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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Prot. n. (SOC/01/47349)

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 

Premesso:

 

- che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione, introducendo in particolare con il nuovo articolo 117 forti innovazioni in materia di competenze legislative delle Regioni a statuto ordinario;

 

- che l’articolo 117 della Costituzione, nel testo vigente, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, non contiene alcun espresso riferimento alla materia degli interventi nel settore dei servizi sociali, fatto salvo per alcune specifiche competenze, in particolare per quanto attiene la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (articolo 117, comma 2, lettera m) Cost.);

 

- che pertanto la suddetta materia rientra tra quelle nelle quali il legislatore regionale esercita la propria competenza generale residuale prevista dal quarto comma dell’articolo 117, fatto salvo quanto previsto al comma 2, lettera m);

 

- che con legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", è stato definito il quadro normativo nazionale in materia di politiche sociali;

 

- che la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", all’articolo 188 ha disposto che la Regione approvi la disciplina organica della legislazione regionale in materia di servizi sociali;

 

- che il lavoro di predisposizione della proposta di legge regionale ha coinvolto, per il necessario confronto, gli enti locali, le forze sociali, il Terzo settore;

 

 

Ritenuto:

 

- che i principi della legge quadro n. 328 del 2000 consentono la realizzazione di un moderno sistema integrato di interventi nel settore dei servizi sociali;

 

- che, data la rilevanza della materia di che trattasi, sia necessario dotare la Regione Emilia-Romagna di una nuova disciplina legislativa rivolta alla promozione della cittadinanza sociale e alla realizzazione di un nuovo e moderno sistema di promozione e protezione sociale, assumendo come propri i principi della legge n. 328 del 2000;

 

 

Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio regionale un progetto di legge regionale sull'oggetto sopra indicato;

 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la Conferenza Regione - Autonomie Locali nella seduta del 29 ottobre 2001 ha espresso parere favorevole sulla proposta della Giunta;

 

Dato atto:

 

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;

 

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Servizi Socio-Sanitari, dott. Graziano Giorgi, in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;

 

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Immigrazione, Progetto Giovani, Cooperazione Internazionale, Gianluca Borghi;

 

A voti unanimi e palesi

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

- di proporre al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 27 e seguenti dello Statuto, il progetto di legge regionale avente ad oggetto "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", nel testo allegato, costituito da 57 articoli, preceduto dalla relazione illustrativa, parti integranti della presente deliberazione.

 

 

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R E L A Z I O N E

 

1. INTRODUZIONE

La recente riforma costituzionale (legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"), introduce nel nostro ordinamento importanti e sostanziali innovazioni, in particolare per quanto riguarda le competenze legislative dello Stato e delle Regioni.

 

Il nuovo articolo 117 della Costituzione elenca, infatti, le materie sulle quali lo Stato esercita una competenza legislativa esclusiva (comma 2), le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni (comma 3), definendo una competenza regionale, generale e residuale, sulle materie non espressamente riservate alla competenza legislativa dello Stato (comma 4).

 

La materia servizi sociali quindi, fatto salvo quanto previsto all’articolo 117, comma 2, lettera m) in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale", rientra tra quelle a competenza regionale, generale e residuale, ai sensi di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo 117 della Costituzione.

 

Con la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", è stato definito il quadro normativo nazionale in materia di servizi sociali, i cui principi consentono la realizzazione di un moderno sistema integrato in materia.

 

Con il presente progetto di legge la Giunta regionale intende pertanto, assumendo i principi di cui alla legge n. 328 del 2000 e tenuto conto del nuovo quadro istituzionale che la recente riforma del Titolo V della Costituzione ci ha consegnato, adeguare la disciplina regionale alle nuove e complesse esigenze della società emiliano-romagnola in materia di politiche sociali.

La legge quadro nazionale ha rappresentato un traguardo importante per il nostro Paese in un settore, quello delle politiche sociali, dove mancava ed era atteso da anni un quadro di riferimento, volto a dare maggiori garanzie ai cittadini e strumenti ai soggetti istituzionali che sono tenuti alla realizzazione del sistema, insieme agli altri soggetti che concorrono alla sua realizzazione; i principi a cui si ispira la legge n. 328 del 2000 sono assunti dal presente progetto di legge regionale, in particolare:

 

     

  • con la legge n. 328 del 2000 è stato introdotto infatti, per la prima volta a livello nazionale in un provvedimento quadro, il tema del diritto dei cittadini ai servizi e alle prestazioni in materia sociale, prevedendo che la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato compete agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato, secondo i principi di "sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali" (articolo 1, comma 3);

 

     

  • è stato riconosciuto inoltre il ruolo che i soggetti del Terzo settore svolgono nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema riconoscendo altresì, insieme a questi ultimi ed ai soggetti pubblici, il ruolo svolto da altri soggetti privati in materia di gestione ed offerta di servizi;

 

     

  • è stata affermata la necessità che il sistema integrato abbia tra i suoi scopi la promozione della solidarietà sociale, la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata, promuovendo inoltre la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei fini istituzionali delineati all’articolo 1, comma 1 della legge n. 328 del 2000.

 

Come si è già detto, la legge n. 328 ha rappresentato una tappa fondamentale per la costruzione di un sistema di welfare che accompagni ed aiuti le persone e le famiglie, non solo in situazioni di difficoltà e disagio conclamato, ma anche in momenti "fisiologici" della vita, che però richiedono sostegno ed aiuto. I mutamenti intervenuti negli ultimi decenni nella società, la sua connotazione multietnica, la trasformazione della famiglia, l’emergere di nuove forme di disagio, suggeriscono la necessità di politiche sociali che introducono nuove pratiche e categorie di servizi; ecco allora delinearsi la mediazione sociale e culturale per promuovere la convivenza e l’integrazione sociale, i servizi di sollievo che affianchino e sostituiscano le persone e le famiglie nelle responsabilità connesse al lavoro di cura, la conciliazione e l’armonizzazione dei tempi di cura e di lavoro, per consentire di assolvere agli impegni di cura senza dovere rinunciare all’attività lavorativa.

 

 

2. IL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE. L’IMPOSTAZIONE GENERALE

 

La Regione Emilia Romagna con l’approvazione della precedente legge quadro sull’assistenza (L.R. n. 2 del 1985) aveva delineato fin dai primi anni ‘80, un quadro di riferimento per lo sviluppo del sistema di servizi sociali che ha consentito, promuovendo politiche e servizi utili al soddisfacimento dei bisogni sociali più rilevanti della popolazione, di sviluppare qualità e coesione sociale. E’ sicuramente da ascrivere fra i risultati della L.R. n. 2 del 1985, sia la costruzione di una qualificata rete di servizi socio-sanitari per gli anziani non autosufficienti, per disabili e per minori da parte del sistema pubblico o privato convenzionato, che lo sviluppo di una rete di soggetti del terzo settore in particolare che hanno dato avvio ad una progettualità innovativa, nelle aree del disagio e dell’inclusione sociale.

 

Le politiche sociali della nostra Regione hanno infatti rappresentato, negli ultimi decenni, per la qualità ed innovazione espressa, un punto di riferimento che in molti casi ha ispirato e diffuso pratiche e metodologie in altre Regioni e a livello nazionale.

 

Oggi, di fronte all’affacciarsi di nuovi bisogni ed all’evolversi delle condizioni e delle attese della popolazione della Regione, si impone una decisa riforma al sistema di Welfare regionale e locale.

 

L’evolversi poi del contesto legislativo generale, che affida alle Regioni inedite ed importanti competenze e funzioni, assegna alle stesse responsabilità esclusive in ordine alla costruzione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali.

 

Questa grande e nuova responsabilità che la Regione Emilia-Romagna intende condividere in modo pieno e convinto, innanzi tutto con il sistema delle Autonomie locali e con i diversi soggetti socialmente attivi e gli organismi di rappresentanza dei cittadini, è la principale caratteristica del processo legislativo che si avvia con questa legge di riforma del sistema di welfare.

 

La promozione della cittadinanza sociale, la solidarietà, la valorizzazione delle iniziative e delle scelte dei cittadini, la sussidiarietà rappresentano i tratti distintivi generali della riforma regionale.

 

L’individuazione di nuovi bisogni e la predisposizione di strumenti di risposta innovativi, assieme alla costruzione di un sistema che si fonda su diritti di accesso universalistici e su livelli essenziali di assistenza concordati e definiti, ne rappresentano il "corpo".

 

La riforma regionale cerca di delineare con precisione il ruolo dei diversi soggetti coinvolti.

 

Innanzitutto i Comuni, che rappresentano il fulcro del nuovo sistema, con il compito di progettare e realizzare il sistema locale dei servizi sociali a rete.

 

Le Province che, accanto a compiti consolidati in materia di politiche sociali, hanno compiti di coordinamento e supporto tecnico per la definizione dei Piani di zona, partecipando all’attuazione degli stessi.

 

La Regione, con compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo, compiti che deve assolvere definendo politiche sociali integrate e coordinate con tutti i settori che incidono sulla qualità della vita delle persone: politiche sanitarie, educative e formative, del lavoro, della cultura, urbanistiche e abitative.

 

Le Aziende sanitarie e le costituende Aziende pubbliche di servizi alla persona, che nasceranno a seguito del processo di trasformazione e riordino delle attuali IPAB, che rappresentano un importante tassello nella costruzione del sistema integrato, per attuare efficaci politiche di integrazione socio-sanitaria da un lato e costituire qualificati gestori di servizi e prestazioni dall’altro.

 

Il Terzo settore, come espressione della capacità di auto-organizzazione della società civile, le organizzazioni di rappresentanza sociale e di tutela degli utenti.

 

Le persone e in particolare le famiglie, destinatarie delle politiche e dei servizi, ma anche e soprattutto soggetti attivi nella proposta e nella iniziativa diretta.

 

Proprio la pluralità dei soggetti, sopra rapidamente elencati, che concorrono alla realizzazione del sistema, comporta la necessità di una sostanziale rivisitazione degli strumenti generali che devono permettere la realizzazione ed il controllo del sistema stesso: innanzi tutto gli strumenti di confronto e concertazione, per garantire l’apporto di tutti i soggetti coinvolti, utilizzando in particolare i due organismi già istituiti dalla legge regionale n. 3 del 1999: la Conferenza Regione-Autonomie Locali e la Conferenza regionale del Terzo settore; gli strumenti di programmazione, con l’individuazione dei piani di zona su ambiti territoriali distrettuali, quali strumenti privilegiati per la realizzazione del sistema; gli strumenti di regolazione dell’offerta, l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento in particolare, per promuovere una maggiore qualità e garanzie nella erogazione dei servizi e nell’accesso al sistema delle imprese sociali; il sistema di finanziamento dove la Regione diventa partner dei soggetti che promuovono e realizzano il piano di zona sugli obbiettivi concordati all’interno degli stessi.

 

Infine una considerazione sulla partecipazione a politiche europee: l’esperienza degli ultimi anni ha reso evidente l’importanza che la partecipazione a progettazioni europee ha avuto sulle politiche sociali regionali, non solo dal punto di vista finanziario; un aspetto importante e forse essenziale è rappresentato dalle collaborazioni ed apporti reciproci tra regioni e paesi europei che si sono attivate a partire dalle progettazioni comuni. Questa strada, che concorre a costruire una Europa unita anche su valori di solidarietà e obiettivi di benessere sociale, è quella che si vuole continuare a percorrere anche attraverso la riforma regionale.

 

 

3. IL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE. ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

 

 

Sulla base del nuovo quadro costituzionale l’articolo 1 precisa che la Regione, in quanto titolare, nella materia degli interventi relativi ai servizi sociali, della potestà legislativa generale residuale di cui all’articolo 117 della Costituzione, assume come propri i principi di cui alla legge n. 328 del 2000.

 

Gli articoli 1-4 dichiarano inoltre l’oggetto della riforma, le finalità ed i principi del PDL e del sistema integrato di interventi e servizi sociali e degli interventi socio-assistenziali.

 

All’articolo 5 sono indicati i destinatari, segnalando il passaggio ad un sistema che riconosce ed afferma il diritto dei destinatari ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato; l’articolo 6 individua il Comune come il livello istituzionale tenuto all’assistenza dei destinatari come individuati all’articolo 5.

 

 

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

CAPO I

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI A RETE

 

 

L’articolo 7 individua nel Comune il soggetto istituzionale tenuto a promuovere e garantire la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; viene messo in evidenza come il sistema locale si componga di un insieme di servizi e interventi progettati e realizzati in maniera integrata e coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai diversi soggetti pubblici e privati indicati dal PDL; vengono poi indicati i servizi e gli interventi che compongono il sistema.

