Federazione
Associazioni di Docenti per l'Integrazione Scolastica
www.integrazionescolastica.it
Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Letizia Moratti
E
p.c.
Al Sottosegretario di Stato
On. Valentina Aprea
Al Coordinatore dell’Osservatorio Permanente per l’Integrazione
Scolastica
Dott. Silvio Criscuoli
Oggetto: Osservazioni FADIS bozza decreto certificazione degli alunni
in situazione di handicap
In relazione
alla bozza di decreto inerente le certificazioni degli alunni in
situazione di handicap presentata nel corso della riunione
dell’Osservatorio Permanente per l’Integrazione Scolastica tenutasi
presso il Ministero dell’Istruzione in data 11 marzo 2003 la FADIS
intende esprime le seguenti considerazioni:
Considerazioni
di carattere generale:
-
E’ necessario
distinguere l’attestazione di invalidità civile dalla
“certificazione di handicap ai fini dell’integrazione scolastica
nelle sezione e nelle classi comuni di ogni ordine e grado”.
-
E’ opportuno
utilizzare sempre nella normativa inerente l’integrazione
scolastica il termine alunno in situazione di handicap anziché
“portatore d’handicap”. Termine utilizzato anche nella bozza di
decreto relativo alle certificazione e nella legge 104/92 ma non
sempre presente in altri atti normativi del Ministero
dell’Istruzione e della Salute.
-
E’ opportuno
prevedere un’applicazione graduale del decreto anche con
l’emanazione di norme transitorie onde evitare situazioni di disagio
alle famiglie e alle istituzioni scolastiche. Inoltre è necessario
individuare tempi certi per l’insediamento delle commissioni su
tutto il territorio nazionale.
Considerazioni
inerenti la bozza di decreto:
-
Articolo 1
comma 3:
E’ fondamentale definire in altro modo la tempistica per il rilascio
della certificazione da parte della commissione. Il rilascio o
l’aggiornamento della certificazione deve coincidere con la data
d’iscrizione dell’allievo alla scuola e non con l’inizio dell’anno
scolastico. Quindi il termine potrebbe essere il 31 gennaio di ogni
anno solare. Tale termine consentirebbe all’amministrazione
scolastica centrale e periferica un’adeguata predisposizione del
personale docente di sostegno specializzato e delle altre forme di
sostegno previste dalla legge 104/92.
-
Articolo 1
comma 5:
E’ opportuno inserire tra i componenti della commissione non solo
personale medico ma anche docenti con esperienza maturata
all’interno delle scuole in materia di integrazione scolastica. A
tal proposito si suggerisce l’inserimento di un docente di sostegno
specializzato con diploma di specializzazione polivalente ex
DPR 970/75 che abbia già assolto l’obbligo quinquennale da almeno
due anni.
-
Articolo 1
comma 8:
Riconosciamo l’intendo di individuare nuove modelli di
classificazione delle persone in situazione di handicap anche alla
luce dei più recenti studi scientifici in materia. Riteniamo che i
nuovi modelli di classificazione non debbano assegnare una
visione della persona in situazione di handicap con criteri
prevalentemente di tipo medico-clinico. Pertanto auspichiamo
l’utilizzo della Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute - ICF, di recente approvata dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità e accettata da 191 paesi del
mondo come linguaggio standard internazionale condiviso. Tale
classificazione non sostituisce il modello di riferimento denominato
ICD-10 attualmente in uso ma secondo autorevoli esperti potrebbe
essere utilizzato in modo complementare.
-
Articolo 1
comma 9:
Rileviamo positivamente che la certificazione contempli modalità
organizzative e gestionali riferite all’accompagnamento del percorso
evolutivo dell’alunno in situazione di handicap con verifiche
periodo certe e coerenti con quanto previsto dalla legge 104/92 e
dal DPR del 24/02/94 “Atto
di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap”.
In ogni caso si ritiene opportuno prevedere nel decreto almeno due
incontri obbligatori per ogni anno scolastico con i componenti della
commissione e con il responsabile della stessa.
-
Articolo 3
comma 2:
Riconosciamo
l’intento di individuare nuove forme di accertamento per la Sindrome
di Down. Tuttavia riteniamo che tali forme di accertamento debbano
necessariamente essere estese anche a tutte le altre patologie di
origine cromosomica. Inoltre non condividiamo l’affermazione che la
presenza nella persona della Sindrome di Down determini
necessariamente una situazione di “particolare gravità”. Riteniamo
opportuno precisare che devono essere confermate anche per le
patologie di origine cromosomica gli adempimenti normativi previsti
ai fini dell’integrazione scolastica dalla legge 104/92 e dal DPR
del 24/02/94.
Data i tempi
limitati concessi per l’invio delle osservazioni da parte delle
associazioni presenti nella Consulta la FADIS si riserva di
approfondire la tematiche suggerite con ulteriori contributi.
Ferrara, 19
marzo 2003
Il Presidente
FADIS
Nicola Quirico