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In questi giorni il Decreto Legge 112/2008 è stato convertito con modificazioni dal Parlamento. La Legge conferma quanto già previsto nel Decreto Legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale, a proposito di permessi lavorativi. Prima ancora che il Decreto fosse convertito, il Dipartimento Funzione Pubblica ha provveduto a impartire istruzioni, immediatamente operative, alle Amministrazioni pubbliche. Come già accennato nel nostro precedente commento, il Decreto Legge 112, e ora la legge di conversione, contiene un’indicazione circa le modalità di fruizione dei permessi che spettano ai dipendenti pubblici e quindi anche quelli derivanti dalla Legge 104/1992 (articolo 33) riservati ai lavoratori disabili e a quelli che assistono un familiare con handicap grave. I Contratti Collettivi dovranno indicare con chiarezza l'esatto
monte ore dei permessi, nei casi in cui sia possibile
fruirne a giornate o ad ore. Un esempio. Supponiamo che in una amministrazione pubblica sia previsto una volta alla settimana una giornata lavorativa di 8 ore, quindi più lunga delle altre. Se il lavoratore fruisce dei permessi a giorni (tre) e sceglie sempre quella giornata, alla fine del mese avrà fruito di 24 ore di permesso. Fino ad oggi la legge glielo consente. Con le nuove disposizioni ciò non sarà più possibile. Dalla lettura del Decreto Legge sembra che questo divenga operativo dopo che i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (comparto pubblico) avranno disciplinato in modo diverso la modalità di fruizione dei permessi. Tuttavia, come detto, il Dipartimento Funzione Pubblica con la Circolare 7/2008 precisa che “lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l’alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall’entrata in vigore del decreto legge” cioè devono computare il massimo di ore fruibili nel mese. Facciamo un esempio per far comprendere l’applicabilità
di questa indicazione ministeriale. Va detto che non tutti i Contratti Collettivi Nazionali dei dipendenti pubblici prevedono già un monte ore corrispondente ai permessi espressi in giorni. In questi casi, la disposizione ministeriale (che rimane un atto amministrativo) è difficilmente applicabile. Non ci risulta, ad esempio, che il Contratto del Comparto scuola prevede il limite di 18 ore nella fruizione dei tre giorni mensili di permesso. Va ricordato che l’articolo 33 della Legge 104/1992, prevede formule
di agevolazione lavorativa anche diverse dalla fruizione dei tre giorni
di permesso mensile. L’altro caso riguarda i lavoratori con handicap: per questi l’articolo 33 prevede due diverse formule di agevolazione lavorativa fra le quali optare: i tre giorni di permesso mensile (che ricadono sotto i limiti della Circolare 7/2008) o le due ore di permesso giornaliero (una sola ora per orario lavorativo inferiore alle 6 ore) che non sono limitate dalla Circolare citata. Limitazioni alla retribuzione Obiettivo della nuova norma: impedire che le amministrazioni pubbliche possano considerare l’assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Nel comparto pubblico esistono dei “fondi per la contrattazione integrativa” che possono essere usati distribuendo ai dipendenti somme che assumono la valenza di incentivi, premi o altre denominazioni. Hanno spesso una valenza anche significativa nella retribuzione finale dei dipendenti pubblici. La disposizione riguarda, in generale, tutte le assenze, con esclusione delle assenze esplicitamente individuate e cioè per maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Sono, invece, considerate assenze, ad esempio, il congedo
retribuito di due anni (anche frazionato) previsto
dall'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
per l'assistenza ai figli con grave handicap, o ai fratelli o le sorelle
conviventi, o al coniuge e i permessi lavorativi ex
articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (commi 1, 2 e 3) cioè
quelli che spettano ai genitori, ai parenti e agli affini delle persone
con handicap grave. Secondo il Dipartimento Funzione Pubblica, “la norma - che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l’assenza dal servizio ai fini dell’assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell’attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell’incarico).” Vale la pena di ripetere che – per ora – tutte queste disposizioni valgono solo per i dipendenti pubblici.
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