Prot. n. (SOC/01/47349)
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
ha modificato il titolo V della parte seconda della Costituzione,
introducendo in particolare con il nuovo articolo 117 forti
innovazioni in materia di competenze legislative delle Regioni a
statuto ordinario;
- che l’articolo 117 della Costituzione, nel
testo vigente, tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato,
non contiene alcun espresso riferimento alla materia degli interventi
nel settore dei servizi sociali, fatto salvo per alcune specifiche
competenze, in particolare per quanto attiene la "determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale" (articolo 117, comma 2, lettera m) Cost.);
- che pertanto la suddetta materia rientra tra
quelle nelle quali il legislatore regionale esercita la propria
competenza generale residuale prevista dal quarto comma dell’articolo
117, fatto salvo quanto previsto al comma 2, lettera m);
- che con legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali", è stato definito il quadro normativo nazionale
in materia di politiche sociali;
- che la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
"Riforma del sistema regionale e locale", all’articolo 188
ha disposto che la Regione approvi la disciplina organica della
legislazione regionale in materia di servizi sociali;
- che il lavoro di predisposizione della proposta
di legge regionale ha coinvolto, per il necessario confronto, gli enti
locali, le forze sociali, il Terzo settore;
Ritenuto:
- che i principi della legge quadro n. 328 del 2000
consentono la realizzazione di un moderno sistema integrato di
interventi nel settore dei servizi sociali;
- che, data la rilevanza della materia di che
trattasi, sia necessario dotare la Regione Emilia-Romagna di una nuova
disciplina legislativa rivolta alla promozione della cittadinanza
sociale e alla realizzazione di un nuovo e moderno sistema di
promozione e protezione sociale, assumendo come propri i principi
della legge n. 328 del 2000;
Ritenuto, pertanto, di proporre al Consiglio
regionale un progetto di legge regionale sull'oggetto sopra indicato;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 30 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, la Conferenza Regione -
Autonomie Locali nella seduta del 29 ottobre 2001 ha espresso parere
favorevole sulla proposta della Giunta;
Dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore
Generale Sanità e Politiche Sociali, dott. Franco Rossi, in merito
alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo
4, comma 6 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41 e della
propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Servizi Socio-Sanitari, dott. Graziano Giorgi, in merito
alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 6 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41
e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali,
Immigrazione, Progetto Giovani, Cooperazione Internazionale, Gianluca
Borghi;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
- di proporre al Consiglio regionale, per
l'approvazione ai sensi dell'articolo 27 e seguenti dello Statuto, il
progetto di legge regionale avente ad oggetto "Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali", nel testo
allegato, costituito da 57 articoli, preceduto dalla relazione
illustrativa, parti integranti della presente deliberazione.
- - -
R E L A Z I O N E
1. INTRODUZIONE
La recente riforma costituzionale (legge
costituzione 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della
parte seconda della Costituzione"), introduce nel nostro
ordinamento importanti e sostanziali innovazioni, in particolare per
quanto riguarda le competenze legislative dello Stato e delle Regioni.
Il nuovo articolo 117 della Costituzione elenca,
infatti, le materie sulle quali lo Stato esercita una competenza
legislativa esclusiva (comma 2), le materie di legislazione
concorrente tra Stato e Regioni (comma 3), definendo una competenza
regionale, generale e residuale, sulle materie non espressamente
riservate alla competenza legislativa dello Stato (comma 4).
La materia servizi sociali quindi, fatto salvo
quanto previsto all’articolo 117, comma 2, lettera m) in materia di
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale", rientra tra quelle a competenza
regionale, generale e residuale, ai sensi di quanto previsto al comma
4 del medesimo articolo 117 della Costituzione.
Con la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali", è stato definito il quadro normativo nazionale
in materia di servizi sociali, i cui principi consentono la
realizzazione di un moderno sistema integrato in materia.
Con il presente progetto di legge la Giunta
regionale intende pertanto, assumendo i principi di cui alla legge n.
328 del 2000 e tenuto conto del nuovo quadro istituzionale che la
recente riforma del Titolo V della Costituzione ci ha consegnato,
adeguare la disciplina regionale alle nuove e complesse esigenze della
società emiliano-romagnola in materia di politiche sociali.
La legge quadro nazionale ha rappresentato un
traguardo importante per il nostro Paese in un settore, quello delle
politiche sociali, dove mancava ed era atteso da anni un quadro di
riferimento, volto a dare maggiori garanzie ai cittadini e strumenti
ai soggetti istituzionali che sono tenuti alla realizzazione del
sistema, insieme agli altri soggetti che concorrono alla sua
realizzazione; i principi a cui si ispira la legge n. 328 del 2000
sono assunti dal presente progetto di legge regionale, in particolare:
- con la legge n. 328 del 2000 è stato introdotto infatti, per la
prima volta a livello nazionale in un provvedimento quadro, il
tema del diritto dei cittadini ai servizi e alle prestazioni in
materia sociale, prevedendo che la programmazione e l’organizzazione
del sistema integrato compete agli Enti locali, alle Regioni e
allo Stato, secondo i principi di "sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare
degli enti locali" (articolo 1, comma 3);
- è stato riconosciuto inoltre il ruolo che i soggetti del Terzo
settore svolgono nella programmazione, organizzazione e gestione
del sistema riconoscendo altresì, insieme a questi ultimi ed ai
soggetti pubblici, il ruolo svolto da altri soggetti privati in
materia di gestione ed offerta di servizi;
- è stata affermata la necessità che il sistema integrato abbia
tra i suoi scopi la promozione della solidarietà sociale, la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei
familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della
solidarietà organizzata, promuovendo inoltre la partecipazione
attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per
il raggiungimento dei fini istituzionali delineati all’articolo
1, comma 1 della legge n. 328 del 2000.
Come si è già detto, la legge n. 328 ha
rappresentato una tappa fondamentale per la costruzione di un sistema
di welfare che accompagni ed aiuti le persone e le famiglie, non solo
in situazioni di difficoltà e disagio conclamato, ma anche in momenti
"fisiologici" della vita, che però richiedono sostegno ed
aiuto. I mutamenti intervenuti negli ultimi decenni nella società, la
sua connotazione multietnica, la trasformazione della famiglia, l’emergere
di nuove forme di disagio, suggeriscono la necessità di politiche
sociali che introducono nuove pratiche e categorie di servizi; ecco
allora delinearsi la mediazione sociale e culturale per promuovere la
convivenza e l’integrazione sociale, i servizi di sollievo che
affianchino e sostituiscano le persone e le famiglie nelle
responsabilità connesse al lavoro di cura, la conciliazione e l’armonizzazione
dei tempi di cura e di lavoro, per consentire di assolvere agli
impegni di cura senza dovere rinunciare all’attività lavorativa.
2. IL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE. L’IMPOSTAZIONE
GENERALE
La Regione Emilia Romagna con l’approvazione
della precedente legge quadro sull’assistenza (L.R. n. 2 del 1985)
aveva delineato fin dai primi anni ‘80, un quadro di riferimento per
lo sviluppo del sistema di servizi sociali che ha consentito,
promuovendo politiche e servizi utili al soddisfacimento dei bisogni
sociali più rilevanti della popolazione, di sviluppare qualità e
coesione sociale. E’ sicuramente da ascrivere fra i risultati della
L.R. n. 2 del 1985, sia la costruzione di una qualificata rete di
servizi socio-sanitari per gli anziani non autosufficienti, per
disabili e per minori da parte del sistema pubblico o privato
convenzionato, che lo sviluppo di una rete di soggetti del terzo
settore in particolare che hanno dato avvio ad una progettualità
innovativa, nelle aree del disagio e dell’inclusione sociale.
Le politiche sociali della nostra Regione hanno
infatti rappresentato, negli ultimi decenni, per la qualità ed
innovazione espressa, un punto di riferimento che in molti casi ha
ispirato e diffuso pratiche e metodologie in altre Regioni e a livello
nazionale.
Oggi, di fronte all’affacciarsi di nuovi bisogni
ed all’evolversi delle condizioni e delle attese della popolazione
della Regione, si impone una decisa riforma al sistema di Welfare
regionale e locale.
L’evolversi poi del contesto legislativo
generale, che affida alle Regioni inedite ed importanti competenze e
funzioni, assegna alle stesse responsabilità esclusive in ordine alla
costruzione del sistema integrato di servizi ed interventi sociali.
Questa grande e nuova responsabilità che la
Regione Emilia-Romagna intende condividere in modo pieno e convinto,
innanzi tutto con il sistema delle Autonomie locali e con i diversi
soggetti socialmente attivi e gli organismi di rappresentanza dei
cittadini, è la principale caratteristica del processo legislativo
che si avvia con questa legge di riforma del sistema di welfare.
La promozione della cittadinanza sociale, la
solidarietà, la valorizzazione delle iniziative e delle scelte dei
cittadini, la sussidiarietà rappresentano i tratti distintivi
generali della riforma regionale.
L’individuazione di nuovi bisogni e la
predisposizione di strumenti di risposta innovativi, assieme alla
costruzione di un sistema che si fonda su diritti di accesso
universalistici e su livelli essenziali di assistenza concordati e
definiti, ne rappresentano il "corpo".
La riforma regionale cerca di delineare con
precisione il ruolo dei diversi soggetti coinvolti.
Innanzitutto i Comuni, che rappresentano il fulcro
del nuovo sistema, con il compito di progettare e realizzare il
sistema locale dei servizi sociali a rete.
Le Province che, accanto a compiti consolidati in
materia di politiche sociali, hanno compiti di coordinamento e
supporto tecnico per la definizione dei Piani di zona, partecipando
all’attuazione degli stessi.
La Regione, con compiti di programmazione,
coordinamento e indirizzo, compiti che deve assolvere definendo
politiche sociali integrate e coordinate con tutti i settori che
incidono sulla qualità della vita delle persone: politiche sanitarie,
educative e formative, del lavoro, della cultura, urbanistiche e
abitative.
Le Aziende sanitarie e le costituende Aziende
pubbliche di servizi alla persona, che nasceranno a seguito del
processo di trasformazione e riordino delle attuali IPAB, che
rappresentano un importante tassello nella costruzione del sistema
integrato, per attuare efficaci politiche di integrazione
socio-sanitaria da un lato e costituire qualificati gestori di servizi
e prestazioni dall’altro.
Il Terzo settore, come espressione della capacità
di auto-organizzazione della società civile, le organizzazioni di
rappresentanza sociale e di tutela degli utenti.
Le persone e in particolare le famiglie,
destinatarie delle politiche e dei servizi, ma anche e soprattutto
soggetti attivi nella proposta e nella iniziativa diretta.
Proprio la pluralità dei soggetti, sopra
rapidamente elencati, che concorrono alla realizzazione del sistema,
comporta la necessità di una sostanziale rivisitazione degli
strumenti generali che devono permettere la realizzazione ed il
controllo del sistema stesso: innanzi tutto gli strumenti di confronto
e concertazione, per garantire l’apporto di tutti i soggetti
coinvolti, utilizzando in particolare i due organismi già istituiti
dalla legge regionale n. 3 del 1999: la Conferenza Regione-Autonomie
Locali e la Conferenza regionale del Terzo settore; gli strumenti di
programmazione, con l’individuazione dei piani di zona su ambiti
territoriali distrettuali, quali strumenti privilegiati per la
realizzazione del sistema; gli strumenti di regolazione dell’offerta,
l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento in
particolare, per promuovere una maggiore qualità e garanzie nella
erogazione dei servizi e nell’accesso al sistema delle imprese
sociali; il sistema di finanziamento dove la Regione diventa partner
dei soggetti che promuovono e realizzano il piano di zona sugli
obbiettivi concordati all’interno degli stessi.
Infine una considerazione sulla partecipazione a
politiche europee: l’esperienza degli ultimi anni ha reso evidente l’importanza
che la partecipazione a progettazioni europee ha avuto sulle politiche
sociali regionali, non solo dal punto di vista finanziario; un aspetto
importante e forse essenziale è rappresentato dalle collaborazioni ed
apporti reciproci tra regioni e paesi europei che si sono attivate a
partire dalle progettazioni comuni. Questa strada, che concorre a
costruire una Europa unita anche su valori di solidarietà e obiettivi
di benessere sociale, è quella che si vuole continuare a percorrere
anche attraverso la riforma regionale.
3. IL PROGETTO DI LEGGE REGIONALE. ILLUSTRAZIONE
DELL’ARTICOLATO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Sulla base del nuovo quadro costituzionale l’articolo
1 precisa che la Regione, in quanto titolare, nella materia degli
interventi relativi ai servizi sociali, della potestà legislativa
generale residuale di cui all’articolo 117 della Costituzione,
assume come propri i principi di cui alla legge n. 328 del 2000.
Gli articoli 1-4 dichiarano inoltre l’oggetto
della riforma, le finalità ed i principi del PDL e del sistema
integrato di interventi e servizi sociali e degli interventi
socio-assistenziali.
All’articolo 5 sono indicati i
destinatari, segnalando il passaggio ad un sistema che riconosce ed
afferma il diritto dei destinatari ad accedere alle prestazioni ed ai
servizi del sistema integrato; l’articolo 6 individua il
Comune come il livello istituzionale tenuto all’assistenza dei
destinatari come individuati all’articolo 5.
TITOLO II
IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI A RETE
L’articolo 7 individua nel Comune il
soggetto istituzionale tenuto a promuovere e garantire la
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; viene
messo in evidenza come il sistema locale si componga di un insieme di
servizi e interventi progettati e realizzati in maniera integrata e
coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai
diversi soggetti pubblici e privati indicati dal PDL; vengono poi
indicati i servizi e gli interventi che compongono il sistema.
L’articolo 8 disciplina i livelli
essenziali delle prestazioni sociali; si tratta di un aspetto nodale
per la realizzazione degli obiettivi generali del PDL, nella direzione
di garantire diritti ed equità. Qui per la prima volta viene
introdotto il tema del finanziamento del sistema, poi sviluppato nel
titolo VI (articoli 44 e seguenti).
Il progetto di legge indica le prestazioni ed i
servizi ricompresi nei livelli essenziali, assegnando al Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali (articolo 26) il
compito di definire le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire
dei servizi e degli interventi che costituiscono livelli essenziali
delle prestazioni sociali.
Il finanziamento del sistema integrato si avvale di
una pluralità di fonti, indicate all’articolo 44, e proprio per
questo la definizione dei livelli deve avvenire, nel rispetto degli
equilibri di bilancio, tenuto conto delle stesse e della
compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni.
In considerazione della centralità che il sistema
delle Autonomie locali assume nella realizzazione degli obiettivi di
politica sociale, per la definizione dei livelli è previsto che venga
sancita una intesa triennale in sede di Conferenza Regione-Autonomie
Locali, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale n. 3 del
1999.
L’articolo 9 disciplina l’accesso al
sistema locale, prevedendo in particolare che i Comuni attivino, in
raccordo con l’Azienda USL, lo sportello unico per l’accesso al
sistema locale dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e
socio-sanitari. Si tratta di uno strumento importante del sistema,
teso a facilitare i cittadini (vedi anche articolo 18, comma 8), a
fornire informazioni e orientamento sui diritti, le opportunità
sociali e le risorse (vedi anche articolo 7, comma 3, lettera a)); lo
sportello svolge quindi funzioni di ascolto, informazione e
orientamento attivando poi i competenti servizi per la presa in carico
e la predisposizione, per bisogni complessi, di un programma
assistenziale individualizzato, con il quale vengono valutati i
bisogni assistenziali e definite le relative risposte. L’articolo in
esame prevede poi che la Giunta regionale, acquisito il parere della
Conferenza Regione-Autonomie Locali e della competente Commissione
consiliare, definisca con propria direttiva indirizzi per l’attivazione
degli sportelli unici, per la definizione degli strumenti tecnici di
valutazione e controllo dei programmi assistenziali e delle modalità
di individuazione del responsabile del caso.
