|
|
LE FACILITAZIONI L'auto privata è stata riconosciuta come indispensabile ausilio protesico per le persone con limitate o impedite capacità motorie (cfr. art. 10 lett. e D.P.R. 917/86). Esse infatti, per i loro spostamenti nell'ambito degli spazi cittadini, essenziali per le attività lavorative e di relazione, non dispongono attualmente di nessun’altra reale possibilità alternativa in quanto i mezzi di trasporto pubblico, nonostante l'esistenza di una specifica normativa in materia, non sono accessibili. Le facilitazioni per la circolazione e la sosta di veicoli che trasportano handicappati, risultano perciò assolutamente conseguenti al principio Costituzionale, sancito dall'art. 3, della eguaglianza tra tutti i cittadini e non già alcuna forma di agevolazione. La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ritenuto che al fine di impedire che a danno di alcune categorie di persone siano disposte discriminazioni arbitrarie il Legislatore debba adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale dettando norme diverse in situazioni diverse. Specifiche disposizioni sulla circolazione e sulla sosta dei veicoli a servizio delle persone disabili sono state emanate con la C.M. 1030/83, la quale disciplina le facilitazioni possibili anche nelle zone interdette al traffico normale e nelle isole pedonali. Le zone interdette al traffico normale che consentono l’accesso solo ad alcune categorie di veicoli, (mezzi per la nettezza urbana, per servizi postali, bancari, di vigilanza, auto di servizio, ecc.) se sono consentite ad una sola delle suddette categorie, devono consentire, di norma, l’accesso anche alle auto al servizio di persone disabili. Si stabilisce, inoltre, che <<Qualora i percorsi e/o le corsie preferenziali vengano riservate oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi ovvero ad altre categorie di veicoli di pubblica utilità e non sia agevole mediante percorsi alternativi raggiungere servizi, attrezzature, uffici o residenze che risultino dislocati lungo tali percorsi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone disabili detentrici dello speciale contrassegno>>.Nelle zone verdi, nei parchi, nelle aree ospedaliere, nelle zone cimiteriali, nei luoghi di manifestazioni, nei quali per motivi di pubblica utilità vengono consentiti l’accesso e la sosta a mezzi addetti a particolari servizi (giardinaggio, vigilanza ecc.), devono essere autorizzati a circolare anche le auto a servizio dei disabili. Per quanto riguarda le <<isole pedonali>>, queste si intendono escluse alla circolazione dei veicoli per i disabili soltanto nel caso che coincidano con una porzione di territorio effettivamente vietato al traffico di qualsiasi tipo. Ulteriori facilitazioni per i veicoli delle persone in stato di handicap, sono riconosciute dalla stessa Legge-quadro e dal nuovo codice della strada entrato in vigore dal 1993 e dall’ultimo a partire dal luglio 2002, per quanto riguarda alcune cose e dal 2003 per quanto riguarda le altre e riguardano la sosta nei parcheggi. <<1. I Comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti dai privati. 2. Il contrassegno di cui all’art. 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente al parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1>> (L. 104/92, art. 28). <<I veicoli al servizio delle persone invalide autorizzate (…) non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato>> (Codice della strada – D.L. 285/92, art. 188, punto 3). |
La pagina
- Educazione&Scuola©