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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Federalismo scolastico in Emilia Romagna

 

Accordo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Province e Comuni per il coordinamento ed il governo integrato dell`istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro.

 

Autonomia della scuola e pluralità dell'offerta formativa, pur nel rispetto di un quadro di regole nazionali. E' questa la via emiliano-romagnola al federalismo scolastico di cui oggi a Bologna è stato sancito ufficialmente l'atto di nascita con la firma dell'accordo tra Regione, Ufficio scolastico regionale, Province e Comuni “Per il coordinamento ed il governo integrato dell'istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro in Emilia-Romagna”.

 
“Oggi abbiamo posto il primo mattone – ha detto il presidente della Regione Vasco Errani - del federalismo scolastico e lo abbiamo fatto tutti insieme, Regione, Enti locali e mondo della scuola per costruire una scuola sempre più vicina alle famiglie e ai giovani e sempre più qualificata“.

 
Il mondo della scuola e della formazione, così come sono stati ridisegnati dalle recenti riforme, si presentano oggi come un insieme di “attori” autonomi tra loro quanto a responsabilità e funzioni, fermo restando il comune ambito regionale di riferimento. “Questo - ha sottolineato l'assessore regionale alla scuola e formazione professionale Mariangela Bastico - a garanzia della libertà d'insegnamento e della pluralità dell'offerta formativa. Non c'è più una scuola del Ministero o degli Assessorati regionali o comunali, ma c'è la scuola dei docenti, delle famiglie, degli studenti, dentro ad un ordinamento giuridico nazionale in grado di garantire a tutti qualità e pari opportunità”.
Con l'accordo odierno, che operativamente si tradurrà in "patti" interistituzionali su scala provinciale e locale tra Province, Comuni, Comunità Montane, istituzioni scolastiche, enti di formazione e parti sociali, si avviano da subito, e quindi dal prossimo anno scolastico, compiti e funzioni previste ma non ancora compiutamente trasferite, quali ad esempio la definizione del calendario scolastico. Si dà inoltre il via a due fondamentali atti di programmazione: l'assetto organizzativo del nuovo ufficio scolastico regionale, su cui la Regione è chiamata a dare un parere e la programmazione dell'offerta d'istruzione e formazione, a partire dalla definizione degli ambiti territoriali ottimali, da parte della Regione e delle autonomie locali, da raccordare con l'articolazione del nuovo ufficio scolastico.

 
"L'accordo - ha spiegato il direttore dell'Ufficio scolastico regionale Emanuele Barbieri - definisce un nuovo quadro tra autonomia scolastica e autonomie locali. Il potenziamento delle autonomie è un fattore decisivo per garantire a tutti i giovani la possibilità di raggiungere elevati livelli culturali".

 
LE NOVITA' DELL'ACCORDO

 
Nasce il Sisco, il sistema informativo scolastico regionale, come strumento basilare per la programmazione dell'offerta, in raccordo con il Sifp (sistema informativo della formazione professionale) ed il Sil (il sistema informativo del lavoro).
Particolare attenzione è assicurata all'organizzazione di strutture di supporto all'autonomia delle scuole, quali i Centri intermedi di servizio (CIS). Aiuteranno dirigenti e insegnanti nei percorsi innovativi introdotti dalla riforma: progetti d'integrazione dei ragazzi extracomunitari, dei disabili, esperienze di formazione e lavoro, elaborazione di progetti didattici e di formazione degli insegnanti.

I Centri di servizio potranno essere integrati, cioè a responsabilità congiunta Scuola ed Enti locali, con una dotazione organica composta di personale di entrambi i soggetti, purché svolgenti funzioni tecnico-professionali (non amministrative), inclusi anche insegnanti.
L'accordo promuove inoltre il potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche; la messa a regime dei percorsi ribattezzati Nos (nuovo obbligo scolastico), Nof (nuovo obbligo formativo), Ifts (istruzione e formazione tecnica superiore), Eda (educazione permanente degli adulti); il consolidamento dei sistemi di certificazione dei "crediti" formativi.

