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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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COMUNICATO STAMPA

Una lotta civile per una rappresentanza più equa 

 

La FISH Calabria contesta le ultime Leggi Regionali

sulla disabilità e chiede modifiche immediate……..

La FISH Calabria, in seguito alla pubblicazione di alcune leggi regionali che regolamentano i rapporti di rappresentanza dei diritti dei disabili da parte delle Associazioni, ha ottenuto nei giorni scorsi l’immediata audizione alla III Commissione del Consiglio Regionale, poiché competente per le tematiche dei Servizi Sociali.

Così, una delegazione della FISH Calabria ha incontrato i membri della Commissione giovedì 31 gennaio 2002, alle ore 11.30.

Nel corso del proprio intervento la Presidente della FISH Calabria, la Sig.ra Nunzia Coppedé, ha esposto a tutti i presenti i motivi del malcontento, ed ha consegnato una lettera al Presidente della Commissione, On. Pietro Aiello, con la quale era richiesta l’interpretazione autentica dell’istituto di rappresentanza per le associazioni, che non può essere in ogni caso discriminante.

In particolare è stato evidenziato che nella Legge n. 32 del 26 novembre 2001, gli articoli 5 ed 11 recitano:"… ciascuna delle associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili " e che nella legge n. 6, 8 gennaio 2002, gli articoli 1, 2 e 3 recitano: "… le associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili ".

Poiché la gran parte delle persone con disabilità, dei loro familiari e dei volontari delle 32 associazioni aderenti alla FISH Calabria non hanno ben chiaro cosa intendesse il legislatore per "associazione che, per legge, tuteli e rappresenti i disabili", è stata chiesta l’audizione alla Commissione per chiedere chiarezza sul concetto espresso nelle Leggi. In altre parole, facendo riferimento al corpo legislativo che regola la materia (Handicap), la FISH Calabria ritiene che il riferimento sia da correlarsi a leggi importanti quali la n. 104 del 1992, la legge n. 162 del 1998, la legge n. 68 del 1999, la legge n. 328 del 2000 e, per ultima, la legge 383 del 7 dicembre 2000, tutte improntate ad un criterio di partecipazione democratica di ogni associazione che opera nel mondo dell’handicap e che ovviamente, non ha scopo di lucro.

Poiché, da una malevola lettura dei due dispositivi di legge sopra citati, qualcuno potrebbe avanzare l’ipotesi che il legislatore calabrese intendesse privilegiare solo alcune organizzazioni, discriminando di conseguenza tutte le altre, la FISH Calabria ritiene indispensabile ottenere al più presto chiarimenti ufficiali in merito.

Inoltre, questa Federazione, in merito alla legge n. 6 dell’8 gennaio 2002, rileva che nella stessa, all’articolo 1, sono contenute frasi quali "tutela degli interessi morali e materiali dei disabili" che ledono la dignità delle stesse persone con disabilità. Infatti le persone con disabilità non intendono delegare a chicchessia i loro interessi morali e materiali e nessuna legge può obbligarli a farlo. Riteniamo sarebbe stato più opportuno parlare di tutela dei diritti.

Nella attesa della risposta ufficiale relativa ai quesiti espressi la FISH Calabria intende portare avanti una capillare campagna informativa sulle Leggi in questione e sulle problematiche riscontrate, rivolta a tutte le persone con disabilità e alle loro famiglie.

In tal senso le associazioni aderenti alla FISH Calabria, qualora il Consiglio Regionale non intervenga in tempi brevissimi a indicare le corrette interpretazioni degli articoli sopra citati, intendono avviare più ampi provvedimenti.

Lamezia Terme sabato 2 febbraio 2002

 

 

FISH Calabria ONLUS
La Presidente

Nunzia Coppedè


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LETTERA

Alla Cortese attenzioane della Senatrice On. Grazia Sestini 

Spett. Sen.. Grazia Sestini,

mi chiamo Nunzia Coppedé, sono una persona con grave disabilità, vivo in Calabria presso la Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme.

Da circa venti anni mi occupo dell’area handicap, dei problemi di assistenza sociale e di tutela dei diritti di coloro che come ma hanno bisogni impellenti di assistenza sanitaria e sociale. Ho iniziato prmuovendo uno sportello informativo sulla disabilità nel 1883 che è stato avviato dalla mia comunità per rispondere ai bisogni del territorio di Lamezia Terme e che è poi diventato di utilità per le persone disabili di tutta la Calabria, non essendoci altri riferimenti di questo tipo nella nostra Regione.

