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FINANZIARIA: I PRIMI EMENDAMENTI CONSEGNATI DALL'ANCI IN PARLAMENTO Una delegazione dell’Anci guidata dal Presidente Leonardo Domenici, mercoledì sera è stata audita dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Legge Finanziaria 2003. La
delegazione Anci ha consegnato alle
Commissioni le prime proposte di primi
emendamenti al Parlamento (oltre 90). La
ratio delle proposte di emendamento presentate dall’ANCI traduce,
con modifiche ed abrogazioni, il contenuto del documento Anci
consegnato al Governo. Le compensazioni sono state elaborate
salvaguardando lo sviluppo delle aree del mezzogiorno, le risorse
destinate agli investimenti e agendo prevalentemente sui fondi di
riserva. Viene ristabilita la pari dignità istituzionale fra i
soggetti costitutivi la Repubblica evitando lesioni del principio di
autonomia ed eliminando “balzelli procedurali” inseriti con il
disegno di legge del Governo. L’intervento correttivo dell’ANCI
riporta i comuni al loro ruolo di “motori di sviluppo locale”. 1.
i contenuti:
A)
PATTO DI STABILITÀ: si ristabilisce
una forma di concertazione per un patto condiviso e coerente con il
titolo V. Viene abolita la lesione del principio di autonomia
attraverso l’eliminazione del blocco per l’acquisto di beni e
servizi al 2001 (blocco impraticabile e che rende impossibile fare i
bilanci per il 2003). Le proposte ANCI raggiungono lo stesso
obiettivo finanziario e macro economico del patto di stabilità
salvaguardando l’autonomia degli enti.
B)
FEDERALISMO FISCALE: il congelamento
dell’Irpef, l’elevazione di una
compartecipazione al 6,5% rigida (accompagnata da una riduzione di
trasferimenti di pari importo) e bloccata dal 2004 in avanti (non
tiene conto dell’aumento di gettito), le perdite di gettito locale
per l’attuazione del primo modulo di riforma fiscale qualificano
la proposta del governo come un NON FEDERALISMO. Le proposte ANCI:
riducono i tempi di avvio del federalismo e stabiliscono termini
certi entro cui adempiere il dettato costituzionale ed il patto
interistituzionale del 20 giugno, prevedendo anche la co-parteciazione
del sistema locale ai lavori dell’Alta commissione, rendono
dinamica la compartecipazione al 6,5%, recuperano le perdite di
gettito, “scongelano” le addizionali. C) TAGLI AI TRASFERIMENTI E MINORI RISORSE: le proposte dell’ANCI riportano i trasferimenti e le risorse disponibili per i bilanci dei comuni all’anno 2002 (abbattimento taglio 2%, soppressione del taglio investimenti, parità di risorse per rimborso IVA per servizi esternalizzati e trasposto pubblico locale, Tarsu scuole, ecc.).
D)
ONERI CONTRATTUALI E BLOCCO DELLE
ASSUNZIONI: l’ANCI propone che il governo si faccia carico di una
parte degli oneri contrattuali derivanti dall’accordo Frattini
e che nel contempo siano eliminati i vincoli alle assunzioni di
personale e l’obbligo di rivedere le dotazioni organiche.
E)
PICCOLI COMUNI: l’Anci
propone uno stanziamento più adeguato per un unioni e fusioni, per
il fondo investimenti e l’istituzione di un fondo speciale per lo
sviluppo e la coesione sociale.
F)
AMMODERNAMENTO P.A. LOCALE: le
proposte Anci intervengono per
incrementare i fondi sull’innovazione tecnologica relativamente al
comparto enti locali.
G)
QUESTIONI DIVERSE: l’Anci
propone la soluzione di questioni aperte in materia di fiscalità
locale quali la proroga del passaggio da tassa a tariffa per il
servizio di nettezza urbana, l’accertamento dell’ICI, il
riconoscimento della perdita di gettito conseguente alla rideterminazione
delle rendite catastali, il recupero del “taglio Dini”
del 1995, la copertura delle spese per gli uffici giudiziari.
H)
SCUOLA: l’ANCI propone interventi
in materia di edilizia scolastica, dei disabili e per evitare che i
tagli proposti abbiano ricadute finanziarie negative sui bilanci dei
comuni (ATA). Gli
emendamenti Art. 3 Comma
1,lettera a) E’
soppresso Motivazione Si
propone l’abrogazione del congelamento degli aumenti dell’addizionale
Irpef. Art 3 Comma
1 lettera b) Dopo
le parole: “con decreto del Presidente del Consiglio” Aggiungere
le parole: “da
emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge” Motivazione Si
propone di fissare delle scadenze per determinare un percorso rapido
e certo. Art.
3 Comma
1, lettera b) Dopo
le parole: “di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali” Aggiungere
le parole: “di
intesa con la Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed Autonomie
locali” Art 3 Comma
1 lettera b) II
ipotesi dopo
le parole:“e stabilita la data di inizio” aggiungere
le parole: “e
di chiusura dei suoi lavori, che non possono andare oltre il
31/5/2003” Motivazione Si
propone un termine lavori. Art.
3 Comma
1, lettera b) All’inizio
inserire le parole: “Fermo restando quanto
stabilito dall’accordo interistituzionale tra il Governo, le
Regioni, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, stipulato il
20 giugno 2002” Motivazione L’istituzione
dell’Alta Commissione non deve bloccare il lavoro di attuazione
dell’articolo 119 che deve procedere come previsto dall’Intesa
Interistituzionale. Art.
3 Comma
1, lettera b) Dopo
le parole: “si avvale della struttura di supporto della
Commissione Tecnica” Aggiungere
le parole: “allargata
ad esperti designati dalle Regioni, dall’ANCI e dall’UPI Motivazione Il
concorso di Regioni, ANCI e UPI deve potersi realizzare anche sul
piano tecnico. Art 3 Comma
1 Lettera b) Alla
fine del II comma: Aggiungere le parole: “ed
è riorganizzata in funzione di Osservatorio tecnico per la finanza
pubblica. A
questo fine è integrata con tecnici designati dalla Consulta dei
Presidenti delle Regioni, dall’Anci e
dall’Upi. L’Osservatorio
ha il compito di monitorare anche l’andamento della finanza
decentrata, compreso il patto di stabilità, e di avanzare alla
Conferenza Unificata proposte per la definizione e gestione del
patto di stabilità interno. La
documentazione indirizzata ai Ministeri relativa alle informazioni,
a qualsiasi titolo, riferite alla finanza decentrata e proveniente,
in particolare, dal sistema delle autonomie locali, deve
tempestivamente essere assegnata all’Osservatorio il quale a sua
volta deve trasmetterla alle Regioni, all’Anci
e all’Upi. La
trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in
Osservatorio per la Finanza Pubblica è attuata secondo criteri
definiti da un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la
Conferenza Unificata, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. La
trasformazione della Commissione Tecnica deve avvenire senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e della Finanza pubblica”. Motivazione Si
propone un osservatorio partecipato da tutte le istituzioni
interessate. Art 3 Aggiungere
Comma 1bis “Presso
il Ministero dell’Interno è istituito, a partire dall’anno
2003, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell’addizionale
Irpef locale in conseguenza dell’applicazione
delle disposizioni contenute nell’articolo 2. Ad ogni ente locale,
devono essere garantite per l’anno 2003, le stesse entrate da
addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell’anno 2002.
Ogni tre mesi la Conferenza Stato - Città verifica l’andamento
del gettito Irpef e le sue ricadute sul
gettito delle addizionali locali. Entro
il 30 novembre 2003, il Ministro dell’Interno, sentito il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza
Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a
garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di
eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in
proporzione. Il
Fondo è costituito da 50 milioni di euro per anno. Conseguentemente
sono ridotti, a decorrere dall’anno 2003, di 50 milioni di euro
per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica
Ministero dell’Interno”. Motivazione Si
propone un fondo compensativo per le eventuali perdite di gettito in
conseguenza dell’attuazione del I modulo di riforma dell’Irpef.
Art 3 Aggiungere
il seguente comma 1 ter “Il
gettito dell’addizionale locale sull’Irpef
è versato direttamente all’ente locale. Entro
30 giorni dall’approvazione della presente legge, il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa
con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la
riscossione diretta”. Motivazione Si
propone la riscossione diretta immediata del gettito dell’addizionale
Irpef dei Comuni. Art.
13 I
commi 1 e 2 sono abrogati. Motivazione Il
comma 1 obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad appaltare pubbliche
forniture e servizi seguendo le procedure previste dalla normativa
europea, abbassando la soglia di tale normativa ai 50.000 Euro. Ciò
si tradurrebbe - per i
Comuni - in un
insostenibile aggravio delle procedure e dei costi di aggiudicazione
non giustificabili peraltro da un risparmio economico, visto che i
criteri di aggiudicazione rimarrebbero gli stessi.
Il comma 2 dello stesso articolo esonerando dall’obbligo di
cui al comma 1 i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti
e le Pubbliche Amministrazioni che fanno ricorso alle convenzioni
con la CONSIP s.p.a., indirizza tutte le Pubbliche Amministrazioni
verso il sistema CONSIP, non sempre conveniente per i Comuni. Art 13 Il
comma 5 è abrogato Motivazione La
normativa vigente già prevede che la trattativa privata costituisca
un criterio di aggiudicazione cui ricorrere solo in casi di motivata
eccezionalità ed urgenza. La comunicazione preventiva alla Corte
dei Conti non risponde ad alcuna esigenza di economicità
ed efficienza, costituisce inutile aggravio dei procedimenti, e
soprattutto rappresenta un controllo sulle scelte gestionali
autonome degli enti, in contrasto con le disposizioni in materia del
titolo V della Costituzione. Art 14 Comma
1 Dopo
la parola “comma 7” Aggiungere
le parole: “lettere a) e b)” Motivazione Si
richiamano le finalità previste dal comma 7 dell’articolo 29
della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Art. 14 Comma 1 Alle parole da: “100 milioni di euro per l’anno
2003” – fino a – “concorrono” Sostituire le parole: “200 milioni di euro per l’anno
2003 da ripartirsi nella misura di 100 milioni di euro per ciascuna
delle finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7 dell’articolo
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Al finanziamento concorrono” conseguentemente la riduzione del 2,5 per cento
prevista dal comma 2 dell’articolo 12 viene elevata al 3 per
cento. Motivazione Si propone un incremento delle risorse che sono
assolutamente inadeguate nello stanziamento previsto di 100 milioni
di euro Art. 14 Comma 1 All’ultimo periodo, dopo le parole: “di natura
regolamentare” Aggiungere le parole: “sentita la Conferenza
Unificata di cui al D.Lgs. 281/97” Art. 14 Comma 2 Al
comma 2, lett.a), dopo la parola: “definisce”
aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97”; Al
comma 2, lett.c), dopo la parola: “valuta”
aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97”; Al
comma 2, lett.d), dopo la parola: “individua”
aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97” Motivazione Si
ritiene che l’obiettivo, individuato nel primo periodo della
disposizione in esame, di individuare una “coordinata ed integrata
strategia” possa essere raggiunto solo con la collaborazione di
tutti i livelli di governo. Si auspica, pertanto, l’inserimento
della previsione di forme di consultazione e di cooperazione con la
Conferenza Unificata di cui al d.lgs.281/97 in particolare per le
attività indicate alle lettere a), c) e d). Art. 14 Comma 3 Al
comma 3, dopo le parole: “e dell’interno”
aggiungere le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97”; Al
comma 3, alle parole: “sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”
sostituire le parole “sentita la Conferenza Unificata di cui
al d.lgs.281/97”: Motivazione La
lettura combinata delle due disposizioni in esame pone ancora una
volta all’attenzione il tema delle carte di accesso ai servizi.
Se, come il Governo ha più volte ricordato, il progetto strategico
per il Paese è quello della Carta d’identità elettronica mentre
l’introduzione di altri strumenti sarebbe meramente propedeutica
rispetto alla CIE, allora occorrerebbe attivare sinergie e forme di
coordinamento che coinvolgano non solo le istituzioni direttamente
interessate, ma anche quelle che stanno attivando iniziative
analoghe in modo da ottimizzare l’utilizzo delle risorse
disponibili e individuare politiche di investimento comuni. Art.
