Al Ministro dell’Istruzione
Al Ministero dell’Istruzione
Direzione Generale per l’organizzazione dei Servizi nel Territorio
Al Dipartimento per la Funzione Pubblica
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Fax: 06/68997088
All’ARAN
Ufficio per le Relazioni Sindacali
Fax: 06/32483253
Ai Sindacati Scuola
Cgil, Cisl, Uil, Snals, Cobas
e p.c. all’ANP
Associazione Nazionale Presidi
All’ANDIS
Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Oggetto: Collaboratori scolastici: assistenza
materiale ed igienica agli alunni con handicap integrati nelle scuole
comuni
Questa Federazione, che federa quasi 30
Associazioni nazionali di persone con disabilità e loro familiari e 7
Federazioni regionali, si adopera da tempo per garantire la migliore
qualità possibile dell’integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap.
Nel 1999 aveva denunciato all’opinione pubblica
la formula equivoca contenuta nel C.C.N.L. per il Personale Ata, nella
quale si dice che i collaboratori scolastici "possono"
altresì svolgere compiti di assistenza materiale ed igienica.
Aveva quindi salutato con favore la dizione
contenuta nel nuovo C.C.N.L. del 15 Aprile 2001 in cui si dice
"deve comunque essere assicurata" l’assistenza alla
persona degli alunni in situazione di handicap.
Aveva altresì apprezzato il risultato della nuova
sequenza negoziale con l’ARAN del 19 Settembre 2001, con la quale
tale dovere trova il suo corrispettivo nel diritto al premio
incentivante a favore dei collaboratori scolastici che prestino queste
mansioni.
Ritenevano pertanto definitivamente chiusa la
questione con la Nota del MIUR Prot. 3390 del 30 Novembre 2001 che
assegnava alle Direzioni scolastiche regionali i fondi per lo
svolgimento di corsi di aggiornamento a favore dei collaboratori
scolastici che vengono impegnati in queste mansioni.
Tutte queste nostre illusioni, però, sono state
immediatamente spazzate via da molti collaboratori scolastici che,
malgrado la dizione negoziale "deve comunque essere
garantita", sostengono che questi compiti di assistenza sono
collocati nel C.C.N.L. tra le "funzioni aggiuntive", le
quali sono "di libera scelta dei lavoratori", che pertanto
possono rifiutarsi di accettarle, non potendo esse essere imposte con
ordine di servizio del Dirigente scolastico.
Ci si chiede come mai le S.L. in indirizzo, nel
momento in cui sottescrivevano la doverosità del servizio ignorassero
o non si fossero resi conto che essa rimaneva un mero "flatus
vocis", privo di alcuna obbligatorietà giuridica, a meno che
non si voglia intendere tale obbligatorietà riferita ai soli
Dirigenti scolastici che, malgrado l’eventuale rifiuto di tutti i
collaboratori scolastici della propria scuola, debbono comunque
assicurare il risultato della buona integrazione scolastica, di cui l’assistenza
materiale ed igienica è parte essenziale ed irrinunciabile.
Questa Federazione, a nome delle famiglie degli
alunni con handicap chiede pertanto alle S.L. in indirizzo di voler
definitivamente, e prima dell’inizio del prossimo anno scolastico,
risolvere il problema con la chiarezza giuridica che le famiglie
attendono da svariati anni.
Qualora a partire dall’inizio delle lezioni, si
dovesse verificare qualche episodio di abbandono di un alunno con
handicap in situazione di carenza igienica a causa del rifiuto dei
collaboratori scolastici, o si dovesse disturbare qualche famiglia con
l’invito di recarsi a scuola per pulire l’alunno carente di
controlli spinterici, le Associazioni aderenti a questa Federazione si
vedrebbero costrette a denunciare i Dirigenti scolastici che non
riescano, malgrado tutto, ad evitare questi incresciosi eventi, per
omissione di atti d’ufficio e interruzione di pubblico servizio.
Infatti essi debbono essere a conoscenza del
diritto dei collaboratori scolastici di rifiutarsi di svolgere
assistenza igienica e materiale; debbono pertanto acquisire
informazioni sull’eventuale rifiuto di tutti i collaboratori
scolastici a svolgere tali manzioni, e conseguentemente adottare tutti
i provvedimenti che riterranno utili e necessari per evitare l’interruzione
di un pubblico servizio.
Fra tali provvedimenti riteniamo potrebbe essere
sia la stipula di un contratto a tempo determinato (che, però,
costa), sia la richiesta al Direttore scolastico regionale, di
trasferimento di tutti i collaboratori scolastici "che si fossero
rifiutati", e la loro sostituzione con altri che accettino di
svolgere tali funzioni aggiuntive.
In mancanza di tale personale disponibile, però,
il ricorso al contratto sembrerebbe la strada obbligata.
Comunque i Dirigenti scolastici, nella loro
autonomia, adotteranno le soluzioni che riterranno più opportune per
evitare le denuncie sopra paventate.
La FISH è certa che le S.L. in indirizzo vorranno
intervenire immediatamente per evitare quanto sopra detto, eliminando
così il rischio di procedimenti penali a carico dei Dirigenti
scolastici, che della imprecisa formulazione del C.C.N.L. non hanno
alcuna colpa, ed assicurando il diritto pieno ed incondizionato degli
alunni con handicap e delle loro famiglie ad un’integrazione
scolastica di qualità.
Si confida nell’urgente soluzione del problema di
cui all’oggetto, e si rimane in attesa di un cortese cenno di
riscontro positivo, che possa finalmente, una volta per tutte,
rasserenare le famiglie.
Roma, 28 Maggio 2002
Il Presidente
Pietro Vittorio Barbieri