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Diritti negati ai docenti disabili
Da docente precario non-di-ruolo, disabile, originario della provincia di Bari, inserito attualmente nelle graduatorie docenti dell’U.S.P. di Vicenza, vorrei sottoporre all’attenzione delle Redazioni un caso tutto italiano.
Nel dicembre 2000 un Parere del
Consiglio di Stato, n° 1529/2000,
prevede che il titolo di disabile, normato dalla legge
68/99, non può che essere attribuito
a “ciascuna fascia di cui la graduatoria si compone”. Cioè se un
disabile è in fascia ultima, la 3^, seppur la quota dei disabili
assunti è <iposatura>, deve attendere che tutti i suoi Colleghi che
lo precedono siano assunti! Al momento si ha notizia di alcuni
ricorsi, 1 in Piemonte ed 1 in Veneto fermi in 2° grado del giudizio
civile. La Cassazione, a cui l’Amministrazione scolastica si è
appellata, non si è pronunciata. Io ho avviato ricorso (sarei,
quindi, il 3° ricorrente). Da sottolineare l’assenza di norme (cfr.
il Regolamento D.P.R. 333/2000 ed
altre norme applicative della legge 68) che obblighino
l’Amministrazione ad assumere la posizione assunta. Quindi : precisa
volontà di penalizzare.
CASO 2° = Nel 2004 il Ministero
dell’Istruzione invia una Nota, n° 567/2004,
in cui si raccomanda di verificare la documentazione, all’atto
dell’aggiornamento delle Graduatorie supplenti, dello status di
disoccupazione. In altri termini, se il soggetto disabile, con
incarico da settembre a giugno, non dimostra di essere disoccupato
all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie (tale aggiornamento è
disposto dal Ministero sempre nel corso dell’anno scolastico, ossia
aprile o maggio), il titolo di riserva ex lege 68/99 NON viene
riconosciuto. Morale : da 2 anni sono senza titolo, con invalidità
riconosciuta. Non sono l’unico caso avendo letto parecchie sentenze
dei vari TT.AA.RR. in cui altri Colleghi hanno lamentato uguale
cancellazione del titolo. Tutte le sentenze hanno confermato la
cancellazione del titolo, tranne TAR NA e TAR CT. In appello il
C.D.S. ha rovesciato tali sentenze napoletane/catanesi di primo
grado. Attualmente, in vista dell’aggiornamento “ultimativo” delle
Graduatorie -denominate dalla L.F. 2007 “ad esaurimento”- non ho
trovato di meglio che dimettermi. Chiedo alla coscienza di quanti
leggono se è giusto, soprattutto logico, che il Ministero tratti in
questa maniera i propri dipendenti. Da sottolineare - anche in
questo caso - l’assenza di norme che obblighino l’Amministrazione ad
assumere la posizione assunta. Quindi : precisa volontà di
penalizzare. Credo questo sia un caso non ultimo e non unico di
irrazionalità.
CASO 3° = Nel luglio scorso una
Nota, la n° 1004/2006, del Ministero
prevede l’attribuzione della priorità della scelta della sede di
servizio, disciplinata dalla legge 104/1992
all’art. 21, in modo assolutamente non previsto da altra norma di
pari grado o di grado superiore. In pratica chi possiede tale titolo
di priorità di scelta NON sceglie per primo MA deve attendere che le
migliori cattedre (al 31 agosto) siano offerte ad altri che lo
precedono in graduatoria. Ma che razza di priorità è? Quindi,
ancora, precisa volontà di penalizzare.
Lecito domandarsi : cos’altro
devono inventarsi al Ministero dell’Istruzione per penalizzare i
disabili che aspirano ad un posto di lavoro ? Oppure, salvando la
buona fede, devo optare per incompetenza ed incapacità di tutela
delle categorie protette (direi, ormai, ex protette) ? Oppure devo
pensare a semplice politica a favore di categorie diverse dai
disabili, evidentemente miei controinteressati? Ma se al Ministero
vi fosse un funzionario, un sottosegretario, un dirigente con un
figlio disabile cambierebbe o sarebbe stata diversa la situazione? E
se vi fosse al Consiglio di Stato un componente di Sezione con un
figlio disabile? Mah…! Non viene il dubbio? In seguito a tale
situazione, non girano anche a voi che avete avuto la pazienza di
leggere sino a questo punto?
Distinti saluti
Valdagno (VI), maggio ‘07
f.to Antonio Palmieri
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