Finanziaria 2004 e persone con
disabilità: emendamenti della Federazione Italiana per il Superamento
dell’Handicap
LA MANOVRA FINANZIARIA: PRIME ANALISI
Il Consiglio dei
Ministri ha dunque presentato la Manovra Finanziaria per il 2004. Il
testo è un decreto legge, già vigente, che, come di rito, dovrà essere
convertito in legge dalle Camere che hanno facoltà di emendarlo. Chi
confidava sul fatto che, essendo il 2003 l'Anno europeo delle persone
disabili, il Governo avrebbe ripreso le indicazioni, molte e ben
motivate, espresse alla Conferenza (governativa) Nazionale sulla
Disabilità del febbraio scorso, rimane ampiamente deluso. Nessuna
misura, nemmeno la più blanda, è prevista a favore delle persone con
disabilità e i loro familiari.
E proprio nei
giorni in cui si festeggia una bislacca "Giornata nazionale per
l'eliminazione della barriere architettoniche", voluta dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, il Governo vara una Manovra Finanziaria in
cui di eliminazione di qualsivoglia barriera e di disabili non c'è
traccia. Queste macroscopiche lacune sarebbero già di per sé gravi. Ma
non è tutto. Un subdolo articolo modifica in negativo alcuni aspetti di
fondamentale importanza per le persone disabili. Quell'articolo, il 42,
di non facile lettura per i non addetti ai lavori, interviene sui
procedimenti di ricorso legati al riconoscimento dell'invalidità,
dell'handicap e della valutazione di disabilità legata all'integrazione
lavorativa.
Per far
comprendere esattamente dove il Governo intende arrivare, bisogna
spiegare quali sono attualmente i meccanismi del ricorso.
Per le
ragioni esposte nella prima sezione ragione la Fish ne chiede
l’abrogazione.
Nella
seconda e nella terza sezione vi sono le proposte di emendamento.
Per le
altre questioni la Fish aderisce in pieno ai dubbi ed alle proposte del
Forum permanente del III settore.
I. MOTIVAZIONI ALLA RICHIESTA DI ABROGAZIONE ART. 42
IL RICORSO AMMINISTRATIVO.
Attualmente la
persona disabile che riceve un verbale di invalidità su cui non sia
d'accordo, può presentare, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso
amministrativo alla Commissione Medica Superiore (a Roma). Il ricorso
non ha nessun costo e può essere presentato senza l'assistenza di un
legale.
La Commissione ha
tempo 180 giorni per esprimersi: rarissimamente lo fa. Trascorso quel
termine, il ricorso si considera rigettato. L'interessato, a questo
punto, può decidere se attivare il ricorso giurisdizionale (cioè andare
dal giudice), oppure rinunciare, oppure ancora presentare, subito o
successivamente, domanda di aggravamento alla Commissione ASL. Se decide
di andare in giudizio, deve essere assistito da un legale, deve produrre
una perizia medica legale e deve attendere i tempi della giustizia
civile (nel più rapido dei casi: due anni). Cosa propone il Governo:
d'ora in poi sono aboliti i ricorsi amministrativi. Il ricorso può
essere solo giurisprudenziale (con buona pace della Giustizia civile già
abbastanza ingolfata).
Anziché perfezionare i procedimenti di ricorso amministrativo, in modo
da evitare più pesanti contenziosi, il Governo preferisce quindi
incentivare la via giudiziale. Una scelta che non gioverà certo al
disabile, anche se aumenterà il giro di affari per avvocati, medici
legali, patronati sindacali (loro malgrado, forse). Era invece quanto
mai opportuno rivedere e ripensare l'iter del ricorso amministrativo,
trasferendo le competenze della Commissione Medica Superiore in seno
alle singole Regioni. In quel caso, i ricorsi amministrativi potevano
essere risolti all'interno di ogni singola Regione, accelerando i tempi
e limitando il ricorso alla giustizia civile.
