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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

La Legge finanziaria 2003 è la prima legge finanziaria che viene predisposta dopo le modifiche costituzionali del Titolo V. Pur intervenendo in una situazione economica che presenta criticità e problemi derivanti dalla mancata ripresa della congiuntura internazionale, essa rappresenta per le Regioni e le Province autonome un passaggio fondamentale per avviare a soluzione le questioni finanziarie pendenti più volte presentate al Governo, da ultimo anche in occasione del parere sul Dpef 2003/2006.

La manovra 2003 deve considerare la problematicità di tali questioni - non più ulteriormente procrastinabili – affrontandole e risolvendole, sia per non mettere in crisi gli equilibri finanziari delle Regioni, sia per non incrinare un rapporto istituzionale che finora ha visto le Regioni e le Province autonome fiduciose e anche pazienti nonostante le elusioni e i dinieghi del Governo.

Le proposte illustrate nell’incontro del 25 settembre 2002 con il Presidente del Consiglio dei Ministri per la presentazione delle linee guida della prossima manovra finanziaria non sono condivisibili ed accrescono le preoccupazioni in ordine alla sostenibilità finanziaria, con particolare riferimento al “welfare”, alla sanità, nonché ad altri servizi pubblici essenziali.

Per questo, le Regioni chiedono al Governo ogni sforzo possibile per evitare che alcune delle proposte illustrate ieri trovino una collocazione nella Legge finanziaria tale da rendere inevitabile una “frattura istituzionale” che non gioverebbe alla tenuta del Sistema Paese.

 

Sono questi i motivi che inducono la Conferenza dei Presidenti delle Regioni a chiedere un incontro urgentissimo al Presidente del Consiglio che consenta un’analisi di dettaglio dell’impianto della Legge in tutti gli aspetti i cui effetti incidano direttamente o indirettamente sui bilanci regionali. Dovrà trattarsi di un incontro che permetta il dialogo e il confronto tra diverse proposte in campo perché la prossima Legge finanziaria possa dirsi effettivamente condivisa dalle Regioni.

 

Roma, 26 settembre 2002

 

Sintesi delle principali indicazioni delle Regioni riguardo  al prossimo d.d.l. finanziaria 2003

 

Le Regioni chiedono l’immediata applicazione del punto 4 parte II dell’Intesa interistituzionale del 20 giugno 2002, in cui si prevede la necessità di:

· costituire un Conferenza mista per definire l’impianto complessivo del federalismo fiscale;

· avviare il trasferimento delle risorse necessarie per svolgere le competenze esclusive derivanti dalla L.C. 3/2001.

 

Tali adempimenti dovevano, peraltro, essere già previsti nel testo del DPEF 2003 - 2006.

La Conferenza mista dovrà essere ispirata ai seguenti principi:

 

a)      autonomia finanziaria di entrata e di spesa: le Regioni, in quanto equiordinate allo Stato, soggiacciono soltanto a norme aventi requisito di principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

 

b)      coordinamento finanza pubblica: Stato e Regioni, per il raggiungimento dei comuni obiettivi nel quadro del Patto di stabilità dovranno operare d’intesa e in modo coordinato;

 

c)      coordinamento del sistema tributario: le Regioni stabiliscono tributi propri su basi imponibili non toccate da imposizioni statali, lo Stato indicherà i tributi sui quali le Regioni potranno avere addizionali;

 

d)      monitoraggio concordato delle entrate e messa a disposizione reciproca dei dati, agenzie fiscali come centri di servizio tributari di Stato, Regioni ed Enti locali;

 

e)      abolizione di tutti i trasferimenti erariali e loro sostituzione con aliquote di compartecipazione ai grandi tributi erariali Irpef, Iva, Irpeg; fatta salva la previsione di un fondo speciale dello Stato per destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali;

 

f)        previsione di meccanismi perequativi a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, salvaguardando il principio del finanziamento delle funzioni con il gettito dei tributi raccolti sul territorio;

