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CONFERENZA
DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME La
Legge finanziaria 2003 è la prima legge finanziaria che viene
predisposta dopo le modifiche costituzionali del Titolo V. Pur
intervenendo in una situazione economica che presenta criticità e
problemi derivanti dalla mancata ripresa della congiuntura
internazionale, essa rappresenta per le Regioni e le Province
autonome un passaggio fondamentale per avviare a soluzione le
questioni finanziarie pendenti più volte presentate al Governo, da
ultimo anche in occasione del parere sul Dpef
2003/2006. La manovra 2003 deve
considerare la problematicità di tali questioni - non più
ulteriormente procrastinabili – affrontandole e risolvendole,
sia per non mettere in crisi gli equilibri finanziari delle Regioni,
sia per non incrinare un rapporto istituzionale che finora ha visto
le Regioni e le Province autonome fiduciose e anche pazienti
nonostante le elusioni e i dinieghi del Governo. Le
proposte illustrate nell’incontro del 25 settembre 2002 con il
Presidente del Consiglio dei Ministri per la presentazione delle
linee guida della prossima manovra finanziaria non sono
condivisibili ed accrescono le preoccupazioni in ordine alla
sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al “welfare”,
alla sanità, nonché ad altri servizi pubblici essenziali. Per
questo, le Regioni chiedono al Governo ogni sforzo possibile per
evitare che alcune delle proposte illustrate ieri trovino una
collocazione nella Legge finanziaria tale da rendere inevitabile una
“frattura istituzionale” che non gioverebbe alla tenuta del
Sistema Paese. Sono
questi i motivi che inducono la
Conferenza dei Presidenti delle Regioni a chiedere un incontro
urgentissimo al Presidente del Consiglio che consenta un’analisi
di dettaglio dell’impianto della Legge in tutti gli aspetti i cui
effetti incidano direttamente o indirettamente sui bilanci
regionali. Dovrà trattarsi di un incontro che permetta il
dialogo e il confronto tra diverse proposte in campo perché la
prossima Legge finanziaria possa dirsi effettivamente condivisa
dalle Regioni. Roma,
26 settembre 2002 Sintesi delle principali
indicazioni delle Regioni riguardo al
prossimo d.d.l. finanziaria 2003 Le Regioni chiedono l’immediata
applicazione del punto 4 parte II dell’Intesa interistituzionale
del 20 giugno 2002, in cui si prevede la necessità di: ·
costituire un Conferenza
mista per definire l’impianto complessivo del federalismo fiscale; ·
avviare il trasferimento
delle risorse necessarie per svolgere le competenze esclusive
derivanti dalla L.C. 3/2001. Tali
adempimenti dovevano, peraltro, essere già previsti nel testo del
DPEF 2003 - 2006. La
Conferenza mista dovrà essere ispirata ai seguenti principi:
a)
autonomia finanziaria di entrata e di spesa: le Regioni, in quanto equiordinate
allo Stato, soggiacciono soltanto a norme aventi requisito di
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario;
b)
coordinamento finanza pubblica: Stato e Regioni, per il raggiungimento dei comuni
obiettivi nel quadro del Patto di stabilità dovranno operare d’intesa
e in modo coordinato;
c)
coordinamento del sistema tributario: le Regioni stabiliscono tributi propri su basi
imponibili non toccate da imposizioni statali, lo Stato indicherà i
tributi sui quali le Regioni potranno avere addizionali;
d)
monitoraggio
concordato delle entrate e messa a disposizione reciproca dei dati,
agenzie fiscali come centri di servizio tributari di Stato, Regioni
ed Enti locali;
e)
abolizione di tutti i trasferimenti erariali e loro sostituzione con aliquote di
compartecipazione ai grandi tributi erariali Irpef,
Iva, Irpeg; fatta salva la previsione di
un fondo speciale dello Stato per destinare risorse aggiuntive ed
effettuare interventi speciali;
f)
previsione di meccanismi perequativi a favore dei territori con minore capacità
fiscale per abitante, salvaguardando il principio del finanziamento
delle funzioni con il gettito dei tributi raccolti sul territorio;
g)
estensione alle Regioni della esenzione fiscale per le operazioni di trasformazione e soppressione
di enti pubblici, di organizzazione della gestione di funzioni che
preveda la costituzione di società, di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico; Richieste specifiche per
la finanziaria 2003 Neutralità fiscale
a)
applicazione
anche alle Regioni dei benefici
fiscali della legge 410/2001. Il parere dell'Agenzia delle
Entrate sul tema della esenzione fiscale del trasferimento dei beni
ferroviari di cui all'art. 8 del d.lgs.
