che l’art. 10 del d m n. 331/98, come modificato dal
d m n. 141/99 stabilisce che le classi ove è presente un alunno con
handicap non possono avere più di 25 alunni e quelle ove sono presenti
due alunni con handicap non possono avere più di 20 alunni;
che tale decreto è stato espressamente richiamato
nelle premesse al decreto sugli organici per l’a.s. 2002-2003, trasmesso
con c m n. 16 del 19/2/02 ed è stato ribadito con la nota della Dir.Gen.
del Personale del MIUR del 5/6/02;
che il Dir. Gen. scolastico per il Veneto con propria
nota prot. 306/DG diretta ai Dirigenti scolastici, stabilisce che gli
stessi nella formazione delle classi per l’a.s. 2002-2003 " possono
NON TENER CONTO, nell’autorizzare il numero delle classi, della presenza
di alunni portatori di handicap;
che tale invito è palesemente in contrasto col
disposto del d m n. 141/99, che non consente alcuna deroga, tanto meno se
stabilita da un Direttore scolastico regionale;
se tale deroga sia stata autorizzata dal Ministro dell’Istruzione
e con quale norma;
se non fosse stata autorizzata dal MIUR, come ritiene
di poter rimediare alla palese violazione del d m n. 141/99, al fine di
evitare una flagrante violazione del diritto allo studio degli alunni con
handicap;
se è stata effettuata dal MIUR una ricognizione presso
gli altri Uffici scolastici regionali per verificare se norme simili a
quella denunciata siano state emanate dai rispettivi Direttori generali;
se, data l’imminente scadenza del 31 Luglio c m,
termine ultimo per lo sdoppiamento delle classi, non ritenga necessario
invitare formalmente tutti i Dirigenti scolastici a rispettare il disposto
del d m n. 141/99, sdoppiando quelle classi che risultassero composte in
violazione del decreto medesimo, concedendo eventualmente una breve
proroga a tale scopo.
Si confida nella Loro sensibilità politica e si rimane
in attesa di conoscere gli eventi.