Farmaci a scuola
Intesa raggiunta
tra l'ASL 3, CSA di Milano e Comuni dell'ASL3:
L'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di
farmaci, si configura come attività che non richiede il possesso di
cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di
discrezionalità tecnica da parte dell'adulto. Il personale addetto dovrà
porre particolare attenzione su:
-
dose da
somministrare;
-
modalità di
somministrazione e di conservazione del farmaco;
-
durata della
terapia;
-
nonché sulla
tenuta e conservazione delle schede individuali;
PROTOCOLLO
PER LA
SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA
Premesso che
1 - l'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che
necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico è da
tempo all'attenzione delle Istituzioni che ne seguono da tempo
l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;
2 - la presenza di
tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione dell'Istituzioni
coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza
della priorità di tutelare la salute e il benessere e pone la necessità
urgente di predisporre un accordo convenzionale, il più possibile
condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della
salute degli studenti, che individui un percorso d'intervento nelle
singole situazioni.
3 - Per
regolamentare in modo unitario i percorsi d'intervento e di formazione
in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità
di somministrare i farmaci sulla base delle autorizzazioni specifiche
rilasciate dal competente servizio dell'ASL 3, i soggetti istituzionali
coinvolti, e precisamente il CSA di Milano, i Comuni dell'ASL MI3
convengono di articolare il presente Protocollo d'Intesa
Valutato che
- l'assistenza
specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci, si
configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni
specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità
tecnica da parte dell'adulto che interviene;
- tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo
terapeutico stabilito da sanitari dell'ASL 3, la cui omissione può
causare gravi danni alla persona;
- la presentazione dell'assistenza specifica viene supportata da una
specifica "formazione in situazione" riguardanti le singole patologie,
nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.
Si conviene quanto
segue:
Art. 1 -
Protocollo terapeutico e criteri adottati dall'ASL 3 di Monza (Servizio
di Medicina Preventiva di Comunità) per autorizzare la somministrazione
di farmaci in orario scolastico:
- i farmaci a
scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati dai
medici del Servizio di medicina preventiva di comunità,
- l'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli
studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano al
medico la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.
I criteri a cui si atterranno i medici del Servizio di medicina
preventiva di comunità per rilasciare le autorizzazioni sono:
- l'assoluta
necessità,
- la somministrazione indispensabile in orario scolastico,
- la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in
relazione ai tempi, alla posologia e alle modalità di somministrazione e
di conservazione del farmaco,
- la fattibilità della somministrazione da parte del personale non
sanitario.
Il modulo
d'autorizzazione, allegato al presente protocollo di cui fa parte
integrante, deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibili,
senza possibilità d'equivoci e/o errori:
- nome e cognome dello studente
- nome commerciale del farmaco
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco,
- dose da somministrare,
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco,
- durata della terapia.
La famiglia, o lo
studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente scolastico la richiesta
di cui all'art. 2.
Il Servizio di medicina preventiva di comunità farà pervenire alle
scuole interessate le autorizzazioni alla somministrazione.
Art. 2 - Il Dirigente Scolastico, acquisiti la richiesta della famiglia,
o dallo studente se maggiorenne, e il modulo d'autorizzazione rilasciato
dall'ASL 3, valutata la fattibilità organizzativa,
- costruisce, con tempestività, insieme al Servizio di Medicina
Preventiva nelle Comunità dell'ASL 3, uno specifico Progetto
d'Intervento, comprensivo dell'attività di formazione in situazione
rivolta agli operatori scolastici garantita dall'ASL 3,
- individua il gruppo d'operatori scolastici disponibili (docenti,
collaboratori scolastici, personale educativo/assistenziale) che è
incaricato di somministrare i farmaci e al quale deve essere garantita
prioritariamente la formazione in situazione,
- cura l'esecuzione di quanto indicato del modulo (se nel caso,
coinvolgendo anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli
operatori scolastici e dopo la necessaria formazione,
- in occasione dei passaggi ad altre scuole, invita espressamente i
genitori dello studente, o lo studente se maggiorenne, ad informare il
Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e a trasmettere la
documentazione necessaria per la continuità del progetto.
Art.3 -
Somministrazione dei farmaci e/o auto-somministrazione.
Fermo restando
quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore
autonomia degli studenti di fascia d'età compresa tra i dodici e i
diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi
studenti l'auto-somministrazione dei farmaci autorizzati dall'ASL 3 e il
coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li
riguarda.
Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'intervento
in atto potranno essere proseguiti.
Per casi specifici riguardanti alunni d'età inferiore ai dodici anni,
d'intesa con l'ASL 3 e la famiglia, si può prevedere nel progetto
d'intervento l'auto-somministrazione.
Art 4 - Gestione
dell'emergenza
Resta in ogni modo
prescritto il ricorso al SSN di Pronto Soccorso (118) nei casi in cui
non sia possibile applicare il Protocollo Terapeutico o questo risulti
inefficace.
Art 5 - Durata
della validità della presente Intesa
Il presente
accordo ha validità di cinque anni a partire dalla data della stipula e
può essere aggiornato ed integrato in conseguenza di modifiche normative
o di specifiche necessità.
Almeno sei mesi prima della scadenza del primo quinquennio, le parti si
impegnano a verificare i risultati dell'accordo e a ridefinire i termini
degli impegni ed il successivo periodo di validità.
Monza, li 17 settembre 2004 |