16 Patto di stabilità interno
Comma
4: sostituire
le parole “a quello dell’anno 2001 aumentato del 3,6 per cento” con
le parole: “a
quello dell’anno 2002 aumentato dell’1,2 per cento” Conseguentemente
al comma 5, cassare il punto e) Motivazione Nella relazione tecnica del Governo all’articolo 16 si
prevede un saldo finanziario per il 2001 pari a 8.909 milioni di
euro, una previsione di crescita del tendenziale che nel 2003
sarebbe pari a 10.282 miliardi, un contenimento della crescita
tendenziale a 9.226 determinato dal tetto del 3,6 per cento della
crescita medesima, con un effetto di riduzione di 1.056 milioni di
euro. Inoltre si prevede, con il blocco della spesa per beni ed
acquisti a livello del 2001, la realizzazione di un ulteriore
contenimento di 744 milioni di euro. Il
risultato finale è quello di ridurre il saldo tendenziale del 2003
di 1.800 milioni, arrivando ad un saldo finale di 8.482 milioni
inferiore a quello del 2001 pari a 8.909 milioni di euro. Partendo
da una valutazione di incostituzionalità della norma (blocco della
spesa per acquisto di beni e servizi) ma anche da una valutazione
della sua impraticabilità in quanto prevede di cancellare la
maggiorazione di spesa già operata e in corso con l’attuazione
dei bilanci del 2002 sulla base di regole definite dalla legge
Finanziaria per il 2002, oltre che ignorare le esigenze inderogabili
da soddisfare per l’anno 2003, pare che la via da seguire per
ottenere lo stesso risultato previsto dal Governo debba essere un’altra. Se
l’obiettivo di contenimento è pari a 1.800 milioni di euro e se
il tetto del 3,6 per cento produce un contenimento di 1.056 milioni
di euro, è sufficiente restringere ancora il tetto di crescita dell’indebitamento. Ad
esempio si potrebbe fissare un tetto dell’indebitamento pari all’1,2
per cento ottenendo lo stesso risultato finanziario. Voglio
ricordare che effetti finanziari ulteriori derivano anche dalla
modifica restrittiva dei criteri di calcolo. Considerando
che per l’esercizio 2002 la regola del patto di stabilità si
fondava su un tetto di crescita massimo del disavanzo 2000 pari al
2,5 e che non si può ignorare quanto già in atto per il 2002. Considerando
inoltre che prendendo a base i dati della Corte dei Conti il
disavanzo di Comuni e Province dell’anno 2000 rispetto all’anno
2001 era migliore di 1.000 milioni di euro e considerando che con il
tetto massimo di incremento previsto nel 2,5 per il 2002 rispetto al
2000 si aggrava il disavanzo di 300 milioni di euro al massimo, si
potrebbe prendere correttamente a base il disavanzo 2002 come
risulta secondo le regole della legge Finanziaria per il 2002, e
costruire un moderato tasso di crescita sullo stesso. Va
inoltre considerato che i risparmi finanziari determinati alle
politiche di contenimento nelle assunzioni di personale degli enti
locali non sono considerati nella relazione tecnica ai fini degli
effetti finanziari. Pertanto essendo notevoli gli effetti medesimi,
le politiche per ottenere l’obiettivo possono essere attenuate. Art 16 Comma
5 Modificare
la lettera e) aggiungendo alla fine le parole: “fatte
salve le spese sostenute per i nuovi servizi istituiti nell’anno
2002 e nell’anno 2003 e le spese sostenute per i servizi esternalizzati”
Motivazione Si
intende salvaguardare l’incremento di spesa per i nuovi servizi e
in particolare per i servizi esternalizzati,
che, altrimenti, verrebbero penalizzati nel passaggio dalla gestione
in economia alla esternalizzazione. Art. 16
Comma 5
Aggiungere
al comma 5 dell’art. 16 la lettera g): “spese relative ai costi e agli oneri per i
rinnovi contrattuali” Motivazione
E’
fondamentale che vengano inseriti nelle spese da non considerare ai
fini del disavanzo finanziario i costi e gli oneri dei rinnovi
contrattuali, altrimenti la
percentuale del 3,6 per cento non basterebbe a coprire la predetta
spesa. Art.
16 Comma 5, lettera d) Dopo le parole:“trasferite o delegate”eliminare le
parole: “nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o
regionali”. Motivazione Si intende evitare un meccanismo punitivo nei confronti degli
enti locali territoriali che hanno fronteggiato con risorse proprie
gli insufficienti trasferimenti dello Stato per le funzioni
trasferite o delegate. Art.
16 Comma 5, lettera f) Sopprimere le parole: “derivanti esclusivamente da calamità naturali”. Motivazione Si
propone di mantenere omogenei i criteri di calcolo nel confronto fra
il 2001 e il 2003. Art.
16 Comma
5 Aggiungere
la seguente lettera g): “Le
spese sostenute dagli Enti locali territoriali per la
stabilizzazione degli LSU (Lavoratori Socialmente Utili) tramite
assunzione nelle piante organiche o assunti in società miste.” Motivazione Gli
LSU gravano solo sulle risorse statali e la loro stabilizzazione
tramite assunzione nelle piante organiche degli Enti locali o in
società miste fa risparmiare lo Stato. Art.
16 Aggiungere
il seguente comma 7 bis 7
bis) Nel comma 9 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono soppresse le parole da:“per l’anno 2002 - fino a -
rispettato i medesimi limiti” Motivazione
Si propone di cancellare le
sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilità
interno del 2002, tenendo anche conto che con la legge Finanziaria
per il 2003 non si considerano gli andamenti dell’anno 2002, in
quanto il nuovo vincolo all’indebitamento per il 2003 ha come
riferimento il bilancio 2001 e quindi il 2002 viene riassorbito nel
nuovo rapporto 2003-2001. Art.
16 Monitoraggio
Comma
9: dopo
le parole “di concerto con il Ministro dell’Interno” aggiungere
le parole “e
d’intesa con la Conferenza Unificata Stato, Regioni Enti Locali di
cui al D.Lgs n. 281/97” Motivazione Si
propone l’intesa con la Conferenza Unificata per le procedure
informative relative al patto. Art.
16 Aggiungere
il seguente comma 9 bis “La Commissione tecnica per la
spesa pubblica è trasformata nell’Osservatorio tecnico per la
finanza pubblica, compresa quella di Regioni ed Enti locali
territoriali. Pertanto ha il compito di monitorare anche l’andamento
della finanza regionale e locale e di avanzare proposte per la
definizione del patto di stabilità e la sua gestione, alla
Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n.
281/97. La
Commissione tecnica viene pertanto integrata da esperti indicati da
Regioni, Anci e Upi. Ogni
informazione relativa al patto di stabilità interno o al
coordinamento della finanza pubblica che la legge riserva ai
Ministeri del Tesoro e dell’Interno e che gli stessi devono
rimettere all’Osservatorio tecnico per la finanza decentrata, deve
dall’Osservatorio essere trasmessa alla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, all’Anci e all’Upi. La
trasformazione e la riorganizzazione della Commissione tecnica per
la spesa pubblica è attuata secondo criteri definiti da un decreto
del Ministero dell’economia e delle Finanze di concerto con il
Ministero dell’Interno e con la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs
n. 281/97, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge. La
trasformazione della Commissione tecnica deve avvenire senza oneri
aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Motivazione
Si
propone la trasformazione della Commissione per la spesa pubblica in
Osservatorio tecnico, partecipato anche da esperti nominati da
Regioni, Anci, Upi.
Art.
16 Comma
11 Sanzioni
Dopo
le parole: “di cui al comma 12, i predetti enti” sostituire
il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole: “sono
tenuti a recuperare nel bilancio dell’anno successivo lo scarto
finanziario rispetto all’obiettivo di disavanzo relativo all’anno
di riferimento del patto. Nel
caso di non rispetto del recupero il Ministero dell’Economia e
delle Finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto
con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di
compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importi agli
scostamenti. Nell’ipotesi
di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di
contenimento del disavanzo, le sanzioni di cui al periodo precedente
possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto
finanziario. Così come possono essere aumentate se il mancato
rispetto concorre ad una inadempienza nazionale che produca una
sanzione europea verso l’Italia. Con
regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall’approvazione della
presente legge, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro dell’Interno e d’intesa con la
Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n.
281/97, sono definiti criteri e modalità per l’applicazione dei
rimborsi e delle sanzioni. Motivazione Si
propone un meccanismo più equo sul principio delle sanzioni per il
mancato rispetto del patto di stabilità interno, in coerenza con l’autonomia
di entrata e i spesa sancita dall’articolo 119 della Costituzione.
Art. 16
Comma 11
Eliminare
le parole da“a qualsiasi titolo sino a – per il periodo di
riferimento” e le
parole “gli enti sono altresì tenuti a ridurre almeno al 10%,
rispetto all’anno precedente, le spese per l’acquisto di beni e
servizi” Motivazione Questa
disposizione stabilisce che in caso di non rispetto del patto di
stabilità gli enti non possono procedere ad assunzioni di personale
“a qualsiasi titolo”. Occorre assolutamente eliminare questa
specificazione in quanto in questo modo non verrebbe consentito agli
enti neanche di stipulare contratti di consulenza o di qualunque
tipo di collaborazione anche professionale. Inoltre
è grave l’ulteriore limitazione che impone la norma in merito
alla riduzione del 10% rispetto all’anno precedente per le spese
per l’acquisto di beni e servizi, ciò in quanto non consentirebbe
agli enti di utilizzare il lavoro interinale e comunque tale
percentuale non tiene conto dell’inflazione reale. Art 16 Comma
11 Sono
soppresse le parole:”e inoltre non possono ricorrere all’indebitamento
per gli investimenti” Art.
16 Comma
12 Dopo
le parole “con il Ministro dell’Economia e delle Finanze” aggiungere
le parole: “e
di intesa con la Conferenza Stato-Città- Autonomie locali” Motivazione Si
prevede l’intesa con la Conferenza Stato città per definire le
procedure dell’autocertificazione annuale a consuntivo. Art.
16 Comma
12 Alla
fine del comma sostituire le parole da”agli enti –fino a – di
cui al comma 11” con
le seguenti: “gli enti che non inviano le certificazioni sono
considerati inadempienti nei confronti del patto e, sino all’invio
delle certificazioni, che può avvenire entro un periodo successivo
che deve essere determinato con lo stesso decreto del Ministro dell’Interno,
agli stessi si applicano le stesse sanzioni predisposte per gli enti
che non rispettano il patto”. Motivazione Si
attenuano le sanzioni per la mancata autocertificazione, in quanto
sono esageratamente punitive essendo le medesime previste per il
mancato rispetto del patto. Art. 17
Comma
1 Si
propone di eliminare le parole “sentita la Conferenza
Stato-Regioni” e di inserire le parole “sentita
la Conferenza Unificata di
cui al D.Lgs. 281/97.” Inoltre
si propone di eliminare le parole “d’intesa
con la Conferenza Stato-Regioni” e di inserire le
parole “d’intesa con la
Conferenza Unificata di cui al D.Lgs.
281/97.” Motivazione Si
ritiene che sia la Conferenza Unificata la sede più idonea, in
quanto il passaggio di risorse è finalizzato sostanzialmente a
finanziarie funzioni amministrative che, ai sensi dell’articolo
118 della Costituzione, competono essenzialmente ai Comuni. Art.
18 Comma 1 Sostituire le parole da: “è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui
all’art. 31, comma 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 488” con le parole: “va ad incremento del fondo ordinario” Motivazione In questo modo si garantisce il riconoscimento del tasso di
inflazione programmato a tutti gli enti. Art.
