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Agevolazioni per i portatori di handicap o invalidi: esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione)
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. Sono previste tre tipologie di esenzione:
1) Disabilità con
patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Il veicolo,
sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente
dotato di adattamento tecnico o di cambio automatico risultanti
dalla carta di circolazione.
· Copia della carta di circolazione che riporta la presenza dell'adattamento tecnico o del cambio automatico; · Copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della patente che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di cambio automatico); · Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche, che riconoscono:
b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti. • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). 2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave e permanente della deambulazione
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non essere dotato di adattamento tecnico.
a) lo stato di handicap (L. 104/92) o di invalidità, b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della deambulazione, c) la situazione di accertata gravità. • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). 3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile
deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in
stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con
riconoscimento della indennità di accompagnamento.
La documentazione
da allegare alla domanda di esenzione è costituita da: • Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia intestato al portatore di handicap/invalido). N.B. Il beneficio non si estende ad altre tipologie di handicap/invalidità che non rientrino in quelle citate ai punti 1), 2) e 3). Agevolazioni per i veicoli storici Per i veicoli ultratrentennali è prevista l'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in misura ridotta. Infatti la Legge n. 342 del 2000 (collegato alla Finanziaria 2000) ha previsto che, per gli atti relativi a tali veicoli di cui viene richiesta la trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) a partire dal 10 dicembre 2000, l'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.) è dovuta nella misura forfettaria fissa di: Euro 51,65 per gli autoveicoli Euro 25,82 per i motoveicoli Per godere di tali agevolazioni, l'interessato deve richiedere espressamente sulla nota di formalità "l'esenzione I.P.T. di cui all'art, 63, comma 4 della Legge 21 novembre 2000, n.342"
Attenzione TABELLA RIASSUNTIVA Esenzione imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.) per i veicoli destinati ai portatori di handicap ed invalidi. |
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