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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Al Presidente della Camera dei Deputati

Al Presidente del Senato della Repubblica

Al Presidente della Commissione Istruzione della Camera

Al Presidente della Commissione Istruzione del Senato

Ai Capigruppo parlamentari della Camera

Ai Capigruppo parlamentari del Senato

 

Loro Sedi

 

OGGETTO: Richiesta di presentazione di interrogazione per il questiontime al Ministro dell’Istruzione

La F I S H è occasionalmente venuta a conoscenza della Circolare del Direttore generale scolastico regionale per il Veneto (Prot. 306/DG del 2 maggio 2002), in cui si invitano i Dirigenti scolastici a " non tenere conto della presenza di alunni portatori di handicap" per la formazione delle classi, in palese violazione della normativa vigente.

Si sottopone alla Loro attenzione il possibile contenuto dell’interrogazione:

Ringraziando, si porgono distinti saluti e si rimane in attesa di conoscere le Loro determinazioni, data l’urgenza del caso, poiché il 31 luglio c.m. è il termine ultimo fissato dall’art. 22 della Legge finanziaria n. 448/01 per l’effettuazione dello sdoppiamento di classi troppo numerose.

Al Ministro dell’Istruzione

Per conoscere

PREMESSO

che l’art. 10 del d m n. 331/98, come modificato dal d m n. 141/99 stabilisce che le classi ove è presente un alunno con handicap non possono avere più di 25 alunni e quelle ove sono presenti due alunni con handicap non possono avere più di 20 alunni;

che tale decreto è stato espressamente richiamato nelle premesse al decreto sugli organici per l’a.s. 2002-2003, trasmesso con c m n. 16 del 19/2/02 ed è stato ribadito con la nota della Dir.Gen. del Personale del MIUR del 5/6/02;

che il Dir. Gen. scolastico per il Veneto con propria nota prot. 306/DG diretta ai Dirigenti scolastici, stabilisce che gli stessi nella formazione delle classi per l’a.s. 2002-2003 " possono NON TENER CONTO, nell’autorizzare il numero delle classi, della presenza di alunni portatori di handicap;

che tale invito è palesemente in contrasto col disposto del d m n. 141/99, che non consente alcuna deroga, tanto meno se stabilita da un Direttore scolastico regionale;

se tale deroga sia stata autorizzata dal Ministro dell’Istruzione e con quale norma;

se non fosse stata autorizzata dal MIUR, come ritiene di poter rimediare alla palese violazione del d m n. 141/99, al fine di evitare una flagrante violazione del diritto allo studio degli alunni con handicap;

se è stata effettuata dal MIUR una ricognizione presso gli altri Uffici scolastici regionali per verificare se norme simili a quella denunciata siano state emanate dai rispettivi Direttori generali;

se, data l’imminente scadenza del 31 Luglio c m, termine ultimo per lo sdoppiamento delle classi, non ritenga necessario invitare formalmente tutti i Dirigenti scolastici a rispettare il disposto del d m n. 141/99, sdoppiando quelle classi che risultassero composte in violazione del decreto medesimo, concedendo eventualmente una breve proroga a tale scopo.

Si confida nella Loro sensibilità politica e si rimane in attesa di conoscere gli eventi.

Roma 15/7/02

Il Presidente


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