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Diritto allo studio La Sezione di Eboli del Tribunale di Salerno con Ordinanza n. 2069 del 2007 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/ordtribsalerno_23507.pdf) ha riaffermato, contro il Comune di Eboli, il diritto di un alunno con disabilità di scuola media alla nomina di un'assistente per la comunicazione a spese del Comune stesso, in forza dell'art.13, comma 3 L.n. 104/92 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l104_92.html) e dell'art.139 del D.Lgs.n. 112 del 1998 (https://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/sdlvol59.html). L'Ordinanza è stata pronunciata a seguito di un ricorso in via di urgenza, stante l'inizio dell'anno scolastico ed il rifiuto del Comune a provvedere alla nomina. L'Ordinanza è importante per vari motivi: primo perché non accoglie, sulla base della Sentenza n. 204/04 della Corte Costituzionale (https://www.edscuola.it/archivio/norme/varie/senccost204_04.htm), l'orientamento recente della Cassazione di negare l'esistenza di un diritto soggettivo allo studio degli alunni con disabilità e la conseguente assegnazione di queste cause, anziché al Tribunale Civile, al TAR, che non può pronunciare in tali casi sospensive in via di urgenza. Secondo, ritiene legittimo il ricorso in via di urgenza al Tribunale Civile e quindi l'assegnazione immediata dell'assistente alla comunicazione. Terzo, riconosce il diritto al risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al ritardo nell'assegnazione dell'assistente richiesto. Quarto, perché si ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale per ottenere il provvedimento di urgenza è necessario che la diagnosi funzionale indichi, tra i bisogni educativi specifici dell'alunno, quello ad un assistente per la comunicazione. (Vedi https://www.edscuola.it/archivio/handicap/la_cassazione_riafferma.htm) 15-06-2007
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