Sono Presidente della FISH Calabria alla quale aderiscono 31 associazioni di e con disabili, di familiari di persone con disabilità le quali appartengono e rappresentano varie categorie di disabilità sparse per tutto il territorio regionale. Sono una delle dirigenti del Coordinamento Regionale Alogon, costituitosi come movimento nel 1981 e come Associazione di volontariato nel 1992, al quale aderiscono 6 Associazioni di e con disabili e 2 Cooperative di tipo “B”  e che è  stato nel 1994 uno dei fondatori della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e nel 1995  promotore e fondatore della FISH Calabria. Inoltre, ricopro le carica di Vicepresidente nella FISH, di Consigliere nel Direttivo del CND, e sono membro della Segreteria operativa di  DPI Italia, già Presidente per 4 anni, con la carica di Tesoriere.

Ho saputo dai miei colleghi del CND e della FISH che nell’incontro avvenuto la mattina del 18 gennaio 2002  Lei è stata da loro messa a conoscenza delle ultime Leggi emanate dalla Regione Calabria riguardanti l’handicap, le quali non tengono conto della Legge del 7 dicembre n. 383 e che violano il diritto di tutte le associazioni di poter partecipare attivamente alle politiche per il superamento dell’handicap.

Le Leggi contestate sono:

1.      la Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 32 pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria il 31 dicembre del 2001, Supplemento straordinario n. 3, “Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità”;

2.      la Legge Regionale 8 gennaio 2002, pubblicata sul Bollettino Regionale del 14 gennaio 2002 Supplemento straordinario n. 4, “Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi”.

  Per l’elaborazione della bozza,  che è poi  diventata   Legge Regionale n. 32 del 26 novembre 2001, “Norme per la promozione e lo sviluppo del diritto al lavoro delle persone con disabilità”, fu a suo tempo attivato dall’Assessorato al Lavoro della Giunta Regionale un tavolo di concertazione nel quale sono stati coinvolti rappresentanti di associazioni, sindacati, esperti, ecc. La bozza del testo è poi passata alla Commissione di competenza, che non ha apportato rilevanti modifiche. Ma in fase di approvazione, non si capisce come, in Consiglio Regionale (?) è stata modificata nel punto relativo alla partecipazione delle associazioni nelle Commissioni previste dalla stessa legge. Questa modifica, che ha fatto perdere valore e significato partecipativo dei disabili alla Legge, è stata per l’intero movimento delle persone con disabilità della Calabria una sgradevole sorpresa.

Per meglio chiarirle di cosa sto scrivendo, le riporto qui di seguito gli articoli contestati.

Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 32 Art. 5 “Costituzione e funzionamento degli Uffici competenti”

1. Nell’ambito degli Uffici competenti, così come previsto dal Decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, è istituito un comitato tecnico, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell’art. 6 della Legge n. 68 del 1999, composto, secondo criteri e modalità di scelta definiti dalla Provincia, da funzionari ed esperti del settore sociale, psico-pedagogico e medico-legale e da rappresentanti della Commissione di concertazione provinciale di cui all’art. 6 del D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 469, nonché da esperti designati da ciascuna delle sedi provinciali delle associazioni, che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili.

Mentre l’art. 5 della bozza concertata con le associazioni era scritto “Costituzione e Funzionamento degli Uffici Competenti” recitava testualmente:

1. Nell'ambito degli Uffici Competenti, così come previsto dal Decreto Legislativo 23 Dicembre 1997 n. 469, è istituito un comitato tecnico, ai sensi della lett. b) del comma 2 dell'art. 6 della L. n. 68 del 1999, composto, secondo criteri e modalità di scelta definiti dalla Provincia, da funzionari ed esperti dei settore sociale, psico-pedagogico e medico-legale e da rappresentanti della Commissione di concertazione provinciale di cui all'art. 6 del D.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, nonché da esperti designati dalle organizzazioni dei disabili comparativamente più rappresentative a livello provinciale e nel rispetto del precedente art. 4 c. 4.”.

Art. 11 Costituzione del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità

Punto 5. La Commissione per la Programmazione del Fondo è costituita da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, che la presiede;

b) l’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;

c) il Direttore dell’Azienda Calabria Lavoro;

d) un rappresentante delle Province designato dall’Organismo Istituzionale previsto dall’art. 4 del decreto Legislativo 23 dicembre 1997 n. 469;

e) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;

f) quattro componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentate per ciascuna delle associazioni che per legge abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili.

Punto 6. L’attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento adottato dalla Commissione stessa, fermi restando gli indirizzi di cui al precedente comma 2.

Mentre nell’art. 11 della bozza era scritto Costituzione del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità”

 

punto 5 recitava testualmente:

5. E' istituito il Comitato di Gestione del Fondo Regionale per la Calabria per l'Occupazione delle Persone con Disabilità composto da:

a) funzionario delegato dalla Giunta Regionale che lo presiede;

b) funzionario delegato dall'Assessore Regionale competente in Materia di Lavoro;

c) funzionario delegato dall'Assessore Regionale competente in Materia di Politiche Sociali.