 
COME FUNZIONERA'

 
Con l'accordo, che sarà operativo già dall'anno scolastico entrante e resterà valido per tre anni, nasce la Conferenza permanente per l'istruzione e la formazione, composta dal presidente della Regione, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e da 24 rappresentanti indicati pariteticamente dagli enti locali e dal sistema scolastico.
L'operatività dell'accordo sarà assicurata da un Comitato esecutivo, composto dal presidente della Regione o un suo delegato, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e da 4 membri designati, sempre in maniera paritetica, da Regione, Autonomie locali e ufficio scolastico.

 
Entrambi gli organismi si confronteranno stabilmente con le parti sociali (associazioni imprenditoriali e sindacati) rappresentate dalla CRT la commissione regionale tripartita.
L'accordo e le parti che l'hanno sottoscritto definiranno annualmente le risorse per attuarlo.

 

 

Autore: Gianni Varani

 


ACCORDO

tra  la Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna,

le Province ed i Comuni dell’Emilia-Romagna

per il coordinamento ed il governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro

in Emilia-Romagna

RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA

Visti:

 

1.       la legge 15 marzo 1997 n. 59 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa che all’art. 21 delega il Governo ad emanare il regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

 

2.       il Protocollo d’intesa del 13 giugno 1997 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Confederazione delle Autonomie Locali dell’Emilia-Romagna per “la sperimentazione di un sistema di governo a livello regionale e locale per il coordinamento per le politiche per l’istruzione e la formazione, nonché di un nuovo sistema integrato di istruzione scolastica, postsecondaria, di formazione professionale al lavoro e sul lavoro fondato sull’autonomia degli istituti scolastici e su uno stretto rapporto con il territorio ed il lavoro”;

 

3.       la legge 18 dicembre 1997, n. 440 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;

 

4.       il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

5.       la legge 20 gennaio 1999, n. 9 Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

 

6.       il D.M. 9 agosto 1999, n. 323 Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione;

 

7.       il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

8.       la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale - Capo III: Istruzione e formazione professionale (articoli 196 – 205);

 

9.       la legge 17 maggio 1999 n. 144: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, in particolare gli artt. 68 (obbligo di frequenza di attività formative) e 69 (istruzione e formazione tecnica superiore);

 

10.    il D.P.R. 12 luglio 2000 n. 257 Regolamento di attuazione dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età;

29.                                 

 

 

 

 

 

32.    il Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436 Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 69 della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)”;

 

 

34.    la  la legge n. 144 del 17 maggio 1999 che all’articolo 68 introduce l’obbligo di frequenza ad attività formative fino al diciottesimo anno di età ed all’articolo 69 istituisce un nuovo percorso di formazione superiore, denominato “Istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS”;

 

35.    L.R. 26 maggio 1999 n. 10 “Diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato;

 

36.    il d.lgs. 30 luglio 2000 n. 300 Riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

 

37.    il D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

 

38.    la legge 10 febbraio 2000 n. 30 Legge-quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione;

 

39.    il programma quinquennale di progressiva attuazione della legge 30/2000 di riordino dei cicli di istruzione e le relative risoluzioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

 

40.    la legge 10 marzo 2000 n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione;

 

41.    la Circolare protocollo n. 4210/ESC/10 del 24 novembre 2000 avente ad oggetto Linee guida per l’attuazione dell’obbligo formativo;

 

42.    l’Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, per riorganizzare e potenziare l’educazione permanente degli adulti sancito in Conferenza Unificata il 2 marzo 2000;

 

43.    la direttiva del Ministero della Pubblica istruzione n. 22 del 6 febbraio 2001, concernente le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’educazione permanente degli adulti relativi al sistema dell’istruzione, sul quale la Conferenza Unificata ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° febbraio 2001;

 

44.    l’Accordo fra Ministero della Pubblica istruzione, Regioni e Province autonome, Province, Comuni  e Comunità montane per l’esercizio in sede locale di compiti e funzioni in materia di erogazione del servizio formativo di rispettiva competenza, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2001;