422/97 non è infatti sufficiente a risolvere la questione sulla
possibilità di esenzione fiscale in operazioni di trasformazione di
enti e di valorizzazioni del patrimonio;
b)
modifiche al regime fiscale IVA sanità. L’IVA sugli acquisti costituisce un costo puro,
a causa della non deducibilità della stessa, ciò aumenta l’onere
delle prestazioni erogate;
c)
il regime fiscale del trasferimento di beni e dell’esternalizzazione
di servizi in capo a nuovi soggetti costituiti nell'ambito di
riorganizzazioni nel Servizio Sanitario Regionale e in altri ambiti
di competenza regionale, deve essere orientato a rendere permanente
ed esteso un regime fiscale agevolato, ossia non limitato alle
sperimentazioni gestionali;
d)
adeguato finanziamento,
a carico del bilancio dello Stato, del capitolo relativo alla
erogazione a favore degli Enti emittenti del 50% dell’aliquota
dell’imposta sostitutiva (12,5%) che grava sugli interessi
percepiti dai sottoscrittori delle obbligazioni (L. 724/94 – art.
35 e Dlgs 239/96 – art. 1 – comma
2). Patto
di stabilità Escludere dai vincoli del Patto stesso le spese
finanziate con trasferimenti statali e quelle che per loro natura
rivestono carattere di eccezionalità. Le Regioni in ordine alla
strategia di contenimento della spesa corrente, in mancanza di
specificazioni su quali settori inciderà la manovra, esprimono le
proprie preoccupazioni in merito. La
questione sanità L’accordo dell’agosto 2001 tra Governo e
Regioni sulla spesa sanitaria ha significato per le Regioni un
incremento delle risorse per il periodo 2001-2004 superiore a quanto
previsto in precedenza (accordo agosto 2000, legge finanziaria
2001), ma comunque non ancora allineato al fabbisogno. Le Regioni,
con riferimento alle azioni di controllo e di razionalizzazione dell’acquisto
di beni e servizi, ritengono che tali azioni rientrino nella loro
sfera di competenza e le stanno già attivando, in base al principio
di responsabilità amministrativa e politica. Le regioni comunque
ritengono che il problema del finanziamento della spesa sanitaria
sia serio e vada affrontato nel suo complesso. La
casa e le infrastrutture Finanziare per il futuro l’edilizia
residenziale pubblica, competenza trasferita alle Regioni dal D.lgs
112/98 con almeno 1.100.053.195,06 euro (2130 mld
di lire) l’anno, che equivalgono alla media dei finanziamenti
assicurati al settore dallo Stato nel triennio di riferimento per la
spesa storica 1995/1997. Le Regioni chiedono inoltre che vengano
distribuite alle stesse per i loro interventi di politica abitativa,
le risorse del bilancio dello Stato sull’edilizia residenziale
pari a residui passivi per circa 570 milioni di euro (1.100 miliardi
di lire circa). IVA
trasporti Le Regioni hanno ottenuto il recupero dell'IVA attraverso
il d.lgs.472/99 che ha previsto allo scopo maggiori contributi
statali a favore delle Regioni; tuttavia non viene restituita
l'intera somma ma viene operata una decurtazione del 38,55% pari
alla quota di compartecipazione IVA di tutte le Regioni e del 10%
per la quota spettante all'UE. La trattenuta del 38,55% è
assolutamente infondata perché le Regioni dalla compartecipazione
IVA non hanno ricevuto risorse aggiuntive ma solo risorse
sostitutive di trasferimenti statali soppressi di pari ammontare. Le
Regioni chiedono che venga assicurato loro il recupero dell'IVA
senza la decurtazione del 38,55%. Riduzione gettito accisa sulla benzina Nei fatti la manovra statale si è concretizzata in una sottrazione di entrate per le regioni, in parte ripianata a seguito dall'attività svolta dal gruppo di lavoro Regioni - Ministero delle Finanze, che ha portato al riconoscimento di una perdita annua per le regioni di € 342.582.904,24 (lire 663.333.000.000) fino al 2000. Diventa necessario costituire, come già avvenuto nel 1999, un tavolo di lavoro Stato - Regioni per l'aggiornamento e il riconoscimento di risorse compensative per queste minori entrate. Contratto
