Auto
Nuove
Esenzione dalla tassa automobilistica per l'acquisto di autoveicoli
nuovi
La legge, con una serie di provvedimenti successivi, ha introdotto
alcune agevolazioni fiscali destinate a favorire l’acquisto dei veicoli
ecologici e la correlativa demolizione dei veicoli non conformi alle
direttive comunitarie in materia di emissioni inquinanti.
Per saperne di più
Le
agevolazioni in materia di tassa automobilistica riguardano i veicoli
nuovi immatricolati dall’8 luglio 2002 al 31 marzo 2003.
Occorre però distinguere:
• per
i veicoli immatricolati nel periodo compreso tra l’8 luglio 2002 e il 31
dicembre 2002 oppure nel periodo compreso tra il 13 gennaio e il 31
marzo 2003 è prevista l'esenzione dal pagamento del bollo relativo al
primo periodo fisso e alle due annualità successive;
• per
i veicoli immatricolati invece nel periodo compreso tra il 1° e il 12
gennaio 2003 è dovuto il bollo auto relativo al 2003 e l’esenzione è
prevista per i successivi due anni, cioè per il 2004 e il 2005. Più
esattamente per le autovetture con potenza superiore a 35 kilowatt, si
deve pagare la tassa automobilistica gennaio-dicembre 2003 e non è
dovuta quella per i periodi gennaio- dicembre 2004 e gennaio-dicembre
2005; invece, per i veicoli con potenza fino a 35 kilowatt si deve
pagare la tassa dovuta per il periodo gennaio-luglio 2003 e per il
periodo agosto 2003-luglio 2004, mentre non sono dovuti i bolli agosto
2004-luglio 2005 e agosto 2005-luglio 2006.
L'obbligo del pagamento del bollo riprenderà, dopo il periodo di
esenzione, secondo le normali scadenze.
Attenzione: l'esenzione dal bollo permane anche se il veicolo viene poi
rivenduto.
Perché
tale agevolazione abbia effetto è indispensabile che siano presenti
tutti i requisiti stabiliti dalla legge, secondo il dettaglio sotto
riportato.
Il
veicolo nuovo di fabbrica deve essere
• una autovettura fino a 9 posti, compreso il conducente,
• di potenza non superiore a 85 Kilowatt,
• acquistato nel periodo compreso tra l'8 luglio e il 31 dicembre
2002 o
tra il 13 gennaio e il 31 marzo 2003 (1), oppure nel periodo dal 1° al
12 gennaio 2003 (in quest'ultimo caso, come sopra precisato è dovuto il
bollo auto per l'anno 2003 e l'esenzione riguarda i successivi anni 2004
e 2005)
• acquistato da una persona fisica o da una persona giuridica presso un
concessionario (2). E' possibile cointestare il veicolo a due soggetti,
di cui uno solo è proprietario dell'auto da consegnare per la
rottamazione.
(1) La data dell'acquisto è quella dell'immatricolazione.
(2) Il venditore deve essere un' impresa esercente l'attività di
commercio di veicoli, dotata di relativa iscrizione alla Camera di
Commercio.
Il veicolo non ecologico da consegnare per la rottamazione
• non deve essere conforme alle direttive CE n.91/441 e successive
• deve essere intestato alla stessa persona fisica o giuridica che
acquista il veicolo nuovo oppure a familiare convivente o a soggetto
defunto del quale l'intestatario del veicolo nuovo sia erede (3). E'
possibile rottamare un veicolo cointestato nel caso in cui ne venga
acquistato uno da intestare ad un solo soggetto: in tal caso occorre che
i soggetti cointestatari rilascino una "dichiarazione di consenso" alla
rottamazione del veicolo.
• deve essere avviato dal venditore alla demolizione presso un centro
autorizzato entro 15 giorni dalla consegna del veicolo nuovo acquistato
• deve essere richiesta - direttamente o tramite delega -, entro lo
stesso termine di 15 giorni, la radiazione al P.R.A. dal venditore, il
quale deve rilasciare all'acquirente una attestazione di avvenuta
consegna al demolitore (coincide con il certificato liberatorio previsto
dal cd. Decreto Ronchi).(4)
(3) La condizione di familiare convivente deve sussistere alla data
dell'acquisto del veicolo nuovo e può essere comprovata tramite
certificazione (stato di famiglia) o dichiarazione sostitutiva di
certificazione. Lo stato di erede può essere attestato con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà.
