Il Ministero
dell’Istruzione conferma le deroghe per il sostegno anche per l’a.s.2003/04
ed attende il decreto del presidente del consiglio dei ministri per i
nuovi criteri di certificazione dell’handicap
A) Attesa per applicare i nuovi criteri di certificazione
dell’handicap
Con qualche ritardo rispetto all’anno scorso, il Ministero
dell’Istruzione ha diramato ai Direttori scolastici regionali la C.M. n.
27 del 7 Marzo 2003 concernente gli organici di diritto, anche per il
sostegno, per l’a.s. 2003/04.
Questo ritardo ha indotto qualche Direzione scolastica regionale ad
anticipare i nuovi criteri di certificazione dell’handicap, riducendo
così il loro numero e quindi il numero dei posti di sostegno.
La Circolare fa chiarezza su questo fondamentale aspetto, precisando che
le segnalazioni dei Dirigenti scolastici ai Direttori regionali potranno
effettuarsi solo dopo la data di emanazione della stessa circolare, cioè
il 7 Marzo (e non prima) e che per i posti di sostegno, (e quindi anche
per modificare i criteri di certificazione dell’handicap) occorre ancora
attendere nuove indicazioni ministeriali, conseguenti ovviamente alla
emanazione del prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Data la delicatezza della materia, è bene riportare il testo della
Circolare su questi punti determinanti:
“Al fine di garantire il puntuale e ordinato inizio dell’anno
scolastico 2003/2004 si rende necessario che questi Uffici provvedano
con la massima sollecitudine, alla definizione delle dotazioni organiche
del personale docente relative al citato anno scolastico”
“Perchè le SS.LL. possano disporre degli elementi e dei dati occorrenti
per dare subito avvio alle complesse e laboriose procedure relative alla
citata incombenza, si trasmette, con la presente, la bozza del decreto
interministeriale”
“Per i posti di sostegno, l’organico di diritto è stato determinato
sulla base del rapporto di un posto ogni 138 alunni, come previsto dalla
legge n. 448/97, e ricondotto nei limiti della dotazione organica di cui
alla tabella allegata al D.I. n. 168 del 20/11/2001.
Al riguardo, si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 35,
comma 7, della legge n. 289/2002 che definisce, come destinatari delle
attività di sostegno ai fini dell’integrazione scolastica, “gli alunni
che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale
stabilizzata o progressiva”.
La stessa norma, modificando le disposizioni del D.P.R. 24 febbraio 1994
“Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”, affida
l’individuazione e la certificazione dell’handicap ad accertamenti
collegiali da effettuarsi secondo modalità e criteri previsti da
apposito D.P.C.M. in corso di elaborazione.
In merito a tale ultimo aspetto si fa riserva di ulteriori
comunicazioni.”
I brani citati non lasciano alcun dubbio sull’illegittimità di
anticipata applicazione dei nuovi criteri di accertamento dell’handicap,
che, ove realizzata, va per ora revocata e sostituita coi criteri usati
negli anni precedenti.
B) Formazione delle classi
La Circolare e la bozza del decreto allegato si occupano pure della
formazione delle prime classi come segue:
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia
sufficiente “per la costituzione di una prima classe, il competente
Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli
alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola.”
Dal momento che la C.M. e la bozza di decreto richiamano espressamente
il D.M. n. 141/99 circa il numero massimo di alunni per la formazione
delle prime classi ove sono iscritti alunni con handicap (massimo 25
alunni con un compagno con handicap; massimo 20 alunni con più di un
compagno con handicap, possibilmente non più di 2 per esigenze di
qualità dell’integrazione scolastica), è necessario tener presente che
questa redistribuzione non può superare i limiti massimi indicati, pena
l’illegittimità del provvedimento, che potrà quindi essere impugnato al
TAR dai genitori e dalle associazioni di appartenenza.
C) Situazioni di fatto
Per quanto riguarda l’adeguamento delle situazioni di fatto successive
alla formulazione attuale degli organici di diritto e per le richieste
di sdoppiamnenti e di deroghe quindi sino al 31 Luglio, così si esprime
la circolare:
“Per quanto riguarda le situazioni di fatto, la legge n. 268 del
22/11/2002, come è noto, ha fornito l’interpretazione autentica
dell’art. 3, I° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.
Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti
scolastici, nella fase di adeguamento dell’organico alle situazioni di
fatto, possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente
indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore
a quello previsto nell’organico di diritto, e tale da legittimare gli
incrementi stessi, ma sono anche tenuti ad operare i necessari
accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti
inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal
D.M. n. 331/98.”
Questo brano chiarisce ulteriormente che i Dirigenti scolastici possono,
entro il 10 Luglio, chiedere al Direttore scolastico regionale l’aumento
delle classi, ad es. per rispettare i limiti numerici del D.M. n. 141/99
(espressamente richiamato dall’art 9 comma 1 della bozza del decreto
allegato alla Circolare), che è una modifica al D.M. n. 331/98 per le
classi frequentate da alunni con handicap.
L’art 9 comma 3 della bozza di decreto allegato alla circolare
stabilisce che le richieste di sdoppiamento vanno inoltrate dai
Dirigenti scolastici entro e non oltre il 10 Luglio.
È da porre attenzione al comma 3 dell’art. 9 della stessa bozza di
decreto allegato, secondo cui NON POSSONO ESSERE EFFETTUATI SDOPPIAMENTI
DOPO IL 31 AGOSTO. Quindi i genitori debbono insistere per iscritto,
prima di tale data ultimativa, se esistono le condizioni numeriche per
pretendere il rispetto del D.M. n. 141/99
D) Deroghe per i posti di sostegno
La Circolare e l’art 9 comma 6 della bozza di decreto prevedono
espressamente le deroghe per i posti di sostegno, come segue:
“La stessa legge finanziaria n. 289/02 dispone inoltre che la
necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata
dal competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie
autorizzazioni.”
E) Verifiche e monitoraggio
La Circolare e l’art. 10 della bozza del decreto prevedono verifiche e
monitoraggio anche sulla necessità degli sdoppiamenti e delle deroghe
per il sostegno.
Ciò conferma ulteriormente che, anche dopo il 31 Luglio, sono possibili
deroghe, ma solo per fatti nuovi, operate direttamente dai Dirigenti
scolastici; questa ormai deve intendersi norma “a regime”, cioè operante
anche se non espressamente ripetuta, bastando, nella Circolare e nel
decreto allegato, il richiamo espresso alla L. n. 333/01 che ha previsto
tale possibilità. Diversamemte non si comprenderebbe come mai il
Direttore regionale debba effettuare verifiche sulle deroghe che solo
egli potrebbe autorizzare anche dopo il 31Luglio.
F) Spese a carico del bilancio statale
L’art 12 della bozza del decreto precisa che le spese per sdoppiamenti e
deroghe sono a carico del bilancio statale.
Pertanto i Dirigenti scolastici non possono rifiutarsi di richiedere
entro il 10 Luglio al Direttore regionale e questi non può rifiutarsi di
autorizzare sdoppiamenti e deroghe, né i Dirigenti possono rifiutarsi di
operare deroghe dopo il 31 Luglio per fatti nuovi, con la motivazione
che non vi sono fondi o che le spese debbono gravare sui bilanci delle
singole istituzioni scolastiche autonome.
Un rifiuto con tale motivazione sarebbe illegittimo sotto il profilo
amministrativo e potrebbe probabilmente configurarsi come omissione di
atti di ufficio.
In conclusione i genitori trovano nella Circolare e nella bozza di
decreto notevoli punti fermi per la tutela e l’esigibilità del diritto
allo studio per i propri figli con handicap.
Occorrerà comunque vigilare per verificare che queste buone norme
ministeriali vengano effettivamente e puntualmente applicate dai
Dirigenti scolastici e dai Direttori regionali.
In caso contrario, sarebbe opportuno che i genitori, prima di agire
giudizialmente, segnalino i casi di violazione al Ministero e, se lo
ritengono opportuno, anche alla FISH, nella speranza che i problemi
possano essere risolti senza necessità di contenzioso.
Roma 10 marzo 2003.
Salvatore Nocera
Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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