autoferrotranvieri 2000-2003 A novembre
del 2000, le Regioni e le Autonomie Locali hanno sottoscritto con i
Ministeri del Lavoro e dei Trasporti un protocollo d'intesa al fine
di assicurare la copertura finanziaria degli oneri legati al rinnovo
del CCNL autoferrotranvieri e per
permettere la chiusura delle trattative sindacali. Nel protocollo si
prevedeva l'impegno dei sottoscrittori ad affrontare congiuntamente
i problemi delle dinamiche contrattuali oltre il 2001. Per gli anni
2002 – 2003, venendo a mancare l’intervento dello Stato l’onere
complessivo per le Regioni è stimato in oltre € 211.747.328,63
(410 mld di lire) - effetti del I
biennio. Questo importo non tiene conto dei maggiori oneri legati
alla rinegoziazione economica del II
biennio del contratto. Decentramento
amministrativo ex legge 59/1997 e DLGS 112/1998 Per quanto concerne
il federalismo amministrativo (decentramento Bassanini)
occorre risolvere definitivamente questioni di carattere finanziario
e organizzativo che incidono pesantemente sull’esercizio delle
competenze trasferite alle Regioni e agli Enti locali, tenuto conto
che in molte Regioni risultano criticità per quanto concerne
specifiche materie peculiari di ciascuna realtà. Esaminiamo ora in dettaglio alcuni singoli capitoli del rapporto Stato Regioni.
SANITÀ In merito alla Sanità, di seguito sono articolate proposte di modifica e
osservazioni al d.d.l. Proposte : ·
Attivazione
contratti di formazione per medici specializzandi
in
attuazione della legge 368/1999 le Regioni, nell’esprimere
accordo, richiedono che i costi incrementali derivanti da tale
attivazione – pari a circa 100 milioni di euro annui – siano
coperti con fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’Accordo
dell’8 agosto. ·
Piano
straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria
nei grandi centri urbani (art. 71 l. 448/98): a seguito della decurtazione del
finanziamento assegnato, non si è avuta alcuna assicurazione
formale da parte del Governo relativa al ripristino dell’assegnazione
complessiva delle somme ripartite a tutte le Regioni con il decreto
del 22 marzo 2001. Si chiede pertanto il ripristino delle somme
decurtate e si propone l'inserimento del seguente emendamento: "L'importo di € 1.239.496.557,81
stanziato dall'articolo 71 della Legge 23 dicembre 1998 n. 488 e
successive integrazioni e decurtato dal Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, è reintegrato per
l'importo di € 209.907.192,70." Occorre pertanto disporre nella Tabella D
della finanziaria, il rifinanziamento
dell'intero importo stanziato. ·
Previsione
finanziamento II fase programmi regionali ristrutturazione edilizia
e ammodernamento tecnologico Non risultano previste nella tabella D le
somme necessarie per la copertura del finanziamento degli Accordi di
programma ex art. 5 bis del DLgs 502/92
e successive modificazioni. Peraltro, vi sono Regioni che hanno di
recente completato la programmazione sanitaria, anche in
applicazione della Legge 405/2001 e che hanno in corso la
definizione dell’accordo di programma. Occorre prevedere la quota di
finanziamento utilizzabile nel 2003 sia per dare attuazione agli
accordi di programma in fase di esecuzione sia per avviare la
operatività di quelli la cui sottoscrizione, negli stanziamenti
generali già programmati ·
Previsione
normativa relativa alla costituzione della Struttura interregionale
per la negoziazione della disciplina dei rapporti con il personale,
medici ed altre professionalità sanitarie, convenzionato con il
S.S.N.: Il comma 9 dell'articolo 4 della legge 412/91
è così sostituito: " 1. È istituita la struttura
tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il
personale convenzionato con il S.S.N.. 2. tale struttura, che rappresenta la
delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi
riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è
costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Provincie
autonome di Trento e di Bolzano. 3. La delegazione di cui al comma precedente
è assistita, limitatamente alle materie di rispettiva competenza,
da rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Welfare
e della Salute, designati dai rispettivi Ministri. 4. Con accordo della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie
autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione
collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di
quanto previsto dagli articoli 40, 41,42,42,46.47,48,49 del Decreto
Legislativo 165/2001"
·
Proposta
di costituzione di un organismo unico, d’intesa tra Governo e Regioni e Province
autonome, per il governo della spesa farmaceutica. All’interno di
detto organismo confluiranno le funzioni della CUF, della
Commissione nazionale per la Spesa farmaceutica e dell'Osservatorio
sui Farmaci, che cesseranno di esistere. In sede di Conferenza Stato
Regioni saranno dati gli indirizzi generali per il lavoro di detto
organismo. Va assicurato l’accesso al FSN a tutte le Regioni cosi come determinato
dall’Accordo dell’8 agosto 2001, ferma restando la successiva
verifica del rispetto delle condizioni previste dall’Accordo
stesso. Le Regioni, prendendo atto della necessità di non aumentare la
pressione fiscale complessiva, rilevano che occorre
coerentemente ripristinare le condizioni previste nell’accordo,
per assicurare gli obiettivi che il patto si prefigge e cioè, la
tenuta del sistema sanitario e l’erogazione dei livelli di
qualità nelle prestazioni ai cittadini, individuando, congiuntamente
con il Governo, le necessarie soluzioni. DECENTRAMENTO Le Regioni concordano sull’eliminazione dei trasferimenti erariali per
la costituzione di un fondo unico di cui però non è prevista la
confluenza nel sistema delle compartecipazioni di cui al decreto
legislativo n°56/2000; si richiede l’intesa con la
Conferenza Stato Regioni per l’individuazione dei
trasferimenti erariali correnti da attribuire al fondo. In merito all’attuazione del decentramento amministrativo si
ricorda che la fiscalizzazione delle risorse doveva iniziare con
il 1° gennaio 2003. La norma contenuta nel ddl
prevede lo slittamento di un anno (1° gennaio 2004). Le
Regioni chiedono che, d’intesa con la Conferenza Stato
Regioni, vengano individuate le partite concluse da includere nel
nuovo sistema di finanziamento prevedendo altresì la definizione
delle partite aperte relativamente al personale ed alle
materie per le quali sono state richieste le rideterminazioni
di tipo finanziario (si evidenzia che per alcune materie manca
ancora il DPCM di assegnazione delle risorse – Edilizia
residenziale 1.100 ml di euro; Sicurezza dei percorsi- in via di
quantificazione;, per altre deve essere attuato – Agricoltura;
Istruzione) senza contare la mancata congruità delle
risorse per alcune materie, al fine di completare il processo entro
la scadenza del 30 giugno per la rideterminazione
definitiva delle aliquote. Resta da chiarire l’esclusione delle
risorse per il Trasporto pubblico locale e per la Salute umana e
veterinaria dalla fiscalizzazione. L’importo dei trasferimenti assegnati alle Regioni nel 2001 è pari a
4.500 milioni di euro; le Regioni hanno inoltre individuato ulteriori
somme, necessarie ai fini di congruità per l’esercizio delle
funzioni, ammontanti a 3.200 milioni di euro di cui una quota
rilevante è relativa all’Edilizia Residenziale Pubblica il cui
fabbisogno è quantificato in 1.100 milioni di euro. TAGLI AI TRASFERIMENTI La norma prevede la riduzione del 2,5% delle dotazioni finanziarie per
gli enti previsti in tabella C: tale manovra dovrebbe configurarsi
unicamente quale misura di razionalizzazione del comparto statale. La norma delinea altresì un taglio anche per gli enti pubblici non