 

45.    l’Accordo fra Ministero della Pubblica istruzione, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane sul documento concernente le Linee di articolazione degli uffici scolastici regionali, sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 19 aprile 2001;

 

46.    l’impegno assunto in sede di negoziato con l’Unione Europea e recepito nel Quadro Comunitario di Sostegno dell’obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2000-2006 di consentire che nei Programmi Operativi Regionali trovino spazio azioni legate ad indirizzi di politica nazionale di competenza delle Amministrazioni centrali;

 

47.    il Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna, ob. 3 2000-2006 ed in particolare il capitolo 6, punto 6.6 Disposizioni di attuazione: Accordi quadro per l’integrazione delle politiche nazionali nell’ambito del P.O.R. ;

 

48.    il Complemento di programmazione della Regione Emilia-Romagna, ob. 3 2000-2006, con particolare riferimento agli assi ed alle misure che attengono alla promozione ed al miglioramento della formazione professionale, dell’istruzione e dell’orientamento, nell’ambito di una politica di apprendimento nell’intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l’occupabilità e promuovere la mobilità professionale;

 

1.       l’intesa di collaborazione sottoscritta fra la Regione Emilia-Romagna e gli Atenei regionali nel marzo 2001;

 

2.       l’intesa di collaborazione sottoscritta fra la Regione Emilia Romagna e l’IRRE dell’Emilia Romagna l’11 febbraio 2000.

 

 

Considerato che:

 

3.       la Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e formativi e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali ed adeguate all’inserimento nella vita sociale e lavorativa, con particolare riferimento alle specifiche realtà territoriali;

 

4.       il sistema integrato di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita ed alla valorizzazione della persona, nel rispetto dello sviluppo dell’età evolutiva, delle specificità e dell’identità di ciascuno, nell’ambito della cooperazione fra scuola e famiglie, in coerenza con le disposizioni vigenti e nel rispetto dei principi costituzionali;

 

5.       le istituzioni scolastiche, la cui autonomia è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale, provvedono alla definizione ed alla realizzazione dell’offerta formativa, interagendo fra loro e con le Autonomie locali nel rispetto delle funzioni delegate alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti alle Autonomie locali, ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; a tal fine, progettano e realizzano “interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (art. 1, comma 2 DPR 8 marzo 1999, n. 275);

 

6.       il Piano dell’offerta formativa costituisce il documento che raccoglie e porta a sintesi le esigenze alle quali la scuola deve dare visibilità e risposta nei confronti delle famiglie, degli studenti e della realtà locale, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi determinati a livello nazionale, tenendo conto della programmazione regionale e locale dell’offerta formativa, ai sensi dell’art. 138 del citato decreto legislativo n. 112/1998;

 

 


Convenuto sulle finalità di:

 

 

1.       facilitare i rapporti tra le istituzioni scolastiche statali e paritarie, gli enti di formazione accreditati, i servizi per l’impiego delle Province e l’insieme dei soggetti interessati ai risultati del sistema integrato di istruzione e formazione;

 

2.       favorire accordi e progetti locali per l’arricchimento dell’offerta formativa, la lotta all’insuccesso ed alla dispersione scolastica e formativa, lo sviluppo dell’integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro;

 

3.       agevolare le scuole nell’esercizio delle loro responsabilità in ordine all’efficacia dell’azione didattica e formativa, nonché nello sviluppo di capacità relazionali con le diverse realtà del territorio di riferimento;

 

4.       realizzare le condizioni affinché le istituzioni che, nei diversi ambiti territoriali, hanno competenze in materia di istruzione e formazione interagiscano e cooperino secondo i principi di completezza e sussidiarietà e sviluppino azioni in partenariato;

 

5.       sviluppare le azioni perequative di cui al d.lgs. n. 112/98, art. 139, comma 2, lettera e);

 

 

Tenuto conto:

 

 

-         dell’attuale fase di avvio del sistema integrato di istruzione, formazione professionale e  lavoro - così come previsto dalle normative citate in premessa - che vede protagonisti le Autonomie locali, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione accreditati, le università e le parti sociali;