 

L’articolo 8 disciplina i livelli essenziali delle prestazioni sociali; si tratta di un aspetto nodale per la realizzazione degli obiettivi generali del PDL, nella direzione di garantire diritti ed equità. Qui per la prima volta viene introdotto il tema del finanziamento del sistema, poi sviluppato nel titolo VI (articoli 44 e seguenti).

 

Il progetto di legge indica le prestazioni ed i servizi ricompresi nei livelli essenziali, assegnando al Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali (articolo 26) il compito di definire le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali.

 

Il finanziamento del sistema integrato si avvale di una pluralità di fonti, indicate all’articolo 44, e proprio per questo la definizione dei livelli deve avvenire, nel rispetto degli equilibri di bilancio, tenuto conto delle stesse e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.

 

In considerazione della centralità che il sistema delle Autonomie locali assume nella realizzazione degli obiettivi di politica sociale, per la definizione dei livelli è previsto che venga sancita una intesa triennale in sede di Conferenza Regione-Autonomie Locali, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale n. 3 del 1999.

 

L’articolo 9 disciplina l’accesso al sistema locale, prevedendo in particolare che i Comuni attivino, in raccordo con l’Azienda USL, lo sportello unico per l’accesso al sistema locale dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari. Si tratta di uno strumento importante del sistema, teso a facilitare i cittadini (vedi anche articolo 18, comma 8), a fornire informazioni e orientamento sui diritti, le opportunità sociali e le risorse (vedi anche articolo 7, comma 3, lettera a)); lo sportello svolge quindi funzioni di ascolto, informazione e orientamento attivando poi i competenti servizi per la presa in carico e la predisposizione, per bisogni complessi, di un programma assistenziale individualizzato, con il quale vengono valutati i bisogni assistenziali e definite le relative risposte. L’articolo in esame prevede poi che la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali e della competente Commissione consiliare, definisca con propria direttiva indirizzi per l’attivazione degli sportelli unici, per la definizione degli strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e delle modalità di individuazione del responsabile del caso.

 

L’articolo 10 affronta il tema della promozione sociale indicando alcuni ambiti privilegiati quali: a) la mediazione culturale e sociale come strumento per promuovere e favorire la convivenza, l’integrazione sociale e la soluzione dei conflitti individuali e sociali; b) il contrasto al disagio e la prevenzione delle cause di esclusione sociale; c) la conciliazione e l’armonizzazione dei tempi di cura e di lavoro per permettere alle donne e agli uomini di assolvere gli impegni di cura senza rinunciare all’attività lavorativa, promuovendo attività di mutualità per lo sviluppo della solidarietà e il miglioramento dei rapporti tra le generazioni.

 

La materia dei fondi integrativi è disciplinata dall’articolo 11; si tratta di una materia complessa sulla quale non si è ancora completato il quadro di riferimento normativo nazionale; non sono stati ancora emanati infatti i necessari decreti attuativi. L’articolo 26 della legge n. 328 del 2000 prevede che l’ambito di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale previsti all’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, comprenda le spese sostenute dall’assistito per le prestazioni sociali erogate nell’ambito di programmi assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali e semiresidenziali delle persone anziane e disabili. L’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992 infatti indica l’ambito di applicazione dei fondi ed in particolare alla lettera c) prevede "le prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell’assistito". Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del PDL la Regione definirà, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria ed in particolare la direttiva prevista all’articolo 12, comma 3, i criteri e le modalità per la definizione della quota posta a carico dell’assistito per le prestazioni sociali fruite nell’ambito dei programmi previsti dall’articolo 26 della legge n. 328 del 2000.

 

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

 

 

In questo Capo (articoli 12-14) è disciplinato il tema dell’integrazione socio-sanitaria con particolare riguardo a quanto previsto dal D.P.C.M. 14/02/2001 in materia, alla programmazione ed alle modalità organizzative e gestionali delle attività correlate.

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI

 

 

In questo capo sono definiti interventi e programmi che, per le caratteristiche presentate, richiedono una specifica disciplina.

 

L’articolo 15 introduce l’assegno di cura come intervento socio-sanitario a favore di anziani, disabili ed altre persone in condizione di non autosufficienza in quanto affette da gravi patologie in fase terminale o irreversibile; l’assegno è previsto a favore delle famiglie dei destinatari dell’intervento che garantiscono attività sociali e sanitarie a rilevanza sociale previste nel programma individualizzato, permettendo o dando continuità alle condizioni di domiciliarità. Viene quindi ampliata la platea dei destinatari dell’assegno di cura, finora previsto solo per gli anziani non autosufficienti, per riconoscere e valorizzare il lavoro di cura particolarmente gravoso che le famiglie sostengono.

 

L’assegno è previsto a favore non solo dei familiari conviventi, ma anche nel caso di congiunti con conviventi o altre persone non legate da vincoli di parentela ma con relazioni significative con la persona da assistere; anche qui con l’obiettivo di promuovere la solidarietà sociale e la mutualità.

 

L’assegno è previsto inoltre a favore delle famiglie e dei singoli che accolgono minori in affidamento familiare secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come recentemente riformata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.

 

Infine l’altra novità introdotta dall’articolo in esame riguarda l’assegno di cura maggiorato previsto al comma 4. Si tratta di una scelta volta a sostenere i lavoratori dipendenti che richiedono, secondo quanto previsto dalla legge n. 53 del 2000, periodi di congedo non retribuito e non computato nell’anzianità di servizio né a fini previdenziali, per gravi motivi familiari; l’assegno di cura maggiorato non è invece previsto per chi si trova nelle condizioni indicate dall’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, perché in questo caso il lavoratore dipendente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione ed il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa.

 

L’articolo 16 (comma 1) prevede, nell’ambito degli interventi volti al contrasto della povertà e di sostegno al reddito, l’incentivazione di programmi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento.

 

Con il medesimo articolo (comma 2) viene introdotto il prestito sull’onore, volto a sostenere le responsabilità individuali e familiari.

 

L’articolo 17 incentiva, ispirandosi ai principi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38, la realizzazione di programmi di servizio civile delle persone anziane, per valorizzare il ruolo e la funzione che le stesse hanno nella comunità.

 

 

TITOLO III

SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E PRINCIPI PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

 

 

Il titolo definisce compiti e ruoli dei soggetti che concorrono alla realizzazione del sistema integrato, a partire dai Comuni, che costituiscono il fulcro del nuovo sistema.

 

La definizione delle funzioni e dei ruoli dei soggetti istituzionali è ispirata al principio di sussidiarietà, prevedendo quindi in capo ai Comuni tutte quelle funzioni, compiti ed attività che per la "vicinanza" ai cittadini ed ai loro bisogni, sono esercitate in maniera maggiormente efficace ed in sintonia con le esigenze delle comunità locali. Le Province svolgono ruoli di coordinamento, raccordo tra la programmazione regionale e la pianificazione locale, definendo inoltre specifici programmi in settori e servizi dove è essenziale mantenere una caratterizzazione di "area vasta". La Regione ha compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo, per garantire uno sviluppo equilibrato ed equo dei sistemi locali.

 

Gli articoli 18-20, dedicati ai Comuni, definiscono ruolo e funzioni degli stessi nell’ambito del sistema integrato e le modalità di esercizio delle funzioni e di gestione dei servizi; per incentivare l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi è prevista una maggiorazione del contributo regionale finalizzato al concorso all’attuazione dei Piani di zona (articolo 46, comma 1, lettera b) a favore delle forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001.

 

I Comuni, per la gestione dei servizi e delle attività disciplinate dal PDL, si avvalgono delle forme indicate dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, della delega alle Aziende USL, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona; va ricordato che il disegno di legge finanziaria 2002, attualmente all’esame parlamentare, prevede modifiche al citato Testo unico; durante il corso del dibattito consiliare si valuterà la necessità di eventuali emendamenti, alla luce delle modifiche che potranno essere introdotte.

 

All’articolo 21 sono definite le funzioni ed i compiti delle Province, in coerenza con quanto già previsto dalla legge regionale n. 3 del 1999; un compito nuovo, relativo alla realizzazione del sistema integrato di cui al PDL, è quello del coordinamento per la definizione dei Piani di zona (articolo 28) e la loro partecipazione alla definizione ed attuazione degli stessi; è inoltre previsto che il Piano regionale individui ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale le cui indicazioni e contenuti dovranno essere raccordati ed integrati nell’ambito dei Piani di zona (articolo 28).

 

Con il PDL in esame (articolo 57, commi 4 e seguenti) vengono inoltre disciplinate le modalità per il trasferimento ai Comuni delle risorse provinciali utilizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 per l’esercizio delle funzioni di assistenza sociale di cui alla legge 18 marzo 1993, n. 67; fino al termine delle procedure indicate all’articolo 57, commi 4 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all’articolo 191, comma 3 della legge regionale n. 3 del 1999.

 

L’articolo 22 è dedicato alla definizione delle funzioni e dei compiti della Regione, partendo dai compiti di programmazione che devono essere esercitati in maniera integrata e coordinata nei diversi settori della vita sociale (politiche sociali, sanitarie, educative e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative); a tal fine è previsto che gli atti di programmazione regionale di settore dovranno contenere una specifica valutazione di impatto della programmazione stessa sui soggetti socialmente più deboli.

 

Gli articoli 23 e 24 sono dedicati ai soggetti privati che concorrono alla realizzazione del sistema; una particolare attenzione è dedicata al Terzo settore, in quanto espressione di auto-organizzazione della società.

 

Al Terzo settore è riconosciuto infatti un ruolo specifico nella progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale.

 

L’ultimo articolo del Titolo III (articolo 25) contiene i principi ed i criteri generali per la disciplina in materia di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona, ispirandosi ai principi di cui all’articolo 10 della legge n. 328 del 2000.

 

Il riordino sarà infatti oggetto, data la complessità della materia, di specifica iniziativa legislativa.

 

 

TITOLO IV

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

 

 

Gli strumenti della programmazione del nuovo sistema sono il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali (articolo 26), i Piani di zona (articolo 28) e i Programmi provinciali per particolari ambiti di intervento (articolo 26, comma 3), di cui si è detto più sopra a proposito delle funzioni delle Province.

 

Al Piano regionale è assegnato il compito di definire gli indirizzi, in attuazione del Piano nazionale, per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato; in particolare dovrà definire gli obiettivi di benessere da perseguire, i fattori di rischio da contrastare, le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali (articolo 8), nel rispetto della compatibilità delle risorse.

 

Ai Piani di zona è assegnato il compito di definire i sistemi locali dei servizi sociali a rete che garantiscono i livelli essenziali delle prestazioni sociali; i Piani di zona possono integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali previsti a livello regionale.

 

Alla definizione dei Piani di zona concorrono, con le modalità stabilite con accordo tra i Comuni, i soggetti del Terzo settore (articolo 23) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona (articolo 25), che partecipano all’accordo di programma che approva i Piani, qualora concorrano anche alla loro realizzazione.

 

L’accordo di programma sui Piani di zona è approvato secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000; tale indicazione riveste un significato importante perché allarga la platea dei soggetti che vi partecipano oltre quelli pubblici, prevedendo anche la partecipazione dei privati senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona che, attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema previsto dal Piano.

 

Alla definizione dei Piani di zona concorrono inoltre i cittadini, le organizzazioni di rappresentanza sociale, le associazioni sociali e di tutela degli utenti; a tal fine il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali fornirà indirizzi sulle modalità per assicurare tale concorso e per garantire la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi.

 

Il Titolo in esame disciplina inoltre il sistema informativo dei servizi sociali (articolo 27) quale importante strumento per supportare le attività di programmazione e pianificazione delle politiche sociali.

 

L’articolo 29 afferma la necessità che i programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 ed i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle zone montane di cui alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 22, individuino gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e piani e che gli interventi sociali individuati si integrino nell’ambito dei Piani di zona; ciò sul presupposto che vengano definite politiche integrate in tutti i settori che incidono sul benessere e sulla qualità della vita dei cittadini.

 

Sulla base dello stesso presupposto e della necessità di individuare strumenti per la soluzione di particolari problematiche sociali o per la qualificazione di specifiche aree territoriali, la legge definisce all’articolo 30 i programmi speciali di intervento sociale.

