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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Diritto al Sostegno

Siamo due avvocati e genitori di una bambina di 6 anni con un ritardo psico-motorio la cui causa non è stata ancora accertata.

Nostra figlia , quest'anno ha ripetuto la scuola materna e le erano state assegnate poche ore di sostegno (due ore al giorno).

La nostra bambina ha grosse limitazioni, ma se stimolata può ottenere, come ha fatto fino ad ora, dei buoni risultati.

Quello che più ci preoccupava, ed anche ci infastidiva, era il fatto che noi, come famiglia, ci impegnavamo concretamente e totalmente per darle tutti gli strumenti per migliorare, mentre la scuola, dove la bambina trascorre 8 ore al giorno, disattendeva totalmente i principi dettati dalla legge 104, ed impediva di fatto l'integrazione di nostra figlia all'interno della comunità scolastica.

Bisogna considerare, e tenere sempre a mente che il nostro sistema legislativo prevede una tutela piena per tutti i bambini disabili.

Tutela costituzionalmente garantita, ed inoltre garantita anche dalle leggi relative alla nostra posizione dentro la comunità Europea.

Pertanto, a nostro modesto parere (confermato comunque dal Tribunale di Roma), tutte le limitazioni al diritto alla scuola, all’integrazione ed alla salute sono contrarie ai nostri principi fondamentali, e quindi sono incostituzionali ed illegittimi.

Così abbiamo  proposto un ricorso in Tribunale chiedendo che fosse il Giudice  ordinario ad assegnare quante ore fossero  necessarie per rendere utile la frequenza della scuola alla nostra bambina.

Il Tribunale ha accolto in pieno la nostra domanda ed ha assegnato a nostra figlia una cattedra intera e cioè 25 ore a settimana. Il risultato che abbiamo raggiunto è molto importante ed  apre nuove possibilità a chi crede nei propri bambini.


 

Il Giudice riafferma il diritto alle deroghe per il sostegno


Il Tribunale di Roma, il 17.12.2002, ha emesso un’Ordinanza nel procedimento ex art. 700 C.P.C. N. 69789/2002 con la quale ha riconosciuto ad un alunno dichiarato con handicap in situazione di gravità, un numero di ore di sostegno superiore a quello assegnatogli dalla Direzione scolastica regionale e dalla scuola.

 

Interessanti alcuni passaggi dell’Ordinanza, quanto al diritto allo studio “si tratta di un diritto inviolabile non suscettibile di degradazione”.


L’Amministrazione scolastica, durante il procedimento civile, obiettava l’impossibilità ad aumentare il numero delle ore di sostegno, pena lo “sfondamento dell’organico di diritto” costituito dai posti assegnati secondo il rapporto 1:138 alunni frequentanti, fissato per legge, che l’Amministrazione deve rispettare. Il Giudice, però, ha rigettato tale obiezione con il seguente ragionamento: “l’attribuzione all’alunno con handicap del sostegno scolastico con modalità non adeguate alla realizzazione del contesto essenziale del suo diritto all’educazione e istruzione, quindi, non è da imputare ad una scelta legislativa ma, direttamente, alla pubblica amministrazione che lo ha, appunto, di fatto compresso”.


Conseguentemente il Tribunale ha ordinato alla Direzione scolastica regionale, ed all’Istituzione scolastica autonoma, di assegnare un maggior numero di ore di sostegno all’alunno.

 

La decisione è importante perché viene affermato non solo l’esistenza del diritto allo studio come inviolabile dalla pubblica amministrazione per motivi burocratici, ma anche perché precisa che il Giudice ordinario può ordinare all’amministrazione scolastica di dover assegnare un maggior numero di ore di sostegno, poiché in presenza di un diritto inviolabile l’amministrazione non può esercitare scelte discrezionali, né comprimere il diritto, ma deve limitarsi a garantire la realizzazione piena dello stesso.


La decisione diviene ancora più importante in presenza dell’art. 34 c. 7 della nuova Finanziaria, L. n. 289/2002, che prevede espressamente le deroghe per le ore di sostegno nei confronti di alunni dichiarati con handicap in situazione di gravità.


Ciò non comporterà, ovviamente, in tutti i casi un’assegnazione di ore con rapporto 1:1 (che normalmente nuoce all’integrazione dell’alunno isolandolo dai compagni e favorendo la delega degli insegnanti curricolari al solo insegnante per il sostegno). Il senso della Sentenza è invece quello di garantire ai casi più gravi un numero di ore di sostegno superiore alla media in risposta agli effettivi bisogni educativi evidenziati dal Piano Educativo Personalizzato.


