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Esami di Stato - giugno 2003 ed alunni con handicap

L’O.M. n. 35 del 4 aprile 2003, detta le norme per i prossimi esami di Stato, con due novità rispetto alle norme degli anni precedenti:

  1. l’art. 6 comma 6 prevede che prima dell’elaborazione della relazione che ogni Consiglio di Classe deve estendere per la Commissione esaminatrice entro il 15 maggio, possono essere consultate la componente studentesca e quella delle famiglie.
    E’ appena il caso di ricordare che la parte della relazione concernente gli alunni con handicap non deve, a nostro avviso, essere pubblicata all’albo della scuola, assieme al resto della relazione della classe, per il rispetto delle norme sulla privacy.

  2. nell’art. 17, che ribadisce le note norme sugli esami degli alunni con handicap, è stato introdotto un nuovo comma 4 il quale stabilisce che per gli alunni con handicap che svolgono gli esami sulla base di un programma differenziato "…il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto", per la tutela delle norme sulla privacy.

Roma, 22 aprile 2003

Avv. Salvatore Nocera
Responsabile della Sezione giuridica
dell’Osservatorio scolastico dell’AIPD


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