 

Gli ultimi due articoli del Titolo IV (articoli 31 e 32) sono dedicati al tema della tutela e della partecipazione degli utenti; il primo strumento individuato è quello della Carta dei servizi sociali, che i soggetti gestori dei servizi devono obbligatoriamente adottare, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall’articolo 13 della legge n. 328 del 2000. Il riconoscimento dell’importanza dello strumento in esame, in particolar modo per l’informazione e la trasparenza nell’erogazione dei servizi, è rinvenibile nella scelta regionale di renderlo requisito necessario ai fini dell’autorizzazione disciplinata all’articolo 34.

 

Per la tutela dei cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi sociali, la Giunta regionale dovrà disciplinare le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto di quanto stabilito dalla recente legge n. 152 del 2001 in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale e della legge regionale n. 15 del 1995 "Nuova disciplina del Difensore civico".

 

 

TITOLO V

STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA’ DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

 

La formazione degli operatori rappresenta probabilmente il primo aspetto da considerare per costruire un sistema caratterizzato da qualità ed efficacia degli interventi, nel rispetto dei principi a cui deve ispirarsi l’intervento sociale, sia dal punto di vista organizzativo e gestionale che della relazione operatore-cittadino.

 

Al tema della formazione è quindi dedicato l’articolo 33 che, accanto al riconoscimento del suo ruolo strategico, prevede la promozione della formazione degli operatori sociali e dell’area socio-sanitaria, tenendo conto dell’esigenza di raccordare i percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità, e la promozione di iniziative formative e di sostegno alla qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.

 

La programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative avviene secondo le norme di cui alla legge regionale n. 19 del 1979 "Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni" e all’articolo 205 della legge regionale n. 3 del 1999; in considerazione della centralità che il tema della formazione riveste nella realizzazione del sistema integrato, è previsto che il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali (articolo 26, comma 5) indichi gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale previsto all’articolo 4 della citata legge regionale n. 19 del 1979; è infine previsto (articolo 44, comma 3) che agli oneri derivanti dalle attività formative di cui all’articolo 33 del PDL si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 19 del 1979 e di quelli derivanti da organismi dell’Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.

 

La realizzazione di un sistema integrato al quale concorrono una pluralità di soggetti pubblici e privati richiede la definizione di strumenti di regolazione volti a garantire le necessarie condizioni di qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, a tutela dei soggetti che ne usufruiscono e a garanzia di un corretto ed efficace impiego delle risorse pubbliche destinate all’assistenza sociale.

 

L’articolo 34 del PDL disciplina l’autorizzazione al funzionamento di servizi e strutture socio-assistenziali e socio-sanitari, sia pubblici che privati, tenuto conto di quanto previsto in materia dalla legge quadro nazionale. L’autorizzazione al funzionamento di strutture è già prevista dalla legislazione regionale (legge regionale n. 34 del 1998), mentre l’autorizzazione dei servizi rappresenta una novità. Un’altra novità introdotta dal PDL è quella delle sanzioni amministrative (articoli 34, comma 6, 7, 8 e 36); la loro introduzione è ispirata dalla necessità di fornire alle amministrazioni comunali, titolari delle funzioni amministrative in materia, uno strumento sanzionatorio efficace contro comportamenti e prassi non conformi alle specifiche disposizioni in materia.

 

L’articolo 35 si occupa della vigilanza sui servizi e le strutture; le funzioni amministrative in materia sono attribuite, ferme restando le funzioni di vigilanza delle Aziende USL, ai Comuni; per l’esercizio delle funzioni di vigilanza i Comuni si avvalgono dell’organismo tecnico già previsto per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione al funzionamento. Il PDL prevede inoltre che gli organismi tecnici trasmettano annualmente ai Comuni interessati, alle Province ed alla Regione, una relazione sull’attività di vigilanza svolta; la sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Per permettere un efficace esercizio delle funzioni di vigilanza è previsto (articolo 36) che chiunque avvii un’attività che comporta l’erogazione di uno o più interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione al funzionamento ai sensi dell’articolo 34, è tenuto a darne comunicazione al Sindaco del Comune dove svolge l’attività; le modalità ed i termini per la presentazione delle comunicazioni di avvio di attività sono stabilite con direttiva regionale; per l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria.

 

L’articolo 37 introduce nel comparto socio-assistenziale l’accreditamento, come strumento per promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni e facilitare i rapporti tra soggetti erogatori di servizi ed i cittadini.

 

Il comma 2 dell’articolo 37 definisce l’accreditamento come condizione per instaurare rapporti economici con i soggetti pubblici finalizzati, in particolare, all’erogazione delle prestazioni mediante l’utilizzo dei titoli di cui all’articolo 38 ed alla partecipazione alle istruttorie pubbliche previste all’articolo 41.

 

Le funzioni amministrative in materia di accreditamento sono attribuite ai Comuni, che le esercitano acquisendo il parere di appositi organismi tecnici, la cui composizione e modalità di funzionamento sarà stabilita con la direttiva in materia di requisiti per l’accreditamento.

 

E’ previsto infine, in considerazione della necessità che gli organismi tecnici previsti a supporto delle attività in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento siano qualificati ed orientati alle necessità del sistema delineato dalla riforma, che la Regione individui ed organizzi azioni formative rivolte ai suoi componenti.

 

L’introduzione del sistema di accreditamento comporta la possibilità che gli Enti locali scelgano di garantire le prestazioni ed i servizi comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, mediante la concessione ai destinatari di titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali (articolo 38); il possessore del titolo, nel quale sono indicate le prestazioni ed i servizi che devono essere erogate, le caratteristiche e le modalità della fruizione, si rivolge ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco dei fornitori di servizi accreditati, che erogano le prestazioni secondo tariffe predeterminate concordate con l’Ente locale che lo ha rilasciato. Il titolo è quindi lo strumento che permette al cittadino di scegliere, nell’ambito di quelli accreditati, il fornitore a cui rivolgersi per ottenere le prestazioni ed i servizi, che saranno remunerate allo stesso dall’Ente locale sulla base delle tariffe predeterminate.

 

Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali deve disciplinare i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individuare i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l’utilizzo degli stessi e le relative procedure, nonché definire indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell’accesso alle prestazioni ed ai servizi, con particolare attenzione ai casi in cui l’Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli stessi.

 

Gli articoli 39 e 40 si occupano degli affidamenti e degli acquisti di servizi e prestazioni da parte degli Enti locali; viene indicata come modalità privilegiata, laddove possibile tenuto conto della disciplina statale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da parte della pubblica amministrazione, quella delle procedure di affidamento ristrette e negoziate; ciò sul presupposto che le stesse permettano di valorizzare l’apporto dei soggetti del Terzo settore e la loro capacità progettuale. Le ulteriori indicazioni riguardano le forme e le modalità per la verifica periodica degli adempimenti oggetto dei contratti e la valutazione delle offerte, che deve avvenire secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.

 

In considerazione della rilevanza e delicatezza del tema degli affidamenti e degli acquisti di servizi e prestazioni nell’ambito della realizzazione degli obiettivi del sistema integrato, è previsto che la Giunta regionale definisca con direttiva i requisiti generali per la partecipazione alle gare ed i criteri per la valutazione della qualità delle offerte, in attuazione di quanto già previsto dalla legge regionale n. 7 del 1994.

 

L’articolo 41 è dedicato alle istruttorie pubbliche per la progettazione comune; si tratta di uno strumento per valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo settore nell’affrontare specifiche problematiche sociali, mediante la coprogettazione dei relativi interventi. Alle istruttorie pubbliche partecipano i soggetti del Terzo settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti attivi nel territorio di riferimento ed i cittadini interessati; le istruttorie si concludono con l’individuazione di progetti di intervento innovativi e sperimentali e la definizione da parte degli Enti locali delle forme e modalità della collaborazione con i soggetti del Terzo settore che dichiarano la propria disponibilità a collaborare.

 

L’apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale (articolo 42) si realizza in particolare mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale n. 37 del 1996, per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato; con ciò si è voluto rimarcare, in coerenza con le indicazioni della legge quadro nazionale e regionale e con le recenti affermazioni della giurisprudenza, che l’apporto del volontariato deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche fondanti dello stesso, distinguendolo chiaramente dall’apporto di altri soggetti del Terzo settore caratterizzati come impresa sociale.

 

L’ultimo articolo del titolo V (articolo 43) tratta il tema della compartecipazione al costo dei servizi da parte dei fruitori; lo strumento principale in materia è l’indicatore delle situazione economica (ISE), definito dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il PDL prevede che la Regione definisca i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, tenuto conto delle indicazioni del Piano nazionale e dei principi stabiliti dal decreto legislativo n. 109 del 1998.

 

 

TITOLO VI

SISTEMA DI FINANZIAMENTO

 

 

Il titolo in esame definisce all’articolo 44 il finanziamento del sistema integrato, che si avvale di un sistema di finanziamento plurimo, costituito dalle risorse degli Enti locali, di quelle del Fondo regionale per le politiche sociali, di quelle del Fondo sanitario regionale, per le attività ad integrazione socio-sanitaria, delle risorse dei soggetti del Terzo settore e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona sottoscrivendo i relativi accordi di programma, delle risorse stanziate ai sensi della legge regionale n. 19 del 1979 e di quelle provenienti da organismi dell’Unione europea, per la realizzazione delle attività formative indicate all’articolo 33 del PDL.

 

L’articolo 45 prevede l’istituzione del Fondo regionale per le politiche sociali, nel quale confluiscono le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale, gli stanziamenti previsti nei capitoli del bilancio regionale destinati alla realizzazione di obiettivi di politica sociale e comunque tutte le risorse provenienti dallo Stato per il finanziamento di interventi di settore che sono confluite nel Fondo nazionale, le ulteriori risorse integrative regionali da determinare con legge di bilancio, e le altre assegnazioni statali o comunitarie in materia di interventi socio-assistenzali e socio-sanitari. Le risorse del Fondo regionale sono destinate alle spese correnti operative ed alle spese di investimento.

 

Gli articoli 46 e 47 definiscono la finalizzazione ed i destinatari del Fondo sia per quanto riguarda le spese correnti operative che per le spese di investimento.

 

Per quanto riguarda le spese correnti operative, particolare rilevanza assume la previsione del riparto di risorse tra Comuni singoli e associati, quale concorso regionale all’attuazione dei Piani di zona, con la previsione di un contributo maggiorato a favore delle forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del 2001, che gestiscono servizi sociali; si supera quindi l’attuale impostazione che prevede il trasferimento di risorse quale concorso alle spese di mantenimento dei servizi, a favore della previsione di finanziamento per sostenere la realizzazione degli obiettivi dei Piani di zona, adottati in coerenza con le indicazioni della pianificazione nazionale e regionale.

 

E’ inoltre previsto un finanziamento destinato alle Province per sostenerne le attività di coordinamento e supporto informativo e tecnico per la definizione dei Piani di zona.

 

Lo strumento per la pianificazione annuale è il Programma regionale annuale dei servizi e degli interventi, adottato sulla base delle indicazioni del Piano regionale.

 

Il PDL definisce, in attesa dell’approvazione del primo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, le finalità per cui possono essere concessi i contributi per spese di investimento.

 

L’articolo 48 contiene le norme finanziarie.

 

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

L’articolo 49 indica le disposizioni regionali abrogate, a partire dalla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale", prevedendo inoltre le abrogazioni necessarie ad armonizzare le disposizioni vigenti con i contenuti del PDL.

 

Agli articoli 50-56 sono poi previste modificazioni a diverse leggi regionali; si segnalano in particolare le modificazioni introdotte alla legge regionale n. 19 del 1994, volte, da una parte a raccordare la disciplina ivi contenuta in materia di integrazione socio-sanitaria con le disposizioni del PDL, e dall’altra a trasformare le attuali Conferenze sanitarie territoriali in Conferenze territoriali sociali e sanitarie, in coerenza con le previsioni contenute nel PDL.

 

L’articolo 57 definisce la necessaria disciplina transitoria, nelle more dell’approvazione dei diversi provvedimenti attuativi indicati nel PDL, della definizione dei rapporti connessi al trasferimento delle funzioni provinciali di cui alla legge n. 67 del 1993 ai Comuni e della approvazione della legge regionale di riordino delle IPAB prevista all’articolo 25 del PDL.