18 Comma
1 Le
parole recate dagli articoli 24 e 27 sono sostituite con le parole
“recate dall’articolo 27” e alla fine del comma vanno aggiunte
le parole: “La
riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa agli anni
2003 e 2004 prevista dal comma 9 dell’articolo 24 della legge 8
dicembre 2001, n. 448 è soppressa”. Conseguentemente
in tabella C, alla rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze
gli stanziamenti previsti al Fondo di Riserva sono ridotti di 224
milioni di euro per l’anno 2003 e di 340 milioni di euro per l’anno
2004.” Motivazione Si
propone la soppressione della riduzione dei trasferimenti operati
con la legge Finanziaria 2002, pari a 2% nel 2003 e al 3% nel 2004. Art 18 Aggiungere il comma 3 bis Fondo
perequativo per lo sviluppo 1.A partire dall’anno 2003 in attuazione del comma 5 dell’articolo
119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell’Interno,
il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
sociali ed economici, per favorire l’effettivo esercizio dei
diritti alla persona. 2.A
partire dal 1 gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo
stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di
euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005. 3.Il Ministro dell’Interno, d’intesa con la Conferenza Unificata,
entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, definisce
con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l’assegnazione
delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità
della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture
essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze
dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete
viaria e dei trasporti, dell’imprenditoria, dell’artigianato e
delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la
valorizzazione delle risorse esistenti a livello locale. 4.Agli
oneri si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l’anno
2003, di 175 milioni di euro per l’anno 2004 e di 200 milioni di
euro per l’anno 2005, gli stanziamenti previsti in tabella a,
Ministero dell’Economia e delle Finanze”. Motivazione La diversità delle problematiche e
la particolare rilevanza che le stesse assumono nei piccoli Comuni,
impone una riflessione anche sugli aspetti
di politica più
generale e di
diretto interesse delle cittadinanze locali. E’ allora evidente
che un concreto sostegno deve essere rivolto verso quelle realtà in
cui è più grave il processo di spopolamento e di dissesto del
territorio, prevedendo condizioni più favorevoli per i
nuclei familiari, per le attività commerciali e agricole nonché a
sostegno del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, della
viabilità e dei trasporti, per l’assistenza agli anziani, servizi
per i disabili, asili nido, scuole materne che, spesso,
rappresentano un costo non sostenibile per i piccoli e singoli Enti.
Ciò rende necessario prevedere un fondo
perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri
sociali ed economici e, non da ultimo, per favorire l’effettivo
esercizio dei diritti alla persona ovunque essa sia geograficamente
collocata. Art 18 Comma 4 - Fondo
nazionale ordinario per gli investimenti:
Alle
fine aggiungere i seguenti periodi 1.In
attesa della riforma dell’articolo 119 della Costituzione, il
fondo nazionale ordinario per gli investimenti è destinato
integralmente ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed è elevato a
190 milioni di euro a partire dall’anno 2003. 2.Il
Ministro dell’Interno, d’intesa con l’ANCI, con regolamento da
emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge,
definisce i criteri del riparto del fondo, garantendo a tutti i
Comuni una quota fissa e una quota variabile rapportata alle
dimensioni ed alle caratteristiche territoriali, alla popolazione
residente, alle condizioni di disagio sociale ed economico di ogni
Ente locale. 3.L’onere
aggiuntivo, pari a 25, 87 e 190 milioni di euro relativamente agli
anni 2003, 2004, 2005, viene compensato con una riduzione del Fondo
di riserva previsto in tabella c della presente legge,
rispettivamente di 25 milioni di euro, 87 milioni di euro e di 190
milioni di euro per lo
stesso triennio. Motivazione Il
fondo ordinario per gli investimenti è
già assegnato, per l’80%, ai Comuni con popolazione inferiore
ai 5000 abitanti. In questi Enti si riscontrano, sostanzialmente,
condizioni di maggior sfavore e, almeno in attesa della riforma
fiscale (attuazione art. 119 Cost.), il fondo ordinario potrebbe
essere destinato integralmente agli stessi Comuni già a partire
dall’anno 2003. Qualora, inoltre, il fondo fosse adeguatamente
incrementato, consentirebbe l’attribuzione di una quota
maggiormente rapportata alle dimensioni ed alle caratteristiche del
territorio, alla popolazione residente, alle condizioni di disagio
sociale ed economico di ogni Ente. Art 18 Aggiungere
al comma 5 il seguente 5bis Istituzione del Fondo speciale
1.A
partire dall’anno 2003, è garantito un finanziamento a favore dei
Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti pari almeno a 25
mila euro cadauno e a favore dei Comuni con popolazione sino a 5000
abitanti un analogo contributo pari almeno a 35 mila euro cadauno. 2.A
tal fine, a partire dal 1 gennaio 2003, è istituito un fondo
speciale presso il Ministero dell’Interno, pari a 165 milioni di
euro per anno. 3.All’onere
aggiuntivo, pari a 78 milioni di euro per l’anno 2003 e di 165
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede
riducendo, di 78 milioni di euro per l’anno 2003 e di 85 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, gli importi previsti in
tabella b, rubrica Ministero dell’Interno, della presente legge.
Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si riducono di 80 milioni di
euro gli importi previsti nel fondo di riserva della tabella c. Motivazione E’ necessario considerare le rispettive specificità
nell’ambito dei piccoli Comuni prevedendo, a partire dall’anno
2003, l’istituzione di un
fondo speciale in loro favore che contenga finanziamenti più
mirati per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti e per
i Comuni con popolazione fino ai 5000 abitanti. Ciò consentirebbe
di ridistribuire le risorse per i Comuni di minore dimensione
demografica senza il rischio concreto di concentrare gli interventi
nel Nord del nostro Paese, dove si trovano la maggior parte dei
Comuni sotto i 3000 abitanti, a svantaggio di quelli collocati al
Mezzogiorno che hanno una dimensione demografica mediamente più
estesa. Art 18 Aggiungere
al 6 comma il seguente comma
Istituzione del Fondo per l’Associazionismo Intercomunale:
1.E’
autorizzata l’istituzione del Fondo per l’Associazionismo
Intercomunale - di seguito denominato
FAI - al fine di incentivare la costituzione, l’avviamento
e lo sviluppo dei processi associativi volontari, come le Unioni e
le Fusioni di Comuni di minore dimensione demografica. 2.Entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell’Interno, sentita al Conferenza Stato-Città ed Autonomie
locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l’utilizzo del
FAI. 3.Ogni
tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie
locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di
cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di
finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi
associativi di cui al comma 1. 4.Le
Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le suddette
esperienze associative sentiti gli Enti locali interessati. 5.Il
FAI è finanziato con 70 milioni di euro per l’anno 2003, 80
milioni di euro per l’anno 2004 e 100 milioni di euro per l’anno
2005. 6.All’onere
derivante si provvede decurtando di 50 milioni di euro gli
stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero dell’Interno,
della presente legge e decurtando 20 milioni di euro per l’anno
2003, 30 milioni di euro per l’anno 2004, 50 milioni di euro per l’anno
2005, dagli stanziamenti previsti nella tabella a, rubrica Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Motivazione Il testo attuale della Finanziaria prevede contributi
del tutto insufficienti per lo sviluppo delle Unioni e, finché non
si avrà una definizione almeno triennale delle spettanze, non si
supererà l’ormai perenne situazione di emergenza dovuta a
interventi in finanziaria diversi di anno in anno. Se si intende dare stabilità ed investire sul tema
Unioni e associazionismo, si ravvisa l’opportunità di creare un
FONDO apposito.
A fronte, infatti, di un consistente aumento dei processi di
aggregazione fra i piccoli Comuni, in particolare, nella forma delle
Unioni, si riscontra come la gestione
associata volontaria di funzioni e servizi comunali si stia
dimostrando una risposta intelligente, concreta e funzionale per
salvaguardare i valori e le tradizioni culturali dei nostri Comuni
assicurando, nel contempo, una migliore efficienza al sistema. In
poco più di due anni si è passati dalle 15 Unioni “pioniere”
alla attuali 154 e, grazie alla eliminazione del vincolo alla
fusione, sta crescendo l’interesse anche verso questa ulteriore e
non certo agevole evoluzione di Ente locale. Occorre, quindi,
sostenere con maggiore certezza, concretezza e programmazione questi
processi che, nel tempo, comporteranno benefici per l’intero
sistema. Si rileva, inoltre, che pensare a tale fondo come ad
esclusivo sostegno di forme di associazionismo volontario, non
significa voler penalizzare le esperienze associative ben poco
flessibili come le Comunità montane, ma si intende solo evidenziare
come quest’ultime non abbiano innanzitutto le stesse problematiche
delle Unioni (pre-intesa tra i Comuni
interessati, avviamento, incertezza e impossibilità di programmare
le attività, futuro legato esclusivamente alla “prossima
finanziaria”), e possano godere di altri fondi di loro esclusiva
competenza. Rispetto, infine, all’esclusione dei Comuni con
popolazione superiore ai 30.000 abitanti dal riparto dei fondi come
risultante dal DM 318/00, si ritiene più opportuno risolvere questo
aspetto in fase di revisione (già in corso) dello stesso DM, in
quanto è certamente uno strumento più snello rispetto ad una legge
finanziaria e potrà essere meglio calibrato in corrispondenza della
reale evoluzione del tema Unioni e associazionismo. Una soluzione
eventualmente già attuabile al riguardo, è comunque possibile
assegnando ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti un
contributo nella misura massima di un Comune collocato entro tale
fascia di popolazione. Art.
18 Comma
7- Compartecipazione all’IRPEF Sostituire
le parole “per l’anno 2003” con
le parole: “a
decorrere dall’anno 2003” Motivazione Si
intende rendere permanente la compartecipazione al 6,5% Art.
18 Comma
7 Alla
fine del comma aggiungere le seguenti parole: “La
compensazione con la riduzione dei trasferimenti erariali nei limiti
dell’entrata prevista dall’aliquota di compartecipazione, viene
applicata per l’anno 2003 e mantenuta negli anni successivi. Comuni
e Province a partire dal 2004 concorrono, in rapporto alle loro
aliquote, all’incremento o alla riduzione del gettito dell’IRPEF.
Per
i Comuni nella valutazione della nuova aliquota del 6,5 va
aggiornato il dato relativo al gettito, recuperando la valutazione
data nel 2002 all’atto dell’introduzione dell’aliquota del 4,5
per cento. Allo stesso modo nella riduzione compensativa dei
trasferimenti va considerata la quota di riduzione per compensazione
applicata per l’anno 2002.” Motivazione Con la prima parte dell’emendamento
si vuole evitare che la quota di compartecipazione, sempre e
comunque mantenuta la detrazione iniziale dei trasferimenti, non
resti congelata ma segua l’andamento del gettito IRPEF in positivo
o in negativo. Altrimenti non è compartecipazione ma trasferimento
bloccato. Con
la seconda parte si intende evitare la perdita di risorse da parte
dei Comuni per l’attuazione del primo modulo di riforma fiscale. Art.
18 Comma
7 Dopo
le parole: “è stabilito nella misura del 6,5 per cento”
aggiungere le seguenti parole: “il 6,5 per cento è riferito agli
stanziamenti iscritti per competenza al capitolo 1023 del Bilancio
dello Stato per l’anno 2003 nella Tabella del Ministero dell’Economia
e delle Finanze “. Motivazione Si
fa riferimento al capitolo 1023 dell’anno 2003 in quanto non può
più essere preso a riferimento quanto iscritto nel 2001 in
conseguenza della evoluzione del gettito e non può essere preso in
considerazione neppure il medesimo capitolo riferito all’anno
2002, altrimenti si caricherebbero sulla compartecipazione comunale
le minori entrate Irpef derivanti dall’attuazione
del I modulo della riforma. Art.
18 Aggiungere
il seguente comma 7 bis “Le
entrate della compartecipazione all’IRPEF e dell’addizionale all’IRPEF
in rapporto alle rispettive aliquote sono versate direttamente al
Comune o alla Provincia interessati. Entro
30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro
dell’Interno e di intesa con la Conferenza Stato-Città si
definiscono modalità e criteri per l’assegnazione diretta”. Motivazione Si propone la riscossione diretta e
allo Stato rimane quanto dovuto per la perequazione. Art.18 Trasferimenti Comma
9 - Fondo per lo sviluppo degli investimenti Dopo
le parole “28 dicembre 2001, n. 488” sostituire
l’attuale testo con il seguente: “A
decorrere dall’anno 2003 sono confermate le risorse disponibili e
assegnate nel 2002 e sino all’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione le economie derivanti dal Fondo per lo sviluppo degli
investimenti sono destinate per il 50% al Fondo ordinario di parte
corrente e per il 50% ai Comuni sottodotati.