rientranti nella Tab.C. per cui ne
andrebbe precisata la portata ed il riflesso sui trasferimenti alle
Regioni in quanto diventerebbe inaccettabile la riduzione
unilaterale degli stanziamenti di bilancio destinati alle Regioni. ENTRATE Per quanto riguarda le minori entrate accisa
/ tassa automobilistica, si concorda sulla previsione inserita
in finanziaria di erogare le risorse in base alle
determinazioni della Conferenza Stato regioni. Si rinnova la
necessità di prevedere il recupero dell’erogazione che
attualmente avviene con due anni di ritardo. Non vengono adeguate le risorse per la copertura di queste perdite come
richiesto dalle Regioni in sede di Conferenza dei Presidenti. Si ribadisce, inoltre, che anche queste risorse dovrebbero rientrare nel
sistema di fiscalizzazione del d.lgs.56/00. La riduzione dell’IRAP (art. 5) attraverso nuove deduzioni e nuove
modalità di determinazione della base imponibile nonché la proroga
delle agevolazioni per il settore agricolo (art.10), riducono i
gettiti regionali senza prevedere le necessarie compensazioni con un
altro tributo o quote di compartecipazione; L’IRAP rappresenta
un tributo regionale che assicura manovrabilità in termini di
determinazione sia della base imponibile che di aliquota la cui
sostituzione non può essere fatta attraverso meri trasferimenti
statali (fondo di garanzia).
PATTO DI STABILITÀ Si conferma l’adesione agli obiettivi del patto di stabilità interno
(articolo 16) previsto per le Regioni e confermato per il triennio
2003-2005; con riferimento al comma 10 si ribadisce la necessità di
chiarirne la portata, nel senso di prevedere che il livello annuale
di finanziamento della spesa sanitaria sia conforme a quello dell’accordo
8 agosto 2001 senza alcuna decurtazione preventiva. Attualmente il rispetto del raggiungimento degli obiettivi collegati al
patto di stabilità interno viene formalmente comunicato dai
Presidenti delle Regioni e Province autonome; è, quindi, del tutto
impraticabile ed inopportuna la previsione di una certificazione
sottoscritta dal responsabile finanziario. BENI E SERVIZI In materia di acquisto di beni e servizi vengono introdotte norme di
principio e coordinamento in una competenza strettamente regionale
trattandosi di autonomia gestionale oltre a disposizioni che
assumono il carattere “ispettivo”; pur condividendo la
necessità di recuperare margini di efficienza si fa rilevare che
i risparmi derivanti dall’adesione a CONSIP e gli acquisti
centralizzati sono solo “attesi” e dipendono dall’esito
delle gare e dalla tempistica delle scadenze dei contratti in corso;
d’altro canto le Regioni si sono già attivate autonomamente con
sistemi di budgetizzazione delle risorse
di funzionamento, con i sistemi di controllo di gestione affinché
trovino piena applicazione le manovre di risparmio; anche in questo
caso l’autonomia regionale deve essere rispettata. PERSONALE Non è prevista alcuna norma per la copertura degli oneri contrattuali
degli autoferrotranvieri,
questione più volte ricordata dalle Regioni. Per gli anni 2002 – 2003, venendo a mancare l’intervento dello
Stato l’onere complessivo per le Regioni è stimato in circa
€ 212 milioni di euro (410 mld di
lire) - effetti del I biennio. Questo importo non tiene conto dei
maggiori oneri legati alla rinegoziazione
economica del II biennio del contratto. Sono posti a carico delle Regioni tutti gli oneri derivanti dai rinnovi
contrattuali per il biennio 2002-2003 anche per il personale del Servizio
Sanitario. Si evidenzia che la situazione si presenta estremamente diversificata da
Regione a Regione come mostra il tasso di incidenza delle spese di
personale sul totale delle riscossioni tributarie (indice calcolato
dalla Corte dei Conti) preso in considerazione al comma 8 dell’articolo
21 del disegno di legge. È opportuno infatti non operare indistintamente ma concordare azioni