 

 

 

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

 

"NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI"

 

 

 

INDICE

 

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

 

Articolo 1 Oggetto della riforma

 

Articolo 2 Finalità e principi della legge

 

Articolo 3 Finalità e principi del sistema integrato di interventi e servizi sociali

 

Articolo 4 Interventi socio-assistenziali

 

Articolo 5 Diritto alle prestazioni

 

Articolo 6 Soggetti tenuti all’assistenza

 

 

TITOLO II IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

 

CAPO I Il sistema locale dei servizi sociali a rete

 

Articolo 7 Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete

 

Articolo 8 Livelli essenziali delle prestazioni sociali

 

Articolo 9 Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete

 

Articolo 10 Interventi per la promozione sociale

 

Articolo 11 Fondi integrativi per prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie

 

 

CAPO II Disposizioni per l’integrazione socio-sanitaria

 

Articolo 12 Integrazione socio-sanitaria

Articolo 13 Programmazione delle attività socio-sanitarie

 

Articolo 14 Modalità organizzative e gestionali delle attività socio-sanitarie

 

 

CAPO III Disposizioni specifiche per la realizzazione di particolari interventi

 

Articolo 15 Assegni di cura

 

Articolo 16 Interventi di sostegno economico

 

Articolo 17 Servizio civile delle persone anziane

 

TITOLO III SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E PRINCIPI PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Articolo 18 Comuni

 

Articolo 19 Esercizio delle funzioni e ambiti associativi

 

Articolo 20 Deleghe alle Aziende USL

 

Articolo 21 Province

 

Articolo 22 Regione

 

Articolo 23 Soggetti del Terzo settore e altri soggetti senza scopo di lucro

 

Articolo 24 Altri soggetti privati

 

Articolo 25 Principi per la disciplina in materia di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona

 

TITOLO IV STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

 

Articolo 26 Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

 

Articolo 27 Sistema informativo dei servizi sociali

 

Articolo 28 Piani di zona

 

Articolo 29 Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana

 

Articolo 30 Programmi speciali di intervento sociale

 

Articolo 31 Carta dei servizi sociali

 

Articolo 32 Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

 

 

TITOLO V STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA’ DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

Articolo 33 Attività di formazione

Articolo 34 Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

 

Articolo 35 Vigilanza sui servizi e le strutture

Articolo 36 Comunicazione di avvio di attività

Articolo 37 Accreditamento

Articolo 38 Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali

Articolo 39 Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni

Articolo 40 Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti e acquisti di servizi e prestazioni

Articolo 41 Istruttoria pubblica per la progettazione comune

Articolo 42 Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete

Articolo 43 Compartecipazione al costo dei servizi

 

TITOLO VI SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Articolo 44 Il finanziamento del sistema integrato

 

Articolo 45 Fondo regionale per le politiche sociali

Articolo 46 Fondo regionale per le politiche sociali – Spese correnti operative

Articolo 47 Fondo regionale per le politiche sociali – Spese di investimento

Articolo 48 Norme finanziarie

 

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

Articolo 49 Abrogazioni

 

Articolo 50 Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38

 

Articolo 51 Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14

 

Articolo 52 Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47

 

Articolo 53 Modificazioni alla legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5

 

Articolo 54 Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19

 

Articolo 55 Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50

 

Articolo 56 Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27

 

Articolo 57 Norme transitorie

 

 

 

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

 

 

Articolo 1

Oggetto della riforma

 

 

     

  1. La presente legge, ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, detta norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la definizione e la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, di seguito indicato come sistema integrato.

 

 

Articolo 2

Finalità e principi della legge

 

 

     

  1. La Regione e gli Enti locali garantiscono, con il concorso dei soggetti di cui agli articoli 23, comma 2 e 25, la realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, nel rispetto delle seguenti finalità e principi:

     

  1. rispetto della dignità della persona, con particolare riferimento all’infanzia, all’adolescenza ed alle persone a rischio o in condizione di esclusione sociale;
  2.  

     

  3. riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le istituzioni, le persone, le famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
  4.  

     

  5. promozione della partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti, assumendo il confronto e la concertazione come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;
  6.  

     

  7. valorizzazione e sostegno di chi assume compiti di cura e delle famiglie quali ambiti primari di vita e di sviluppo della persona, perseguendo la condivisione delle responsabilità tra donne e uomini;
  8.  

     

  9. promozione dell’autonomia e della vita indipendente, con particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al proprio domicilio delle persone in condizione di non autosufficienza o con limitata autonomia;
  10.  

     

  11. sviluppo e qualificazione dei servizi sociali anche attraverso la valorizzazione delle professioni sociali;
  12.  

     

  13. concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali e tra questi e i soggetti di cui all’articolo 23;
  14.  

     

  15. integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative.

     

  1. Il sistema integrato ha carattere di universalità e si fonda sui principi di sussidiarietà, cooperazione e riconoscimento della cittadinanza sociale quale insieme di diritti, doveri e responsabilità delle persone, delle famiglie, delle forme organizzate della società e delle istituzioni, per assolvere i doveri di solidarietà sociale e favorire il pieno sviluppo della persona ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 2 della Costituzione.

 

 

Articolo 3

Finalità e principi del sistema integrato di interventi e servizi sociali

 

 

     

  1. Il sistema integrato si informa alle seguenti finalità e principi:

 

     

  1. prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e della emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e promozionali basate sulla formazione e sull’accesso e socializzazione al lavoro;
  2.  

     

  3. riconoscimento del valore e del ruolo delle famiglie e delle reti sociali, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona e valorizzazione delle iniziative delle persone e delle famiglie per lo sviluppo di forme di auto-aiuto e di reciprocità;
  4.  

     

  5. riconoscimento del diritto all’educazione ed all’armonico sviluppo psico-fisico dei minori, nel rispetto dei principi costituzionali in materia e dei diritti loro riconosciuti dalla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché riconoscimento delle facoltà di espressione e del diritto di partecipazione alle scelte che li riguardano;
  6.  

     

  7. rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
  8.  

     

  9. adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
  10.  

     

  11. fruizione degli interventi negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, che comprendono il comune di residenza del cittadino.

 

     

  1. Il sistema integrato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni di cui al successivo articolo 8.

 

 

 

Articolo 4

Interventi socio-assistenziali

 

 

     

  1. Gli interventi socio-assistenziali sono volti a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà economiche, da limitazioni personali e sociali e da condizioni di non autosufficienza.
  2.  

     

  3. Gli interventi socio-assistenziali si fondano sulla valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.
  4.  

     

  5. Gli interventi socio-assistenziali sono improntati a flessibilità organizzativa e personalizzazione, anche attraverso la definizione di progetti individualizzati.

 

 

Articolo 5

Diritto alle prestazioni

 

 

     

  1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:

 

     

  1. i cittadini italiani;
  2.  

     

  3. i cittadini dell’Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
  4.  

     

  5. gli apolidi e gli stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la disciplina di cui all’articolo 18 dello stesso testo unico.

 

     

  1. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge, sulla base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le altre Regioni e Province autonome; i protocolli, adottati sentito il parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l’identificazione del Comune tenuto all’assistenza, regolando in particolare i rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma, i Comuni dell’Emilia-Romagna definiscono previ accordi con i Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.
  2.  

     

  3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
  4.  

     

  5. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni economiche, secondo quanto disposto all’articolo 43.
  6.  

     

  7. I Comuni garantiscono l’accesso prioritario ai servizi ed alle prestazioni del sistema integrato ai soggetti indicati all’articolo 2, comma 3 della legge n. 328 del 2000, secondo i criteri generali stabiliti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26.

 

 

Articolo 6

Soggetti tenuti all’assistenza

 

 

     

  1. Il Comune tenuto all’assistenza dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5 è identificato facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui all’articolo 5, comma 2, per i quali l’identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all’assistenza dei soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 5 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.
  2.  

     

  3. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che, al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all’assistenza, il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.

 

 

 

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

 

CAPO I

IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI A RETE

 

 

Articolo 7

Interventi e servizi del sistema locale dei servizi sociali a rete

 

 

     

  1. I Comuni, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della popolazione, promuovono e garantiscono, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 18, 19 e 20, la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete.
  2.  

     

  3. Il sistema locale si compone di un insieme di servizi ed interventi progettati e realizzati in maniera integrata e coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai diversi soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.
  4.  

     

     

  5. I servizi e gli interventi di cui al comma 2 sono in particolare:

 

     

  1. servizi informativi, di ascolto e orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso, anche attraverso gli sportelli unici di cui all’articolo 9;
  2.  

     

  3. consulenza e sostegno alle famiglie e a chi assume compiti connessi al lavoro di cura e alle responsabilità genitoriali, anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
  4.  

     

  5. servizi e interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
  6.  

     

  7. accoglienza familiare di persone prive di adeguati supporti familiari;
  8.  

     

  9. servizi e interventi residenziali e semiresidenziali volti all’accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio, ovvero ad affiancare, anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità di cura;
  10.  

     

  11. servizi e interventi di prevenzione, ascolto, sostegno e accoglienza rivolti a persone a rischio di emarginazione sociale, con particolare attenzione ai giovani, agli adolescenti e alle persone minacciate o vittime di violenza ed abuso, in particolare donne e minori;
  12.  

     

  13. interventi di sostegno all’inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche al fine del raggiungimento degli obiettivi della L.R. 25 febbraio 2000, n. 14 "Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";
  14.  

     

  15. misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.

 

     

  1. Per fare fronte a situazioni di emergenza sociale, personali o familiari, i Comuni prevedono, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, modalità organizzative dei servizi e degli interventi tali da garantire risposte di pronto intervento sociale.
  2.  

     

  3. Per favorire il contatto con persone in situazione di disagio sociale o con gruppi di popolazione a rischio sociale, che non si rivolgono direttamente ai servizi, i Comuni attivano interventi di strada; gli interventi di strada si realizzano attraverso la collaborazione e l’integrazione delle attività dei soggetti pubblici e privati che intervengono nelle aree di marginalità sociale, al fine di prevenirne e contrastarne le cause.
  4.  

     

  5. I Piani di zona di cui all’articolo 28 promuovono, sulla base delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26, sperimentazioni di servizi e interventi volte a dare risposta a nuovi bisogni sociali, a individuare modalità organizzative e gestionali innovative, anche attraverso la collaborazione con i soggetti operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.

 

 

Articolo 8

Livelli essenziali delle prestazioni sociali

 

 

     

  1. Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge n. 328 del 2000, i servizi e gli interventi di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 della presente legge.
  2.  

     

  3. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni individuati dallo Stato secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge n. 328 del 2000, definisce le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali; la definizione dei livelli avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, tenuto conto delle risorse di cui all’articolo 44 destinate al finanziamento del sistema integrato e della compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni ai sensi dell’articolo 43.
  4.  

     

  5. Per la definizione dei livelli di cui al comma 2 viene sancita apposita intesa triennale in sede di Conferenza Regione-Autonomie Locali, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale n. 3 del 1999.

 

 

Articolo 9

Accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete

 

 

     

  1. I Comuni, singoli o associati ai sensi dell’articolo 19, in raccordo con l’Azienda USL, attivano lo sportello unico per l’accesso al sistema locale dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari; lo sportello fornisce informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, i servizi e gli interventi, le iniziative e le azioni per la promozione sociale di cui all’articolo 10.
  2.  

     

  3. Lo sportello effettua inoltre, insieme al cittadino, una prima valutazione del bisogno espresso e l’esame delle condizioni di accesso; successivamente lo sportello invia il cittadino ai competenti servizi per la presa in carico e l’eventuale predisposizione del programma assistenziale individualizzato di cui al comma 4, garantendo il necessario raccordo con gli stessi.
  4.  

     

  5. Per l’accesso ai servizi ed alle prestazioni socio-sanitarie, la valutazione integrata viene effettuata in collaborazione con i servizi del distretto sanitario.
  6.  

     

  7. Per bisogni complessi, che richiedono l’intervento di diversi servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale e per la predisposizione del programma assistenziale individualizzato, compreso il progetto individuale per le persone disabili previsto all’articolo 14 della legge n. 328 del 2000 e il progetto educativo individuale per i minori in difficoltà.
  8.  

     

  9. Al fine di garantire l’attuazione e l’efficacia degli interventi previsti dai programmi assistenziali individualizzati è nominato un responsabile del caso.
  10.  

     

  11. La Giunta regionale, con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, sulla base dei contenuti della presente legge e del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, definisce indirizzi per l’attivazione degli sportelli unici, per la definizione degli strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e delle modalità di individuazione del responsabile del caso.