 

-         della conseguente necessità di praticare accordi interistituzionali, anche a livello territoriale, al fine di sostenere i soggetti chiamati all’attuazione della riforma nei rispettivi percorsi di graduale adempimento dei compiti e delle funzioni loro attribuite;

 

-         dell’esigenza di realizzare in modo concertato, al fine di massimizzarne l’efficacia, i primi fondamentali atti di programmazione e di organizzazione del sistema formativo integrato, che riguardano l’articolazione per funzioni e sul territorio dell’Ufficio scolastico regionale, sulla quale la Regione è chiamata ad esprimere parere, e la programmazione dell’offerta formativa, a partire dalla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento ed all’ampliamento della stessa;

 

-         della volontà di porre particolare attenzione al modello organizzativo delle strutture di supporto all’autonomia delle scuole, convenendo che la definizione di possibili articolazioni sub provinciali delle stesse sia preceduta da un confronto con le istituzioni scolastiche e con le Autonomie locali interessate, anche al fine di individuare e valorizzare le risorse strutturali, strumentali e professionali disponibili e di integrare le risorse dei diversi soggetti, prevedendo anche l’eventuale costituzione di sedi o servizi interistituzionali, ferma restando la competenza dell’Amministrazione scolastica relativamente all’emanazione del provvedimento di articolazione ed alle eventuali successive modifiche, che verranno comunque adottate nel rispetto della procedura sopra indicata;

 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato

 

tra la Regione Emilia-Romagna e l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, le Province ed i Comuni dell’Emilia-Romagna

 

si sottoscrive il seguente

 

Accordo per il coordinamento ed il governo integrato dell’istruzione, della formazione professionale e della transizione al lavoro

in Emilia-Romagna

 

 

 

 

 

Art. 1

Oggetto dell’accordo

 

1.       L’oggetto del presente accordo consiste nell’attuazione:

 

a.      di un sistema di governo territoriale a livello regionale e subregionale che consenta l’esercizio condiviso e concertato delle funzioni di programmazione, organizzazione, monitoraggio e verifica per le materie dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, nel rispetto delle competenze proprie alle istituzioni firmatarie;

 

b.      del sistema integrato di istruzione e formazione professionale in grado di rafforzare e valorizzare le specifiche finalità di ciascuna componente del sistema a pari dignità e di favorire, nel contempo, la capacità di interazione al fine dell’integrazione dell’offerta e della costruzione di un quadro condiviso di criteri e strumenti atti a garantire a giovani ed adulti la fluidità dei passaggi tra un sistema e l’altro per la concreta fruizione delle opportunità di formazione permanente;

 

c.       della programmazione e dello sviluppo di un’offerta formativa unitaria a livello regionale e locale, fondata sull’integrazione tra istruzione, formazione professionale e lavoro, realizzata con il concorso delle parti sociali;

 

d.      di una strategia di interventi diffusi, mirati a qualificare il sistema formativo nel suo complesso, anche attraverso la predisposizione degli atti normativi e regolamentari necessari allo scopo, ferma restando la modalità di realizzare progetti pilota finalizzati ad introdurre innovazione nel sistema.

 

2.       Gli obiettivi e le azioni specifici relativi all’oggetto sono indicati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente atto.

 

3.       In ragione delle modalità delle relazioni interistituzionali introdotte con il presente atto e della conseguente necessità di garantire adeguata flessibilità alla realizzazione delle azioni, la struttura di governo di cui all’art. 2 potrà apportare modifiche o integrazioni a quanto previsto all’allegato 1, ferma restando l’aderenza allo spirito ed all’oggetto dell’accordo.

 

 

Art. 2

Organi preposti all’attuazione dell’accordo

 

1.       L’attuazione del presente accordo è demandata ad una struttura di governo con compiti di indirizzo e di programmazione, costituita dalla Conferenza permanente per l’istruzione e la formazione, di seguito Conferenza, e dal Comitato esecutivo, di seguito Comitato.