L’articolo 10 affronta il tema della
promozione sociale indicando alcuni ambiti privilegiati quali: a) la
mediazione culturale e sociale come strumento per promuovere e
favorire la convivenza, l’integrazione sociale e la soluzione dei
conflitti individuali e sociali; b) il contrasto al disagio e la
prevenzione delle cause di esclusione sociale; c) la conciliazione e l’armonizzazione
dei tempi di cura e di lavoro per permettere alle donne e agli uomini
di assolvere gli impegni di cura senza rinunciare all’attività
lavorativa, promuovendo attività di mutualità per lo sviluppo della
solidarietà e il miglioramento dei rapporti tra le generazioni.
La materia dei fondi integrativi è disciplinata
dall’articolo 11; si tratta di una materia complessa sulla
quale non si è ancora completato il quadro di riferimento normativo
nazionale; non sono stati ancora emanati infatti i necessari decreti
attuativi. L’articolo 26 della legge n. 328 del 2000 prevede che l’ambito
di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
previsti all’articolo 9 del decreto legislativo n. 502 del 1992,
comprenda le spese sostenute dall’assistito per le prestazioni
sociali erogate nell’ambito di programmi assistenziali intensivi e
prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio o in
strutture residenziali e semiresidenziali delle persone anziane e
disabili. L’articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 502 del
1992 infatti indica l’ambito di applicazione dei fondi ed in
particolare alla lettera c) prevede "le prestazioni
socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e
semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico
dell’assistito". Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del
PDL la Regione definirà, in coerenza con quanto previsto dalle
disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria ed in
particolare la direttiva prevista all’articolo 12, comma 3, i
criteri e le modalità per la definizione della quota posta a carico
dell’assistito per le prestazioni sociali fruite nell’ambito dei
programmi previsti dall’articolo 26 della legge n. 328 del 2000.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
In questo Capo (articoli 12-14) è
disciplinato il tema dell’integrazione socio-sanitaria con
particolare riguardo a quanto previsto dal D.P.C.M. 14/02/2001 in
materia, alla programmazione ed alle modalità organizzative e
gestionali delle attività correlate.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI
PARTICOLARI INTERVENTI
In questo capo sono definiti interventi e programmi
che, per le caratteristiche presentate, richiedono una specifica
disciplina.
L’articolo 15 introduce l’assegno di
cura come intervento socio-sanitario a favore di anziani, disabili ed
altre persone in condizione di non autosufficienza in quanto affette
da gravi patologie in fase terminale o irreversibile; l’assegno è
previsto a favore delle famiglie dei destinatari dell’intervento che
garantiscono attività sociali e sanitarie a rilevanza sociale
previste nel programma individualizzato, permettendo o dando
continuità alle condizioni di domiciliarità. Viene quindi ampliata
la platea dei destinatari dell’assegno di cura, finora previsto solo
per gli anziani non autosufficienti, per riconoscere e valorizzare il
lavoro di cura particolarmente gravoso che le famiglie sostengono.
L’assegno è previsto a favore non solo dei
familiari conviventi, ma anche nel caso di congiunti con conviventi o
altre persone non legate da vincoli di parentela ma con relazioni
significative con la persona da assistere; anche qui con l’obiettivo
di promuovere la solidarietà sociale e la mutualità.
L’assegno è previsto inoltre a favore delle
famiglie e dei singoli che accolgono minori in affidamento familiare
secondo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come
recentemente riformata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149.
Infine l’altra novità introdotta dall’articolo
in esame riguarda l’assegno di cura maggiorato previsto al comma 4.
Si tratta di una scelta volta a sostenere i lavoratori dipendenti che
richiedono, secondo quanto previsto dalla legge n. 53 del 2000,
periodi di congedo non retribuito e non computato nell’anzianità di
servizio né a fini previdenziali, per gravi motivi familiari; l’assegno
di cura maggiorato non è invece previsto per chi si trova nelle
condizioni indicate dall’articolo 42, comma 5 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, perché in questo caso il
lavoratore dipendente ha diritto a percepire un’indennità
corrispondente all’ultima retribuzione ed il periodo di congedo è
coperto da contribuzione figurativa.
L’articolo 16 (comma 1) prevede, nell’ambito
degli interventi volti al contrasto della povertà e di sostegno al
reddito, l’incentivazione di programmi per la sperimentazione del
reddito minimo di inserimento.
Con il medesimo articolo (comma 2) viene introdotto
il prestito sull’onore, volto a sostenere le responsabilità
individuali e familiari.
L’articolo 17 incentiva, ispirandosi ai
principi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38, la
realizzazione di programmi di servizio civile delle persone anziane,
per valorizzare il ruolo e la funzione che le stesse hanno nella
comunità.
TITOLO III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI E PRINCIPI PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIORDINO
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Il titolo definisce compiti e ruoli dei soggetti
che concorrono alla realizzazione del sistema integrato, a partire dai
Comuni, che costituiscono il fulcro del nuovo sistema.
La definizione delle funzioni e dei ruoli dei
soggetti istituzionali è ispirata al principio di sussidiarietà,
prevedendo quindi in capo ai Comuni tutte quelle funzioni, compiti ed
attività che per la "vicinanza" ai cittadini ed ai loro
bisogni, sono esercitate in maniera maggiormente efficace ed in
sintonia con le esigenze delle comunità locali. Le Province svolgono
ruoli di coordinamento, raccordo tra la programmazione regionale e la
pianificazione locale, definendo inoltre specifici programmi in
settori e servizi dove è essenziale mantenere una caratterizzazione
di "area vasta". La Regione ha compiti di programmazione,
coordinamento e indirizzo, per garantire uno sviluppo equilibrato ed
equo dei sistemi locali.
Gli articoli 18-20, dedicati ai Comuni,
definiscono ruolo e funzioni degli stessi nell’ambito del sistema
integrato e le modalità di esercizio delle funzioni e di gestione dei
servizi; per incentivare l’esercizio associato delle funzioni e dei
servizi è prevista una maggiorazione del contributo regionale
finalizzato al concorso all’attuazione dei Piani di zona (articolo
46, comma 1, lettera b) a favore delle forme associative di cui alla
legge regionale n. 11 del 2001.
I Comuni, per la gestione dei servizi e delle
attività disciplinate dal PDL, si avvalgono delle forme indicate dal
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, della
delega alle Aziende USL, delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona; va ricordato che il disegno di legge finanziaria 2002,
attualmente all’esame parlamentare, prevede modifiche al citato
Testo unico; durante il corso del dibattito consiliare si valuterà la
necessità di eventuali emendamenti, alla luce delle modifiche che
potranno essere introdotte.
All’articolo 21 sono definite le funzioni
ed i compiti delle Province, in coerenza con quanto già previsto
dalla legge regionale n. 3 del 1999; un compito nuovo, relativo alla
realizzazione del sistema integrato di cui al PDL, è quello del
coordinamento per la definizione dei Piani di zona (articolo 28) e la
loro partecipazione alla definizione ed attuazione degli stessi; è
inoltre previsto che il Piano regionale individui ambiti di intervento
che, per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione
di specifici Programmi di ambito provinciale le cui indicazioni e
contenuti dovranno essere raccordati ed integrati nell’ambito dei
Piani di zona (articolo 28).
Con il PDL in esame (articolo 57, commi 4 e
seguenti) vengono inoltre disciplinate le modalità per il
trasferimento ai Comuni delle risorse provinciali utilizzate alla data
di entrata in vigore della legge n. 328 del 2000 per l’esercizio
delle funzioni di assistenza sociale di cui alla legge 18 marzo 1993,
n. 67; fino al termine delle procedure indicate all’articolo 57,
commi 4 e seguenti, continuano ad applicarsi le norme di cui all’articolo
191, comma 3 della legge regionale n. 3 del 1999.
L’articolo 22 è dedicato alla definizione
delle funzioni e dei compiti della Regione, partendo dai compiti di
programmazione che devono essere esercitati in maniera integrata e
coordinata nei diversi settori della vita sociale (politiche sociali,
sanitarie, educative e formative, del lavoro, culturali, urbanistiche
ed abitative); a tal fine è previsto che gli atti di programmazione
regionale di settore dovranno contenere una specifica valutazione di
impatto della programmazione stessa sui soggetti socialmente più
deboli.
Gli articoli 23 e 24 sono dedicati ai
soggetti privati che concorrono alla realizzazione del sistema; una
particolare attenzione è dedicata al Terzo settore, in quanto
espressione di auto-organizzazione della società.
Al Terzo settore è riconosciuto infatti un ruolo
specifico nella progettazione, realizzazione ed erogazione degli
interventi del sistema locale.
L’ultimo articolo del Titolo III (articolo 25)
contiene i principi ed i criteri generali per la disciplina in materia
di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona, ispirandosi
ai principi di cui all’articolo 10 della legge n. 328 del 2000.
Il riordino sarà infatti oggetto, data la
complessità della materia, di specifica iniziativa legislativa.
TITOLO IV
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE, LA CONCERTAZIONE E
LA PARTECIPAZIONE
Gli strumenti della programmazione del nuovo
sistema sono il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
(articolo 26), i Piani di zona (articolo 28) e i
Programmi provinciali per particolari ambiti di intervento (articolo
26, comma 3), di cui si è detto più sopra a proposito delle funzioni
delle Province.
Al Piano regionale è assegnato il compito di
definire gli indirizzi, in attuazione del Piano nazionale, per la
realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato; in particolare
dovrà definire gli obiettivi di benessere da perseguire, i fattori di
rischio da contrastare, le caratteristiche ed il fabbisogno da
garantire dei servizi e degli interventi compresi nei livelli
essenziali (articolo 8), nel rispetto della compatibilità delle
risorse.
Ai Piani di zona è assegnato il compito di
definire i sistemi locali dei servizi sociali a rete che garantiscono
i livelli essenziali delle prestazioni sociali; i Piani di zona
possono integrare, nel rispetto della compatibilità delle risorse, i
livelli essenziali previsti a livello regionale.
Alla definizione dei Piani di zona concorrono, con
le modalità stabilite con accordo tra i Comuni, i soggetti del Terzo
settore (articolo 23) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona
(articolo 25), che partecipano all’accordo di programma che approva
i Piani, qualora concorrano anche alla loro realizzazione.
L’accordo di programma sui Piani di zona è
approvato secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 3 della
legge n. 328 del 2000; tale indicazione riveste un significato
importante perché allarga la platea dei soggetti che vi partecipano
oltre quelli pubblici, prevedendo anche la partecipazione dei privati
senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
che, attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione
concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema
previsto dal Piano.
Alla definizione dei Piani di zona concorrono
inoltre i cittadini, le organizzazioni di rappresentanza sociale, le
associazioni sociali e di tutela degli utenti; a tal fine il Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali fornirà indirizzi
sulle modalità per assicurare tale concorso e per garantire la
partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della
qualità dei servizi.
Il Titolo in esame disciplina inoltre il sistema
informativo dei servizi sociali (articolo 27) quale importante
strumento per supportare le attività di programmazione e
pianificazione delle politiche sociali.
L’articolo 29 afferma la necessità che i
programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3
luglio 1998, n. 19 ed i piani pluriennali di sviluppo socio-economico
delle zone montane di cui alla legge regionale 19 luglio 1997, n. 22,
individuino gli interventi sociali volti ad assicurare piena efficacia
agli obiettivi degli stessi programmi e piani e che gli interventi
sociali individuati si integrino nell’ambito dei Piani di zona; ciò
sul presupposto che vengano definite politiche integrate in tutti i
settori che incidono sul benessere e sulla qualità della vita dei
cittadini.
Sulla base dello stesso presupposto e della
necessità di individuare strumenti per la soluzione di particolari
problematiche sociali o per la qualificazione di specifiche aree
territoriali, la legge definisce all’articolo 30 i programmi
speciali di intervento sociale.
Gli ultimi due articoli del Titolo IV (articoli
31 e 32) sono dedicati al tema della tutela e della partecipazione
degli utenti; il primo strumento individuato è quello della Carta dei
servizi sociali, che i soggetti gestori dei servizi devono
obbligatoriamente adottare, in conformità allo schema generale di
riferimento previsto dall’articolo 13 della legge n. 328 del 2000.
Il riconoscimento dell’importanza dello strumento in esame, in
particolar modo per l’informazione e la trasparenza nell’erogazione
dei servizi, è rinvenibile nella scelta regionale di renderlo
requisito necessario ai fini dell’autorizzazione disciplinata all’articolo
34.
Per la tutela dei cittadini nel conseguimento delle
prestazioni e dei servizi sociali, la Giunta regionale dovrà
disciplinare le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto
di quanto stabilito dalla recente legge n. 152 del 2001 in materia di
istituti di patronato e di assistenza sociale e della legge regionale
n. 15 del 1995 "Nuova disciplina del Difensore civico".
TITOLO V
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA’ DEL
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
La formazione degli operatori rappresenta
probabilmente il primo aspetto da considerare per costruire un sistema
caratterizzato da qualità ed efficacia degli interventi, nel rispetto
dei principi a cui deve ispirarsi l’intervento sociale, sia dal
punto di vista organizzativo e gestionale che della relazione
operatore-cittadino.
Al tema della formazione è quindi dedicato l’articolo
33 che, accanto al riconoscimento del suo ruolo strategico,
prevede la promozione della formazione degli operatori sociali e dell’area
socio-sanitaria, tenendo conto dell’esigenza di raccordare i
percorsi formativi e di integrazione delle diverse professionalità, e
la promozione di iniziative formative e di sostegno alla
qualificazione delle attività dei soggetti del Terzo settore.
La programmazione, progettazione e realizzazione
delle attività formative avviene secondo le norme di cui alla legge
regionale n. 19 del 1979 "Riordino, programmazione e deleghe
della formazione alle professioni" e all’articolo 205 della
legge regionale n. 3 del 1999; in considerazione della centralità che
il tema della formazione riveste nella realizzazione del sistema
integrato, è previsto che il Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali (articolo 26, comma 5) indichi gli ambiti di
formazione e riqualificazione degli operatori sociali e socio-sanitari
che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del
piano poliennale previsto all’articolo 4 della citata legge
regionale n. 19 del 1979; è infine previsto (articolo 44, comma 3)
che agli oneri derivanti dalle attività formative di cui all’articolo
33 del PDL si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti disponibili a
valere sulla legge regionale n. 19 del 1979 e di quelli derivanti da
organismi dell’Unione europea per iniziative ed interventi in
materia di politiche formative.
La realizzazione di un sistema integrato al quale
concorrono una pluralità di soggetti pubblici e privati richiede la
definizione di strumenti di regolazione volti a garantire le
necessarie condizioni di qualità delle prestazioni e dei servizi
erogati, a tutela dei soggetti che ne usufruiscono e a garanzia di un
corretto ed efficace impiego delle risorse pubbliche destinate all’assistenza
sociale.