 

 

Articolo 10

Interventi per la promozione sociale

 

 

     

  1. Gli Enti locali promuovono interventi per la promozione sociale volti in particolare a:

 

     

  1. promuovere la convivenza e l’integrazione sociale, la soluzione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il ricorso ad attività di integrazione culturale e di mediazione sociale;
  2.  

     

  3. contrastare il disagio e prevenire le cause di esclusione sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile, alle dipendenze patologiche, alle situazioni di povertà estrema, alla prostituzione e ad altre forme di sfruttamento;
  4.  

     

  5. conciliare e armonizzare i tempi della cura e del lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere gli impegni di cura senza rinunciare all’attività lavorativa, anche promuovendo attività di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà e al miglioramento dei rapporti tra le generazioni;
  6.  

     

  7. garantire pari opportunità adottando politiche di genere.

 

     

  1. I Comuni, per qualificare gli interventi e facilitare i cittadini nella fruizione e partecipazione alle iniziative, promuovono azioni per la messa in rete e la razionalizzazione delle iniziative pubbliche e private presenti sul territorio.
  2.  

     

  3. La Regione, sulla base dei criteri individuati dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26, incentiva programmi per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e per la realizzazione di iniziative formative volte a qualificarne le attività.

 

 

Articolo 11

Fondi integrativi per prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie

 

 

     

  1. Secondo quanto previsto dall’articolo 26 della legge n. 328 del 2000, l’ambito di applicazione dei fondi integrativi di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 comprende, per la quota posta a carico dell’assistito:

 

     

  1. le prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a favore di persone anziane e disabili in strutture residenziali e semiresidenziali accreditate a norma della presente legge;
  2.  

     

  3. le prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali accreditate a norma della presente legge, erogate al domicilio a favore di persone anziane e disabili.

 

     

  1. La Regione, a seguito dell’approvazione dei provvedimenti attuativi in materia di fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992, disciplina i criteri e le modalità per la definizione della quota di cui al comma 1 posta a carico dell’assistito.

 

 

 

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

 

 

Articolo 12

Integrazione socio-sanitaria

 

 

     

  1. Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a soddisfare in modo integrato le esigenze di tutela della salute, di recupero e mantenimento delle autonomie personali, di inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante prestazioni a carattere prolungato.
  2.  

     

  3. Sulla base di quanto disposto dall’articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, le prestazioni socio-sanitarie si distinguono in:

 

     

  1. prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle Aziende USL;
  2.  

  3. prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai Comuni.

 

     

  1. La Regione attua quanto previsto dall’articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, individuando con proprie direttive, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all’articolo 1 del medesimo decreto legislativo e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 22 della legge n. 328 del 2000, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, determinando altresì i criteri di finanziamento delle stesse e dell’assegno di cura di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a); le direttive di cui al presente comma sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

Articolo 13

Programmazione delle attività socio-sanitarie

 

 

     

  1. La Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all’articolo 10-bis della legge regionale n. 19 del 1994 esprime parere sulle direttive di cui al comma 3 dell’articolo 12.
  2.  

     

  3. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 come modificato dalla presente legge, promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria previsti all’articolo 28, comma 2, in coerenza con le direttive regionali previste all’articolo 12, comma 3, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l’integrazione e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale e con i Programmi per le attività territoriali previsti all’articolo 3-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992; la Conferenza territoriale sociale e sanitaria esprime alla Regione i pareri di cui all’articolo 28, comma 4 della presente legge.

 

 

Articolo 14

Modalità organizzative e gestionali delle attività socio-sanitarie

 

 

     

  1. I Comuni e le Aziende USL individuano, nell’ambito degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 28, i modelli organizzativi e gestionali ed i relativi rapporti finanziari in coerenza con le direttive di cui all’articolo 12, comma 3, fondati sulla integrazione professionale delle rispettive competenze.
  2.  

     

  3. Il Direttore Generale dell’Azienda USL disciplina, nell’atto aziendale di diritto privato, la funzione organizzativa cui affidare il coordinamento delle attività sanitarie a rilievo sociale, ivi comprese quelle connotate da elevata integrazione sanitaria, in coerenza con le direttive regionali in materia di atti aziendali.

 

 

 

CAPO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI

 

 

Articolo 15

Assegni di cura

 

     

  1. La Regione e gli Enti locali riconoscono benefici di carattere economico finalizzati al sostegno dell’accoglienza e del lavoro di cura nei confronti di anziani, di disabili, di altre persone in condizione di non autosufficienza, di minori in affidamento familiare.
  2.  

     

  3. I benefici economici di cui al comma 1, denominati assegni di cura, sono previsti a favore:

 

     

  1. di famiglie che garantiscono prestazioni socio-sanitarie previste dal programma assistenziale individualizzato di cui all’articolo 9, comma 4, che permettono o danno continuità alle condizioni di domiciliarità di: anziani in condizione di non autosufficienza, disabili riconosciuti in situazione di handicap grave secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, persone in condizione di non autosufficienza affette da gravi patologie in fase terminale o irreversibili, presenti nel nucleo; i Comuni e le Aziende USL garantiscono le prestazioni ed i servizi di rispettiva competenza, comprese nei livelli essenziali sociali e socio-sanitari e previste nel programma assistenziale individualizzato, non assicurate dalle famiglie ai sensi della presente lettera;
  2.  

     

  3. di famiglie e persone singole che, secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia", accolgono minori in affidamento familiare.

 

     

  1. Possono ottenere l’assegno di cura di cui alla lettera a) del comma 2 le famiglie presso cui l’anziano, il disabile o la persona in condizione di non autosufficienza convive. Possono altresì ottenere l’assegno di cura i congiunti non conviventi o altre persone non legate da vincoli di parentela, purchè abbiano relazioni significative con la persona da assistere, e che siano in condizioni di garantire un effettivo ed adeguato aiuto.
  2.  

     

  3. Ai lavoratori dipendenti che richiedono i congedi per i gravi e documentati motivi familiari previsti all’articolo 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assumere gli impegni di cura di cui alla lettera a) del comma 2, viene riconosciuto un assegno di cura maggiorato. L’assegno di cura di cui al presente comma è previsto per i congedi di durata non inferiore ai tre mesi nell’arco di dodici mesi; non hanno diritto all’assegno di cura maggiorato i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste all’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
  4.  

     

  5. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva le condizioni per la concessione degli assegni di cui al presente articolo, la loro entità, l’indicatore della situazione economica per accedervi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998, le procedure di concessione e le modalità di controllo dell’attuazione del programma assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento familiare, del progetto educativo individuale, da parte del responsabile del caso di cui all’articolo 9, comma 5; la direttiva di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Articolo 16

Interventi di sostegno economico

 

 

     

  1. Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 7, comma 3, lett. h) la Regione, con proprio atto, incentiva programmi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento.
  2.  

     

  3. Al fine di sostenere le responsabilità individuali e familiari, in alternativa a interventi di sostegno economico ed in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, i Comuni possono concedere prestiti sull’onore consistenti nella concessione, tramite apposite convenzioni con istituti di credito, di prestiti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati. L’onere degli interessi è a carico del Comune. All’interno del Fondo regionale per le politiche sociali di cui all’articolo 45 è riservata una quota per il concorso alle spese per la promozione dei prestiti sull’onore.

 

 

Articolo 17

Servizio civile delle persone anziane

 

     

  1. La Regione con proprio atto, ispirandosi ai principi ed alle finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38, ed al fine di valorizzare il ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, incentiva, anche valorizzando l’apporto delle associazioni di volontariato, la realizzazione di programmi di servizio civile delle persone anziane con le seguenti caratteristiche:

 

     

  1. previsione di modalità di impiego volontario delle persone anziane in attività e programmi di pubblica utilità, in relazione alle professionalità ed ai requisiti attitudinali necessari;
  2.  

     

  3. previsione, sulla base del tempo offerto alla comunità ed a fronte dell’attività prestata, di agevolazioni nella fruizione di servizi quali ad esempio quelli di trasporto e culturali;
  4.  

     

  5. previsione, per le persone anziane che prestano l’attività volontaria, di garanzie assicurative contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

 

 

TITOLO III

SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E PRINCIPI PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

 

 

Articolo 18

Comuni

 

 

     

  1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale.
  2.  

     

  3. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 1, promuovendo il concorso dei soggetti di cui agli articoli 23 e 25 alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche valorizzando i servizi e gli interventi presenti sul territorio.
  4.  

     

  5. I Comuni, attraverso il Piano di zona di cui all’articolo 28, esercitano le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, in coerenza con il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26 ed in raccordo con la programmazione sanitaria.
  6.  

     

  7. I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:

 

     

  1. tutela dei minori, anche mediante la collaborazione con l’Autorità giudiziaria competente;
  2.  

     

  3. assistenza sociale secondo quanto previsto dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 già di competenza delle Province;
  4.  

     

  5. autorizzazione e vigilanza di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari secondo quanto previsto agli articoli 34, 35 e 36;
  6.  

     

  7. accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari secondo quanto previsto all’articolo 37;
  8.  

     

  9. concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale e dagli indirizzi di cui all’articolo 22, comma 3;
  10.  

     

  11. emergenza sociale di cui all’articolo 7 comma 4.

 

     

  1. I Comuni definiscono i parametri di valutazione delle condizioni previste dall’articolo 2, comma 3 della legge n. 328 del 2000, ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26.
  2.  

     

  3. I Comuni possono prevedere, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 5 della legge n. 328 del 2000, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla pianificazione regionale e locale, agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura.
  4.  

     

  5. I Comuni concedono contributi per sostenere la mobilità delle persone anziane, disabili o in condizioni di inabilità; all’interno del Fondo regionale per le politiche sociali di cui all’articolo 45 è riservata una quota per il concorso alle spese di cui al presente comma.
  6.  

     

  7. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti loro conferiti nel rispetto dei principi e delle modalità di cui all’articolo 6, comma 3 della legge n. 328 del 2000 ed in particolare favoriscono l’accesso dei cittadini ai servizi e agli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso gli sportelli unici di cui all’articolo 9.
  8.  

     

  9. I Comuni concorrono alla programmazione regionale con le modalità di cui all’articolo 26.
  10.  

     

  11. I Comuni valutano, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 22, comma 2, lettera k), l’efficacia e l’efficienza dei servizi e degli interventi ed i risultati conseguiti.

 

 

Articolo 19

Esercizio delle funzioni e ambiti associativi

 

 

     

  1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 1 dell’articolo 18 in forma singola o associata, secondo quanto previsto dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11.
  2.  

     

  3. Per l’individuazione dell’ambito associativo i Comuni tengono conto dell’esigenza di facilitare i cittadini nella fruizione dei servizi nonché di criteri di efficienza ed efficacia della rete, anche in relazione alle esigenze di tutela dei minori.
  4.  

     

  5. Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi di cui alla presente legge sono quelli individuati dai Comuni ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale n. 3 del 1999.
  6.  

     

  7. La Regione, nel riparto del Fondo regionale per le politiche sociali di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), prevede un contributo maggiorato a favore delle forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, che gestiscono i servizi di cui alla presente legge.
  8.  

     

  9. Per la gestione dei servizi e delle attività di cui alla presente legge, i Comuni si avvalgono delle forme previste dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, della delega di cui all’articolo 20, nonché delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all’articolo 25.

 

 

Articolo 20

Deleghe alle Aziende USL

 

 

     

  1. Nell’ambito del Piano di zona di cui all’articolo 28, i Comuni possono prevedere di delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende USL, in ambito di norma distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del D.lgs. n. 502 del 1992. L’Azienda USL assume la gestione di attività o servizi delegati che presentino omogeneità per area di intervento ed ambito territoriale.
  2.  

     

  3. Per la gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali delegati di cui al comma 1, l’Azienda USL e il Comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definite in particolare:

 

     

  1. la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai servizi delegati;
  2.  

     

  3. le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
  4.  

     

  5. i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati, la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento all’Azienda USL;
  6.  

     

  7. la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle prestazioni erogate e all’andamento della spesa.

 

     

  1. Al fine di migliorare l’integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, le Aziende USL possono partecipare a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari, costituite dagli Enti locali secondo quanto previsto dal Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

 

Articolo 21

Province

 

 

     

  1. Le Province partecipano alla programmazione regionale nei modi di cui all’articolo 26, promuovono l’integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento alle politiche attive del lavoro, della formazione professionale, dell’istruzione, dell’educazione e della pianificazione territoriale.
  2.  