 

2.       La Conferenza è composta dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato, e da 24 membri indicati in maniera paritetica dal sistema della Regione e delle Autonomie locali, su designazione della Conferenza Regione Autonomie Locali, e dall’Ufficio scolastico regionale in rappresentanza delle scuole e dell’Amministrazione scolastica.

Il Presidente della Conferenza è designato dal Presidente della Regione, d’intesa con il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, tra i componenti della Conferenza stessa.

        Alla nomina provvede il Presidente della Regione con proprio decreto entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.

                        La Conferenza ha i seguenti compiti:

3.       proposta, monitoraggio e verifica in ordine agli indirizzi ed alla programmazione degli interventi previsti dal presente accordo;

4.       definizione delle modalità per l’attuazione di quanto previsto al successivo art. 5.

        Ordinariamente la Conferenza viene convocata dal suo Presidente almeno due volte all’anno.

 

5.       Il Comitato è composto dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che lo presiede, dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, o da un suo delegato, e da 4 membri designati in maniera paritetica dal sistema della Regione e delle Autonomie locali e da quello dell’Amministrazione scolastica a livello decentrato.

Alla nomina provvede il Presidente della Regione con proprio decreto entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.          

Il Comitato, sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza, svolge i seguenti compiti:

6.       sovrintende alla corretta applicazione del presente accordo;

7.       propone il coordinamento e l’integrazione delle risorse che le diverse istituzioni rendono disponibili per l’attuazione dell’accordo;

8.       coordina la programmazione della rete scolastica, valutando la coerenza delle scelte sulla base degli indirizzi regionali e delle compatibilità economiche;

9.       assicura la compatibilità degli interventi previsti nelle convenzioni stipulate a livello locale, di cui al successivo art. 3, comma 1, con il complessivo sistema regionale integrato di istruzione e formazione;

10.    garantisce il collegamento con le sedi di programmazione e di concertazione in materia di politiche della formazione e del lavoro.

 

Al fine di assicurare la più ampia conoscenza delle attività oggetto dell’accordo, il Comitato, con riferimento ai compiti assegnati, è tenuto a mettere a disposizione dei componenti della Conferenza i verbali delle proprie sedute.

 

 

11.    Al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di sedi, il Presidente del Comitato ed il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale definiscono le modalità di raccordo fra il Comitato e l’Organo collegiale previsto all’art. 75, comma 3, del d. lgs. 300/2000.

 

12.    Al fine di garantire l’integrazione delle politiche regionali dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro ed in applicazione del principio della concertazione, la Conferenza ed il Comitato, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attivano le idonee procedure di informazione, consultazione e concertazione preventiva con la Commissione Regionale Tripartita (CRT), la quale al suo interno stabilirà le modalità con cui realizzare tale raccordo.

 

13.    Per gli interventi riguardanti il segmento della formazione superiore, con particolare riferimento alla programmazione dell’offerta formativa IFTS e dell’offerta integrata fra sistema universitario e sistema della formazione professionale, il Comitato si raccorda altresì con il Comitato Regionale di Coordinamento dei piani di sviluppo delle Università, anche attraverso la realizzazione di sedute congiunte. In particolare, le funzioni previste in capo al Comitato regionale di programmazione IFTS vengono svolte con le modalità sopracitate e con il coinvolgimento delle parti sociali in riferimento alle competenze generali della CRT.

 

14.    Le Province si impegnano a sviluppare un’azione di coordinamento idonea a favorire la partecipazione dei Comuni alla realizzazione degli obiettivi e delle azioni previste dal presente accordo.

 

15.    A livello locale, al fine di garantire il coordinamento tra le diverse componenti scolastiche, le Autonomie locali e le realtà sociali ed economiche del territorio, sarà favorita la costituzione di sedi di progettazione e di organizzazione, con la partecipazione di docenti, dirigenti scolastici, dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale, rappresentanti delle Autonomie locali, dell’associazionismo e delle parti sociali interessate, finalizzate a definire, anche attraverso convenzioni e nel quadro del presente accordo, gli interventi relativi alle rispettive competenze. 

