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Alla Dott.ssa Letizia Moratti
On.Valentina Aprea
Dir. Gen. Pasquale Capo
Dir. Gen. Silvio Criscuoli
Dott. Antonio Zucaro
Dott. Giuseppe Cosentino
Dott. Paolo Norcia
Dr.ssa Mariolina Moioli Loro Sedi
Oggetto: Proposte di emendamenti alla bozza di decreto sull’individuazione degli alunni con handicap - Ex art 35 comma 7 l.n. 289/02 1. Nell’art 1 comma 5, prevedere che la Commissione sia quella di cui all’art 4 L.n. 104/92. Nella composizione della Commissione occorre inserire anche un pedagogista o psicopedagogista, in servizio presso l’ASL o un docente esperto nell’integrazione scolastica, nominato dal Direttore scolastico regionale, su designazione del Coordinatore del CSA competente per territorio. 1-bis Nell’art 1 comma 8, dopo le parole “sulla base di”, sopprimere il resto della frase e sostituire con: a) “degli ICD10 e degli ICF dell’Organizzazione mondiale della sanità.” 2. Tutto l’articolo 2 va soggetto a profonda modifica. Infatti esso si fonda sugli art 3,4,5 del dpr del 24/2/94, che sono ormai in contrasto con il DL n. 255/01, convertito dalla L.n. 333/01, per quanto riguarda la tempistica della formulazione del Profilo dinamico funzionale del Piano educativo individualizzato. 3. Infatti, mentre il dpr prevede tali atti, dopo almeno un mese e mezzo dall’inizio delle lezioni, il DL e la Legge di conversione citati prevedono che i progetti personalizzati per la richiesta delle deroghe e la formazione delle classi debbano pervenire al Direttore scolastico regionale entro e non oltre il 31 Luglio dell’anno precedente. Pertanto è tutta la tempistica che va anticipata. 4. Inoltre il comma 1 dello stesso art 2 prevede che l’istituzione scolastica determina da sola le ore di sostegno. Sarebbe molto più coerente col sistema dell’art 12 comma 5 L.n. 104/92 che fosse il Gruppo di lavoro, composto dagli operatori scolastici e sociosanitari di territorio, unitamente alla famiglia, a concordare, in sede di formulazione del PEI, non solo le ore di sostegno, ma anche le eventuali ore di assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione, fornita dagli Enti locali, di cui all’art 13 comma 3 . N. 104/92.Infatti in quella sede potrebbe anche evidenziarsi l’opportunità di un minor numero di ore di sostegno e di un certo numero di ore di assistenza educativa. 5. In particolare, mentre i primi tre commi vanno riscritti, all’inizio del comma 4 , vanno premesse le parole “Gli Enti locali,”. Infatti la logica dei rapporti bilaterali fra amministrazione scolastica ed ASL è anteriore alla logica interistituzionale plurilaterale , che vede l’Ente locale Comune intervenire con ruoli propositivi degli accordi di programma di cui all’art. 13 ,comma 1, lett,. “a” L.n. 104/92, resi più evidenti dall’art 14 della L.n. 328/00 e rafforzati dall’art 118 Cost, come modificato dalla L. Cost. n. 3/01. 6. Il 4° comma dell’art. 3 è poco chiaro, perché cosa significa l’espressione “definire le risorse di personale”…. “in modo corrispondente al reale fabbisogno”? Di quale personale? Tutto il personale docente o solo quello per il sostegno? Il Dirigente potrebbe avere docenti per il sostegno o curriculari eccedenti il reale fabbisogno E che significa l’espressione ”utilizzare le medesime risorse secondo la destinazione propria” ? Quale sarebbe l’utilizzo “improprio” del personale per il sostegno o curriculare? Sarebbe opportuna una riscrittura del comma in modo più esplicito e tale da non essere facile causa di contenzioso interpretativo e giudiziale. 7. Ove non si accettasse la proposta che sia il GLH operativo , di cui all’art 12 comma 5 a formulare la quantificazione delle risorse in ore di sostegno e/o di assistenza educativa, occorrerebbe aggiungere un ulteriore comma all’art 2 o 3 , secondo cui i genitori hanno diritto ad essere tempestivamente informati della decisione sull’assegnazione del tipo e quantità di risorse disposta. 8. Per coerenza col richiamo, in premessa, della L. Cost. n. 3/01, sarebbe importantissimo inserire un nuovo articolo, intitolato: ART…. 1. Le indicazioni previste dal presente decreto con riguardo alla composizione delle Commissioni per l’accertamento della situazione di handicap, la tempistica della produzione delle diagnosi funzionali, del Profilo dinamico funzionale e del Piano educativo individualizzato, nonché la tempistica e le modalità di richiesta delle deroghe per le ore di sostegno e di ore di assistenza educativa per l’autonomia e la comunicazione, costituiscono livelli essenziali ai sensi dell’art 117 Cost. da valere su tutto il territorio nazionale.
2. In sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato , le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono concordate le “Linee-guida” per l’individuazione di indicatori essenziali di qualità dell’integrazione scolastica al fine di realizzare e verificare su tutto il territorio nazionale livelli essenziali di qualità da includere fra quelli di valutazione del sistema d’istruzione.
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