(4) L’attestazione coincide con il certificato del centro di
rottamazione (art. 46 comma 6 Decreto Legislativo n. 22/97).
Attenzione:
beneficiano delle agevolazioni fiscali anche le Società di leasing;
l’autoveicolo non ecologico da consegnare può essere intestato anche
all’utilizzatore o a un Suo familiare convivente.
Auto
destinate ai disabili
La
legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per
i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o
invalidi.
L'esenzione riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto
promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette,
i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti
specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli
a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai
disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili
stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del
veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di
handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo
deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.
Sono previste quattro tipologie di esenzione:
1)
Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità
motorie permanenti.
Il
disabile
deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto
da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve
essere necessariamente dotato di adattamento tecnico o di cambio
automatico risultanti dalla carta di circolazione.
Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida,
sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per
mettere il disabile in condizione di accedervi.
A titolo di esempio l'adattamento tecnico può consistere in pedana
sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad
azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole
simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile
nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso
sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello
scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione
è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra
l'handicap e l'adattamento stesso.
La
documentazione
da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:
•
Copia della carta di circolazione che riporta la presenza
dell'adattamento tecnico o del cambio automatico;
• Copia della prescrizione di cambio automatico o fotocopia della
patente che riporta tale prescrizione (solo in caso di veicolo dotato di
cambio automatico);
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche,
che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia che comporta ridotte o impedite capacità
motorie permanenti.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di
certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico
dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia
intestato al portatore di handicap/invalido).
2)
Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano
limitazione grave e permanente della deambulazione
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap
o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia o da
pluriamputazioni che comportano una limitazione grave e permanente della
deambulazione.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non
essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è
costituita da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche,
che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da patologia o da pluriamputazioni che comportano una
limitazione grave e permanente della deambulazione,
c) la situazione di accertata gravità.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di
certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico
dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia
intestato al portatore di handicap/invalido).
3) Disabilità mentale o psichica
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap
o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia
mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di
accompagnamento.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non
essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è
costituita da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche,
che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) la disabilità di tipo mentale o psichico,
c) la situazione di accertata gravità,
d) il riconoscimento della indennità di accompagnamento.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di
certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico
dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia
intestato al portatore di handicap/invalido).
4) Disabilità per cecità o sordomutismo
Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap
o invalido, affetto da cecità o sordomutismo.
Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, può non
essere dotato di adattamento tecnico.
La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è
costituita da:
• Copia della carta di circolazione;
• Copia dei certificati, rilasciati da Commissioni mediche pubbliche,
che riconoscono:
a) lo stato di handicap o di invalidità,
b) l'affezione da cecità o sordomutismo.
• Copia della documentazione o dichiarazione sostitutiva di
certificazione che attesti che il disabile è fiscalmente a carico
dell'intestatario del veicolo (solo nel caso in cui il veicolo non sia
intestato al portatore di handicap/invalido).
TABELLA RIASSUNTIVA.
Esenzione tassa automobilistica per i veicoli destinati ai portatori di
handicap ed invalidi.
Se
residente nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Provincia Autonoma Bolzano e
Provincia Autonoma Trento, per la disciplina di dettaglio si prega
di cliccare sulla propria
Regione di residenza
Se
residente nelle Regioni non sopra indicate per la disciplina di
dettaglio si prega di consultare il sito della propria
Regione
Veicoli elettrici e alimentati esclusivamente a GPL o gas metano
Gli
autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote,
azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima
immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli
elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo
previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli
ed i ciclomotori deve essere corrisposta per intero la tassa
automobilistica cui sono rispettivamente assoggettati. Le autovetture e
gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione
esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi
alle direttive CEE in materia di emissione inquinante, sono soggetti al
pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i
corrispondenti veicoli a benzina.