L’articolo 34 del PDL disciplina l’autorizzazione
al funzionamento di servizi e strutture socio-assistenziali e
socio-sanitari, sia pubblici che privati, tenuto conto di quanto
previsto in materia dalla legge quadro nazionale. L’autorizzazione
al funzionamento di strutture è già prevista dalla legislazione
regionale (legge regionale n. 34 del 1998), mentre l’autorizzazione
dei servizi rappresenta una novità. Un’altra novità introdotta dal
PDL è quella delle sanzioni amministrative (articoli 34, comma 6, 7,
8 e 36); la loro introduzione è ispirata dalla necessità di fornire
alle amministrazioni comunali, titolari delle funzioni amministrative
in materia, uno strumento sanzionatorio efficace contro comportamenti
e prassi non conformi alle specifiche disposizioni in materia.
L’articolo 35 si occupa della vigilanza
sui servizi e le strutture; le funzioni amministrative in materia sono
attribuite, ferme restando le funzioni di vigilanza delle Aziende USL,
ai Comuni; per l’esercizio delle funzioni di vigilanza i Comuni si
avvalgono dell’organismo tecnico già previsto per l’esercizio
delle funzioni in materia di autorizzazione al funzionamento. Il PDL
prevede inoltre che gli organismi tecnici trasmettano annualmente ai
Comuni interessati, alle Province ed alla Regione, una relazione sull’attività
di vigilanza svolta; la sintesi delle relazioni pervenute è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Per permettere un efficace esercizio delle funzioni
di vigilanza è previsto (articolo 36) che chiunque avvii un’attività
che comporta l’erogazione di uno o più interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad autorizzazione al
funzionamento ai sensi dell’articolo 34, è tenuto a darne
comunicazione al Sindaco del Comune dove svolge l’attività; le
modalità ed i termini per la presentazione delle comunicazioni di
avvio di attività sono stabilite con direttiva regionale; per l’inosservanza
dell’obbligo di comunicazione è prevista l’applicazione di una
sanzione pecuniaria.
L’articolo 37 introduce nel comparto
socio-assistenziale l’accreditamento, come strumento per promuovere
lo sviluppo della qualità delle prestazioni e facilitare i rapporti
tra soggetti erogatori di servizi ed i cittadini.
Il comma 2 dell’articolo 37 definisce l’accreditamento
come condizione per instaurare rapporti economici con i soggetti
pubblici finalizzati, in particolare, all’erogazione delle
prestazioni mediante l’utilizzo dei titoli di cui all’articolo 38
ed alla partecipazione alle istruttorie pubbliche previste all’articolo
41.
Le funzioni amministrative in materia di
accreditamento sono attribuite ai Comuni, che le esercitano acquisendo
il parere di appositi organismi tecnici, la cui composizione e
modalità di funzionamento sarà stabilita con la direttiva in materia
di requisiti per l’accreditamento.
E’ previsto infine, in considerazione della
necessità che gli organismi tecnici previsti a supporto delle
attività in materia di autorizzazione al funzionamento e
accreditamento siano qualificati ed orientati alle necessità del
sistema delineato dalla riforma, che la Regione individui ed organizzi
azioni formative rivolte ai suoi componenti.
L’introduzione del sistema di accreditamento
comporta la possibilità che gli Enti locali scelgano di garantire le
prestazioni ed i servizi comprese nei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, mediante la concessione ai destinatari di titoli
per la fruizione di prestazioni e servizi sociali (articolo 38);
il possessore del titolo, nel quale sono indicate le prestazioni ed i
servizi che devono essere erogate, le caratteristiche e le modalità
della fruizione, si rivolge ad uno dei soggetti inseriti nell’elenco
dei fornitori di servizi accreditati, che erogano le prestazioni
secondo tariffe predeterminate concordate con l’Ente locale che lo
ha rilasciato. Il titolo è quindi lo strumento che permette al
cittadino di scegliere, nell’ambito di quelli accreditati, il
fornitore a cui rivolgersi per ottenere le prestazioni ed i servizi,
che saranno remunerate allo stesso dall’Ente locale sulla base delle
tariffe predeterminate.
Il Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali deve disciplinare i criteri e le modalità per la concessione
dei titoli, individuare i servizi e le prestazioni che possono essere
fruite attraverso l’utilizzo degli stessi e le relative procedure,
nonché definire indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini
nell’accesso alle prestazioni ed ai servizi, con particolare
attenzione ai casi in cui l’Ente locale eroghi le stesse unicamente
attraverso i titoli stessi.
Gli articoli 39 e 40 si occupano degli
affidamenti e degli acquisti di servizi e prestazioni da parte degli
Enti locali; viene indicata come modalità privilegiata, laddove
possibile tenuto conto della disciplina statale e comunitaria vigente
in materia di procedure di affidamento dei servizi
socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da parte della
pubblica amministrazione, quella delle procedure di affidamento
ristrette e negoziate; ciò sul presupposto che le stesse permettano
di valorizzare l’apporto dei soggetti del Terzo settore e la loro
capacità progettuale. Le ulteriori indicazioni riguardano le forme e
le modalità per la verifica periodica degli adempimenti oggetto dei
contratti e la valutazione delle offerte, che deve avvenire secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando
il fattore prezzo con un peso inferiore al cinquanta per cento del
peso complessivo.
In considerazione della rilevanza e delicatezza del
tema degli affidamenti e degli acquisti di servizi e prestazioni nell’ambito
della realizzazione degli obiettivi del sistema integrato, è previsto
che la Giunta regionale definisca con direttiva i requisiti generali
per la partecipazione alle gare ed i criteri per la valutazione della
qualità delle offerte, in attuazione di quanto già previsto dalla
legge regionale n. 7 del 1994.
L’articolo 41 è dedicato alle istruttorie
pubbliche per la progettazione comune; si tratta di uno strumento per
valorizzare e coinvolgere i soggetti del Terzo settore nell’affrontare
specifiche problematiche sociali, mediante la coprogettazione dei
relativi interventi. Alle istruttorie pubbliche partecipano i soggetti
del Terzo settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
tutela degli utenti attivi nel territorio di riferimento ed i
cittadini interessati; le istruttorie si concludono con l’individuazione
di progetti di intervento innovativi e sperimentali e la definizione
da parte degli Enti locali delle forme e modalità della
collaborazione con i soggetti del Terzo settore che dichiarano la
propria disponibilità a collaborare.
L’apporto del volontariato alla realizzazione del
sistema locale (articolo 42) si realizza in particolare
mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale n.
37 del 1996, per l’erogazione di prestazioni ed attività, anche di
carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del
volontariato; con ciò si è voluto rimarcare, in coerenza con le
indicazioni della legge quadro nazionale e regionale e con le recenti
affermazioni della giurisprudenza, che l’apporto del volontariato
deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche fondanti dello
stesso, distinguendolo chiaramente dall’apporto di altri soggetti
del Terzo settore caratterizzati come impresa sociale.
L’ultimo articolo del titolo V (articolo 43)
tratta il tema della compartecipazione al costo dei servizi da parte
dei fruitori; lo strumento principale in materia è l’indicatore
delle situazione economica (ISE), definito dal decreto legislativo n.
109 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il PDL
prevede che la Regione definisca i criteri per la determinazione del
concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, tenuto
conto delle indicazioni del Piano nazionale e dei principi stabiliti
dal decreto legislativo n. 109 del 1998.
TITOLO VI
SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Il titolo in esame definisce all’articolo 44
il finanziamento del sistema integrato, che si avvale di un sistema di
finanziamento plurimo, costituito dalle risorse degli Enti locali, di
quelle del Fondo regionale per le politiche sociali, di quelle del
Fondo sanitario regionale, per le attività ad integrazione
socio-sanitaria, delle risorse dei soggetti del Terzo settore e delle
Aziende pubbliche di servizi alla persona, che concorrono alla
realizzazione dei Piani di zona sottoscrivendo i relativi accordi di
programma, delle risorse stanziate ai sensi della legge regionale n.
19 del 1979 e di quelle provenienti da organismi dell’Unione
europea, per la realizzazione delle attività formative indicate all’articolo
33 del PDL.
L’articolo 45 prevede l’istituzione del
Fondo regionale per le politiche sociali, nel quale confluiscono le
somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo
nazionale, gli stanziamenti previsti nei capitoli del bilancio
regionale destinati alla realizzazione di obiettivi di politica
sociale e comunque tutte le risorse provenienti dallo Stato per il
finanziamento di interventi di settore che sono confluite nel Fondo
nazionale, le ulteriori risorse integrative regionali da determinare
con legge di bilancio, e le altre assegnazioni statali o comunitarie
in materia di interventi socio-assistenzali e socio-sanitari. Le
risorse del Fondo regionale sono destinate alle spese correnti
operative ed alle spese di investimento.
Gli articoli 46 e 47 definiscono la
finalizzazione ed i destinatari del Fondo sia per quanto riguarda le
spese correnti operative che per le spese di investimento.
Per quanto riguarda le spese correnti operative,
particolare rilevanza assume la previsione del riparto di risorse tra
Comuni singoli e associati, quale concorso regionale all’attuazione
dei Piani di zona, con la previsione di un contributo maggiorato a
favore delle forme associative di cui alla legge regionale n. 11 del
2001, che gestiscono servizi sociali; si supera quindi l’attuale
impostazione che prevede il trasferimento di risorse quale concorso
alle spese di mantenimento dei servizi, a favore della previsione di
finanziamento per sostenere la realizzazione degli obiettivi dei Piani
di zona, adottati in coerenza con le indicazioni della pianificazione
nazionale e regionale.
E’ inoltre previsto un finanziamento destinato
alle Province per sostenerne le attività di coordinamento e supporto
informativo e tecnico per la definizione dei Piani di zona.
Lo strumento per la pianificazione annuale è il
Programma regionale annuale dei servizi e degli interventi, adottato
sulla base delle indicazioni del Piano regionale.
Il PDL definisce, in attesa dell’approvazione del
primo Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, le
finalità per cui possono essere concessi i contributi per spese di
investimento.
L’articolo 48 contiene le norme
finanziarie.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
L’articolo 49 indica le disposizioni
regionali abrogate, a partire dalla legge regionale 12 gennaio 1985,
n. 2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza
sociale", prevedendo inoltre le abrogazioni necessarie ad
armonizzare le disposizioni vigenti con i contenuti del PDL.
Agli articoli 50-56 sono poi previste
modificazioni a diverse leggi regionali; si segnalano in particolare
le modificazioni introdotte alla legge regionale n. 19 del 1994,
volte, da una parte a raccordare la disciplina ivi contenuta in
materia di integrazione socio-sanitaria con le disposizioni del PDL, e
dall’altra a trasformare le attuali Conferenze sanitarie
territoriali in Conferenze territoriali sociali e sanitarie, in
coerenza con le previsioni contenute nel PDL.
L’articolo 57 definisce la necessaria
disciplina transitoria, nelle more dell’approvazione dei diversi
provvedimenti attuativi indicati nel PDL, della definizione dei
rapporti connessi al trasferimento delle funzioni provinciali di cui
alla legge n. 67 del 1993 ai Comuni e della approvazione della legge
regionale di riordino delle IPAB prevista all’articolo 25 del PDL.
PROGETTO DI LEGGE REGIONALE
"NORME PER LA PROMOZIONE DELLA
CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI"
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Articolo 1 Oggetto della riforma
Articolo 2 Finalità e principi della legge
Articolo 3 Finalità e principi del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
Articolo 4 Interventi socio-assistenziali
Articolo 5 Diritto alle prestazioni
Articolo 6 Soggetti tenuti all’assistenza
TITOLO II IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI
CAPO I Il sistema locale dei servizi sociali a rete
Articolo 7 Interventi e servizi del sistema locale
dei servizi sociali a rete
Articolo 8 Livelli essenziali delle prestazioni
sociali
Articolo 9 Accesso al sistema locale dei servizi
sociali a rete
Articolo 10 Interventi per la promozione sociale
Articolo 11 Fondi integrativi per prestazioni
socio-assistenziali e socio-sanitarie
CAPO II Disposizioni per l’integrazione
socio-sanitaria
Articolo 12 Integrazione socio-sanitaria
Articolo 13 Programmazione delle attività
socio-sanitarie
Articolo 14 Modalità organizzative e gestionali
delle attività socio-sanitarie
CAPO III Disposizioni specifiche per la
realizzazione di particolari interventi
Articolo 15 Assegni di cura
Articolo 16 Interventi di sostegno economico
Articolo 17 Servizio civile delle persone anziane
TITOLO III SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E PRINCIPI PER LA DISCIPLINA
IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA
Articolo 18 Comuni
Articolo 19 Esercizio delle funzioni e ambiti
associativi
Articolo 20 Deleghe alle Aziende USL
Articolo 21 Province
Articolo 22 Regione
Articolo 23 Soggetti del Terzo settore e altri
soggetti senza scopo di lucro
Articolo 24 Altri soggetti privati
Articolo 25 Principi per la disciplina in
materia di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e di costituzione delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona
TITOLO IV STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,
LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Articolo 26 Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali
Articolo 27 Sistema informativo dei servizi sociali
Articolo 28 Piani di zona
Articolo 29 Interventi sociali per lo sviluppo e la
riqualificazione urbana
Articolo 30 Programmi speciali di intervento
sociale
Articolo 31 Carta dei servizi sociali
Articolo 32 Partecipazione dei cittadini e
degli utenti al controllo della qualità e norme per la tutela
degli utenti
TITOLO V STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA
QUALITA’ DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Articolo 33 Attività di formazione
Articolo 34 Autorizzazione di strutture e servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari
Articolo 35 Vigilanza sui servizi e le strutture
Articolo 36 Comunicazione di avvio di attività
Articolo 37 Accreditamento
Articolo 38 Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi
sociali
Articolo 39 Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di
servizi e prestazioni
Articolo 40 Azioni per la qualificazione delle prestazioni
professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti e
acquisti di servizi e prestazioni
Articolo 41 Istruttoria pubblica per la progettazione comune
Articolo 42 Apporto del volontariato alla realizzazione del
sistema locale dei servizi sociali a rete
Articolo 43 Compartecipazione al costo dei servizi
TITOLO VI SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Articolo 44 Il finanziamento del sistema integrato
Articolo 45 Fondo regionale per le politiche sociali
Articolo 46 Fondo regionale per le politiche sociali – Spese
correnti operative
Articolo 47 Fondo regionale per le politiche sociali – Spese di
investimento
Articolo 48 Norme finanziarie
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 49 Abrogazioni
Articolo 50 Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1999, n.
38
Articolo 51 Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 1990, n.
14
Articolo 52 Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1988, n.
47
Articolo 53 Modificazioni alla legge regionale 3 febbraio 1994, n.
5
Articolo 54 Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 1994, n.
19
Articolo 55 Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 1994, n.
50
Articolo 56 Modificazioni alla legge regionale 14
agosto 1989, n. 27
Articolo 57 Norme transitorie
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO
Articolo 1
Oggetto della riforma
- La presente legge, ispirandosi ai principi e ai valori della
Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e della legge 8
novembre 2000, n. 328 ed in conformità a quanto previsto dalla
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, detta norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la definizione e la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, di seguito indicato come sistema integrato.