 

g)      estensione alle Regioni della esenzione fiscale per le operazioni di trasformazione e soppressione di enti pubblici, di organizzazione della gestione di funzioni che preveda la costituzione di società, di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;

 

 

Richieste specifiche per la finanziaria 2003

 

Neutralità fiscale

 

a)      applicazione anche alle Regioni dei benefici fiscali della legge 410/2001. Il parere dell'Agenzia delle Entrate sul tema della esenzione fiscale del trasferimento dei beni ferroviari di cui all'art. 8 del d.lgs. 422/97 non è infatti sufficiente a risolvere la questione sulla possibilità di esenzione fiscale in operazioni di trasformazione di enti e di valorizzazioni del patrimonio;

 

b)      modifiche al regime fiscale IVA sanità. L’IVA sugli acquisti costituisce un costo puro, a causa della non deducibilità della stessa, ciò aumenta l’onere delle prestazioni erogate;

 

c)      il regime fiscale del trasferimento di beni e dell’esternalizzazione di servizi in capo a nuovi soggetti costituiti nell'ambito di riorganizzazioni nel Servizio Sanitario Regionale e in altri ambiti di competenza regionale, deve essere orientato a rendere permanente ed esteso un regime fiscale agevolato, ossia non limitato alle sperimentazioni gestionali;

 

d)      adeguato finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, del capitolo relativo alla erogazione a favore degli Enti emittenti del 50% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva (12,5%) che grava sugli interessi percepiti dai sottoscrittori delle obbligazioni (L. 724/94 – art. 35 e Dlgs 239/96 – art. 1 – comma 2).

 

Patto di stabilità Escludere dai vincoli del Patto stesso le spese finanziate con trasferimenti statali e quelle che per loro natura rivestono carattere di eccezionalità. Le Regioni in ordine alla strategia di contenimento della spesa corrente, in mancanza di specificazioni su quali settori inciderà la manovra, esprimono le proprie preoccupazioni in merito.

 

La questione sanità L’accordo dell’agosto 2001 tra Governo e Regioni sulla spesa sanitaria ha significato per le Regioni un incremento delle risorse per il periodo 2001-2004 superiore a quanto previsto in precedenza (accordo agosto 2000, legge finanziaria 2001), ma comunque non ancora allineato al fabbisogno. Le Regioni, con riferimento alle azioni di controllo e di razionalizzazione dell’acquisto di beni e servizi, ritengono che tali azioni rientrino nella loro sfera di competenza e le stanno già attivando, in base al principio di responsabilità amministrativa e politica. Le regioni comunque ritengono che il problema del finanziamento della spesa sanitaria sia serio e vada affrontato nel suo complesso.

 

La casa e le infrastrutture Finanziare per il futuro l’edilizia residenziale pubblica, competenza trasferita alle Regioni dal D.lgs 112/98 con almeno 1.100.053.195,06 euro (2130 mld di lire) l’anno, che equivalgono alla media dei finanziamenti assicurati al settore dallo Stato nel triennio di riferimento per la spesa storica 1995/1997. Le Regioni chiedono inoltre che vengano distribuite alle stesse per i loro interventi di politica abitativa, le risorse del bilancio dello Stato sull’edilizia residenziale pari a residui passivi per circa 570 milioni di euro (1.100 miliardi di lire circa).

IVA trasporti Le Regioni hanno ottenuto il recupero dell'IVA attraverso il d.lgs.472/99 che ha previsto allo scopo maggiori contributi statali a favore delle Regioni; tuttavia non viene restituita l'intera somma ma viene operata una decurtazione del 38,55% pari alla quota di compartecipazione IVA di tutte le Regioni e del 10% per la quota spettante all'UE. La trattenuta del 38,55% è assolutamente infondata perché le Regioni dalla compartecipazione IVA non hanno ricevuto risorse aggiuntive ma solo risorse sostitutive di trasferimenti statali soppressi di pari ammontare. Le Regioni chiedono che venga assicurato loro il recupero dell'IVA senza la decurtazione del 38,55%.