Conseguentemente l’aliquota del 4 per cento prevista dall’articolo
11 viene elevata al 5 per cento. Inoltre per gli anni 2004 e 2005 il
Fondo previsto in tabella C, rubrica Ministero dell’Economia e
delle Finanze, voce legge 468 del 1978, articolo 9ter, è ridotto di
460 milioni di euro. Sempre per gli anni 2004 e 2005 alla tabella C,
rubrica del Ministero dell’Economia e delle Finanze, voce decreto
legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 (Agenzia delle
Entrate) gli stanziamenti previsti sono ridotti di 393 milioni di
euro per anno.” Motivazione In
questo modo si consolida quanto trasferito nel 2002, vengono
assegnate le economie 2003 e successive secondo criteri già
stabiliti. Quando
si darà attuazione all’articolo 119 della Costituzione, le
economie che si produrranno dall’anno di avvio della riforma
potranno essere usate secondo criteri perequativi determinati dalla
riforma stessa. Costo:
va coperto per 888 milioni di euro per l’anno 2003, 853 per gli
anni 2004 e 2005. Art.
18 Comma
10 Aggiungere
le parole: “salvo compensazione con i crediti verso lo Stato da
parte dei singoli Enti locali” Art 18 Comma
10 lettera a) Dopo
le parole: “le somme così recuperate” Aggiungere
le parole: “sono in primo luogo utilizzate per le compensazioni
dovute a favore dei Comuni che hanno subito una perdita di gettito
in seguito alla riforma dell’addizionale ENEL, come previsto dalla
legge 13 maggio 1999, n. 133. Quelle eventualmente eccedenti …” Motivazione Il
riordino dell’addizionale ENEL previsto dalla legge 13 maggio
1999, n. 133, prevede la compensazione per ogni singolo ente per gli
scarti di gettito, in aumento o in riduzione, provocati dal riordino
stesso. E’ pertanto ovvio che il maggior riscosso recuperato debba
servire alla compensazione del minor riscosso. Art 18 Comma
11 Si
propone dopo le parole “….con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze” di aggiungere le parole “sentita la Conferenza
Stato- Città- Autonomie locali” Art.
18 Comma
12 Alla
fine del comma aggiungere le seguenti parole: “Il
calcolo delle somme dovute dagli Enti Locali ai fini del recupero è
compensato con le somme che gli Enti locali a qualunque titolo
devono avere dallo Stato”. Motivazione Il
recupero deve essere prima compensato con le risorse delle quali gli
enti locali sono creditori nei confronti dello Stato. Art.
18 Aggiungere
il seguente comma 13 bis a) “Per
garantire la funzionalità degli Enti locali interessati, il
contributo di cui all’articolo 3, comma 9, secondo periodo, del
decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuita una ulteriore
contribuzione alle Province ed ai Comuni nella misura di 55 milioni
di euro a partire dall’anno 2003. Conseguentemente in Tabella C,
Rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, fondo di riserva,
le somme sono ridotte di 55 milioni di euro per anno.” Motivazione Si tratta di risorse necessarie per
il recupero del Taglio Dini operato nel
1995. Art.
18 Aggiungere il seguente comma 13 bis b) “Ai medesimi fini di cui all’articolo 53, comma 14, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata l’ulteriore spesa
di 50 milioni di euro. Conseguentemente alla Tabella C, Rubrica del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, fondo di riserva, ridurre
l’importo per l’anno 2002 di 50 milioni di euro”. Motivazione Si tratta di risorse destinate a coprire le minori entrate da
ICI per la rideterminazione degli estimi
catastali relativi ai fabbricati di classe D (industriali). Art.
18 Aggiungere il seguente comma 13 bis c) “E’ abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere
dal gennaio 2003, le spese necessarie per il funzionamento degli
uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della
Giustizia. Presso il Ministero dell’Interno è istituito un fondo pari
a 200 milioni di euro a partire dall’anno 2003. Al pagamento di
quanto dovuto per gli anni 2001 e 2002 si provvede con 200 milioni
di euro per anno da pagare nel 2003 e 2004. Conseguentemente gli stanziamenti previsti in tabella A,
rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ridotti di
200 milioni di euro per anno a partire dal 2003 e contemporaneamente
gli stanziamenti per le regolazioni debitorie
previste in tabella A sono ridotti di 200 milioni di euro per il
2003 e per il 2004”. Motivazione La legge 24 aprile 1941, n. 392 pone a carico del Comune, ove
ha sede l’ufficio giudiziario, una serie di spese assai gravose
riguardanti: reperimento (locazione, etc...)
dell’immobile, manutenzione, pulizia e custodia, spese di gestione
riguardanti illuminazione, riscaldamento, servizio telefonico, etc... Il procedimento di rimborso delle spese sostenute dal Comune
è stato modificato da un regolamento di semplificazione, sottoposto
al parere della Conferenza Stato-Città nel gennaio 1998. In sintesi, il regolamento prevede la concessione di un
contributo per le spese di gestione degli uffici giudiziari, che
viene determinato con decreto del Ministero della Giustizia sulla
base dei consuntivi di spesa sostenuti dai Comuni nel corso di
ciascun anno. La richiesta di contributo unitamente al rendiconto è
sottoposta al parere della Commissione di manutenzione (ove non è
presente alcun membro designato dal Comune), avente sede in ogni
circondario di tribunale. Ragioni che militano a sostegno del superamento dell’attuale
disciplina: Siamo in presenza di una normativa datata, anacronistica,
giustificabile in una geografia giudiziaria radicalmente diversa da
quella attuale; appare oggi incomprensibile il motivo per cui il
Comune debba far fronte a tale incombenza che esula del tutto dalle
sue competenze istituzionali, con un aggravio enorme in termini
economici e di risorse umane impiegate, l’amministrazione comunale
è costretta ad anticipare tali spese, ricorrendo nella quasi
totalità dei casi a prestiti bancari, con conseguente maggior onere
finanziario derivante da interessi passivi, non può preventivamente
quantificare il totale dei costi che sarà chiamato a sostenere, non
rientrando nella sua sfera di controllo. Per
quanto concerne il procedimento di rimborso, pur avendo il
regolamento previsto la corresponsione di un acconto pari al 70%
delle spese sostenute l’anno precedente già nel primo mese dell’esercizio
finanziario e la rata a saldo entro settembre, accade di frequente
che il saldo non corrisponda al totale delle spese, essendo operate
sostanziose decurtazioni sul rendiconto presentato dal Comune, con
il richiamo al limite del bilancio generale dello Stato; il Comune
è spesso costretto a sostenere spese, ad esempio per manutenzione
straordinaria degli immobili, che non trovano copertura nella rata
di acconto del 70% e che vengono contestate dalla Commissione di
manutenzione e dal Ministero; il Comune ha anche difficoltà a
determinare con certezza la tipologia di prestazioni che deve
sostenere, data la genericità dell’elencazione contenuta nella
legge 392/41. Art.
18 Aggiungere
il seguente comma 13 bis d) All’articolo
11, comma 2 del D.Lgs. 504/92 sono
apportate le seguenti modificazioni: Il
secondo periodo è sostituito dal seguente: “A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la
liquidazione dell’imposta o della maggiore imposta dovuta e dei
relativi interessi, provvedendo altresì a contestare ed irrogare le
sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472; l’avviso deve essere notificato al
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata
la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui non
doveva essere presentata, a quello in cui doveva essere eseguito il
versamento dell’imposta.” Motivazione
L’esperienza
maturata negli ultimi anni in materia di controlli dell’ICI
testimonia la scarsa diversificazione delle attività sottostanti
alle liquidazioni, alle rettifiche e agli accertamenti d’ufficio
dell’ICI, per effetto della scarsa qualità degli archivi
catastali di riferimento della stessa ICI e delle gravose iniziative
necessarie per la bonifica dei dati incongrui e per l’allineamento
delle diverse fonti informative. La
norma proposta, nell’unificare i termini di tutte le operazioni di
controllo in materia di ICI rende più trasparente o certa l’azione
di accertamento delle amministrazioni comunali nei confronti dei
contribuenti e, nel contempo, assicura ai Comuni la possibilità di
verificare in maniera unica ed esaustiva la posizione contributiva
di ciascun possessore di immobili senza duplicazioni di attività ed
emissioni di atti diversi relativamente alla medesima annualità d’imposta. La decorrenza del nuovo dispositivo dall’anno di imposta
1997 sancisce, da un lato, la decadenza dei termini di contestazione
di ogni tipo di infrazione per le annualità 1995 e 1996, più volte
prorogati negli scorsi anni e - dall’altro - recupera,
unificandoli al quinto anno successivo, taluni termini in scadenza o
già prorogati al 31/12/2001 (art. 20, comma 4 della legge 388/00),
relativamente alle annualità 1997 (liquidazione e rettifica), 1998
(liquidazione e rettifica) e 1999 (liquidazione). Occorre
inoltre ricordare che occorre evitare comunque la prescrizione delle
liquidazioni degli anni 1999-2000 in quanto le stesse non potevano
essere effettuate nei termini per i problemi legati alla
introduzione di norme regolamentari, alla modifica interpretativa
del trattamento fiscale delle pertinenze, del costante ritardo con
cui arrivano dal C.N.C. i dati relativi
ai versamenti. La
possibilità per i Comuni di effettuare le liquidazioni degli anni
1998-1999 e 2000 è comunque una fonte di gettito irrinunciabile a
fronte dei tagli della Finanziaria e che la prescrizione
risulterebbe un premio agli evasori senza alcuna responsabilità per
i Comuni. Art.
18 Aggiungere il seguente comma 13 bis e) “In
deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme
tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta
comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2002, sono
prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d’imposta
1998 e successive”. Motivazione Prolunga
di un anno i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’ICI
per evitare perdite di gettito locale ed equiparare il periodo
disponibile a quello valido per
i tributi erariali. Art.
18 Aggiungere il seguente comma 13 bis f) “Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi
compensabili previsto dal comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n.
388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui
al comma 1-bis dell’art. 14 del decreto Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”. Motivazione L’emendamento si propone di rendere effettivo il diritto
all’utilizzo del credito d’imposta sui dividendi/utili percepiti
dagli Enti locali. Il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è attualmente
pari a 506 milioni di euro. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nell’art.
88, comma 1, Tuir, se l’importo dei
crediti spettanti è superiore a tale limite, l’eccedenza può
essere chiesta a rimborso nei modi ordinari, vale a dire in sede di
dichiarazione unifica annuale. Quest’ultima opzione non è invece
disponibile per gli Enti di cui all’art. 88, comma 1, Tuir,
i quali non possono presentare la dichiarazione in parola. Ne
deriva, inevitabilmente, che a questi Enti è attualmente precluso l’utilizzo
del credito d’imposta per gli importi che eccedono 506 milioni di
euro. L’emendamento
proposto rappresenta la sola possibilità per consentire agli Enti
locali il pieno ed integrale utilizzo dei crediti d’imposta in
esame. Art 18 Aggiungere
il seguente Comma 13 bis g) “Il
riconoscimento del credito di imposta, come previsto da comma 13
dell’articolo 27 della legge 27 dicembre 2001, n. 448, si applica
anche ai dividenti distribuiti dalle società, comunque costituite,
che gestiscono servizi pubblici locali anche a carattere industriale”.
Motivazione Si
propone di estendere il credito d’imposta riconosciuto ai Comuni
anche per gli utili delle SPA che gestiscono attività non
industriali (vedi ad esempio le farmacie). Art.