LA COMMISSIONE MEDICA SUPERIORE
Verrebbe da
pensare che, visto che è abrogato il ricorso amministrativo, la
Commissione Medica Superiore (Roma) sia soppressa e le competenze
ispettive sulle Commissioni Mediche di Verifica (periferiche) siano
trasferite ad altro organo. Non è così: la Commissione Superiore rimane
"attiva" anche se ne verranno rimodulate composizione e competenze (ed
anche qui forse avremo delle sgradite sorprese).
IL RICORSO
GIURISDIZIONALE
Il Governo non si
accontenta però di abrogare il ricorso amministrativo, ma interviene
anche nel ricorso giurisdizionale. Perché? Nei fatti il Ministero
dell'Economia si è accorto che nella gran parte dei ricorsi davanti al
giudice risulta soccombente lo Stato. Il motivo è che quasi mai
Avvocatura dello Stato, Regioni o INPS sono presenti al processo e
controdeducono. Pertanto non il dibattimento può essere sbilanciato a
favore del ricorrente. Per colmare queste lacune si impone ora per legge
che gli "atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali" siano
comunicati anche al Ministero dell'Economia che può quindi difendersi
anche attraverso propri funzionari. Se sotto il profilo della
correttezza è giusto che sia garantito il dibattimento, si ravvisa una
pericolosa inversione di tendenza rispetto al trasferimento delle
funzioni dallo Stato alle Regioni.
Nel 1998 (D. Lgs.
112) le funzioni concessorie relative alle provvidenze economiche per
gli invalidi civili sono state trasferite alle Regioni cui è stata
affidato quindi anche il compito di resistere in giudizio. Con la
Manovra Finanziaria, in barba al federalismo e al principio di
sussidiarietà, il Governo dimostra nei fatti, ancora una volta, di non
fidarsi delle Regioni riprendendosi una competenza che ritiene elusa.
Sarebbe stato più
corretto e più efficace, oltre che più coerente con il principio di un
auspicabile federalismo, incentivare la presenza in giudizio delle
Regioni, magari utilizzando nella fase istruttoria e di dibattimento le
competenze e le conoscenze delle Commissioni ASL che poi sono quelle che
hanno emesso il verbale oggetto di contenzioso.
È, quella del
Governo, un'entrata a gamba tesa sulle competenze e sulle potenzialità
delle regioni su cui, ci auguriamo, ci sia una doverosa reazione da
parte di queste ultime.
IL
CONTROLLO BUROCRATICO
Attualmente tutti
i verbali (invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap,
disabilità ex L.68/1999) una volta perfezionati dalle Commissioni ASL
devono essere inviati alla Commissione di Verifica (dipendente dal
Ministero dell'Economia). Nel caso delle minorazioni civili la verifica
è sulla correttezza burocratica (formale) e sulla sostanza. Nel caso
delle certificazioni di handicap e di quelle di disabilità (legate al
collocamento mirato) il controllo è meramente formale. La Commissione di
Verifica ha
tempo 60 giorni per esprimersi dopodiché vige il principio del silenzio
assenso. Il Ministero dell'Economia che cosa propone? Le Commissioni di
verifica verranno integrate con un operatore sociale ed un esperto nei
casi da esaminare. In questo modo potrà entrare anche nel merito dei
verbali di handicap e di quelli di disabilità e, se lo ritiene
opportuno, sospenderli. Questa ipotesi lascia esterrefatti. Definire le
possibilità di collocamento mirato è il risultato di un lavoro di
servizi per l'inserimento lavorativo, della conoscenza della persona e
delle sue possibilità che comporta (o
dovrebbe comportare) un approfondito lavoro da parte delle Commissioni
ASL. Questo lavoro potrebbe essere messo in discussione da una
Commissione completamente slegata dalla rete dei servizi territoriali,
dal mercato del lavoro, dalla conoscenza della realtà territoriale. E
ancor più scombinate dai Comitati Tecnici Provinciali che operano
istituzionalmente, per compito del Ministero dell'Welfare, per
l'inserimento lavorativo
Altra entrata a gamba tesa, quindi, sulle competenze delle singole
Regioni e delle singole ASL. Altro schiaffo alla sussidiarietà, cioè al
principio che impone che l'applicazione e la modulazione di alcune norme
siano attuate localmente e non imposte dall'autorità centrale.