Articolo 2
Finalità e principi della legge
- La Regione e gli Enti locali garantiscono, con il concorso dei
soggetti di cui agli articoli 23, comma 2 e 25, la realizzazione
del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un
insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo
sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità, al sostegno
dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, nel rispetto
delle seguenti finalità e principi:
rispetto della dignità della persona, con particolare riferimento
all’infanzia, all’adolescenza ed alle persone a rischio o in
condizione di esclusione sociale;
riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese
come sistema di relazioni tra le istituzioni, le persone, le
famiglie, le organizzazioni sociali, ognuno per le proprie
competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della
qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
promozione della partecipazione attiva dei cittadini, delle
organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali
e di tutela degli utenti, assumendo il confronto e la concertazione
come metodo di relazione con le organizzazioni sindacali;
valorizzazione e sostegno di chi assume compiti di cura e delle
famiglie quali ambiti primari di vita e di sviluppo della persona,
perseguendo la condivisione delle responsabilità tra donne e
uomini;
promozione dell’autonomia e della vita indipendente, con
particolare riferimento al sostegno alle scelte di permanenza al
proprio domicilio delle persone in condizione di non autosufficienza
o con limitata autonomia;
sviluppo e qualificazione dei servizi sociali anche attraverso la
valorizzazione delle professioni sociali;
concertazione e cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali
e tra questi e i soggetti di cui all’articolo 23;
integrazione delle politiche sociali con le altre politiche, in
particolare con quelle sanitarie, educative, formative, del lavoro,
culturali, urbanistiche ed abitative.
Il sistema integrato ha carattere di universalità e si fonda sui
principi di sussidiarietà, cooperazione e riconoscimento della
cittadinanza sociale quale insieme di diritti, doveri e
responsabilità delle persone, delle famiglie, delle forme
organizzate della società e delle istituzioni, per assolvere i
doveri di solidarietà sociale e favorire il pieno sviluppo della
persona ai sensi degli articoli 2 e 3, comma 2 della Costituzione.
Articolo 3
Finalità e principi del sistema integrato di
interventi e servizi sociali
- Il sistema integrato si informa alle seguenti finalità e
principi:
- prevenzione, contrasto e rimozione delle cause del disagio e
della emarginazione sociale, anche attraverso strategie attive e
promozionali basate sulla formazione e sull’accesso e
socializzazione al lavoro;
- riconoscimento del valore e del ruolo delle famiglie e delle
reti sociali, quali ambiti di relazioni significative per la
crescita, lo sviluppo e la cura della persona e valorizzazione
delle iniziative delle persone e delle famiglie per lo sviluppo di
forme di auto-aiuto e di reciprocità;
- riconoscimento del diritto all’educazione ed all’armonico
sviluppo psico-fisico dei minori, nel rispetto dei principi
costituzionali in materia e dei diritti loro riconosciuti dalla
convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176,
nonché riconoscimento delle facoltà di espressione e del diritto
di partecipazione alle scelte che li riguardano;
- rispetto della dignità della persona e garanzia di
riservatezza;
- adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi,
nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie;
- fruizione degli interventi negli ambiti territoriali individuati
ai sensi dell’articolo 19, che comprendono il comune di
residenza del cittadino.
- Il sistema integrato garantisce i livelli essenziali delle
prestazioni di cui al successivo articolo 8.
Articolo 4
Interventi socio-assistenziali
- Gli interventi socio-assistenziali sono volti a garantire pari
opportunità e diritti di cittadinanza sociale, a prevenire,
eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da difficoltà economiche, da
limitazioni personali e sociali e da condizioni di non
autosufficienza.
- Gli interventi socio-assistenziali si fondano sulla valutazione
unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie, anche
attraverso il coinvolgimento dei soggetti operanti in ambito
sanitario, educativo e formativo.
- Gli interventi socio-assistenziali sono improntati a
flessibilità organizzativa e personalizzazione, anche attraverso
la definizione di progetti individualizzati.
Articolo 5
Diritto alle prestazioni
- Hanno diritto ad accedere alle prestazioni ed ai servizi del
sistema integrato, sulla base della valutazione del bisogno
personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente
legge, indipendentemente dalle condizioni economiche:
- i cittadini italiani;
- i cittadini dell’Unione europea, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti;
- gli apolidi e gli stranieri di cui all’articolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero"; è fatta salva la
disciplina di cui all’articolo 18 dello stesso testo unico.
- I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1,
residenti in Comuni di altre Regioni hanno diritto ad accedere
alle prestazioni ed ai servizi del sistema integrato di cui alla
presente legge, sulla base di specifici protocolli stipulati tra
la Regione Emilia-Romagna e le altre Regioni e Province autonome;
i protocolli, adottati sentito il parere della Conferenza
Regione-Autonomie Locali di cui all’articolo 25 della legge
regionale n. 3 del 1999, definiscono le condizioni e le modalità
per la fruizione delle prestazioni e dei servizi, i criteri per l’identificazione
del Comune tenuto all’assistenza, regolando in particolare i
rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in
attesa della definizione dei protocolli di cui al presente comma,
i Comuni dell’Emilia-Romagna definiscono previ accordi con i
Comuni di residenza dei soggetti che necessitano di assistenza, al
fine di definire i rapporti economici.
- Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i
compiti e le funzioni dello Stato, gli interventi e le prestazioni
si estendono alle persone occasionalmente presenti o
temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, limitatamente
a quelli non differibili.
- I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di
usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato
concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie
condizioni economiche, secondo quanto disposto all’articolo 43.
- I Comuni garantiscono l’accesso prioritario ai servizi ed alle
prestazioni del sistema integrato ai soggetti indicati all’articolo
2, comma 3 della legge n. 328 del 2000, secondo i criteri generali
stabiliti nel Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali di cui all’articolo 26.
Articolo 6
Soggetti tenuti all’assistenza
- Il Comune tenuto all’assistenza dei soggetti di cui al comma 1
dell’articolo 5 è identificato facendo riferimento al Comune di
residenza, fatti salvi i casi di cui all’articolo 5, comma 2,
per i quali l’identificazione avviene sulla base dei protocolli
ivi previsti. Il Comune tenuto all’assistenza dei soggetti di
cui al comma 3 dell’articolo 5 è identificato facendo
riferimento al Comune nel cui territorio si è manifestata la
necessità di intervento.
- Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali e che, al momento del
ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all’assistenza,
il Comune nel quale gli stessi hanno la residenza prima del
ricovero, previamente informato dai soggetti gestori delle
strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall’articolo
6, comma 4 della legge n. 328 del 2000.
TITOLO II
IL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
CAPO I
IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI A RETE
Articolo 7
Interventi e servizi del sistema locale dei servizi
sociali a rete
- I Comuni, al fine di dare risposta ai bisogni sociali della
popolazione, promuovono e garantiscono, nei modi e nelle forme di
cui agli articoli 18, 19 e 20, la realizzazione del sistema locale
dei servizi sociali a rete.
- Il sistema locale si compone di un insieme di servizi ed
interventi progettati e realizzati in maniera integrata e
coordinata nei diversi settori che riguardano la vita sociale, dai
diversi soggetti pubblici e privati di cui alla presente legge.
- I servizi e gli interventi di cui al comma 2 sono in
particolare:
- servizi informativi, di ascolto e orientamento sui diritti e le
opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale
e sulle modalità di accesso, anche attraverso gli sportelli unici
di cui all’articolo 9;
- consulenza e sostegno alle famiglie e a chi assume compiti
connessi al lavoro di cura e alle responsabilità genitoriali,
anche attraverso la disponibilità di servizi di sollievo;
- servizi e interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a
persone che non riescono, senza adeguati supporti, a provvedere
autonomamente alle esigenze della vita quotidiana;
- accoglienza familiare di persone prive di adeguati supporti
familiari;
- servizi e interventi residenziali e semiresidenziali volti all’accoglienza
di persone i cui bisogni di cura, tutela ed educazione non possono
trovare adeguata risposta al domicilio, ovvero ad affiancare,
anche temporaneamente, le famiglie negli impegni e responsabilità
di cura;
- servizi e interventi di prevenzione, ascolto, sostegno e
accoglienza rivolti a persone a rischio di emarginazione sociale,
con particolare attenzione ai giovani, agli adolescenti e alle
persone minacciate o vittime di violenza ed abuso, in particolare
donne e minori;
- interventi di sostegno all’inserimento e reinserimento
lavorativo delle persone disabili ed in stato di svantaggio, anche
al fine del raggiungimento degli obiettivi della L.R. 25 febbraio
2000, n. 14 "Promozione dell’accesso al lavoro delle
persone disabili e svantaggiate";
- misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito.
- Per fare fronte a situazioni di emergenza sociale, personali o
familiari, i Comuni prevedono, anche con la collaborazione di
altri soggetti pubblici e privati, modalità organizzative dei
servizi e degli interventi tali da garantire risposte di pronto
intervento sociale.
- Per favorire il contatto con persone in situazione di disagio
sociale o con gruppi di popolazione a rischio sociale, che non si
rivolgono direttamente ai servizi, i Comuni attivano interventi di
strada; gli interventi di strada si realizzano attraverso la
collaborazione e l’integrazione delle attività dei soggetti
pubblici e privati che intervengono nelle aree di marginalità
sociale, al fine di prevenirne e contrastarne le cause.
- I Piani di zona di cui all’articolo 28 promuovono, sulla base
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali di cui all’articolo 26, sperimentazioni di
servizi e interventi volte a dare risposta a nuovi bisogni
sociali, a individuare modalità organizzative e gestionali
innovative, anche attraverso la collaborazione con i soggetti
operanti in ambito sanitario, educativo e formativo.
Articolo 8
Livelli essenziali delle prestazioni sociali
- Costituiscono livelli essenziali delle prestazioni sociali
secondo quanto previsto dall’articolo 22 della legge n. 328 del
2000, i servizi e gli interventi di cui all’articolo 7, commi 3
e 4 della presente legge.
- Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
all’articolo 26, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi
delle prestazioni individuati dallo Stato secondo quanto previsto
dall’articolo 9, comma 1, lettera b) e comma 2 della legge n.
328 del 2000, definisce le caratteristiche ed il fabbisogno da
garantire dei servizi e degli interventi che costituiscono livelli
essenziali delle prestazioni sociali; la definizione dei livelli
avviene nel rispetto degli equilibri di bilancio, tenuto conto
delle risorse di cui all’articolo 44 destinate al finanziamento
del sistema integrato e della compartecipazione degli utenti al
costo delle prestazioni ai sensi dell’articolo 43.
- Per la definizione dei livelli di cui al comma 2 viene sancita
apposita intesa triennale in sede di Conferenza Regione-Autonomie
Locali, ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale n. 3 del
1999.
Articolo 9
Accesso al sistema locale dei servizi sociali a
rete
- I Comuni, singoli o associati ai sensi dell’articolo 19, in
raccordo con l’Azienda USL, attivano lo sportello unico per l’accesso
al sistema locale dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi
e socio-sanitari; lo sportello fornisce informazioni e
orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, i
servizi e gli interventi, le iniziative e le azioni per la
promozione sociale di cui all’articolo 10.
- Lo sportello effettua inoltre, insieme al cittadino, una prima
valutazione del bisogno espresso e l’esame delle condizioni di
accesso; successivamente lo sportello invia il cittadino ai
competenti servizi per la presa in carico e l’eventuale
predisposizione del programma assistenziale individualizzato di
cui al comma 4, garantendo il necessario raccordo con gli stessi.
- Per l’accesso ai servizi ed alle prestazioni socio-sanitarie,
la valutazione integrata viene effettuata in collaborazione con i
servizi del distretto sanitario.
- Per bisogni complessi, che richiedono l’intervento di diversi
servizi o soggetti, i competenti servizi attivano gli strumenti
tecnici per la valutazione multidimensionale e per la
predisposizione del programma assistenziale individualizzato,
compreso il progetto individuale per le persone disabili previsto
all’articolo 14 della legge n. 328 del 2000 e il progetto
educativo individuale per i minori in difficoltà.
- Al fine di garantire l’attuazione e l’efficacia degli
interventi previsti dai programmi assistenziali individualizzati
è nominato un responsabile del caso.
- La Giunta regionale, con propria direttiva, sentito il parere
della competente Commissione consiliare e della Conferenza
Regione-Autonomie Locali, sulla base dei contenuti della presente
legge e del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, definisce indirizzi per l’attivazione degli sportelli
unici, per la definizione degli strumenti tecnici di valutazione e
controllo dei programmi assistenziali e delle modalità di
individuazione del responsabile del caso.
Articolo 10
Interventi per la promozione sociale
- Gli Enti locali promuovono interventi per la promozione sociale
volti in particolare a:
- promuovere la convivenza e l’integrazione sociale, la
soluzione dei conflitti individuali e sociali, anche attraverso il
ricorso ad attività di integrazione culturale e di mediazione
sociale;
- contrastare il disagio e prevenire le cause di esclusione
sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile, alle
dipendenze patologiche, alle situazioni di povertà estrema, alla
prostituzione e ad altre forme di sfruttamento;
- conciliare e armonizzare i tempi della cura e del lavoro,
riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere
gli impegni di cura senza rinunciare all’attività lavorativa,
anche promuovendo attività di mutualità tese allo sviluppo della
solidarietà e al miglioramento dei rapporti tra le generazioni;
- garantire pari opportunità adottando politiche di genere.
- I Comuni, per qualificare gli interventi e facilitare i
cittadini nella fruizione e partecipazione alle iniziative,
promuovono azioni per la messa in rete e la razionalizzazione
delle iniziative pubbliche e private presenti sul territorio.
- La Regione, sulla base dei criteri individuati dal Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo
26, incentiva programmi per la realizzazione degli obiettivi di
cui al comma 1 e per la realizzazione di iniziative formative
volte a qualificarne le attività.
Articolo 11
Fondi integrativi per prestazioni
socio-assistenziali e socio-sanitarie
- Secondo quanto previsto dall’articolo 26 della legge n. 328
del 2000, l’ambito di applicazione dei fondi integrativi di cui
all’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
comprende, per la quota posta a carico dell’assistito:
- le prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali a favore di
persone anziane e disabili in strutture residenziali e
semiresidenziali accreditate a norma della presente legge;
- le prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali accreditate
a norma della presente legge, erogate al domicilio a favore di
persone anziane e disabili.
- La Regione, a seguito dell’approvazione dei provvedimenti
attuativi in materia di fondi integrativi previsti dall'articolo 9
del decreto legislativo n. 502 del 1992, disciplina i criteri e le
modalità per la definizione della quota di cui al comma 1 posta a
carico dell’assistito.
CAPO II
DISPOSIZIONI PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Articolo 12
Integrazione socio-sanitaria
- Le attività ad integrazione socio-sanitaria sono volte a
soddisfare in modo integrato le esigenze di tutela della salute,
di recupero e mantenimento delle autonomie personali, di
inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita,
anche mediante prestazioni a carattere prolungato.
- Sulla base di quanto disposto dall’articolo 3-septies del
decreto legislativo n. 502 del 1992, le prestazioni
socio-sanitarie si distinguono in:
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, comprensive di quelle
connotate da elevata integrazione sanitaria, assicurate dalle
Aziende USL;
- prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, assicurate dai
Comuni.
- La Regione attua quanto previsto dall’articolo 3-septies del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e dal D.P.C.M. 14 febbraio
2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, individuando con
proprie direttive, tenuto conto dei livelli essenziali ed uniformi
di assistenza di cui all’articolo 1 del medesimo decreto
legislativo e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di
cui all’articolo 22 della legge n. 328 del 2000, le prestazioni
da ricondurre alle tipologie di cui alle lettere a) e b) del comma
2 del presente articolo, determinando altresì i criteri di
finanziamento delle stesse e dell’assegno di cura di cui all’articolo
15, comma 2, lettera a); le direttive di cui al presente comma
sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Articolo 13
Programmazione delle attività socio-sanitarie
- La Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e
socio-sanitaria di cui all’articolo 10-bis della legge regionale
n. 19 del 1994 esprime parere sulle direttive di cui al comma 3
dell’articolo 12.