 

Riduzione gettito accisa sulla benzina Nei fatti la manovra statale si è concretizzata in una sottrazione di entrate per le regioni, in parte ripianata a seguito dall'attività svolta dal gruppo di lavoro Regioni - Ministero delle Finanze, che ha portato al riconoscimento di una perdita annua per le regioni di € 342.582.904,24 (lire 663.333.000.000) fino al 2000. Diventa necessario costituire, come già avvenuto nel 1999, un tavolo di lavoro Stato - Regioni per l'aggiornamento e il riconoscimento di risorse compensative per queste minori entrate.

 

Contratto autoferrotranvieri 2000-2003 A novembre del 2000, le Regioni e le Autonomie Locali hanno sottoscritto con i Ministeri del Lavoro e dei Trasporti un protocollo d'intesa al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri legati al rinnovo del CCNL autoferrotranvieri e per permettere la chiusura delle trattative sindacali. Nel protocollo si prevedeva l'impegno dei sottoscrittori ad affrontare congiuntamente i problemi delle dinamiche contrattuali oltre il 2001. Per gli anni 2002 – 2003, venendo a mancare l’intervento dello Stato l’onere complessivo per le Regioni è stimato in oltre € 211.747.328,63 (410 mld di lire) - effetti del I biennio. Questo importo non tiene conto dei maggiori oneri legati alla rinegoziazione economica del II biennio del contratto.

Decentramento amministrativo ex legge 59/1997 e DLGS 112/1998 Per quanto concerne il federalismo amministrativo (decentramento Bassanini) occorre risolvere definitivamente questioni di carattere finanziario e organizzativo che incidono pesantemente sull’esercizio delle competenze trasferite alle Regioni e agli Enti locali, tenuto conto che in molte Regioni risultano criticità per quanto concerne specifiche materie peculiari di ciascuna realtà.

 

Esaminiamo ora in dettaglio alcuni singoli capitoli del rapporto Stato Regioni.

  

SANITÀ

In merito alla Sanità, di seguito sono articolate proposte di modifica e osservazioni al d.d.l.

 

Proposte :

 

·        Attivazione contratti di formazione per medici specializzandi in attuazione della legge 368/1999 le Regioni, nell’esprimere accordo, richiedono che i costi incrementali derivanti da tale attivazione – pari a circa 100 milioni di euro annui – siano coperti con fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’Accordo dell’8 agosto.

 

·        Piano straordinario per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani (art. 71 l. 448/98):

a seguito della decurtazione del finanziamento assegnato, non si è avuta alcuna assicurazione formale da parte del Governo relativa al ripristino dell’assegnazione complessiva delle somme ripartite a tutte le Regioni con il decreto del 22 marzo 2001. Si chiede pertanto il ripristino delle somme decurtate e si propone l'inserimento del seguente emendamento:

"L'importo di € 1.239.496.557,81 stanziato dall'articolo 71 della Legge 23 dicembre 1998 n. 488 e successive integrazioni e decurtato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, è reintegrato per l'importo di € 209.907.192,70."

Occorre pertanto disporre nella Tabella D della finanziaria, il rifinanziamento dell'intero importo stanziato.

 

·        Previsione finanziamento II fase programmi regionali ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico

Non risultano previste nella tabella D le somme necessarie per la copertura del finanziamento degli Accordi di programma ex art. 5 bis del DLgs 502/92 e successive modificazioni. Peraltro, vi sono Regioni che hanno di recente completato la programmazione sanitaria, anche in applicazione della Legge 405/2001 e che hanno in corso la definizione dell’accordo di programma.