Auto
consegnate ai concessionari per le rivendita
Per
ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le
imprese autorizzate alla rivendita dei veicoli devono spedire agli
Uffici delle Entrate competenti per territorio e, ove questi non siano
ancora stati istituiti, alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali
delle Entrate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il
mese successivo a quello del quadrimestre nel corso del quale è avvenuta
la consegna del veicolo, l'elenco dei veicoli ad essi consegnati per la
rivendita (corredato dal supporto magnetico) nel quale devono essere
indicati i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in
base al quale è avvenuta la consegna ed i relativi estremi.
La
sospensione temporanea dall'obbligo del pagamento decorre dal periodo
fisso successivo a quello della presa in carico, esempio:
-
se la consegna del
veicolo a benzina o ecodiesel viene effettuata nel mese di marzo '98 e
il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre '98, l'esenzione
decorre dal mese di gennaio '99;
-
se la consegna del
veicolo non ecodiesel viene effettuata nel mese di marzo '98 e il
periodo tributario in corso è gennaio-aprile '98, l'esenzione decorre
dal mese di maggio '98;
sempreché il concessionario abbia provveduto ad inviare, nel rispetto
dei termini fissati per legge, la documentazione di cui sopra alla
Regione. Specifica disciplina è prevista per le Province autonome di
Trento e Bolzano.
Riferimenti normativi
Decreto Direttoriale del 29 aprile 1999 del Direttore Generale del
Dipartimento delle Entrate/Ministero delle Finanze e relativo allegato
"Specifiche tecniche per la fornitura di dati al Ministero delle Finanze
da parte dei rivenditori autorizzati di veicoli usati", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4/5/1999.
Se residente nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia
Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto, Provincia Autonoma
Bolzano e Provincia Autonoma Trento, per la disciplina di dettaglio si
prega di cliccare sulla propria
Regione di residenza
Se residente nelle Regioni non sopra indicate per la disciplina di
dettaglio si prega di consultare il sito della propria
Regione.
RIFERIMENTI NORMATIVI PER CIRCOLARE
DECRETO
8 luglio 2002, n. 138
(convertito, con modifiche, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178)
Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di
contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia
anche nelle aree svantaggiate.
CIRCOLARE 11 maggio 2001, n. 46
(Agenzia delle Entrate)
Articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria per l'anno 2001) e ulteriori chiarimenti in materia di
agevolazioni per disabili.
LEGGE 23 dicembre 2000, n.388
ARTICOLO 30, comma 7
LEGGE 21 novembre 2000, n.342
ARTICOLO 50 Agevolazioni per disabili
ARTICOLO 63 Tasse automobilistiche per particolari categorie di
veicoli**
CIRCOLARE 19 marzo 1999, n. 66/E
(Ministero delle Finanze)
Gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche nel periodo
transitorio - Art. 6 decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418.
DECRETO 13 settembre
1999
(Ministero delle Finanze)
Approvazione della convenzione tipo tra soggetti autorizzati ex lege
n. 264 del 1991 e amministrazioni destinatarie delle tasse
automobilistiche.
DECRETO
25 novembre 1998, n. 418
(Ministero delle Finanze)
Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto
ordinario delle funzioni in materia di riscossione,accertamento,
recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche
non erariali.
CIRCOLARE 11 maggio 1998, n.122/E
(Ministero delle Finanze)
Veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico - Esonero
dell'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche, soprattasse e
accessori, e annullamento delle procedure di riscossione per perdita
della proprietà o del possesso.
LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
(Finanziaria 1998)
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
ARTICOLO 8
Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap*
ARTICOLO 17
Disposizioni tributarie in materia di veicoli
(*) Per i soggetti portatori di handicap
consultare anche la circolare del Ministero delle Finanze N. 30/e DEL
27/01/98 (paragrafo 10) e N. 186 DEL 15/07/98.
Per i veicoli storici consultare anche la
circolare del Ministero delle Finanze N. 207/E DEL 16/11/2000 (paragrafo
2.2.6).
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