18 Aggiungere il seguente comma 13 bis h) Cosap
(Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche) Alla lettera g) del comma 2 dell’art. 63 del D.Lgs
15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell’occupazione
abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui
all’art. 2700 del Codice Civile, anche dai dipendenti dei soggetti
affidatari della gestione delle
attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento
nominativo del funzionario responsabile”. Motivazione La
proposta serve a potenziare l’azione di recupero delle entrate
comunali, che presuppone le verifiche sul territorio (occupazioni di
suolo pubblico e installazioni di mezzi pubblicitari), riconoscendo
pubblica fede (piena prova del fatto “storico”, fino a querela
di falso) e, comunque, rilevanza indiziaria (misurazioni e altri
rilievi tecnico-estimativi) ai verbali redatti e sottoscritti dai
dipendenti di soggetti esterni qualificati, in quanto selezionati
nell’ambito della procedura di affidamento di attività finali o
strumentali (preparatorie/istruttorie) per la gestione di tali
entrate. Art 18 Comma 13 bis
i) CIMP (Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari) Alla lettera e) del comma 2 dell’art. 62 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell’installazione
dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e
sottoscritto, con gli effetti di cui all’art. 2700 del Codice
Civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari
della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad
apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile”. Motivazione La proposta serve a potenziare l’azione di recupero delle
entrate comunali, che presuppone le verifiche sul territorio
(occupazioni di suolo pubblico e installazioni di mezzi
pubblicitari), riconoscendo pubblica fede (piena prova del fatto “storico”,
fino a querela di falso) e, comunque, rilevanza indiziaria
(misurazioni e altri rilievi tecnico-estimativi) ai verbali redatti
e sottoscritti dai dipendenti di soggetti esterni qualificati, in
quanto selezionati nell’ambito della procedura di affidamento di
attività finali o strumentali (preparatorie/istruttorie) per la
gestione di tali entrate. Art.
18 Aggiungere il seguente comma 13 bis l) All’art. 62 del D.Lgs.
15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi: “5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione
del canone o accertamento dell’indennità, i ruoli, le cartelle di
pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono
devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le
disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546. 6. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la
Magistratura ordinaria sono inviate d’ufficio alle commissioni di
cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza,
dandone comunicazione alle parti.” All’art. 63 del D.Lgs
15/12/1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi “4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione
del canone o accertamento delle indennità, i ruoli, le cartelle di
pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono
devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le
disposizioni del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546. 5. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la
Magistratura ordinaria sono inviate d’ufficio alle commissioni di
cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza,
dandone comunicazione alle parti.” Motivazione Al fine di garantire una definizione rapida delle
controversie concernenti il canone per le concessioni degli spazi e
delle aree pubbliche (cosiddetto COSAP, sostitutivo della TOSAP) e l’indennità
per le occupazioni abusive nonché il canone per l’installazione
di impianti pubblicitari, appare opportuno sottoporre tale materia
alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Questa soluzione avrebbe, inoltre, il pregio di rendere
unitarie le forme di tutela giurisdizionale (sia se la TOSAP viene
conservata, sia in caso di sua sostituzione con il canone di cui all’art.
63 del D.Lgs. n. 446/97). Altrimenti, il regime contenzioso resta così differenziato
(causando complicazioni procedimentali e
possibili inconvenienti ai cittadini): La competenza delle commissioni tributarie sulla TOSAP (art.
2, comma 1, lettera H, del D.Lgs. n.
546/92); La competenza dei giudici ordinari sul COSAP e sull’indennità
(art. 5, comma 2 della lege 1034/92). Il testo dell’emendamento qui proposto, prende a modello l’art.
22 del D.Lgs. n. 446/97, che prevede
appunto la giurisdizione delle commissioni tributarie per l’imposta
regionale sulle attività produttive (cosiddetta IRAP). Art.
18 Aggiungere il seguente comma 13 bis m): “L’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, come modificato dall’art. 18, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, deve intendersi applicabile, ai sensi dell’art.
1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, alle concessioni sui
beni demaniali”. Motivazione La
proposta è motivata dal fatto che la formulazione originaria della
norma, che conteneva le parole “aree demaniali”, ha creato
problemi di interpretazione e può generare inutile contenzioso.
Certamente il legislatore intendeva in tale caso intervenire sui beni
demaniali, poiché estremamente raro potrebbe essere il caso di area
demaniale configurabile come bene soggetto ad imposta, cioè come
area edificabile. Art.
18 Aggiungere il seguente comma 13 bis n) L’articolo 52, comma 7 del D.Lgs.
15 novembre 1997 n. 446 è soppresso Motivazione La norma suddetta demanda al Ministero delle Finanze il
compito di “stabilire disposizioni generali in ordine ai criteri
di affidamento e svolgimento dei servizi nonché la misura dei
compensi, tenuto conto delle effettive riscossioni”. Tale disposizione risulta contraddittoria rispetto alla prima
parte dell’art. 52 del D.Lgs. n.
446/97, in quanto configge con il principio di autonomia
regolamentare e negoziale dei Comuni. Tale previsione deve ritenersi inoltre superata a seguito
dell’entrata in vigore dell’art. 152 del D.Lgs.
18/8/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti locali) che ha attribuito ai Comuni una ampia facoltà
discrezionale nel disciplinare le attività di accertamento e
riscossione di tutte le entrate. Una espressa abrogazione della norma suddetta servirebbe a
superare ogni equivoco o perplessità in merito e darebbe la
possibilità ai Comuni di dar luogo ai procedimenti di gara per l’affidamento
all’esterno del servizio di accertamento e riscossione delle
entrate senza attendere l’emanazione di un regolamento del tutto
superfluo. Sono infatti numerosi i Comuni che hanno deciso l’esternalizzazione
del servizio e stanno indicendo le gare relative. Art.
18 Aggiungere
il seguente comma 13 bis o) I
termini previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs.
22/97 come modificati dall’art. 33, comma 1 della legge 488/99,
per il passaggio da tassa a tariffa quale corrispettivo per il
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, sono prorogati di
due anni. Motivazione
Dal
1 gennaio 2003, ai sensi dell’art. 49, comma1, del D.Lgs.
22/97 come modificato dalla legge 488/99, un numero elevato di
Comuni italiani dovrà applicare la cosiddetta tariffa Ronchi quale
corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti in
sostituzione della tassa prevista dal capo III del D.Lgs.
507/93. Questo
impegno appare insostenibile per la maggior parte dei Comuni
interessati e pertanto è necessario che il termine in questione
venga rinviato: Infatti
i problemi che avevano portato il Parlamento ad accordare un primo
rinvio al termine per il passaggio del regime tributario a quello
tariffario sono rimasti insoluti nonostante le numerose proposte di
confronto avanzate da questa Associazione. Problemi
come l’applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR
158/2000 alle utenze domestiche, la gestione della bollettazione
con IVA, l’obbligo di coprire il 100% dei costi, le complesse
problematiche legate alla gestione, alla riscossione, al
contenzioso, alle agevolazioni, non hanno trovato nel frattempo
alcuna soluzione e le esperienze maturate dai Comuni che hanno
sperimentato l’applicazione della tariffa confermano le
preoccupazioni esposte. Pertanto
questa Associazione richiede che tutti i termini previsti per il
passaggio tassa/tariffa vengano fatti scivolare di due anni, per
consentire una revisione del dettato normativo. Art.18 Aggiungere il seguente comma 13 bis p) “Le previsioni dell’art. 74 della legge 21 novembre 2000,
n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell’art. 1, 2° comma
della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni
conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di
imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai
fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la
notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite
messe in atto dal primo gennaio 2000”. Motivazione
La
norma in questione ha generato interpretazioni diverse che hanno
portato alcune Commissioni Tributarie a non consentire ai Comuni il
recupero della differenza di imposta in caso di attribuzione di
rendita definitiva notificata dopo il 1 gennaio 2000 con una grave
perdita di gettito. Ciò ha creato una notevole disparità di
trattamento tra i contribuenti corretti e coloro che hanno
dichiarato rendite presunte molto basse. Nel
caso dei fabbricati di categoria D si verrebbe a determinare un
trattamento completamente diverso tra proprietari, imprese che
devono comunque pagare in base ai valori contabili, e i proprietari
diversi. I più premiati risultano in ogni caso gli evasori totali. Art.18 Aggiungere
il seguente comma 13 bis q): Dopo
il comma 4 dell’articolo 53 del D.lgs.
15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree
pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi,
sono soggette alla rimozione o demolizione d’ufficio, all’atto
della constatazione e in modo che sia assicurato l’immediato
ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli
estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle
spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a
qualsiasi titolo. E’ abrogata ogni altra norma, incompatibile con
il comma precedente” Motivazione
La norma serve a consentire la rimozione o demolizione delle
occupazioni abusive suolo pubblico con procedura d’urgenza, ossia
senza dover preventivamente notificare al trasgressore alcun avviso
od ordine. In particolare, la misura è molto utile per eliminare
rapidamente i cartelloni pubblicitari abusivi, con particolare
riguardo alle installazioni in contrasto con il decoro dei centri
storici. Tra
l’altro, lo stesso tipo di norma era già stata introdotta con il
comma 62 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127
(cosiddetta Bassanini-bis) aggiungendo
all’articolo 53 del D.lgs. 15 novembre
1993, n. 507, il seguente comma 4 bis: “Le occupazioni non
autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere di
qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d’ufficio dal
Comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del
trasgressore”. In
sede di riforma del suddetto articolo 53, ad opera del D.lgs..
18 dicembre 1997 n. 473, sulle nuove sanzioni amministrative
tributarie, la norma non è stata ritrascritta,
si ritiene, per mero errore. La
nuova versione, qui proposta, è ancora più esplicita. Inoltre,
appare opportuno tenere presente che esistono altre analoghe norme
di legge, già approvate, che hanno una natura speciale. E’ il
caso dell’articolo 62 del D.lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, il quale prevede la rimozione dei mezzi
pubblicitari abusivi mediante contestuale verbale, collegandola,
però, all’istituzione del canone per l’installazione di mezzi
pubblicitari, in luogo dell’imposta sulla pubblicità, o di norme
aventi comunque carattere eccezionale (revisione del Codice della strada-art.
23, comma 13 quater, introdotto dalla
legge n. 472/99). Art.
18 Aggiungere il
seguente comma 13 bis r) “A
decorrere dal 1.1.2002 i canoni relativi alle concessioni di beni
del demanio di cui all’art. 105, comma 2 lettera l) del D.lgs.
31 marzo 1998 n.112 sono versati dai concessionari a favore dei
Comuni nel cui territorio i beni si trovano.” Motivazione
Con il D.lgs. 112/98 la gestione
delle competenze amministrative relative alle concessioni demaniali
marittime è passata dallo Stato alle Regioni, che, nella
maggioranza dei casi, hanno trasferito la competenza ai Comuni.