Occorre  prevedere la quota di finanziamento utilizzabile nel 2003 sia per dare attuazione agli accordi di programma  in fase di esecuzione sia per avviare la operatività di quelli la cui sottoscrizione, negli stanziamenti generali già programmati

 

·        Previsione normativa relativa alla costituzione della Struttura interregionale per la negoziazione della disciplina dei rapporti con il personale, medici ed altre professionalità sanitarie, convenzionato con il S.S.N.:

Il comma 9 dell'articolo 4 della legge 412/91 è così sostituito:

" 1. È istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il S.S.N..

2. tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano.

3. La delegazione di cui al comma precedente è assistita, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, da rappresentanti dei Ministeri dell'Economia e Finanze, del Welfare e della Salute, designati dai rispettivi Ministri.

4. Con accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi di cui al comma 2, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41,42,42,46.47,48,49 del Decreto Legislativo 165/2001"

 

·        Proposta di costituzione di un organismo unico, d’intesa tra Governo e Regioni e Province autonome, per il governo della spesa farmaceutica. All’interno di detto organismo confluiranno  le funzioni della CUF, della Commissione nazionale per la Spesa farmaceutica e dell'Osservatorio sui Farmaci, che cesseranno di esistere. In sede di Conferenza Stato Regioni saranno dati gli indirizzi generali per il lavoro di detto organismo.

 

Va assicurato l’accesso al FSN a tutte le Regioni cosi come determinato dall’Accordo dell’8 agosto 2001, ferma restando la successiva verifica del rispetto delle condizioni previste dall’Accordo stesso.

 

Le Regioni, prendendo atto della necessità di non aumentare la pressione fiscale complessiva, rilevano che occorre coerentemente ripristinare le condizioni previste nell’accordo, per assicurare gli obiettivi che il patto si prefigge e cioè, la tenuta del sistema sanitario e l’erogazione dei livelli di qualità nelle prestazioni ai cittadini, individuando, congiuntamente con il Governo, le necessarie  soluzioni.

 

 

DECENTRAMENTO

 

Le Regioni concordano sull’eliminazione dei trasferimenti erariali per la costituzione di un fondo unico di cui però non è prevista la confluenza nel sistema delle compartecipazioni di cui al decreto legislativo n°56/2000; si richiede l’intesa con la Conferenza Stato Regioni per l’individuazione dei trasferimenti erariali correnti da attribuire al fondo.

 

In merito all’attuazione del decentramento amministrativo si ricorda che la fiscalizzazione delle risorse doveva iniziare con il 1° gennaio 2003. La norma contenuta nel ddl prevede lo slittamento di un anno (1° gennaio 2004). Le Regioni chiedono che, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, vengano individuate le partite concluse da includere nel nuovo sistema di finanziamento prevedendo altresì la definizione delle partite aperte relativamente al personale ed alle materie  per le quali sono state richieste le rideterminazioni di tipo finanziario (si evidenzia che per alcune materie manca ancora il DPCM di assegnazione delle risorse – Edilizia residenziale 1.100 ml di euro; Sicurezza dei percorsi- in via di quantificazione;, per altre deve essere attuato – Agricoltura; Istruzione)  senza contare la mancata congruità delle risorse per alcune materie, al fine di completare il processo entro la scadenza del 30 giugno per la rideterminazione definitiva delle aliquote. Resta da chiarire l’esclusione delle risorse per il Trasporto pubblico locale e per la Salute umana e veterinaria dalla fiscalizzazione.

 

L’importo dei trasferimenti assegnati alle Regioni nel 2001 è pari a 4.500 milioni di euro; le Regioni hanno inoltre individuato ulteriori somme, necessarie ai fini di congruità per l’esercizio delle funzioni, ammontanti a 3.200 milioni di euro di cui una quota rilevante è relativa all’Edilizia Residenziale Pubblica il cui fabbisogno è quantificato in 1.100 milioni di euro.

 

 

TAGLI AI  TRASFERIMENTI

 

La norma prevede la riduzione del 2,5% delle dotazioni finanziarie per gli enti previsti in tabella C: tale manovra dovrebbe configurarsi unicamente quale misura di razionalizzazione del comparto statale.

