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Contributi per frequentare il CSE
Il TAR di Brescia è recentemente intervenuto, con ordinanza depositata il 14 gennaio 2003, nell'ambito di un procedimento attinente gli oneri contributivi alle rette di frequenza dei centri socio educativi che i Comuni sono tenuti a versare ai soggetti disabili.
Il
principio, correttamente espresso dal TAR di Brescia, trova fondamento
nell'opportunità che alle famiglie con soggetti disabili a carico
venga attribuito un adeguato sostegno economico per far fronte alle
rette di frequenza dei CSE, al fine di favorire la permanenza delle
persone disabili presso il nucleo familiare di appartenenza, quale
elemento essenziale per il loro recupero. In tale ottica si comprende, allora, la ratio dell'articolo 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n.109/1998. Tale disposizione di legge, infatti, prevedendo l'applicazione di particolari parametri di valutazione della situazione economica per le “prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave”, intende venire incontro a quei nuclei familiari che devono sostenere ingenti spese per l'istruzione ed il recupero fisico - psichico del proprio congiunto disabile.
Purtroppo, il principio affermato dal TAR bresciano, pur
indiscutibile, non è frutto di un orientamento costante dei giudici:
infatti, in una recente sentenza (n.1143/2002),
lo stesso Tribunale si è espresso in maniera assai diversa,
disattendendo il suddetto principio. È, dunque, indispensabile una corretta e costante interpretazione delle norme dettate a tutela dei soggetti disabili; in caso contrario gli stessi diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini (come il diritto al pieno sviluppo della persona, alla tutela della salute, alla libera istruzione) corrono il rischio di essere riconosciuti soltanto ad alcuni soggetti e, quindi, pregiudicati.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA BRESCIA
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Sindaco 5.8.2002, n. 2123, di mancata sottoscrizione comunale alla convenzione per frequenza a C.S.E. di disabili, e degli atti connessi; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI ***** Visto il decreto presidenziale 27.12.2002, n. 1027/02, con il quale è stata disposta istruttoria; Visto il decreto presidenziale 2.01.2003, n. 1/03, con il quale è stata provvisoriamente respinta la domanda incidentale cautelare; Udito il relatore Ref. RITA TRICARICO e, uditi, altresì, i difensori delle parti; Considerato che il presente ricorso ricade nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998 ed è volto all'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione del contributo di frequenza di C.S.E. a carico del Comune resistente;
Rilevato: che invece nel caso di specie il Comune di ***** ha deliberato di non contribuire alle rette di frequenza di C.S.E. e si è rifiutato di sottoscrivere il protocollo d'intesa, adducendo a fondamento unicamente la circostanza che gli handicappati residenti nello stesso fossero maggiorenni e percepissero la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, senza specificare l'avvenuta applicazione dei detti parametri; che la frequenza al centro “Il Gabbiano” si rende d'altra parte necessaria quale forma di recupero psichico e di integrazione sociale;
che
sussiste la gravità del danno, atteso l'ammontare mensile del
contributo rispetto alle risorse familiari;
la
suindicata domanda incidentale cautelare. |
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