     

  3. Spettano alle Province inoltre:

 

     

  1. le funzioni di promozione del concorso dei soggetti di cui agli articoli 23 e 25, volte a favorire il coordinato apporto alla definizione e alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi;
  2.  

     

  3. le funzioni di cui all’articolo 190, commi 3 e 4 della legge regionale n. 3 del 1999;
  4.  

     

  5. le funzioni di rilevazione dell’offerta di servizi e strutture socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie presenti sul loro territorio nonché dei bisogni, anche al fine di implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale provinciale nell’ambito di quello regionale e le funzioni di supporto, su richiesta degli Enti locali, per il coordinamento degli interventi territoriali.

 

     

  1. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di zona con le modalità di cui all’articolo 28 ed all’attuazione degli stessi e definiscono i Programmi provinciali di cui all’articolo 26, comma 3.

 

 

 

Articolo 22

Regione

 

 

     

  1. La Regione, nell’ambito dei propri strumenti di programmazione, definisce politiche integrate tra i diversi settori della vita sociale ed in particolare in materia di politiche sociali, sanitarie, educative e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche ed abitative; a tal fine gli atti di programmazione regionale di settore dovranno contenere una specifica valutazione di impatto della programmazione stessa nei confronti dei soggetti socialmente più deboli.
  2.  

     

  3. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo in materia di servizi sociali e le altre funzioni previste dalla legge n. 328 del 2000, ed in particolare:

 

     

  1. promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali ed approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26;
  2.  

     

  3. definisce i requisiti minimi e le procedure per l’autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati, nonché le modalità ed i criteri per l’esercizio della vigilanza di cui agli articoli 34, 35 e 36;
  4.  

     

  5. definisce i requisiti e le procedure per l’accreditamento delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Emilia-Romagna di cui all’articolo 37;
  6.  

     

  7. definisce i criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
  8.  

     

  9. ripartisce, con le modalità di cui agli articoli 45 e seguenti, il Fondo regionale per le politiche sociali;
  10.  

     

  11. esercita le funzioni in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona e di trasformazione delle IPAB, secondo le norme di cui alla disciplina prevista all’articolo 25, comma 1;
  12.  

     

  13. definisce i criteri per la concessione da parte dei comuni dei titoli per l’acquisto di servizi sociali di cui all’articolo 38;
  14.  

     

  15. organizza e coordina, in raccordo con le Province, il sistema informativo dei servizi sociali;
  16.  

     

  17. verifica la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
  18.  

     

  19. promuove iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi sociali, per favorire il concorso alla progettazione sulle iniziative comunitarie e l’accesso ai fondi dell’Unione europea;
  20.  

     

  21. promuove lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e per la valutazione dei risultati delle azioni previste, anche mediante l'utilizzo dei dati del sistema informativo di cui all'articolo 27.

 

     

  1. La Regione definisce indirizzi per il coordinamento e la semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni di invalidità civile e di concessione dei trattamenti economici di cui all’articolo 18, comma 4, lettera e).
  2.  

     

  3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999, la Regione esercita in particolare i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dall’articolo 18, commi 3 e 4 lett. a), b), c), d), e), con le modalità di cui all’articolo 16 citato.
  4.  

     

  5. La Regione promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 2 ed in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26 e per l’avvio e l’attuazione della riforma di cui alla presente legge.

 

 

Articolo 23

Soggetti del Terzo settore e altri soggetti senza scopo di lucro

 

 

     

  1. La Regione e gli Enti Locali riconoscono il ruolo e la rilevanza sociale ed economica dei soggetti del Terzo settore, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale, quali espressioni di auto-organizzazione della società civile. La Conferenza regionale del Terzo settore di cui all’articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999 è lo strumento per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale ed i soggetti del Terzo settore.
  2.  

     

  3. I soggetti del Terzo settore e gli altri soggetti senza scopo di lucro indicati all’articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del 2000 partecipano alla progettazione, realizzazione ed erogazione degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete, nei modi previsti dalla presente legge.
  4.  

     

  5. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali 4 febbraio 1994, n. 7, 7 marzo 1995, n. 10 e 2 settembre 1996, n. 37, in materia di promozione e sostegno rispettivamente della cooperazione sociale, dell’associazionismo e del volontariato.

 

 

Articolo 24

Altri soggetti privati

 

 

     

  1. I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore sociale, socio-sanitario e socio-educativo, provvedono alla gestione ed all’offerta dei servizi nei modi previsti dalla presente legge, anche tramite la progettazione e la realizzazione concertata degli interventi.

 

 

Articolo 25

Principi per la disciplina in materia di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona

 

     

  1. La Regione detta norme per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, ispirandosi ai principi di cui all’articolo 10 della legge n. 328 del 2000, ed in particolare:

 

     

  1. inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e locale;
  2.  

     

  3. valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi assistenziali;
  4.  

     

  5. previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
  6.  

     

  7. previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza inattive.

     

  1. Fino all’entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

 

TITOLO IV

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,

LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE

 

 

Articolo 26

Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali

 

 

     

  1. La Regione, sulla base del Piano nazionale, approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.
  2.  

     

  3. Il Piano regionale, di durata triennale, definisce gli indirizzi per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato di interventi e servizi sociali in attuazione del Piano nazionale, e in particolare:

 

     

  1. gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell’evoluzione sociale ed economica del sistema regionale;
  2.  

     

  3. le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all’articolo 8, nel rispetto della compatibilità delle risorse ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3;
  4.  

     

  5. i criteri per l’incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all’articolo 10, comma 3;
  6.  

     

  7. i criteri di cui all’articolo 5, comma 5;
  8.  

     

  9. i criteri e le procedure di cui all’articolo 38, comma 3;
  10.  

     

  11. le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
  12.  

     

  13. le modalità per il concorso dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c) alla definizione dei Piani di zona di cui all’articolo 28 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, sulla base di quanto previsto all’articolo 32;
  14.  

     

  15. gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 47.

 

     

  1. Il Piano regionale può individuare ambiti di intervento che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione di specifici Programmi di ambito provinciale; i Programmi provinciali e i Piani di zona devono essere raccordati ed integrati.
  2.  

     

  3. Il Piano regionale individua inoltre i criteri per la sperimentazione, nell’ambito dei Piani di zona, dei servizi ed interventi di cui all’articolo 7, comma 6.
  4.  

     

  5. Al fine di dare piena efficacia alle azioni ed agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale di cui all’articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.
  6.  

     

  7. Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti gli organismi di cui agli articoli 25 e 35 della legge regionale n. 3 del 1999 e le organizzazioni sindacali.
  8.  

     

  9. Il Piano regionale conserva efficacia dopo la scadenza, fino all’approvazione di quello successivo.

 

 

 

Articolo 27

Sistema informativo dei servizi sociali

 

 

     

  1. La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei servizi sociali nell’ambito del sistema informativo previsto dall’articolo 21 della legge n. 328 del 2000.
  2.  

     

  3. Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei servizi e all’analisi dei bisogni necessari alla programmazione, alla valutazione delle politiche sociali e ad un corretto utilizzo delle risorse, nonchè per la promozione ed attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie e formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
  4.  

     

  5. I soggetti operanti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali sono tenuti, nel rispetto delle previsioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, a fornire alla Regione e alle Province i dati necessari al sistema.
  6.  

     

  7. La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, al trattamento, comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati raccolti da soggetti pubblici e privati.
  8.  

     

  9. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.

 

 

Articolo 28

Piani di zona

 

 

     

  1. Il Piano di zona ha durata triennale ed è predisposto sulla base delle indicazioni del Piano regionale e ricomprende il territorio di ciascun distretto, individuato ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1994; il Piano di zona:

 

     

  1. definisce, secondo quanto previsto all’articolo 7 e tenuto conto dell’intesa di cui all’articolo 8, comma 3, il sistema locale dei servizi sociali a rete che garantisce i livelli essenziali delle prestazioni sociali; provvede alla localizzazione dei servizi e può integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali;
  2.  

     

  3. definisce le modalità organizzative per l’accesso dei cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 9;
  4.  

     

  5. individua le modalità per il coordinamento delle attività con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia;
  6.  

     

  7. indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario regionale, nonché la ripartizione della spesa a carico di ciascun soggetto firmatario dell’accordo;
  8.  

     

  9. stabilisce le forme di concertazione per la realizzazione degli interventi con i soggetti coinvolti nella realizzazione dei piani e programmi cui all’articolo 29;
  10.  

     

  11. indica, sulla base del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, le forme e le modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
  12.  

     

  13. individua i fabbisogni di formazione professionale degli operatori da segnalare alla Provincia ai fini della programmazione della relativa offerta formativa;
  14.  

     

  15. definisce il piano locale degli investimenti di cui al successivo comma 4.

 

     

  1. Il Piano di zona, promosso su iniziativa del Sindaco del Comune capo distretto, è approvato con accordo di programma secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del 2000, tra i Sindaci dei Comuni o tra gli organi competenti delle forme associative scelte dai Comuni ai sensi dell’articolo 19 della presente legge, compresi nel territorio del distretto. Per gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da elevata integrazione sanitaria previsti anche dal Programma delle attività territoriali, l’accordo è sottoscritto d’intesa con il Direttore Generale dell’Azienda USL, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 13, comma 2.
  2.  

     

  3. Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di osservatori provinciali delle politiche sociali, e sottoscrivono gli accordi di cui al comma 2.
  4.  

     

  5. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, al fine di rispondere ai bisogni sociali e sanitari della popolazione e per garantire uno sviluppo omogeneo ed equilibrato della rete integrata di interventi e servizi sociali, adottano indirizzi per la definizione dei piani locali degli investimenti nell’ambito dei Piani di zona, ed esprimono un parere alla Regione in ordine alla assegnazione dei contributi di cui all’articolo 47.
  6.  

     

  7. I soggetti di cui agli articoli 23 e 25 concorrono alla definizione del Piano di zona con le modalità stabilite con accordo tra i Comuni e partecipano all’accordo di programma qualora a seguito di specifici accordi, concorrono, anche con proprie risorse, alla sua realizzazione.
  8.  

     

  9. Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalità indicate dal Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, i soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera c).

 

 

 

Articolo 29

Interventi sociali per lo sviluppo e la riqualificazione urbana

 

 

     

  1. Nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 e dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle zone montane di cui alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 22, sono individuati gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli stessi programmi e piani.
  2.  

     

  3. Gli interventi sociali di cui al comma 1 si integrano nell’ambito del Piano di zona di cui all’articolo 28.

 

 

Articolo 30

Programmi speciali di intervento sociale

 

 

     

  1. La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o alla soluzione di particolari problematiche sociali favorendo la cooperazione tra gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati, il coordinamento delle iniziative e l’impiego integrato delle risorse finanziarie.
  2.  

     

  3. I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione cui possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro realizzazione.
  4.  

     

  5. L’accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale, prevede tra l’altro le azioni da realizzare e le relative modalità, la quantificazione delle risorse complessive, gli obblighi di ciascun aderente e la durata del programma; con la medesima deliberazione sono assegnati i finanziamenti regionali per l’attuazione del programma.

 

 

Articolo 31

Carta dei servizi sociali

 

 

     

  1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l’informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell’erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità allo schema generale di riferimento previsto dall’articolo 13 della legge n. 328 del 2000.
  2.  

     

  3. L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo 34.

 

 

 

Articolo 32

Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti

 

 

     

  1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, anche favorendo l’attività delle associazioni di tutela degli utenti e delle organizzazioni sindacali.
  2.  

     

  3. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26 individua gli strumenti e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti dalla presente legge, in raccordo con la disciplina di cui all’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 1994 in materia di Comitati consultivi degli utenti.
  4.  

     

  5. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di istituti di patronato e di assistenza sociale e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15.

 

 

 

TITOLO V

STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA’ DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

 

 

Articolo 33

Attività di formazione

 

     

  1. La formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l’integrazione professionale, nonché per lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e gestionale.
  2.  

     

  3. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell’area socio-sanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità.
  4.  

     

  5. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore di cui all’articolo 23.
  6.  

     

  7. Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme di cui alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e all’articolo 205 della legge regionale n. 3 del 1999, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 26, comma 5.
  8.  

     

  9. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.

 

Articolo 34

Autorizzazione di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

 

 

     

  1. Al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, il funzionamento di servizi e strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attività socio-assistenziali e socio-sanitarie è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione, secondo le norme della presente legge, fermo restando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
  2.  