La norma delinea altresì un taglio anche per gli enti pubblici non rientranti nella Tab.C. per cui ne andrebbe precisata la portata ed il riflesso sui trasferimenti alle Regioni in quanto diventerebbe inaccettabile la riduzione unilaterale degli stanziamenti di bilancio destinati alle Regioni.

 

 

ENTRATE

 

Per quanto riguarda le minori entrate accisa / tassa automobilistica,  si concorda sulla previsione inserita in finanziaria  di erogare le risorse in base alle determinazioni della Conferenza Stato regioni. Si rinnova la necessità di prevedere il recupero dell’erogazione che attualmente avviene con due anni di ritardo.

Non vengono adeguate le risorse per la copertura di queste perdite come richiesto dalle Regioni in sede di Conferenza dei Presidenti.

Si ribadisce, inoltre, che anche queste risorse dovrebbero rientrare nel sistema di fiscalizzazione del d.lgs.56/00.

 

La riduzione dell’IRAP (art. 5) attraverso nuove deduzioni e nuove modalità di determinazione della base imponibile nonché la proroga delle agevolazioni per il settore agricolo (art.10), riducono i gettiti regionali senza prevedere le necessarie compensazioni con un altro tributo o quote di compartecipazione; L’IRAP rappresenta un tributo regionale che assicura manovrabilità in termini di determinazione sia della base imponibile che di aliquota la cui sostituzione non può essere fatta attraverso meri trasferimenti statali (fondo di garanzia).

  

 

PATTO DI STABILITÀ

 

Si conferma l’adesione agli obiettivi del patto di stabilità interno (articolo 16) previsto per le Regioni e confermato per il triennio 2003-2005; con riferimento al comma 10 si ribadisce la necessità di chiarirne la portata, nel senso di prevedere che il livello annuale di finanziamento della spesa sanitaria sia conforme a quello dell’accordo 8 agosto 2001 senza alcuna decurtazione preventiva.

 

Attualmente il rispetto del raggiungimento degli obiettivi collegati al patto di stabilità interno viene formalmente comunicato dai Presidenti delle Regioni e Province autonome; è, quindi, del tutto impraticabile ed inopportuna la previsione di una certificazione sottoscritta dal responsabile finanziario. 

 

 

BENI E SERVIZI

 

In materia di acquisto di beni e servizi vengono introdotte norme di principio e coordinamento in una competenza strettamente regionale trattandosi di autonomia gestionale oltre a disposizioni che assumono il carattere “ispettivo”; pur condividendo la necessità di recuperare margini di efficienza si fa rilevare che i risparmi derivanti dall’adesione a CONSIP e gli acquisti centralizzati sono solo “attesi” e  dipendono dall’esito delle gare e dalla tempistica delle scadenze dei contratti in corso; d’altro canto le Regioni si sono già attivate autonomamente con sistemi di budgetizzazione delle risorse di funzionamento, con i sistemi di controllo di gestione affinché trovino piena applicazione le manovre di risparmio; anche in questo caso l’autonomia regionale deve essere rispettata.

 

 

PERSONALE

 

Non è prevista alcuna norma per la copertura degli oneri contrattuali degli autoferrotranvieri,  questione più volte ricordata dalle Regioni.

Per gli anni 2002 – 2003, venendo a mancare l’intervento dello Stato  l’onere complessivo per le Regioni è stimato in circa € 212 milioni di euro (410 mld di lire) - effetti del I biennio. Questo importo non tiene conto dei maggiori oneri legati alla rinegoziazione economica del II biennio del contratto.

 

Sono posti a carico delle Regioni tutti gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 anche per il personale del Servizio Sanitario.

 

Si evidenzia che la situazione si presenta estremamente diversificata da Regione a Regione come mostra il tasso di incidenza delle spese di personale sul totale delle riscossioni tributarie (indice calcolato dalla Corte dei Conti) preso in considerazione al comma 8 dell’articolo 21 del disegno di legge.