 

 

Art. 3

Modalità di attuazione

 

1.  Nell’ambito degli indirizzi definiti dalla struttura di governo dell’accordo, le azioni sono realizzate promuovendo collaborazioni in sede locale, all’interno di progetti quadro regionali o provinciali di riferimento. A tal fine, potranno essere attivate convenzioni, sia per la definizione di indirizzi comuni sia per la gestione di specifici progetti, tra Regione, Province e Comuni e le articolazioni territoriali dell’Ufficio scolastico regionale, i centri risorse per le scuole, le istituzioni scolastiche, anche in rete fra loro, le Università, gli enti di formazione accreditati e le imprese, singole o associate.

 

2.  Le convenzioni alle quali sono interessate le istituzioni scolastiche di un determinato ambito territoriale (sub-provinciale, provinciale o regionale) devono essere sottoscritte anche dalle scuole interessate o da organismi rappresentativi delle stesse. A tale scopo, l’Amministrazione scolastica regionale si impegna a promuovere, con il coinvolgimento dei diretti interessati, ed a riconoscere forme di rappresentanza delle scuole facenti capo ai diversi ambiti territoriali.

 

3.  Per la realizzazione degli obiettivi dell’accordo le parti si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente strutture tecniche e risorse professionali, con la collaborazione dell’IRRE, attivando anche congiuntamente le modalità e gli strumenti che riterranno necessari all’efficace svolgimento degli interventi.

 

4.  Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, gestionali e contabili si fa riferimento alle norme dello Stato ed alle leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna.

 

5.  Per i progetti integrati di istruzione e formazione si fa riferimento per il sistema dell’istruzione a quanto stabilito all’art. 56 del Decreto del Ministero della Pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, specificando che le convenzioni da stipulare ai sensi del comma 2 del citato articolo 56 possono essere sottoscritte alle stesse condizioni anche con enti di formazione professionale privati, purché accreditati presso la Regione Emilia-Romagna.

 

 

Art. 4

Modalità di finanziamento

 

1. Le parti si impegnano ad individuare e a definire annualmente le risorse finalizzate all’attuazione del presente accordo, nonché a ricercare e rendere disponibili ulteriori risorse finanziarie.

 

2. Il Comitato di cui all’art. 2 assumerà le iniziative idonee a favorire l’impiego ottimale delle risorse destinate all’integrazione fra i sistemi.

 

 

Art. 5

Durata dell’accordo

 

1.  Il presente accordo ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione e può essere, d’intesa tra le parti, modificato in ogni momento attraverso modalità definite dalla Conferenza, nonché rinnovato o prorogato alla scadenza.

 

 

Art. 6

Decorrenza compiti e funzioni

Artt. 138  e 139 Dlgs 112/98

 

1.       In via sperimentale, al fine di potere affrontare efficacemente l’avvio del sistema integrato di istruzione, formazione professionale e lavoro, si conviene di procedere all’esercizio concordato dei compiti e delle funzioni  - di cui agli artt. 138 e 139 DLgs. 112/98 - in modo tale da prefigurare la situazione che si determinerà con il compiuto trasferimento degli stessi.

 

Art. 7

Clausole finali

 

1.    Le azioni in corso avviate sulla base del precedente Protocollo di intesa, sottoscritto il 13 giugno 1997 fra il Ministero della Pubblica istruzione, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Confederazione delle Autonomie locali dell’Emilia-Romagna, che con il presente atto si intende superato, assumeranno le procedure previste dal presente accordo a partire dalla data di insediamento del Comitato esecutivo.

 

2.    Le istituzioni firmatarie del presente accordo concorreranno alla sua attuazione nel quadro ed    in conformità dei rispettivi ordinamenti nazionali, regionali e locali in vigore o che   interverranno nel periodo di validità dell’accordo stesso.