- La Conferenza territoriale sociale e sanitaria di cui all’articolo
11 della legge regionale n. 19 del 1994 come modificato dalla
presente legge, promuove e coordina la stipula degli accordi in
materia di integrazione socio-sanitaria previsti all’articolo
28, comma 2, in coerenza con le direttive regionali previste all’articolo
12, comma 3, tenuto conto delle indicazioni del Piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, assicurando l’integrazione
e la coerenza con i Piani per la salute previsti dal Piano
sanitario regionale e con i Programmi per le attività
territoriali previsti all’articolo 3-quater del decreto
legislativo n. 502 del 1992; la Conferenza territoriale sociale e
sanitaria esprime alla Regione i pareri di cui all’articolo 28,
comma 4 della presente legge.
Articolo 14
Modalità organizzative e gestionali delle
attività socio-sanitarie
- I Comuni e le Aziende USL individuano, nell’ambito degli
accordi in materia di integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo
28, i modelli organizzativi e gestionali ed i relativi rapporti
finanziari in coerenza con le direttive di cui all’articolo 12,
comma 3, fondati sulla integrazione professionale delle rispettive
competenze.
- Il Direttore Generale dell’Azienda USL disciplina, nell’atto
aziendale di diritto privato, la funzione organizzativa cui
affidare il coordinamento delle attività sanitarie a rilievo
sociale, ivi comprese quelle connotate da elevata integrazione
sanitaria, in coerenza con le direttive regionali in materia di
atti aziendali.
CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE DI
PARTICOLARI INTERVENTI
Articolo 15
Assegni di cura
- La Regione e gli Enti locali riconoscono benefici di carattere
economico finalizzati al sostegno dell’accoglienza e del lavoro
di cura nei confronti di anziani, di disabili, di altre persone in
condizione di non autosufficienza, di minori in affidamento
familiare.
- I benefici economici di cui al comma 1, denominati assegni di
cura, sono previsti a favore:
- di famiglie che garantiscono prestazioni socio-sanitarie
previste dal programma assistenziale individualizzato di cui all’articolo
9, comma 4, che permettono o danno continuità alle condizioni di
domiciliarità di: anziani in condizione di non autosufficienza,
disabili riconosciuti in situazione di handicap grave secondo
quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, persone in
condizione di non autosufficienza affette da gravi patologie in
fase terminale o irreversibili, presenti nel nucleo; i Comuni e le
Aziende USL garantiscono le prestazioni ed i servizi di rispettiva
competenza, comprese nei livelli essenziali sociali e
socio-sanitari e previste nel programma assistenziale
individualizzato, non assicurate dalle famiglie ai sensi della
presente lettera;
- di famiglie e persone singole che, secondo quanto previsto dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una
famiglia", accolgono minori in affidamento familiare.
- Possono ottenere l’assegno di cura di cui alla lettera a) del
comma 2 le famiglie presso cui l’anziano, il disabile o la
persona in condizione di non autosufficienza convive. Possono
altresì ottenere l’assegno di cura i congiunti non conviventi o
altre persone non legate da vincoli di parentela, purchè abbiano
relazioni significative con la persona da assistere, e che siano
in condizioni di garantire un effettivo ed adeguato aiuto.
- Ai lavoratori dipendenti che richiedono i congedi per i gravi e
documentati motivi familiari previsti all’articolo 4, comma 2
della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assumere gli impegni di cura
di cui alla lettera a) del comma 2, viene riconosciuto un assegno
di cura maggiorato. L’assegno di cura di cui al presente comma
è previsto per i congedi di durata non inferiore ai tre mesi nell’arco
di dodici mesi; non hanno diritto all’assegno di cura maggiorato
i lavoratori che si trovano nelle condizioni previste all’articolo
42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
- La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva le
condizioni per la concessione degli assegni di cui al presente
articolo, la loro entità, l’indicatore della situazione
economica per accedervi, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 109 del 1998, le procedure di concessione e le
modalità di controllo dell’attuazione del programma
assistenziale individualizzato o, per i minori in affidamento
familiare, del progetto educativo individuale, da parte del
responsabile del caso di cui all’articolo 9, comma 5; la
direttiva di cui al presente comma è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Articolo 16
Interventi di sostegno economico
- Nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 7, comma 3,
lett. h) la Regione, con proprio atto, incentiva programmi per la
sperimentazione del reddito minimo di inserimento.
- Al fine di sostenere le responsabilità individuali e familiari,
in alternativa a interventi di sostegno economico ed in presenza
di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, i
Comuni possono concedere prestiti sull’onore consistenti nella
concessione, tramite apposite convenzioni con istituti di credito,
di prestiti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati.
L’onere degli interessi è a carico del Comune. All’interno
del Fondo regionale per le politiche sociali di cui all’articolo
45 è riservata una quota per il concorso alle spese per la
promozione dei prestiti sull’onore.
Articolo 17
Servizio civile delle persone anziane
- La Regione con proprio atto, ispirandosi ai principi ed alle
finalità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) della legge
regionale 28 dicembre 1999, n. 38, ed al fine di valorizzare il
ruolo e la funzione che le persone anziane svolgono nella
società, incentiva, anche valorizzando l’apporto delle
associazioni di volontariato, la realizzazione di programmi di
servizio civile delle persone anziane con le seguenti
caratteristiche:
- previsione di modalità di impiego volontario delle persone
anziane in attività e programmi di pubblica utilità, in
relazione alle professionalità ed ai requisiti attitudinali
necessari;
- previsione, sulla base del tempo offerto alla comunità ed a
fronte dell’attività prestata, di agevolazioni nella fruizione
di servizi quali ad esempio quelli di trasporto e culturali;
- previsione, per le persone anziane che prestano l’attività
volontaria, di garanzie assicurative contro gli infortuni connessi
allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
TITOLO III
SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI E PRINCIPI PER LA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIORDINO
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
Articolo 18
Comuni
- I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei
compiti di progettazione e realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, dell’erogazione dei servizi e delle
prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro
conferiti dalla legislazione statale e regionale.
- I Comuni esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 1,
promuovendo il concorso dei soggetti di cui agli articoli 23 e 25
alla progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, anche valorizzando i servizi e gli interventi
presenti sul territorio.
- I Comuni, attraverso il Piano di zona di cui all’articolo 28,
esercitano le funzioni di programmazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete, in coerenza con il Piano regionale degli
interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 26 ed in
raccordo con la programmazione sanitaria.
- I Comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:
- tutela dei minori, anche mediante la collaborazione con l’Autorità
giudiziaria competente;
- assistenza sociale secondo quanto previsto dalla legge 18 marzo
1993, n. 67 già di competenza delle Province;
- autorizzazione e vigilanza di strutture e servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari secondo quanto previsto agli
articoli 34, 35 e 36;
- accreditamento di strutture e servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari secondo quanto previsto all’articolo 37;
- concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi
civili di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, secondo quanto previsto dalla normativa statale e
regionale e dagli indirizzi di cui all’articolo 22, comma 3;
- emergenza sociale di cui all’articolo 7 comma 4.
- I Comuni definiscono i parametri di valutazione delle condizioni
previste dall’articolo 2, comma 3 della legge n. 328 del 2000,
ai fini della determinazione dell’accesso prioritario alle
prestazioni e ai servizi, sulla base dei criteri generali
stabiliti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali di cui all’articolo 26.
- I Comuni possono prevedere, secondo quanto previsto dall’articolo
16, comma 5 della legge n. 328 del 2000, per il raggiungimento
degli obiettivi indicati dalla pianificazione regionale e locale,
agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con
specifiche responsabilità di cura.
- I Comuni concedono contributi per sostenere la mobilità delle
persone anziane, disabili o in condizioni di inabilità; all’interno
del Fondo regionale per le politiche sociali di cui all’articolo
45 è riservata una quota per il concorso alle spese di cui al
presente comma.
- I Comuni esercitano le funzioni e i compiti loro conferiti nel
rispetto dei principi e delle modalità di cui all’articolo 6,
comma 3 della legge n. 328 del 2000 ed in particolare favoriscono
l’accesso dei cittadini ai servizi e agli interventi del sistema
locale dei servizi sociali a rete, anche attraverso gli sportelli
unici di cui all’articolo 9.
- I Comuni concorrono alla programmazione regionale con le
modalità di cui all’articolo 26.
- I Comuni valutano, sulla base delle indicazioni di cui all’articolo
22, comma 2, lettera k), l’efficacia e l’efficienza dei
servizi e degli interventi ed i risultati conseguiti.
Articolo 19
Esercizio delle funzioni e ambiti associativi
- I Comuni esercitano le funzioni e i compiti di cui al comma 1
dell’articolo 18 in forma singola o associata, secondo quanto
previsto dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11.
- Per l’individuazione dell’ambito associativo i Comuni
tengono conto dell’esigenza di facilitare i cittadini nella
fruizione dei servizi nonché di criteri di efficienza ed
efficacia della rete, anche in relazione alle esigenze di tutela
dei minori.
- Gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi di cui alla
presente legge sono quelli individuati dai Comuni ai sensi dell’articolo
23 della legge regionale n. 3 del 1999.
- La Regione, nel riparto del Fondo regionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), prevede un
contributo maggiorato a favore delle forme associative di cui alla
legge regionale 26 aprile 2001, n. 11, che gestiscono i servizi di
cui alla presente legge.
- Per la gestione dei servizi e delle attività di cui alla
presente legge, i Comuni si avvalgono delle forme previste dal
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, della delega di cui
all’articolo 20, nonché delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona di cui all’articolo 25.
Articolo 20
Deleghe alle Aziende USL
- Nell’ambito del Piano di zona di cui all’articolo 28, i
Comuni possono prevedere di delegare la gestione di attività o
servizi socio-assistenziali alle Aziende USL, in ambito di norma
distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto conto di
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 del D.lgs. n. 502
del 1992. L’Azienda USL assume la gestione di attività o
servizi delegati che presentino omogeneità per area di intervento
ed ambito territoriale.
- Per la gestione delle attività e dei servizi
socio-assistenziali delegati di cui al comma 1, l’Azienda USL e
il Comune stipulano apposita convenzione nella quale sono definite
in particolare:
- la struttura organizzativa distrettuale cui compete la gestione
dei compiti e degli interventi connessi alle attività ed ai
servizi delegati;
- le caratteristiche ed i volumi di attività e di prestazioni;
- i criteri per la quantificazione delle risorse finanziarie
necessarie per la gestione delle attività e dei servizi delegati,
la loro entità, nonché le modalità per il loro trasferimento
all’Azienda USL;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai
Comuni, con particolare riguardo alle attività svolte, alle
prestazioni erogate e all’andamento della spesa.
- Al fine di migliorare l’integrazione professionale nei servizi
e favorire semplificazioni gestionali, le Aziende USL possono
partecipare a forme di gestione di attività e servizi
socio-sanitari, costituite dagli Enti locali secondo quanto
previsto dal Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000.
Articolo 21
Province
- Le Province partecipano alla programmazione regionale nei modi
di cui all’articolo 26, promuovono l’integrazione delle
politiche sociali con le altre politiche settoriali, con
particolare riferimento alle politiche attive del lavoro, della
formazione professionale, dell’istruzione, dell’educazione e
della pianificazione territoriale.
- Spettano alle Province inoltre:
- le funzioni di promozione del concorso dei soggetti di cui agli
articoli 23 e 25, volte a favorire il coordinato apporto alla
definizione e alla realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, anche attraverso intese ed accordi;
- le funzioni di cui all’articolo 190, commi 3 e 4 della legge
regionale n. 3 del 1999;
- le funzioni di rilevazione dell’offerta di servizi e strutture
socio-educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie presenti
sul loro territorio nonché dei bisogni, anche al fine di
implementare il sistema informativo socio-educativo-assistenziale
provinciale nell’ambito di quello regionale e le funzioni di
supporto, su richiesta degli Enti locali, per il coordinamento
degli interventi territoriali.
- Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani
di zona con le modalità di cui all’articolo 28 ed all’attuazione
degli stessi e definiscono i Programmi provinciali di cui all’articolo
26, comma 3.
Articolo 22
Regione
- La Regione, nell’ambito dei propri strumenti di
programmazione, definisce politiche integrate tra i diversi
settori della vita sociale ed in particolare in materia di
politiche sociali, sanitarie, educative e formative, del lavoro,
culturali, urbanistiche ed abitative; a tal fine gli atti di
programmazione regionale di settore dovranno contenere una
specifica valutazione di impatto della programmazione stessa nei
confronti dei soggetti socialmente più deboli.
- La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento
e indirizzo in materia di servizi sociali e le altre funzioni
previste dalla legge n. 328 del 2000, ed in particolare:
- promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di
interventi innovativi e di tutela dei diritti sociali ed approva
il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
all’articolo 26;
- definisce i requisiti minimi e le procedure per l’autorizzazione
di strutture e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
pubblici e privati, nonché le modalità ed i criteri per l’esercizio
della vigilanza di cui agli articoli 34, 35 e 36;
- definisce i requisiti e le procedure per l’accreditamento
delle strutture e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
pubblici e privati operanti in Emilia-Romagna di cui all’articolo
37;
- definisce i criteri generali per la determinazione del concorso
da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei
principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
- ripartisce, con le modalità di cui agli articoli 45 e seguenti,
il Fondo regionale per le politiche sociali;
- esercita le funzioni in materia di Aziende pubbliche di servizi
alla persona e di trasformazione delle IPAB, secondo le norme di
cui alla disciplina prevista all’articolo 25, comma 1;
- definisce i criteri per la concessione da parte dei comuni dei
titoli per l’acquisto di servizi sociali di cui all’articolo
38;
- organizza e coordina, in raccordo con le Province, il sistema
informativo dei servizi sociali;
- verifica la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali
a rete;
- promuove iniziative informative e di assistenza tecnica rivolte
ai soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi
sociali, per favorire il concorso alla progettazione sulle
iniziative comunitarie e l’accesso ai fondi dell’Unione
europea;
- promuove lo studio e la definizione di metodi e strumenti per il
controllo dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi e per la
valutazione dei risultati delle azioni previste, anche mediante
l'utilizzo dei dati del sistema informativo di cui all'articolo
27.
- La Regione definisce indirizzi per il coordinamento e la
semplificazione delle procedure di accertamento delle condizioni
di invalidità civile e di concessione dei trattamenti economici
di cui all’articolo 18, comma 4, lettera e).
- Fermo restando quanto previsto all’articolo 16 della legge
regionale n. 3 del 1999, la Regione esercita in particolare i
poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti
rispetto a quanto stabilito dall’articolo 18, commi 3 e 4 lett.
a), b), c), d), e), con le modalità di cui all’articolo 16
citato.
- La Regione promuove e realizza attività di studio e ricerca a
sostegno delle attività previste al comma 2 ed in particolare per
la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali di cui all’articolo 26 e per l’avvio e l’attuazione
della riforma di cui alla presente legge.