L’Ordinanza è pure importante perché ribadisce, nella scia di recenti sentenze, anche del Consiglio di Stato, l’importanza della qualità dell’integrazione scolastica, alla quale la scuola deve sempre più puntare.


Và dato atto ai genitori che con il loro ricorso per ottenere un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 700 del Codice di Procedura Civile, hanno contribuito a rafforzare il diritto allo studio, ed a migliorare le condizioni della qualità dell’integrazione scolastica.


I genitori facciano presente questa Sentenza a quei Dirigenti scolastici che rifiutassero aprioristicamente, sia pure in presenza di una situazione accertata di gravità, l’assegnazione di ore di sostegno in deroga, trincerandosi dietro motivi burocratici e di scarse risorse finanziarie.


Roma, 21 febbraio 2003




Salvatore Nocera

Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
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Il Dirigente può derogare ai limiti dell'organico

di Giuseppe Pennisi, da "Italia Oggi"di martedì 4 febbraio 2003, pag.40

Il Dirigente scolastico deve, in presenza di alunni con handicap particolarmente gravi, disporre di un sostegno adeguato, ricorrendo anche ad assunzioni di insegnanti a tempo determinato, in deroga ai limiti della dotazione organica. Il giudice ha ordinato, sul ricorso dei genitori, di assegnare a un'alunna disabile, in stato di handicap grave, il sostegno della attività scolastica per almeno 5 ore al giorno (25 ore alla settimana), possibilmente tramite una sola insegnante per tutta la durata dell'anno scolastico.

Il fatto costituisce una novità in relazione al problema del sostegno didattico agli alunni svantaggiati. Ma è anche un fatto nuovo il riconoscimento che tale materia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. L'ordinanza pronunziata dal giudice unico, addetto al Tribunale di Roma, sez. II civile (procedimento 69789/2002), si fonda sul rilievo (considerato decisivo) che i ricorrenti non avevano impugnato un provvedimento amministrativo, bensì avevano lamentato la lesione del diritto all'istruzione. Trattandosi di un diritto soggettivo inviolabile, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario, come giudice naturale dei diritti. Il problema dell'istruzione e dell'assistenza a scuola dell'alunno disabile in stato di handicap è fortemente avvertito dai genitori, giustamente anelanti per il proprio figlio a una formazione che possa consentire il possibile sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini. Il diritto all'educazione è stabilito dall'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

Quello delle persone disabili in stato di handicap all'educazione, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, nonché il diritto dei bambini a crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini, sono riconosciuti anche dagli articoli 15 e 17 della Carta sociale Europea ( ratificata con legge 30/1/1999). Tali principi ha richiamato il giudice per affermare il diritto del soggetto disabile a un proficuo inserimento nella scuola. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo della personalità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione nelle relazioni, nella socializzazione.

I RILIEVI DEL GIUDICE

Le osservazioni dell'amministrazione non sono state condivise dal giudice. L'art. 40 della legge 449/97, al fine di assicurare l'integrazione scolastica degli alunni handicappati, con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, consente alle autorità scolastiche di far ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi e prevede anche la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti7alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi.

Il pieno sviluppo della persona umana è un obiettivo al quale è strumentale il compito della repubblica di apprestare i mezzi per raggiungerlo e a esso fa riferimento l'art. 3, comma 2, della Costituzione, nonché l'art. 38 che tutela con pienezza il diritto dei disabili all'educazione, disponendo che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato). <<E' evidente>> conclude l'ordinanza, <<che l'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può, in via di fatto (per inadeguata assegnazione), comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona da fonti soprannazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. Quali prospettive apra questa ordinanza del giudice del Tribunale di Roma è facile intuire. L'assegnazione del sostegno per gli alunni in situazione di handicap riconosciuto grave deve essere adeguata alla finalità di promuovere lo sviluppo del disabile, indipendentemente dai vincoli della dotazione organica degli insegnanti di sostegno. Il mancato o parziale soddisfacimento di tale diritto può esporre l'amministrazione al risarcimento del danno arrecato al soggetto handicappato.


 

Ordinanza Tribunale Roma - II sez. Civile (18.12.02)


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