 

2.       Le parti convengono di attivare, a seconda delle rispettive competenze, le procedure di contrattazione, concertazione, consultazione, informazione, sia a livello regionale che territoriale, previste dagli strumenti contrattuali di comparto ed integrativi, ogni volta che la riorganizzazione delle strutture verrà ad investire materie oggetto di relazioni sindacali, ai sensi del d. lgv. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

 

 

 

 


 

Allegato parte integrante e sostanziale dell’accordo

 

 

 

Obiettivi specifici

 

L’Ufficio scolastico regionale, la Regione Emilia-Romagna, le Province ed i Comuni dell’Emilia-Romagna si impegnano a realizzare un sistema formativo integrato e governato, nel rispetto delle rispettive competenze e dell’ordinamento vigente, secondo il metodo della concertazione dei poteri a livello territoriale. Le parti si impegnano in particolare a perseguire i seguenti obiettivi comuni:

 

 

1.  programmare l’offerta di istruzione e formazione sul territorio regionale nel quadro del sistema formativo integrato, a partire dalla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento dell’offerta formativa, valorizzando le identità e le peculiarità dei diversi sistemi formativi che si dovranno posizionare in relazione alle varie offerte: obbligo scolastico, orientamento, obbligo formativo, apprendistato, educazione degli adulti, istruzione e formazione tecnica superiore; la dimensione territoriale è considerata funzione essenziale per il rapporto fra scuola e comunità locale e su di essa insistono aspetti quali:

 

3.       l’individuazione degli indirizzi di studio e la loro collocazione territoriale;

4.       la gestione della rete scolastica;

5.       l’individuazione delle risorse locali a supporto delle istituzioni scolastiche autonome;

6.       l’integrazione fra istruzione e formazione, anche e soprattutto in relazione ai fabbisogni professionali del territorio ed ai diritti delle persone di fruire di opportunità formative per tutta la vita;

7.       la valorizzazione degli enti di formazione accreditati in relazione alle competenze di ricerca e sviluppo maturate attraverso la collaborazione e l’integrazione con le istituzioni scolastiche, in particolare nell’ambito delle attività di orientamento;

8.       le relazioni con i servizi per l’impiego delle  Province;

9.       le azioni di cui all’art. 139 del d.lgs. 112/98, comma 1 ed in particolare comma 2;

10.    l’individuazione di criteri e modalità per stimolare e supportare la costituzione di reti o consorzi fra scuole.

 

11.    consolidare ed ampliare il sistema di certificazione dei percorsi dell’istruzione e della formazione, oltreché di quelli integrati, basato su standard formativi omogenei a livello nazionale e su unità capitalizzabili, condiviso dalla scuola e dalla formazione professionale, da estendere al sistema delle imprese e del mondo del lavoro in generale, attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, al fine di dotare le persone di strumenti che rendano trasparenti e riconoscibili le competenze acquisite per l’attribuzione di crediti da parte di ogni sistema;

 

12.    coordinare e razionalizzare, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti coinvolti, l’uso delle risorse finanziarie, strumentali e professionali che concorrono a definire e potenziare l’offerta formativa nel suo complesso, con particolare riferimento all’entrata in vigore della riforma dei cicli ed alla fase di transizione ai nuovi assetti, a partire dagli interventi in tema di diritto allo studio e di edilizia scolastica;

 

13.    combattere più efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica, fornendo a coloro che intendono abbandonare i percorsi scolastici servizi personalizzati di informazione e di orientamento per una scelta consapevole fra opzioni caratterizzate da un rapporto più stretto fra istruzione, formazione e lavoro e costruendo modelli formativi flessibili e capaci di adattarsi alle esigenze delle persone, con particolare riferimento ai soggetti in situazione di handicap;

 

14.    assegnare un ruolo fondamentale al personale impegnato nell’attuazione della riforma del sistema formativo regionale, operante nell’istruzione, nella formazione professionale e nei servizi per il lavoro, per valorizzarne le competenze, le esperienze e le capacità in ottica di qualificazione e sviluppo professionale;

 

15.    assumere, per quanto concerne le tematiche relative alla formazione del personale del sistema dell’istruzione, sia in riferimento a quella iniziale che a quella in servizio, alla ricerca in generale ed a quella educativa in particolare, le iniziative necessarie ad assicurare il fattivo coinvolgimento del sistema universitario regionale e dell’IRRE;