Il Ministero avrà
poi l'esatta dimensione del costo di funzionamento delle Commissioni di
Verifica? Ha effettuato una valutazione dei costi e dei benefici? Come
motiva l'incremento di bilancio autorizzato (2 milioni di euro per
l'oramai concluso 2003, 10 milioni di euro per ogni anno successivo? La
FISH, Federazione Italiana per il superamento dell'Handicap cui la
nostra associazione aderisca, ha più volte sostenuto l'opportunità della
soppressione delle Commissioni di Verifica ed il trasferimento delle
competenze ad una Commissione presso ciascuna Regione.
LE GRAVI MENOMAZIONI
Nella Finanziaria
per il 2001, era stato approvato un articolo, il 97, piuttosto bizzarro:
"I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di
gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali
gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche,
finalizzate all'accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in
cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia." Il dettato è
inapplicabile poiché nessuna norma prevede la ripetizione annuale delle
visite in questione.
Ecco allora che il Governo prevede una nuova definizione: "I soggetti
portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie
cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti sono
esonerati da ogni visita medica, anche a campione, finalizzata
all'accertamento della permanenza della disabilità."
A prescindere dalla dimenticanza delle patologie di origine genetica
(sono contemplate solo le anomalie cromosomiche), la definizione sembra
più corretta.
Ma potrà mai
essere applicata? Il Governo si dà tempo 180 giorni per individuare, con
Decreto, l'elenco delle patologie esenti dalla ripetizione delle visite.
Sarà un'operazione di una difficoltà metodologica e scientifica enorme
che produrrà, oltre che delle ovvie discriminazioni, una pressione
enorme da parte di tutte le associazioni grandi e piccole per far
inserire nell'elenco questa o quella patologia. Invece di attuare ciò
che è previsto dalla legge quadro sull'assistenza (328/2000) e cioè la
revisione dei criteri di accertamento della disabilità rifacendosi agli
standard internazionali (ICF), si preferisce introdurre un ulteriore
elemento di complicazione burocratica alla cui base dovranno convivere
principi scientifici e interessi clientelari.
Un particolare
significativo: il decreto verrà emanato dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute. Una ennesima
riprova di come il superministero stia allungando le mani su tutto il
comparto assistenziale. Anche in questo caso la proposta della FISH è di
tutt'altro segno: accelerare i tempi per la revisione dei criteri di
accertamento della disabilità tenendo presenti gli standard ICF e con
una determinata attenzione al carico assistenziale. Cioè "a ciascuno
secondo i suoi bisogni" e non più "a ciascuno a seconda della
percentuale di invalidità".
II. EMENDAMENTI AGGIUNTIVI AL TESTO APPROVATO DAL GOVERNO
La Federazione Italiana per
il Superamento dell’Handicap propone di aggiungere al testo del DDL
approvato dal Governo un specifico articolo recante “Misure a favore
delle persone con disabilità” che contenga una serie di disposizioni
richieste da anni in ambiti e settori diversi. Presentiamo di seguito i
diversi commi con le relative motivazioni.