     

  3. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, i requisiti minimi generali e specifici per il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1 nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, tenuto conto del decreto previsto all’articolo 11, comma 1 della legge n. 328 del 2000. Con il medesimo atto sono stabilite le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla erogazione dei servizi innovativi e sperimentali di cui all’articolo 7, comma 6. La Giunta regionale disciplina altresì il coordinamento delle procedure concernenti l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1 con quelle concernenti l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie di cui alla legge regionale n. 34 del 1998 e le modalità di raccolta e aggiornamento dei dati sulle strutture e sui servizi di cui al comma 1; le direttive di cui al presente comma sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
  4.  

     

  5. Le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1 sono attribuite ai Comuni che le esercitano avvalendosi dei servizi dell’Azienda USL e degli enti locali, al fine di costituire un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 2. La Regione individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.
  6.  

     

  7. Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare servizi ovvero aprire, ampliare o trasformare strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie di cui al comma 1, deve presentare domanda al Comune nel quale i servizi vengono erogati ovvero nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è stabilito dalla Regione.
  8.  

     

  9. L’autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente indicare: il soggetto gestore, la tipologia di servizio o struttura, la sua denominazione e, per le strutture, l’ubicazione e la capacità ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva di cui al comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che l’autorizzazione al funzionamento deve indicare.
  10.  

     

  11. Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria ovvero eroghi un servizio di cui al comma 1 senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000. L’apertura, l’ampliamento, la trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale o socio-sanitaria ovvero l’erogazione di un servizio di cui al comma 1 senza l’acquisizione della prevista autorizzazione al funzionamento, comporta inoltre la chiusura dell’attività disposta con provvedimento del Sindaco; il Sindaco in tal caso adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
  12.  

     

  13. Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata, è punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000 per ogni posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di violazione della capacità ricettiva il Comune inoltre diffida il gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato.
  14.  

     

  15. Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell’autorizzazione al funzionamento, in relazione alla gravità, qualora accerti il venire meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio. Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per riprendere l’attività.
  16.  

     

  17. La decisione del gestore di interrompere o sospendere l’attività autorizzata a norma del presente articolo deve essere preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.
  18.  

     

  19. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo e dall’articolo 36 si osservano le procedure previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21; l’accertamento, la contestazione e la notifica della violazione nonché l’introito dei proventi sono di competenza del Comune.

 

 

Articolo 35

Vigilanza sui servizi e le strutture

 

     

  1. Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono attribuite, fermo restando le funzioni di vigilanza dell’Azienda USL, ai Comuni che le esercitano avvalendosi dell’organismo tecnico di cui all’articolo 34, comma 3, con le modalità e i termini stabiliti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali; la direttiva di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
  2.  

     

  3. La vigilanza si esplica mediante richiesta di informazioni, verifiche e controlli periodici sulle strutture e sui servizi, anche a seguito di eventuali segnalazioni.
  4.  

     

  5. La vigilanza sulle strutture e sui servizi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 34 si esplica inoltre tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva di cui all’articolo 34, comma 2 della presente legge.
  6.  

     

  7. Gli organismi tecnici di cui al comma 1 trasmettono annualmente ai Comuni interessati, alla Provincia ed alla Regione, una relazione sulla attività di vigilanza con le caratteristiche e nei termini stabiliti dalla direttiva di cui al medesimo comma 1; la sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Articolo 36

Comunicazione di avvio di attività

 

     

  1. Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all’articolo 35, chiunque avvia un’attività che comporta l’erogazione di uno o più interventi socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 34, è tenuto a darne comunicazione al Sindaco del Comune dove svolge l’attività, con le modalità ed i termini stabiliti con direttiva adottata dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali. In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 1.300.

 

Articolo 37

Accreditamento

 

     

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti erogatori di servizi ed i cittadini, i servizi e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti in Emilia-Romagna, autorizzati ai sensi dell’articolo 34, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo.
  2.  

     

  3. L’accreditamento è condizione per instaurare con i soggetti pubblici rapporti economici finalizzati a:

 

     

  1. l’erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all’articolo 38;
  2.  

     

  3. la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all’articolo 41, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi, esclusi quelli indicati all’articolo 42;
  4.  

     

  5. la partecipazione da parte dei soggetti erogatori di servizi o prestazioni ai Piani di zona, ai sensi dell’articolo 28, comma 5, esclusi quelli indicati all’articolo 42.

 

     

  1. La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, i requisiti e le procedure per il rilascio dell’accreditamento volte a garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, le modalità per l’istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi accreditati e i criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati; la direttiva di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
  2.  

     

  3. Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento sono attribuite ai Comuni che le esercitano acquisito il parere di un apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3. La Regione individua e organizza azioni formative rivolte ai componenti gli organismi tecnici.

 

Articolo 38

Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali

 

     

  1. Gli Enti locali possono garantire prestazioni e servizi sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 8 e previste nell’ambito dei programmi individualizzati di intervento di cui all’articolo 9, comma 4, mediante la concessione ai destinatari degli stessi di titoli validi per la fruizione di prestazioni e servizi sociali erogati dai soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 37, comma 3, secondo tariffe predeterminate; i titoli indicano le prestazioni ed i servizi che devono essere erogati, le caratteristiche e le modalità per la fruizione.
  2.  

     

  3. I destinatari degli interventi a cui è stato concesso il titolo scelgono, nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 37, comma 3, il soggetto a cui rivolgersi per ottenere le prestazioni ed i servizi previsti.
  4.  

     

  5. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite attraverso l’utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell’accesso alle prestazioni ed ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l’Ente locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al presente articolo.

 

 

Articolo 39

Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di servizi e prestazioni

 

 

     

  1. Gli Enti locali, nel rispetto della disciplina statale e comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da parte della pubblica amministrazione e per la valorizzazione dell’apporto dei soggetti del Terzo settore, salvo quanto previsto all’articolo 42, privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di affidamento ristrette e negoziate.
  2.  

     

  3. I contratti di cui al presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica periodica degli adempimenti oggetto del contratto ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempimento.
  4.  

     

  5. Gli Enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del peso complessivo.
  6.  

     

  7. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto agli articoli 10, comma 6 e 11, comma 5 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7, definisce con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, i requisiti generali per la partecipazione alle gare, nonché i criteri per la valutazione della qualità delle offerte; la direttiva di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Articolo 40

Azioni per la qualificazione delle prestazioni professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti e acquisti di servizi e prestazioni

 

 

     

  1. La Regione e gli Enti locali riconoscono nell’apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela, libertà e dignità dei lavoratori e di quelle di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono promosse azioni volte a qualificare la prestazione lavorativa con particolare riferimento alle iniziative formative di cui all’articolo 33.
  2.  

     

  3. I contratti di affidamento e di acquisto di servizi e di prestazioni di cui alla presente legge garantiscono il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza e assistenza nonché il rispetto, in caso di gara d’appalto, delle norme previste dalla legge 7 novembre 2000, n. 327 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto".

 

Articolo 41

Istruttoria pubblica per la progettazione comune

 

     

  1. Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del Terzo Settore, gli Enti locali indicono istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi.
  2.  

     

  3. All'istruttoria pubblica partecipano tra gli altri i soggetti del Terzo settore attivi nel territorio di riferimento sulle problematiche sociali individuate e le loro organizzazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonché i cittadini interessati.
  4.  

     

  5. L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude con la individuazione di progetti di intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali definiscono, in accordo con i soggetti del Terzo Settore che dichiarano disponibilità a collaborare, le forme e le modalità della collaborazione.
  6.  

     

  7. La Regione definisce con propria direttiva, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, indirizzi sulle modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche, sulle caratteristiche di innovazione e sperimentalità degli interventi, nonché per l’individuazione delle forme di sostegno ai soggetti che dichiarano la disponibilità a collaborare ai sensi del comma 3.

 

Articolo 42

Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete

 

 

     

  1. Gli Enti locali valorizzano l’apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete anche mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale n. 37 del 1996, per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

 

Articolo 43

Compartecipazione al costo dei servizi

 

     

  1. La Giunta regionale con propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche.
  2.  

     

  3. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:

 

     

  1. l’individuazione delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e la conseguente composizione del nucleo familiare;
  2.  

     

  3. la definizione delle condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle tariffe.

 

 

 

TITOLO VI

SISTEMA DI FINANZIAMENTO

 

 

Articolo 44

Il finanziamento del sistema integrato

 

     

  1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo 45, di quelle del Fondo sanitario regionale nonché di quelle dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell’articolo 28, comma 5.
  2.  

     

  3. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 8.
  4.  

     

  5. Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all’articolo 33 si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti disponibili a valere sulla legge regionale n. 19 del 1979 e derivanti da organismi dell’Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche formative.

 

 

Articolo 45

Fondo regionale per le politiche sociali

 

     

  1. La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità della presente legge, istituisce un fondo denominato "Fondo regionale per le politiche sociali", di seguito denominato Fondo regionale.
  2.  

     

  3. Alla determinazione dell’entità del Fondo regionale concorrono:

 

     

  1. le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del 2000;
  2.  

     

  3. le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con legge di bilancio;
  4.  

     

  5. le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi socio-assistenziali o socio-sanitari;
  6.  

     

  7. le risorse derivanti da organismi dell’Unione europea per iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.

 

 

Articolo 46

Fondo regionale per le politiche sociali – Spese correnti operative

 

     

  1. Il Fondo regionale per le spese correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari è destinato:

 

     

  1. alle spese regionali relative alla predisposizione ed aggiornamento del Piano regionale di cui all’articolo 26, all’attuazione della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni di cui all’articolo 7, comma 6 ed alla realizzazione delle iniziative formative di cui agli articoli 34, comma 3 e 37, comma 4;
  2.  

     

  3. alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati quale concorso regionale all’attuazione dei Piani di zona di cui all’articolo 28, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 19, comma 4;
  4.  

     

  5. alla ripartizione tra le Province quale concorso regionale alle attività di cui all’articolo 28, comma 3;
  6.  

     

  7. alle attività della Regione e delle Province per la implementazione e gestione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui all’articolo 27;
  8.  

     

  9. alla ripartizione tra le Province per l’attuazione dei programmi di cui all’articolo 26, comma 3;
  10.  

     

  11. alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati quale concorso regionale alla realizzazione degli interventi di cui agli articoli 15, 16, comma 1 e 2, 18, comma 7.

 

     

  1. Il Fondo regionale per le spese correnti operative è destinato inoltre ai Comuni singoli e associati, alle Aziende USL, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all’articolo 25, ai soggetti privati senza scopo di lucro per:

 

     

  1. il sostegno dei programmi e delle iniziative di cui agli articoli 11, comma 3, 17 e 30;
  2.  

     

  3. il sostegno delle attività a favore dell’infanzia, dei giovani, degli adolescenti e delle famiglie previste dalle leggi statali 28 agosto 1997, n. 285, 31 dicembre 1998, n. 476 e dalle leggi regionali 14 agosto 1989, n. 27, 28 dicembre 1999, n. 40;
  4.  

     

  5. il sostegno delle attività in materia di dipendenze patologiche previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45;
  6.  

     

  7. il sostegno delle attività in materia di immigrazione previste dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dalla legislazione regionale vigente;
  8.  

     

  9. il sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili previste dalle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, 28 agosto 1997, n. 284 e dalla legge regionale 21 agosto 1997, n. 29;
  10.  

     

  11. il sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di cui alla legislazione regionale vigente;
  12.  

     

  13. il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all’articolo 23, comma 3, secondo le norme di cui alle leggi regionali n. 7 del 1994, n. 10 del 1995 e n. 37 del 1996.

 

     

  1. La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano regionale di cui all’articolo 26, approva il Programma annuale regionale dei servizi e degli interventi, sulla base delle risorse previste dal bilancio regionale; il Programma provvede in particolare:

 

     

  1. alle ripartizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) per la parte di risorse destinate alle Province, f), tenuto conto della popolazione residente, anche pesata per fasce di età, della dimensione territoriale e dello sviluppo dei servizi, tenuto conto inoltre di quanto previsto all’articolo 12 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11;
  2.  

     

  3. alle ripartizioni di cui al comma 1, lettera e) e comma 2 sulla base di quanto previsto dalle norme regionali di settore e dai provvedimenti regionali che daranno avvio agli specifici programmi.

