Dato il tempo trascorso
dalla sua prevista emanazione (febbraio 2003) e l’anno scolastico
avviato, è bene fornire alcune indicazioni alle famiglie per la tutela
dei loro diritti onde evitare contenzioso con l’amministrazione
scolastica.
1. Sia l’art. 2 che l’art. 5 del decreto prevedono
che esso si applichi agli accertamenti successivi a quelli della sua
entrata in vigore in vista di un corretto avvio dell’anno scolastico.
Pertanto siccome gli accertamenti debbono pervenire entro la data delle
iscrizioni, gennaio dell’anno antecedente alla frequenza degli alunni,
il decreto in oggetto dovrà riguardare le certificazioni utili per le
iscrizioni all’anno scolastico 2007/2008, giacché quelle per l’anno
scolastico 2006/2007 sono già scadute e sono state effettuate sulla base
della normativa precedente. Dunque, anche se si sta provvedendo
attualmente alle richieste delle deroghe per gli organici di fatto per i
posti per le attività di sostegno per l’anno scolastico 2006/2007,
queste richieste debbono essere effettuate sulla base delle vecchie
certificazioni e non possono essere effettuate sulla base del nuovo
regolamento.
2. In vista dell’applicazione del nuovo
regolamento è da tener presente che non sarà più uno specialista singolo
a provvedere alle certificazioni, ma dovrà essere un organismo
collegiale che ciascuna Regione individuerà nell’ambito delle AA.SS.LL.
Ciò comporta la necessità che il Ministero della Salute concordi con le
Regioni dei criteri uniformi di certificazione sulla base delle
indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, come
espressamente detto nel decreto. Senza l’individuazione di criteri
comuni di certificazione e degli organismi collegiali, numericamente
sufficienti sul territorio di ciascuna ASL, non è pensabile che si potrà
avere un miglioramento nell’attuale situazione delle certificazioni.
3. Dati i ritardi di emanazione del decreto, il
parametro per la formulazione dei posti di sostegno in organico di
diritto (uno per ogni gruppo di 138 alunni) risulta ormai insufficiente
soprattutto per le scuole superiori (secondarie di secondo grado) e per
la scuola materna (scuola dell’infanzia). Infatti nel decreto si
stabilisce che le deroghe, rispetto all’organico di diritto, verranno
concesse nei soli casi di certificazione di handicap in situazione di
gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92. Ora, a causa
della riduzione costante del numero degli iscritti per il calo della
natalità, il numero dei posti di sostegno in organico di diritto si
riduce, mentre cresce il numero degli alunni certificati soprattutto nei
due ordini di scuola sopraindicati e cresce quindi la necessità di posti
in deroga.
Occorrerà quindi
modificare il parametro di 1 posto ogni 138 alunni portandolo a un
parametro più realistico di 1 posto ogni 100 alunni, e prevedere le
deroghe in tutti quei casi in cui il gruppo di lavoro composto da
operatori scolastici socio-sanitari e famiglia, come ribadito nel nuovo
decreto, individua nella formulazione del PEI le risorse necessarie
all’integrazione scolastica ivi comprese le ore di sostegno. Ciò
significa che le deroghe rispetto agli “organici di diritto” dovranno
essere concesse anche in casi che non siano di “particolare gravità”, se
lo ritiene necessario il gruppo di lavoro apposito.
Sulla norma del decreto che consente le deroghe nei soli casi di
“gravità” e sull’art 35 comma 7 L.n. 289/02 che ha introdotta questa
limitazione, il Consiglio di Stato , nel suo specifico parere
dell’Agosto 2006 aveva avanzato seri dubbi di costituzionalità. Ma il
Governo uscente non ne ha tenuto alcun conto, pur di ridurre la spesa,
incurante delle sentenze che l’aumentano , in tutti i casi di immotivata
riduzione delle ore di sostegno e di mancata offerta di altre risorse
come la formazione dei docenti curricolaril.
Per questo le Associazioni aderenti alla F I S H chiedono l’abrogazione
di questa normativa, incurante del principio di personalizzazione.,
4. L’art. 3 commi 1 e 3 porta una innovazione al
decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994,
laddove si prevede che tutti gli adempimenti concernenti diagnosi
funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI debbano avvenire entro
e non oltre il 31 luglio dell’anno precedente la frequenza degli
alunni interessati (mentre il DPR del 1994 prevedeva che tali
adempimenti dovessero essere compiuti nei primi 3 mesi dall’inizio
della frequenza dell’alunno). Ciò per consentire una programmazione
seria delle risorse, evitando che gli alunni interessati rimangano
privi delle necessarie risorse, addirittura per alcuni mesi a
partire dall’inizio del nuovo anno scolastico.
5. L’art. 3 comma 3 del nuovo decreto sottolinea la
necessità di accordi fra Regioni, Ufficio Scolastico Regionale e ASL per
coordinare i rispettivi interventi, ovviamente in funzione di una
migliore qualità dell’integrazione scolastica. Questa norma riecheggia
gli accordi di programma previsti dalla Legge Quadro 104/92 e che è bene
che vengano promossi come accordi - quadro a livello regionale, sulla
base dei quali poi provvedere alla stipula di accordi di programma
provinciali o comunali e, comunque, a livello di piani di zona, ambito
nel quale potranno essere sottoscritti anche dalle scuole autonome
singole, o meglio, associate in rete.
6. Per gli alunni con Sindrome di Down il nuovo
decreto crea un problema interpretativo. Infatti per essi già l'art. 94,
comma 3 della Legge 289/2002 prevedeva che la loro situazione di
handicap grave, prevista per legge, potesse essere accertata sulla base
della mappa cromosomica, anche dal medico di famiglia. La norma del
nuovo decreto avrebbe abrogato questa facilitazione, pretendendo anche
per essi una certificazione collegiale? Ma ciò non sarebbe in
contraddizione con quanto stabilito dall'art. 6 della legge n. 80/2006
sulla semplificazione degli accertamenti in materia di disabilità? Urge
un chiarimento in tal senso da parte del nuovo Ministro dell'Istruzione,
eventualmente d'intesa con il nuovo Ministro della Salute. In mancanza
di tale chiarimento è bene che venga ulteriormente rinviata
l'applicazione del nuovo decreto, il quale se ha atteso oltre tre anni
può attenderne altri, onde evitare complicazioni alla già difficile
situazione della qualità dell'integrazione scolastica.
7. Sarà necessario che il nuovo Ministro chiarisca
bene, subito, a tutti gli uffici scolastici regionali la nuova
tempistica degli adempimenti, onde evitare conflitti con le famiglie e
le loro associazioni.
Roma, 22 maggio 2006
Avv. Salvatore
Nocera
Responsabile giuridico Osservatorio Scolastico AIPD