Articolo 23
Soggetti del Terzo settore e altri soggetti senza
scopo di lucro
- La Regione e gli Enti Locali riconoscono il ruolo e la rilevanza
sociale ed economica dei soggetti del Terzo settore, con
particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle
cooperative sociali, alle associazioni di promozione sociale,
quali espressioni di auto-organizzazione della società civile. La
Conferenza regionale del Terzo settore di cui all’articolo 35
della legge regionale n. 3 del 1999 è lo strumento per il
confronto e la concertazione tra la Giunta regionale ed i soggetti
del Terzo settore.
- I soggetti del Terzo settore e gli altri soggetti senza scopo di
lucro indicati all’articolo 1, comma 4 della legge n. 328 del
2000 partecipano alla progettazione, realizzazione ed erogazione
degli interventi del sistema locale dei servizi sociali a rete,
nei modi previsti dalla presente legge.
- Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali 4 febbraio
1994, n. 7, 7 marzo 1995, n. 10 e 2 settembre 1996, n. 37, in
materia di promozione e sostegno rispettivamente della
cooperazione sociale, dell’associazionismo e del volontariato.
Articolo 24
Altri soggetti privati
- I soggetti privati a scopo di lucro operanti nel settore
sociale, socio-sanitario e socio-educativo, provvedono alla
gestione ed all’offerta dei servizi nei modi previsti dalla
presente legge, anche tramite la progettazione e la realizzazione
concertata degli interventi.
Articolo 25
Principi per la disciplina in materia di
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
e di costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
- La Regione detta norme per la trasformazione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la costituzione delle
Aziende pubbliche di servizi alla persona, ispirandosi ai principi
di cui all’articolo 10 della legge n. 328 del 2000, ed in
particolare:
- inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel
sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla
presente legge e partecipazione delle stesse alla programmazione,
secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione
regionale e locale;
- valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi
alla persona, individuando strumenti che ne garantiscano la
redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi
assistenziali;
- previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare
gli accorpamenti e le fusioni, al fine della riorganizzazione del
settore;
- previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza inattive.
- Fino all’entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
TITOLO IV
STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE,
LA CONCERTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE
Articolo 26
Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali
- La Regione, sulla base del Piano nazionale, approva il Piano
regionale degli interventi e dei servizi sociali, di seguito
denominato Piano regionale, integrato con il Piano sanitario
regionale ed in raccordo con gli atti di programmazione in materia
educativa e formativa, del lavoro, culturale ed abitativa.
- Il Piano regionale, di durata triennale, definisce gli indirizzi
per la realizzazione e lo sviluppo del sistema integrato di
interventi e servizi sociali in attuazione del Piano nazionale, e
in particolare:
- gli obiettivi di benessere sociale da perseguire ed i fattori di
rischio sociale da contrastare, tenuto conto dell’evoluzione
sociale ed economica del sistema regionale;
- le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e
degli interventi compresi nei livelli essenziali di cui all’articolo
8, nel rispetto della compatibilità delle risorse ai sensi dell’articolo
8, commi 2 e 3;
- i criteri per l’incentivazione dei programmi per la
realizzazione degli obiettivi di promozione sociale di cui all’articolo
10, comma 3;
- i criteri di cui all’articolo 5, comma 5;
- i criteri e le procedure di cui all’articolo 38, comma 3;
- le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e
quella zonale, definendo in particolare linee di indirizzo e
strumenti per la pianificazione di zona;
- le modalità per il concorso dei soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, lett. c) alla definizione dei Piani di zona di cui all’articolo
28 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei cittadini
e degli utenti al controllo della qualità dei servizi, sulla base
di quanto previsto all’articolo 32;
- gli obiettivi e le priorità per la concessione dei contributi
di cui all’articolo 47.
- Il Piano regionale può individuare ambiti di intervento che,
per le caratteristiche presentate, richiedono la predisposizione
di specifici Programmi di ambito provinciale; i Programmi
provinciali e i Piani di zona devono essere raccordati ed
integrati.
- Il Piano regionale individua inoltre i criteri per la
sperimentazione, nell’ambito dei Piani di zona, dei servizi ed
interventi di cui all’articolo 7, comma 6.
- Al fine di dare piena efficacia alle azioni ed agli interventi
di cui ai commi precedenti, il Piano regionale indica altresì gli
ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e
socio-sanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi
programmatici e del piano poliennale di cui all’articolo 4 della
legge regionale 24 luglio 1979, n. 19.
- Il Piano è adottato dal Consiglio regionale su proposta della
Giunta, sentiti gli organismi di cui agli articoli 25 e 35 della
legge regionale n. 3 del 1999 e le organizzazioni sindacali.
- Il Piano regionale conserva efficacia dopo la scadenza, fino all’approvazione
di quello successivo.
Articolo 27
Sistema informativo dei servizi sociali
- La Regione e le Province istituiscono il sistema informativo dei
servizi sociali nell’ambito del sistema informativo previsto
dall’articolo 21 della legge n. 328 del 2000.
- Il sistema informativo dei servizi sociali assicura la
disponibilità dei dati significativi relativi allo stato dei
servizi e all’analisi dei bisogni necessari alla programmazione,
alla valutazione delle politiche sociali e ad un corretto utilizzo
delle risorse, nonchè per la promozione ed attivazione di
progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie
e formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
- I soggetti operanti nel sistema integrato di interventi e
servizi sociali sono tenuti, nel rispetto delle previsioni della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, a fornire alla Regione e alle
Province i dati necessari al sistema.
- La Regione e le Province sono autorizzate, secondo quanto
previsto dalla legge n. 675 del 1996, al trattamento,
comunicazione e diffusione, anche in forma aggregata, dei dati
raccolti da soggetti pubblici e privati.
- Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li
trasmettono alla Regione secondo modalità stabilite dalla Giunta
regionale.
Articolo 28
Piani di zona
- Il Piano di zona ha durata triennale ed è predisposto sulla
base delle indicazioni del Piano regionale e ricomprende il
territorio di ciascun distretto, individuato ai sensi dell’articolo
9 della legge regionale n. 19 del 1994; il Piano di zona:
- definisce, secondo quanto previsto all’articolo 7 e tenuto
conto dell’intesa di cui all’articolo 8, comma 3, il sistema
locale dei servizi sociali a rete che garantisce i livelli
essenziali delle prestazioni sociali; provvede alla localizzazione
dei servizi e può integrare, nel rispetto della compatibilità
delle risorse, i livelli essenziali delle prestazioni sociali
previsti dal Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali;
- definisce le modalità organizzative per l’accesso dei
cittadini al sistema locale dei servizi sociali a rete, tenuto
conto di quanto previsto all’articolo 9;
- individua le modalità per il coordinamento delle attività con
gli organi periferici delle amministrazioni statali, con
particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e
della giustizia;
- indica gli obiettivi e le priorità di intervento, inclusi gli
interventi socio-sanitari, gli strumenti e le risorse necessarie
alla loro realizzazione, tenendo conto delle risorse finanziarie
disponibili, comprese quelle provenienti dal Fondo sanitario
regionale, nonché la ripartizione della spesa a carico di ciascun
soggetto firmatario dell’accordo;
- stabilisce le forme di concertazione per la realizzazione degli
interventi con i soggetti coinvolti nella realizzazione dei piani
e programmi cui all’articolo 29;
- indica, sulla base del Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali, le forme e le modalità di partecipazione dei
cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
- individua i fabbisogni di formazione professionale degli
operatori da segnalare alla Provincia ai fini della programmazione
della relativa offerta formativa;
- definisce il piano locale degli investimenti di cui al
successivo comma 4.
- Il Piano di zona, promosso su iniziativa del Sindaco del Comune
capo distretto, è approvato con accordo di programma secondo
quanto previsto dall’articolo 19, comma 3 della legge n. 328 del
2000, tra i Sindaci dei Comuni o tra gli organi competenti delle
forme associative scelte dai Comuni ai sensi dell’articolo 19
della presente legge, compresi nel territorio del distretto. Per
gli interventi socio-sanitari, ivi compresi quelli connotati da
elevata integrazione sanitaria previsti anche dal Programma delle
attività territoriali, l’accordo è sottoscritto d’intesa con
il Direttore Generale dell’Azienda USL, nel rispetto di quanto
stabilito all’articolo 13, comma 2.
- Le Province coordinano e partecipano alla definizione dei Piani
di zona, assicurano il necessario supporto informativo e tecnico,
anche avvalendosi di osservatori provinciali delle politiche
sociali, e sottoscrivono gli accordi di cui al comma 2.
- Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie di cui all’articolo
11 della legge regionale n. 19 del 1994, al fine di rispondere ai
bisogni sociali e sanitari della popolazione e per garantire uno
sviluppo omogeneo ed equilibrato della rete integrata di
interventi e servizi sociali, adottano indirizzi per la
definizione dei piani locali degli investimenti nell’ambito dei
Piani di zona, ed esprimono un parere alla Regione in ordine alla
assegnazione dei contributi di cui all’articolo 47.
- I soggetti di cui agli articoli 23 e 25 concorrono alla
definizione del Piano di zona con le modalità stabilite con
accordo tra i Comuni e partecipano all’accordo di programma
qualora a seguito di specifici accordi, concorrono, anche con
proprie risorse, alla sua realizzazione.
- Alla definizione del Piano di zona concorrono, con le modalità
indicate dal Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali, i soggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera
c).
Articolo 29
Interventi sociali per lo sviluppo e la
riqualificazione urbana
- Nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui
alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 e dei piani pluriennali
di sviluppo socio-economico delle zone montane di cui alla legge
regionale 19 luglio 1997, n. 22, sono individuati gli interventi
sociali volti ad assicurare piena efficacia agli obiettivi degli
stessi programmi e piani.
- Gli interventi sociali di cui al comma 1 si integrano nell’ambito
del Piano di zona di cui all’articolo 28.
Articolo 30
Programmi speciali di intervento sociale
- La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento
finalizzati alla qualificazione di specifiche aree territoriali o
alla soluzione di particolari problematiche sociali favorendo la
cooperazione tra gli Enti locali e i soggetti pubblici e privati,
il coordinamento delle iniziative e l’impiego integrato delle
risorse finanziarie.
- I programmi sono definiti tramite accordi promossi dalla Regione
cui possono partecipare gli Enti locali, le Aziende sanitarie ed i
soggetti pubblici o privati che assumono obblighi per la loro
realizzazione.
- L’accordo, approvato con deliberazione della Giunta regionale,
prevede tra l’altro le azioni da realizzare e le relative
modalità, la quantificazione delle risorse complessive, gli
obblighi di ciascun aderente e la durata del programma; con la
medesima deliberazione sono assegnati i finanziamenti regionali
per l’attuazione del programma.
Articolo 31
Carta dei servizi sociali
- Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l’informazione e la
partecipazione degli stessi e la trasparenza nell’erogazione dei
servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in
conformità allo schema generale di riferimento previsto dall’articolo
13 della legge n. 328 del 2000.
- L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli
erogatori delle prestazioni e dei servizi sociali costituisce
requisito necessario ai fini dell’autorizzazione di cui all’articolo
34.
Articolo 32
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al
controllo della qualità e norme per la tutela degli utenti
- La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei
cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi,
anche favorendo l’attività delle associazioni di tutela degli
utenti e delle organizzazioni sindacali.
- Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui
all’articolo 26 individua gli strumenti e le modalità per
assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al
controllo della qualità dei servizi e degli interventi previsti
dalla presente legge, in raccordo con la disciplina di cui all’articolo
16 della legge regionale n. 19 del 1994 in materia di Comitati
consultivi degli utenti.
- Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle
prestazioni e dei servizi di cui alla presente legge, la Giunta
regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami,
tenuto conto della legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia
di istituti di patronato e di assistenza sociale e della legge
regionale 21 marzo 1995, n. 15.
TITOLO V
STRUMENTI PER LA REGOLAZIONE E LA QUALITA’ DEL
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Articolo 33
Attività di formazione
- La formazione degli operatori costituisce strumento per la
promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei
servizi del sistema integrato, per l’integrazione professionale,
nonché per lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e
gestionale.
- La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di
formazione professionale, promuove la formazione degli operatori
sociali e degli operatori dell’area socio-sanitaria, tenendo in
considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di
integrazione delle diverse professionalità.
- La Regione e le Province promuovono iniziative formative a
sostegno della qualificazione delle attività dei soggetti del
Terzo settore di cui all’articolo 23.
- Alla programmazione, progettazione e realizzazione delle
attività formative di cui al comma 2 si applicano le norme di cui
alla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e all’articolo 205
della legge regionale n. 3 del 1999, tenuto conto di quanto
previsto all’articolo 26, comma 5.
- I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi
promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori ad
iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.
Articolo 34
Autorizzazione di strutture e servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari
- Al fine di garantire la necessaria funzionalità e sicurezza, il
funzionamento di servizi e strutture residenziali e
semiresidenziali, pubbliche e private, che svolgono attività
socio-assistenziali e socio-sanitarie è subordinato al rilascio
di specifica autorizzazione, secondo le norme della presente
legge, fermo restando il rispetto delle norme in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori.
- La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il
parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza
Regione-Autonomie Locali, i requisiti minimi generali e specifici
per il funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma
1 nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni,
tenuto conto del decreto previsto all’articolo 11, comma 1 della
legge n. 328 del 2000. Con il medesimo atto sono stabilite le
modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla erogazione
dei servizi innovativi e sperimentali di cui all’articolo 7,
comma 6. La Giunta regionale disciplina altresì il coordinamento
delle procedure concernenti l’autorizzazione al funzionamento
delle strutture e dei servizi di cui al comma 1 con quelle
concernenti l’autorizzazione all’esercizio delle attività
sanitarie di cui alla legge regionale n. 34 del 1998 e le
modalità di raccolta e aggiornamento dei dati sulle strutture e
sui servizi di cui al comma 1; le direttive di cui al presente
comma sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
- Le funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione al
funzionamento delle strutture e dei servizi di cui al comma 1 sono
attribuite ai Comuni che le esercitano avvalendosi dei servizi
dell’Azienda USL e degli enti locali, al fine di costituire un
apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di
funzionamento sono stabilite con la direttiva di cui al comma 2.
La Regione individua e organizza azioni formative rivolte ai
componenti gli organismi tecnici.
- Qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che intenda erogare
servizi ovvero aprire, ampliare o trasformare strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie di cui al comma 1, deve
presentare domanda al Comune nel quale i servizi vengono erogati
ovvero nel quale la struttura è ubicata. Il modello di domanda è
stabilito dalla Regione.
- L’autorizzazione al funzionamento deve obbligatoriamente
indicare: il soggetto gestore, la tipologia di servizio o
struttura, la sua denominazione e, per le strutture, l’ubicazione
e la capacità ricettiva massima autorizzata. Con la direttiva di
cui al comma 2 possono essere individuati ulteriori elementi che l’autorizzazione
al funzionamento deve indicare.
- Chiunque apra, ampli, trasformi o gestisca una struttura
socio-assistenziale o socio-sanitaria ovvero eroghi un servizio di
cui al comma 1 senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione
al funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro
2.000 a euro 10.000. L’apertura, l’ampliamento, la
trasformazione o la gestione di una struttura socio-assistenziale
o socio-sanitaria ovvero l’erogazione di un servizio di cui al
comma 1 senza l’acquisizione della prevista autorizzazione al
funzionamento, comporta inoltre la chiusura dell’attività
disposta con provvedimento del Sindaco; il Sindaco in tal caso
adotta le misure necessarie per tutelare gli utenti.