 

Punto 6. La Regione promuove e sostiene accordi con associazioni ed enti dei terzo settore, fondazioni, enti di natura privata e pubblica ovvero soggetti comunque interessati, al fine di favorire tramite il fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità, la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

  I gruppi e le Associazioni dei disabili e dei familiari regionali della Calabria chiedono l’abrogazione della Legge Regionale n. 6 deliberata l’8 gennaio 2002, pubblicata sul Bollettino Regionale del 14 gennaio 2002 Supplemento straordinario n. 4, “Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela dei disabili calabresi”.

Visto che la Legge è brevissima, solo 4 articoli, ho pensato di riportarla integralmente.

Disciplina di compiti associativi di rappresentanza e tutela  
dei disabili calabresi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge 8 gennaio 2002 n. 6

Art. 1
Finalità

1. La Regione Calabria valorizza il ruolo delle Associazioni che, per legge, abbiano la tutela e la rappresentanza dei disabili, per rafforzare presso le Amministrazioni regionali, locali e gli organismi che si occupano istituzionalmente delle problematiche relative alla disabilità nel territorio calabrese, l’esercizio delle funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali dei disabili.

Art. 2
Nomine

1. Gli enti strumentali della Regione Calabria, in cui operino organismi consultivi, sono obbligati a richiedere all’organo rappresentativo delle Associazioni, che per legge abbiano la tutela e rappresentanza dei disabili, la nomina di un rappresentante per le problematiche inerenti alla disabilità.

Art. 3
Convenzioni

1. Gli enti strumentali della Regione Calabria possono stipulare, con le Associazioni che per legge abbiano la tutela e rappresentanza dei disabili, apposite convenzioni per delegare a queste ultime lo svolgimento di compiti e funzioni non attribuiti dalla legge esclusivamente alla Pubblica Amministrazione.

Art. 4
Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

2. E ` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E ` fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Chiaravalloti

Questa Legge ha rappresentato per le associazioni di, e con disabili, per le associazioni di familiari di persone con disabilità e per le associazioni che rappresentano le varie categorie di disabilità, un amaro regalo delle feste natalizie, infatti è stata scritta ed emanata all’insaputa di tutte le organizzazioni impegnate nel mondo dell’handicap.

Ritengo che con la presente legge la Regione Calabria abbia cancellato con un colpo di spugna il rapporto attivo, protagonista e propositivo delle tante associazioni calabresi che negli ultimi vent’anni hanno lottato e lavorato con impegno e dedizioni, contestando o collaborando con i vari Governi Regionali, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disabili calabresi e delle loro famiglie. 

Con questo modo di fare a dir poco superficiale si è scavalcato lo spirito ed il dettato de:

Ø       la Legge Quadro sull’Handicap, Legge 104 del 5 febbraio 1992,   di cui la Regione Calabria non ha mai ritenuto opportuno elaborare una legge regionale per la sua applicazione, nonostante la FISH Calabria ne abbia elaborato una bozza  e l’abbia depositata al Consiglio Regionale il 22 luglio 1999 con 6954 firme;

Ø       la  Legge n. 162 del 21 maggio 1998;

Ø       la Legge n. 68 del 12 marzo 1999; 

Ø       la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000;

Ø       nonché, cosa ancora più grave, la Legge n. 383 del 7 dicembre 2000.

Non si capisce comunque come con una legge regionale si possa ordinare a delle persone, disabili o no ma comunque persone e cittadini, di delegare associazioni a tutelarle, e cioè che per legge abbiano la tutela e rappresentanza dei disabili, a tutelare gli interessi morali e materiali dei disabili. Noi tutti rivendichiamo il nostro diritto di auto-tutelarci, oppure di scegliere da chi farci tutelare. Questa Legge calpesta la nostra dignità, viola Diritti Umani e Civili delle persone con disabilità, e non rispetta l’articolo 3 della Costituzione Italiana che recita testualmente: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Chiedo a Lei, a nome delle associazioni di, con e per disabili e, dei disabili calabresi, di aiutarci a rivendicare i nostri diritti di partecipazione, protagonismo e di libera scelta. Come associazioni della Calabria ci stiamo mobilitando per avviare azioni di protesta forti e incisive, poiché non intendiamo subire in silenzio tali violazioni e oppressioni.

Chiedo a nome della FISH Calabria e di tutto il movimento delle persone con disabilità della Calabria la modifica immediata della Legge Regionale n. 32 del 26 novembre 2001, Art. 5 e 11 e  l’abrogazione della Legge Regionale n. 6 dell’8 gennaio 2002.

Restando in attesa di un Suo autorevole intervento con il quale sollecitare chi ha competenza di modificare ed abrogare leggi sbagliate, La ringrazio e la saluto cordialmente.   

FISH Calabria ONLUS
La Presidente

Nunzia Coppedè


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