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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Diritti negati ai docenti disabili

Da docente precario non-di-ruolo, disabile, originario della provincia di Bari, inserito attualmente nelle graduatorie docenti dell’U.S.P. di Vicenza, vorrei sottoporre all’attenzione delle Redazioni un caso tutto italiano.

 
Nel dicembre 2000 un Parere del Consiglio di Stato, n° 1529/2000, prevede che il titolo di disabile, normato dalla legge 68/99, non può che essere attribuito a “ciascuna fascia di cui la graduatoria si compone”. Cioè se un disabile è in fascia ultima, la 3^, seppur la quota dei disabili assunti è <iposatura>, deve attendere che tutti i suoi Colleghi che lo precedono siano assunti! Al momento si ha notizia di alcuni ricorsi, 1 in Piemonte ed 1 in Veneto fermi in 2° grado del giudizio civile. La Cassazione, a cui l’Amministrazione scolastica si è appellata, non si è pronunciata. Io ho avviato ricorso (sarei, quindi, il 3° ricorrente). Da sottolineare l’assenza di norme (cfr. il Regolamento D.P.R. 333/2000 ed altre norme applicative della legge 68) che obblighino l’Amministrazione ad assumere la posizione assunta. Quindi : precisa volontà di penalizzare.
 
CASO 2° = Nel 2004 il Ministero dell’Istruzione invia una Nota, n° 567/2004,  in cui si raccomanda di verificare la documentazione, all’atto dell’aggiornamento delle Graduatorie supplenti, dello status di disoccupazione. In altri termini, se il soggetto disabile, con incarico da settembre a giugno, non dimostra di essere disoccupato all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie (tale aggiornamento è disposto dal Ministero sempre nel corso dell’anno scolastico, ossia aprile o maggio), il titolo di riserva ex lege 68/99 NON viene riconosciuto. Morale : da 2 anni sono senza titolo, con invalidità riconosciuta. Non sono l’unico caso avendo letto parecchie sentenze dei vari TT.AA.RR. in cui altri Colleghi hanno lamentato uguale cancellazione del titolo.  Tutte le sentenze hanno confermato la cancellazione del titolo, tranne TAR NA e TAR CT. In appello il C.D.S. ha rovesciato tali sentenze napoletane/catanesi di primo grado. Attualmente, in vista dell’aggiornamento “ultimativo” delle Graduatorie -denominate dalla L.F. 2007 “ad esaurimento”- non ho trovato di meglio che dimettermi. Chiedo alla coscienza di quanti leggono se è giusto, soprattutto logico, che il Ministero tratti in questa maniera i propri dipendenti. Da sottolineare - anche in questo caso - l’assenza di norme che obblighino l’Amministrazione ad assumere la posizione assunta. Quindi : precisa volontà di penalizzare. Credo questo sia un caso non ultimo e non unico di irrazionalità.
 
CASO 3° = Nel luglio scorso una Nota, la n° 1004/2006, del Ministero prevede l’attribuzione della priorità della scelta della sede di servizio, disciplinata dalla legge 104/1992 all’art. 21, in modo assolutamente non previsto da altra norma di pari grado o di grado superiore. In pratica chi possiede tale titolo di priorità di scelta NON sceglie per primo MA deve attendere che le migliori cattedre (al 31 agosto) siano offerte ad altri che lo precedono in graduatoria. Ma che razza di priorità è? Quindi, ancora, precisa volontà di penalizzare.
Lecito domandarsi : cos’altro devono inventarsi al Ministero dell’Istruzione per penalizzare i disabili che aspirano ad un posto di lavoro ? Oppure, salvando la buona fede, devo optare per incompetenza ed incapacità di tutela delle categorie protette (direi, ormai, ex protette) ? Oppure devo pensare a semplice politica a favore di categorie diverse dai disabili, evidentemente miei controinteressati? Ma se al Ministero vi fosse un funzionario, un sottosegretario, un dirigente con un figlio disabile cambierebbe o sarebbe stata diversa la situazione? E se vi fosse al Consiglio di Stato un componente di Sezione con un figlio disabile? Mah…! Non viene il dubbio? In seguito a tale situazione, non girano anche a voi che avete avuto la pazienza di leggere sino a questo punto?
Distinti saluti
Valdagno (VI), maggio ‘07
f.to Antonio Palmieri

 


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