- Il gestore di struttura che, in possesso di autorizzazione al
funzionamento, supera la capacità ricettiva massima autorizzata,
è punito con la sanzione amministrativa di euro 2.000 per ogni
posto che supera la capacità ricettiva autorizzata. In caso di
violazione della capacità ricettiva il Comune inoltre diffida il
gestore a rientrare nei limiti entro un termine fissato.
- Il Comune può inoltre disporre la revoca o la sospensione dell’autorizzazione
al funzionamento, in relazione alla gravità, qualora accerti il
venire meno dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio.
Il provvedimento di revoca o sospensione deve indicare gli
adempimenti da porre in essere e la documentazione da produrre per
riprendere l’attività.
- La decisione del gestore di interrompere o sospendere l’attività
autorizzata a norma del presente articolo deve essere
preventivamente comunicata al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
In caso di inosservanza si applica la sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 3.000.
- Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo e dall’articolo 36 si osservano le procedure
previste dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21; l’accertamento,
la contestazione e la notifica della violazione nonché l’introito
dei proventi sono di competenza del Comune.
Articolo 35
Vigilanza sui servizi e le strutture
- Le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sui servizi
e le strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie sono
attribuite, fermo restando le funzioni di vigilanza dell’Azienda
USL, ai Comuni che le esercitano avvalendosi dell’organismo
tecnico di cui all’articolo 34, comma 3, con le modalità e i
termini stabiliti con direttiva adottata dalla Giunta regionale,
sentito il parere della competente Commissione consiliare e della
Conferenza Regione-Autonomie Locali; la direttiva di cui al
presente comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
- La vigilanza si esplica mediante richiesta di informazioni,
verifiche e controlli periodici sulle strutture e sui servizi,
anche a seguito di eventuali segnalazioni.
- La vigilanza sulle strutture e sui servizi soggetti ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 34 si esplica inoltre
tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva di cui all’articolo
34, comma 2 della presente legge.
- Gli organismi tecnici di cui al comma 1 trasmettono annualmente
ai Comuni interessati, alla Provincia ed alla Regione, una
relazione sulla attività di vigilanza con le caratteristiche e
nei termini stabiliti dalla direttiva di cui al medesimo comma 1;
la sintesi delle relazioni pervenute è pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Articolo 36
Comunicazione di avvio di attività
- Al fine di consentire l’esercizio delle funzioni di vigilanza
di cui all’articolo 35, chiunque avvia un’attività che
comporta l’erogazione di uno o più interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari non soggetti ad
autorizzazione ai sensi dell’articolo 34, è tenuto a darne
comunicazione al Sindaco del Comune dove svolge l’attività, con
le modalità ed i termini stabiliti con direttiva adottata dalla
Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione
consiliare e della Conferenza Regione-Autonomie Locali. In caso di
inosservanza si applica la sanzione amministrativa da euro 300 a
euro 1.300.
Articolo 37
Accreditamento
- Al fine di promuovere lo sviluppo della qualità delle
prestazioni sociali e facilitare i rapporti tra i soggetti
erogatori di servizi ed i cittadini, i servizi e le strutture
socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati operanti
in Emilia-Romagna, autorizzati ai sensi dell’articolo 34, sono
accreditati con le modalità di cui al presente articolo.
- L’accreditamento è condizione per instaurare con i soggetti
pubblici rapporti economici finalizzati a:
- l’erogazione delle prestazioni con le modalità di cui all’articolo
38;
- la partecipazione alle istruttorie pubbliche di cui all’articolo
41, relativamente ai soggetti che realizzano gli interventi,
esclusi quelli indicati all’articolo 42;
- la partecipazione da parte dei soggetti erogatori di servizi o
prestazioni ai Piani di zona, ai sensi dell’articolo 28, comma
5, esclusi quelli indicati all’articolo 42.
- La Giunta regionale stabilisce con propria direttiva, sentito il
parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza
Regione-Autonomie Locali, i requisiti e le procedure per il
rilascio dell’accreditamento volte a garantire la qualità dei
servizi e delle prestazioni erogate, le modalità per l’istituzione
dell’elenco dei fornitori di servizi accreditati e i criteri per
la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai
soggetti accreditati; la direttiva di cui al presente comma è
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
- Le funzioni amministrative concernenti l’accreditamento sono
attribuite ai Comuni che le esercitano acquisito il parere di un
apposito organismo tecnico la cui composizione e modalità di
funzionamento sono stabiliti con la direttiva di cui al comma 3.
La Regione individua e organizza azioni formative rivolte ai
componenti gli organismi tecnici.
Articolo 38
Titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali
- Gli Enti locali possono garantire prestazioni e servizi sociali
comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui
all’articolo 8 e previste nell’ambito dei programmi
individualizzati di intervento di cui all’articolo 9, comma 4,
mediante la concessione ai destinatari degli stessi di titoli
validi per la fruizione di prestazioni e servizi sociali erogati
dai soggetti inseriti nell’elenco di cui all’articolo 37,
comma 3, secondo tariffe predeterminate; i titoli indicano le
prestazioni ed i servizi che devono essere erogati, le
caratteristiche e le modalità per la fruizione.
- I destinatari degli interventi a cui è stato concesso il titolo
scelgono, nell’ambito dell’elenco di cui all’articolo 37,
comma 3, il soggetto a cui rivolgersi per ottenere le prestazioni
ed i servizi previsti.
- Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei titoli,
individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite
attraverso l’utilizzo degli stessi, nonché le relative
procedure; il Piano regionale definisce inoltre indirizzi volti a
garantire i diritti dei cittadini nell’accesso alle prestazioni
ed ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l’Ente
locale eroghi le stesse unicamente attraverso i titoli di cui al
presente articolo.
Articolo 39
Indicazioni per gli affidamenti e gli acquisti di
servizi e prestazioni
- Gli Enti locali, nel rispetto della disciplina statale e
comunitaria vigente in materia di procedure di affidamento dei
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-educativi da
parte della pubblica amministrazione e per la valorizzazione dell’apporto
dei soggetti del Terzo settore, salvo quanto previsto all’articolo
42, privilegiano per la scelta del fornitore le procedure di
affidamento ristrette e negoziate.
- I contratti di cui al presente articolo prevedono forme e
modalità per la verifica periodica degli adempimenti oggetto del
contratto ed i provvedimenti da adottare in caso di inadempimento.
- Gli Enti locali valutano le offerte secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base della qualità e del
prezzo, considerando il fattore prezzo con un peso inferiore al
cinquanta per cento del peso complessivo.
- La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto agli
articoli 10, comma 6 e 11, comma 5 della legge regionale 4
febbraio 1994, n. 7, definisce con propria direttiva, sentito il
parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza
Regione-Autonomie Locali, i requisiti generali per la
partecipazione alle gare, nonché i criteri per la valutazione
della qualità delle offerte; la direttiva di cui al presente
comma è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Articolo 40
Azioni per la qualificazione delle prestazioni
professionali e norme di garanzia in materia di affidamenti e acquisti
di servizi e prestazioni
- La Regione e gli Enti locali riconoscono nell’apporto
professionale degli operatori un fattore determinante per la
qualità dei servizi alla persona; a tal fine, fermo restando il
rispetto delle norme in materia di tutela, libertà e dignità dei
lavoratori e di quelle di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142,
sono promosse azioni volte a qualificare la prestazione lavorativa
con particolare riferimento alle iniziative formative di cui all’articolo
33.
- I contratti di affidamento e di acquisto di servizi e di
prestazioni di cui alla presente legge garantiscono il rispetto
dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva
e delle norme in materia di previdenza e assistenza nonché il
rispetto, in caso di gara d’appalto, delle norme previste dalla
legge 7 novembre 2000, n. 327 "Valutazione dei costi del
lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto".
Articolo 41
Istruttoria pubblica per la progettazione comune
- Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali,
valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del Terzo
Settore, gli Enti locali indicono istruttorie pubbliche per la
coprogettazione dei relativi interventi.
- All'istruttoria pubblica partecipano tra gli altri i soggetti
del Terzo settore attivi nel territorio di riferimento sulle
problematiche sociali individuate e le loro organizzazioni di
rappresentanza, le organizzazioni sindacali, le associazioni di
tutela degli utenti del territorio di riferimento, nonché i
cittadini interessati.
- L'istruttoria pubblica raccoglie le osservazioni e le proposte
dei soggetti partecipanti e si conclude con la individuazione di
progetti di intervento innovativi e sperimentali. Gli Enti locali
definiscono, in accordo con i soggetti del Terzo Settore che
dichiarano disponibilità a collaborare, le forme e le modalità
della collaborazione.
- La Regione definisce con propria direttiva, sentito il parere
della competente Commissione consiliare e della Conferenza
Regione-Autonomie Locali, indirizzi sulle modalità di indizione e
funzionamento delle istruttorie pubbliche, sulle caratteristiche
di innovazione e sperimentalità degli interventi, nonché per l’individuazione
delle forme di sostegno ai soggetti che dichiarano la
disponibilità a collaborare ai sensi del comma 3.
Articolo 42
Apporto del volontariato alla realizzazione del sistema locale dei
servizi sociali a rete
- Gli Enti locali valorizzano l’apporto del volontariato alla
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete anche
mediante la stipula di convenzioni, ai sensi della legge regionale
n. 37 del 1996, per l’erogazione di prestazioni ed attività,
anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le
finalità del volontariato.
Articolo 43
Compartecipazione al costo dei servizi
- La Giunta regionale con propria direttiva definisce, sentito il
parere della competente Commissione consiliare e della Conferenza
Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione
del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni del
sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di
assicurare una omogenea applicazione sul proprio territorio di
quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e
successive integrazioni e modifiche.
- La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i
criteri per:
- l’individuazione delle prestazioni di cui all’articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998 e la conseguente
composizione del nucleo familiare;
- la definizione delle condizioni economiche richieste per l’accesso
alle prestazioni agevolate e per la differenziazione delle
tariffe.
TITOLO VI
SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Articolo 44
Il finanziamento del sistema integrato
- Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza
avvalendosi delle risorse degli Enti Locali, di quelle provenienti
dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo
articolo 45, di quelle del Fondo sanitario regionale nonché di
quelle dei soggetti del Terzo Settore, di altri soggetti senza
scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona,
che concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell’articolo
28, comma 5.
- La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del
sistema integrato che assicura i livelli essenziali delle
prestazioni sociali di cui all’articolo 8.
- Agli oneri derivanti dalle attività di formazione di cui all’articolo
33 si fa fronte nell’ambito degli stanziamenti disponibili a
valere sulla legge regionale n. 19 del 1979 e derivanti da
organismi dell’Unione europea per iniziative ed interventi in
materia di politiche formative.
Articolo 45
Fondo regionale per le politiche sociali
- La Regione, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi e
delle finalità della presente legge, istituisce un fondo
denominato "Fondo regionale per le politiche sociali",
di seguito denominato Fondo regionale.
- Alla determinazione dell’entità del Fondo regionale
concorrono:
- le somme provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo
nazionale per le politiche sociali previsto dalla legge n. 328 del
2000;
- le ulteriori risorse integrative regionali da determinarsi con
legge di bilancio;
- le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi
socio-assistenziali o socio-sanitari;
- le risorse derivanti da organismi dell’Unione europea per
iniziative ed interventi in materia di politiche sociali.
Articolo 46
Fondo regionale per le politiche sociali – Spese correnti
operative
- Il Fondo regionale per le spese correnti operative a sostegno
dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e
socio-sanitari è destinato:
- alle spese regionali relative alla predisposizione ed
aggiornamento del Piano regionale di cui all’articolo 26, all’attuazione
della riforma di cui alla presente legge, alla predisposizione di
studi e ricerche, al concorso alle sperimentazioni di cui all’articolo
7, comma 6 ed alla realizzazione delle iniziative formative di cui
agli articoli 34, comma 3 e 37, comma 4;
- alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati quale
concorso regionale all’attuazione dei Piani di zona di cui all’articolo
28, tenuto conto di quanto previsto all’articolo 19, comma 4;
- alla ripartizione tra le Province quale concorso regionale alle
attività di cui all’articolo 28, comma 3;
- alle attività della Regione e delle Province per la
implementazione e gestione del Sistema informativo dei servizi
sociali di cui all’articolo 27;
- alla ripartizione tra le Province per l’attuazione dei
programmi di cui all’articolo 26, comma 3;
- alla ripartizione tra i Comuni singoli o associati quale
concorso regionale alla realizzazione degli interventi di cui agli
articoli 15, 16, comma 1 e 2, 18, comma 7.
- Il Fondo regionale per le spese correnti operative è destinato
inoltre ai Comuni singoli e associati, alle Aziende USL, alle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e alle Aziende
pubbliche di servizi alla persona di cui all’articolo 25, ai
soggetti privati senza scopo di lucro per:
- il sostegno dei programmi e delle iniziative di cui agli
articoli 11, comma 3, 17 e 30;
- il sostegno delle attività a favore dell’infanzia, dei
giovani, degli adolescenti e delle famiglie previste dalle leggi
statali 28 agosto 1997, n. 285, 31 dicembre 1998, n. 476 e dalle
leggi regionali 14 agosto 1989, n. 27, 28 dicembre 1999, n. 40;
- il sostegno delle attività in materia di dipendenze patologiche
previste dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dalla legge 18
febbraio 1999, n. 45;
- il sostegno delle attività in materia di immigrazione previste
dal D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dalla legislazione regionale
vigente;
- il sostegno delle attività a favore dei cittadini disabili
previste dalle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e successive
modificazioni, 28 agosto 1997, n. 284 e dalla legge regionale 21
agosto 1997, n. 29;
- il sostegno delle attività a favore delle minoranze nomadi di
cui alla legislazione regionale vigente;
- il sostegno delle iniziative rivolte ai soggetti di cui all’articolo
23, comma 3, secondo le norme di cui alle leggi regionali n. 7 del
1994, n. 10 del 1995 e n. 37 del 1996.
- La Giunta regionale, sulla base di quanto previsto dal Piano
regionale di cui all’articolo 26, approva il Programma annuale
regionale dei servizi e degli interventi, sulla base delle risorse
previste dal bilancio regionale; il Programma provvede in
particolare:
- alle ripartizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) per la
parte di risorse destinate alle Province, f), tenuto conto della
popolazione residente, anche pesata per fasce di età, della
dimensione territoriale e dello sviluppo dei servizi, tenuto conto
inoltre di quanto previsto all’articolo 12 della legge regionale
26 aprile 2001, n. 11;
- alle ripartizioni di cui al comma 1, lettera e) e comma 2 sulla
base di quanto previsto dalle norme regionali di settore e dai
provvedimenti regionali che daranno avvio agli specifici
programmi.
Articolo 47
Fondo regionale per le politiche sociali – Spese di investimento
- Il Fondo regionale per le spese di investimento è destinato al
concorso alle spese di costruzione, riadattamento e acquisto di
immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali
e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della
pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi in
conto capitale; la Giunta regionale stabilisce la percentuale
massima di contribuzione entro il limite massimo del cinquanta per
cento.
- I destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono:
- Comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di
personalità giuridica;
- Aziende USL, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui all’articolo
25;
- soggetti privati senza scopo di lucro iscritti, laddove la
disciplina statale o regionale lo preveda, in appositi albi e
registri.