 

 

Articolo 47

Fondo regionale per le politiche sociali – Spese di investimento

 

     

  1. Il Fondo regionale per le spese di investimento è destinato al concorso alle spese di costruzione, riadattamento e acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in conto capitale; la Giunta regionale stabilisce la percentuale massima di contribuzione entro il limite massimo del cinquanta per cento.
  2.  

     

  3. I destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono:

 

     

  1. Comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di personalità giuridica;
  2.  

     

  3. Aziende USL, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all’articolo 25;
  4.  

     

  5. soggetti privati senza scopo di lucro iscritti, laddove la disciplina statale o regionale lo preveda, in appositi albi e registri.

 

     

  1. Le strutture ammesse a contributo ai sensi del comma 1 devono avere caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e regionali vigenti in materia, essere ricomprese nei piani di investimento di cui all’articolo 28, comma 1, lettera h), ed ottenere l’accreditamento a norma dell’articolo 37.
  2.  

     

  3. In caso di richiesta di ammissione a contributo per il riadattamento o la costruzione di immobili di cui al comma 1, le strutture da riadattare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all’atto della concessione del contributo da parte della Giunta regionale, in proprietà dei richiedenti l’ammissione a contributo.
  4.  

     

  5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l’acquisto di immobili di cui a comma 1 deve risultare, alla data di presentazione della relativa domanda, la volontà di acquisto manifestata dai competenti organi del soggetto richiedente nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,.
  6.  

     

  7. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi di cui al presente articolo sono vincolati per la durata di venti anni alla destinazione socio-assistenziale, socio-educativa o socio-sanitaria; l’atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del beneficiario; sono nulli gli atti di alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del vincolo.
  8.  

     

  9. La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a condizione che le finalità per le quali è stato concesso il contributo non siano più perseguibili o sia più opportuno, in relazione all’interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da quella socio-assistenziale o socio-sanitaria; ai fini di cui al presente comma la Giunta regionale acquisisce previamente il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria competente e stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all’ammontare del contributo concesso, la quota-parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla Regione.
  10.  

     

  11. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale di cui all’articolo 26 i contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le seguenti finalità:

 

     

  1. adeguamento a normative tecniche statali e regionali delle strutture esistenti;
  2.  

     

  3. favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c);
  4.  

     

  5. definitivo superamento degli istituti per minori e loro riconversione in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto dall’articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000;
  6.  

     

  7. fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
  8.  

     

  9. fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di persone in condizione di non autosufficienza.

 

     

  1. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui al presente articolo, per l’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 28, comma 4 e per la assegnazione, concessione e liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

 

 

Articolo 48

Norme finanziarie

 

 

     

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito dei capitoli afferenti le Unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

 

 

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Articolo 49

Abrogazioni

 

 

     

  1. Salvo quanto previsto all’articolo 57, alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

 

     

  1. legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale";
  2.  

     

  3. legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10;
  4.  

     

  5. legge regionale 12 maggio 1978, n. 16;
  6.  

     

  7. articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25;
  8.  

     

  9. articoli 15, commi 3, 4 e 5, 17-bis, 18, comma 4 e 19 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47;
  10.  

     

  11. articoli 17 e 18 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5;
  12.  

     

  13. articolo 21, comma 3 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5;
  14.  

     

  15. articoli 12, commi 1 e 2, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5;
  16.  

     

  17. articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5;
  18.  

     

  19. articolo 22 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19;
  20.  

     

  21. articoli 45 e 47 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50;
  22.  

     

  23. al titolo della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 sono abrogate le seguenti parole: ", nonché di funzionamento di strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale";
  24.  

     

  25. all’articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1998 è abrogato il seguente periodo: "E’ subordinato altresì al rilascio di specifica autorizzazione il funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private che svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale.";
  26.  

     

  27. articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 34 del 1998;
  28.  

     

  29. articolo 2, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1998;
  30.  

     

  31. articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 34 del 1998;
  32.  

     

  33. all’articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 34 del 1998 sono abrogate le seguenti parole: "ovvero strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali,";
  34.  

     

  35. articolo 15, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale n. 34 del 1998;
  36.  

     

  37. articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 34 del 1998;
  38.  

     

  39. articolo 3, comma 1, lettere b), e), f), g) della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27;
  40.  

     

  41. articoli 25 e 28, comma 1, lettera c) e g) della legge regionale n. 27 del 1989.

 

 

Articolo 50

Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38

 

 

     

  1. L’articolo 3, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38 è sostituito dal seguente:

 

"3. La Regione sostiene la costituzione dei Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 7 e incentiva progetti di servizio civile, con particolare riferimento a quelli che prevedono l’impiego di giovani nell’ambito del sistema regionale di protezione civile. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per l’accesso ai contributi di cui al presente comma."

 

 

Articolo 51

Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14

 

 

     

  1. L’articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 è sostituito dal seguente:
  2.  

    "1. I destinatari della presente legge fruiscono delle prestazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"."

     

     

  3. L’articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
  4.  

    "4. I progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono approvati e finanziati secondo le procedure previste dalla legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"."

     

     

  5. L’articolo 5, comma 6 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:

 

"6. In aggiunta alle informazioni sui servizi, le prestazioni e le modalità di accesso al sistema locale dei servizi sociali a rete che i Comuni devono garantire ai sensi della legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", i Comuni garantiscono altresì, in favore degli emigrati, le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti."

 

 

Articolo 52

Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47

 

 

     

  1. L’articolo 14, comma 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 è sostituito dal seguente:
  2.  

    "4. Gli interventi di assistenza sociale sono resi ai nomadi secondo quanto previsto dalla legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"."

     

     

  3. L’articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:
  4.  

    "1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) e articolo 7, la Regione concede contributi in conto capitale, fino ad un massimo del novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai Comuni singoli o associati, secondo le norme e le procedure di cui alla legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"."

     

     

  5. L’articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dalla seguente:
  6.  

    "c) legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";"

     

     

  7. L’articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 47 del 1988 è sostituito dal seguente:

 

"2. Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto previsto all’articolo 15 si fa fronte nell’ambito del Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"."

 

 

Articolo 53

Modificazioni alla legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5

 

 

     

  1. La rubrica dell’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5 è sostituita dalla seguente: "Interventi socio-assistenziali settore anziani"
  2.  

     

  3. All’articolo 12, comma 3 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole "Gli interventi di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi socio-assistenziali".
  4.  

     

  5. L’articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 5 del 1994 è sostituito, a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui all’articolo 9, comma 6 della presente legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso, dalla seguente:
  6.  

    "a) assicurare in collaborazione con i servizi del distretto la valutazione della situazione dell’anziano e l’accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato dalle direttive regionali;"

     

     

  7. All’articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 5 del 1994 le parole "e delle relative Unità di valutazione geriatrica." sono sostituite dalle seguenti: "e degli strumenti tecnici per la valutazione multidimensionale.".
  8.  

     

  9. L’articolo 15, comma 2 della legge regionale n. 5 del 1994 è sostituito dal seguente:
  10.  

    "2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali, previsti nell’accordo di programma e ne organizza le attività."

     

     

  11. All’articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 5 del 1994 le parole "dell’Unità di valutazione geriatrica di cui all’articolo 17" sono sostituite dalle seguenti: "dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali".
  12.  

     

  13. L’articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 5 del 1994 è sostituito dal seguente:

 

"2. Il Servizio garantisce l’attività di segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale definito dalle direttive regionali."

 

 

Articolo 54

Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19

 

 

     

  1. L’articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 è sostituito dal seguente:
  2.  

    "1. La Regione promuove l'integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con le attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende sanitarie. I Comuni e le Aziende USL individuano, nell’ambito degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria compresi nei Piani di zona di cui alla legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in coerenza con le direttive regionali attuative del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive competenze.

     

    2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende USL, che le esercitano, di norma in ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

     

    3. Le Aziende Unita' sanitarie locali possono partecipare, al fine di migliorare l’integrazione professionale nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di gestione di attività e servizi socio-sanitari, costituite dagli Enti locali secondo quanto previsto dal Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; per le partecipazioni societarie si applicano le norme di cui all’articolo 51 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50."

     

     

  3. La rubrica dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 è sostituita dalla seguente: "Conferenza territoriale sociale e sanitaria".
  4.  

     

  5. All’articolo 11, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 19 del 1994 le parole "Conferenza sanitaria territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza territoriale sociale e sanitaria".
  6.  

     

  7. All’articolo 11 comma 2 della legge regionale n. 19 del 1994 dopo le parole "di cui al comma 14 dell’art. 3 del decreto legislativo di riordino" sono aggiunte le seguenti parole "e della legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"".
  8.  

     

  9. L’articolo 11, comma 2, lettera e) della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 è sostituita dalla seguente:
  10.  

    "e) promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo 7, in coerenza con le direttive regionali attuative del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, tenuto conto delle indicazioni della pianificazione regionale in materia sanitaria e sociale; assicura inoltre le attività previste dalla legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";"

     

     

  11. All’articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 19 del 1994 le parole "Conferenze sanitarie territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenze territoriali sociali e sanitarie".

 

 

Articolo 55

Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50

 

 

     

  1. All’articolo 2, comma 2 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 le parole "le intese di programma" sono sostituite dalle seguenti: "gli accordi".

 

 

Articolo 56

Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1989, n. 27

 

 

     

  1. Dopo l'articolo 1, comma 2 della legge regionale 14 agosto 1989, n. 27 è aggiunto il seguente comma:
  2.  

    "3. I riferimenti alla legge regionale n. 2 del 1985 contenuti nella presente legge si intendono sostituiti con i riferimenti alla legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", se ed in quanto applicabili."

     

     

  3. L'articolo 28, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 27 del 1989 è sostituito dalla seguente:

 

"d) mediante l’utilizzo del fondo regionale per le politiche sociali di cui alla legge regionale recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", per quanto concerne l’istituzione e le attività dei centri per le famiglie previsti dagli articoli 11 e 12;"

 

 

Articolo 57

Norme transitorie

 

 

     

  1. Le abrogazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettera f) hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione delle direttive di cui all’articolo 9, comma 6 della presente legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del caso.
  2.  

     

  3. L’abrogazione di cui all’articolo 49, comma 1, lettera g) ha effetto a decorrere dalla data di approvazione della direttiva di cui all’articolo 15, comma 5 della presente legge.
  4.  

     

  5. Le abrogazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettera h) hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26 della presente legge.
  6.  

     

  7. Fino all’approvazione della direttiva di cui all’articolo 34, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate in attuazione della legge regionale n. 34 del 1998 in materia di strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie.
  8.  

     

  9. Le Province trasmettono alla Regione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali utilizzate alla data di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 18, comma 4, lett. b) della presente legge.
  10.  

     

  11. La Regione, sulla base delle ricognizioni di cui al comma 5, disciplina con successivo atto, sentito il parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999, le modalità di trasferimento agli Enti locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base dei seguenti criteri:

 

     

  1. ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della popolazione residente da zero a diciotto anni;
  2.  

     

  3. trasferimento delle risorse patrimoniali ai Comuni dove le stesse sono ubicate;
  4.  

     

  5. riduzione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i Comuni a cui sono trasferite risorse patrimoniali;
  6.  

     

  7. trasferimento delle risorse umane prevedendo in alternativa il trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.

 

     

  1. Le risorse finanziarie di cui al comma 6, lett. a) sono trasferite agli Enti locali per tre esercizi finanziari consecutivi.
  2.  

     

  3. Fino alla approvazione dell’atto di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le norme di cui all’articolo 191, comma 3 della legge regionale n. 3 del 1999.
  4.  

     

  5. I Comuni e le Province, fino all’approvazione della disciplina prevista all’articolo 25, esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse, rispettivamente, comunale o provinciale.
  6.  

     

  7. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale di cui all’articolo 26, il Programma annuale regionale dei servizi e degli interventi previsto all’articolo 46, comma 3 provvede alle ripartizioni ivi indicate, con le procedure di cui alla legge regionale n. 2 del 1985, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali vigente, tenuto conto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.
  8.  

     

  9. Ai procedimenti per la concessione di contributi in conto capitale iniziati sulla base delle norme di cui alla legge regionale n. 2 del 1985 non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 2 del 1985 ancorchè abrogata, nonché quanto previsto all’articolo 47, comma 7.
  10.  

     

  11. La disciplina in materia di accreditamento di cui alla presente legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva prevista all’articolo 37, comma 3, con le modalità dalla stessa indicate.

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