni vigenti
in materia di salubrità e di sicurezza degli
impianti. 3. In ogni caso, per i progetti che
comprendono interventi sugli immobili occorre
indicare il titolo della proprietà o del possesso o
il titolo di locazione o di comodato. In caso di
possesso o detenzione è necessario allegare il
titolo relativo. Occorre inoltre indicare la
funzione che l'immobile assolve nel quadro degli
obiettivi dell'ente richiedente.
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