Fondo per i non autosufficienti
Testo:
“Alle Regioni a
statuto ordinario è data la facoltà di istituire un fondo per le persone
gravemente non autosufficienti, così come previsto per le Pp. Aa. di
Trento e Bolzano dal decreto delegato n.259 del 4 maggio 2001, con le
caratteristiche della obbligatorietà del prelievo sui redditi,
finalizzato a garantire prestazioni sociosanitarie specifiche per non
autosufficienti di ogni età.”
oppure
“Alle Regioni a
statuto ordinario è data la facoltà di istituire un fondo per le persone
gravemente non autosufficienti, così come previsto per le Pp. Aa. di
Trento e Bolzano dal decreto delegato n.259 del 4 maggio 2001, con le
caratteristiche della obbligatorietà del prelievo sui redditi,
finalizzato a garantire prestazioni sociosanitarie specifiche per non
autosufficienti di ogni età. A
decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni, per istituire il Fondo, concorrono con
lo Stato, con i soggetti di cui all’articolo 47 della legge 20 maggio
1985, n. 222, e con gli altri soggetti ammessi a tale beneficio, alla
ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF, liquidata
dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.”
Motivazioni:
L'esigenza di
provvedere alle aumentate esigenze delle persone gravemente non
autosufficienti è ormai assodata e riconosciuta da tutti. Mancano
tuttavia le risorse necessarie, in quanto il Ssn riceve bassi
finanziamenti (meno del 6% del Pil), che utilizza prevalentemente in
favore dei malati acuti. Il Dpcm 29.11.2001 sui Lea addossa ai disabili
gravi compartecipazioni molto elevate sui servizi sociosanitari ad
elevata integrazione sanitaria, che si scaricano sui bilanci dei Comuni
quando l'utente non ha la possibilità di pagare in proprio. Tale
disposizione non può e non deve essere applicata. Se da un lato è equo
chiedere una compartecipazione agli utenti che ricevono vitto ed
alloggio da un'istituzione, tale partecipazione non deve giungere agli
attuali livelli, confermati dal Dpcm citato, spesso pari a circa 1500
euro al mese.
Appare ancora più
iniquo chiedere agli utenti dei servizi di Assistenza domiciliare
integrata il 50% delle cure infermieristiche e tutelari, così come
prescriverebbe il Dpcm. Anche in questo caso la compartecipazione non
deve riguardare l'assistenza infermieristica.
Si rende
necessario reperire nuove risorse per integrare il Fondo sanitario
pubblico.
Le spese per
investimento in conto capitale per la creazione di nuove strutture
residenziali e semiresidenziali possono essere garantite con i fondi
destinati al patrimonio edilizio sanitario, in una logica di accentuata
perequazione delle differenze regionali, come da art.20 della legge n.67/88
Le spese correnti
risentono invece della enorme variabilità delle situazioni esistenti,
per cui le Regioni, così come già è possibile per le Pp.Aa. di Trento e
Bolzano, devono poter reperire nuove risorse da destinare allo scopo
specifico.
Diversi
costituzionalisti ritengono che, dopo la riforma del Titolo V, tutte le
Regioni, in materia di sanità e di assistenza, non abbiano necessità di
ottenere autorizzazioni dal potere centrale dello Stato per imporre
tributi.
Tuttavia la
disposizione dell'art.3 del Ddl sulla finanziaria sembra impedire ogni
aumento della imposizione, per cui l'emendamento aggiuntivo diventa
opportuno.
Nel caso che
l'imposizione dell'onere assumesse la forma della previdenza
obbligatoria, come nel caso del decreto delegato n.259/2001 riferito
alle PP.AA. di Trento e Bolzano, l'emendamento aggiuntivo qui proposto
sembra diventare necessario.
Per attuare in
concreto quanto auspicato, che consiste nell'abbattimento della
compartecipazione massima dell'utente a 900 Euro al mese, pari alla
somma fra indennità di accompagnamento e pensione minima, sarebbe
sufficiente un contributo pro capite di residente inferiore a 50 euro
all'anno. In questo modo si libererebbero le ingenti risorse ora
erogate dai Comuni come contributo per residenze, che potrebbero essere
utilizzate per le forme alternative all'istituzionalizzazione e per
l'assistenza preventiva della non autosufficienza.
La seconda
ipotesi riguarda l’utilizzo della quota statale dell’8 per mille, che
non porterebbe alcun aggravio della tassazione complessiva.
