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La valutazione didattica è un diritto

 I ragazzi, anche quelli con disabilità intellettiva, devono essere valutati se hanno regolarmente frequentato le lezioni scolastiche. I docenti hanno il dovere di attribuire una votazione, come stabilito da un'ordinanza.

di Salvatore Nocera

 

Si sono concluse da poco le valutazioni del primo quadrimestre scolastico e suscita molta indignazione apprendere che in molti casi gli alunni con disabilità intellettiva, pur avendo frequentato regolarmente, non vengono valutati in talune discipline.

E’ bene tener presente che l’espressione ‘n c’ , cioè ‘non classificato’ deve utilizzarsi solo quando, a causa delle eccessive assenze,  i docenti non sono in grado di esprimere un giudizio documentato sul profitto e gli apprendimenti degli alunni.

Ma quando l’alunno ha regolarmente frequentato, i docenti sono in grado e debbono quindi esprimere i propri giudizi valutativi.

Per gli alunni con disabilità ciò è un diritto, corrispondente ad un preciso dovere dei docenti, come espressamente detto nell’ordinanza n. 90/01 all’art 15 comma 2, che, per informazione, si riporta qui di seguito:

 

O.M. n. 90/01, art. 15

Valutazione degli alunni in situazione di handicap

[…]

2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo. Il consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano educativo individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano educativo individualizzato.

 

Riporto inoltre , perché molto pertinente, un brano di parere tecnico giuridico, ripreso dalla Rivista “Handicap & Scuola” n. 114del Marzo 2004 p 3 e 4:

 

 

I PRINCIPI GIURIDICI E GLI ORIENTAMENTI EDUCATIVI

 

La sentenza della Corte Costituzionale n. 215/1987, nella sua grande portata innovativa, che “assicura”  ai soggetti in situazione di handicap la frequenza delle scuole superiori, ha richiesto fin dall’inizio la soluzione del fondamentale problema della valutazione degli stessi alunni. Dopo le prime disposizioni “sperimentali” (con la c.m. 262/1988 e l’o.m.193/1989), il Ministero ha richiesto il parere del Consiglio di Stato, su una articolata sua proposta, allo scopo di emanare una

disciplina permanente  su tale valutazione.

Il Consiglio di Stato ha quindi emesso il suo “Parere n. 348 del 10 aprile 1991”, le cui argomentazioni e osservazioni costituiscono tuttora la base giuridica e orientativa della disciplina della valutazione per gli alunni disabili nelle scuole superiori.

 

In particolare tre importanti giudizi di valore fanno particolarmente onore al Consiglio di Stato.

Il primo riguarda l’affermazione che “non è prospettabile alcuna gerarchia di interessi”:

 

“[La sentenza della Corte Costituzionale] appare ispirata al criterio secondo cui l’interesse del soggetto svantaggiato ad uno sviluppo armonico  della propria personalità ed al superamento della propria condizione di svantaggio deve essere considerata prevalente rispetto a supposti interessi configgenti, ad es. di natura organizzativa, della comunità scolastica. In effetti, tali supposti interessi configgenti avrebbero per presupposto una certa gerarchia dei fini del sistema scolastico pubblico: se la promozione e lo sviluppo dei soggetti portatori di handicap costituissero, per il sistema scolastico, fini secondari, sarebbe concepibile che essi venissero perseguiti nei limiti in cui ciò fosse compatibile con altri fini, supposti primari (la formazione e lo sviluppo dei soggetti normodotati).

Ma se si ritiene, in conformità con la Costituzione, che non vi è graduazione di dignità e d’importanza fra le persone, e che anzi lo sviluppo di chi è meno dotato è uno dei fini primari della Stato (art. 3 Cost.), è giocoforza concludere che non è prospettabile alcuna gerarchia d’interessi e che il sistema scolastico deve occuparsi della promozione e dello sviluppo degli svantaggiati, tanto quanto se ne occupa per i normodotati”.

 

Il secondo fondamentale giudizio di valore, conseguente a quanto ora affermato, riguarda il “valore positivo della valutazione”:

 

“Ciò si rispecchia anche sulla problematica relativa alla valutazione. Nella misura in cui quest’ultima, intesa sia come verifica dei risultati per l’équipe dei docenti, sia come occasione di stimolo e d’impegno per il soggetto, ha un valore positivo dal punto di vista formativo ed educativo, essa deve aver luogo anche per il singolo portatore di handicap; e subordinatamente alla stessa condizione sono accettabili anche talune sue possibili conseguenze, come il rinvio ad esami di riparazione o la ripetizione della classe.

Quando invece l’esito della valutazione si risolverebbe in una interruzione dell’iter formativo, o comunque in una discriminazione del soggetto, con effetti negativi per la sua personalità, la valutazione, benché non assente, deve assumere carattere peculiare e dare luogo  ad esiti altrettanto peculiari. In altre parole, la scelta nella gamma delle diverse possibili forme di valutazione, e dei provvedimenti consequenziali, dev’essere operata, in ogni caso, alla luce dell’interesse allo sviluppo ed alla formazione della persona”.

 

Un terzo principio viene sviluppato dal Consiglio di Stato: “il  compito dello Stato di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento dei diritti costituzionalmente garantiti”:

“Se l’handicap rende difficile, ma non impossibile in senso assoluto, il raggiungimento di un certo livello di competenza da parte del soggetto, vale a dire che si tratta di un ostacolo superabile attraverso le opportune misure di sostegno all’apprendimento  e d’integrazione dell’insegnamento, allora è compito dello Stato, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, rimuovere siffatto ostacolo; salvo, beninteso, il dovere del soggetto di cooperare con il proprio impegno, nella misura  in cui è capace di farlo.

In questo senso si può parlare di un diritto costituzionalmente riconosciuto, del conseguimento dei titoli legali di studio anche da parte dei portatori di handicap”.

 

Il Consiglio di Stato, sulla base dei principi e delle precisazioni esposte, esprime un parere favorevole circa le proposte del Ministero che prevedono una “disciplina elastica” della valutazione: a) “se l’allievo ha di fatto raggiunto un livello di apprendimento conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi, o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, il consiglio di classe adotta i provvedimenti stabiliti per la generalità degli allievi”;

b) “se l’allievo, in conformità alle determinazioni originariamente prese a suo riguardo dal consiglio di classe con la presenza dei genitori, ha seguito  programmi  semplificati e diversificati, ed ha raggiunto gli obiettivi da essi previsti, il consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe superiore”. 

c) “va comunque apprezzata l’elasticità della disciplina tracciata dal Ministero: essa permette che l’allievo inizialmente non valutato con i criteri ordinari possa rientrare nel curriculum, alla    pari  con il resto della classe, qualora i risultati raggiunti lo consentano, senza essere pregiudicato  dalla mancanza  di voti  nel periodo anteriore dell’anno o nei precedenti anni di corso”.

 

Le Ordinanze ministeriali successive al Parere del Consiglio di Stato, e in particolare quella attualmente in vigore (n. 90 del 21 maggio 2001, all’art. 15, riconfermata dall’O.M. n. 56 del 23 maggio 2002) hanno seguito le indicazioni giustificate ed esposte in tale Parere.


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