 

16.    favorire il consolidamento dell’apprendistato, ampliandone, in accordo con le parti sociali, le potenzialità formative attraverso l’elaborazione di modelli operativi che ne consentano un efficace svolgimento eventualmente anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

 

17.    ampliare l’integrazione fra i sistemi nei percorsi di orientamento e di formazione, con particolare riferimento all’elaborazione di una strategia comune per l’orientamento scolastico ed alla messa a regime dei percorsi di NOS, NOF, IFTS, EDA; 

 

18.    realizzare il sistema integrato di educazione degli adulti per sostenere l’adeguamento e lo sviluppo delle conoscenze e  delle competenze delle persone lungo tutto l’arco della vita.

 

 

 

Azioni

 

Per raggiungere gli obiettivi indicati al punto precedente le parti si impegnano ad attuare le seguenti azioni con il concorso di tutti i soggetti interessati:

 

 

1. realizzare il sistema informativo scolastico regionale (SISCO), strumento fondamentale per l’esercizio delle funzioni di programmazione dell’offerta e di gestione degli interventi per la qualificazione del sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro, attivando i necessari raccordi con il sistema informativo della formazione professionale (SIFP) e con il sistema informativo del lavoro (SIL) a livello regionale, a partire dalla ricognizione ed analisi delle basi dati esistenti presso le Autonomie locali e presso le strutture dell’Amministrazione scolastica a livello provinciale, dalla valutazione delle esigenze di completamento, dalla individuazione delle risorse, strumentali, umane e finanziarie, necessarie per l’implementazione del sistema informativo, ivi compresa l’attivazione di un dominio regionale in tema di istruzione;

 

2.   favorire l’uso delle tecnologie informatiche da parte di giovani ed adulti che incontrano difficoltà ad accedervi per ragioni di carattere culturale, strumentale ed economico, nonché la fruizione della rete informativa regionale da parte di tutte le componenti del sistema formativo integrato, con particolare riguardo per il mondo della scuola (studenti, genitori, docenti, personale ata, dirigenti scolastici), sostenendo forme di partecipazione associata;

 

3. predisporre gli strumenti a supporto della programmazione regionale dell’offerta formativa, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti territoriali funzionali al miglioramento ed alla razionalizzazione dell’offerta, alla conseguente revisione del piano regionale per il dimensionamento scolastico, alla individuazione dei criteri per l’esercizio dei compiti trasferiti alle Autonomie locali dal d.lgs. 112/98, art. 139, lettere a), b) e d);

 

4. favorire la costituzione di reti di scuole e lo sviluppo di relazioni fra le reti e le Autonomie locali, anche attraverso convenzioni ed accordi;

 

5. incentivare la messa in rete dei centri risorse a supporto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla valorizzazione delle attività e dei servizi già sviluppati a favore delle scuole dalle strutture che fanno capo alle Autonomie locali;

 

6. sostenere l’integrazione di sistema, dando priorità alla ricognizione ed al completamento del sistema delle certificazioni, con il coinvolgimento, oltre che del sistema della formazione professionale, sia dei servizi per l’impiego delle Province sia delle Università, alla elaborazione del portfolio ed alla relativa implementazione a partire dai percorsi integrati; 

 

7. diffondere la cultura della valutazione della qualità dei servizi, anche attraverso la realizzazione di progetti per la certificazione degli assetti organizzativi delle scuole, alla luce dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, della riforma dei cicli e dell’integrazione dei percorsi formativi;

 

8. favorire l’inserimento nei POF delle tematiche disciplinari ed interdisciplinari finalizzate all’acquisizione di competenze civiche, con particolare attenzione alle indicazioni di priorità previste nella programmazione regionale: l’educazione alla sicurezza (stradale, ambientale, alimentare, sul lavoro), la cittadinanza europea, la multiculturalità, le azioni positive per le pari opportunità, il contrasto al disagio giovanile.


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