Indennità cumulativa per le persone affette da pluriminorazioni
Testo
“Dopo il comma, 1
dell’articolo 2 delle legge 31 dicembre 1991, n. 429 sono aggiunti i
seguenti commi:
“2. Alle persone
affette da più minorazioni, anche derivanti dalla medesima
eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo
all’indennità prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge
21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni ed integrazioni,
con decorrenza dal 1° gennaio 2003, spetta un’indennità cumulativa pari
al doppio dell’indennità attribuibile ai sensi delle norma citata.
“3. I moduli
utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15
ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento
degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa
al giudizio espresso, con l’aggiunta della voce “Persona affetta da
gravissime pluriminorazioni”.”
Motivazioni:
La legge 429/1991
prevede la cumulabilità delle indennità nel caso una persona disabile
sia affetta da più minorazioni gravi. Di fatto però il Legislatore ha
limitato questa cumulabilità alle ipotesi in cui il disabile sia
sordomuto e cieco, oppure che sia invalido civile e sordomuto oppure
cieco.
L’indennità
cumulativa prevista consente di assommare le indennità previste nei
singoli casi: indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti,
indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali non in grado
di deambulare autonomamente o non in grado di svolgere gli atti
quotidiani, l’indennità di comunicazione per i sordomuti prelinguali.
Questa misura
tenta di compensare le esigenze assistenziali delle persone affette da
molteplici gravissime minorazioni. Tuttavia rimangono esclusi dal
beneficio quelle persone che sono affette da più minorazioni fisiche e
psichiche di notevole gravità. Ad esempio una persona affetta da un
gravissima insufficienza mentale e al contempo colpito da una severa
insufficienza respiratoria che comporti una ventilazione polmonare
meccanica, ha diritto alla sola indennità di accompagnamento. Se fosse
sordomuto, invece, si cumulerebbe indennità di accompagnamento (invalido
civile) e indennità di comunicazione (sordomuto).
L’emendamento ha
l’intento di garantire un ulteriore supporto alle disabilità gravissime
che hanno particolare necessità di un forte intervento assistenziale.
Incremento delle pensioni in favore degli invalidi civili al 100%
Testo:
“Il comma 4
dell’articolo 38 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 è sostituito dal
seguente:
“ I benefici
incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti che
risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti
titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di
cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.”
Motivazione:
I soggetti con
disabilità grave non in grado di produrre reddito, né per sé né per il
proprio nucleo familiare, sono gli unici a non fruire di alcun aumento
previdenziale. Gli emolumenti sono attualmente attestati sulla cifra di
circa 400.000 mensili.
Costoro, non più
di 300 mila soggetti, rappresentano la categoria più debole alla quale
questo articolo dovrebbe recare beneficio, senza limiti di età,
estendendo cioè le disposizioni di favore (innalzamento delle pensioni
al minimo ad un milione di lire) introdotte lo scorso anno a favore
delle persone ultrasettantennni e degli invalidi con più di sessant’anni.
Con l’approvazione dell’emendamento proposto l’innalzamento viene esteso
a tutti gli invalidi totali maggiorenni.
Permessi retribuiti di due anni per i genitori di persone con
handicap in situazione di gravità
Testo:
“Al comma 4 bis
dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo la frase
“accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima”
è abrogato il periodo “da almeno cinque anni e”.”
Motivazione:
Con la legge
finanziaria 2001 (L. 388/2000, art. 80), il Parlamento ha modificato la
legge 53/2000, introducendo un’importante novità: la possibilità per i
genitori di persone con handicap gravissimo di ottenere due anni di
permesso retribuito.
La norma tuttavia
prevede una condizione “insostenibile” e cioè che il disabile sia stato
accertato persona con handicap grave (ai sensi della legge 104/1992) da
almeno 5 anni. Questo impedisce ai genitori di bambini in tenerissima
età, cioè quando il bisogno è maggiore, di godere di questo beneficio.