diversificate e mirate alla razionalizzazione della spesa;
diversamente si correrebbe il rischio di penalizzare le Regioni che
già hanno iniziato un percorso virtuoso in termini di
ottimizzazione delle risorse umane ed organizzative. ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI L’articolo 15 tratta unilateralmente della necessità da parte dello
Stato di acquisire ogni utile informazione sul comportamento
degli enti e organismi pubblici oltre a richiamare l’esigenza di
monitoraggio delle informazioni finanziarie tramite apposita
codifica uniforme, pena il blocco da parte delle Tesorerie delle
disposizioni di pagamento. Si richiama l’attenzione sull’impostazione di un sistema di scambio
di informazioni tra Stato e Regioni rinnovando l’impegno delle
Regioni a definire tale materia tramite un accordo. Sembra inopportuno ribadire con norma statale quanto già stabilito
chiaramente dall’articolo 119 della Costituzione
accompagnandolo con l’introduzione di sanzioni pecuniarie a carico
degli amministratori. ISTITUZIONE DI FONDI Nel condividere l’obiettivo di incrementare efficacia ed efficienza al
finanziamento degli investimenti, le Regioni sottolineano la
necessità di superare la gestione centralizzata dei Fondi,
soprattutto nelle materie di competenza regionale. Centralizzazione che, confliggendo con le
autonomie regionali per gli interventi relativi allo sviluppo dei
propri territori, determinerebbe un possibile rallentamento delle
erogazioni in termini di cassa con riflessi negativi sui flussi
finanziari delle Regioni. Tale peculiarità si enfatizza in ordine alle strategicità
degli interventi programmati nelle aree del Mezzogiorno, ove
assumono valenza di fattore di sviluppo fondamentale
nell’economia di quei territori il cui protagonismo decisionale
costituisce garanzia per una migliore allocazione delle risorse
anche in termini di complementarietà dei Fondi comunitari.
FONDO POLITICHE SOCIALI Viene previsto il riversamento del Fondo per le politiche sociali in un
Fondo senza vincoli di destinazione. Si concorda con questa scelta
precisando che finanziaria prevede un sistema di ripartizione
annuale dei fondi alle Regioni a fronte della richiesta regionale
di includere anche il fondo politiche sociali tra i trasferimenti da
sopprimere e sostituire con compartecipazioni ai tributi. È prevista la definizione tramite intesa dei livelli essenziali delle
prestazioni da garantire sul territorio nazionale e modalità per il
loro monitoraggio. FONDO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE Vengono introdotte norme di principio e coordinamento (art. 36, 3c.) che
comportano la necessità di adeguare anche le leggi regionali in
materia di incentivi alle imprese. La concessione di contributi
dovrà basarsi sull’utilizzo di fondi rotativi che prevedano: la quota di rimborso non inferiore al 50%; la decorrenza del rimborso dal primo quinquennio fino ad un massimo di 10
anni; tasso non inferiore allo 0,5% annuo. Considerando che sulla base del nuovo Titolo V la materia “incentivi
alle imprese” è in parte materia a legislazione esclusiva
regionale (es. commercio, turismo…) è evidente l’incursione
statale nel disciplinare anche materie spettanti alle Regioni. L’introduzione di regole rigide a livello centrale perpetuerebbe le
criticità e l’inefficacia evidenziate dalle procedure statali
impedendo di conseguenza alle Regioni di esplicare delle politiche
mirate sulle esigenze imprenditoriali espresse in ciascuna realtà
territoriale. Per quanto riguarda le competenze del CIPE si ribadisce che sui programmi pregressi può essere previsto il suo intervento purché accompagnato dall’intesa con le Regioni mentre sui nuovi programmi di competenza regionale in base al nuovo titolo V il CIPE non può più dare indicazioni di carattere amministrativo procedurale. |
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