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Uscito il decreto sulla certificazione dell’handicap ai fini scolastici

La Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006 pubblica il Decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 sulla certificazione dell’handicap a fini scolastici che era stato previsto dall’art. 35 comma 7 della Legge Finanziaria n. 289 del 2002.

Il testo è identico a quello circolato negli ultimi mesi e recensito nel sito dell’AIPD con la scheda n. 193 e su Edscuola : https://www.edscuola.it/archivio/handicap/alunnih.htm .

Dato il tempo trascorso dalla sua prevista emanazione (febbraio 2003) e l’anno scolastico avviato, è bene fornire alcune indicazioni alle famiglie per la tutela dei loro diritti onde evitare contenzioso con l’amministrazione scolastica.

1. Sia l’art. 2 che l’art. 5 del decreto prevedono che esso si applichi agli accertamenti successivi a quelli della sua entrata in vigore in vista di un corretto avvio dell’anno scolastico. Pertanto siccome gli accertamenti debbono pervenire entro la data delle iscrizioni, gennaio dell’anno antecedente alla frequenza degli alunni, il decreto in oggetto dovrà riguardare le certificazioni utili per le iscrizioni all’anno scolastico 2007/2008, giacché quelle per l’anno scolastico 2006/2007 sono già scadute e sono state effettuate sulla base della normativa precedente. Dunque, anche se si sta provvedendo attualmente alle richieste delle deroghe per gli organici di fatto per i posti per le attività di sostegno per l’anno scolastico 2006/2007, queste richieste debbono essere effettuate sulla base delle vecchie certificazioni e non possono essere effettuate sulla base del nuovo regolamento.

2. In vista dell’applicazione del nuovo regolamento è da tener presente che non sarà più uno specialista singolo a provvedere alle certificazioni, ma dovrà essere un organismo collegiale che ciascuna Regione individuerà nell’ambito delle AA.SS.LL. Ciò comporta la necessità che il Ministero della Salute concordi con le Regioni dei criteri uniformi di certificazione sulla base delle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, come espressamente detto nel decreto. Senza l’individuazione di criteri comuni di certificazione e degli organismi collegiali, numericamente sufficienti sul territorio di ciascuna ASL, non è pensabile che si potrà avere un miglioramento nell’attuale situazione delle certificazioni.

3. Dati i ritardi di emanazione del decreto, il parametro per la formulazione dei posti di sostegno in organico di diritto (uno per ogni gruppo di 138 alunni) risulta ormai insufficiente soprattutto per le scuole superiori (secondarie di secondo grado) e per la scuola materna (scuola dell’infanzia). Infatti nel decreto si stabilisce che le deroghe, rispetto all’organico di diritto, verranno concesse nei soli casi di certificazione di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92. Ora, a causa della riduzione costante del numero degli iscritti per il calo della natalità, il numero dei posti di sostegno in organico di diritto si riduce, mentre cresce il numero degli alunni certificati soprattutto nei due ordini di scuola sopraindicati e cresce quindi la necessità di posti in deroga.
Occorrerà quindi modificare il parametro di 1 posto ogni 138 alunni portandolo a un parametro più realistico di 1 posto ogni 100 alunni, e prevedere le deroghe in tutti quei casi in cui il gruppo di lavoro composto da operatori scolastici socio-sanitari e famiglia, come ribadito nel nuovo decreto, individua nella formulazione del PEI le risorse necessarie all’integrazione scolastica ivi comprese le ore di sostegno. Ciò significa che le deroghe rispetto agli “organici di diritto” dovranno essere concesse anche in casi che non siano di “particolare gravità”, se lo ritiene necessario il gruppo di lavoro apposito.
Sulla norma del decreto che consente le deroghe nei soli casi di “gravità” e sull’art 35 comma 7 L.n. 289/02 che  ha introdotta questa limitazione, il Consiglio di Stato , nel suo specifico parere dell’Agosto 2006 aveva avanzato seri dubbi di costituzionalità. Ma il Governo uscente non ne ha tenuto alcun conto, pur di ridurre la spesa, incurante delle sentenze che l’aumentano , in tutti i casi di immotivata riduzione delle ore di sostegno e di mancata offerta di altre risorse come la formazione dei docenti curricolaril.
Per questo le Associazioni aderenti alla F I S H chiedono l’abrogazione di questa normativa, incurante del principio di personalizzazione.,

4. L’art. 3 commi 1 e 3 porta una innovazione al decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, laddove si prevede che tutti gli adempimenti concernenti diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale e PEI debbano avvenire entro e non oltre il 31 luglio dell’anno precedente la frequenza degli alunni interessati (mentre il DPR del 1994 prevedeva che tali adempimenti dovessero essere compiuti nei primi 3 mesi dall’inizio della frequenza dell’alunno). Ciò per consentire una programmazione seria delle risorse, evitando che gli alunni interessati rimangano privi delle necessarie risorse, addirittura per alcuni mesi a partire dall’inizio del nuovo anno scolastico.

5. L’art. 3 comma 3 del nuovo decreto sottolinea la necessità di accordi fra Regioni, Ufficio Scolastico Regionale e ASL per coordinare i rispettivi interventi, ovviamente in funzione di una migliore qualità dell’integrazione scolastica. Questa norma riecheggia gli accordi di programma previsti dalla Legge Quadro 104/92 e che è bene che vengano promossi come accordi - quadro a livello regionale, sulla base dei quali poi provvedere alla stipula di accordi di programma provinciali o comunali e, comunque, a livello di piani di zona, ambito nel quale potranno essere sottoscritti anche dalle scuole autonome singole, o meglio, associate in rete.

6. Per gli alunni con Sindrome di Down il nuovo decreto crea un problema interpretativo. Infatti per essi già l'art. 94, comma 3 della Legge 289/2002 prevedeva che la loro situazione di handicap grave, prevista per legge, potesse essere accertata sulla base della mappa cromosomica, anche dal medico di famiglia. La norma del nuovo decreto avrebbe abrogato questa facilitazione, pretendendo anche per essi una certificazione collegiale? Ma ciò non sarebbe in contraddizione con quanto stabilito dall'art. 6 della legge n. 80/2006 sulla semplificazione degli accertamenti in materia di disabilità? Urge un chiarimento in tal senso da parte del nuovo Ministro dell'Istruzione, eventualmente d'intesa con il nuovo Ministro della Salute. In mancanza di tale chiarimento è bene che venga ulteriormente rinviata l'applicazione del nuovo decreto, il quale se ha atteso oltre tre anni può attenderne altri, onde evitare complicazioni alla già difficile situazione della qualità dell'integrazione scolastica.

7. Sarà necessario che il nuovo Ministro chiarisca bene, subito, a tutti gli uffici scolastici regionali la nuova tempistica degli adempimenti, onde evitare conflitti con le famiglie e le loro associazioni.

Roma, 22 maggio 2006

Avv. Salvatore Nocera
Responsabile giuridico Osservatorio Scolastico AIPD


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