Questi ultimi hanno assunto tutti gli oneri derivanti dalla gestione
del demanio marittimo, senza avere alcun ritorno in termini di
risorse (salvo, in alcune Regioni, alcuni rimborsi contrattuali per
le competenze burocratiche). A ciò si aggiunga che i Comuni da anni
sono obbligati a spendere miliardi a livello nazionale per tenere
pulite le spiagge, per ripascere gli
arenili, per qualificare i servizi a sostegno del turismo balneare,
senza ricevere neanche una lira per questi servizi, che, tra l’altro,
richiedono – nella stragrande maggioranza dei casi – un
dimensionamento ben maggiore rispetto al numero ordinario di
abitanti del singolo Comune. Sulla base di tali considerazioni non
si comprende il motivo per il quale lo Stato – che, nei fatti, si
è liberato di tutte le incombenze burocratiche e di mantenimento
del demanio marittimo – debba continuare a introitare i proventi
delle concessioni demaniali marittime. La
cifra che verrebbe attribuita ai Comuni non sarebbe certo tale da
creare squilibri al bilancio dello Stato mentre, per contro, il
risultato sarebbe quello di affermare un principio di collegamento
chiaro tra chi ha responsabilità di procedimenti ed atti su un bene
e le risorse che da quel bene derivano al pubblico, e comunque
aiuterebbe i bilanci dei Comuni interessati Art 18 Aggiungere il
seguente comma: 13 bis s)
"L'onere
relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese
varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11
gennaio 1996, n.23. A
partire dall'anno 2003 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli
Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per
anno. A
titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni
1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma
di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il
2003 e 60 milioni di euro per il 2004. Conseguentemente
alla Tabella A, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le
somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre
alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, le somme
stanziate come regolazione debitoria
sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.” Motivazione
Si
precisa che l'onere della TARSU per quanto riguarda le scuole
statali è a carico dello Stato, come affermato dalla Cassazione e
sulla base dell'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza
Stato-Città. Si tratta inoltre di pagare l’arretrato relativo
agli anni 1999-2000-2001 e di avviare il pagamento normale a partire
dall'anno 2003. Art. 18
Comma 13 bis: “Il
fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle Isole
Minori di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 25 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, a decorrere dall’anno 2003 è rifinanziato
per un importo annuo pari a 52 milioni di euro. Conseguentemente
alla Tabella C, Rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze,
voce articolo 70, comma 2 – Finanziamento delle Agenzie fiscali
(Agenzia delle Entrate) – gli importi previsti sono ridotti di 52
milioni di euro per anno.” Art. 18
Comma 13 bis: “Per
l’anno 2003 è confermato il fondo per la riqualificazione urbana
dei Comuni istituito dai commi 10 e 11 dell’articolo 25 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, con un finanziamento pari a
103.300.000 euro. Conseguentemente
alla Tabella B, Rubrica Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’importo
previsto nel 2003 è ridotto di 103.300.000 euro.” Motivazione Si
propone di rifinanziare, per l’anno
2003, il fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni, auspicando
che il Governo emani rapidamente il regolamento di attuazione. Art. 18
Comma
13 bis “Le Regioni e gli Enti locali
possono trasferire, a titolo gratuito o per conferimento, in favore
di società di capitali da essi costituite che svolgano attività di
gestione, valorizzazione, razionalizzazione, ed eventuale successiva
dismissione, propri cespiti patrimoniali, anche mobiliari, ivi
inclusi i crediti, i canoni di concessione e le partecipazioni
detenute dai Comuni in società di capitali e consorzi.
I
menzionati trasferimenti sono esclusi da ogni tributo o diritto,
anche in capo alla società acquirente. Qualora
i trasferimenti avvengano a titolo gratuito, il valore di iscrizione
dei cespiti trasferiti nel bilancio della società acquirente è
pari al valore netto di iscrizione degli stessi nel bilancio del
Comune. Qualora
i trasferimenti avvengano mediante conferimento, il valore di
conferimento è determinato, in via provvisoria, in misura pari al
valore netto di iscrizione nel bilancio dell’Ente locale dei
cespiti conferiti. Ai fini della definitiva determinazione dei
valori patrimoniali conferiti si applicano le disposizioni di cui al
comma 3 dell’art. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267. Gli
onorari previsti per gli esperti designati dal tribunale per la
redazione della stima di cui all’art. 2343 del Codice Civile,
nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione
degli atti sono ridotti alla metà. La
proprietà dei beni demaniali trasferiti non è alienabile da parte
della società comunale acquirente, salvo quanto previsto dall’art.
829, primo comma del Codice Civile. Se
alle società costituite ai sensi del primo comma del presente
articolo è trasferita la proprietà di beni demaniali o
appartenenti al patrimonio indisponibile, il capitale delle suddette
società può essere detenuto esclusivamente da amministrazioni
pubbliche. In
ogni caso, è fatto divieto alle Regioni e agli Enti locali di
cedere la maggioranza del capitale delle suddette società. Conseguentemente
sono ridotti di 2 milioni di euro per gli anni 2003-2004-2005 gli
stanziamenti iscritti in Tabella A, alla Rubrica Ministero dell’Interno.” Motivazione La soluzione normativa proposta
consente di agevolare e semplificare le procedure di trasferimento e
conferimento del patrimonio mobiliare e immobiliare degli Enti
locali in favore di società aventi ad oggetto, tra l’altro, la
gestione e valorizzazione di detto patrimonio. Il regime proposto si basa, quanto
alle agevolazioni fiscali, sulla disciplina applicabile alla
"Patrimonio S.p.A."(articolo 7 comma 8) e, quanto alle
semplificazioni procedurali, sulla normativa specificamente dettata
per i trasferimenti delle partecipazioni detenute dallo Stato nella
"Patrimonio S.p.A.", nel caso di trasferimenti a titolo
gratuito, e per i trasferimenti in favore delle società partecipate
dagli enti locali che risultino dalla trasformazione di aziende
speciali (articolo 115, Dlgs. n.
267/2000), in caso di conferimenti. In altri termini, la norma proposta
interviene nel tessuto normativo delle disposizioni speciali
riguardanti la "Patrimonio S.p.A." stabilendo (i) un regime di esenzione fiscale analogo a quello previsto per la
società di valorizzazione e gestione del patrimonio dello Stato e (ii)
una semplificazione procedurale in linea con quanto previsto dai
commi 3 e 10 dell'articolo 7, senza tuttavia creare rischi di
interferenza (o anche solo di mancato coordinamento) tra diversi
ambiti di competenza (il Ministero dell'Economia quale ente deputato
alla predisposizione del decreto di attuazione delle procedure
agevolate di trasferimento e l'ente locale proprietario dei cespiti
da trasferire). Si sottolinea che la recente
decisione comunitaria in merito al regime di aiuti concesso per la
trasformazione delle aziende speciali in s.p.a., mentre ha sollevato
la questione relativa al trattamento delle imposte ordinarie, ha
invece validato le agevolazioni sulle
operazioni straordinarie, veicolato con strumenti analoghi a quelli
qui proposti. Art. 18
Comma 13 bis) “Le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali che intendono
procedere alla ricognizione del proprio patrimonio immobiliare, agli
effetti di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 settembre 2001
n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1
della legge 23 novembre 2001 n. 410 (di seguito il decreto legge 25
settembre 2001 n. 351), vi provvedono con deliberazione dell’organo
competente secondo i rispettivi ordinamenti. La ricognizione può
essere altresì affidata all’Agenzia
del Demanio, che vi provvede con propri decreti dirigenziali, anche
sulla base di elenchi predisposti dagli enti proprietari. Gli
atti di individuazione degli immobili di cui al comma 1 devono
rispettare le modalità di pubblicazione per essi previste dai
rispettivi ordinamenti e in ogni caso devono essere pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. Tali atti producono gli effetti di cui al comma
3 dell’articolo 1 decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Conto l’iscrizione
del bene negli elenchi di cui al precedente comma 1 è ammesso
ricorso amministrativo all’autorità che li ha predisposti entro
sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
fermi gli altri rimedi di legge. Le
Regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali sono
autorizzati a costituire o a promuovere la costituzione, anche
attraverso soggetti terzi, di più società a responsabilità
limitata con capitale iniziale di 10.000 euro, avente ad oggetto
esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione
dei proventi derivanti dalla dismissione dei rispettivi patrimoni
immobiliari. Le società possono essere costituite anche con atto
unilaterale della regione, provincia, comune o altro ente locale
interessato al perfezionamento delle operazioni di cartolarizzazione;
non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall’articolo
2497, secondo comma, del codice civile. Le società così costituite
effettuano le operazioni di cartolarizzazione,
anche in più fasi, mediante l’emissione di titoli. Ai
fini della realizzazione di operazioni di cartolarizzazione
secondo modalità indicate nel presente comma gli enti strumentali
degli enti territoriali di cui al presente comma conferiscono a
questi ultimi una quota parte o la totalità del proprio patrimonio
immobiliare. La ricognizione del patrimonio è affidata all’Agenzia
del Demanio. Alle
società di cartolarizzazione di cui al
comma 3 e alle operazioni di cartolarizzazione
dalle stesse effettuate si applicano le disposizioni di cui ai commi
1, 2, 4, 6 e 7 dell’articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2001
n. 351, per quanto compatibili. Ai fini delle imposte sui redditi,
ai titoli emessi dalle società di cui al comma 3 si applica il
trattamento stabilito dall’articolo 6, comma 1, della legge 30
aprile 1999, n. 130. I
beni immobili individuati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del
comma 3 con atto pubblico o scrittura privata autenticata, previa
delibera dell’organo competente degli enti proprietari secondo il
rispettivo ordinamento. Gli onorari notarili relativi al
trasferimento sono ridotti a un terzo. L’inclusione
dei beni nelle delibere di cui al comma 5 non modifica il regime
giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Le delibere di cui al
comma 5 hanno il contenuto previsto al comma 1 dell’articolo 3 del
decreto legge 25 settembre 2001 n. 351. Con le medesime delibere
sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi dalle società di
cui al comma 3 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dell’ente
trasferente. Con le delibere di cui al comma 5 sono individuati gli
immobili di pregio. Si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste nei
commi 1, da 2 a 9, 13,
14, 17, 18 e 19 dell’articolo 3 del decreto legge 25 settembre
2001 n. 351. Le
unità immobiliari che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono state definitivamente offerte in opzione o in
prelazione sulla base di altre disposizioni di legge o di accordi,
sono vendute, anche successivamente a tale data, al prezzo e alle
altre condizioni indicate nell’offerta. Conseguentemente
gli stanziamenti previsti in tabella A, nella Rubrica del Ministero
dell’Interno, sono ridotti, a partire dal 2003, di 5 milioni di
euro per anno.” Motivazione La norma mira ad integrare le
disposizioni di cui al decreto legge 351/2001, al fine di rendere
possibile la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione
con finalità di dismissione dei patrimoni immobiliari di regioni,
province, comuni ed altri enti locali. Dal combinato disposto dell’articolo
1, comma 6 e degli articoli 2 e 3 del decreto legge 351/2001
discende l’attribuzione, in via di principio, alle regioni e agli
enti locali, della facoltà di realizzare operazioni di cartolarizzazione
“immobiliare”. La genericità delle disposizioni contenute in
tali norme ha tuttavia reso necessaria l’emanazione di norme di
attuazione, allo scopo di chiarire la procedura per il
perfezionamento delle operazioni anzidette. La norma proposta serve a chiarire
che le operazioni di cartolarizzazione
realizzate dalle regioni e dagli enti locali devono essere gestite,
in via decentralizzata, da ciascun ente proprietario, senza
necessità di un coinvolgimento diretto del Ministero dell’economia:
in tal modo, si vuole salvaguardare l’autonomia degli enti
territoriali, in applicazione dei principi posti dalla riforma degli
articoli 117 e seguenti della Costituzione. Per quanto riguarda la struttura e
il regime fiscale e civilistico delle
operazioni e le modalità per la cessione degli immobili, la norma
chiarisce che alle operazioni di cartolarizzazione
delle regioni e degli enti locali continua ad applicarsi, per quanto
compatibile, la disciplina di cui al decreto legge n. 351/2001. Art. 18
Comma 13 bis) Comma
11 art. 35 legge 448/2001 è così modificato: al
nono capoverso le parole al “1 gennaio 2002” sono sostituite con
“al 1 gennaio 2004” all’undicesimo
capoverso le parole “entro il 31 dicembre 2003” sono sostituite
con “al 31 dicembre 2005”. Motivazione Il
comma 11 dell’articolo citato prevede un regime operativo
sostanzialmente diverso per quelle aziende che siano quotate in
Borsa o che avessero intenzione di attivare il processo di
quotazione. Nello specifico, l’articolo 35 prevedeva che tale
processo di quotazione in Borsa dovesse essere avviato entro il
31.12.2001. Tale esiguissima “finestra”
temporale ha impedito di usufruire di questa opportunità ad un
numero consistente di aziende, già avviate sulla strada dell’innovazione
e dello sviluppo industriale. Si
ritiene estremamente opportuno riaprire tali termini per ristabilire
un’effettiva parità di condizioni. I Comuni interessati a tale
prospettiva avrebbero in tal modo la possibilità di valorizzare lo
loro aziende di pubblici servizi con tutti i benefici economici per
la collettività che ne deriverebbero. Al tempo stesso, senza
contraddire l’impianto generale dell’articolo 35, si darebbe in
modo più ampio la possibilità di valorizzare le aziende migliori
del settore in grado di competere con i grandi attori esteri. Art. 18
Comma
13 “L’ultimo
periodo del comma 3, dell’art. 58 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446,
è abrogato”. Motivazione L’abrogazione
del periodo, che vincola la facoltà di aumento dell’ulteriore
detrazione fino alla concorrenza dell’imposta dovuta alla non
determinazione di aliquote maggiorate sugli immobili tenuti a
disposizione, elimina un inutile ostacolo all’autonomia
regolamentare dei Comuni, in quanto sembrerebbe impedire l’esclusione
di fatto dall’Ici di fasce di
contribuenti residuali sotto il profilo dimensionale, nel caso siano
state adottate le diversificazioni di aliquota previste dalla legge
431/98 (nuova disciplina degli affitti, successivamente intervenuta)
e finalizzata all’incentivazione della messa in locazione delle
abitazioni nelle aree ad “alta tensione abitativa”. Art. 18
Comma
13 bis “Gli
enti territoriali possono richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti
la trasformazione da tasso fisso a tasso variabile o viceversa del
tasso applicato ai mutui già concessi dalla Cassa. Le relative
modalità saranno precisate in una circolare della C.D.P. da
emanarsi entro 30 gg. dall’entrata in vigore della presente norma.” Motivazione Al
momento attuale, non è consentita la trasformazione di un mutuo
Cassa a tasso fisso in un mutuo a tasso variabile e viceversa (cfr.