- Le strutture ammesse a contributo ai sensi del comma 1 devono
avere caratteristiche conformi alle tipologie ed ai parametri di
funzionalità ed organizzazione previsti dalle norme statali e
regionali vigenti in materia, essere ricomprese nei piani di
investimento di cui all’articolo 28, comma 1, lettera h), ed
ottenere l’accreditamento a norma dell’articolo 37.
- In caso di richiesta di ammissione a contributo per il
riadattamento o la costruzione di immobili di cui al comma 1, le
strutture da riadattare o le aree sulle quali costruire devono
risultare, all’atto della concessione del contributo da parte
della Giunta regionale, in proprietà dei richiedenti l’ammissione
a contributo.
- In caso di richiesta di ammissione a contributo per l’acquisto
di immobili di cui a comma 1 deve risultare, alla data di
presentazione della relativa domanda, la volontà di acquisto
manifestata dai competenti organi del soggetto richiedente nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti,.
- Gli immobili per i quali sono concessi i contributi di cui al
presente articolo sono vincolati per la durata di venti anni alla
destinazione socio-assistenziale, socio-educativa o
socio-sanitaria; l’atto costitutivo del vincolo viene trascritto
nella Conservatoria dei Registri immobiliari competente per
territorio a cura e spese del beneficiario; sono nulli gli atti di
alienazione delle strutture di cui al presente comma per tutta la
durata del vincolo.
- La Giunta regionale può, su richiesta del beneficiario,
autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a
condizione che le finalità per le quali è stato concesso il
contributo non siano più perseguibili o sia più opportuno, in
relazione all’interesse pubblico, una destinazione del bene
diversa da quella socio-assistenziale o socio-sanitaria; ai fini
di cui al presente comma la Giunta regionale acquisisce
previamente il parere della Conferenza territoriale sociale e
sanitaria competente e stabilisce, in relazione alla residua
durata del vincolo e all’ammontare del contributo concesso, la
quota-parte dello stesso che il beneficiario deve restituire alla
Regione.
- Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale di cui
all’articolo 26 i contributi previsti dal presente articolo sono
concessi per le seguenti finalità:
- adeguamento a normative tecniche statali e regionali delle
strutture esistenti;
- favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui all’articolo
7, comma 3, lettera c);
- definitivo superamento degli istituti per minori e loro
riconversione in strutture comunitarie di tipo familiare, secondo
quanto previsto dall’articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del
2000;
- fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari
supporti familiari ed in condizione di povertà estrema e senza
fissa dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
- fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione
per il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura
di persone in condizione di non autosufficienza.
- La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi di cui al presente articolo, per l’acquisizione dei
pareri di cui all’articolo 28, comma 4 e per la assegnazione,
concessione e liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari.
Articolo 48
Norme finanziarie
- Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si
fa fronte nell’ambito dei capitoli afferenti le Unità
previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 49
Abrogazioni
- Salvo quanto previsto all’articolo 57, alla data di entrata in
vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni
regionali:
- legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 "Riordino e
programmazione delle funzioni di assistenza sociale";
- legge regionale 17 febbraio 1978, n. 10;
- legge regionale 12 maggio 1978, n. 16;
- articoli 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18 e 20 della legge regionale 8
aprile 1980, n. 25;
- articoli 15, commi 3, 4 e 5, 17-bis, 18, comma 4 e 19 della
legge regionale 23 novembre 1988, n. 47;
- articoli 17 e 18 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5;
- articolo 21, comma 3 della legge regionale 3 febbraio 1994, n.
5;
- articoli 12, commi 1 e 2, 21, 22, 23, 24 e 25 della legge
regionale 3 febbraio 1994, n. 5;
- articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5;
- articolo 22 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19;
- articoli 45 e 47 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50;
- al titolo della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 sono
abrogate le seguenti parole: ", nonché di funzionamento di
strutture pubbliche e private che svolgono attività
socio-sanitaria e socio-assistenziale";
- all’articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 34 del 1998
è abrogato il seguente periodo: "E’ subordinato altresì
al rilascio di specifica autorizzazione il funzionamento delle
strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private che
svolgono attività socio-sanitaria e socio-assistenziale.";
- articolo 1, comma 3 della legge regionale n. 34 del 1998;
- articolo 2, comma 5 della legge regionale n. 34 del 1998;
- articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 34 del 1998;
- all’articolo 3, comma 3 della legge regionale n. 34 del 1998
sono abrogate le seguenti parole: "ovvero strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali,";
- articolo 15, comma 1, lettere c), d), e) della legge regionale
n. 34 del 1998;
- articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 34 del 1998;
- articolo 3, comma 1, lettere b), e), f), g) della legge
regionale 14 agosto 1989, n. 27;
- articoli 25 e 28, comma 1, lettera c) e g) della legge regionale
n. 27 del 1989.
Articolo 50
Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38
- L’articolo 3, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 1999,
n. 38 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione sostiene la costituzione dei
Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 7 e incentiva
progetti di servizio civile, con particolare riferimento a quelli
che prevedono l’impiego di giovani nell’ambito del sistema
regionale di protezione civile. La Giunta regionale definisce i
termini, le modalità e le procedure per l’accesso ai contributi
di cui al presente comma."
Articolo 51
Modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14
- L’articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 febbraio 1990,
n. 14 è sostituito dal seguente:
"1. I destinatari della presente legge
fruiscono delle prestazioni del sistema integrato di interventi e
servizi sociali secondo quanto previsto dalla legge regionale
recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali"."
- L’articolo 5, comma 4 della legge regionale n. 14 del 1990 è
sostituito dal seguente:
"4. I progetti per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 2 sono approvati e finanziati secondo le
procedure previste dalla legge regionale recante "Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali"."
- L’articolo 5, comma 6 della legge regionale n. 14 del 1990 è
sostituito dal seguente:
"6. In aggiunta alle informazioni sui
servizi, le prestazioni e le modalità di accesso al sistema locale
dei servizi sociali a rete che i Comuni devono garantire ai sensi
della legge regionale recante "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", i Comuni garantiscono altresì,
in favore degli emigrati, le informazioni necessarie, anche
attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto
e sollecito approccio con la pubblica amministrazione e per una
effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti."
Articolo 52
Modificazioni alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 47
- L’articolo 14, comma 4 della legge regionale 23 novembre 1988,
n. 47 è sostituito dal seguente:
"4. Gli interventi di assistenza sociale
sono resi ai nomadi secondo quanto previsto dalla legge regionale
recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali"."
- L’articolo 15, comma 1 della legge regionale n. 47 del 1988 è
sostituito dal seguente:
"1. Per la realizzazione degli interventi di
cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) e articolo 7, la
Regione concede contributi in conto capitale, fino ad un massimo del
novanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile, ai Comuni
singoli o associati, secondo le norme e le procedure di cui alla
legge regionale recante "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali"."
- L’articolo 18, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 47
del 1988 è sostituito dalla seguente:
"c) legge regionale recante "Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";"
- L’articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 47 del 1988 è
sostituito dal seguente:
"2. Agli oneri derivanti dall’attuazione
di quanto previsto all’articolo 15 si fa fronte nell’ambito del
Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla legge regionale
recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali"."
Articolo 53
Modificazioni alla legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5
- La rubrica dell’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio
1994, n. 5 è sostituita dalla seguente: "Interventi
socio-assistenziali settore anziani"
- All’articolo 12, comma 3 della legge regionale n. 5 del 1994
le parole "Gli interventi di cui al comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "Gli interventi
socio-assistenziali".
- L’articolo 15, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 5
del 1994 è sostituito, a decorrere dalla data di approvazione
delle direttive di cui all’articolo 9, comma 6 della presente
legge in materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo
dei programmi assistenziali e di individuazione del responsabile
del caso, dalla seguente:
"a) assicurare in collaborazione con i
servizi del distretto la valutazione della situazione dell’anziano
e l’accesso alla rete dei servizi, attivando per bisogni complessi
lo strumento tecnico per la valutazione multidimensionale indicato
dalle direttive regionali;"
- All’articolo 14, comma 1 della legge regionale n. 5 del 1994
le parole "e delle relative Unità di valutazione geriatrica."
sono sostituite dalle seguenti: "e degli strumenti tecnici
per la valutazione multidimensionale.".
- L’articolo 15, comma 2 della legge regionale n. 5 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"2. Il Servizio attiva gli strumenti tecnici
di valutazione multidimensionale definiti dalle direttive regionali,
previsti nell’accordo di programma e ne organizza le
attività."
- All’articolo 16, comma 1, lettera b) della legge regionale n.
5 del 1994 le parole "dell’Unità di valutazione geriatrica
di cui all’articolo 17" sono sostituite dalle seguenti:
"dello strumento tecnico per la valutazione multidimensionale
definito dalle direttive regionali".
- L’articolo 16, comma 2 della legge regionale n. 5 del 1994 è
sostituito dal seguente:
"2. Il Servizio garantisce l’attività di
segreteria dello strumento tecnico di valutazione multidimensionale
definito dalle direttive regionali."
Articolo 54
Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19
- L’articolo 7 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 è
sostituito dal seguente:
"1. La Regione promuove l'integrazione delle
attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni con le
attività sanitarie e socio-sanitarie di competenza delle Aziende
sanitarie. I Comuni e le Aziende USL individuano, nell’ambito
degli accordi in materia di integrazione socio-sanitaria compresi
nei Piani di zona di cui alla legge regionale recante "Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali", in
coerenza con le direttive regionali attuative del D.P.C.M. 14
febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, i modelli
organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati
sull'integrazione organizzativa e professionale delle rispettive
competenze.
2. Nel quadro degli accordi di cui al comma 1, i
Comuni possono delegare la gestione di attività o servizi
socio-assistenziali alle Aziende USL, che le esercitano, di norma in
ambito distrettuale, con bilanci e contabilità separate, tenuto
conto di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo n. 502 del 1992.
3. Le Aziende Unita' sanitarie locali possono
partecipare, al fine di migliorare l’integrazione professionale
nei servizi e favorire semplificazioni gestionali, a forme di
gestione di attività e servizi socio-sanitari, costituite dagli
Enti locali secondo quanto previsto dal Testo Unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000; per le partecipazioni
societarie si applicano le norme di cui all’articolo 51 della
legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50."
- La rubrica dell’articolo 11 della legge regionale n. 19 del
1994 è sostituita dalla seguente: "Conferenza territoriale
sociale e sanitaria".
- All’articolo 11, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 19
del 1994 le parole "Conferenza sanitaria territoriale"
sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza territoriale
sociale e sanitaria".
- All’articolo 11 comma 2 della legge regionale n. 19 del 1994
dopo le parole "di cui al comma 14 dell’art. 3 del decreto
legislativo di riordino" sono aggiunte le seguenti parole
"e della legge regionale recante "Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali"".
- L’articolo 11, comma 2, lettera e) della legge regionale 12
maggio 1994, n. 19 è sostituita dalla seguente:
"e) promuove e coordina la stipula degli
accordi in materia di integrazione socio-sanitaria di cui all’articolo
7, in coerenza con le direttive regionali attuative del D.P.C.M. 14
febbraio 2001 in materia di prestazioni socio-sanitarie, tenuto
conto delle indicazioni della pianificazione regionale in materia
sanitaria e sociale; assicura inoltre le attività previste dalla
legge regionale recante "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";"
- All’articolo 19, comma 3 della legge regionale n. 19 del 1994
le parole "Conferenze sanitarie territoriali" sono
sostituite dalle seguenti: "Conferenze territoriali sociali e
sanitarie".
Articolo 55
Modificazioni alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50
- All’articolo 2, comma 2 della legge regionale 20 dicembre
1994, n. 50 le parole "le intese di programma" sono
sostituite dalle seguenti: "gli accordi".
Articolo 56
Modificazioni alla legge regionale 14 agosto 1989,
n. 27
- Dopo l'articolo 1, comma 2 della legge regionale 14 agosto 1989,
n. 27 è aggiunto il seguente comma:
"3. I riferimenti alla legge regionale n. 2
del 1985 contenuti nella presente legge si intendono sostituiti con
i riferimenti alla legge regionale recante "Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali", se ed in
quanto applicabili."
- L'articolo 28, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 27
del 1989 è sostituito dalla seguente:
"d) mediante l’utilizzo del fondo
regionale per le politiche sociali di cui alla legge regionale
recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", per quanto concerne l’istituzione e le attività
dei centri per le famiglie previsti dagli articoli 11 e 12;"
Articolo 57
Norme transitorie
- Le abrogazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettera f)
hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione delle
direttive di cui all’articolo 9, comma 6 della presente legge in
materia di strumenti tecnici di valutazione e controllo dei
programmi assistenziali e di individuazione del responsabile del
caso.
- L’abrogazione di cui all’articolo 49, comma 1, lettera g) ha
effetto a decorrere dalla data di approvazione della direttiva di
cui all’articolo 15, comma 5 della presente legge.
- Le abrogazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettera h)
hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del primo
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo
26 della presente legge.
- Fino all’approvazione della direttiva di cui all’articolo
34, comma 2, si applicano i requisiti e le disposizioni adottate
in attuazione della legge regionale n. 34 del 1998 in materia di
strutture residenziali e semiresidenziali socio-assistenziali e
socio-sanitarie.
- Le Province trasmettono alla Regione, entro 60 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, la ricognizione delle risorse
umane, finanziarie e patrimoniali utilizzate alla data di entrata
in vigore della legge n. 328 del 2000 per l’esercizio delle
funzioni di cui all’articolo 18, comma 4, lett. b) della
presente legge.
- La Regione, sulla base delle ricognizioni di cui al comma 5,
disciplina con successivo atto, sentito il parere della Conferenza
Regione-Autonomie Locali di cui all’articolo 25 della legge
regionale n. 3 del 1999, le modalità di trasferimento agli Enti
locali delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali sulla base
dei seguenti criteri:
- ripartizione delle risorse finanziarie sulla base della
popolazione residente da zero a diciotto anni;
- trasferimento delle risorse patrimoniali ai Comuni dove le
stesse sono ubicate;
- riduzione delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) per i
Comuni a cui sono trasferite risorse patrimoniali;
- trasferimento delle risorse umane prevedendo in alternativa il
trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.
- Le risorse finanziarie di cui al comma 6, lett. a) sono
trasferite agli Enti locali per tre esercizi finanziari
consecutivi.
- Fino alla approvazione dell’atto di cui al comma 6 continuano
ad applicarsi le norme di cui all’articolo 191, comma 3 della
legge regionale n. 3 del 1999.
- I Comuni e le Province, fino all’approvazione della disciplina
prevista all’articolo 25, esprimono parere sulle modifiche
statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza di interesse, rispettivamente, comunale o
provinciale.
- Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale di cui
all’articolo 26, il Programma annuale regionale dei servizi e
degli interventi previsto all’articolo 46, comma 3 provvede alle
ripartizioni ivi indicate, con le procedure di cui alla legge
regionale n. 2 del 1985, sulla base di quanto previsto dal Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali vigente, tenuto
conto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di
settore.
- Ai procedimenti per la concessione di contributi in conto
capitale iniziati sulla base delle norme di cui alla legge
regionale n. 2 del 1985 non ancora conclusi alla data di entrata
in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni della legge regionale n. 2 del 1985 ancorchè
abrogata, nonché quanto previsto all’articolo 47, comma 7.
- La disciplina in materia di accreditamento di cui alla presente
legge si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della
direttiva prevista all’articolo 37, comma 3, con le modalità
dalla stessa indicate.
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