 

È opportuno infatti non operare indistintamente ma concordare azioni diversificate e mirate alla razionalizzazione della spesa; diversamente si correrebbe il rischio di penalizzare le Regioni che già hanno iniziato un percorso virtuoso in termini di ottimizzazione delle risorse umane ed organizzative.

 

 

ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

 

L’articolo 15 tratta unilateralmente della necessità da parte dello Stato di acquisire ogni utile informazione sul comportamento degli enti e organismi pubblici oltre a richiamare l’esigenza di monitoraggio delle informazioni finanziarie tramite apposita codifica uniforme, pena il blocco da parte delle Tesorerie delle disposizioni di pagamento.

Si richiama l’attenzione sull’impostazione di un sistema di scambio di informazioni tra Stato e Regioni rinnovando l’impegno delle Regioni a definire tale materia tramite un accordo.

Sembra inopportuno ribadire con norma statale quanto già stabilito chiaramente  dall’articolo 119 della Costituzione accompagnandolo con l’introduzione di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori.

 

 

ISTITUZIONE DI FONDI

 

Nel condividere l’obiettivo di incrementare efficacia ed efficienza al finanziamento degli investimenti, le Regioni sottolineano la necessità di superare la gestione centralizzata dei Fondi, soprattutto nelle materie di competenza regionale.

Centralizzazione che, confliggendo con le autonomie regionali per gli interventi relativi allo sviluppo dei propri territori, determinerebbe un possibile rallentamento delle erogazioni in termini di cassa con riflessi negativi sui flussi finanziari delle Regioni.

Tale peculiarità si enfatizza in ordine alle strategicità degli interventi programmati nelle aree del Mezzogiorno, ove assumono valenza di fattore di sviluppo fondamentale nell’economia di quei territori il cui protagonismo decisionale costituisce garanzia per una migliore allocazione delle risorse anche in termini di complementarietà dei Fondi comunitari.

  

FONDO POLITICHE SOCIALI

 

Viene previsto il riversamento del Fondo per le politiche sociali in un Fondo senza vincoli di destinazione. Si concorda con questa scelta precisando che finanziaria prevede un sistema di ripartizione annuale dei fondi alle Regioni a fronte della richiesta regionale di includere anche il fondo politiche sociali tra i trasferimenti da sopprimere e sostituire con compartecipazioni ai tributi.

È prevista la definizione tramite intesa dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire sul territorio nazionale e modalità per il loro monitoraggio.

 

 

FONDO PER INCENTIVI ALLE IMPRESE

 

Vengono introdotte norme di principio e coordinamento (art. 36, 3c.) che comportano la necessità di adeguare anche le leggi regionali in materia di incentivi alle imprese. La concessione di contributi dovrà basarsi sull’utilizzo di fondi rotativi che prevedano:

la quota di rimborso non inferiore al 50%;

la decorrenza del rimborso dal primo quinquennio fino ad un massimo di 10 anni;

tasso non inferiore allo 0,5% annuo.

 

Considerando che sulla base del nuovo Titolo V la materia “incentivi alle imprese” è in parte materia a legislazione esclusiva regionale (es. commercio, turismo…) è evidente l’incursione statale nel disciplinare anche materie spettanti alle Regioni.

L’introduzione di regole rigide a livello centrale perpetuerebbe le criticità e l’inefficacia evidenziate dalle procedure statali impedendo di conseguenza alle Regioni di esplicare delle politiche mirate sulle esigenze imprenditoriali espresse in ciascuna realtà territoriale.

Per quanto riguarda le competenze del CIPE si ribadisce che sui programmi pregressi può essere previsto il suo intervento purché accompagnato dall’intesa con le Regioni mentre sui nuovi programmi di competenza regionale in base al nuovo titolo V il CIPE non può più dare indicazioni di carattere amministrativo procedurale.


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