punto 2.4.3. della circolare CDP n.1232 del maggio 1999 relativa ai
decreti ministeriali del 16.2.99) Questa limitazione toglie
flessibilità sia agli enti locali che alla CDP nella gestione del
loro bilancio. Un numero crescente di enti locali ovvia al momento a
questa rigidità ricorrendo a operazioni derivate spesso rischiose e
comunque costose per il sistema P. a., dato che le controparti
bancarie applicano un premio per il rischio spesso elevato e poco
trasparente. Sarebbe quindi estremamente utile prevedere la facoltà
per gli enti locali di chiedere tale trasformazione ferma
restando la piena discrezionalità della Cassa di accedere a
tale richiesta. Va ricordato che la Cassa potrebbe fra l’altro
trasformare il mutuo e al tempo stesso conservare la posizione
economica di partenza ricorrendo ad un semplice interest rate swap.
Sebbene non
giustificabile i risparmi che deriverebbero dall’introduzione
della norma sarebbero potenzialmente significativi. Art. 18
Comma
13 bis All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
a)
Al comma 1, lettera a), la
parola tre è sostituita dalla parola cinque;
b)
b)
Al comma 1, lettera b), la
parola cinque è sostituita dalla parola sette;
c)
c)
Al comma 1, lettera c), la
parola otto è sostituita dalla parola dieci; All’articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modifiche:
1.
1.
il comma 1-bis, è
sostituito dal seguente. “I Comuni possono deliberare l’applicazione in via
sperimentale della tariffa anche prima dei termini previsti dal
regime transitorio di cui all’art. 11, comma 1, del D.P.R. 27
aprile 1999, n. 158, fermo restando che l’applicazione in via
sperimentale della tariffa nel periodo transitorio non comporta l’obbligo
della copertura integrale del servizio”.
2.
2.
dopo il comma 14 inserire il
comma 14-bis: “Con riferimento all’applicazione sperimentale
delle tariffe di cui al comma 1 bis , fermo restando la facoltà di
autonoma disciplina regolamentare di cui all’art. 52 del d.lgs.
446/97, si applicano per quanto compatibili, gli articoli 62, 63,
64, 70, 71, 76, 77, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre
1997, n. 507, nonché le disposizioni dei decreti legislativi 18
dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473. per controversi in ordine alla
tariffa, si applicano le disposizione del decreto legislativo 31
dicembre 1997, n. 546”. Motivazione
Si ritiene opportuna la proroga dei
termini di entrata in vigore del regime tariffario per consentire un
intervento legislativo che semplifichi i principi informatori del
sistema tariffario, sanciti dal D.P.R. n. 158/99, così da rendere
più agevole la sua applicazione alle diverse realtà locali,
soprattutto con riferimento alle problematiche connesse alla
gestione dell’utenza, alla riscossione, alle quote inesigibili e
all’ex-eca. Al fine di operare una
verifica più pertinente del sistema tariffario è rimessa al Comune
la facoltà di deliberare l’applicazione in via sperimentale della
tariffa. Inoltre, la
proposta serve a concedere ai Comuni la possibilità di sanzionare
le inadempienze sulla tariffa che non è prevista nel testo dell’art.
49 del D.Lgs. n. 22/97. Art. 18
Comma
13 bis All’articolo 7 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 andrebbe aggiunto il seguente comma 1 bis: “Qualora
la legge non disponga diversamente, le contravvenzioni alle
disposizione dei regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco
emesse in conformità alle leggi ed ai regolamenti sono punite con
sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate da apposito
regolamento comunale”. Motivazione L’introduzione di tale comma appare necessaria in
considerazione del vuoto normativo creato dall’abrograzione
dell’articolo 106 del R.D. n.383/1934, per cui anche in
considerazione del parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n.
885/01 sono da considerarsi illegittime le norme regolamentari che
puniscono con sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni
regolamentari ed alle ordinanze del Sindaco in mancanza di una
espressa disposizione normativa primaria che demandi a norme
secondarie tale potestà sanzionatoria. Art. 18
Comma
13 bis “La
firma autografa sugli atti di irrogazione delle sanzioni
amministrative di qualsiasi natura emessi, riprodotti o trasmessi
attraverso sistemi informativi automatizzati dalle Amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs.
3 febbraio 1993 n.29, può essere sostituita dall’indicazione a
stampa sui documenti predetti del nominativo del soggetto
responsabile. Il nominativo del responsabile per l’emanazione
degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere
indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.” Motivazione La proposta è finalizzata a validare
anche le ordinanze-ingiunzione emesse senza autografia della firma
se i dati contenuti nel documento consentono comunque di accertare aliunde
la sicura attribuibilità dell’atto a
chi deve esserne l’autore, in conformità a quanto stabilito dall’art.
3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dalla legge n.
59 del 1997. Art. 18
Comma
13 bis “Al
fine di conferire maggiori poteri d’iniziativa ai comuni in ordine
alla revisione dei classamenti che si
rivelino particolarmente incongrui o sperequati rispetto alle
risultanze della microzonizzazione
effettuata ai sensi del DPR n. 138/98, ovvero rispetto a situazioni
locali di particolare pregio o degrado, i comuni possono promuovere,
nei confronti del competente ufficio provinciale del territorio,
attività di revisione del classamento
relativamente ad aree, da individuare di concerto, che presentino
situazioni di incongruità e costituiscano elementi di sperequazione
nel prelievo fiscale sugli immobili rispetto alla generalità del
territorio comunale. L’ufficio
provinciale del territorio, di concerto con il comune promuovente,
provvede al nuovo classamento e, ove
necessario, alla revisione delle zone censuarie ovvero alla
predisposizione di una ipotesi di revisione delle tariffe da
attuare, in via privilegiata, nelle forme previste dall’ordinamento.” Motivazione La
norma prevede il potere di iniziativa dei comuni per affrontare nell’immediato
ed in attesa della riforma degli estimi catastali le situazioni di
particolare sperequazione od incongruità dei classamenti,
sulla base delle quantificazioni dei valori medi effettuate in
occasione della definizione delle microzone
omogenee Art. 18
Comma
13 bis 1.
Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
a)
All’art. 10, comma 4, il
primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili
posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli
esenti dall’imposta, su apposito modello. La dichiarazione ha
effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino
modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un
diverso ammontare dell’imposta dovuta, in tal caso, il notaio o il
pubblico ufficiale tenuto alla registrazione dell’atto di
trasferimento della proprietà dell’immobile di cui all’art. 1,
comma 2, o della costituzione dei diritti reali di cui all’art. 2,
comma 1, o della concessione in locazione finanziaria o su aree
demaniali, ovvero negli altri casi il soggetto passivo, sono tenuti
a denunciare, nella forma sopra indicata, le modifiche intervenute
nel termine previsto per effettuare la registrazione dell’atto
ovvero in quello di sessanta giorni dalla data in cui si è
verificata la modificazione.”
b)
b)
All’art. 11, comma 1 è
soppresso il secondo periodo, e le parole da “se la rendita” a
“20 per cento” dell’ultimo periodo.
c)
c)
All’art. 11, comma 2, sono
soppressi il secondo ed il terzo periodo.
d)
d)
All’art 11 è aggiunto il
seguente comma 2bis: “Ai fini dei commi 1 e 2 il comune emette avviso di
accertamento motivato con la liquidazione dell’imposta o della
maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi, provvedendo
altresì a contestare ed irrogare le sanzioni ai sensi degli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; l’avviso
deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta con
raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o
doveva essere presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero per
gli anni in cui questa non doveva essere presentata, a quello in cui
doveva essere eseguito il versamento dell’imposta.”
e)
e) All’art.
11, il comma 2 bis diviene comma 2ter ed allo stesso sono soppresse
le parole “di liquidazione e”. 2. All’art. 59, comma 1, del
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
a) la
lettera l) del comma 1 è abrogata;
b)
b) i
commi 2 e 3 sono abrogati. 3. Con riferimento ai periodi di
imposta antecedenti il 2003, sono fatti sali gli effetti delle
disposizioni regolamentari eventualmente emanate dai comuni a norma
dei commi 1, lettera l) 2 e 3 dell’art.59 del decreto legislativo
1997, n.446. Motivazione L’articolato
riprende una proposta analoga avanzata in sede Anci,
apportando alcune modificazioni finalizzate ad una migliore
comprensione della natura dell’atto di accertamento evitando il
rischio di forzature interpretative che ne l testo originario
potevano far insorgere l’ipotesi di una abolizione nel panorama
dell’ICI, delle operazioni dei mera “liquidazione” dell’imposta
dovuta. Art 18
Comma 13 bis aggiuntivo
A partire dall’anno 2003, è istituito un fondo presso il Ministero dell’Interno
per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati
dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, recante determinazione delle tariffe d’estimo e
delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell’articolo 9,
comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni
interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire
agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all’applicazione
dell’aliquota minima dell’ICI, pari allo 0,4 per mille, in
quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente
della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti
erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti
erariali pari al gettito ICI valutato nella misura dello 0,4 per
mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione
recata dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
159 del 2002.
