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Oggetto: Collaboratori scolastici: assistenza materiale ed igienica agli alunni con handicap integrati nelle scuole comuni

Questa Federazione, che federa quasi 30 Associazioni nazionali di persone con disabilità e loro familiari e 7 Federazioni regionali, si adopera da tempo per garantire la migliore qualità possibile dell’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Nel 1999 aveva denunciato all’opinione pubblica la formula equivoca contenuta nel C.C.N.L. per il Personale Ata, nella quale si dice che i collaboratori scolastici "possono" altresì svolgere compiti di assistenza materiale ed igienica.

Aveva quindi salutato con favore la dizione contenuta nel nuovo C.C.N.L. del 15 Aprile 2001 in cui si dice "deve comunque essere assicurata" l’assistenza alla persona degli alunni in situazione di handicap.

Aveva altresì apprezzato il risultato della nuova sequenza negoziale con l’ARAN del 19 Settembre 2001, con la quale tale dovere trova il suo corrispettivo nel diritto al premio incentivante a favore dei collaboratori scolastici che prestino queste mansioni.

Ritenevano pertanto definitivamente chiusa la questione con la Nota del MIUR Prot. 3390 del 30 Novembre 2001 che assegnava alle Direzioni scolastiche regionali i fondi per lo svolgimento di corsi di aggiornamento a favore dei collaboratori scolastici che vengono impegnati in queste mansioni.

Tutte queste nostre illusioni, però, sono state immediatamente spazzate via da molti collaboratori scolastici che, malgrado la dizione negoziale "deve comunque essere garantita", sostengono che questi compiti di assistenza sono collocati nel C.C.N.L. tra le "funzioni aggiuntive", le quali sono "di libera scelta dei lavoratori", che pertanto possono rifiutarsi di accettarle, non potendo esse essere imposte con ordine di servizio del Dirigente scolastico.

Ci si chiede come mai le S.L. in indirizzo, nel momento in cui sottescrivevano la doverosità del servizio ignorassero o non si fossero resi conto che essa rimaneva un mero "flatus vocis", privo di alcuna obbligatorietà giuridica, a meno che non si voglia intendere tale obbligatorietà riferita ai soli Dirigenti scolastici che, malgrado l’eventuale rifiuto di tutti i collaboratori scolastici della propria scuola, debbono comunque assicurare il risultato della buona integrazione scolastica, di cui l’assistenza materiale ed igienica è parte essenziale ed irrinunciabile.

Questa Federazione, a nome delle famiglie degli alunni con handicap chiede pertanto alle S.L. in indirizzo di voler definitivamente, e prima dell’inizio del prossimo anno scolastico, risolvere il problema con la chiarezza giuridica che le famiglie attendono da svariati anni.

Qualora a partire dall’inizio delle lezioni, si dovesse verificare qualche episodio di abbandono di un alunno con handicap in situazione di carenza igienica a causa del rifiuto dei collaboratori scolastici, o si dovesse disturbare qualche famiglia con l’invito di recarsi a scuola per pulire l’alunno carente di controlli spinterici, le Associazioni aderenti a questa Federazione si vedrebbero costrette a denunciare i Dirigenti scolastici che non riescano, malgrado tutto, ad evitare questi incresciosi eventi, per omissione di atti d’ufficio e interruzione di pubblico servizio.

Infatti essi debbono essere a conoscenza del diritto dei collaboratori scolastici di rifiutarsi di svolgere assistenza igienica e materiale; debbono pertanto acquisire informazioni sull’eventuale rifiuto di tutti i collaboratori scolastici a svolgere tali manzioni, e conseguentemente adottare tutti i provvedimenti che riterranno utili e necessari per evitare l’interruzione di un pubblico servizio.

Fra tali provvedimenti riteniamo potrebbe essere sia la stipula di un contratto a tempo determinato (che, però, costa), sia la richiesta al Direttore scolastico regionale, di trasferimento di tutti i collaboratori scolastici "che si fossero rifiutati", e la loro sostituzione con altri che accettino di svolgere tali funzioni aggiuntive.

In mancanza di tale personale disponibile, però, il ricorso al contratto sembrerebbe la strada obbligata.

Comunque i Dirigenti scolastici, nella loro autonomia, adotteranno le soluzioni che riterranno più opportune per evitare le denuncie sopra paventate.

La FISH è certa che le S.L. in indirizzo vorranno intervenire immediatamente per evitare quanto sopra detto, eliminando così il rischio di procedimenti penali a carico dei Dirigenti scolastici, che della imprecisa formulazione del C.C.N.L. non hanno alcuna colpa, ed assicurando il diritto pieno ed incondizionato degli alunni con handicap e delle loro famiglie ad un’integrazione scolastica di qualità.

Si confida nell’urgente soluzione del problema di cui all’oggetto, e si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro positivo, che possa finalmente, una volta per tutte, rasserenare le famiglie.

Roma, 28 Maggio 2002

  Il Presidente
Pietro Vittorio Barbieri


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