Gli esami di licenza media con la quarta prova per l'estate 2008
Diritto allo studio (N) - Valutazione ed Esami
La
C.M. n° 32 del 14 marzo 2008 al paragrafo 5 lettera b) detta le
norme per lo svolgimento degli esami di licenza media per gli alunni con
disabilità.
La norma ribadisce l'obbligo per le commissioni di valutare i progressi
rispetto ai livelli iniziali degli apprendimenti, sulla base del PEI e
del conseguente Piano degli Studi Personalizzato che debbono essere
impostati tenendo conto delle effettive capacità e potenzialità dei
singoli alunni con disabilità.
Viene esteso anche alla quarta prova il diritto, già consolidato per le
prove precedenti, di prove differenziate che "hanno comunque valore
equipollente ai fini della valutazione dell'alunno."
Vengono richiamate espressamente le disposizioni dell'art. 16 commi 1, 2
e 3 della
Legge n° 104/92 (art. 318 del
Testo Unico D.lvo n° 297 del 1994 e l'O.M.
n° n. 90/2001, art. 11 commi 11 e 12).
Viene ribadito:
- Il diritto all'uso
d itempi più lunghi per lo svolgimento delle prove;
- la trascrizione in
braille dei testi delle prove per gli alunni minorati della vista;
- il divieto di
menzione sul Diploma circa l'uso delle prove differenziate;
- il diritto
dell'insegnante per le attività di sostegno ad essere membro a pieno
titolo della commissione d'esame;
- il diritto
dell'alunno che non consegue la licenza ad ottenere un attestato con
la certificazione dei crediti formativi realizzati, che è titolo
valido per l'iscrizione alla scuola superiore ai soli fini del
conseguimento di un attestato finale.
La successiva
Direttiva Ministeriale n° 16/2008 rivolta all'INVALSI per la
predisposizione della nuova quarta prova nazionale, con riguardo agli
obiettivi generali e specifici dell'apprendimento in italiano e
matematica stabilisce che:
"Nella predisposizione delle attività in questione, l’INValSI avrà
cura di considerare in particolare:
[...]
- l’opportunità di consentire, in base alla normativa vigente,
l’adattabilità della prova da somministrare agli studenti diversamente
abili."
OSSERVAZIONI
La Circolare nulla dice circa la possibilità di assistenza durante le
prove d'esame da parte dello stesso insegnante per le attività di
sostegno o dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, ove
ritenuto opportuno.
Trattasi certamente di
una omissione colmabile con l'applicazione per analogia dell'disposto
dell'art. 17 comma 1 dell'O.M.
30 del 2008 sugli esami di stato conclusivi degli studi che recita:
"per il loro
svolgimento (prove d'esame) [la commissione] si avvale, se
necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante
l'anno scolastico."
Infatti se il Ministero
ha previsto tale possibilità per l'esame finale di stato, a maggior
ragione deve intendersi consentita tale possibilità anche per un esame
di stato intermedio.
E' bene che i
Presidenti di Commissione abbiano presente tale aspetto, onde evitare
discussioni in sede di esame che turberebbero l'alunno con disabilità e
un contenzioso giurisdizionale che potrebbe comportare la ripetizione
della prova con tutte spese a loro carico.
E' infine da tener presente che la mancata ammissione agli esami di un
alunno con disabilità, qualora non sia stata preordinata a una ripetenza,
impedisce all'alunno di poter proseguire gli studi nelle scuole
secondarie di secondo grado dal momento che solo la Commissione può
rilasciare l'attestato che consente una regolare iscrizione alle scuole
superiori ai fini del conseguimento di un altro attestato (e non del
Diploma) con la certificazione dei crediti formativi maturati.
E' necessario pertanto
ammettere comunque gli alunni all'esame per dar modo alla Commissione di
rilasciare tale attestato.
25-03-2008
Avvocato Salvatore Nocera
Responsabile dell'area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica
Viale delle Milizie, 106
00192 Roma
Tel. 06/3723909
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