Il
fondo è determinato, a partire dal 2003, in 20 milioni di euro. Entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il
Ministero dell’Interno, sentito il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta
un regolamento per l’equa assegnazione delle risorse ai circa 280
comuni interessati. Conseguentemente in tabella A, rubrica del
Ministero dell’Interno, gli stanziamenti previsti sono ridotti di
20 milioni di euro, a partire dall’anno 2003”. Art. 20 Comma 4 Specificare
al comma 4 subito dopo le parole “sono
a carico delle amministrazioni di competenza nell’ambito delle
disponibilità dei rispettivi bilanci” le seguenti parole: “tranne gli oneri aggiuntivi, determinati da un
criterio che va oltre il recupero dello scarto fra inflazione
programmata e inflazione reale per il primo biennio e il tasso di
inflazione programmata per il secondo biennio, derivanti dal
protocollo d’intesa tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002
che è a carico dello Stato. Conseguentemente gli stanziamenti
previsti in tabella A, rubrica Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sono ridotti di 190 milioni di euro per anno, a decorrere
dal 2003”. Motivazione
Il
principio in base al quale gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali sono a carico delle amministrazioni di competenza non
può assolutamente valere per quanto previsto dal protocollo d’intesa
tra Governo e Sindacati del 6 febbraio 2002 che avrà sul contratto
degli enti locali una ripercussione economica pari ad una maggior
spesa di circa 185 milioni e mezzo di euro (370 miliardi di vecchie
lire). Art. 21
I commi 1 e 2 sono abrogati
Art 21 Comma
2 Sostituire
le parole “29 settembre
2002” con le parole “31 dicembre 2002” e aggiungere le
seguenti parole “comprese le procedure di reclutamento, di mobilità o di
riqualificazione del personale che a quella data risultino in corso
di espletamento” . Motivazione Le
disposizioni al blocco delle dotazioni organiche sono in netto
contrasto con il principio di autonomia e con tutte le disposizioni
normative degli ultimi 10 anni che avevano responsabilizzato le
amministrazioni locali con netti successi di carattere economico e
finanziario. Oltretutto viene imposto il principio della invarianza
della spesa e del numero. Ciò paralizza gli enti
imponendo la
cristallizzazione della propria dotazione organica al 29 settembre
2002. Art. 21 Comma
4 dopo
le parole “alle
amministrazioni di cui al comma1” aggiungere le seguenti
parole “fatta eccezione per i comuni sotto i 5000 abitanti e i comuni sopra i
5000 abitanti che hanno rispettato il patto di stabilità” Motivazione La
norma prevede il divieto
di assunzione di personale a tempo indeterminato a tutti gli enti
locali senza alcuna distinzione, non esclude nè
i piccoli comuni, nè lega tale
principio al mancato rispetto del patto di stabilità. Inoltre le deroghe di cui al comma 5 (assunzioni nel limite
di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa annua pari a 200 milioni di euro) non sono estese agli
enti locali, nè è estesa agli stessi
la possibilità prevista al comma 6 di autorizzare l’assunzione
dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002. Art 21 Al comma 7 aggiungere
le seguenti parole “..nonchè
alla Polizia Municipale” Art.
21 Comma
8 Sopprimere
le parole: “fino all’emanazione – sino a – le disposizioni
di cui al comma 4” Art 21 Al
comma 8 dopo le
parole “comuni con
popolazione superiore a 5000 abitanti” aggiungere le
seguenti parole “che non hanno rispettato le disposizioni relative al patto di
stabilità per l’anno 2002”.
Eliminare le parole “e
gli altri enti locali”. Dopo
le parole “entro
percentuali non superiori al 50 per cento” aggiungere le
parole “arrotondabili all’unità” Motivazione Il
comma 8 consente una deroga al blocco per i comuni sopra i 5000
abitanti e per gli altri enti locali demandando ad un D.P.C.M.,previo
passaggio in conferenza unificata, il compito di individuare criteri
e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato e comunque
condizionando tali assunzioni al turn-over e per di più entro
il 50 per cento. Il tutto appesantito dal fatto che, nelle
more del suddetto provvedimento governativo, il blocco è assoluto.
Si sottolinea altresì che, qualora i D.P.CM
non venissero emanati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
Finanziaria, (cosa alquanto probabile) ciò bloccherebbe per tutto l’anno
ed in modo irreversibile tutti i comuni.. Le
limitazioni suddette andrebbero pertanto riferite solo a quegli enti
che non hanno rispettato il patto di stabilità per l’anno 2002,
escludendo da tali limiti i comuni fino a 5000 abitanti nonchè
gli altri enti locali. D’altra parte risulterebbe veramente
impossibile per i comuni piccoli assumere solo in caso di cessazioni
dal servizio, in quanto tale eventualità spesso non si verifica
nemmeno nei termini di una unità l’anno. Si
sottolinea inoltre che non è chiaro il passaggio che fa riferimento
alla “percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate
correnti superiore alla media regionale per fasce demografiche”.
Si chiede di chiarire a quale dato ci si sta riferendo. Art 22 Comma
6: al
termine del comma 6 aggiungere " fermi restando i livelli di
prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico
2002/2003" Motivazione
La
riduzione di personale statale produce automaticamente due effetti: -rispetto
alle necessità di integrazione dei disabili, fa immediatamente
aumentare la richiesta di intervento dei servizi comunali, che
nonostante non siano sostitutivi comunque rappresentano per famiglie
e scuole autonome l’unica possibilità di intervento alternativo; -rispetto alle politiche concertative
contenute anche nella precedente finanziaria riduce la particolare
attenzione ai progetti legati alle difficoltà dei territori, unica
novità per le scuole in regime di autonomia scolastica. Pertanto poiché si
condivide la necessità di riequilibrare le presenze del personale,
ma non quella di sottrazione di risorse alla scuola, si ritiene che
l’articolo 22 comma 6, che prevede un decreto del Miur
per la fissazione del contingente entro cui si attiveranno i posti
di sostegno in scala nazionale, debba stabilire il mantenimento a
livello nazionale delle prestazioni dell’anno scolastico
precedente. Non
richiede copertura, come da relazione tecnica. Art 22 Comma
8 dopo
le parole “ servizi di pulizia, igiene ambientale”
aggiungere"e di vigilanza ". Motivazioni
La
riduzione del numero dei collaboratori scolastici per l’affidamento
dei servizi di pulizia a ditte di appalto, specialmente nelle
piccolissime realtà, succursali etc,
potrebbe non garantire lo svolgimento di tutti i compiti del
personale, pertanto l’assunzione di alcune funzioni aggiuntive da
parte delle ditte, consentirà al personale presente di poter
assicurare lo svolgimento dei compiti non delegabili, quale ad
esempio l’assistenza di base ai disabili.E’ impossibile
quantificare il costo poiché riferito alle gare di appalto delle
scuole, che dotranno diminuire l’
organico dei collaboratori in ragione dei compiti loro sottratti.
Art 28
Comma
3 sostituire
le parole “sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano” con
le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata”. Art 30 Comma
1 Abrogato Conseguentemente all’onere pari a 31 milioni di euro per
ogni anno,si provvede mediante riduzione di 31 milioni di euro per
anno, alla Tabella A, Ministero della Salute. Motivazione
L’introduzione
del ticket per le cure termali produce gravi danni al turismo dei
Comuni termali. Art.
33 Introdurre
il seguente comma aggiuntivo. “4. Per dare attuazione al punto II.6 dell’intesa
interistituzionale di programma del 20 giugno 2002
e per favorire l’interazione tra i diversi livelli di
programmazione e di gestione delle risorse dedicate allo sviluppo
delle aree sottoutilizzate di cui al
presente articolo e all’articolo 34, è istituito un comitato
congiunto composto da una rappresentanza del CIPE e da
rappresentanti delle Regioni e degli Enti Locali, designati dalla
Conferenza Unificata”. Art.
34 Comma1 Alla fine del comma 1 aggiungere la seguente frase: “In via
prioritaria la dotazione aggiuntiva deve essere destinata alla
copertura degli oneri a carico dello Stato, sia per la parte
imprenditoriale che per quella infrastrutturale,
dei patti territoriali che hanno partecipato al bando del 28
febbraio dell’anno 2001 e che non sono stati ancora decretati per
mancanza di risorse finanziarie”. Motivazione Si propone di finanziare i patti territoriali che hanno
partecipato, con esito favorevole, al bando del 28 febbraio del
2001, e che non sono mai stati decretati per mancanza di risorse. Art 35 Comma 1 lettera b) Dopo le parole “della Cassa Depositi e Prestiti” Aggiungere le parole: “d’intesa con la Conferenza
Unificata” Motivazione Trattandosi di interventi di interesse regionale e locale si
propone una concertazione con la Conferenza Unificata. Art.
35 Comma 1 lettera c) La lettera c) è sostituita dalla seguente: c) “57. Le cause, le modalità ed i tempi di revoca e
riduzione delle anticipazioni sono stabilite dal Consiglio della
Cassa Depositi e Prestiti, d’intesa con la Conferenza Unificata,
nel rispetto della natura rotativa del fondo, per assicurarne il
più efficace utilizzo”. Motivazione La
Cassa Depositi e Prestiti stabilisce, sempre attraverso la
determinazione del Consiglio di Amministrazione, le cause e le
modalità di revoca e riduzione degli stanziamenti, mentre nella
precedente sezione il rimborso era concordato con la Cassa
Depositi e Prestiti, dopo il perfezionamento della provvista
finanziaria, e con tempi e modalità stabiliti dalla stessa legge. Si propone il concerto con la Conferenza Unificata per
individuare meccanismi di accesso condivisi da tutti i soggetti
istituzionali interessati. Art 36 Comma 5 Dopo le parole fissa con proprio decreto inserire la parole
“d’intesa con la Conferenza Unificata” Motivazione Si propone il concerto con la Conferenza Unificata per
individuare meccanismi di accesso condivisi da tutti i soggetti
istituzionali interessati. Tabella C Rubrica:
legge 431 del 1998 “disciplina delle locazioni e del rilascio di
immobili ad uso abitativo (art. 11, comma 1) Gli
stanziamenti previsti sono così incrementati: 2003
2004
2005 +
3 milioni di euro
+3milioni di euro
+3 milioni di euro Conseguentemente
sempre in tabella, rubrica Ministero dell’Economia e delle
Finanze, legge 468 del 1978, articolo 9 ter,
fondo di riserva, gli stanziamenti previsti sono così ridotti 2003
2004
2005 -
3 milioni di euro
-3 milioni di euro
-3 milioni di euro Motivazione Il
Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni, previsto dalla legge
431 del 1998, offre ai cittadini meno abbienti un contributo per
accedere al mercato privato delle locazioni. Nella previsione
triennale della legge finanziaria per il 2002 veniva già prevista
Nella previsione triennale della legge finanziaria per il 2002,
veniva già prevista la decurtazione di 3.000.000 di Euro del fondo
per il sostegno all’accesso alle locazioni abitative per l’anno
2003. Tale
decisione mette in difficoltà in primo luogo le famiglie che hanno
stipulato contratti pluriennali contando sul contributo pubblico all’affitto,
senza il quale rischiano la morosità; i Comuni, che non hanno oggi
capacità di aumentare la spesa per le note ragioni di rispetto dei
parametri europei sul controllo della spesa pubblica, e per la
scarsità di risorse a loro disposizione, non possono essere
lasciati soli nel fornire supporto ai privati. Si
ritiene quindi indispensabile almeno il mantenimento del fondo al
livello di dotazione dell’anno
2001, pari a 336 milioni
di Euro. Emendamento al Bilancio Tabella 8 Ministero dell’Interno UPB 2123 Capitolo 1332 Rimborso IVA per servizi esternalizzati
competenza
+ 263 milioni di euro
cassa
+ 263 milioni di euro Conseguentemente Alla Tabella 2 Ministero dell’Economia e delle Finanze UPB 4152 Capitolo 3001 Ridurre gli stanziamenti previsti nel modo seguente:
competenza:
- 263 milioni di euro
cassa
- 263 milioni di euro Motivazione Si propone un rimborso IVA pari a quello ottenuto nell’anno
2002. Emendamento al Bilancio Tabella 8 Ministero dell’Interno Anni 2003 UPB 2233 Capitolo 7.238 Fondo IVA Trasporti
competenza
+ 250 milioni di euro
cassa
+ 250 milioni di euro Conseguentemente alla Tabella 2 Ministero dell’Economia e delle Finanze UPB 4152 Capitolo 3001 Ridurre gli stanziamenti per i seguenti importi
competenza
- 250 milioni di euro
cassa
- 250 milioni di euro Motivazione Si
propone un rimborso IVA pari a quello ottenuto nel 2002. Tabella 1 – Limiti di impegno
2003
2004
2005 Legge
362 del 1998 art.
1, comma 1: Edilizia
Scolastica (3.2.3.9
- 7080)
10.000
20.000
-
Conseguentemente
Ministero delle Attivita'
Produttive Tabella 1
2003
2004
2005 Legge
266 del 7 agosto 1998 art.
4, comma 3: Interventi
per l'industria aereonautica (3.2.3.8
- 7420)
--
80.000
--
Motivazione
Lo stanziamento richiesto risulta indispensabile per l'edilizia scolastica, in quanto il mancato finanziamento per gli anni 2002 e 2003 ha posto in serie difficoltà gli Enti Locali, responsabili, ai sensi di legge, del mancato adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici, la cui scadenza risulta prevista per il 2004. |
La pagina
- Educazione&Scuola©