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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Esami finali di stato ed insegnanti di sostegno

 

Con la Riforma delle Commissioni esaminatrici, ormai saranno solo gli insegnanti di classe delle materie oggetto delle tre prove scritte e del colloquio orale a comporre la Commissione che sarà presieduta da un Commissario esterno.

Ciò è stabilito dall’art. 1 comma 2 del D.M. n. 4 del 14 gennaio 2003.

Però l’art. 2 della Circolare n. 22 del 29.02.03 ha chiarito che anche un insegnante per attività di sostegno può essere membro effettivo della Commissione, purché sia nominato a tempo indeterminato ed abbia svolto negli ultimi tre anni o l’attività di collaboratore del Dirigente scolastico, o quella di sostegno, o siano inclusi in graduatorie idoneità a concorso per Dirigenti scolastici (D.M. n. 10/2003).


Se è pertanto nominato membro effettivo, egli ha tutti i poteri degli altri membri, ivi compresi quello di votare per la valutazione di tutti gli alunni, e di partecipare a tutte le operazioni della Commissione

Qualora ciò non sia, l’insegnante per attività di sostegno non è membro della Commissione giudicatrice, ma deve prestare assistenza all’alunno con handicap che ha seguito esclusivamente durante i giorni dello svolgimento delle prove scritte e del colloquio orale.

Rimangono confermate le norme circa l’obbligo per il Consiglio di Classe di predisporre per la Commissione la Relazione del 15 maggio sullo stato di formazione della classe e sui criteri per gli esami degli alunni con handicap. A tale proposito, però, è bene ricordare che nella copia di tale relazione che deve essere pubblicata all’Albo della scuola, non può figurare il nome dell’alunno con handicap, e che nei tabelloni affissi dopo la conclusione degli esami, accanto al nome dell’alunno con handicap, non può figurare alcuna annotazione o indicazione o asterisco con rinvio ad una nota a piè di pagina (che invece è obbligatoria per la pagella), in cui si faccia riferimento alla situazione di handicap, o all’eventuale programma differenziato svolto dall’alunno con handicap, Nota Min. Prot. N. 12701 dell’8 luglio 2002.

A tale proposito è bene ricordare che anche gli alunni con un programma differenziato debbono essere ammessi a sostenere l’esame sulla base di tale programma, ed hanno diritto, al termine degli stessi, a ricevere un attestato con la certificazione dei crediti formativi, il cui modello è stato trasmesso con la C.M. n. 125/2001.



Roma, 28 marzo 2003



Salvatore Nocera

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