Vengono esclusi
altresì i casi in cui una famiglia debba affrontare da subito gli esiti
di un grave trauma (es. mesi successivi ad un grave incidente).
Permessi lavorativi ai familiari delle persone con handicap grave:
aspetti particolari
Testo:
“Al comma 3
dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo la frase
“nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di
gravità parente o affine entro il terzo grado,” è inserita la frase
“o comunque appartenente alla medesima famiglia anagrafica,”.”
Motivazione:
L’articolo 33
della legge 104/1992 è particolarmente rilevante per molte famiglie di
persone con disabilità in quanto regola le condizioni per la concessione
dei permessi lavorativi mirati all’assistenza di un congiunto invalido.
Le fattispecie di
organizzazioni familiari sono tuttavia multiformi e l’attuale
articolazione della norma esclude dai benefici i casi in cui, nonostante
una evidente assistenza prestata in situazione di convivenza con il
disabile, il lavoratore non abbia con lo stesso alcun rapporto di
parentela o affinità.
In attesa della
revisione della normativa sulle famiglie di fatto è opportuno sanare
questi aspetti.
Contributi figurativi a favore dei genitori di disabili gravissimi
Testo:
“A decorrere
dall’anno 2002 ai genitori dei disabili gravissimi che ai dettati di cui
all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che siano
contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni
della vita umana sotto riportate:
·
deficit intellettivo
grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi
difficoltà di apprendimento
·
impossibilità nella
deambulazione
·
impossibilità a mantenere
il controllo sfinterico
·
impossibilità alla
assunzione di cibo
·
impossibilità a lavarsi
·
impossibilità a vestirsi
è riconosciuto, a
loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche
amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di
due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla
pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino
al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”
Motivazione:
E’ necessario
mirare gli interventi previdenziali e assistenziali alle persone
disabili in situazione di gravità onde evitare l’allargamento dei
benefici utili a coloro che nella maggioranza dei casi sono soggetti di
assitenza.
Imposta di bollo sui documenti connessi all’accertamento delle
minorazioni civili e dell’handicap
Testo:
“Alla Tabella di
cui all’allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante gli atti,
documenti e registri esenti dall’imposta di bollo, dopo l’articolo 13
bis è inserito il seguente: “Articolo 13 ter - Atti e documenti
connessi all’accertamento, alla certificazione e all’attestazione delle
minorazioni civili e dell’handicap”.”
Motivazione:
Attualmente gli
atti e i duplicati connessi all’accertamento, alla certificazione e
all’attestazione delle invalidità civili non sono esenti dal pagamento
dell’imposta di bollo che invece viene riconosciuta su altri documenti e
atti talvolta meno significativi sotto il profilo sociale.
Impossibilità alla firma da parte di persone con handicap psichico o
intellettivo
Testo:
“Ai soli fini
della richiesta di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap
e delle documentazioni da produrre all’INPS per l’erogazione delle
provvidenze economiche derivanti dalle minorazioni civili, le persone
maggiorenni con disabilità intellettiva o psichica permanente, non
interdette né inabilitate, possono allegare agli atti sopracitati un
certificato medico attestante la tipologia della menomazione ed il
correlato impedimento alla firma.”
Motivazione:
La questione è
delicatissima e interessa un grandissimo numero di famiglie che hanno in
carico persone con disabilità intellettiva o psichica. Molto spesso, per
la difficoltà e il lungo iter delle relative pratiche, si preferisce non
procedere all’interdizione ed all’inabilitazione del proprio familiare.
Questo tuttavia è
causa di notevoli complicazioni di carattere burocratico, anche perché
l’impossibilità alla firma (raccolta da un pubblico ufficiale) è ammessa
solo nel caso di impedimento fisico e non intellettivo.
Riconoscendo la
delicatezza di questi aspetti, si limita l’eccezione alle sole richieste
di accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap e
all’erogazione delle relative provvidenze economiche, senza estendere la
norma proposta ad altre fattispecie civilistiche.
