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Diritto al Sostegno Siamo due avvocati e genitori di una bambina di 6 anni con un ritardo
psico-motorio la cui causa non è stata ancora accertata.
Il Giudice riafferma il diritto alle deroghe per il sostegno
Interessanti alcuni passaggi dell’Ordinanza, quanto al diritto allo studio “si tratta di un diritto inviolabile non suscettibile di degradazione”.
La decisione è importante perché viene affermato non solo l’esistenza del diritto allo studio come inviolabile dalla pubblica amministrazione per motivi burocratici, ma anche perché precisa che il Giudice ordinario può ordinare all’amministrazione scolastica di dover assegnare un maggior numero di ore di sostegno, poiché in presenza di un diritto inviolabile l’amministrazione non può esercitare scelte discrezionali, né comprimere il diritto, ma deve limitarsi a garantire la realizzazione piena dello stesso.
Il Dirigente può derogare ai limiti dell'organico di Giuseppe Pennisi, da "Italia Oggi"di martedì 4 febbraio 2003, pag.40Il Dirigente scolastico deve, in presenza di alunni con handicap particolarmente gravi, disporre di un sostegno adeguato, ricorrendo anche ad assunzioni di insegnanti a tempo determinato, in deroga ai limiti della dotazione organica. Il giudice ha ordinato, sul ricorso dei genitori, di assegnare a un'alunna disabile, in stato di handicap grave, il sostegno della attività scolastica per almeno 5 ore al giorno (25 ore alla settimana), possibilmente tramite una sola insegnante per tutta la durata dell'anno scolastico. Il fatto costituisce una novità in relazione al problema del sostegno didattico agli alunni svantaggiati. Ma è anche un fatto nuovo il riconoscimento che tale materia rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. L'ordinanza pronunziata dal giudice unico, addetto al Tribunale di Roma, sez. II civile (procedimento 69789/2002), si fonda sul rilievo (considerato decisivo) che i ricorrenti non avevano impugnato un provvedimento amministrativo, bensì avevano lamentato la lesione del diritto all'istruzione. Trattandosi di un diritto soggettivo inviolabile, la giurisdizione non può che appartenere al giudice ordinario, come giudice naturale dei diritti. Il problema dell'istruzione e dell'assistenza a scuola dell'alunno disabile in stato di handicap è fortemente avvertito dai genitori, giustamente anelanti per il proprio figlio a una formazione che possa consentire il possibile sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini. Il diritto all'educazione è stabilito dall'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Quello delle persone disabili in stato di handicap all'educazione, all'integrazione sociale e alla partecipazione alla vita della comunità, nonché il diritto dei bambini a crescere in un ambiente favorevole allo sviluppo della loro personalità e delle loro attitudini, sono riconosciuti anche dagli articoli 15 e 17 della Carta sociale Europea ( ratificata con legge 30/1/1999). Tali principi ha richiamato il giudice per affermare il diritto del soggetto disabile a un proficuo inserimento nella scuola. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo della personalità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione nelle relazioni, nella socializzazione. I RILIEVI DEL GIUDICE Le osservazioni dell'amministrazione non sono state condivise dal giudice. L'art. 40 della legge 449/97, al fine di assicurare l'integrazione scolastica degli alunni handicappati, con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap, consente alle autorità scolastiche di far ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi e prevede anche la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti7alunni, in presenza di handicap particolarmente gravi. Il pieno sviluppo della persona umana è un obiettivo al quale è strumentale il compito della repubblica di apprestare i mezzi per raggiungerlo e a esso fa riferimento l'art. 3, comma 2, della Costituzione, nonché l'art. 38 che tutela con pienezza il diritto dei disabili all'educazione, disponendo che ai compiti a ciò inerenti provvedano gli organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato). <<E' evidente>> conclude l'ordinanza, <<che l'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può, in via di fatto (per inadeguata assegnazione), comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona da fonti soprannazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria. Quali prospettive apra questa ordinanza del giudice del Tribunale di Roma è facile intuire. L'assegnazione del sostegno per gli alunni in situazione di handicap riconosciuto grave deve essere adeguata alla finalità di promuovere lo sviluppo del disabile, indipendentemente dai vincoli della dotazione organica degli insegnanti di sostegno. Il mancato o parziale soddisfacimento di tale diritto può esporre l'amministrazione al risarcimento del danno arrecato al soggetto handicappato.
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