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Esami di stato 2008Diritto allo studio (N) – Valutazione ed Esami
L’O.M. n° 30 del 10 marzo 2008 all’art. 17 detta le norme per gli esami di stato conclusivi degli studi (ex maturità) degli alunni con disabilità. Nella sostanza l’articolo richiama i contenuti dell’analogo art. 17 dell’O.M. 26/07 (vedi scheda n. 223) per quanto riguarda il divieto di pubblicazione dei voti di ammissione, il diritto all’assistenza durante le prove d’esame, le prove equipollenti ed i tempi più lunghi nonché l’uso di mezzi tecnologici, la trascrizione delle prove in braille, ingrandite o trascritte su supporto elettronico e il possibile rilascio dell’attestato in sostituzione del diploma per chi ha seguito un PEI differenziato.
L’ultimo comma richiama l’art. 2 della stessa Ordinanza che al comma 1 espressamente esclude per il corrente anno scolastico l’applicazione delle norme sul dovere di saldare i debiti formativi ai fini dell’ammissione agli esami medesimi. Ciò significa che tutti gli alunni per questi esami potranno essere ammessi, con giudizio motivato, anche se presentano lacune ed insufficienze in alcune discipline.
OSSERVAZIONI
È importante tener presente che un eventuale mancata ammissione agli esami di un alunno con disabilità che ha seguito un PEI differenziato comporta per lo stesso l’impossibilità di acquisire l’Attestato con i crediti formativi maturati che può essere rilasciato solo dalla commissione d’esame. Per i prossimi anni sarà opportuno che il Ministero della P.I. preveda la non necessità dell’applicazione delle norme sui debiti formativi agli alunni con disabilità che seguono un PEI differenziato.
25-03-2008 Avvocato Salvatore Nocera Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell’AIPD sull’integrazione scolastica Viale delle Milizie, 106 00192 Roma Tel. 06/3723909 Fax 06/3722510
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