Agevolazioni fiscali sui veicoli: aumento di cilindrata
Testo:
“Al primo periodo
dell’articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
parole: “di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore
a benzina” sono sostituite dalle seguenti: “di cilindrata fino a
2.500 centimetri cubici, se con motore a benzina”.”
Motivazione:
Sempre più le
Commissioni Mediche nel rilasciare l’idoneità alla guida alle persone
con disabilità, prescrivono come obbligatori dispositivi, in particolare
cambi automatici, disponibili solo nei veicoli con motorizzazione
superiore ai 2000 centimetri cubici. Tuttavia nella normativa vigente il
limite di cilindrata è fissato a 2000 centimetri cubici per i motori a
benzina, il che impedisce, nei casi particolari di cui sopra, di
ottenere i benefici fiscali previsti (IVA agevolata, esenzione bollo
auto ecc.).
Agevolazioni per le Onlus e le Associazioni di promozione sociale
Testo:
“1. Alle
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e le Associazioni di Promozione
Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 che dimostrino di
effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con
disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19% degli oneri
sostenuti per l’acquisto e l’allestimento di veicoli destinati alla
attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio decreto approvato entro
60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma.
2. Sui medesimi
veicoli è riconosciuta l’esenzione dal pagamento della tassa
automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle Finanze
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente norma.”
Motivazione:
In larga misura
la mobilità delle persone anziane o con disabilità è ancora garantita da
associazioni di volontariato, cooperative, associazioni di promozione
sociale. In forza di direttive europee non può essere riconosciuta a
tali organismi alcuna agevolazione sull’IVA. Tuttavia le attività di
trasporto garantite dal privato sociale, spesso a titolo gratuito, vanno
in qualche modo sostenute dallo Stato, la cui presenza in questo settore
è ancora carente.
III. EMENDAMENTI DI BILANCIO
Contributi per l’eliminazione barriere architettoniche
Da inserire nella
Tabella del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio
Testo:
“Per il
superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati, di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, è autorizzata
la spesa di € 5 milioni per l’anno 2003 e € 13 milioni per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006.”
Motivazione:
La Legge 13/1989
prevede finanziamenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche
nelle abitazioni delle persone con disabilità. Lo spirito della norma è
rivolto a favorire l’autonomia e l’integrazione sociale di queste
persone, ma la norma negli anni è stata finanziata in modo discontinuo,
tanto da rendere spesso inapplicabili le disposizioni del Parlamento.
In particolare
per il 2001 e per gli anni successivi non è ancora stato previsto nessun
finanziamento.
Sostegno e promozione dei Centri di Mobilità
Da inserire nella
TABELLA C del Ministero delle infrastrutture e trasporti
Testo:
“Con proprio
decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d’intesa con il
Ministero della Salute, è autorizzato a fissare le modalità per la
concessione di un contributo annuo pari a € 150.000,00, per ciascuno
degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, all’organizzazione di gestione dei
Centri di Mobilità rivolti alla valutazione gratuita dell’idoneità alla
guida delle persone con disabilità. Il medesimo decreto stabilisce i
criteri e le modalità per l’accertamento periodico della qualità del
servizio.”
Motivazione:
I Centri di
Mobilità sono strutture operanti dal 1995 su tutto il territorio
nazionale a cui accedono, in modo gratuito, tutte le persone con
disabilità motoria che necessitano di ulteriori approfondimenti circa le
loro possibilità di guida con adattamenti. Le attività svolte,
assicurate da operatori professionali adeguatamente formati, consistono
in valutazioni su appositi simulatori e su vetture adattate circolanti
in spazi chiusi al normale traffico. I Centri di Mobilità sono sempre
più strutture che, se necessario, supportano con le loro strumentazioni
le Commissioni Mediche Locali preposte al rilascio dell’idoneità alla
guida con patenti speciali di tipo A, B, C e D. |